Enti pubblici

Thursday 07 October 2004

Immigrazione. Il Governo corre ai ripari dopo le bacchettate della Consulta. Senato della Repubblica, «Decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione»

Immigrazione. Il Governo corre ai ripari dopo le bacchettate della Consulta

Senato della Repubblica

«Decreto legge 14 settembre 2004, n.
241, recante disposizioni urgenti

in materia di immigrazione»

Articolo 1

1. All’articolo 13
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato:
«decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il
comma 5bis è sostituito dai seguenti:

«5bis. Nei casi previsti ai commi 4 e
5 il questore comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla
frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento
dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui
il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia. Si applicano le
disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l’interessato, se comparso. In attesa della
definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in
uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14
ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5ter del presente articolo, per le
finalità di cui al medesimo comma. Quando la convalida è concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa
ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del
questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida
è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

5ter. Al fine di assicurare la
tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».

2. Al comma 8 dell’articolo
13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

2bis. All’articolo
13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «con l’arresto da sei mesi ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a quattro anni».

2ter. All’articolo 13, comma 13bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: «La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale», sono sostituite dalle seguenti: «Allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni».

2quater. L’articolo 13, comma 13ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

«13ter. Per i reati previsti dai
commi 13 e 13bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede
con rito direttissimo».

3. Al comma 1
dell’articolo 13bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

4. Al comma 3
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono
sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per
la convalida».

5. Il comma 4
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. L’udienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato
e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa
rinuncia. Il giudice, nominato un interprete, se necessario, provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto
ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il
requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e
sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni
effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può
essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame
del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».

5bis. Il comma 5ter
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito:

a) con la reclusione da uno a quattro
anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non
aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di
cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato;

b) con l’arresto da sei mesi ad un
anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5bis per essere il
permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni.

In ogni caso si procede all’adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

5ter. Il comma
5quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5quater. Lo straniero già espulso ai
sensi del comma 5ter, lettera a), che viene trovato,
in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato
è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi
riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5ter, lettera b), la pena è la
reclusione da uno a quattro anni».

6. Il comma
5quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5ter e 5quater si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al
comma 1. Per i reati previsti dai commi 5ter, lettera a), e 5quater è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».

7. All’articolo 11
della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si
computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3quater, per ciascuna
delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;

b) dopo il comma 3ter è inserito il
seguente:

«3quater. Per i provvedimenti di cui
agli articoli 13, commi 5bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;

c) al comma 4, dopo le parole: «di
cui ai commi 2, 3, 3bis e 3ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3quater,».

7bis. All’articolo 3, comma 159,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e
degli uffici consolari» sono sostituite dalle seguenti; «, degli uffici
consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche
all’estero».

7ter. Al fine di fare fronte alle
maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del
Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».

Articolo 1bis

(Misure di sostegno alle politiche di
contrasto dell’immigrazione clandestina)

1. All’articolo 11
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:

«5bis. Il Ministero dell’interno,
nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, nei limiti delle compatibilità finanziarie dello
stato di previsione del Ministero dell’interno, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

Articolo 1ter

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e
rinnovo dei permessi di soggiorno)

1. All’articolo 39
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4bis. Nell’ambito delle direttive
impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure
amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di
pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non
pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei
provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.

4ter. Per le finalità di cui al comma
4bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite
dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione
degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di
regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni».

Articolo 2

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di euro 4.192.373 a
decorrere dall’anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere
dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l’anno
2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma
151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro
1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1bis. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
coerente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3

Il presente decreto entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Senato della Repubblica

«Conversione in legge del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241,

recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione»

(Ddl 3107/S, nel testo approvato per l’Aula dalla commissione Giustizia,

con le modifiche apportate in neretto –
6 ottobre 2004

Articolo 1

1. È convertito in legge il
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione.

2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 1bis

1. Al fine di coordinare l’attività
concernente i ricorsi in materia di emigrazione è
istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte
suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto
procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e
successive modificazioni, è conformemente modificata