Lavoro e Previdenza

Wednesday 22 December 2004

Illegittimo il periodo di prova se il lavoratore ha già prestato servizio in azienda. Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 10 novembre – 2 dicembre 2004, n. 22637

Illegittimo il periodo di prova se il lavoratore
ha già prestato servizio in azienda.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 10 novembre – 2 dicembre 2004, n. 22637

Presidente Ciciretti
– Relatore Vigolo

Ricorrente Villa Sandra

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 dicembre
2000, il Tribunale di Roma giudice dei lavoro
rigettava la domanda proposta dalla sig.ra Emanuela Vergini nei confronti della
datrice di lavoro, Villa Sandra Spa, volta a far,
dichiarare l’invalidità del patto di prova coi quale era stata assunta e la
illegittimità del licenziamento con le conseguenti pronunce risarcitoria
e reintegratoria.

L’appello della lavoratrice è stato
accolto, dalla Corte di appello di Roma, con sentenza
in data 14 novembre 2002/31 marzo 2003, con la quale ha dichiarato la nullità
dei patto, di prova ed ha conseguentemente annullato il licenziamento, con
ordine di reintegrazione e condanna al risarcimento dei danno in misura pari
alle retribuzioni globali di fatto dal recesso sino alla scadenza dei terzo
anno successivo, oltre rivalutazione e interessi.

Ha ritenuto il giudice di appello che la illegittimità del patto di prova derivava
allo circostanza che la sperimentazione era già avvenuta prima della
stipulazione, per avere la lavoratrice prestato la propria opera, per il
congruo lasso di tempo di dieci mesi, presso la clinica Villa Sandra nella
stessa qualità di infermiera addetta alla dialisi (tranne che per un breve
periodo di pratica), come socia di cooperativa cui era stato appaltato il
servizio.

Anche prima dell’assunzione formale,
la lavoratrice era inserita, con precisi turni orari, nell’organizzazione della
clinica, talché i titolari di essa erano stati in
grado di verificare non solo l’idoneità professionale, ma anche grado di diligenza
e di disciplina della dipendente, tanto è vero che il direttore sanitario con
dichiarazione del 26 settembre 1995 aveva attestato che, la Vergini svolgeva
presso la clinica un’attività libero . professionale,
vale a dire, . con rapporto diretto con l’azienda,
sicché era dimostrata (addirittura) l’ignoranza da parte dei dirigente dei
rapporto della lavoratrice con la cooperativa.

In assenza dell’elemento causale dei
patto di prova, questo. era
nullo e il rapporto dì lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato, sicché
il licenziamento per mancato superamento della prova era ingiustificato.

Per la Cassazione di questa sentenza
ricorre la società con unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste la lavoratrice con controricorso.

Motivi della decisione.

Coi motivo di ricorso la società, deducendo la
violazione degli articoli 2096 e 2697 Cc e vizi. di motivazione, si duole che la Corte di appello abbia
affermato che la lavoratrice fosse stata inserita, prima dell’assunzione,
nell’organizzazione della clinica a seguito di distacco da parte di altra
società controllata dalla Villa Sandra. Era, per contro, accertato che la Vergini
era stata socia di cooperativa convenzionata per la fornitura di servizi e
prestazioni in ambito sanitario e in tale veste aveva prestato la propria opera
nella clinica. Ciò, peraltro, aveva consentito una valutazione solo parziale
della convenienza reciproca alla instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto siffatta valutazione non
poteva ritenersi limitata alla sola idoneità professionale, ma avrebbe dovuto
estendersi anche al comportamento complessivo della lavoratrice. In concreto la Vergini
era stata. ritenuta carente proprio nelle sue capacità
tecniche e ciò giustificava il licenziamento.

Il motivo è infondato.

Rileva, anzitutto, la Corte che non
risponde all’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata
l’affermazione secondo cui la Corte di appello avrebbe
collocato il pregresso svolgimento di lavoro da parte della Vergini in favore
della clinica Villa Sandra, nel quadro di un “comando” o “distacco” disposto da
altra società controllata. Infatti, il giudice di secondo grado si è limitato
ad applicare al caso in esame (precedente svolgimento di prestazioni identiche
in favore della clinica quale socia di una cooperativa di servizi appaltatrice)
un principio
desunto da altra decisione della Sc, concernente,
appunto, un’ipotesi di comando, ritenuta tuttavia analoga a quella oggetto dei
giudizi o, sotto il profilo rilevante dei già avvenuto esperimento, prima della
stipulazione dei contratto di assunzione al lavoro in prova.

