Enti pubblici

Tuesday 26 October 2004

Il testo integrale della Costituzione Europea.

Il testo integrale della
Costituzione Europea.

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI Bruxelles, 13 ottobre 2004 (OR. FR) CIG 87/1/04 REV
1 Oggetto: Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

SOMMARIO

PREAMBOLO

PARTE I

TITOLO I – DEFINIZIONE E
OBIETTIVI DELL’UNIONE

TITOLO II – DIRITTI FONDAMENTALI
E CITTADINANZA DELL’UNIONE

TITOLO III – COMPETENZE
DELL’UNIONE

TITOLO IV – ISTITUZIONI E ORGANI
DELL’UNIONE

CAPO I – QUADRO ISTITUZIONALE

CAPO II – LE ALTRE ISTITUZIONI E
GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE

TITOLO V – ESERCIZIO DELLE
COMPETENZE DELL’UNIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO II – DISPOSIZIONI
PARTICOLARI

CAPO III – COOPERAZIONI
RAFFORZATE

TITOLO VI – LA VITA DEMOCRATICA
DELL’UNIONE

TITOLO VII – FINANZE DELL’UNIONE

TITOLO VIII – L’UNIONE E
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

TITOLO IX – APPARTENENZA
ALL’UNIONE

PARTE II: CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UNIONE

PREAMBOLO

TITOLO I – DIGNITÀ

TITOLO II – LIBERTÀ

TITOLO III – UGUAGLIANZA

TITOLO IV – SOLIDARIETÀ

TITOLO V – CITTADINANZA

TITOLO VI – GIUSTIZIA

TITOLO VII – DISPOSIZIONI
GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA

PARTE III: LE POLITICHE E IL
FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE GENERALE

TITOLO II – NON DISCRIMINAZIONE E
CITTADINANZA

TITOLO III – POLITICHE E AZIONI
INTERNE

CAPO I – MERCATO INTERNO

Sezione 1 – Instaurazione e
funzionamento del mercato interno

Sezione 2 – Libera circolazione
delle persone e dei servizi

Sottosezione 1 – Lavoratori

Sottosezione 2 – Libertà di
stabilimento

Sottosezione 3 – Libera
prestazione di servizi

Sezione 3 – Libera circolazione
delle merci

Sottosezione 1 – Unione doganale

Sottosezione 2 – Cooperazione
doganale

Sottosezione 3 – Divieto delle
restrizioni quantitative

Sezione 4 – Capitali e pagamenti

Sezione 5 – Regole di concorrenza

Sottosezione 1 – Regole
applicabili alle imprese

Sottosezione 2 – Aiuti concessi
dagli Stati membri

Sezione 6 – Disposizioni fiscali

Sezione 7 – Disposizioni comuni

CAPO II – POLITICA ECONOMICA E
MONETARIA

Sezione 1 – Politica economica

Sezione 2 – Politica monetaria

Sezione 3 – Disposizioni
istituzionali

Sezione 4 – Disposizioni
specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro

Sezione 5 – Disposizioni
transitorie

CAPO III – POLITICHE IN ALTRI
SETTORI

Sezione 1 – Occupazione

Sezione 2 – Politica sociale

Sezione 3 – Coesione economica,
sociale e territoriale

Sezione 4 – Agricoltura e pesca

Sezione 5 – Ambiente

Sezione 6 – Protezione dei
consumatori

Sezione 7 – Trasporti

Sezione 8 – Reti transeuropee

Sezione 9 – Ricerca e sviluppo
tecnologico e spazio

Sezione 10 – Energia

CAPO IV – SPAZIO DI LIBERTÀ,
SICUREZZA E GIUSTIZIA

Sezione 1 – Disposizioni generali

Sezione 2 – Politiche relative ai
controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione

Sezione 3 – Cooperazione
giudiziaria in materia civile

Sezione 4 – Cooperazione
giudiziaria in materia penale

Sezione 5 – Cooperazione di
polizia

CAPO V – SETTORI NEI QUALI
L’UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE

UN’AZIONE DI SOSTEGNO, DI
COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

Sezione 1 – Sanità pubblica

Sezione 2 – Industria

Sezione 3 – Cultura

Sezione 4 – Turismo

Sezione 5 – Istruzione‚ gioventù,
sport e formazione professionale

Sezione 6 – Protezione civile

Sezione 7 – Cooperazione
amministrativa

TITOLO IV – ASSOCIAZIONE DEI
PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE

TITOLO V – AZIONE ESTERNA
DELL’UNIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE GENERALE

CAPO II – POLITICA ESTERA E DI
SICUREZZA COMUNE

Sezione 1 – Disposizioni comuni

Sezione 2 – Politica di sicurezza
e di difesa comune

Sezione 3 – Disposizioni
finanziarie

CAPO III – POLITICA COMMERCIALE
COMUNE

CAPO IV – COOPERAZIONE CON I
PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO

Sezione 1 – Cooperazione allo
sviluppo

Sezione 2 – Cooperazione
economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi

Sezione 3 – Aiuto umanitario

CAPO V – MISURE RESTRITTIVE

CAPO VI – ACCORDI INTERNAZIONALI

CAPO VII – RELAZIONI DELL’UNIONE
CON LE ORGANIZZAZIONI

INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E
DELEGAZIONI DELL’UNIONE

CAPO VIII – ATTUAZIONE DELLA
CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ

TITOLO VI – FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI
ISTITUZIONALI

Sezione 1 – Le istituzioni

Sottosezione 1 – Il Parlamento
europeo

Sottosezione 2 – Il Consiglio
europeo

Sottosezione 3 – Il Consiglio dei
ministri

Sottosezione 4 – La Commissione
europea

Sottosezione 5 – La Corte di
giustizia dell’Unione europea

Sottosezione 5 bis – La Banca
centrale europea

Sottosezione 6 – La Corte dei
conti

Sezione 2 – Gli organi consultivi
dell’Unione

Sottosezione 1 – Il Comitato
delle regioni

Sottosezione 2 – Il Comitato
economico e sociale

Sezione 3 – La Banca europea per
gli investimenti

Sezione 4 – Disposizioni comuni
alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione

CAPO II – DISPOSIZIONI
FINANZIARIE

Sezione 1 – Quadro finanziario
pluriennale

Sezione 2 – Bilancio annuale
dell’Unione

Sezione 3 – Esecuzione del
bilancio e scarico

Sezione 4 – Disposizioni comuni

Sezione 5 – Lotta contro la frode

CAPO III – COOPERAZIONI
RAFFORZATE

TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI

TRATTATO CHE ADOTTA UNA
COSTITUZIONE PER L’EUROPA

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL
RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE
DELL’IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA
REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA, IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO
DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD,

ISPIRANDOSI alle eredità
culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;

CONVINTI che l’Europa, ormai
riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà,
del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi
i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura,
al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere
democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace,
della giustizia e della solidarietà nel mondo;

PERSUASI che i popoli d’Europa,
pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono
decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a
forgiare il loro comune destino;

CERTI che, "Unita nella
diversità", l’Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di
proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle
loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la
grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

RISOLUTI a proseguire l’opera
compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del
trattato sull’Unione europea, assicurando la continuità dell’acquis
comunitario;

RICONOSCENTI ai membri della
Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a
nome dei cittadini e degli Stati d’Europa,

HANNO DESIGNATO COME
PLENIPOTENZIARI:

SUA MAESTÁ IL RE DEI BELGI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CECA

SUA MAESTÁ LA REGINA DI DANIMARCA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
ESTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ELLENICA

SUA MAESTÁ IL RE DI SPAGNA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FRANCESE

LA PRESIDENTE DELL’IRLANDA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
CIPRO

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LETTONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
LITUANIA

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL
LUSSEMBURGO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
UNGHERIA

IL PRESIDENTE DI MALTA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEI PAESI
BASSI

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA
REPUBBLICA D’AUSTRIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
POLONIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PORTOGHESE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SLOVACCA

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA

SUA MAESTÁ LA REGINA DEL REGNO
UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

I QUALI, dopo avere scambiato i
loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le
disposizioni che seguono:

PARTE I

TITOLO I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI
DELL’UNIONE

ARTICOLO I-1

Istituzione dell’Unione

1. Ispirata dalla volontà dei
cittadini e degli Stati d’Europa di costruire un futuro comune, la presente
Costituzione istituisce l’Unione europea, alla quale gli Stati membri
attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L’Unione
coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali
obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi
le attribuiscono.

2. L’Unione è aperta a tutti gli
Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli
congiuntamente.

ARTICOLO I-2

Valori dell’Unione

L’Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori
sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo,
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà
e dalla parità tra donne e uomini.

ARTICOLO I-3

Obiettivi dell’Unione

1. L’Unione si prefigge di
promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L’Unione offre ai suoi
cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne
e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.

3. L’Unione si adopera per lo
sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata
e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa
promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L’Unione combatte l’esclusione
sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali,
la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei
diritti del minore.

Essa promuove la coesione
economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della
sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo
sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. Nelle relazioni con il resto
del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce
alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla
solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo,
all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare
dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle
Nazioni Unite.

5. L’Unione persegue i suoi
obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono
attribuite nella Costituzione.

ARTICOLO I-4

Libertà fondamentali e non
discriminazione

1. La libera circolazione delle
persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento
sono garantite dall’Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.

2. Nel campo d’applicazione della
Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

ARTICOLO I-5

Relazioni tra l’Unione e gli
Stati membri

1. L’Unione rispetta
l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità
nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale,
compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni
essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia
dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela
della sicurezza nazionale.

2. Secondo il principio di leale
cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono
reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Gli Stati membri adottano ogni
misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione
degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle
istituzioni dell’Unione.

Gli Stati membri facilitano
all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura
che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

ARTICOLO I-6

Diritto dell’Unione

La Costituzione e il diritto
adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa
attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

ARTICOLO I-7

Personalità giuridica

L’Unione ha personalità
giuridica.

ARTICOLO I-8

I simboli dell’Unione

La bandiera dell’Unione
rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu.

L’inno dell’Unione è tratto
dall’"Inno alla gioia" della Nona sinfonia
di Ludwig van Beethoven.

Il motto dell’Unione è:
"Unita nella diversità".

La moneta dell’Unione è l’euro.

La giornata dell’Europa è
celebrata il 9 maggio in tutta l’Unione.

TITOLO II

DIRITTI FONDAMENTALI E
CITTADINANZA DELL’UNIONE

ARTICOLO I-9

Diritti fondamentali

1. L’Unione riconosce i diritti,
le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che
costituisce la parte II.

2. L’Unione aderisce alla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite
nella Costituzione.

3. I diritti fondamentali,
garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

ARTICOLO I-10

Cittadinanza dell’Unione

1. È cittadino dell’Unione
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione
si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell’Unione godono
dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione.

Essi hanno:

a) il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

b) il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato;

c) il diritto di godere, nel
territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato;

d) il diritto di presentare
petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di
rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle
lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati
secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure
adottate in sua applicazione.

TITOLO III

COMPETENZE DELL’UNIONE

ARTICOLO I-11

Principi fondamentali

1. La delimitazione delle
competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio
delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e
proporzionalità.

2. In virtù del principio di
attribuzione, l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono
attribuite dagli Stati membri nella Costituzione per realizzare gli obiettivi
da questa stabiliti.

Qualsiasi competenza non
attribuita all’Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di
sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione
interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista
non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o
degli effetti dell’azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di
Unione.

Le istituzioni dell’Unione
applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la
procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di
proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al
di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della
Costituzione.

Le istituzioni dell’Unione
applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

ARTICOLO I-12

Categorie di competenze

1. Quando la Costituzione
attribuisce all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo
l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati
membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per
attuare gli atti dell’Unione.

2. Quando la Costituzione
attribuisce all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri
in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e
adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri
esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la
propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

3. Gli Stati membri coordinano le
loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste nella
parte III, la definizione delle quali è di competenza dell’Unione.

4. L’Unione ha competenza per
definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione
progressiva di una politica di difesa comune.

5. In taluni settori e alle
condizioni previste dalla Costituzione, l’Unione ha competenza per svolgere
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri,
senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

Gli atti giuridicamente
vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative
a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità
d’esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate dalle disposizioni
della parte III relative a ciascun settore.

ARTICOLO I-13

Settori di competenza esclusiva

1. L’Unione ha competenza
esclusiva nei seguenti settori:

a) unione doganale;

b) definizione delle regole di
concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno;

c) politica monetaria per gli
Stati membri la cui moneta è l’euro;

d) conservazione delle risorse
biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca;

e) politica commerciale comune.

2. L’Unione ha inoltre competenza
esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale
conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per
consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in
cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

ARTICOLO I-14

Settori di competenza concorrente

1. L’Unione ha competenza
concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce
una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-13 e I-17.

2. L’Unione ha una competenza
concorrente con quella degli Stati membri nei principali

seguenti settori:

a) mercato interno,

b) politica sociale, per quanto
riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e
territoriale,

d) agricoltura e pesca, tranne la
conservazione delle risorse biologiche del mare,

e) ambiente,

f) protezione dei consumatori,

g) trasporti,

h) reti transeuropee,

i) energia,

j) spazio di libertà, sicurezza e
giustizia,

k) problemi comuni di sicurezza
in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella
parte III.

3. Nei settori della ricerca,
dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione ha competenza per condurre
azioni, in particolare la definizione e l’attuazione di programmi, senza che
l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati
membri di esercitare la loro.

4. Nei settori della cooperazione
allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per condurre
azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa
avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

ARTICOLO I-15

Coordinamento delle politiche
economiche e occupazionali

1. Gli Stati membri coordinano le
loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A tal fine il Consiglio dei
ministri adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette
politiche.

Agli Stati membri la cui moneta è
l’euro si applicano disposizioni specifiche.

2. L’Unione prende misure per
assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri,
in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

3. L’Unione può prendere
iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati
membri.

ARTICOLO I-16

Politica estera e di sicurezza
comune

1. La competenza dell’Unione in
materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della
politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione,
compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può
condurre a una difesa comune.

2. Gli Stati membri sostengono
attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune
dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano
l’azione dell’Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione
contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

ARTICOLO I-17

Settori delle azioni di sostegno,
di coordinamento o di complemento

L’Unione ha competenza per
svolgere azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. I settori di
tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della
salute umana,

b) industria,

c) cultura,

d) turismo,

e) istruzione, gioventù, sport e
formazione professionale,

f) protezione civile,

g) cooperazione amministrativa.

ARTICOLO I-18

Clausola di flessibilità

1. Se un’azione dell’Unione
appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per
realizzare uno degli obiettivi di cui alla Costituzione, senza che quest’ultima
abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei
ministri, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione europea e
previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.

2. La Commissione europea, nel
quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo I-11, paragrafo 3, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali
sulle proposte fondate sul presente articolo.

3. Le misure fondate sul presente
articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione
la esclude.

TITOLO IV

ISTITUZIONI E ORGANI DELL’UNIONE

CAPO I

QUADRO ISTITUZIONALE

ARTICOLO I-19

Le istituzioni dell’Unione

1. L’Unione dispone di un quadro
istituzionale che mira a:

− promuoverne i valori,

− perseguirne gli
obiettivi,

− servire i suoi interessi,
quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

− garantire la coerenza,
l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Tale quadro istituzionale
comprende:

− il Parlamento europeo,

− il Consiglio europeo,

− il Consiglio dei ministri
(in appresso "Consiglio"),

− la Commissione europea
(in appresso "Commissione"),

− la Corte di giustizia
dell’Unione europea.

2. Ciascuna istituzione agisce
nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, secondo
le procedure e condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una
leale cooperazione.

ARTICOLO I-20

Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo
esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di
bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni
stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è
composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Il loro numero non può
essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è
garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei
membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di
novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta
all’unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l’approvazione di
quest’ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

3. I membri del Parlamento
europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un
mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge
tra i suoi membri il presidente e l’ufficio di presidenza.

ARTICOLO I-21

Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà
all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni
legislative.

2. Il Consiglio europeo è
composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente
e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell’Unione
partecipa ai lavori.

3. Il Consiglio europeo si
riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l’ordine del giorno
lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi
assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un membro della Commissione.
Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria
del Consiglio europeo.

4. Il Consiglio europeo si
pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.

ARTICOLO I-22

Il presidente del Consiglio
europeo

1. Il Consiglio europeo elegge il
presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo
mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il
Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

2. Il presidente del Consiglio
europeo:

a) presiede e anima i lavori del
Consiglio europeo;

b) assicura la preparazione e la
continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente
della Commissione e in base ai lavori del Consiglio "Affari
generali";

c) si adopera per facilitare la
coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;

d) presenta al Parlamento europeo
una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio
europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna
dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune,
fatte salve le attribuzioni del ministro degli affari esteri dell’Unione.

3. Il presidente del Consiglio
europeo non può esercitare un mandato nazionale.

ARTICOLO I-23

Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio esercita,
congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di
bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento
alle condizioni stabilite nella Costituzione.

2. Il Consiglio è composto da un
rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a
impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il
diritto di voto.

3. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga
diversamente.

ARTICOLO I-24

Le formazioni del Consiglio dei
ministri

1. Il Consiglio si riunisce in
varie formazioni.

2. Il Consiglio "Affari
generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del
Consiglio.

Esso prepara le riunioni del
Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente
del Consiglio europeo e la Commissione.

3. Il Consiglio "Affari
esteri" elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche
definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione.

4. Il Consiglio europeo adotta a
maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l’elenco delle
altre formazioni del Consiglio.

5. Un comitato dei rappresentanti
permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei
lavori del Consiglio.

6. Il Consiglio si riunisce in
seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A
tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate,
rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell’Unione e alle
attività non legislative.

7. La presidenza delle formazioni
del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è
esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un
sistema di rotazione paritaria, conformemente alle condizioni previste da una
decisione europea del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo delibera a
maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-25

Definizione della maggioranza
qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

1. Per maggioranza qualificata si
intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici,
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
dell’Unione.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la
maggioranza qualificata si considera raggiunta.

2. In deroga al paragrafo 1,
quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro
degli affari esteri dell’Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno
il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino
almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano
al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

4. Nel Consiglio europeo, il
presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto.

ARTICOLO I-26

La Commissione europea

1. La Commissione promuove
l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine.
Vigila sull’applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle
istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull’applicazione del diritto
dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà
esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di
coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla
Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione
per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti
dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo
dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che
la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su
proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

3. Il mandato della Commissione è
di cinque anni.

4. I membri della Commissione
sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e
tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

5. La prima Commissione nominata
in applicazione della Costituzione è composta da un cittadino di ciascuno Stato
membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell’Unione,
che è uno dei vicepresidenti.

6. A decorrere dal termine del
mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione è composta da
un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri
dell’Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno
che il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, non decida di modificare
tale numero.

I membri della Commissione sono
scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione
paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione
europea adottata all’unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati
su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione
dell’avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla
Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da
cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b) fatta salva la lettera a),
ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in
maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati
membri.

7. La Commissione esercita le sue
responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l’articolo I-28, paragrafo 2,
i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni o con l’esecuzione dei loro compiti.

8. La Commissione è responsabile
collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare
una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui
all’articolo III-340. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si
dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri
dell’Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

ARTICOLO I-27

Il presidente della Commissione
europea

1. Tenuto conto delle elezioni
del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il
Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale
candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo
candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

2. Il Consiglio, di comune
accordo con il presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità che
propone di nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base
alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui
all’articolo I-26, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.

Il presidente, il ministro degli
affari esteri dell’Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti,
collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito
a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che
delibera a maggioranza qualificata.

3. Il presidente della
Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel
cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l’organizzazione
interna della Commissione per assicurare la coerenza, l’efficacia e la
collegialità della sua azione;

c) nomina i vicepresidenti, fatta
eccezione per il ministro degli affari esteri dell’Unione, tra i membri della
Commissione.

Un membro della Commissione
rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui
all’articolo I-28, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

ARTICOLO I-28

Il ministro degli affari esteri
dell’Unione

1. Il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata con l’accordo del presidente della
Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell’Unione. Il Consiglio
europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

2. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.
Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e la attua
in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto
riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

4. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla
coerenza dell’azione esterna dell’Unione. In seno alla Commissione, è
incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore
delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell’azione
esterna dell’Unione. Nell’esercizio di queste responsabilità in seno alla
Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri
dell’Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della
Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO I-29

La Corte di giustizia dell’Unione
europea

1. La Corte di giustizia
dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali
specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e
nell’applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i
rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale
effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione.

2. La Corte di giustizia è composta
da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno
un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali
della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità
che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni
richieste agli articoli III-355 e III-356. Sono nominati di comune accordo dai
governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali
uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia
dell’Unione europea si pronuncia conformemente alla parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno
Stato membro, da un’istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su
richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull’interpretazione del diritto
dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti
dalla Costituzione.

CAPO II

LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI
CONSULTIVI DELL’UNIONE

ARTICOLO I-30

La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali.
La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la
cui moneta è l’euro, che costituiscono l’Eurosistema, conducono la politica
monetaria dell’Unione.

2. Il Sistema europeo di banche
centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea.
L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento
della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le
politiche economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di quest’ultima. Svolge ogni altra funzione di banca centrale
conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche
centrali e della Banca centrale europea.

3. La Banca centrale europea è
un’istituzione. Essa ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione dell’euro. Essa è indipendente nell’esercizio dei suoi
poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, organi e organismi
dell’Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

4. La Banca centrale europea
adotta le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in conformità
degli articoli da III-185 a III-191 e dell’articolo III-196 e alle condizioni
stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la
cui moneta non è l’euro e le rispettive banche centrali conservano le loro
competenze nel settore monetario.

5. Nei settori che rientrano
nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto
di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e
può formulare pareri.

6. Gli organi decisionali della
Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di
funzionamento sono definiti agli articoli III-382 e III-383 e nello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

ARTICOLO I-31

La Corte dei conti

1. La Corte dei conti è
un’istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell’Unione.

2. Essa esamina i conti di tutte
le entrate e le spese dell’Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

3. Essa è composta da un
cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni
in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

ARTICOLO I-32

Gli organi consultivi dell’Unione

1. Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un
Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

2. Il Comitato delle regioni è
composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono
titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o
locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e
sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro,
di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società
civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e
culturale.

4. I membri del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato
imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell’interesse generale dell’Unione.

5. Le regole relative alla
composizione di tali comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro
attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-386 a
III- 392.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e
3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli
regolari dal Consiglio, per tener conto dell’evoluzione economica, sociale e
demografica nell’Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
delle decisioni europee a tal fine.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE
DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO I-33

Atti giuridici dell’Unione

1. Le istituzioni, per esercitare
le competenze dell’Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente
alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo,
la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto
legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto
legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto
non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi
e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto
non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei
destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non
hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di
atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono
dall’adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al
settore interessato.

ARTICOLO I-34

Atti legislativi

1. Le leggi e leggi quadro
europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su
proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista
all’articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l’atto
non è adottato.

2. Nei casi specifici previsti
dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal
Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest’ultimo con la
partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

3. Nei casi specifici previsti
dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su
iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di
giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

ARTICOLO I-35

Atti non legislativi

1. Il Consiglio europeo adotta
decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

2. Il Consiglio e la Commissione,
in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca
centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
regolamenti o decisioni europei.

3. Il Consiglio adotta
raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui
la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera
all’unanimità nei settori nei quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di
un atto dell’Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi
specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

ARTICOLO I-36

Regolamenti europei delegati

1. Le leggi e leggi quadro
europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti
europei delegati che completano o modificano determinati elementi non
essenziali della legge o legge quadro.

Le leggi e leggi quadro europee
delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata
della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati
alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di
delega di potere.

2. Le leggi e leggi quadro
europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che
possono essere le seguenti:

a) il Parlamento europeo o il
Consiglio può decidere di revocare la delega;

b) il regolamento europeo
delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla
legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva
obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il
Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

ARTICOLO I-37

Atti esecutivi

1. Gli Stati membri adottano
tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione.

2. Allorché sono necessarie
condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o,
in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste
all’articolo I-40, al Consiglio.

3. Ai fini del paragrafo 2 la
legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

4. Gli atti esecutivi dell’Unione
assumono la forma di regolamenti europei d’esecuzione o di decisioni europee
d’esecuzione.

ARTICOLO I-38

Principi comuni agli atti
giuridici dell’Unione

1. Qualora la Costituzione non
preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in
volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di
proporzionalità di cui all’articolo I-11.

2. Gli atti giuridici sono
motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni,
richieste o pareri previsti dalla Costituzione.

ARTICOLO I-39

Pubblicazione ed entrata in
vigore

1. Le leggi e leggi quadro
europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal
presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Negli altri casi sono firmate dal
presidente dell’istituzione che le ha adottate.

