Lavoro e Previdenza

Friday 25 November 2005

Il testo della riforma del TFR approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il testo della riforma del TFR
approvato dal Consiglio dei Ministri.

Schema dlgs Cdm 24.11.2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Visto
l’articolo 1, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della
legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria";

Visto il
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° luglio 2005;

Acquisiti i
pareri delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

EMANA

il
seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione
e definizioni

1. Il presente decreto
legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.

2. L’adesione alle forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e
volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:

a) "forme pensionistiche
complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1,
lettere da a) a h), e 12 del presente decreto che
hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della
COVIP e di cui all’articolo 20 iscritte all’apposito albo, alle quali è
possibile aderire collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote
del trattamento di fine rapporto;

b) "forme pensionistiche
complementari individuali": le forme di cui
all’articolo 13 che hanno ottenuto l’approvazione del regolamento da parte
della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine
rapporto;

c)
"COVIP": la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari istituita ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto, di
seguito definita "COVIP";

d) "TFR": il
trattamento di fine rapporto;

e)
"TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari
sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’articolo 4, di appositi fondi, o di patrimoni separati, la cui
denominazione deve contenere l’indicazione di "fondo pensione", la
quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

Art. 2

Destinatari

1. Alle forme pensionistiche
complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

a) i lavoratori dipendenti, sia
privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza
alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o
raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di
lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie
contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) i lavoratori
autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e
per territorio;

c) i soci
lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle
cooperative interessate;

d) i soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non
iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

a) per i
soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;

b) per i
soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche
complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello
del trattamento pensionistico obbligatorio.

Art. 3

Istituzione delle forme pensionistiche
complementari

1. Le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite da:

a) contratti e
accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai
soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi
fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi
nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla
categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro;

b) accordi fra lavoratori
autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di
enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da
contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali
disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con
legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra
soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti
destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche
da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti
di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui
all’articolo 12;

i) i soggetti
di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari
individuali.

2. Per il
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui
al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale
dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le
forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i
dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle
forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione
garantendo la libertà di adesione individuale.

Art. 4

Costituzione dei fondi pensione
ed autorizzazione all’esercizio

1. I fondi pensione sono
costituiti:

a) come soggetti
giuridici, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile,
distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;

b) come soggetti dotati di
personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della
personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione
all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la
COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai
relativi adempimenti.

2. I fondi pensione istituiti ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti
altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la
formazione, con apposita deliberazione, di un
patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima
società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.

3. L’esercizio dell’attività dei
fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la
quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo
a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta
giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta
documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di
presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali
diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad
ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

a) i requisiti formali di
costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello
statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare
riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai
poteri degli organi collegiali;

b) i requisiti per l’esercizio
dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque,
del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento
ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione
del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;

c) i contenuti e le modalità del
protocollo di autonomia gestionale.

4. Chiunque eserciti l’attività
di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose
che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il
prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

5. I fondi pensione costituiti
nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono
assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i
relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni
compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi
di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo
pensione non abbia iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa
convocazione delle fonti istitutive.

Art. 5.

Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati. I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica
complementare nomina il responsabile della forma stessa in possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità, per il quale non sussistano le
cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui
all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica
svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando
direttamente all’organo amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le
forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica
può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero
ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme
pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della
forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera
continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso
le società da queste controllate o che le controllano.

3. Il responsabile della forma
pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo
interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della
normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;
sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e
notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le
medesime informazioni vengono
inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi
4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento,
complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni
in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la
maggiore tutela degli iscritti.

4. Ferma restando la possibilità
per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma
1, le medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di
sorveglianza composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità
e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di
prima applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori
dei fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione
all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di
amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera
continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero
presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere
proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o
per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti
istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o
che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante
apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento
del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la
decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.

5. Successivamente
alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono
designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno
500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo,
l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla
medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.

6. L’organismo di sorveglianza
rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazione e la
gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi,
anche sulla base delle informazioni ricevute
dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali
irregolarità riscontrate.