Infatti, con la sentenza 12379/98, la
Corte di cassazione ha stabilito che il patto di prova apposto al contratto di
lavoro mira a tutelare l’interesse di entrambe le
parti contrattuali di sperimentare la reciproca convenienza al contratto, con
la conseguenza che deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal
senso che non sia funzionale, alla suddetta. sperimentazione
per essere questa già intervenuta con esito positivo, fatto che può essere
provato anche per presunzioni, essendo desumibile dalla sussistenza di un
precedente rapporto di lavoro tra le parti o, come nella specie [allora in
esame] dall’avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo lasso di
tempo la propria opera per il datore di lavoro, sia pure in seguito a comando
disposto dal precedente datore di lavoro, società controllata dalla società
instaurante il nuovo rapporto e già beneficiaria dei distacco».

L’analogia con il caso in esame è di
tutta evidenza ove si consideri che l’elemento comune alle due fattispecie è
dato dalla materiale prestazione di attività di lavoro
all’interno dell’organizzazione imprenditoriale che ne ha tratto di fatto
beneficio (e che ha poi proceduto all’assunzione del lavoratore),
indipendentemente dalla circostanza, in concreto irrilevante, che il lavoratore
fosse obbligato alla prestazione per l’attuazione di un diverso rapporto (nel
caso ora in esame di società in una cooperativa di lavoro) e il destinatario
effettivo della prestazione avesse diritto a pretenderla nei confronti di altro
soggetto(la cooperativa).

Vero è che per la complessità degli
obblighi e dei diritti rispettivi, derivanti dal contratto di lavoro, la
verifica della convenienza reciproca delle parti all’instaurazione dei rapporto, implica valutazioni più complesse che non
quella della sola idoneità dei dipendente alle mansioni che è destinato ad
espletare, essendo rilevante altresì valutare complessivamente la di lui
personalità, ‘in relazione all’interesse dell’impresa, con riferimento anche
agli obblighi di diligenza, disciplina e fedeltà (articoli 2104 e 2105 Cc).

Ma non vi è dubbio che, sia pure. mediati dall’osservanza di analoghi obblighi nei confronti
della cooperativa di cui la Vergini era socia, tali profili di comportamento
dovevano essere dalla lavoratrice osservati e conseguentemente potevano essere
valutati dalla società Villa Sandra, anche nello svolgimento delle mansioni
concretamente destinate a quest’ultima, prima di esserne
assunta.

A tale proposito, il giudice di appello ha opportunamente posto in con precisi turni
orari, in modo continuativo e costante (almeno da giugno a febbraio 1996) con
presenza pressoché giornaliera negli ultimi tempi precedenti l’assunzione; e
come il sopravvenire di questa fosse stato evidente segno dell’apprezzamento
pieno da parte della clinica dell’opera della Vergini sotto tutti i profili
rilevanti.

A fronte di tali accertamenti di
fatto compiuti dal giudice di merito, non adeguatamente contestati, in
concreto, dalla ricorrente con riferimento a elementi
di valutazione specifici e di segno diverso, non può dubitarsi,
sul piano logico e giuridico, che la società Villa Sandra fosse stata posta in
condizione di valutare, sotto ogni profilo, la personalità della lavoratrice,
in particolare sotto quello dell’idoneità tecnica, con riferimento alla quale e
alla sua pretesa insufficienza è stata poi ritenuta non superata la prova ed è
stato conseguentemente intimato il licenziamento.

In via generale, deve sottolinearsi che i predetti obblighi di diligenza,
disciplina e fedeltà, pur formalmente sussistenti prima dell’assunzione,
direttamente nei riguardi della cooperativa appaltatrice del servizio,
rispondevano sostanzialmente a un comportamento esigibile (sia pure in modo
mediato, attraverso eventuali sollecitazioni nei confronti della cooperativa)
anche dalla committente che riceveva,materialmente le concrete prestazioni e
poteva esperire, sotto i profili considerati, i conseguenti controlli e
valutazioni di idoneità della lavoratrice.

In ogni caso, ai fini della validità dei recesso per mancato superamento della sperimentazione in
prova, il datore di lavoro, rimasto insoddisfatto dell’esito della
sperimentazione, non è tenuto a motivare il licenziamento; tuttavia, non è
legittimo il recesso qualora, di fatto, si adduca insussistenza di uno dei
requisiti di idoneità che risulti .sicuramente
accertabile, precedentemente all’assunzione, nel corso di prestazioni a
beneficio dello stesso datore di lavoro, sia pure svolte per un diverso titolo,
in attuazione, cioè, di un rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore e un
soggetto terzo: nel caso in esame, come detto, è la stessa società Villa Sandra
a dichiarare nel ricorso di avere valutato insufficienti le capacità tecniche
della ricorrente.

Conclusivamente, assorbito ogni altro
profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PTM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la società a pagare a controparte le spese in euro 18.00 oltre a euro 2.000 per onorari.