Le leggi e leggi quadro europee
sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in
vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione.

2. I regolamenti e decisioni
europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente
dell’istituzione che li ha adottati.

I regolamenti e decisioni europei
che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in
mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. Le decisioni europee diverse
da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno
efficacia in virtù di tale notificazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I-40

Disposizioni particolari relative
alla politica estera e di sicurezza comune

1. L’Unione europea persegue una
politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca
solidarietà politica degli Stati membri, sull’individuazione delle questioni di
interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di
convergenza delle azioni degli Stati membri.

2. Il Consiglio europeo individua
gli interessi strategici dell’Unione e fissa gli obiettivi della sua politica
estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro
delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla
parte III.

3. Il Consiglio europeo e il
Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

4. La politica estera e di
sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell’Unione e dagli
Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell’Unione.

5. Gli Stati membri si concertano
in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica
estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune.

Prima di intraprendere qualsiasi
azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa
ledere gli interessi dell’Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in
sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante
la convergenza delle loro azioni, che l’Unione possa affermare i suoi interessi
e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra
loro.

6. In materia di politica estera
e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni
europee all’unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano
su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri
dell’Unione o su proposta di quest’ultimo con l’appoggio della Commissione. Le
leggi e leggi quadro europee sono escluse.

7. Il Consiglio europeo può
adottare all’unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio
deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella
parte III.

8. Il Parlamento europeo è
consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali
della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato
della sua evoluzione.

ARTICOLO I-41

Disposizioni particolari relative
alla politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di
difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza
comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa
ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in
missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la
prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali
compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

2. La politica di sicurezza e di
difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa
comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio
europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il
Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal
senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La politica dell’Unione a norma
del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di
sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti
dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la
loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del
Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di
difesa adottata in tale contesto.

3. Gli Stati membri mettono a
disposizione dell’Unione, per l’attuazione della politica di sicurezza e di
difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento
degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra
loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della
politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s’impegnano a
migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un’Agenzia
nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca,
dell’acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata
di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a
queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi
misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della
difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e
degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento
delle capacità militari.

4. Le decisioni europee relative
alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti
all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal
Consiglio che delibera all’unanimità su proposta del ministro degli affari
esteri dell’Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli
affari esteri dell’Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia
agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.

5. Il Consiglio può affidare lo
svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di Stati
membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli
interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall’articolo
III-310.

6. Gli Stati membri che
rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno
sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più
impegnative

instaurano una cooperazione
strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è
disciplinata dall’articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo
III-309.

7. Qualora uno Stato membro
subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono
tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in
conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica
il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati
membri.

Gli impegni e la cooperazione in
questo settore rimangono conformi agli impegni assunti

nell’ambito dell’Organizzazione
del trattato del Nord−Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono
membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione
della stessa.

8. Il Parlamento europeo è
consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali
della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato
della sua evoluzione.

ARTICOLO I-42

Disposizioni particolari relative
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L’Unione costituisce uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l’adozione di leggi
e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte
III;

b) favorendo la fiducia reciproca
tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione
operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di
polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della
prevenzione e dell’individuazione dei reati.

2. I parlamenti nazionali,
nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono

partecipare ai meccanismi di
valutazione previsti all’articolo III-260. Essi sono associati al controllo
politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente
agli articoli III-276 e III-273.

3. Gli Stati membri dispongono
del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale, conformemente all’articolo III-264.

ARTICOLO I-43

Clausola di solidarietà

1. L’Unione e gli Stati membri
agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro
sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone,
inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) – prevenire la minaccia
terroristica sul territorio degli Stati membri;

– proteggere le istituzioni
democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

– prestare assistenza a uno Stato
membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso
di attacco terroristico;

b) prestare assistenza a uno
Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in
caso di calamità naturale o provocata dall’uomo.

2. Le modalità d’attuazione del
presente articolo sono previste all’articolo III-329.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

ARTICOLO I-44

Cooperazioni rafforzate

1. Gli Stati membri che intendono
instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non
esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare
tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei
limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da
III-416 a III-423.

Le cooperazioni rafforzate sono
intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere
i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in
qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo III-418.

2. La decisione europea che
autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta
cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole
dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo
degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all’articolo
III-419.

3. Tutti i membri del Consiglio
possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che
rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata
prendono parte al voto.

L’unanimità è costituita
unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si
intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro
membro;

in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto
comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del
ministro degli affari esteri dell’Unione, per maggioranza qualificata richiesta
si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati
membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali
Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro
di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti.
Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati
all’adesione all’Unione.

TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL’UNIONE

ARTICOLO I-45

Principio dell’uguaglianza
democratica

L’Unione rispetta, in tutte le
sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

ARTICOLO I-46

Principio della democrazia
rappresentativa

1. Il funzionamento dell’Unione
si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente
rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono
rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e
nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente
responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto
di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le decisioni sono prese nella
maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4. I partiti politici a livello
europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere
la volontà dei cittadini dell’Unione.

ARTICOLO I-47

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni danno ai
cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali,
la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni
in tutti i settori di azione dell’Unione.

2. Le istituzioni mantengono un
dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la
società civile.

3. Al fine di assicurare la
coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione procede ad
ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell’Unione, in
numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo
di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione,
nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su
materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto
giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione della Costituzione. La legge
europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni
necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il
numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.

ARTICOLO I-48

Le parti sociali e il dialogo
sociale autonomo

L’Unione riconosce e promuove il
ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei
sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della
loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale
per la crescita e l’occupazione contribuisce al dialogo sociale.

ARTICOLO I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal
Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione
nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione alle condizioni
previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al
riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

ARTICOLO I-50

Trasparenza dei lavori delle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione

1. Al fine di promuovere il buon
governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni,
organi e organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si
riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in
relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino
dell’Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in
uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella
parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a
prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i
principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati
applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o
organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche
riguardanti l’accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di
cui al paragrafo 3.

ARTICOLO I-51

Protezione dei dati di carattere
personale

1. Ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle
istituzioni, organi e organismi dell’Unione, e da parte degli Stati membri
nell’esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto
dell’Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il rispetto di tali norme è
soggetto al controllo di autorità indipendenti.

ARTICOLO I-52

Status delle chiese e delle
organizzazioni non confessionali

1. L’Unione rispetta e non
pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto
nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2. L’Unione rispetta ugualmente
lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni
filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l’identità e il
contributo specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e
regolare con tali chiese e organizzazioni.

TITOLO VII

FINANZE DELL’UNIONE

ARTICOLO I-53

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese
dell’Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio
finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell’Unione, conformemente alla
parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese
devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio
sono autorizzate per la durata dell’esercizio finanziario annuale in conformità
della legge europea di cui all’articolo III-412.

4. L’esecuzione di spese iscritte
nel bilancio richiede l’adozione preliminare di un atto giuridicamente
vincolante dell’Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e
all’esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di
cui all’articolo III−412, fatte salve le eccezioni previste da
quest’ultima.

5. Per mantenere la disciplina di
bilancio, l’Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze
rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti
possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell’Unione e
nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in
conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e
l’Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano
utilizzati secondo tale principio.

7. L’Unione e gli Stati membri,
conformemente all’articolo III-415, combattono la frode e le altre attività
illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

ARTICOLO I-54

Risorse proprie dell’Unione

1. L’Unione si dota dei mezzi
necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue
politiche.

2. Il bilancio dell’Unione è
finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.

3. Una legge europea del
Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie
dell’Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse
proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in
vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle
rispettive norme costituzionali.

4. Una legge europea del
Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie
dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata
sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento
europeo.

ARTICOLO I-55

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario
pluriennale mira ad assicurare l’ordinato andamento delle spese

dell’Unione entro i limiti delle
sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali
annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all’articolo III-402.

2. Una legge europea del
Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera
all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale
dell’Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può
adottare all’unanimità una decisione europea che consente al

Consiglio di deliberare a
maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al
paragrafo 2.

ARTICOLO I-56

Bilancio dell’Unione

La legge europea stabilisce il
bilancio annuale dell’Unione conformemente all’articolo III-404.

TITOLO VIII

L’UNIONE E L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

ARTICOLO I-57

L’Unione e l’ambiente circostante

1. L’Unione sviluppa con i paesi
limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e
buon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni
strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

2. Ai fini del paragrafo 1,
l’Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti
accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di
condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione
periodica.

TITOLO IX

APPARTENENZA ALL’UNIONE

ARTICOLO I-58

Criteri di ammissibilità e
procedura di adesione all’Unione

1. L’Unione è aperta a tutti gli
Stati europei che rispettano i valori di cui all’articolo I-2 e si impegnano a
promuoverli congiuntamente.

2. Ogni Stato europeo che
desideri diventare membro dell’Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il
Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati
di tale domanda. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione della
Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a
maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità
dell’ammissione formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato
candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti
conformemente alle rispettive norme costituzionali.

ARTICOLO I-59

Sospensione di taluni diritti
derivanti dall’appartenenza all’Unione

1. Il Consiglio, su iniziativa
motivata di un terzo degli Stati membri, su iniziativa motivata del Parlamento
europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in
cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno
Stato membro dei valori di cui all’articolo I-2. Il Consiglio delibera alla
maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del
Parlamento europeo.

Prima di procedere a tale
constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può
rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica
regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono
validi.

2. Il Consiglio europeo, su
iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può
adottare una decisione europea in cui constata l’esistenza di una violazione
grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo
I-2, dopo aver invitato tale Stato a presentare le sue osservazioni. Il
Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.

3. Qualora sia stata effettuata
la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti
derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione della Costituzione,
compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo
Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta
sospensione sui diritti e obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

In ogni caso questo Stato
continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla
Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a
maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o
revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai
cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

5. Ai fini del presente articolo,
il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti
degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato
membro in questione.

L’astensione di membri presenti o
rappresentati non osta all’adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo
2.

Per l’adozione delle decisioni
europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s’intende almeno
il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti
che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Qualora, a seguito di una
decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3,
il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle
disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s’intende quella
definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della
Commissione o del ministro degli affari esteri dell’Unione, almeno il 55% dei
membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che
totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest’ultimo
caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri
del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati
membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza
qualificata si considera raggiunta.

6. Ai fini del presente articolo,
il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti
espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

ARTICOLO I-60

Recesso dall’Unione

1. Ogni Stato membro può
decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere
dall’Unione.

2. Lo Stato membro che decide di
recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli
orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con
tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto
del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato
conformemente all’articolo III-325, paragrafo 3. Esso è concluso a nome
dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa
approvazione del Parlamento europeo.

3. La Costituzione cessa di
essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di

entrata in vigore dell’accordo di
recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al
paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro
interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3,
il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro
che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni europee del
Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata si
intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

5. Se lo Stato che ha receduto
dall’Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della
procedura di cui all’articolo I-58.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL’UNIONE

PREAMBOLO

I popoli d’Europa, nel creare tra
loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di
pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio
spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa
si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto.
Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza
dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L’Unione contribuisce alla
salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché
dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici
poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle
persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di
stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare
la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali
diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel
rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di
sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni
costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio
d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione
europea e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale
contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati
membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l’autorità del
praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la
responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa
sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della
comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l’Unione riconosce i
diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

ARTICOLO II-61

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile.
Essa deve essere rispettata e tutelata.

ARTICOLO II-62

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla
vita.

2. Nessuno può essere condannato
alla pena di morte, né giustiziato.

ARTICOLO II-63

Diritto all’integrità della
persona

1. Ogni persona ha diritto alla
propria integrità fisica e psichica.

2. Nell’ambito della medicina e
della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato
della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b) il divieto delle pratiche
eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone,

c) il divieto di fare del corpo
umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione
riproduttiva degli esseri umani.

ARTICOLO II-64

Proibizione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a
tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

ARTICOLO II-65

Proibizione della schiavitù e del
lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in
condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a
compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli
esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

ARTICOLO II-66

Diritto alla libertà e alla
sicurezza

Ogni persona ha diritto alla
libertà e alla sicurezza.

ARTICOLO II-67

Rispetto della vita privata e
della vita familiare

Ogni persona ha diritto al
rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
proprie comunicazioni.

ARTICOLO II-68

Protezione dei dati di carattere
personale

1. Ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere
trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al
consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto
dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la
riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è
soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

ARTICOLO II-69

Diritto di sposarsi e di
costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il
diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l’esercizio.

ARTICOLO II-70

Libertà di pensiero, di coscienza
e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di
manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento,
le pratiche e l’osservanza dei riti.

2. Il diritto all’obiezione di
coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.

ARTICOLO II-71

Libertà di espressione e d’informazione

1. Ogni persona ha diritto alla
libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e
senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro
pluralismo sono rispettati.

ARTICOLO II-72

Libertà di riunione e di
associazione

1. Ogni persona ha diritto alla
libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli,
segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto
di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello
dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell’Unione.

ARTICOLO II-73

Libertà delle arti e delle
scienze

Le arti e la ricerca scientifica
sono libere. La libertà accademica è rispettata.

ARTICOLO II-74

Diritto all’istruzione

1. Ogni persona ha diritto
all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la
facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti
di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei
genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo
le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

ARTICOLO II-75

Libertà professionale e diritto
di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di
lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell’Unione ha
la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi
che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto
a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell’Unione.

ARTICOLO II-76

Libertà d’impresa

È riconosciuta la libertà
d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi
nazionali.

ARTICOLO II-77

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di
godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della
proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti
dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la
perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti
imposti dall’interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è
protetta.

ARTICOLO II-78

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito
nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio
1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati,
e a norma della Costituzione.

ARTICOLO II-79

Protezione in caso di
allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono
vietate.

2. Nessuno può essere
allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o
trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

ARTICOLO II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali
davanti alla legge.

ARTICOLO II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi
altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

2. Nell’ambito d’applicazione
della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è
vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

ARTICOLO II-82

Diversità culturale, religiosa e
linguistica

L’Unione rispetta la diversità
culturale, religiosa e linguistica.

ARTICOLO II-83

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve
essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di
lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non
osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici
a favore del sesso sottorappresentato.

ARTICOLO II-84

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla
protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai
minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo interesse.

ARTICOLO II-85

Diritti degli anziani

L’Unione riconosce e rispetta il
diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.

ARTICOLO II-86

Inserimento delle persone con
disabilità

L’Unione riconosce e rispetta il
diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a
garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

ARTICOLO II-87

Diritto dei lavoratori all’informazione
e alla consultazione nell’ambito dell’impresa

Ai lavoratori o ai loro
rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione
e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal
diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-88

Diritto di negoziazione e di
azioni collettive

I lavoratori e i datori di
lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e
di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in
caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro
interessi, compreso lo sciopero.

ARTICOLO II-89

Diritto di accesso ai servizi di
collocamento

Ogni persona ha il diritto di
accedere a un servizio di collocamento gratuito.

ARTICOLO II-90

Tutela in caso di licenziamento
ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto
alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-91

Condizioni di lavoro giuste ed
eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a
condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a
una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

ARTICOLO II-92

Divieto del lavoro minorile e
protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato.
L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui
termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani
ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro
devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere
protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale
o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

ARTICOLO II-93

Vita familiare e vita
professionale

1. È garantita la protezione
della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare
vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il
diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la
nascita o l’adozione di un figlio.

ARTICOLO II-94

Sicurezza sociale e assistenza
sociale

1. L’Unione riconosce e rispetta
il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni
sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del
posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le
legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si
sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e
alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l’esclusione
sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza
sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a
tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità
stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

ARTICOLO II-95

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.

ARTICOLO II-96

Accesso ai servizi d’interesse
economico generale

Al fine di promuovere la coesione
sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai
servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e
prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

ARTICOLO II-97

Tutela dell’ambiente

Un livello elevato di tutela
dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati
nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello
sviluppo sostenibile.

ARTICOLO II-98

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell’Unione è garantito
un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

ARTICOLO II-99

Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell’Unione ha
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello
Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto
Stato.

2. I membri del Parlamento
europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

ARTICOLO II-100

Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell’Unione ha il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in
cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

ARTICOLO II-101

Diritto ad una buona
amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che
le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, ed equo ed
entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

2. Tale diritto comprende in
particolare:

a) il diritto di ogni persona di
essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di
accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi
della riservatezza e del segreto professionale;

c) l’obbligo per
l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al
risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti
nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni
agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi
alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue della Costituzione e deve
ricevere una risposta nella stessa lingua.

ARTICOLO II-102

Diritto d’accesso ai documenti

Ogni cittadino dell’Unione nonché
ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e
organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.

ARTICOLO II-103

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell’Unione nonché
ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva
amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione,
salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue
funzioni giurisdizionali.

ARTICOLO II-104

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell’Unione nonché
ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

ARTICOLO II-105

Libertà di circolazione e di
soggiorno

1. Ogni cittadino dell’Unione ha
il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.

2. La libertà di circolazione e
di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai
cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato
membro.

ARTICOLO II-106

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell’Unione gode,
nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di
detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

ARTICOLO II-107

Diritto a un ricorso effettivo e
a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le
cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a
un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni
previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole
da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di
mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

ARTICOLO II-108

Presunzione di innocenza e
diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della
difesa è garantito ad ogni imputato.

ARTICOLO II-109

Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato
per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.
Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al
momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre
applicare quest’ultima.

2. Il presente articolo non osta
al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di
un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono
essere sproporzionate rispetto al reato.

ARTICOLO II-110

Diritto di non essere giudicato o
punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o
condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato
nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla
legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE
DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E

L’APPLICAZIONE DELLA CARTA

ARTICOLO II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente
Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel
rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti
rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione
secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze
conferite all’Unione nelle altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende
l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze
dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né
modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della
Costituzione.

ARTICOLO II-112

Portata e interpretazione dei
diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni
all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di
detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla
presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono
disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3. Laddove la presente Carta
contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato
e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione
conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta
riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in
armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente
Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e
esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell’Unione e da atti di
Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell’Unione,
nell’esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate
dinanzi a un giudice solo ai fini dell’interpretazione e del controllo della
legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto
delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell’Unione e degli
Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di
fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta dei diritti
fondamentali.

ARTICOLO II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di
applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in
particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

ARTICOLO II-114

Divieto dell’abuso di diritto

Nessuna disposizione della
presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di
esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o
libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
GENERALE

ARTICOLO III-115

L’Unione assicura la coerenza tra
le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto
dell’insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione
delle competenze.

ARTICOLO III-116

Nelle azioni di cui alla presente
parte l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra
donne e uomini.

ARTICOLO III-117

Nella definizione e
nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione
tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di
occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta
contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e
tutela della salute umana.

ARTICOLO III-118

Nella definizione e
nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l’Unione
mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale.

ARTICOLO III-119

Le esigenze connesse con la
tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell’attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in
particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO III-120

Nella definizione e
nell’attuazione delle altre politiche e azioni dell’Unione sono prese in
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

ARTICOLO III-121

Nella formulazione e
nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della
pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo
tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente
conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri
senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o
amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in
particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e i patrimoni regionali.

ARTICOLO III-122

Fatti salvi gli articoli I-5,
III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell’importanza dei servizi di
interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell’Unione
attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della coesione sociale
e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e
nell’ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono affinché
tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare
economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La
legge europea stabilisce tali principi e fissa tali condizioni, fatta salva la
competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di fornire,
fare eseguire e finanziare tali servizi.

TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E
CITTADINANZA

ARTICOLO III-123

La legge o legge quadro europea
può disciplinare il divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità
quale previsto all’articolo I-4, paragrafo 2.

ARTICOLO III-124

1. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione e nell’ambito delle competenze da essa

attribuite all’Unione, una legge
o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la
legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di
incentivazione dell’Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli
Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al
paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni
legislative e regolamentari.

ARTICOLO III-125

1. Se un’azione dell’Unione
risulta necessaria per facilitare l’esercizio del diritto, di cui all’articolo
I-10, paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per
ogni cittadino dell’Unione e salvo che la Costituzione non abbia previsto
poteri di azione al riguardo, la legge o legge quadro europea può stabilire
misure a tal fine.

2. Agli stessi fini enunciati al
paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione a
tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure
relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro
documento assimilato e misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione
sociale. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.

ARTICOLO III-126

Una legge o legge quadro europea
del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del diritto, di cui
all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo per ogni cittadino
dell’Unione nello Stato membro in cui risiede senza essere cittadino di tale
Stato. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento
europeo. Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

Il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si esercita fatti salvi

l’articolo III-330, paragrafo 1 e
le misure adottate in sua applicazione.

ARTICOLO III-127

Gli Stati membri adottano le
disposizioni necessarie per garantire la tutela diplomatica e consolare dei
cittadini dell’Unione nei paesi terzi prevista all’articolo I-10, paragrafo 2,
lettera c).

Gli Stati membri avviano i
negoziati internazionali necessari per assicurare tale tutela.

Una legge europea del Consiglio
può stabilire le misure necessarie per facilitare tale tutela. Il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-128

Le lingue in cui ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni o organi in virtù
dell’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono
quelle elencate all’articolo IV−448, paragrafo 1. Le istituzioni e organi
di cui all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) sono quelli elencati
all’articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e I-32
e il mediatore europeo.

ARTICOLO III-129

La Commissione presenta ogni tre
anni una relazione al Parlamento europeo‚ al Consiglio e al Comitato economico
e sociale‚ in merito all’applicazione dell’articolo I-10 e del presente titolo.
Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell’Unione.

Sulla base di tale relazione e
fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, i diritti previsti
all’articolo I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea
del Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo. La suddetta legge o legge quadro entra in vigore solo
previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive
norme costituzionali.

TITOLO III

POLITICHE E AZIONI INTERNE

CAPO I

MERCATO INTERNO

SEZIONE 1

INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO INTERNO

ARTICOLO III-130

1. L’Unione adotta le misure
destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno,
conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione.

2. Il mercato interno comporta
uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera
circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali
conformemente alla Costituzione.

3. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli
orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato
nell’insieme dei settori considerati.

4. Nella formulazione delle
proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la
Commissione tiene conto dell’ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚
per l’instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano
differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate.

Se queste misure assumono la
forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante
meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.

ARTICOLO III-131

Gli Stati membri si consultano al
fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il
funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato
membro può essere indotto a prendere nell’eventualità di gravi agitazioni
interne che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione
internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte
agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.

ARTICOLO III-132

Quando delle misure adottate nei
casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le
condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo
Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere
rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione.

In deroga alla procedura di cui
agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può
ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato
membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e
III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.

SEZIONE 2

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
E DEI SERVIZI

Sottosezione 1

Lavoratori

ARTICOLO III-133

1. I lavoratori hanno il diritto
di circolare liberamente all’interno dell’Unione.

2. È vietata qualsiasi
discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚
per quanto riguarda l’impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. I lavoratori hanno il diritto,
fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica
sicurezza e sanità pubblica:

a) di rispondere a offerte di
lavoro effettive‚

b) di spostarsi liberamente a tal
fine nel territorio degli Stati membri‚

c) di prendere dimora in uno
degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro‚ conformemente
alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano
l’occupazione dei lavoratori nazionali‚

d) di rimanere‚ a condizioni che
sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio
di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.

4. Il presente articolo non si
applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.

ARTICOLO III-134

La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei
lavoratori‚ quale è definita dall’articolo III-133. È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea
mira in particolare a:

a) assicurare una stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro;

b) eliminare le procedure e
prassi amministrative‚ come anche i termini per l’accesso agli impieghi
disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi
in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo
alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori;

c) abolire tutti i termini e le
altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi
conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli
altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni
diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali;

d) istituire meccanismi idonei a
mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne
l’equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di
vita e il livello dell’occupazione nelle diverse regioni e industrie.

ARTICOLO III-135

Gli Stati membri favoriscono‚ nel
quadro di un programma comune‚ gli scambi di giovani lavoratori.

ARTICOLO III-136

1. In materia di sicurezza
sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un
sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi
e ai loro aventi diritto:

a) il cumulo di tutti i periodi
presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere
e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚

b) il pagamento delle prestazioni
alle persone residenti nei territori degli Stati membri.

2. Qualora un membro del
Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al
paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in
particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la
struttura finanziaria, oppure ne alteri l’equilibrio finanziario, può chiedere
che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la
procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed
entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al
Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui

all’articolo III-396, oppure

b) chiede alla Commissione di
presentare una nuova proposta; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si
considera non adottato.

Sottosezione 2

Libertà di stabilimento

ARTICOLO III-137

Nel quadro della presente
sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto
si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie‚
succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel
territorio di uno Stato membro.

