Famiglia

Tuesday 26 February 2008

Il tetto massimo al costo dei libri di testo. MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto n. 28/2008

Il tetto massimo al costo dei libri di testo. MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto n. 28/2008

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare larticolo 27, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo;

VISTO inoltre il comma 3 del predetto Art.27, recante disposizioni in materia di norme e avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo nonché in materia di tetto di spesa per la dotazione libraria della scuola dellobbligo;

VISTO il decreto ministeriale n. 547 del 7 dicembre 1999, con il quale è stato adottato il regolamento contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dellobbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola;

VISTO il decreto dirigenziale 13 febbraio 2002, con il quale è stato determinato, per lanno scolastico 2002/2003, per la prima classe di ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria da assumere quale limite allinterno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare larticolo 1, comma 628, concernente lestensione agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore, della gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, per gli anni successivi al secondo;

VISTA la circolare ministeriale 23 aprile 2007, n. 39, che pone la fissazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per l’intero ciclo di studi di istruzione secondaria superiore, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009;

RITENUTA, pertanto, la necessità di definire, a partire dallanno scolastico 2008/2009, il predetto prezzo massimo complessivo;

TENUTO CONTO delle risultanze concernenti la rilevazione del costo complessivo della dotazione libraria per le singole classi di scuola secondaria superiore;

D E C R E T A:

Art.1

Per lanno scolastico 2008/2009 il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore statale, da assumere quale limite allinterno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è determinato come segue:

Tipologia di scuola

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Liceo Classico

320,00

181,00

370,00

305,00

315,00

Istituto Magistrale

310,00

170,00

300,00

230,00

240,00

Liceo Scientifico

305,00

210,00

310,00

280,00

300,00

Liceo Artistico

260,00

170,00

250,00

190,00

200,00

Istituto dArte

270,00

145,00

198,00

170,00

155,00

Ist. Tecnico Aeronautico

270,00

175,00

305,00

220,00

145,00

Ist. Tecnico Agrario *

290,00

170,00

295,00

280,00

185,00

Ist. Tecnico Commerciale

290,00

170,00

280,00

240,00

220,00

Ist. Tecnico Attività Sociali

290,00

150,00

290,00

240,00

190,00

Ist. Tecnico Industriale

305,00

160,00

300,00

245,00

215,00

Ist. Tecnico Nautico

310,00

200,00

300,00

250,00

230,00

Ist. Tecnico Geometri

270,00

170,00

310,00

265,00

220,00

Ist. Tecnico Turismo

310,00

200,00

300,00

250,00

210,00

Ist. Prof.le Agricoltura

270,00

155,00

200,00

180,00

140,00

Ist. Prof.le Comm. e turismo

245,00

150,00

220,00

180,00

130,00

Ist. Prof.le Servizi Sociali

250,00

145,00

180,00

180,00

120,00

Ist. Prof.le Servizi Alberghieri

295,00

155,00

190,00

215,00

130,00

Ist. Prof.le Ind. e Artigianato

240,00

140,00

160,00

170,00

125,00

* Listituto tecnico agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stabilita la spesa di ¬ 90,00.

Art.2

I prezzi stabiliti allarticolo 1 trovano applicazione relativamente ai corsi di studio ordinamentali.

Art.3

Eventuali incrementi degli importi di cui allarticolo 1, sono consentiti, entro il limite massimo del 10 per cento, negli indirizzi di studio in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consigli di istituto.