I cittadini di uno Stato membro hanno
il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività
autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in
particolare società ai sensi dell’articolo III-142‚ secondo comma‚ alle
condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e
ai pagamenti.

ARTICOLO III-138

1. La legge quadro europea
stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una
determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e
sociale.

2. Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del
paragrafo 1‚ in particolare:

a) trattando‚ in generale‚ con
precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un
contributo particolarmente utile all’incremento della produzione e degli
scambi‚

b) assicurando una stretta
collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere
le situazioni particolari all’interno dell’Unione delle diverse attività
interessate‚

c) sopprimendo le procedure e
prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi
precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di
ostacolo alla libertà di stabilimento‚

d) vigilando a che i lavoratori
dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato
membro‚ possano rimanervi per intraprendere un’attività autonoma‚ quando
soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello
Stato nel momento in cui desiderano accedere all’attività di cui trattasi‚

e) rendendo possibile l’acquisto
e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato
membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano
lesi i principi stabiliti dall’articolo III-227‚ paragrafo 2‚

f) applicando la graduale
soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni
ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l’apertura di
agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall’altra,
alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi
di gestione o di controllo di queste ultime‚

g) coordinando‚ nella necessaria
misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli
Stati membri‚ alle società ai sensi dell’articolo III-142‚ secondo comma per
proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚

h) accertandosi che le condizioni
di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati
membri.

ARTICOLO III-139

La presente sottosezione non si
applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che in
tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all’esercizio dei pubblici
poteri.

La legge o legge quadro europea
può escludere talune attività dall’applicazione delle disposizioni della
presente sottosezione.

ARTICOLO III-140

1. La presente sottosezione e le
misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l’applicabilità
delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati
membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che
siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di
sanità pubblica.

2. La legge quadro europea
coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO III-141

1. La legge quadro europea
facilita l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste. È intesa:

a) al reciproco riconoscimento
dei diplomi‚ certificati ed altri titoli,

b) al coordinamento delle
disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste.

2. Per quanto riguarda le
professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale soppressione
delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d’esercizio
di tali professioni nei vari Stati membri.

ARTICOLO III-142

Le società costituite
conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚
l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione
sono equiparate‚ ai fini dell’applicazione della presente sottosezione, alle
persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per "società" si
intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le
società cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto
pubblico o privato‚ ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di
lucro.

ARTICOLO III-143

Fatta salva l’applicazione delle
altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli
altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell’articolo III-142,
secondo comma.

Sottosezione 3

Libera prestazione di servizi

ARTICOLO III-144

Nel quadro della presente
sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno
dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri
stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

La legge o legge quadro europea
può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi
cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all’interno dell’Unione.

ARTICOLO III-145

Ai fini della Costituzione‚ sono
considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in
quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione
delle persone, delle merci e dei capitali.

I servizi comprendono in
particolare:

a) attività di carattere
industriale‚

b) attività di carattere
commerciale‚

c) attività artigiane‚

d) attività delle libere
professioni.

Senza pregiudizio della
sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per
l’esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua
attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse
condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

ARTICOLO III-146

1. La libera circolazione dei
servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7 relativa
ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei
servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di
capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione
dei capitali.

ARTICOLO III-147

1. La legge quadro europea
stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato
servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nella legge quadro europea di
cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che
intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui
liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.

ARTICOLO III-148

Gli Stati membri si sforzano di
procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella
obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione
dell’articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione
economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine
raccomandazioni agli Stati membri interessati.

ARTICOLO III-149

Fino a quando non saranno
soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati membri
le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i
prestatori di servizi contemplati dall’articolo III-144‚ primo comma.

ARTICOLO III-150

Gli articoli da III-139 a III-142
sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.

SEZIONE 3

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Sottosezione 1

Unione doganale

ARTICOLO III-151

1. L’Unione comprende un’unione
doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il
divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all’importazione e
all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure
l’adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed
i paesi terzi.

2. Il paragrafo 4 e la
sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano
ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi
terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

3. Sono considerati in libera
pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali
siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i
dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano
beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

4. I dazi doganali
all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono
vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di
carattere fiscale.

5. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi
della tariffa doganale comune.

6. Nell’adempimento dei compiti
che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s’ispira:

a) alla necessità di promuovere
gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚

b) all’evoluzione delle
condizioni di concorrenza all’interno dell’Unione‚ nella misura in cui tale
evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚

c) alla necessità di
approvvigionamento dell’Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a
che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i
prodotti finiti;

d) alla necessità di evitare
gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno
sviluppo razionale della produzione e un’espansione del consumo nell’Unione.

Sottosezione 2

Cooperazione doganale

ARTICOLO III-152

Nei limiti del campo di
applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce
misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra
questi ultimi e la Commissione.

Sottosezione 3

Divieto delle restrizioni
quantitative

ARTICOLO III-153

Sono vietate fra gli Stati membri
le restrizioni quantitative sia all’importazione sia all’esportazione e
qualsiasi misura di effetto equivalente.

ARTICOLO III-154

L’articolo III-153 lascia impregiudicati
i divieti o restrizioni all’importazione‚ all’esportazione e al transito
giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica
sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o
di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico
o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e
commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri.

ARTICOLO III-155

1. Gli Stati membri procedono a
un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale‚
in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati
membri per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e agli
sbocchi.

Il presente articolo si applica a
qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de facto‚
controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le
importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai
monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono
da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da
limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e
delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Nel caso di un monopolio a
carattere commerciale che comporti una regolamentazione

destinata ad agevolare lo smercio
o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚
nell’applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l’occupazione
e il tenore di vita dei produttori interessati.

SEZIONE 4

CAPITALI E PAGAMENTI

ARTICOLO III-156

Nell’ambito della presente
sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai
pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.

ARTICOLO III-157

1. L’articolo III-156 lascia
impregiudicata l’applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore
alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del
diritto dell’Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in
paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi
gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di
servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale
in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in
paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi
gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di
servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

Il Parlamento europeo e il
Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza
pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l’obiettivo della libera
circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi.

3. In deroga al paragrafo 2, solo
una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che
comportino un regresso del diritto dell’Unione per quanto riguarda la
liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti
da essi. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.

ARTICOLO III-158

1. L’articolo III-156 non
pregiudica il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti
disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una
distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per
quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro
capitale;

b) di adottare le misure
indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e
regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza
prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la
dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione
amministrativa o statistica‚ o di adottare misure giustificate da motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. La presente sezione non
pregiudica l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento
compatibili con la Costituzione.

3. Le misure e procedure di cui
ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei
capitali e dei pagamenti di cui all’articolo III-156.

4. In assenza di una legge o
legge quadro europea ai sensi dell’articolo III-157, paragrafo 3, la
Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un
periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio
può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi
devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui
sono giustificate da uno degli obiettivi dell’Unione e compatibili con il buon
funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità su
richiesta di uno Stato membro.

ARTICOLO III-159

Qualora‚ in circostanze
eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento
dell’unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su proposta della Commissione,
può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di
salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un periodo non superiore a sei
mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa
consultazione della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-160

Qualora sia necessario per
conseguire gli obiettivi di cui all’articolo III-257, per quanto riguarda la
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge
europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti
di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni
finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da
persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge
europea di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente
articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

SEZIONE 5

REGOLE DI CONCORRENZA

Sottosezione 1

Regole applicabili alle imprese

ARTICOLO III-161

1. Sono incompatibili con il
mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese‚ tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare
il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚
restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in
particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di
transazione,

b) limitare o controllare la
produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli investimenti‚

c) ripartire i mercati o le fonti
di approvvigionamento‚

d) applicare‚ nei rapporti
commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚
così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza‚

e) subordinare la conclusione di
contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano
alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni
vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può
essere dichiarato inapplicabile:

– a qualsiasi accordo o categoria
di accordi fra imprese‚

– a qualsiasi decisione o
categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e

– a qualsiasi pratica concordata
o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la
produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico
o economico‚ pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che
ne deriva ed evitando di

a) imporre alle imprese
interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali
obiettivi‚

b) dare a tali imprese la
possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei

prodotti di cui trattasi.

ARTICOLO III-162

È incompatibile con il mercato
interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al
commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più
imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale
di questo.

Tali pratiche abusive possono
consistere in particolare:

a) nell’imporre direttamente o
indirettamente prezzi d’acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di
transazione non eque;

b) nel limitare la produzione‚
gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti
commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni
equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella
concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione
di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni
supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano
alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

ARTICOLO III-163

Il Consiglio, su proposta della Commissione,
adotta i regolamenti europei per l’applicazione dei principi fissati dagli
articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo.

Tali regolamenti hanno‚ in
particolare‚ lo scopo di:

a) garantire l’osservanza dei
divieti di cui all’articolo III-161‚ paragrafo 1 e all’articolo III-162
comminando ammende e penalità di mora‚

b) determinare le modalità di
applicazione dell’articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità
di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per
quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚

c) precisare‚ eventualmente‚ per
i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli III-161 e
III-162,

d) definire i rispettivi compiti
della Commissione e della Corte di giustizia dell’Unione europea
nell’applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚

e) definire i rapporti fra le
legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente

sottosezione e i regolamenti
europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall’altra.

ARTICOLO III-164

Fino all’entrata in vigore dei
regolamenti europei adottati in applicazione dell’articolo III-163‚ le autorità
degli Stati membri decidono in merito all’ammissibilità di intese e allo
sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità
del loro diritto nazionale e dell’articolo III-161‚ in particolare il paragrafo
3‚ e dell’articolo III-162.

ARTICOLO III-165

1. Fatto salvo l’articolo
III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli
articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a richiesta di uno Stato membro o
d’ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che
le prestano assistenza‚ i casi di presunta infrazione ai principi suddetti.
Qualora constati l’esistenza di un’infrazione‚ propone i mezzi atti a porvi
termine.

2. Qualora non sia posto termine
alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione
europea motivata in cui constata l’infrazione ai principi. Può pubblicare tale
decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di
cui definisce le condizioni e modalità‚ per rimediare alla situazione.

3. La Commissione può adottare
regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il
Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all’articolo
III-163, secondo comma, lettera b).

ARTICOLO III-166

1. Gli Stati membri non emanano
né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui
riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla
Costituzione‚ in particolare all’articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da
III-161 a III-169.

2. Le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in
particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l’applicazione di
tali disposizioni non osti all’adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚
della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve
essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

3. La Commissione vigila
sull’applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli

opportuni regolamenti o decisioni
europei.

Sottosezione 2

Aiuti concessi dagli Stati membri

ARTICOLO III-167

1. Salvo deroghe previste dalla
Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚
ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune
imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il
mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale
concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti‚

b) gli aiuti destinati a ovviare
ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi

eccezionali‚

c) gli aiuti concessi
all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni
dopo l’entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea
che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi
compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire
lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni
di cui all’articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a
promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato
membro;

c) gli aiuti destinati ad
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ quando
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse
comune;

d) gli aiuti destinati a
promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria
all’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti
fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta
della Commissione.

ARTICOLO III-168

1. La Commissione procede con gli
Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.
Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione‚ dopo
aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati che
un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero mediante risorse statali‚ non è
compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo III-167‚ oppure che
tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo
Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa
fissato.

Qualora lo Stato membro in causa
non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito‚ la
Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente
la Corte di giustizia dell’Unione europea‚ in deroga agli articoli III-360 e
III-361.

A richiesta di uno Stato membro‚
il Consiglio può adottare all’unanimità una decisione europea in base alla
quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve
considerarsi compatibile con il mercato interno‚ in deroga all’articolo III-167
o ai regolamenti europei di cui all’articolo III-169‚ quando circostanze
eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente
paragrafo‚ primo comma‚ la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al
Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si è pronunciato al riguardo.

Tuttavia‚ se il Consiglio non si
è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione
delibera.

3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non
sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo III-167‚ la
Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del
presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale.

4. La Commissione può adottare
regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il
Consiglio ha stabilito, conformemente all’articolo III-169, che possono essere
dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

ARTICOLO III-169

Il Consiglio‚ su proposta della
Commissione, può adottare regolamenti europei per l’applicazione degli articoli
III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l’applicazione
dell’articolo III-168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate
dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione
del Parlamento europeo.

SEZIONE 6

DISPOSIZIONI FISCALI

ARTICOLO III-170

1. Nessuno Stato membro applica
direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
interne‚ di qualsivoglia natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o
indirettamente ai prodotti nazionali similari.

Inoltre‚ nessuno Stato membro
applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a
proteggere indirettamente altre produzioni.

2. I prodotti esportati da uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di
alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad
essi applicate direttamente o indirettamente.

3. Per quanto riguarda le
imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari‚ dalle imposte di
consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare esoneri e rimborsi
all’esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione
applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri‚ soltanto qualora
le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo
limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta
della Commissione.

ARTICOLO III-171

Una legge o legge quadro europea
del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l’armonizzazione delle
legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari‚ alle imposte di
consumo ed altre imposte indirette‚ sempre che detta armonizzazione sia
necessaria per assicurare l’instaurazione o il funzionamento del mercato
interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-172

1. Salvo che la Costituzione non
disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione
degli obiettivi dell’articolo III-130. La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto
l’instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Il paragrafo 1 non si applica
alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle
persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle proposte
presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità,

sicurezza, protezione
dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione
elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati
su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale
obiettivo.

4. Allorché, dopo l’adozione di
una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite
un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario
mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
all’articolo III–154 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente
di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del
mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il
paragrafo 4, allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione tramite
una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della
Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni
nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione
dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico
a detto Stato membro insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione,
esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la
motivazione.

6. La Commissione, entro sei mesi
dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui
approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato
se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una
restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o
no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della
Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi
4 e 5 sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità
della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può
notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente
paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è
autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali
che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina
immediatamente l’opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro
solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente
oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina
immediatamente l’opportunità di proporre misure appropriate.

9. In deroga alla procedura di
cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro
può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea ove ritenga
che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal
presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione
di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei
motivi di carattere non economico di cui all’articolo III-154, misure
provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.

ARTICOLO III-173

Fatto salvo l’articolo III-172,
una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative
degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul
funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all’unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO III-174

Qualora la Commissione constati
che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o
amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul
mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta
gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione
non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna
misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.

ARTICOLO III-175

1. Quando vi sia motivo di temere
che l’adozione o la modifica di disposizioni legislative‚

regolamentari o amministrative di
uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell’articolo III-174, lo
Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo
aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una
raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato membro che vuole
emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli
altri Stati membri, in applicazione dell’articolo III-174‚ di modificare le
loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro
che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione
unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l’articolo III-174.

ARTICOLO III-176

Nell’ambito dell’instaurazione o
del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire
una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e
per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo
centralizzati a livello di Unione.

Una legge europea del Consiglio
stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO II

POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

ARTICOLO III-177

Ai fini dell’articolo I-3‚
l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende‚ alle condizioni previste
dalla Costituzione, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo
stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul
mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente
al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Parallelamente‚ alle condizioni e
secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una
moneta unica‚ l’euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e
di una politica del cambio uniche‚ che abbiano l’obiettivo principale di
mantenere la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere
le politiche economiche generali nell’Unione, conformemente al principio di
un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

Questa azione degli Stati membri
e dell’Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi
stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti
sostenibile.

SEZIONE 1

POLITICA ECONOMICA

ARTICOLO III-178

Gli Stati membri attuano le
rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell’Unione definiti all’articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi
di massima di cui all’articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e
l’Unione agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e
in libera concorrenza‚ favorendo un’efficace allocazione delle risorse‚
conformemente ai principi di cui all’articolo III-177.

ARTICOLO III-179

1. Gli Stati membri considerano
le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le
coordinano nell’ambito del Consiglio‚ conformemente all’articolo III-178.

2. Il Consiglio‚ su
raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di massima
per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione e ne riferisce al
Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo‚ sulla base
della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli
indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell’Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una
raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa
il Parlamento europeo.

3. Al fine di garantire un più
stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei
risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni
presentate dalla Commissione‚ sorveglia l’evoluzione economica in ciascuno
degli Stati membri e nell’Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche
con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a
una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza
multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni
concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito delle rispettive
politiche economiche e tutte le altre informazioni
che ritengono necessarie.

4. Qualora si accerti‚ secondo la
procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato
membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o
rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e
monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in
questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere
allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su
proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie
raccomandazioni.

Nel contesto del presente
paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

5. Il presidente del Consiglio e
la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza
multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il
presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla
commissione competente del Parlamento europeo.

6. La legge europea può stabilire
le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3
e 4.

ARTICOLO III-180

1. Fatta salva ogni altra
procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate
alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà
nell’approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si
trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di
calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚
il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea
che conceda, a determinate condizioni, un’assistenza finanziaria dell’Unione
allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa
il Parlamento europeo.

ARTICOLO III-181

1. È vietata la concessione di
scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia‚ da parte
della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati
membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali")‚ a
istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli
enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto
pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l’acquisto
diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale
europea o delle banche centrali nazionali.

2. Il paragrafo 1 non si applica
agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto dell’offerta di
liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti
creditizi privati.

ARTICOLO III-182

Sono vietate le misure e le
disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle
istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli
enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto
pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle
istituzioni finanziarie.

ARTICOLO III-183

1. L’Unione non risponde né si fa
carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti
regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico
o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni
dell’amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti
pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un
altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la
realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano
le definizioni necessarie per l’applicazione dei divieti previsti dagli
articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-184

1. Gli Stati membri devono
evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia
l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico
negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare,
esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri
seguenti:

a) se il rapporto tra il
disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un
valore di riferimento‚ a meno che:

i) il rapporto non sia diminuito
in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al
valore di riferimento, o

ii) il superamento del valore di
riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al
valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che
detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al
valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono
specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

3. Se uno Stato membro non
rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la
Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto
anche dell’eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica
per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi‚
compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato
membro.

La Commissione può inoltre
preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚ malgrado
i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il comitato economico e
finanziario istituito conformemente all’articolo III-192 formula un parere in
merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione‚ se ritiene che
in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo
eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa
il Consiglio.

6. Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato

membro interessato ritenga di
formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un disavanzo
eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione
della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di
far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il
paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

Nel contesto del presente
paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

7. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le
raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11.

Esso delibera senza tener conto
del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

8. Il Consiglio‚ qualora adotti
una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è
stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche
dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro
persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚ quest’ultimo può
adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚
entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il
Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso, il Consiglio può
chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un
calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
membro per rimediare alla situazione.

10. Fintantoché uno Stato membro
non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9‚
il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una
o più delle seguenti misure:

a) esigere che lo Stato membro
interessato pubblichi informazioni
supplementari‚ che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell’emissione di
obbligazioni o altri titoli;

b) invitare la Banca europea per
gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato
membro in questione;

c) esigere che lo Stato membro in
questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso
l’Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia
stato corretto;

d) infliggere ammende di entità
adeguata.

Il presidente del Consiglio informa
il Parlamento europeo delle misure adottate.

11. Il Consiglio abroga tutte o
alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui
ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il
Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione
europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più un disavanzo eccessivo nello
Stato membro in questione.

12. I diritti di esperire le
azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel
quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9.

13. Ulteriori disposizioni
concernenti l’attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono
recisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.

Una legge europea del Consiglio
stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della
Banca centrale europea.

Fatte salve le altre disposizioni
del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per
l’applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.

SEZIONE 2

POLITICA MONETARIA

ARTICOLO III-185

1. L’obiettivo principale del
Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali
sostiene le politiche economiche generali nell’Unione per contribuire alla realizzazione
degli obiettivi di quest’ultima, definiti nell’articolo I-3. Il Sistema europeo
di banche centrali agisce in conformità del principio di un’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un’efficace allocazione delle risorse
e rispettando i principi di cui all’articolo III-177.

2. I compiti fondamentali da
assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti:

a) definire e attuare la politica
monetaria dell’Unione;

b) svolgere le operazioni sui
cambi in linea con l’articolo III-326;

c) detenere e gestire le riserve
ufficiali in valuta estera degli Stati membri;

d) promuovere il buon
funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non
pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri
di saldi operativi in valuta estera.

4. La Banca centrale europea è
consultata:

a) in merito a qualsiasi proposta
di atto dell’Unione che rientri nelle sue attribuzioni;

b) dalle autorità nazionali‚ sui
progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni‚ ma
entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura
di cui all’articolo III-187, paragrafo 4.

La Banca centrale europea può
formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi
dell’Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue
attribuzioni.

5. Il Sistema europeo di banche
centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle
competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti
creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Una legge europea del
Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito
alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e
delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il
Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e
della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-186

1. La Banca centrale europea ha
il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro
nell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono
emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e
dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso
legale nell’Unione.

2. Gli Stati membri possono
coniare monete metalliche in euro con l’approvazione della Banca centrale
europea per quanto riguarda il volume del conio.

Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per
armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete
metalliche destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne
la circolazione nell’Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del
Parlamento europeo e della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-187

1. Il Sistema europeo di banche
centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che
sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.

2. Lo statuto del Sistema europeo
di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea.

3. L’articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e
3, gli articoli 17 e 18‚ l’articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e
26‚ l’articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l’articolo 33, paragrafo 1, lettera
a) e l’articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea:

a) o su proposta della
Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della
Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

4. Il Consiglio adotta i
regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all’articolo
4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 20,
all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30,
paragrafo 4 e all’articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo:

a) o su proposta della
Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea;

b) o su raccomandazione della
Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.

ARTICOLO III-188

Nell’esercizio dei poteri e
nell’assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e
dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚ dai governi degli
Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi
dell’Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare
questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi
decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali
nell’assolvimento dei loro compiti.

ARTICOLO III-189

Ciascuno Stato membro assicura
che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca centrale
nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema
europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

ARTICOLO III-190

1. Per l’assolvimento dei compiti
attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in
conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta:

a) regolamenti europei nella
misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell’articolo 3, paragrafo
1‚ lettera a)‚ nell’articolo 19, paragrafo 1‚ nell’articolo 22 o nell’articolo
25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei
di cui all’articolo III-187‚ paragrafo 4;

b) le decisioni europee
necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea;

c) raccomandazioni e pareri.

2. La Banca centrale europea può
decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa
adottati.

3. Il Consiglio adotta, secondo
la procedura di cui all’articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei
che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il
potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di
inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa
adottati.

ARTICOLO III-191

Fatte salve le attribuzioni della
Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure
necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Essa è adottata previa
consultazione della Banca centrale europea.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO III-192

1. Per promuovere il
coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria
al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e
finanziario.

2. Il comitato svolge i seguenti
compiti:

a) formulare pareri‚ sia a
richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚
destinati a tali istituzioni;

b) seguire la situazione
economica e finanziaria degli Stati membri e dell’Unione e riferire
regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle
relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali;

c) fatto salvo l’articolo
III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
all’articolo III-159, all’articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli
articoli III-180, III-183 e

III-184, all’articolo III-185,
paragrafo 6, all’articolo III-186, paragrafo 2, all’articolo III-187, paragrafi
3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all’articolo III-198, paragrafi 2 e 3,
all’articolo III-201, all’articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli
III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad
esso affidati dal Consiglio;

d) esaminare‚ almeno una volta
all’anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei
pagamenti‚ quali risultano dall’applicazione della Costituzione e degli atti
dell’Unione; l’esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di
capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio
in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri‚ la Commissione
e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del
comitato.

3. Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le

modalità relative alla
composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa
consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente
del Consiglio informa il Parlamento europeo in
merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al
paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi
dell’articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione
monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati
membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.

ARTICOLO III-193

Per questioni che rientrano nel
campo di applicazione dell’articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell’articolo
III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196,
dell’articolo III-198, paragrafo 3 e dell’articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato
membro possono chiedere alla Commissione di presentare‚ secondo i casi‚ una
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta
senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI
STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L’EURO

ARTICOLO III-194

1. Per contribuire al buon
funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità delle
pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la
procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con
l’eccezione della procedura di cui all’articolo III-184, paragrafo 13, misure
concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:

a) rafforzare il coordinamento e
la sorveglianza della disciplina di bilancio;

b) elaborare, per quanto li
riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano
compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la
sorveglianza.

2. Solo i membri del Consiglio
che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al
voto sulle misure di cui al paragrafo 1.

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

ARTICOLO III-195

Le modalità per le riunioni tra i
ministri degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono stabilite dal
protocollo sull’Eurogruppo.

ARTICOLO III-196

1. Per garantire la posizione
dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni
sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e
monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale
europea.

2. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una
rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale
europea.

3. Solo i membri del Consiglio
che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l’euro prendono parte al
voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO III-197

1. Gli Stati membri riguardo ai
quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per
l’adozione dell’euro sono in appresso denominati "Stati membri con
deroga".

2. Le disposizioni seguenti della
Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga:

a) adozione delle parti degli
indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in
generale (articolo III-179, paragrafo 2),

b) mezzi vincolanti per
correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10),

c) obiettivi e compiti del
Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5),

d) emissione dell’euro (articolo
III-186),

e) atti della Banca centrale
europea (articolo III-190),

f) misure relative all’utilizzo
dell’euro (articolo III-191),

g) accordi monetari e altre
misure relative alla politica del cambio (articolo III-326),

h) designazione dei membri del
comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo
2),

i) decisioni europee che
definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse
particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti
istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196,
paragrafo 1),

j) misure per garantire una
rappresentanza unificata nell’ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
internazionali (articolo III-196, paragrafo 2).

Pertanto, negli articoli di cui
alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati
membri la cui moneta è l’euro.

3. Gli Stati membri con deroga e
le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi
previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al
capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea.

4. I diritti di voto dei membri
del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al
momento dell’adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli
elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti:

a) raccomandazioni rivolte agli
Stati membri la cui moneta è l’euro nel quadro della sorveglianza
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli
avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4);

b) misure relative ai disavanzi
eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l’euro (articolo
III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11).

Per maggioranza qualificata
s’intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati
membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri
partecipanti.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che
rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti,
più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera
raggiunta.

ARTICOLO III-198

1. Almeno una volta ogni due anni
o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la

Commissione e la Banca centrale
europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con
deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’unione
economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità
tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo
statuto della banca centrale nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e
III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, dall’altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione
di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei
seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri:

a) raggiungimento di un alto
grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d’inflazione prossimo
a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno conseguito i migliori
risultati in termini di stabilità dei prezzi;

b) sostenibilità della situazione
della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di
bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di
cui all’articolo III-184‚ paragrafo 6;

c) rispetto dei margini normali
di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo
per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti dell’euro;

d) livelli dei tassi di interesse
a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo
Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

I quattro criteri esposti nel
presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere
rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di
convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea
tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati‚ della
situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei
pagamenti‚ di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri
indici di prezzo.

2. Previa consultazione del
Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio‚
su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che stabilisce
quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base
dei criteri di cui al paragrafo 1‚ e abolisce le deroghe degli Stati membri in
questione.

Il Consiglio delibera sulla base
di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che,
all’interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è
l’euro.

Questi membri deliberano entro
sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del
Consiglio.

Per maggioranza qualificata di
cui al secondo comma s’intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio
rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione
degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno
il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35%
della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso
contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

3. Se si decide‚ conformemente
alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano
irrevocabilmente il tasso al quale l’euro subentra alla moneta dello Stato
membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per
l’introduzione dell’euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio
delibera all’unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui
moneta è l’euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della
Banca centrale europea.

ARTICOLO III-199

1. Se e fintantoché vi sono Stati
membri con deroga e fatto salvo l’articolo III-187‚ paragrafo 1, il consiglio
generale della Banca centrale europea di cui all’articolo 45 dello statuto del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito
in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea.

2. Se e fintantoché vi sono Stati
membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto

concerne detti Stati membri:

a) rafforza la cooperazione tra
le banche centrali nazionali;

b) rafforza il coordinamento
delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la
stabilità dei prezzi;

c) sorveglia il funzionamento del
meccanismo di cambio;

d) procede a consultazioni su
questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e
incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari;

e) esercita i compiti svolti un
tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria,

precedentemente assunti
dall’Istituto monetario europeo.

ARTICOLO III-200

Ogni Stato membro con deroga
considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal
fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
nell’ambito del meccanismo di cambio.

ARTICOLO III-201

1. In caso di difficoltà o di
grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro
con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei
pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e capaci in particolare
di compromettere il funzionamento del mercato interno o l’attuazione della
politica commerciale comune‚ la Commissione procede senza indugio a un esame
della situazione dello Stato in questione e dell’azione che questo ha
intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello
a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui
raccomanda l’adozione da parte dello Stato membro interessato.

Se l’azione intrapresa da uno
Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono
sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate‚ la
Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa consultazione del comitato
economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato
regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Il Consiglio adotta i
regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne
fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare
la forma di:

a) un’azione concordata presso
altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli Stati membri con deroga
possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare
deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in
difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei
paesi terzi;

c) concessione di crediti
limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco
raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il
concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti‚ la
Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad
adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le
modalità.

Tale autorizzazione può essere
revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.

ARTICOLO III-202

1. In caso di improvvisa crisi
nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga

immediatamente una decisione
europea di cui all’articolo III-201‚ paragrafo 2, uno Stato membro con deroga
può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di salvaguardia necessarie. Tali
misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del
mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a
ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati
membri devono essere informati delle misure di
salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell’entrata in
vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco
conformemente all’articolo III-201.

3. Il Consiglio, su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico
e finanziario‚ può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato
membro interessato deve modificare‚ sospendere o abolire le misure di
salvaguardia di cui al paragrafo 1.

CAPO III

POLITICHE IN ALTRI SETTORI

SEZIONE 1

OCCUPAZIONE

ARTICOLO III-203

L’Unione e gli Stati membri, in
base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia
coordinata a favore dell’occupazione, e in particolare a favore della
promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati
del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui all’articolo I-3.

ARTICOLO III-204

1. Gli Stati membri, attraverso
le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di
massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione adottati a
norma dell’articolo III-179, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri, tenuto conto
delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali,
considerano la promozione dell’occupazione una questione di interesse comune e
coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all’articolo
III-206.

ARTICOLO III-205

1. L’Unione contribuisce a un
elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri
e sostenendone e, se necessario, completandone l’azione. Sono in questo
contesto rispettate le competenze degli Stati membri.

2. Nella definizione e
nell’attuazione delle politiche e azioni dell’Unione si tiene conto
dell’obiettivo di un livello di occupazione elevato.

ARTICOLO III-206

1. In base a una relazione
annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina
annualmente la situazione dell’occupazione nell’Unione e adotta le conclusioni
del caso.

2. Sulla base delle conclusioni
del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle
rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato
economico e sociale e del comitato per l’occupazione.

Tali orientamenti sono coerenti
con gli indirizzi di massima adottati a norma dell’articolo III-179, paragrafo
2.

3. Ciascuno Stato membro
trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle
principali disposizioni adottate per l’attuazione della propria politica in
materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione
di cui al paragrafo 2.

4. Il Consiglio, sulla base delle
relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l’occupazione,
procede annualmente ad un esame dell’attuazione delle politiche degli Stati
membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di
occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare
raccomandazioni che rivolge agli Stati membri.

5. Sulla base dei risultati di
detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una
relazione annuale comune in merito alla situazione dell’occupazione nell’Unione
e all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.

ARTICOLO III-207

La legge o legge quadro europea
può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra
Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell’occupazione,
mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni
e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a
promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in
particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa
consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea
non comporta l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.

ARTICOLO III-208

Il Consiglio adotta a maggioranza
semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l’occupazione a
carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati
membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato
del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato di:

a) seguire l’evoluzione della
situazione dell’occupazione e delle politiche in materia di occupazione
nell’Unione e negli Stati membri;

b) fatto salvo l’articolo
III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di
propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di
cui all’articolo III-206.

Nell’esercizio delle sue
funzioni, il comitato consulta le parti sociali.

Ogni Stato membro e la
Commissione nominano due membri del comitato.

SEZIONE 2

POLITICA SOCIALE

ARTICOLO III-209

L’Unione e gli Stati membri,
tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno
come obiettivi la promozione dell’occupazione, il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo
delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e
duraturo e la lotta contro l’emarginazione.

A tal fine, l’Unione e gli Stati
membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in
particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la
competitività dell’economia dell’Unione.

Essi ritengono che una tale evoluzione
risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà
l’armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla
Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri.

ARTICOLO III-210

1. Per conseguire gli obiettivi
previsti all’articolo III-209, l’Unione sostiene e completa l’azione degli
Stati membri nei seguenti settori:

a) miglioramento, in particolare,
dell’ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori,

b) condizioni di lavoro,

c) sicurezza sociale e protezione
sociale dei lavoratori,

d) protezione dei lavoratori in
caso di risoluzione del contratto di lavoro,

e) informazione
e consultazione dei lavoratori,

f) rappresentanza e difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la
cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,

g) condizioni di impiego dei
cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio
dell’Unione,

h) integrazione delle persone
escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l’articolo III-283,

i) parità tra donne e uomini per
quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il

trattamento sul lavoro, j) lotta
contro l’esclusione sociale,

k) modernizzazione dei regimi di
protezione sociale, fatta salva la lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) la legge o legge quadro
europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati
membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli
scambi di informazioni e di migliori prassi, a
promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri;

b) nei settori di cui al
paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le
prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa
evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale
da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

In tutti i casi, la legge o legge
quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.

3. In deroga al paragrafo 2, nei
settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro
europea è adottata dal Consiglio che delibera all’unanimità, previa
consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.

Il Consiglio può adottare, su
proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la
procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Uno Stato membro può affidare
alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto
le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i
regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all’articolo III-212.

In tal caso esso si assicura che,
al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e
alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo
in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie
disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le
disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i
risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione.

5. Le leggi e leggi quadro
europee adottate a norma del presente articolo:

a) non compromettono la facoltà
riconosciuta agli Stati membri di definire i principi

fondamentali del sistema di sicurezza
sociale e non devono alterare sensibilmente l’equilibrio finanziario dello
stesso,

b) non ostano a che uno Stato
membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che
prevedano una maggiore protezione.

6. Il presente articolo non si
applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero,
né al diritto di serrata.

ARTICOLO III-211

1. La Commissione promuove la
consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura
utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle
parti.

2. Ai fini del paragrafo 1 la
Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale,
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione dell’Unione.

3. Se, dopo la consultazione di
cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un’azione dell’Unione, la Commissione
consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti
sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una
raccomandazione.

4. In occasione delle
consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare
la Commissione di voler avviare il processo previsto all’articolo III-212,
paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga
decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

ARTICOLO III-212

1. Il dialogo fra le parti
sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni
contrattuali, compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello
di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti
sociali e degli Stati membri oppure, nell’ambito dei settori contemplati
dall’articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a
regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della
Commissione. Il Parlamento europeo è informato.

Allorché l’accordo in questione
contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è
richiesta l’unanimità ai sensi dell’articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio
delibera all’unanimità.

ARTICOLO III-213

Per conseguire gli obiettivi di
cui all’articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della

Costituzione, la Commissione
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il

coordinamento della loro azione
in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione,
in particolare per le materie riguardanti:

a) l’occupazione;

b) il diritto del lavoro e le
condizioni di lavoro;

c) la formazione e il
perfezionamento professionale;

d) la sicurezza sociale;

e) la protezione contro gli infortuni
e le malattie professionali;

f) l’igiene del lavoro;

g) il diritto di associazione e
la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a
stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando
consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che
per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare
mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori,
all’organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di
elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento
europeo è pienamente informato.

Prima di formulare i pareri
previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e
sociale.

ARTICOLO III-214

1. Ciascuno Stato membro assicura
l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini
per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Ai fini del presente articolo,
per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di
base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente,
in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell’impiego di quest’ultimo.

La parità di retribuzione, senza
discriminazione fondata sul sesso, implica:

a) che la retribuzione
corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una
stessa unità di misura,

b) che la retribuzione
corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.

3. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure che assicurino l’applicazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di
occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Allo scopo di assicurare
l’effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga
o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare
l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato
ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.

ARTICOLO III-215

Gli Stati membri si adoperano a
mantenere l’equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.

ARTICOLO III-216

La Commissione elabora una
relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo III-209, compresa la situazione demografica nell’Unione. Trasmette
la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e
sociale.

ARTICOLO III-217

Il Consiglio adotta, a
maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la
protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la
Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Il comitato è incaricato:

a) di seguire la situazione
sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri
e nell’Unione;

b) di agevolare gli scambi di informazioni,
esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione;

c) fatto salvo l’articolo
III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre
attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della
Commissione o di propria iniziativa.

Nell’esercizio delle sue
funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.

Ogni Stato membro e la
Commissione nominano due membri del comitato.

ARTICOLO III-218

La Commissione dedica‚ nella
relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo speciale all’evoluzione
della situazione sociale nell’Unione.

Il Parlamento europeo può
invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari
concernenti la situazione sociale.

ARTICOLO III-219

1. Per migliorare le possibilità
di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire
così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo
che ha l’obiettivo di promuovere all’interno dell’Unione le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di
facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei
sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale.

2. La Commissione amministra il
Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚ presieduto da un membro
della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. La legge europea stabilisce le
misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

SEZIONE 3

COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE

ARTICOLO III-220

Per promuovere uno sviluppo
armonioso dell’insieme dell’Unione‚ questa sviluppa e prosegue la propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e
territoriale.

In particolare, l’Unione mira a
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo
delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate,
un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da
transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi
naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

ARTICOLO III-221

Gli Stati membri conducono la
loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui all’articolo III-220. L’elaborazione e l’attuazione delle
politiche e azioni dell’Unione e l’attuazione del mercato interno tengono conto
di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L’Unione sostiene
questa realizzazione anche con l’azione che svolge attraverso fondi a finalità
strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione
"orientamento"‚

Fondo sociale europeo‚ Fondo
europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli investimenti e gli
altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre
anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle regioni e al
Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella
realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui
i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale
relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate proposte.

La legge o legge quadro europea
può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte salve le
misure adottate nell’ambito delle altre politiche dell’Unione. È adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.

ARTICOLO III-222

Il Fondo europeo di sviluppo
regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nell’Unione‚ partecipando allo sviluppo e all’adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle
regioni industriali in declino.

ARTICOLO III-223

1. Fatto salvo l’articolo III-224‚
la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e
l’organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il
raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le
disposizioni necessarie per garantire l’efficacia e il coordinamento dei fondi
tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Un Fondo di coesione è istituito
dalla legge europea per l’erogazione di contributi finanziari a progetti in
materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei
trasporti.

In tutti i casi la legge europea
è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.

2. Le prime disposizioni relative
ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare
successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa sono stabilite da una legge europea del
Consiglio. Il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.

ARTICOLO III-224

La legge europea stabilisce le
misure d’applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale.

È adottata previa consultazione
del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

Per quanto riguarda il Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione
"orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili
rispettivamente l’articolo III-231 e l’articolo III–219, paragrafo 3.

SEZIONE 4

AGRICOLTURA E PESCA

ARTICOLO III-225

L’Unione definisce e attua una
politica comune dell’agricoltura e della pesca.

Per "prodotti agricoli"
si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i
prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all’agricoltura e l’uso del termine
"agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto
delle caratteristiche specifiche di questo settore.

ARTICOLO III-226

1. Il mercato interno comprende
l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli.

2. Salvo disposizioni contrarie
degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme relative all’instaurazione o al
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. Ai prodotti elencati
nell’allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232.

4. Il funzionamento e lo sviluppo
del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una
politica agricola comune.

ARTICOLO III-227

1. Le finalità della politica agricola
comune sono:

a) incrementare la produttività
dell’agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo
razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori
di produzione‚ in particolare della manodopera‚

b) assicurare così un tenore di
vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in particolare al

miglioramento del reddito
individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura‚

c) stabilizzare i mercati‚

d) garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti‚

e) assicurare prezzi ragionevoli
nelle consegne ai consumatori.

2. Nell’elaborazione della
politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare‚ si
considera:

a) il carattere particolare
dell’attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e
dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole‚

b) la necessità di operare
gradatamente gli opportuni adattamenti‚

c) il fatto che‚ negli Stati membri‚
l’agricoltura costituisce un settore intimamente connesso

all’insieme dell’economia.

ARTICOLO III-228

1. Per raggiungere gli obiettivi
previsti all’articolo III-227 è creata un’organizzazione comune dei mercati
agricoli.

A seconda dei prodotti‚ tale
organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di
concorrenza‚

b) un coordinamento obbligatorio
delle diverse organizzazioni nazionali del mercato‚

c) un’organizzazione europea del
mercato.

2. L’organizzazione comune in una
delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie
al raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo III-227‚ e in
particolare regolamentazioni dei prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che
alla distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la costituzione di scorte
e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all’importazione o
all’esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire
gli obiettivi previsti all’articolo III-227 e deve escludere qualsiasi
discriminazione fra produttori o consumatori dell’Unione.

Un’eventuale politica comune dei
prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

3. Per consentire
all’organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi
obiettivi‚ potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di
garanzia.

ARTICOLO III-229

Per consentire il raggiungimento
degli obiettivi previsti all’articolo III-227‚ può essere in particolare
previsto nell’ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace
degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚ della
ricerca e della divulgazione dell’agronomia‚ che possono comportare progetti o
istituzioni finanziati in comune,

b) azioni comuni per lo sviluppo
del consumo di determinati prodotti.

ARTICOLO III-230

1. La sezione relativa alle
regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti
agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea
conformemente all’articolo III-231, paragrafo 2‚ tenuto conto degli obiettivi
previsti all’articolo III-227.

2. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea
che autorizzano la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle
aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚

b) nel quadro di programmi di
sviluppo economico.

ARTICOLO III-231

1. La Commissione presenta delle
proposte in merito all’elaborazione e all’attuazione della politica agricola
comune‚ compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle
forme di organizzazione comune previste all’articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come
pure l’attuazione delle misure di cui alla presente sezione.

Tali proposte tengono conto
dell’interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce l’organizzazione comune dei mercati agricoli

prevista all’articolo III-228,
paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi
della politica comune dell’agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.

3. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla
fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni
quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

4. L’organizzazione comune
prevista all’articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere sostituita alle
organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al paragrafo 2:

a) quando l’organizzazione comune
offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi
stessi di un’organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi
garanzie equivalenti per l’occupazione ed il tenore di vita dei produttori
interessati‚ avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle
specializzazioni necessarie‚ e

b) quando tale organizzazione
assicuri agli scambi all’interno dell’Unione condizioni analoghe a quelle
esistenti in un mercato nazionale.

5. Qualora un’organizzazione
comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista
un’organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti‚ le
materie prime di cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione
destinati all’esportazione verso i paesi terzi‚ possono essere importate
dall’esterno dell’Unione.

ARTICOLO III-232

Quando in uno Stato membro un
prodotto è disciplinato da un’organizzazione nazionale del mercato o da
qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole
alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato
membro‚ gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza
dallo Stato membro ove sussista l’organizzazione ovvero la regolamentazione
suddetta una tassa di compensazione all’entrata‚ salvo che tale Stato non
applichi una tassa di compensazione all’esportazione.

La Commissione adotta regolamenti
o decisioni europei che fissano l’ammontare di tali tasse nella misura
necessaria a ristabilire l’equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il
ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.

SEZIONE 5

AMBIENTE

ARTICOLO III-233

1. La politica dell’Unione in
materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

a) salvaguardia‚ tutela e
miglioramento della qualità dell’ambiente;

b) protezione della salute umana;

c) utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali;

d) promozione, sul piano
internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a
livello regionale o mondiale.

2. La politica dell’Unione in
materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della
diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui
principi della precauzione e dell’azione preventiva‚ sul principio della
correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all’ambiente e sul
principio "chi inquina paga".

In tale contesto‚ le misure di
armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano‚
nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri
a prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni
provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.

3. Nel predisporre la politica in
materia ambientale l’Unione tiene conto:

a) dei dati scientifici e tecnici
disponibili;

b) delle condizioni dell’ambiente
nelle varie regioni dell’Unione;

c) dei vantaggi e degli oneri che
possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione;

d) dello sviluppo socioeconomico
dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni.

4. Nel quadro delle rispettive
competenze‚ l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione
dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi
interessati.

Il primo comma non pregiudica la
competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi internazionali.

ARTICOLO III-234

1. La legge o legge quadro
europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli
obiettivi dell’articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

2. In deroga al paragrafo 1 e
fatto salvo l’articolo III-172‚ il Consiglio adotta all’unanimità leggi o leggi
quadro europee che prevedono:

a) disposizioni aventi
principalmente natura fiscale;

b) misure aventi incidenza:

i) sull’assetto territoriale;

ii) sulla gestione quantitativa
delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con

la disponibilità delle stesse;

iii) sulla destinazione dei
suoli, ad eccezione della gestione dei residui;

c) misure aventi una sensibile
incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla
struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio su proposta della
Commissione, può adottare all’unanimità una decisione europea per rendere
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo
comma.

In ogni caso il Consiglio
delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle
regioni e del Comitato economico e sociale.

3. La legge europea stabilisce
programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da
raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.

Le misure necessarie
all’attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni
previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

4. Fatte salve talune misure
adottate dall’Unione‚ gli Stati membri provvedono al finanziamento e
all’esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio
"chi inquina paga"‚ qualora una misura basata sul paragrafo 1
implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato
membro‚ tale misura prevede in forma appropriata:

a) deroghe temporanee e/o

b) un sostegno finanziario del
Fondo di coesione.

6. Le misure di protezione
adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri
di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali
misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla
Commissione.

SEZIONE 6

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLO III-235

1. Al fine di promuovere gli
interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, l’Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli
interessi economici e a promuovere il loro diritto all’informazione,
all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2. L’Unione contribuisce al
conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a) misure adottate a norma
dell’articolo III-172 nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del
mercato interno,

b) misure di sostegno, di
complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Gli atti adottati a norma del
paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre
disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere
compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.

SEZIONE 7

TRASPORTI

ARTICOLO III-236

1. Gli obiettivi della
Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla
presente sezione‚ nel quadro di una politica comune dei trasporti.

2. La legge o legge quadro
europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei
trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale.

La legge o legge quadro europea
stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai
trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a
destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l’ammissione
di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la
sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra misura utile.

3. All’atto dell’adozione della
legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in
cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e
l’occupazione in talune regioni‚ come pure l’uso delle attrezzature relative ai
trasporti.

ARTICOLO III-237

Fino a che non sia adottata la
legge o legge quadro europea di cui all’articolo III-236, paragrafo 2 e salvo
che il Consiglio adotti all’unanimità una decisione europea che conceda una
deroga‚ nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli‚ negli effetti diretti
o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai
vettori nazionali‚ le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell’adesione.

ARTICOLO III-238

Sono compatibili con la
Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei
trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla
nozione di pubblico servizio.

ARTICOLO III-239

Qualsiasi misura in materia di
prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell’ambito della Costituzione, deve
tener conto della situazione economica dei vettori.

ARTICOLO III-240

1. Nel traffico interno
dell’Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell’applicazione‚ da
parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le
stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro
di origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che
altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione
dell’articolo III-236, paragrafo 2.

3. Il Consiglio‚ su proposta
della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire
l’attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
europeo e del Comitato economico e sociale.

Esso può adottare in particolare
i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di
controllare l’osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne
l’intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione‚ di propria
iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i casi di discriminazioni
contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni Stato membro
interessato‚ adotta‚ nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al
paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.

ARTICOLO III-241

1. È fatto divieto a uno Stato
membro di imporre ai trasporti effettuati all’interno dell’Unione
l’applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di
sostegno o di protezione nell’interesse di una o più imprese o industrie
particolari‚ salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione
europea della Commissione.

2. La Commissione‚ di sua
iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le condizioni
di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze
di una politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni
sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di
circostanze politiche e, d’altra parte, all’incidenza di tali prezzi e
condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli
Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni
europee.

3. Il divieto di cui al paragrafo
1 non si applica alle tariffe concorrenziali.

ARTICOLO III-242

Le tasse o canoni che‚ a
prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un vettore al passaggio
delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo
alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.

Gli Stati membri procurano di
ridurre le spese in questione.

La Commissione può rivolgere
raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente
articolo.

ARTICOLO III-243

Le disposizioni della presente
sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania‚
sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
cagionati dalla divisione della Germania all’economia di talune regioni della
Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata
in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il Consiglio,
su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il
presente articolo.

ARTICOLO III-244

Presso la Commissione è istituito
un comitato a carattere consultivo‚ composto di esperti designati dai governi
degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti‚
ogniqualvolta lo ritenga utile.

ARTICOLO III-245

1. La presente sezione si applica
ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie navigabili.

2. La legge o legge quadro
europea può stabilire le opportune misure per la navigazione

marittima e aerea. È adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale.

SEZIONE 8

RETI TRANSEUROPEE

ARTICOLO III-246

1. Per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e
consentire ai cittadini dell’Unione‚ agli operatori economici e alle
collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi
derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l’Unione
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori
delle infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell’energia.

2. Nel quadro di un sistema di
mercati aperti e concorrenziali‚ l’azione dell’Unione mira a favorire
l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionali e l’accesso a tali
reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni
centrali dell’Unione le regioni insulari‚ intercluse e periferiche.

ARTICOLO III-247

1. Per conseguire gli obiettivi
di cui all’articolo III-246‚ l’Unione:

a) stabilisce un insieme di
orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee delle
azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono
individuati progetti di interesse comune;

b) intraprende ogni azione che si
riveli necessaria per garantire l’interoperabilità delle reti‚ in particolare
nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche;

c) può appoggiare progetti di
interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati

nell’ambito degli orientamenti di
cui alla lettera a)‚ in particolare mediante studi di fattibilità‚ garanzie di
prestito o abbuoni di interesse; l’Unione può altresì contribuire al
finanziamento negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L’azione dell’Unione tiene conto
della potenziale validità economica dei progetti.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1.
Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.

Gli orientamenti e i progetti di
interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono
l’accordo dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri coordinano
tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le politiche svolte a livello
nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi
di cui all’articolo III-246. La Commissione può prendere‚ in stretta
collaborazione con gli Stati membri‚ qualsiasi iniziativa utile per favorire
detto coordinamento.

4. L’Unione può cooperare con i
paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire
l’interoperabilità delle reti.

SEZIONE 9

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E
SPAZIO

ARTICOLO III-248

1. L’azione dell’Unione mira a
rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno
spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze
scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della
sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni
di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione.

2. Ai fini di cui al paragrafo 2,
essa incoraggia nell’insieme dell’Unione le imprese‚ comprese le piccole e
medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e
di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di
cooperazione‚ mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare
liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del
mercato interno grazie‚ in particolare‚ all’apertura degli appalti pubblici
nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed all’eliminazione degli ostacoli
giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni dell’Unione
nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni
dimostrative‚ sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.

ARTICOLO III-249

Nel perseguire gli obiettivi di
cui all’articolo III-248‚ l’Unione svolge le azioni seguenti‚ che completano
quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di
ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione‚ promuovendo la cooperazione con
e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le università,

b) promozione della cooperazione
in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

c) diffusione e valorizzazione
dei risultati delle attività in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell’Unione,

d) impulso alla formazione e alla
mobilità dei ricercatori dell’Unione.

ARTICOLO III-250

1. L’Unione e gli Stati membri
coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per
garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica
dell’Unione.

2. La Commissione‚ in stretta
collaborazione con gli Stati membri‚ può prendere ogni iniziativa utile a
promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate
alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e
la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

ARTICOLO III-251

1. La legge europea stabilisce il
programma quadro pluriennale che comprende l’insieme delle azioni finanziate
dall’Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

Il programma quadro:

a) fissa gli obiettivi scientifici
e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all’articolo III-249 e le
relative priorità;

b) indica le grandi linee di
dette azioni;

c) stabilisce l’importo globale
massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione al programma
quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro
pluriennale viene adattato o completato in funzione dell’evoluzione

della situazione.

3. Una legge europea del
Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma
quadro pluriennale nell’ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico
precisa le modalità di realizzazione del medesimo‚ ne fissa la durata e prevede
i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari‚ fissati
dai programmi specifici‚ non può superare l’importo globale massimo fissato per
il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa
consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

4. A integrazione delle azioni
previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea

stabilisce le misure necessarie
all’attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa
consultazione del Comitato economico e sociale.

ARTICOLO III-252

1. Per l’attuazione del programma
quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro europea stabilisce:

a) le norme per la partecipazione
delle imprese‚ dei centri di ricerca e delle università;

b) le norme applicabili alla
divulgazione dei risultati della ricerca.

La legge o legge quadro europea è
adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

2. Nell’attuazione del programma
quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui
partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento‚
fatta salva un’eventuale partecipazione dell’Unione.

La legge europea stabilisce le
norme applicabili ai programmi complementari‚ in particolare in materia di
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l’accordo degli
Stati membri interessati.

3. Nell’attuazione del programma
quadro pluriennale, la legge europea può prevedere‚ d’intesa con gli Stati
membri interessati‚ la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati
da più Stati membri‚ compresa la partecipazione alle strutture instaurate per
l’esecuzione di detti programmi.

La legge europea è adottata
previa consultazione del Comitato economico e sociale.

4. Nell’attuazione del programma
quadro pluriennale, l’Unione può prevedere una cooperazione in materia di
ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione con paesi terzi o
organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa
cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l’Unione e i terzi
interessati.

ARTICOLO III-253

Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare
imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione
dei programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell’Unione.
Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
economico e sociale.

ARTICOLO III-254

1. Per favorire il progresso
tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue
politiche, l’Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può
promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e
coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio.

2. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea
stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma
spaziale europeo.

3. L’Unione instaura tutti i
collegamenti utili con l’Agenzia spaziale europea.

ARTICOLO III-255

All’inizio di ogni anno la
Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta
relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di
sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l’anno precedente
e sul programma di lavoro dell’anno in corso.

SEZIONE 10

ENERGIA

ARTICOLO III-256

1. Nel quadro dell’instaurazione
o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto

dell’esigenza di preservare e
migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è
intesa a:

a) garantire il funzionamento del
mercato dell’energia,

b) garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e

c) promuovere il risparmio
energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e
rinnovabili.

2. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le
misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.

La legge o legge quadro europea
non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di
utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e
la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo
l’articolo III-234, paragrafo 2, lettera c).

3. In deroga al paragrafo 2, una
legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate
se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all’unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo.

CAPO IV

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E
GIUSTIZIA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO III-257

1. L’Unione realizza uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché
dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri .

2. Essa garantisce che non vi
siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica
comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne,
fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini
dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai
cittadini dei paesi terzi.

3. L’Unione si adopera per
garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di
contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure
di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e
altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle
decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle
legislazioni penali.

4. L’Unione facilita l’accesso
alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

ARTICOLO III-258

Il Consiglio europeo definisce
gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

ARTICOLO III-259

Per quanto riguarda le proposte e
le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente
al protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità.

ARTICOLO III-260

Fatti salvi gli articoli da
III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare
regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali
gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una
valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità
degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente capo, in
particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di
riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati
dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

ARTICOLO III-261

È istituito in seno al Consiglio
un comitato permanente al fine di assicurare all’interno dell’Unione la
promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di
sicurezza interna. Fatto salvo l’articolo III-344, esso favorisce il coordinamento
dell’azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti
degli organi e organismi interessati dell’Unione possono essere associati ai
lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti
informati dei lavori.

ARTICOLO III-262

Il presente capo non osta
all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il
mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

ARTICOLO III-263

Il Consiglio adotta regolamenti
europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi
competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali
servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto
salvo l’articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-264

Gli atti di cui alle sezioni 4 e
5 e i regolamenti europei di cui all’articolo III-263 che assicurano la
cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati:

a) su proposta della Commissione,
oppure

b) su iniziativa di un quarto
degli Stati membri.

SEZIONE 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI
ALLE FRONTIERE, ALL’ASILO E ALL’IMMIGRAZIONE

ARTICOLO III-265

1. L’Unione sviluppa una politica
volta a:

a) garantire che non vi siano
controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto
dell’attraversamento delle frontiere interne;

b) garantire il controllo delle
persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle

frontiere esterne;

c) instaurare progressivamente un
sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Ai fini del paragrafo 1, la
legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti:

a) la politica comune dei visti e
di altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) i controlli ai quali sono
sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;

c) le condizioni alle quali i
cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell’Unione per un
breve periodo;

d) qualsiasi misura necessaria
per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle
frontiere esterne;

e) l’assenza di controllo sulle
persone, a prescindere dalla cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle
frontiere interne.

3. Il presente articolo lascia
impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione
geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

ARTICOLO III-266

1. L’Unione sviluppa una politica
comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di

protezione temporanea, volta a
offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che
necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo
status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, la
legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo
comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia
di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l’Unione;

b) uno status uniforme in materia
di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il
beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla
protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;

d) procedure comuni per la
concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di
protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo
o di protezione sussidiaria;

f) norme concernenti le
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la
cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o
protezione sussidiaria o temporanea.

3. Qualora uno o più Stati membri
debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure
temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera
previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-267

1. L’Unione sviluppa una politica
comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione
efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto
rafforzato dell’immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

2. Ai fini del paragrafo 1, la
legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori :

a) condizioni di ingresso e
soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli
di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare;

b) definizione dei diritti dei
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro,
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
soggiorno negli altri Stati membri;

c) immigrazione e soggiorno
irregolari, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno
irregolare;

d) lotta contro la tratta degli
esseri umani, in particolare donne e minori.

3. L’Unione può concludere con i
paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di
provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano
più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di
uno degli Stati membri.

4. La legge o legge quadro
europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli
Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.

5. Il presente articolo non
incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel
loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo
scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.

ARTICOLO III-268

Le politiche dell’Unione di cui
alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri,
anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione
adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini
dell’applicazione di tale principio.

SEZIONE 3

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN
MATERIA CIVILE

ARTICOLO III-269

1. L’Unione sviluppa una
cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni

transnazionali, fondata sul
principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l’adozione di misure intese a
ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, la
legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon
funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

a) il riconoscimento reciproco
tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro
esecuzione;

b) la notificazione
transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;

c) la compatibilità delle regole
applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;

d) la cooperazione
nell’assunzione dei mezzi di prova;

e) un accesso effettivo alla
giustizia;

f) l’eliminazione degli ostacoli
al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la
compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;

g) lo sviluppo di metodi
alternativi per la risoluzione delle controversie;

h) un sostegno alla formazione
dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le
misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono
stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare
oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

SEZIONE 4

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE

ARTICOLO III-270

1. La cooperazione giudiziaria in
materia penale nell’Unione è fondata sul principio di

riconoscimento reciproco delle
sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui
al paragrafo 2 e all’articolo III-271.

La legge o legge quadro europea
stabilisce le misure intese a:

a) definire norme e procedure per
assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di tutte le forme di sentenza e
di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i
conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c) sostenere la formazione dei
magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra
le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione
all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per
facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali
aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme
minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli
ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l’ammissibilità reciproca
delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella
procedura penale;

c) i diritti delle vittime della
criminalità;

d) altri elementi specifici della
procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una
decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera
all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L’adozione delle norme minime di
cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o
introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del
Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2
incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso,
la procedura di cui all’articolo III-396 è sospesa. Previa discussione ed entro
quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al
Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui
all’articolo III-396 oppure

b) chiede alla Commissione o al
gruppo di Stati membri all’origine del progetto di presentare un nuovo
progetto; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo
di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi
dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b),
la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati
membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto
di legge quadro in questione, essi ne informano
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l’autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo I-44,

paragrafo 2 e all’articolo
III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla
cooperazione rafforzata.

ARTICOLO III-271

1. La legge quadro europea può
stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in
sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione
transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da
una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono
le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito
di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di
pagamento, criminalità informatica e criminalità
organizzata.

In funzione dell’evoluzione della
criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua
altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente
paragrafo. Esso delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento
europeo.

2. Allorché il ravvicinamento
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia
penale si rivela indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una
politica dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di
armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative
alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è
adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l’adozione delle misure di
armonizzazione in questione, fatto salvo l’articolo III-264.

3. Qualora un membro del
Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1
o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso,
quando applicabile, la procedura di cui all’articolo III-396 è sospesa. Previa
discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo:

a) rinvia il progetto al Consiglio,
il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all’articolo III-396,
qualora applicabile, oppure

b) chiede alla Commissione o al
gruppo di Stati membri all’origine del progetto di presentare un nuovo
progetto; in tal caso, l’atto inizialmente proposto si considera non adottato.

4. Se entro la fine del periodo
di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi
dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b),
la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati
membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto
di legge quadro in questione, essi ne informano
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

In tal caso l’autorizzazione a
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo I-44, paragrafo 2 e
all’articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

ARTICOLO III-272

La legge o legge quadro europea
può stabilire misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri
nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri.

ARTICOLO III-273

1. Eurojust ha il compito di
sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità
nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro la
criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un’azione
penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni
fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto la legge
europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti
di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

a) l’avvio di indagini penali,
nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione;

b) il coordinamento di indagini
ed azioni penali di cui alla lettera a);

c) il potenziamento della
cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

La legge europea fissa inoltre le
modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla
valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni
penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l’articolo III-274, gli atti
ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali
competenti.

ARTICOLO III-274

1. Per combattere i reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione, una legge europea del Consiglio
può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera
all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La Procura europea è
competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel
paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l’azione penale per tali reati
dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. La legge europea di cui al
paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue
attività e all’ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo
giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell’esercizio delle sue
funzioni.

4. Il Consiglio europeo può
adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che
modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura
europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione
transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto
riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i
loro complici. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione
del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

SEZIONE 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

ARTICOLO III-275

1. L’Unione sviluppa una
cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati
membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
incaricati dell’applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione
o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.

2. Ai fini del paragrafo 1 la
legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti:

a) la raccolta, l’archiviazione,
il trattamento, l’analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;

b) un sostegno alla formazione
del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle
attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;

c) le tecniche investigative
comuni ai fini dell’individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3. Una legge o legge quadro
europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione
operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

ARTICOLO III-276

1. Europol ha il compito di
sostenere e potenziare l’azione delle autorità di polizia e degli altri servizi
incaricati dell’applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca
collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che
interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità
che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione.

2. La legge europea determina la
struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti di Europol. Tali
compiti possono comprendere:

a) la raccolta, l’archiviazione,
il trattamento, l’analisi e lo scambio delle informazioni
trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o
organismi terzi;

b) il coordinamento, l’organizzazione
e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con
le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative
comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

La legge europea fissa inoltre le
modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento
europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3. Qualsiasi azione operativa di
Europol deve essere condotta in collegamento e d’intesa con le autorità dello o
degli Stati membri di cui interessa il territorio. L’applicazione di misure
coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

ARTICOLO III-277

Una legge o legge quadro europea
del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità
competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono
operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d’intesa con
le autorità di quest’ultimo. Il Consiglio delibera all’unanimità previa
consultazione del Parlamento europeo.

CAPO V

SETTORI NEI QUALI L’UNIONE PUÒ
DECIDERE DI SVOLGERE UN’AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO

SEZIONE 1

SANITÀ PUBBLICA

ARTICOLO III-278

1. Nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche e azioni dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana.

L’azione dell’Unione, che
completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all’eliminazione
delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende
inoltre:

a) la lotta contro i grandi
flagelli – favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione – l’informazione
e l’educazione in materia sanitaria;

b) la sorveglianza, l’allarme e
la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L’Unione completa l’azione degli
Stati membri, comprese l’informazione e la
prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti
dall’uso di stupefacenti.

2. L’Unione incoraggia la
cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se
necessario, ne appoggia l’azione. Essa incoraggia in particolare la
cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro
servizi sanitari nelle regioni di frontiera.

Gli Stati membri coordinano tra
loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può
prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e
la valutazione periodici.

Il Parlamento europeo è
pienamente informato.

3. L’Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni
internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. In deroga all’articolo I-12,
paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità dell’articolo I-14,
paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le
seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza:

a) misure che fissino parametri
elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del
sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri
mantengano o introducano misure protettive più rigorose;

b) misure nei settori veterinario
e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità
pubblica;

c) misure che fissino parametri
elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego
medico;

d) misure concernenti la
sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero.

La legge o legge quadro europea è
adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico
e sociale.

5. La legge o legge quadro
europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e
migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli
che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la
protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all’abuso di alcol,
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del
Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.

6. Ai fini del presente articolo,
il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare
raccomandazioni.

7. L’azione dell’Unione rispetta
le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica
sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e
assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione
dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse
loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le
disposizioni nazionali sulla donazione e l’impiego medico di organi e sangue.

SEZIONE 2

INDUSTRIA

ARTICOLO III-279

1. L’Unione e gli Stati membri
provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla
competitività dell’industria dell’Unione.

A tal fine‚ nell’ambito di un
sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro azione è intesa:

a) ad accelerare l’adattamento
dell’industria alle trasformazioni strutturali;

b) a promuovere un ambiente
favorevole all’iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l’Unione‚ in
particolare delle piccole e medie imprese;

c) a promuovere un ambiente
favorevole alla cooperazione tra imprese;

d) a favorire un migliore
sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione‚ di
ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano
reciprocamente in collegamento con la Commissione e‚ per quanto è necessario‚
coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla
definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi di migliori
pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la
valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.

3. L’Unione contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e
azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La
legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a
sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli
obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è
adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.

La presente sezione non
costituisce una base per l’introduzione da parte dell’Unione di qualsivoglia
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti
disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei
lavoratori dipendenti.

SEZIONE 3

CULTURA

ARTICOLO III-280

1. L’Unione contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità
nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale
comune.

2. L’azione dell’Unione è intesa
ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere
e a completare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:

a) miglioramento della conoscenza
e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

b) conservazione e salvaguardia
del patrimonio culturale di importanza europea;

c) scambi culturali non
commerciali;

d) creazione artistica e
letteraria‚ compreso il settore audiovisivo.

3. L’Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il
Consiglio d’Europa.

4. L’Unione tiene conto degli
aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni della
Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità
delle culture.

5. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro
europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni;

b) il Consiglio, su proposta
della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

SEZIONE 4

TURISMO

ARTICOLO III-281

1. L’Unione completa l’azione
degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la
competitività delle imprese dell’Unione in tale settore.

A tal fine l’azione dell’Unione
intende:

a) incoraggiare la creazione di
un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

b) favorire la cooperazione tra
Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le

azioni svolte negli Stati membri
al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri.

SEZIONE 5

ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E
FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO III-282

1. L’Unione contribuisce allo
sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati
membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l’azione. Rispetta
pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il
contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione‚ come
pure le diversità culturali e linguistiche.

L’Unione contribuisce alla
promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue
specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione
sociale e educativa.

L’azione dell’Unione è intesa:

a) a sviluppare la dimensione
europea dell’istruzione‚ in particolare mediante l’apprendimento e la
diffusione delle lingue degli Stati membri;

b) a favorire la mobilità degli
studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l’altro il riconoscimento
accademico dei diplomi e dei periodi di studio;

c) a promuovere la cooperazione
tra gli istituti di insegnamento;

d) a sviluppare lo scambio di informazioni
e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati
membri;

e) a favorire lo sviluppo degli
scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la
partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa;

f) a incoraggiare lo sviluppo
dell’istruzione a distanza;

g) a sviluppare la dimensione
europea dello sport, promuovendo l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni
sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e
proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei
giovani sportivi.

2. L’Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare
con il Consiglio d’Europa.

3. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo:

a) la legge o legge quadro
europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata
previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale;

b) il Consiglio, su proposta
della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

ARTICOLO III-283

1. L’Unione attua una politica di
formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚
nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il
contenuto e l’organizzazione della formazione professionale.

L’azione dell’Unione è intesa:

a) a facilitare l’adeguamento
alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale;

b) a migliorare la formazione
professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l’inserimento
e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;

c) a facilitare l’accesso alla
formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle
persone in formazione‚ in particolare dei giovani;

d) a stimolare la cooperazione in
materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione
professionale e imprese;

e) a sviluppare lo scambio di informazioni
e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati
membri.

2. L’Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di formazione professionale.

3. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo

a) la legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
Comitato economico e sociale;

b) il Consiglio, su proposta
della Commissione, adotta raccomandazioni.

SEZIONE 6

PROTEZIONE CIVILE

ARTICOLO III-284

1. L’Unione incoraggia la
cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei sistemi
di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uomo.

L’azione dell’Unione è intesa a:

a) sostenere e completare
l’azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente
la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile
negli Stati membri e l’intervento in caso di calamità naturali o provocate
dall’uomo all’interno dell’Unione;

b) promuovere una cooperazione
operativa rapida ed efficace all’interno dell’Unione tra i servizi di
protezione civile nazionali;

c) favorire la coerenza delle
azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla

realizzazione degli obiettivi di
cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

SEZIONE 7

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO III-285

1. L’attuazione effettiva del
diritto dell’Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon
funzionamento dell’Unione, è considerata una questione di interesse comune.

2. L’Unione può sostenere gli
sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di
attuare il diritto dell’Unione. Tale azione può consistere in particolare nel
facilitare lo scambio di informazioni e di
funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato
membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le
misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

3. Il presente articolo non
pregiudica l’obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell’Unione né le
prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre
disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa
fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l’Unione.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONE DEI PAESI E
TERRITORI D’OLTREMARE

ARTICOLO III-286

1. I paesi e territori non
europei che mantengono con la Danimarca‚ la Francia‚ i Paesi Bassi e il Regno
Unito delle relazioni particolari sono associati all’Unione. Questi paesi e
territori‚ qui di seguito chiamati "paesi e territori"‚ sono
enumerati nell’allegato II.

Il presente titolo si applica
alla Groenlandia fatte salve le disposizioni specifiche del protocollo
concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia.

2. Scopo dell’associazione è
promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e instaurare
strette relazioni economiche tra essi e l’Unione.

L’associazione deve in via
prioritaria permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi
e territori e la loro prosperità‚ in modo da condurli allo sviluppo economico‚
sociale e culturale che attendono.

ARTICOLO III-287

L’associazione persegue gli
obiettivi seguenti:

a) gli Stati membri applicano
agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra
di loro in virtù della Costituzione;

b) ciascun paese o territorio
applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e
territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene
relazioni particolari;

c) gli Stati membri
contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi
e territori;

d) per gli investimenti
finanziati dall’Unione‚ la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture
è aperta‚ a parità di condizioni‚ a tutte le persone fisiche e giuridiche
appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;

e) nelle relazioni fra gli Stati
membri e i paesi e territori‚ il diritto di stabilimento dei cittadini e delle
società è regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I,
sezione 2, sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento e in
applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonché su una base
non discriminatoria‚ fatti salvi gli atti adottati in virtù dell’articolo
III-291.

ARTICOLO III-288

1. Le importazioni originarie dei
paesi e territori beneficiano‚ all’entrata negli Stati membri‚ del divieto dei
dazi doganali fra Stati membri previsto dalla Costituzione.

2. All’entrata in ciascun paese e
territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e
dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente all’articolo III-151,
paragrafo 4.

3. Tuttavia‚ i paesi e territori
possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro
sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere
fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al primo comma non
possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza
dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni
particolari.

4. Il paragrafo 2 non è
applicabile ai paesi e territori i quali‚ a causa degli obblighi internazionali
particolari cui sono soggetti‚ applicano già una tariffa doganale non
discriminatoria.

5. L’introduzione o la modifica
di dazi doganali gravanti sulle merci importate nei paesi e territori non deve
provocare‚ in linea di diritto o di fatto‚ una discriminazione diretta o
indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

ARTICOLO III-289

Se il livello dei dazi
applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo all’entrata in un paese
o territorio‚ avuto riguardo all’articolo III-288, paragrafo 1‚ è tale da
provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri‚ questo
può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri di prendere
le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.

ARTICOLO III-290

Fatte salve le disposizioni che
regolano la sanità pubblica, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, la
libertà di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri
e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori è regolata da atti
adottati conformemente all’articolo III-291.

ARTICOLO III-291

Il Consiglio, su proposta della
Commissione, adotta all’unanimità, muovendo dalle realizzazioni acquisite
nell’ambito dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione, le leggi,
leggi quadro, regolamenti e decisioni europei relativi alle modalità e alla
procedura dell’associazione tra i paesi e territori e l’Unione. Tali leggi e
leggi quadro sono adottate previa consultazione del Parlamento europeo.

TITOLO V

AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
GENERALE

ARTICOLO III-292

1. L’azione dell’Unione sulla
scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato
la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere
nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e
indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto
della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

L’Unione si adopera per
sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le
organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi
di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi
comuni, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite.

2. L’Unione definisce e attua
politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di
cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:

a) salvaguardare i suoi valori, i
suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua
integrità;

b) consolidare e sostenere la
democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto
internazionale;

c) preservare la pace, prevenire
i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale,

conformemente agli obiettivi e ai
principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell’Atto finale
di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi
alle frontiere esterne;

d) favorire lo sviluppo
sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e
ambientale, con l’obiettivo primo di eliminare la povertà;

e) incoraggiare l’integrazione di
tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva
abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;

f) contribuire alla messa a punto
di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità
dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al
fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;

g) aiutare le popolazioni, i
paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall’uomo;

h) promuovere un sistema
internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon
governo mondiale.

3. Nell’elaborazione e attuazione
dell’azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e delle altre
politiche nei loro aspetti esterni, l’Unione rispetta i principi e persegue gli
obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’Unione assicura la coerenza tra
i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il
Consiglio e la Commissione, assistiti dal ministro degli affari esteri
dell’Unione, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

ARTICOLO III-293

1. Il Consiglio europeo individua
gli interessi e obiettivi strategici dell’Unione sulla base dei principi e
obiettivi enunciati all’articolo III-292.

Le decisioni europee del
Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell’Unione
riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell’azione
esterna dell’Unione.

Possono riferirsi alle relazioni
dell’Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio
tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l’Unione e gli Stati
membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera
all’unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest’ultimo secondo
le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni europee del Consiglio
europeo sono attuate secondo le procedure previste dalla Costituzione.

2. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione, per il settore della politica estera e di sicurezza comune,
e la Commissione, per gli altri settori dell’azione esterna, possono presentare
proposte congiunte al Consiglio.

CAPO II

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
COMUNE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-294

1. Nel quadro dei principi e
degli obiettivi dell’azione esterna, l’Unione stabilisce ed attua una politica
estera e di sicurezza comune estesa a tutti i settori della politica estera e
di sicurezza.

2. Gli Stati membri sostengono
attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune in uno
spirito di lealtà e di solidarietà reciproca.

Gli Stati membri operano
congiuntamente per rafforzare e sviluppare la reciproca solidarietà politica.
Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da
comprometterne l’efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e il ministro degli
affari esteri dell’Unione provvedono affinché detti principi siano rispettati.

3. L’Unione conduce la politica
estera e di sicurezza comune:

a) definendo gli orientamenti
generali,

b) adottando decisioni europee
che definiscono:

i) le azioni che l’Unione deve
intraprendere,

ii) le posizioni che l’Unione
deve adottare,

iii) le modalità di attuazione
delle decisioni europee di cui ai punti i) e ii),

c) rafforzando la cooperazione
sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro

politica.

ARTICOLO III-295

1. Il Consiglio europeo definisce
gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, comprese
le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Qualora lo esigano sviluppi
internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione
straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica
dell’Unione dinanzi a tali sviluppi.

2. Il Consiglio adotta le
decisioni europee necessarie per la definizione e l’attuazione della politica
estera e di sicurezza comune in base agli orientamenti generali e alle linee
strategiche definiti dal Consiglio europeo.

ARTICOLO III-296

1. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione, che presiede il Consiglio "Affari esteri",
contribuisce con proposte all’elaborazione della politica estera e di sicurezza
comune e assicura l’attuazione delle decisioni europee adottate dal Consiglio
europeo e dal Consiglio.

2. Il ministro degli affari
esteri rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella politica estera
e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell’Unione, il dialogo politico con i
terzi ed esprime la posizione dell’Unione nelle organizzazioni internazionali e
in seno alle conferenze internazionali.

3. Nell’esecuzione delle sue
funzioni, il ministro degli affari esteri dell’Unione si avvale di un servizio
europeo per l’azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i
servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi
competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da
personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

L’organizzazione e il
funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna sono fissati da una
decisione europea del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta del ministro
degli affari esteri dell’Unione, previa consultazione del Parlamento europeo e
previa approvazione della Commissione.

ARTICOLO III-297

1. Quando una situazione
internazionale richiede un intervento operativo dell’Unione, il Consiglio
adotta le decisioni europee necessarie. Tali decisioni definiscono gli
obiettivi, la portata e i mezzi di cui l’Unione deve disporre e le condizioni
di attuazione dell’azione e, se necessario, la durata.

Se si produce un cambiamento di
circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di tale
decisione europea, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta
decisione e adotta le decisioni europee necessarie.

2. Le decisioni europee di cui al
paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella
conduzione della loro azione.

3. Qualsiasi presa di posizione o
azione nazionale prevista in applicazione di una decisione

europea di cui al paragrafo 1
forma oggetto di informazione da parte dello
Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una
concertazione preliminare in sede di Consiglio. L’obbligo dell’informazione
preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento di detta
decisione sul piano nazionale.

4. In caso di assoluta necessità
connessa con l’evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della
decisione europea di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere
d’urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta
decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa
immediatamente il Consiglio.

5. In caso di difficoltà
rilevanti nell’applicazione di una decisione europea di cui al presente

articolo, uno Stato membro
investe della questione il Consiglio, che delibera al riguardo e ricerca le
soluzioni appropriate. Queste non possono essere in contrasto con gli obiettivi
dell’azione né nuocere alla sua efficacia.

ARTICOLO III-298

Il Consiglio adotta decisioni
europee che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare
di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le
politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione.

ARTICOLO III-299

1. Ogni Stato membro, il ministro
degli affari esteri dell’Unione o quest’ultimo con l’appoggio della Commissione
può sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di
sicurezza comune e presentargli rispettivamente iniziative o proposte.

2. Nei casi che richiedono una
decisione rapida, il ministro degli affari esteri dell’Unione convoca,
d’ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una sessione straordinaria del
Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro
un termine più breve.

ARTICOLO III-300

1. Le decisioni europee di cui al
presente capo sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità. In caso
di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria
astensione con una dichiarazione formale. In tal caso non è obbligato ad
applicare la decisione europea, ma accetta che questa impegni l’Unione. In uno
spirito di reciproca solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da
azioni che possano contrastare o impedire l’azione dell’Unione basata su tale
decisione e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i
membri del Consiglio che motivano in tal modo l’astensione rappresentino almeno
un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione
dell’Unione, la decisione non è adottata.

2. In deroga al paragrafo 1, il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata:

a) quando adotta una decisione
europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione, sulla base di una
decisione europea del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi
strategici dell’Unione di cui all’articolo III-293, paragrafo 1;

b) quando adotta una decisione
europea che definisce un’azione o una posizione dell’Unione in base a una proposta
del ministro degli affari esteri dell’Unione presentata in seguito a una
richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo di sua
iniziativa o su iniziativa del ministro;

c) quando adotta una decisione
europea che attua una decisione europea che definisce un’azione o una posizione
dell’Unione;

d) quando adotta una decisione
europea relativa alla nomina di un rappresentante speciale ai sensi
dell’articolo III-302.

Se un membro del Consiglio
dichiara che, per vitali ed espliciti motivi di politica nazionale, intende
opporsi all’adozione di una decisione europea che richiede la maggioranza
qualificata, non si procede alla votazione. Il ministro degli affari esteri
dell’Unione cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato,
una soluzione accettabile per quest’ultimo. In mancanza di un risultato il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della
questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione europea
all’unanimità.

3. Conformemente all’articolo
I-40, paragrafo 7, il Consiglio europeo può adottare all’unanimità una
decisione europea che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2 del presente
articolo.

4. I paragrafi 2 e 3 non si
applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel
settore della difesa.

ARTICOLO III-301

1. Quando il Consiglio europeo o
il Consiglio ha definito un approccio comune dell’Unione ai sensi dell’articolo
I-40, paragrafo 5, il ministro degli affari esteri dell’Unione e i ministri
degli affari esteri degli Stati membri coordinano le attività nell’ambito del
Consiglio.

2. Le missioni diplomatiche degli
Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e presso le
organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla
formulazione e all’attuazione dell’approccio comune di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO III-302

Il Consiglio può nominare, su
proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione, un rappresentante
speciale al quale conferisce un mandato per questioni politiche specifiche. Il
rappresentante speciale esercita il mandato sotto l’autorità del ministro.

ARTICOLO III-303

L’Unione può concludere accordi
con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza
del presente capo.

ARTICOLO III-304

1. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione consulta e informa il
Parlamento europeo conformemente all’articolo I-40, paragrafo 8 e all’articolo
I-41, paragrafo 8. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo
siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono
essere associati all’informazione del
Parlamento europeo.

2. Il Parlamento europeo può
rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e al ministro
degli affari esteri dell’Unione. Esso procede due volte all’anno a un dibattito
sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza
comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

ARTICOLO III-305

1. Gli Stati membri coordinano la
propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze
internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell’Unione. Il
ministro degli affari esteri dell’Unione assicura l’organizzazione di tale
coordinamento.

Nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti
gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni
dell’Unione.

2. Conformemente all’articolo
I-16, paragrafo 2, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni
internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati
membri partecipano tengono informati questi
ultimi e il ministro degli affari esteri dell’Unione in merito a ogni questione
di interesse comune.

Gli Stati membri che sono anche
membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si

concertano e tengono pienamente informati
gli altri Stati membri e il ministro degli affari esteri dell’Unione. Gli Stati
membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell’esercizio
delle loro funzioni, le posizioni e gli interessi dell’Unione, fatte salve le
responsabilità che incombono loro in forza della Carta delle Nazioni Unite.

Allorché l’Unione ha definito una
posizione su un tema all’ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che il ministro
degli affari esteri dell’Unione sia invitato a presentare la posizione
dell’Unione.

ARTICOLO III-306

Le missioni diplomatiche e
consolari degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e
nelle conferenze internazionali e le loro rappresentanze presso le
organizzazioni internazionali cooperano al fine di garantire il rispetto e
l’attuazione delle decisioni europee che definiscono posizioni e azioni
dell’Unione adottate in virtù del presente capo. Esse intensificano la
cooperazione procedendo a scambi di informazioni
e a valutazioni comuni.

Esse contribuiscono
all’attuazione del diritto di tutela dei cittadini europei nel territorio dei
paesi terzi di cui all’articolo I-10, paragrafo 2, lettera c) e delle misure
adottate in applicazione dell’articolo III-127.

ARTICOLO III-307

1. Fatto salvo l’articolo III-344,
un comitato politico e di sicurezza vigila sulla situazione internazionale nei
settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e
contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a
richiesta di questo, del ministro degli affari esteri dell’Unione o di propria
iniziativa. Esso controlla altresì l’attuazione delle politiche concordate,
fatte salve le competenze del ministro degli affari esteri dell’Unione.

2. Nel quadro del presente capo,
il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del
Consiglio e del ministro degli affari esteri dell’Unione, il controllo politico
e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste
all’articolo III-309.

Ai fini di un’operazione di
gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal
Consiglio, quest’ultimo può autorizzare il comitato a prendere le misure
appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica
dell’operazione.

ARTICOLO III-308

L’attuazione della politica
estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l’applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste
dalla Costituzione per l’esercizio delle competenze dell’Unione di cui agli
articoli da I-13 a I-15 e all’articolo I-17.

L’attuazione delle politiche
previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l’applicazione delle
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste
dalla Costituzione per l’esercizio delle competenze dell’Unione a titolo del
presente capo.

SEZIONE 2

POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA
COMUNE

ARTICOLO III-309

1. Le missioni di cui
all’articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l’Unione può ricorrere a mezzi
civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le
missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in
materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento
della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi,
comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di
stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono
contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi
terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio.

2. Il Consiglio adotta decisioni
europee relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l’obiettivo,
la portata e le modalità generali di realizzazione. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione, sotto l’autorità del Consiglio e in stretto e costante
contatto con il comitato politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli
aspetti civili e militari di tali missioni.

ARTICOLO III-310

1. Nel quadro delle decisioni
europee adottate in conformità dell’articolo III-309, il Consiglio può affidare
la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano
e dispongono delle capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in
associazione con il ministro degli affari esteri dell’Unione, si accordano
sulla gestione della missione.

2. Gli Stati membri che
partecipano alla realizzazione della missione informano
periodicamente il Consiglio dell’andamento della missione, di propria
iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. Gli Stati membri
partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la
realizzazione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone
una modifica dell’obiettivo, della portata o delle modalità della missione
stabiliti nelle decisioni europee di cui al paragrafo 1. In tal caso, il
Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.

ARTICOLO III-311

1. L’Agenzia nel settore dello
sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli
armamenti (Agenzia europea per la difesa) istituita dall’articolo I-41,
paragrafo 3 e posta sotto l’autorità del Consiglio, ha il compito di:

a) contribuire a individuare gli
obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto
degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;

b) promuovere l’armonizzazione
delle esigenze operative e l’adozione di metodi di acquisizione efficienti e
compatibili;

c) proporre progetti
multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità

militari e assicurare il
coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di
programmi di cooperazione specifici;

d) sostenere la ricerca nel
settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di
ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono
alle esigenze operative future;

e) contribuire a individuare e,
se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale
e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l’efficacia delle spese
militari.

2. L’Agenzia europea per la
difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione europea
che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia.
Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione effettiva alle attività
dell’Agenzia. Nell’ambito dell’Agenzia sono costituiti gruppi specifici che
riuniscono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L’Agenzia svolge
le sue missioni in collegamento con la Commissione, se necessario.

ARTICOLO III-312

1. Gli Stati membri che
desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui
all’articolo I-41, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli
impegni in materia di capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione
strutturata permanente notificano la loro intenzione al Consiglio e al ministro
degli affari esteri dell’Unione.

2. Entro tre mesi dalla notifica
di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione europea che istituisce
la cooperazione strutturata permanente e fissa l’elenco degli Stati membri
partecipanti. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa
consultazione del ministro degli affari esteri dell’Unione.

3. Ogni Stato membro che, in una
fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione strutturata permanente
notifica la sua intenzione al Consiglio e al ministro degli affari esteri
dell’Unione.

Il Consiglio adotta una decisione
europea che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che
risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla cooperazione strutturata permanente. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata previa consultazione del ministro degli affari esteri
dell’Unione. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri
partecipanti prendono parte al voto.

Per maggioranza qualificata si
intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro
membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

4. Se uno Stato membro
partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli impegni di
cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata
permanente, il Consiglio può adottare una decisione europea che sospende la
partecipazione di questo Stato. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri
partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al
voto.

Per maggioranza qualificata si
intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri
partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano
oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro
membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

5. Se uno Stato membro
partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente
notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la
partecipazione dello Stato membro in questione termina.

6. Le decisioni europee e le
raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate
all’unanimità. Ai fini del presente paragrafo l’unanimità è costituita dai voti
dei soli rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO III-313

1. Le spese amministrative che le
istituzioni sostengono per l’attuazione del presente capo sono a carico del
bilancio dell’Unione.

2. Le spese operative cui dà
luogo l’attuazione del presente capo sono anch’esse a carico del bilancio dell’Unione,
eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore
militare o della difesa, e a meno che il Consiglio decida altrimenti.

Se non sono a carico del bilancio
dell’Unione, le spese sono imputate agli Stati membri, secondo un criterio di
ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, salvo che il Consiglio decida
altrimenti.

Per quanto riguarda le spese
derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della
difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti al Consiglio hanno fatto una
dichiarazione formale a norma dell’articolo III-300, paragrafo 1, secondo comma
non sono tenuti a contribuire al loro finanziamento.

3. Il Consiglio adotta una
decisione europea che stabilisce le procedure specifiche per garantire il
rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell’Unione destinati al
finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di
sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui
all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309. Esso delibera previa
consultazione del Parlamento europeo.

I preparativi delle missioni di
cui all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309 che non sono a carico
del bilancio dell’Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito
da contributi degli Stati membri.

Il Consiglio adotta a maggioranza
qualificata, su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione, le
decisioni europee che fissano:

a) le modalità di costituzione e
finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie
assegnategli;

b) le modalità di gestione del
fondo iniziale;

c) le modalità di controllo
finanziario.

Quando la missione prevista
conformemente all’articolo I-41, paragrafo 1 e all’articolo III-309 non può
essere a carico del bilancio dell’Unione, il Consiglio autorizza il ministro
degli affari esteri dell’Unione a ricorrere a detto fondo. Il ministro degli
affari esteri dell’Unione riferisce al Consiglio sull’esecuzione di tale
mandato.

CAPO III

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

ARTICOLO III-314

L’Unione, tramite l’istituzione
di un’unione doganale in conformità dell’articolo III-151, contribuisce
nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale‚ alla
graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli
investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di
altro tipo.

ARTICOLO III-315

1. La politica commerciale comune
è fondata su principi uniformi‚ in particolare per quanto concerne le
modificazioni tariffarie‚ la conclusione di accordi tariffari e commerciali
relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della
proprietà intellettuale‚ gli investimenti esteri diretti, l’uniformazione delle
misure di liberalizzazione‚ la politica di esportazione e le misure di
protezione commerciale‚ tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di
sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi
e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

2. La legge europea stabilisce le
misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale
comune.

3. Qualora si debbano negoziare e
concludere accordi con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali,
si applica l’articolo III-325, fatte salve le disposizioni particolari del
presente articolo.

La Commissione presenta
raccomandazioni al Consiglio, che l’autorizza ad avviare i negoziati necessari.
Spetta al Consiglio e alla Commissione adoperarsi affinché gli accordi
negoziati siano compatibili con le politiche e norme interne dell’Unione.

Tali negoziati sono condotti
dalla Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal
Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il
Consiglio può impartirle. La Commissione riferisce periodicamente al comitato
speciale e al Parlamento europeo sui progressi dei negoziati.

4. Per la negoziazione e la
conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.

Per la negoziazione e la
conclusione di accordi nei settori degli scambi di servizi, degli aspetti
commerciali della proprietà intellettuale e degli investimenti esteri diretti,
il Consiglio delibera all’unanimità qualora tali accordi contengano
disposizioni per le quali è richiesta l’unanimità per l’adozione di norme
interne.

Il Consiglio delibera
all’unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi:

a) nel settore degli scambi di
servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare
pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione;

b) nel settore degli scambi di
servizi nell’ambito sociale, dell’istruzione e della sanità, qualora tali
accordi rischino di perturbare seriamente l’organizzazione nazionale di tali
servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri
riguardo alla loro prestazione.

5. La negoziazione e la
conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette
al titolo III, capo III, sezione 7 e all’articolo III-325.

6. L’esercizio delle competenze
attribuite dal presente articolo nel settore della politica commerciale comune
non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri
e non comporta un’armonizzazione delle disposizioni legislative o regolamentari
degli Stati membri, se la Costituzione esclude tale armonizzazione.

CAPO IV

COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E
AIUTO UMANITARIO

SEZIONE 1

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO III-316

1. La politica dell’Unione nel
settore della cooperazione allo sviluppo è condotta nel quadro dei principi e
obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. La politica di cooperazione allo
sviluppo dell’Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano
reciprocamente.

L’obiettivo principale della
politica dell’Unione in questo settore è la riduzione e, a termine,
l’eliminazione della povertà. L’Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione
allo sviluppo nell’attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui
paesi in via di sviluppo.

2. L’Unione e gli Stati membri
rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi da essi concordati nel
quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali
competenti.

ARTICOLO III-317

1. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per l’attuazione della politica di
cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di
cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

2. L’Unione può concludere con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo
utile alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli III-292 e
III-316.

Il primo comma non pregiudica la
competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi.

3. La Banca europea per gli
investimenti contribuisce‚ alle condizioni previste dal suo statuto‚
all’attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO III-318

1. Per favorire la
complementarità e l’efficacia delle azioni, l’Unione e gli Stati membri
coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e
si concertano sui rispettivi programmi di aiuto‚ anche nelle organizzazioni
internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono
intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono‚ se necessario‚
all’attuazione dei programmi di aiuto dell’Unione.

2. La Commissione può prendere
qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.

3. Nell’ambito delle rispettive
competenze, l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le
competenti organizzazioni internazionali.

SEZIONE 2

COOPERAZIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA E TECNICA

CON I PAESI TERZI

ARTICOLO III-319

1. Fatte salve le altre
disposizioni della Costituzione, in particolare gli articoli da III-316 a
III-318, l’Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica,
comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi
terzi diversi dai paesi in via di sviluppo. Tali azioni sono coerenti con la
politica di sviluppo dell’Unione e sono condotte nel quadro dei principi e
obiettivi dell’azione esterna. Le azioni dell’Unione e degli Stati membri si
completano e si rafforzano reciprocamente.

2. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie per l’attuazione del paragrafo 1.

3. Nell’ambito delle rispettive
competenze, l’Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e con le
competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione
dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi
interessati.

Il primo comma non pregiudica la
competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a
concludere accordi.

ARTICOLO III-320

Allorché la situazione in un
paese terzo esige un’assistenza finanziaria urgente da parte dell’Unione, il
Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le decisioni europee
necessarie.

SEZIONE 3

AIUTO UMANITARIO

ARTICOLO III-321

1. Le azioni dell’Unione nel
settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi e obiettivi
dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntuale,
assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di
calamità naturali o provocate dall’uomo, per far fronte alle necessità
umanitarie risultanti dalle diverse situazioni. Le azioni dell’Unione e degli
Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.

2. Le azioni di aiuto umanitario
sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai
principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.

3. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure che definiscono il quadro di attuazione delle
azioni di aiuto umanitario dell’Unione.

4. L’Unione può concludere con i
paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo
utile alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all’articolo
III-292. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a
negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi.

5. È istituito un corpo
volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni dei
giovani europei alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione. La legge europea
ne fissa lo statuto e le modalità di funzionamento.

6. La Commissione può prendere
qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento tra le azioni
dell’Unione e quelle degli Stati membri, allo scopo di rafforzare l’efficacia e
la complementarità dei dispositivi dell’Unione e dei dispositivi nazionali di
aiuto umanitario.

7. L’Unione provvede affinché le
sue azioni di aiuto umanitario siano coordinate e coerenti con quelle svolte da
organizzazioni e organismi internazionali, specie nell’ambito del sistema delle
Nazioni Unite.

CAPO V

MISURE RESTRITTIVE

ARTICOLO III-322

1. Quando una decisione europea
adottata conformemente al capo II prevede l’interruzione o la riduzione, totale
o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta del
ministro degli affari esteri dell’Unione e della Commissione, adotta i
regolamenti o decisioni europei necessari. Esso ne informa
il Parlamento europeo.

2. Quando una decisione europea
adottata conformemente al capo II lo prevede, il Consiglio può adottare,
secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di
persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di entità non statali.

3. Gli atti di cui al presente
articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

CAPO VI

ACCORDI INTERNAZIONALI

ARTICOLO III-323

1. L’Unione può concludere un
accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora la
Costituzione lo preveda o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria
per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi
fissati dalla Costituzione, o sia prevista in un atto giuridico vincolante
dell’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2. Gli accordi conclusi
dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.

ARTICOLO III-324

L’Unione può concludere con uno o
più paesi terzi o organizzazioni internazionali un accordo di associazione,
volto ad istituire un’associazione caratterizzata da diritti e obblighi
reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.

ARTICOLO III-325

1. Fatte salve le disposizioni
particolari dell’articolo III-315, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o
le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura
seguente.

2. Il Consiglio autorizza l’avvio
dei negoziati, definisce le direttive di negoziato, autorizza la firma e
conclude gli accordi.

3. La Commissione, o il ministro
degli affari esteri dell’Unione quando l’accordo previsto riguarda
esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune,
presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione europea
che autorizza l’avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia
dell’accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato
dell’Unione.

4. Il Consiglio può impartire
direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere
consultato nella conduzione dei negoziati.

5. Il Consiglio, su proposta del
negoziatore, adotta una decisione europea che autorizza la firma dell’accordo
e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore.

6. Il Consiglio, su proposta del
negoziatore, adotta una decisione europea relativa alla conclusione
dell’accordo.

Tranne quando l’accordo riguarda
esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la
decisione europea di conclusione dell’accordo:

a) previa approvazione del
Parlamento europeo nei casi seguenti:

i) accordi di associazione;

ii) adesione dell’Unione alla
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali;

iii) accordi che creano un quadro
istituzionale specifico organizzando procedure di

cooperazione;

iv) accordi che hanno
ripercussioni finanziarie considerevoli per l’Unione;

v) accordi che riguardano settori
ai quali si applica la procedura legislativa ordinaria oppure la procedura
legislativa speciale qualora sia necessaria l’approvazione del Parlamento
europeo.

In caso d’urgenza‚ il Parlamento
europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione;

b) previa consultazione del
Parlamento europeo, negli altri casi. Il Parlamento europeo formula il parere
nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell’urgenza. In mancanza
di parere entro detto termine, il Consiglio può deliberare.

7. All’atto della conclusione di
un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9‚ può abilitare il
negoziatore ad approvare a nome dell’Unione gli adattamenti dell’accordo se
quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di
un organo istituito dall’accordo stesso. Il Consiglio correda eventualmente
questa abilitazione di condizioni specifiche.

8. Nel corso dell’intera
procedura, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Tuttavia esso delibera
all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione e per gli accordi di
associazione e gli accordi di cui all’articolo III-319 con gli Stati candidati
all’adesione.

9. Il Consiglio, su proposta
della Commissione o del ministro degli affari esteri dell’Unione, adotta una
decisione europea sulla sospensione dell’applicazione di un accordo e che
stabilisce le posizioni da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito
da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici,
fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale
dell’accordo.

10. Il Parlamento europeo è
immediatamente e pienamente informato in tutte
le fasi della procedura.

11. Uno Stato membro, il
Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere
della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con la
Costituzione. In caso di parere negativo della Corte di giustizia, l’accordo
previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione
della Costituzione.

ARTICOLO III-326

1. In deroga all’articolo III-325
il Consiglio, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea, nell’intento di pervenire a un consenso compatibile con l’obiettivo
della stabilità dei prezzi, può concludere accordi formali su un sistema di
tassi di cambio dell’euro nei confronti delle valute di Stati terzi. Il Consiglio
delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e secondo la
procedura di cui al paragrafo 3.

Il Consiglio, su raccomandazione
della Banca centrale europea o su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea, nell’intento di pervenire ad un
consenso compatibile con l’obiettivo della stabilità dei prezzi‚ può adottare‚
adeguare o abbandonare i tassi centrali dell’euro all’interno del sistema dei
tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa
il Parlamento europeo dell’adozione‚ dell’adeguamento o dell’abbandono dei
tassi centrali dell’euro.

2. In mancanza di un sistema di
tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi come indicato al
paragrafo 1‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della Banca centrale europea o su
raccomandazione della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
europea‚ può formulare gli orientamenti generali di politica dei cambi nei
confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano
l’obiettivo prioritario del Sistema europeo di banche centrali di mantenere la
stabilità dei prezzi.

3. In deroga all’articolo
III-325, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano
essere negoziati dall’Unione con uno o più Stati terzi o organizzazioni
internazionali‚ il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione della Banca centrale europea‚ decide le modalità per la
negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare
che l’Unione esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno
titolo ai negoziati.

4. Fatti salvi le competenze e
gli accordi dell’Unione relativi all’unione economica e monetaria‚ gli Stati
membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere
accordi.

CAPO VII

RELAZIONI DELL’UNIONE CON LE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E

I PAESI TERZI E DELEGAZIONI
DELL’UNIONE

ARTICOLO III-327

1. L’Unione attua ogni utile
forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti
specializzati delle Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economici.

L’Unione assicura inoltre i
collegamenti che ritiene opportuni con altre organizzazioni internazionali.

2. Il ministro degli affari
esteri dell’Unione e la Commissione sono incaricati dell’attuazione del
presente articolo.

ARTICOLO III-328

1. Le delegazioni dell’Unione nei
paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali assicurano la
rappresentanza dell’Unione.

2. Le delegazioni dell’Unione
sono poste sotto l’autorità del ministro degli affari esteri dell’Unione. Esse
agiscono in stretta cooperazione con le missioni diplomatiche e consolari degli
Stati membri.

CAPO VIII

ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI
SOLIDARIETÀ

ARTICOLO III-329

1. Se uno Stato membro subisce un
attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata
dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche,
gli prestano assistenza. A tal fine gli Stati membri si coordinano in sede di
Consiglio.

2. Le modalità di attuazione
della clausola di solidarietà di cui all’articolo I-43 da parte dell’Unione
sono definite da una decisione europea adottata dal Consiglio, su proposta
congiunta della Commissione e del ministro degli affari esteri dell’Unione. Quando
tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera
conformemente all’articolo III-300, paragrafo 1. Il Parlamento europeo è informato.

Ai fini del presente paragrafo e
fatto salvo l’articolo III-344, il Consiglio è assistito dal comitato politico
e di sicurezza, con il sostegno delle strutture sviluppate nell’ambito della
politica di sicurezza e di difesa comune, e dal comitato di cui all’articolo
III-261, i quali gli presentano, se del caso, pareri congiunti.

3. Per consentire all’Unione e
agli Stati membri di agire in modo efficace, il Consiglio europeo valuta
regolarmente le minacce cui è confrontata l’Unione.

TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1

LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1

Il Parlamento europeo

ARTICOLO III-330

1. Una legge o legge quadro
europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l’elezione
dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una
procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti
gli Stati membri.

Il Consiglio delibera
all’unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa approvazione di
quest’ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono.
Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli
Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del
Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per

l’esercizio delle funzioni dei
suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere
della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera
all’unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o
ex membri.

ARTICOLO III-331

La legge europea fissa lo statuto
dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo I-46, paragrafo 4,
in particolare le norme relative al loro finanziamento.

ARTICOLO III-332

A maggioranza dei membri che lo
compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare
adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione
di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione della Costituzione. Se la
Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al
Parlamento europeo.

ARTICOLO III-333

Nell’ambito delle sue funzioni‚
il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono‚
può costituire una commissione temporanea d’inchiesta incaricata di esaminare‚
fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o
organi‚ le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell’applicazione
del diritto dell’Unione‚ salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti
dinanzi a una giurisdizione e fino all’espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea
d’inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento
europeo fissa le modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta. Il
Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del
Consiglio e della Commissione.

ARTICOLO III-334

In conformità dell’articolo I-10,
paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell’Unione‚ nonché ogni persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha
il diritto di presentare‚ individualmente o in associazione con altre persone‚
una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di
attività dell’Unione e che lo concerne direttamente.

ARTICOLO III-335

1. Il Parlamento europeo elegge
il mediatore europeo. In conformità dell’articolo I-10,

paragrafo 2, lettera d) e
dell’articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi
cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o
abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ riguardanti casi di cattiva
amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi o organismi dell’Unione‚
ad esclusione della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione‚
il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state
presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede
alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione
formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il
mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe della questione
l’istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre mesi per
comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al
Parlamento europeo e all’istituzione, organo o organismo interessato. La
persona che ha sporto denuncia viene informata
del risultato dell’indagine.

Ogni anno il mediatore presenta
una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2. Il mediatore è eletto dopo
ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il
mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere
dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento
europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio
delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore esercita le sue
funzioni in piena indipendenza. Nell’adempimento dei suoi doveri non sollecita
né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la
durata del mandato‚ il mediatore non può esercitare alcuna altra attività
professionale‚ remunerata o no.

4. Una legge europea del
Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per

l’esercizio delle funzioni del
mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere
della Commissione e approvazione del Consiglio.

ARTICOLO III-336

Il Parlamento europeo tiene una
sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può
riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che
lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.

ARTICOLO III-337

1. Il Consiglio europeo e il
Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le

modalità previste dal regolamento
interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

2. La Commissione può assistere a
tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa
risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate
dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

3. Il Parlamento europeo, in
seduta pubblica, procede all’esame della relazione generale annuale, che gli è
sottoposta dalla Commissione.

ARTICOLO III-338

Salvo disposizioni contrarie
della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti
espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

ARTICOLO III-339

Il Parlamento europeo adotta il
suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo
sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal
regolamento interno.

ARTICOLO III-340

Il Parlamento europeo‚ cui sia
presentata una mozione di censura sull’operato della Commissione‚ non può
pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal
suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è
approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei
membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si
dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri
dell’Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.
Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e
I- 27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per
sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della
Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

ARTICOLO III-341

1. In caso di votazione‚ ciascun
membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri
membri.

L’astensione di membri presenti o
rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo
per le quali è richiesta l’unanimità.

2. Il presidente del Parlamento
europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo delibera
a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l’adozione
del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è
assistito dal segretariato generale del Consiglio.

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

ARTICOLO III-342

Il Consiglio si riunisce su
convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o
della Commissione.

ARTICOLO III-343

1. In caso di votazione‚ ciascun
membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2. Per le deliberazioni che
richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei
membri che lo compongono.

3. L’astensione di membri
presenti o rappresentati non osta all’adozione delle deliberazioni del Consiglio
per le quali è richiesta l’unanimità.

ARTICOLO III-344

1. Un comitato costituito dai
rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della
preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che
quest’ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei
casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal
segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale
nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza
semplice in merito all’organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio delibera a
maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per

l’adozione del suo regolamento
interno.

ARTICOLO III-345

Il Consiglio, a maggioranza
semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che
ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di
sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una
proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

ARTICOLO III-346

Il Consiglio adotta decisioni
europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione.

Delibera a maggioranza semplice,
previa consultazione della Commissione.

Sottosezione 4

La Commissione europea

ARTICOLO III-347

I membri della Commissione si
astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri
rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell’esecuzione
dei loro compiti.

I membri della Commissione non
possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun’altra attività
professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l’impegno
solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione
di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica‚ e in particolare i doveri
di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettazione‚ dopo tale
cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli
obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a
maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare
le dimissioni d’ufficio alle condizioni previste all’articolo III-349 ovvero la
decadenza dal diritto a pensione dell’interessato o da altri vantaggi
sostitutivi.

ARTICOLO III-348

1. A parte i rinnovi regolari e i
decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per
dimissioni volontarie o d’ufficio.

2. Un posto divenuto vacante a
seguito di dimissioni volontarie o d’ufficio o di decesso è coperto, per la
restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa
nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della
Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei
criteri di cui all’articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che
tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la
restante durata del mandato è breve.

3. In caso di dimissioni
volontarie o d’ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante
durata del mandato, in conformità dell’articolo I-27, paragrafo 1.

4. In caso di dimissioni
volontarie o d’ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell’Unione
è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità
dell’articolo I-28, paragrafo 1.

5. In caso di dimissioni
volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e
continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro
sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli
I-26 e I-27.

ARTICOLO III-349

Qualsiasi membro della
Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all’esercizio delle
sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato
dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a
maggioranza semplice, o della Commissione.

ARTICOLO III-350

Fatto salvo l’articolo I-28,
paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e
ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell’articolo I-27,
paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel
corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

ARTICOLO III-351

La Commissione delibera a
maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

ARTICOLO III-352

1. La Commissione adotta il suo
regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello
dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

2. La Commissione pubblica ogni
anno‚ almeno un mese prima dell’apertura della sessione del Parlamento europeo‚
una relazione generale sull’attività dell’Unione.

Sottosezione 5

La Corte di giustizia dell’Unione
europea

ARTICOLO III-353

La Corte di giustizia si riunisce
in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto
della Corte di giustizia dell’Unione europea.

ARTICOLO III-354

La Corte di giustizia è assistita
da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il
Consiglio, deliberando all’unanimità, può adottare una decisione europea per
aumentare il numero degli avvocati generali.

L’avvocato generale ha l’ufficio
di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e in piena indipendenza‚
conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento.

ARTICOLO III-355

I giudici e gli avvocati generali
della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie
di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio‚ nei
rispettivi paesi‚ delle più alte funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano
giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai
governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui
all’articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un
rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni
previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

I giudici designano tra loro‚ per
tre anni‚ il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il
suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione
del Consiglio.

ARTICOLO III-356

Il numero dei giudici del
Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono
scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano
la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di
comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del
comitato di cui all’articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un
rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per
tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo
regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale
regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente
disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte
di giustizia si applicano al Tribunale.

ARTICOLO III-357

È istituito un comitato con
l’incarico di fornire un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio
delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del
Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in
conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette
personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale,
membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria
competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio
adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto
comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su
iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

ARTICOLO III-358

1. Il Tribunale è competente a
conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367,
III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale
specializzato istituito in applicazione dell’articolo III-359 e di quelli che
lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riserva alla Corte di
giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre
categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale
ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi
alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro
i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a
conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale
ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di
riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti
previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ove
sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano
compromesse.

3. Il Tribunale è competente a
conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo
III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la
causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o
la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte
di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale
su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da
parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti
dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del
diritto dell’Unione siano compromesse.

ARTICOLO III-359

1. La legge europea può istituire
tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in
primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È
adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di
giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea
sull’istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla
composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso
conferite.

3. Le decisioni dei tribunali
specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i
soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull’istituzione del
tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali
specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di
indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di funzioni
giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

5. I tribunali specializzati
adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di
giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

6. Salvo ove diversamente
disposto dalla legge europea sull’istituzione di un tribunale specializzato, le
disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell’Unione
europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e
l’articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali
specializzati.

ARTICOLO III-360

La Commissione‚ quando reputi che
uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù
della Costituzione‚ emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo
Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si
conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione‚ questa può adire
la Corte di giustizia dell’Unione europea.

ARTICOLO III-361

Ciascuno degli Stati membri può
adire la Corte di giustizia dell’Unione europea quando reputi che un altro
Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù
della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di
proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa
violazione degli obblighi che a quest’ultimo incombono in virtù della
Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere
motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di
presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia
formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del
parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

ARTICOLO III-362

1. Quando la Corte di giustizia
dell’Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli
obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è tenuto a
prendere le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro
in questione non abbia preso le misure che l’esecuzione della sentenza di cui
al paragrafo 1 comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in
condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia
dell’Unione europea. Essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità
da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri
adeguato alle circostanze.

La Corte‚ qualora riconosca che
lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa
pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una
penalità. Questa procedura lascia impregiudicato l’articolo III-361.

3. La Commissione, quando propone
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in virtù
dell’articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia
adempiuto all’obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge
quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l’importo della somma
forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa
consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata
l’inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di
una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell’importo indicato
dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella
sentenza.

ARTICOLO III-363

Le leggi o regolamenti europei
del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell’Unione europea
una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

ARTICOLO III-364

Fatte salve le altre disposizioni
della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia
dell’Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a
pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in
base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

ARTICOLO III-365

1. La Corte di giustizia
dell’Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi
quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca
centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità
sugli atti degli organi o organismi dell’Unione destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la
Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi
per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della
Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione,
ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento
europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia
dell’Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a
pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il
Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o
giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2‚ un ricorso
contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente
e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

5. Gli atti che istituiscono gli
organi e organismi dell’Unione possono prevedere condizioni e modalità
specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro
atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei
loro confronti.

6. I ricorsi previsti dal
presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere‚
secondo i casi‚ dalla pubblicazione dell’atto‚ dalla notificazione al ricorrente
ovvero‚ in mancanza‚ dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO III-366

Se il ricorso è fondato, la Corte
di giustizia dell’Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l’atto
impugnato.

Tuttavia essa, ove lo reputi
necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere
considerati definitivi.

ARTICOLO III-367

Qualora, in violazione della
Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la
Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli
Stati membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di
giustizia dell’Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente
articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell’Unione
che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto
quando l’istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente
invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito,
l’istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere
proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica
può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per
contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso
di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un
parere.

ARTICOLO III-368

L’istituzione, organo o organismo
da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata
contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l’esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica
quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo III-431,
secondo comma.

ARTICOLO III-369

La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull’interpretazione della
Costituzione,

b) sulla validità e
l’interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è
sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale
giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una
decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla
questione.

Quando una questione del genere è
sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale,
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è
sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e
riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più
rapidamente possibile.

ARTICOLO III-370

La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento
dei danni di cui all’articolo III-431, secondo e terzo comma.

ARTICOLO III-371

La Corte di giustizia è
competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio
europeo o dal Consiglio a norma dell’articolo I-59 unicamente su domanda dello
Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio
e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere
procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata
entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione.

La Corte statuisce entro il
termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

ARTICOLO III-372

La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e
gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei
funzionari dell’Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

ARTICOLO III-373

La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle
controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi
degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli
investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale
riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo III-360;

b) deliberazioni del consiglio dei
governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la
Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un
ricorso in materia, alle condizioni previste all’articolo III-365;

c) deliberazioni del consiglio di
amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso
tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate
all’articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e
unicamente per violazione delle forme di cui all’articolo 19, paragrafi 2, 5, 6
e 7 dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle
banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale

europea. Il consiglio direttivo
della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche
centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall’articolo
III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia
dell’Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad
uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è
tenuta a prendere le disposizioni che l’esecuzione della sentenza della Corte
comporta.

ARTICOLO III-374

La Corte di giustizia dell’Unione
europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria
contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato
dall’Unione o per conto di questa.

ARTICOLO III-375

1. Fatte salve le competenze
attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dalla Costituzione, le
controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo,
sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri s’impegnano a
non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione
della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla
Costituzione stessa.

3. La Corte di giustizia è
competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in
connessione con l’oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga
sottoposta in virtù di un compromesso.

ARTICOLO III-376

La Corte di giustizia dell’Unione
europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni
del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e
all’articolo III—293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza
comune.

Tuttavia, la Corte è competente a
controllare il rispetto dell’articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi,
proposti secondo le condizioni di cui all’articolo III-365, paragrafo 4,
riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che
prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche
adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

ARTICOLO III-377

Nell’esercizio delle attribuzioni
relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia
dell’Unione europea non è competente a esaminare la validità o la
proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi
incaricati dell’applicazione della legge di uno Stato membro o l’esercizio
delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

ARTICOLO III-378

Nell’eventualità di una
controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da
un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, ciascuna parte può, anche dopo
lo spirare del termine previsto all’articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei
motivi previsti all’articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla
Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso.

ARTICOLO III-379

1. I ricorsi proposti alla Corte
di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte può, quando
reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione
dell’esecuzione dell’atto impugnato.

2. La Corte di giustizia
dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure
provvisorie necessarie.

ARTICOLO III-380

Le sentenze della Corte di
giustizia dell’Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate
all’articolo III-401.

ARTICOLO III-381

Lo statuto della Corte di
giustizia dell’Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare
le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e

dell’articolo 64. Essa è adottata
su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione
o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Sottosezione 5 bis

La Banca centrale europea

ARTICOLO III-382

1. Il consiglio direttivo della
Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca
centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati
membri senza deroga ai sensi dell’articolo III-197.

2. Il comitato esecutivo è
composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri quattro membri. Il
presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono
nominati‚ tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel
settore monetario o bancario‚ dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza
qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del
Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di
otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati
membri possono essere membri del comitato esecutivo.

ARTICOLO III-383

1. Il presidente del Consiglio e
un membro della Commissione possono partecipare‚ senza diritto di voto‚ alle
riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può
sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca
centrale europea.

2. Il presidente della Banca
centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando
quest’ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del
Sistema europeo di banche centrali.

3. La Banca centrale europea
trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio europeo, al Consiglio e alla
Commissione una relazione annuale sull’attività del Sistema europeo di banche
centrali e sulla politica monetaria dell’anno precedente e dell’anno in corso.
Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al
Parlamento europeo‚ che può procedere su questa base a un dibattito generale, e
al Consiglio.

Il presidente della Banca
centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono‚ a richiesta
del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi
competenti del Parlamento europeo.

Sottosezione 6

La Corte dei conti

ARTICOLO III-384

1. La Corte dei conti esamina i
conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione. Esamina del pari i conti di
tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall’Unione,
nella misura in cui l’atto che istituisce l’organo o organismo in questione non
escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l’affidabilità dei
conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Detta dichiarazione
può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali
settori di attività dell’Unione.

2. La Corte dei conti controlla
la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana
gestione finanziaria. Nell’esercitare tale controllo, riferisce in particolare
su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si
effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all’Unione.

Il controllo delle spese si
effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere
effettuati prima della chiusura dei conti dell’esercizio di bilancio
considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto
sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre
istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate
o le spese per conto dell’Unione e negli Stati membri, compresi i locali di
persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il
controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni
nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i
servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di
controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur
mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla
Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o
organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell’Unione, le
persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le
istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria
competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a
sua richiesta, i documenti e le informazioni
necessari all’espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l’attività
della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate
e delle spese dell’Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni
in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la
Banca e la Commissione.

In mancanza di un accordo, la
Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni
necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell’Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun
esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa
alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della
Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre
presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in
particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle
altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali,
le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per
adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste
nel regolamento interno.Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio
nell’esercizio della funzione di controllo dell’esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento
interno. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

ARTICOLO III-385

1. I membri della Corte dei conti
sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte‚ nei rispettivi
Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica
specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie
d’indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti
sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il
Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l’elenco dei membri,
redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti
designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

3. Nell’adempimento dei loro
doveri‚ i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni
da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto
incompatibile con le loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti
non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun’altra attività
professionale‚ retribuita o no. Fin dall’insediamento‚ assumono l’impegno
solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione
di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri
di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettazione‚ dopo tale
cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i
decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente
per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio dichiarate dalla Corte di
giustizia conformemente al paragrafo 6.

L’interessato è sostituito per la
restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni
d’ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non
si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti
possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere

dichiarati decaduti dal diritto
alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia
constata‚ su richiesta della Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei
requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro
carica.

SEZIONE 2

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL’UNIONE

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

ARTICOLO III-386

Il numero dei membri del Comitato
delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che
determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero
uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è
rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento
europeo.

Il Consiglio adotta la decisione
europea che stabilisce l’elenco dei membri e dei supplenti, redatto
conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui
all’articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il
mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti
per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

ARTICOLO III-387

Il Comitato delle regioni designa
tra i membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di due anni
e mezzo.

Esso è convocato dal presidente
su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso
può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento
interno.

ARTICOLO III-388

Il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi
previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali
istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la
cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario‚
il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per
la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore a un
mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto
dell’assenza di parere.

Quando il Comitato economico e
sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano
il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni,
se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un
parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è
trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a
un resoconto delle sue deliberazioni.

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

ARTICOLO III-389

Il numero dei membri del Comitato
economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio,
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione
europea che determina la composizione del Comitato.

ARTICOLO III-390

I membri del Comitato economico e
sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio adotta la decisione
europea che stabilisce l’elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte
presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa
consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle
organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali
e della società civile interessati dall’attività dell’Unione.

ARTICOLO III-391

Il Comitato economico e sociale
designa tra i membri il presidente e l’ufficio di presidenza per una durata di
due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente
su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della

Commissione. Esso può altresì
riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento
interno.

ARTICOLO III-392

Il Parlamento europeo, il
Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi
previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato
in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare
un parere di sua iniziativa.

Qualora lo reputino necessario‚
il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per
la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore ad un
mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al
presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto
dell’assenza di parere.

Il parere del Comitato è
trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a
un resoconto delle sue deliberazioni.

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI

ARTICOLO III-393

La Banca europea per gli
investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati
membri.

Lo statuto della Banca europea
per gli investimenti costituisce l’oggetto di un protocollo.

Una legge europea del Consiglio
può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti.

Il Consiglio delibera all’unanimità,
su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli
investimenti.

ARTICOLO III-394

La Banca europea per gli
investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo appello al mercato dei
capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo equilibrato e fluido del
mercato interno nell’interesse dell’Unione. A tal fine facilita‚ in particolare
mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza perseguire scopi di
lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell’economia:

a) progetti contemplanti la
valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti volti
all’ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di
nuove attività indotte dall’instaurazione o dal funzionamento del mercato
interno che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere interamente assicurati
dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune
per più Stati membri che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere
completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli
Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi
compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di
programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a
finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell’Unione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE
ISTITUZIONI, ORGANI E

ORGANISMI DELL’UNIONE

ARTICOLO III-395

1. Quando‚ in virtù della
Costituzione‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare
tale proposta solo deliberando all’unanimità‚ salvo nei casi di cui agli
articoli I-55 e I-56, all’articolo III-396‚ paragrafi 10 e 13, all’articolo
III-404 e III-405, paragrafo 2.

2. Fintantoché il Consiglio non
ha deliberato‚ la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle
procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione.

ARTICOLO III-396

1. Quando, in virtù della
Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la
procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2. La Commissione presenta una
proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta
la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la
posizione del Parlamento europeo, l’atto in questione è adottato nella
formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la
posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura
e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa
esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad
adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa
esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre
mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del
Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l’atto in questione si
considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del
Consiglio;

b) respinge la posizione del
Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo

compongono, l’atto proposto si
considera non adottato;

c) propone emendamenti alla
posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo
compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione
che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre
mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti,
l’atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli
emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del
Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera
all’unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione,
che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti
membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un
accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del
Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti
il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione,
basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda
lettura.

11. La Commissione partecipa ai
lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per
favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del
Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei
settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un
progetto comune, l’atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il
comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e
il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere
dall’approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune;
il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a
maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l’atto in questione si
considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di
sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un
mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti
dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura
legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su
raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di
giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non
sono applicabili.

In tali casi, il Parlamento
europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme
alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il
Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura,
parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa
necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione
conformemente al paragrafo 11.

ARTICOLO III-397

Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono
di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto
della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono
assumere carattere vincolante.

ARTICOLO III-398

1. Nell’assolvere i loro compiti,
le istituzioni, organi e organismi dell’Unione si basano su un’amministrazione
europea aperta, efficace ed indipendente.

2. La legge europea fissa disposizioni
a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base
dell’articolo III-427.

ARTICOLO III-399

1. Le istituzioni, organi e
organismi dell’Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano
nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell’articolo I-50, le
disposizioni particolari relative all’accesso del pubblico ai loro documenti.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca
europea per gli investimenti sono soggette all’articolo I-50, paragrafo 3 e al
presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

2. Il Parlamento europeo e il
Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure
legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui
all’articolo I-50, paragrafo 3.

ARTICOLO III-400

1. Il Consiglio adotta
regolamenti e decisioni europei che fissano:

a) gli stipendi, indennità e
pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della
Commissione, del ministro degli affari esteri dell’Unione, dei membri della
Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di
giustizia dell’Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;

b) le condizioni di impiego, in
particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri
della Corte dei conti;

c) tutte le indennità sostitutive
di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Il Consiglio adotta
regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del
Comitato economico e sociale.

ARTICOLO III-401

Gli atti del Consiglio, della
Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone
che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo
esecutivo.

L’esecuzione forzata è regolata
dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio
viene effettuata. La formula esecutiva è apposta‚ con la sola verificazione
dell’autenticità del titolo‚ dall’autorità nazionale che il governo di ciascuno
degli Stati membri designa a tal fine‚ informandone
la Commissione e la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Assolte tali formalità a
richiesta dell’interessato‚ quest’ultimo può ottenere l’esecuzione forzata
richiedendola direttamente all’autorità competente, secondo la legislazione
nazionale.

L’esecuzione forzata può essere
sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione
europea. Tuttavia‚ il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è
di competenza delle giurisdizioni nazionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

ARTICOLO III-402

1. Il quadro finanziario
pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente
all’articolo I-55.

2. Il quadro finanziario fissa
gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di
spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di
spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività
dell’Unione.

3. Il quadro finanziario prevede
ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura
annuale di bilancio.

4. Qualora la legge europea del
Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla
scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni
vigenti nell’ultimo anno coperto sono prorogati fino all’adozione di detta
legge.

5. Nel corso della procedura di
adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l’esito favorevole
della procedura stessa.

SEZIONE 2

BILANCIO ANNUALE DELL’UNIONE

ARTICOLO III-403

L’esercizio finanziario ha inizio
il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

ARTICOLO III-404

La legge europea stabilisce il
bilancio annuale dell’Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora‚
anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di previsione delle spese per l’esercizio
finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un
progetto di bilancio‚ che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una
previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una
proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al
Consiglio non oltre il 1º settembre dell’anno che precede quello
dell’esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il
progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del
comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua
posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non
oltre il 1° ottobre dell’anno che precede quello dell’esecuzione del bilancio.
Esso informa esaurientemente il Parlamento
europeo dei motivi che l’hanno indotto a adottare tale posizione.

4. Se‚ entro un termine di
quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del
Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b) non ha deliberato, la legge
europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;

c) adotta, alla maggioranza dei
membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso
al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d’intesa
con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di
conciliazione.

Tuttavia, il comitato di
conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta
trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli
emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione,
che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti
rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi
sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un
progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro
rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro
un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai
lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per
favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del
Consiglio.

6. Se, entro il termine di
ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un
accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono
ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale
accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di
quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a) sia il Parlamento europeo sia
il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una
delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l’altra non riesce a
deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera
definitivamente adottata in conformità del progetto comune, o

b) sia il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio
respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il
progetto comune mentre l’altra non riesce a deliberare, la Commissione
sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c) il Parlamento europeo,
deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto
comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo
progetto di bilancio, o

d) il Parlamento europeo approva
il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può,
entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento
da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo
compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli
emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un
emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione
concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto
di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera
definitivamente adottata su questa base.

8. Se, entro il termine di
ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a
un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di
bilancio.

9. Quando la procedura di cui al
presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata
che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10. Ciascuna istituzione esercita
i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della
Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di
risorse proprie dell’Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

ARTICOLO III-405

1. Se all’inizio dell’esercizio
finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata
definitivamente adottata‚ le spese possono essere effettuate mensilmente per
capitolo conformemente alla legge europea di cui all’articolo III-412‚ nel
limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione
del bilancio dell’esercizio precedente‚ senza poter superare il dodicesimo
degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

2. Il Consiglio, su proposta
della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può
adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del
dodicesimo in conformità della legge europea di cui all’articolo III-412. Esso
la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le
misure necessarie in materia di risorse ai fini dell’applicazione del presente
articolo, conformemente alle leggi europee di cui all’articolo I-54, paragrafi
3 e 4.

Essa entra in vigore trenta
giorni dopo l’adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo,
deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre
dette spese.

ARTICOLO III-406

Alle condizioni determinate dalla
legge europea di cui all’articolo III-412‚ gli stanziamenti diversi da quelli
relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla fine
dell’esercizio finanziario possono essere riportati all’esercizio successivo e
limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente
registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della
destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui
all’articolo III-412.

Le spese

– del Parlamento europeo‚

– del Consiglio europeo e del
Consiglio ‚

– della Commissione,

– della Corte di giustizia
dell’Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte
del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese
comuni.

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

ARTICOLO III-407

La Commissione dà esecuzione al
bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di
cui all’articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli
stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione
finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che
gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui
all’articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione
contabile degli Stati membri nell’esecuzione del bilancio e le responsabilità
che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo
le quali ogni istituzione partecipa all’esecuzione delle proprie spese.

All’interno del bilancio, la
Commissione può procedere‚ nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge
europea di cui all’articolo III-412‚ a storni di stanziamenti da capitolo a
capitolo o da suddivisione a suddivisione.

ARTICOLO III-408

Ogni anno la Commissione
sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell’esercizio trascorso
concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre‚ comunica loro un bilancio
finanziario che riporta l’attivo e il passivo dell’Unione.

La Commissione presenta inoltre
al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze
dell’Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle
indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma
dell’articolo III-409.

ARTICOLO III-409

1. Il Parlamento europeo‚ su
raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla Commissione dell’esecuzione del
bilancio. A tale scopo esamina‚ successivamente al Consiglio‚ i conti, il
bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all’articolo III-408‚
la relazione annuale della Corte dei conti‚ corredata delle risposte fornite
dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la
dichiarazione di affidabilità di cui all’articolo III-384, paragrafo 1, secondo
comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare atto alla
Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro dell’esercizio delle
attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio‚ il Parlamento
europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull’esecuzione delle spese o
sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce
al Parlamento europeo‚ su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni
necessarie.

3. La Commissione prende tutte le
misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le
decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo
concernenti l’esecuzione delle spese‚ nonché ai commenti allegati alle
raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4. La Commissione‚ su richiesta
del Parlamento europeo o del Consiglio‚ presenta relazioni in merito alle
misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare,
alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell’esecuzione del bilancio.
Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-410

Il quadro finanziario pluriennale
e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

ARTICOLO III-411

La Commissione può‚ con debita informazione
alle autorità competenti degli Stati membri interessati‚ trasferire nella
moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un
altro Stato membro‚ nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli
scopi previsti dalla Costituzione.

La Commissione evita‚ per quanto
possibile‚ di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o
realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i
singoli Stati membri interessati per il tramite dell’autorità da essi
designata. Nell’esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di
emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario
da questo autorizzato.

ARTICOLO III-412

1. La legge europea stabilisce:

a) le regole finanziarie che
stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e

all’esecuzione del bilancio, al
rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il
controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli
ordinatori e dei contabili.

La legge europea è adottata
previa consultazione della Corte dei conti.

2. Il Consiglio adotta, su
proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la
procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle
risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della Commissione e
stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di
tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della
Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera
all’unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente
articolo.

ARTICOLO III-413

Il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari
necessari a consentire all’Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei
confronti dei terzi.

ARTICOLO III-414

Sono convocati regolarmente, su
iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione nell’ambito delle procedure di bilancio di
cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per
favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle
istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l’attuazione del presente
capo.

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

ARTICOLO III-415

1. L’Unione e gli Stati membri
combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione mediante misure prese a norma del presente articolo.
Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri
e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

2. Per combattere la frode che
lede gli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri prendono le stesse
misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi
finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni
della Costituzione, gli Stati membri coordinano l’azione diretta a tutelare gli
interessi finanziari dell’Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con
la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. La legge o legge quadro
europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di
offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e
nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. È adottata previa
consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell’attuazione del
presente articolo.

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

ARTICOLO III-416

Le cooperazioni rafforzate
rispettano la Costituzione e il diritto dell’Unione.

Esse non possono recare
pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e
territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli
scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza
tra questi ultimi.

ARTICOLO III-417

Le cooperazioni rafforzate rispettano
le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi
partecipano. Questi non ne ostacolano l’attuazione da parte degli Stati membri
che vi partecipano.

ARTICOLO III-418

1. Al momento dell’instaurazione
le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il
rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione
europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta
inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre
che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale
ambito.

La Commissione e gli Stati membri
che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la
partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e,
all’occorrenza, il ministro degli affari esteri dell’Unione, informano
periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo
delle cooperazioni rafforzate.

ARTICOLO III-419

1. Gli Stati membri che
desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori
di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la
politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla
Commissione precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla
cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio
una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa
gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L’autorizzazione a procedere a
una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio
che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento
europeo.

2. La richiesta degli Stati
membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel
quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio.
Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell’Unione, che esprime un
parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica
estera e di sicurezza comune dell’Unione, e alla Commissione, che esprime un
parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con
le altre politiche dell’Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al
Parlamento europeo.

L’autorizzazione a procedere a
una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio,
che delibera all’unanimità.

ARTICOLO III-420

1. Ogni Stato membro che desideri
partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui
all’articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla
Commissione.

La Commissione, entro un termine di
quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione
dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni
di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie
per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione
rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione
ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le
disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame
della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in
conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene
che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo
Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si
pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all’articolo
I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le
misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri
partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica
estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro
degli affari esteri dell’Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione
dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari
esteri dell’Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di
partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli
affari esteri dell’Unione, può inoltre adottare le misure transitorie
necessarie per l’applicazione degli atti già adottati nel quadro della
cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di
partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per
soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di
partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo,
il Consiglio delibera all’unanimità e conformemente all’articolo I-44,
paragrafo 3.

ARTICOLO III-421

Le spese derivanti
dall’attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese
amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati
membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all’unanimità dei
membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

ARTICOLO III-422

1. Qualora una disposizione della
Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata
preveda che il Consiglio deliberi all’unanimità, il Consiglio, deliberando
all’unanimità conformemente alle modalità di cui all’articolo I-44, paragrafo
3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza
qualificata.

2. Qualora una disposizione della
Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata
preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a
una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all’unanimità
conformemente alle modalità di cui all’articolo I-44, paragrafo 3, può adottare
una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura
legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del
Parlamento europeo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel
settore della difesa.

ARTICOLO III-423

Il Consiglio e la Commissione
assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione
rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell’Unione, e cooperano
a tale scopo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-424

Tenuto conto della situazione
socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guayana francese, della
Martinica, della Riunione, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie, aggravata
dalla grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla
topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni
prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro
sviluppo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta leggi, leggi
quadro, regolamenti e decisioni europei volti, in particolare, a stabilire le
condizioni di applicazione della Costituzione a tali regioni, ivi comprese
politiche comuni. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Gli atti di cui al primo comma
riguardano in particolare le politiche doganali e commerciali, la politica
fiscale, le zone franche, le politiche in materia di agricoltura e di pesca, le
condizioni di rifornimento di materie prime e di beni di consumo primari, gli
aiuti di Stato e le condizioni di accesso ai fondi a finalità strutturale e ai
programmi orizzontali dell’Unione.

Il Consiglio adotta gli atti di
cui al primo comma tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici
delle regioni ultraperiferiche senza compromettere l’integrità e la coerenza
dell’ordinamento giuridico dell’Unione, compresi il mercato interno e le
politiche comuni.

ARTICOLO III-425

La Costituzione lascia del tutto
impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

ARTICOLO III-426

In ciascuno degli Stati membri
l’Unione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone
giuridiche dalle legislazioni nazionali. Può in particolare acquistare o
alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine è
rappresentata dalla Commissione. Tuttavia, l’Unione è rappresentata da ciascuna
delle istituzioni, in base alla loro autonomia amministrativa, per le questioni
connesse al funzionamento dell’istituzione stessa.

ARTICOLO III-427

La legge europea stabilisce lo
statuto dei funzionari dell’Unione e il regime applicabile agli altri agenti
dell’Unione. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.

ARTICOLO III-428

Per l’esecuzione dei compiti
affidatile‚ la Commissione può raccogliere tutte le informazioni
e procedere a tutte le necessarie verifiche‚ nei limiti e alle condizioni
fissati da un regolamento o una decisione europei adottati dal Consiglio a
maggioranza semplice.

ARTICOLO III-429

1. Fatto salvo l’articolo 5 del
protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea, la legge o legge quadro europea fissa le misure per
l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle
attività dell’Unione.

2. L’elaborazione delle
statistiche presenta i caratteri dell’imparzialità, dell’affidabilità,

dell’obiettività,
dell’indipendenza scientifica, dell’efficienza economica e della riservatezza

statistica. Essa non comporta
oneri eccessivi per gli operatori economici.

ARTICOLO III-430

I membri delle istituzioni
dell’Unione‚ i membri dei comitati e i funzionari e agenti dell’Unione sono
tenuti‚ anche dopo la cessazione delle loro funzioni‚ a non divulgare le informazioni
che per loro natura siano protette dal segreto professionale, in particolare
quelle relative alle imprese e riguardanti i rapporti commerciali ovvero gli
elementi dei costi.

ARTICOLO III-431

La responsabilità contrattuale
dell’Unione è regolata dal diritto applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità
extracontrattuale‚ l’Unione deve risarcire‚ conformemente ai principi generali
comuni al diritto degli Stati membri‚ i danni cagionati dalle sue istituzioni o
dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

In deroga al secondo comma, la
Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi generali
comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai
suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli
agenti nei confronti dell’Unione è regolata dalle disposizioni che stabiliscono
il loro statuto o il regime loro applicabile.

ARTICOLO III-432

La sede delle istituzioni
dell’Unione è fissata d’intesa comune dai governi degli Stati membri.

ARTICOLO III-433

Il Consiglio adotta all’unanimità
un regolamento europeo che fissa il regime linguistico delle istituzioni
dell’Unione, fatto salvo lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea.

ARTICOLO III-434

L’Unione gode, sul territorio
degli Stati membri‚ dei privilegi e delle immunità necessari all’assolvimento
dei suoi compiti‚ alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell’Unione europea.

ARTICOLO III-435

La Costituzione non pregiudica i
diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse‚ anteriormente al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data dell’adesione,
tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall’altra.

Nella misura in cui tali
convenzioni sono incompatibili con la Costituzione‚ lo Stato o gli Stati membri
interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità
constatate. Ove occorra‚ gli Stati membri si forniscono reciproca assistenza
per raggiungere tale scopo‚ assumendo eventualmente una comune linea di
condotta.

Nell’applicazione delle
convenzioni di cui al primo comma‚ gli Stati membri tengono conto del fatto che
i vantaggi consentiti nella Costituzione da ciascuno degli Stati membri
costituiscono parte integrante dell’Unione e sono‚ per ciò stesso‚ indissolubilmente
connessi alla creazione di istituzioni dotate di attribuzioni dalla
Costituzione e alla concessione di vantaggi identici da parte di tutti gli
altri Stati membri.

ARTICOLO III-436

1. La Costituzione non osta alle
norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto
a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria
sicurezza,

b) ogni Stato membro può prendere
le misure che ritiene necessarie alla tutela degli interessi essenziali della
propria sicurezza e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi‚
munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di
concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano
destinati a fini specificamente militari.

2. Il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare all’unanimità una decisione europea che
modifica l’elenco del 15 aprile 1958, relativo ai prodotti cui si applicano le
disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

PARTE IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO IV-437

Abrogazione dei precedenti
trattati

1. Il presente trattato che
adotta una Costituzione per l’Europa abroga il trattato che istituisce la
Comunità europea e il trattato sull’Unione europea e, alle condizioni stabilite
nel protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato
il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato sull’Unione
europea, gli atti e trattati che li hanno completati o modificati, fatto salvo
il paragrafo 2 del presente articolo.

2. I trattati relativi
all’adesione:

a) del Regno di Danimarca,
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

b) della Repubblica ellenica,

c) del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese,

d) della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

e) della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia,
della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca sono abrogati.

Tuttavia:

− le disposizioni dei
trattati di cui alle lettere da a) a d) che sono riportate o cui è fatto

riferimento nel protocollo
relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell’Irlanda e del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di
Spagna e della Repubblica portoghese e della Repubblica d’Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia restano in vigore e i loro effetti giuridici
sono mantenuti conformemente a detto protocollo;

− le disposizioni del
trattato di cui alla lettera e) che sono riportate o cui è fatto riferimento
nel protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca,
della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca restano in vigore e i loro effetti giuridici sono
mantenuti conformemente a detto protocollo.

ARTICOLO IV-438

Successione e continuità
giuridica

1. L’Unione europea istituita dal
presente trattato succede all’Unione europea istituita dal trattato sull’Unione
europea e alla Comunità europea.

2. Fatto salvo l’articolo IV-439,
le istituzioni, organi e organismi esistenti alla data di entrata in vigore del
presente trattato esercitano, nella loro composizione a tale data, le
attribuzioni conferite loro ai sensi del presente trattato finché non saranno
state adottate nuove disposizioni in applicazione dello stesso o fino al
termine del loro mandato.

3. Gli atti delle istituzioni,
organi e organismi adottati sulla base dei trattati e atti abrogati

dall’articolo IV-437 restano in
vigore. I loro effetti giuridici sono mantenuti finché tali atti non saranno
stati abrogati, annullati o modificati in applicazione del presente trattato.
Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri sulla base dei
trattati e atti abrogati dall’articolo IV-437.

Gli altri elementi dell’acquis
comunitario e dell’Unione esistenti al momento dell’entrata in vigore del
presente trattato, in particolare gli accordi interistituzionali, le decisioni
e gli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri
riuniti in sede di Consiglio, gli accordi conclusi dagli Stati membri relativi
al funzionamento dell’Unione o della Comunità o connessi alla sfera di attività
delle stesse, le dichiarazioni, comprese quelle effettuate nel quadro di
conferenze intergovernative, le risoluzioni o altre posizioni adottate dal
Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché quelle relative all’Unione o alla
Comunità adottate di comune accordo dagli Stati membri, sono anch’essi
mantenuti finché non saranno stati soppressi o modificati.

4. La giurisprudenza della Corte
di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado relativa
all’interpretazione e all’applicazione dei trattati e atti abrogati
dall’articolo IV-437, così come degli atti e convenzioni adottati per la loro
applicazione, resta, mutatis mutandis, la fonte d’interpretazione del diritto
dell’Unione e in particolare delle disposizioni analoghe della Costituzione.

5. La continuità delle procedure
amministrative e giurisdizionali avviate prima della data di

entrata in vigore del presente
trattato è assicurata nel rispetto della Costituzione. A tal fine, le
istituzioni, organi e organismi responsabili di tali procedure prendono le
misure appropriate.

ARTICOLO IV-439

Disposizioni transitorie relative
a talune istituzioni

Le disposizioni transitorie
relative alla composizione del Parlamento europeo, alla definizione della
maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio, inclusi i
casi in cui non tutti i membri del Consiglio europeo o del Consiglio
partecipano alla votazione, e alla composizione della Commissione, incluso il
ministro degli affari esteri dell’Unione, figurano nel protocollo sulle
disposizioni transitorie relative alle istituzioni e organi dell’Unione.

ARTICOLO IV-440

Campo di applicazione
territoriale

1. Il presente trattato si
applica al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, al Regno di Danimarca, alla
Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica
ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all’Irlanda, alla
Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia,
alla Repubblica di Lituania, al Granducato del Lussemburgo, alla Repubblica di
Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica
d’Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla
Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia,
al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Il presente trattato si
applica alla Guadalupa, alla Guayana francese, alla Martinica, alla

Riunione, alle Azzorre, a Madera
e alle isole Canarie conformemente all’articolo III-424.

3. I paesi e territori
d’oltremare‚ il cui elenco figura nell’allegato II‚ costituiscono l’oggetto
dello speciale regime di associazione definito nella parte III, titolo IV.

Il presente trattato non si
applica ai paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari
con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel
suddetto elenco.

4. Il presente trattato si
applica ai territori europei di cui uno Stato membro assume la

rappresentanza nei rapporti con
l’estero.

5. Il presente trattato si
applica alle isole Åland con le deroghe contenute originariamente nel trattato
di cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera d) e riprese nel titolo V,
sezione 5 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di
Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e
della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a
5:

a) il presente trattato non si
applica alle Faeröer;

b) il presente trattato si
applica a Akrotiri e Dhekelia, zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, solo per quanto necessario ad assicurare
l’attuazione del regime originariamente definito nel protocollo relativo alle
zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
allegato all’atto di adesione, che costituisce parte integrante del trattato di
cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera e) e ripreso nella parte II,
titolo III del protocollo relativo al trattato e atto di adesione della
Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della
Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di
Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della
Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca;

c) il presente trattato si
applica alle isole Normanne e all’isola di Man solo per quanto necessario ad assicurare
l’attuazione del regime per tali isole definito originariamente dal trattato di
cui all’articolo IV-437, paragrafo 2, lettera a), ripreso nel titolo II,
sezione 3 del protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di
Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e
della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia.

7. Il Consiglio europeo, su iniziativa
dello Stato membro interessato, può adottare una decisione europea che modifica
lo status, nei confronti dell’Unione, di un paese o territorio danese, francese
o olandese di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio europeo delibera
all’unanimità previa consultazione della Commissione.

ARTICOLO IV-441

Unioni regionali

Il presente trattato non osta
all’esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il
Lussemburgo‚ come pure tra il Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura
in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in
applicazione del trattato stesso.

ARTICOLO IV-442

Protocolli e allegati

I protocolli e gli allegati al
presente trattato ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO IV-443

Procedura di revisione ordinaria

1. Il governo di qualsiasi Stato
membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio
progetti intesi a modificare il presente trattato. Tali progetti sono trasmessi
dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.

2. Qualora il Consiglio europeo,
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a
maggioranza semplice una decisione favorevole all’esame delle modifiche
proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta
da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo
degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di
modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca
centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per
consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri quale prevista al paragrafo 3.

Il Consiglio europeo può decidere
a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non
convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi.
In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza
dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

3. Una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare
al presente trattato.

Le modifiche entrano in vigore
dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.

4. Qualora, al termine di un
periodo di due anni a decorrere dalla firma del trattato che modifica il
presente trattato, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto
trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure
di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

ARTICOLO IV-444

Procedura di revisione
semplificata

1. Quando la parte III prevede che
il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un caso determinato, il
Consiglio europeo può adottare una decisione europea che consenta al Consiglio
di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso.

Il presente paragrafo non si applica
alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore
della difesa.

2. Quando la parte III prevede
che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee secondo una procedura
legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione europea
che consenta l’adozione di tali leggi o leggi quadro secondo la procedura
legislativa ordinaria.

3. Ogni iniziativa presa dal
Consiglio europeo in base ai paragrafi 1 o 2 è trasmessa ai parlamenti
nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro
sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione europea di cui ai
paragrafi 1 o 2 non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo
può adottare detta decisione.

Per l’adozione delle decisioni
europee di cui ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio europeo delibera all’unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei
membri che lo compongono.

ARTICOLO IV-445

Procedura di revisione
semplificata riguardante le politiche e azioni interne dell’Unione

1. Il governo di qualsiasi Stato
membro, il Parlamento europeo o la Commissione può sottoporre al Consiglio
europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della
parte III, titolo III relative alle politiche e azioni interne dell’Unione.

2. Il Consiglio europeo può
adottare una decisione europea che modifica in tutto o in parte le disposizioni
della parte III, titolo III. Il Consiglio europeo delibera all’unanimità previa

consultazione del Parlamento
europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore
monetario, della Banca centrale europea.

Tale decisione europea entra in
vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle
rispettive norme costituzionali.

3. La decisione europea di cui al
paragrafo 2 non può estendere le competenze attribuite all’Unione nel presente
trattato.

ARTICOLO IV-446

Durata

Il presente trattato è concluso
per una durata illimitata.

ARTICOLO IV-447

Ratifica e entrata in vigore

1. Il presente trattato è
ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme
costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo
della Repubblica italiana.

2. Il presente trattato entra in
vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati
depositati; altrimenti, il primo giorno del secondo mese successivo
all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato
firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO IV-448

Testi autentici e traduzioni

1. Il presente trattato, redatto
in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca,
inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,
portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo
in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sarà depositato negli
archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne
copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

2. Il presente trattato può
essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato
membro che, in base all’ordinamento costituzionale dello Stato in questione,
sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato
membro interessato fornisce copia certificata conforme di tale traduzione
affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente trattato.

Fatto a …, addì …