7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile
della forma pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis,
2395 e 2396 del codice civile.

8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4,
si applica l’articolo 2407 del codice civile.

9. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta della
COVIP, possono essere sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il
responsabile della forma pensionistica che:

a) non ottemperano alle richieste
o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui
all’articolo 19;

b) forniscono alla COVIP informazioni
false;

c) violano le disposizioni
dell’articolo 6, commi 11 e 13;

d) non effettuano
le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di
onorabilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a
conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.

10. I componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i
responsabili della forma pensionistica che:

a) forniscono alla COVIP
segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a
tre anni salvo che il fatto costituisca più grave reato;

b) nel termine prescritto non
ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

c) non effettuano
le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di
onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.

11. Le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo
VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva
l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.

12. Ai commissari nominati ai
sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.

Art. 6

Regime delle prestazioni e
modelli gestionali

1. I fondi pensione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h),
gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo
1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;

b) convenzioni con imprese
assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti
la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di
gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,
con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il
fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione
di quote di fondi comuni di investimento mobiliare
chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma
comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento
del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e
strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto
servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui
all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi
pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

4. I fondi pensione possono
essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone
la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali
determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e
condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima
dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e
alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie
da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle
convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione
alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle
rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio
tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a
quindici anni.

5. Per le forme pensionistiche in
regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non
si applica l’articolo 7.

6. Per la stipula delle
convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia
di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due
quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque
non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali
con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle
rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione
offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei
gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del
procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi
preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le
convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati
nell’ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui
al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di
indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi
pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;

b) prevedere i termini e le
modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in
possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie
nelle quali risultano investite le risorse del fondo
all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla
convenzione;

c) prevedere l’attribuzione in
ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di
voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari
dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in
facoltà degli stessi di concludere, in tema di
titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione
accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le
disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i
criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei
soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore.
Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se
non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso
terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto
della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di
vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle
convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.

11. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma
3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP , sono individuati:

a) le attività nelle quali i
fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo
locale;

b) i criteri di
investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia
di conflitti di interesse compresi quelli eventuali
attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

12. I fondi pensione, costituiti
nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le
disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto
di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al
cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per
cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con
diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta
un’influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da
soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli
stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di
fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per
cento;

c) fermi restando i limiti
generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie
disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o,
allorché l’impresa appartenga a un gruppo, dalle
imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore,
rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del
fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

14. Le forme pensionistiche
complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente,
nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Art. 7

Banca depositaria

1. Le risorse dei fondi, affidate
in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti
i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.

2. La banca depositaria esegue le
istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e
ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’articolo 6, comma 11.

3. Si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del
1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza
ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi
pensione.

Art. 8

Finanziamento

1. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e
di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.
Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di
lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento
alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per
tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a
proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti
che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h) e di
cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura
minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore
stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche
aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della
contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme
pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i
lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo
del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa;
per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo
d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la
tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per
il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi
previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo
dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta
precedente.

3. Nel caso di forme pensionistiche
complementari di cui siano destinatari i dipendenti
della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono
essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo
procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal
lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche
aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi
dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore
ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono
altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai
fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche
delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui
all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati
che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli
eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in
cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà
dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone
stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima
occupazione successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla
differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi
effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando
alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e
avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro 6
mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso
prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore
decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il
lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica
complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità
tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett.
a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza
dei sei mesi ivi previsti:

il
datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche
territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la
destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1,
comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo
deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e
personale;

in caso
di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è
trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito
il maggior numero di lavoratori dell’azienda;

qualora
non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di
lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare
istituita presso l’INPS;

c) con riferimento ai lavoratori
di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993:

fermo
restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari
in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi
dalla predetta data, o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se
mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma
complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

qualora
non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi
dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di
lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti
collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR,
nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi
successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non
esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore adeguate informazioni
sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi
utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal
datore di lavoro le necessarie informazioni
relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando
è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento
tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più
prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti
comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al
tasso di rivalutazione del TFR.

10. L’adesione a
una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o
tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di
destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in
modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi;
in tal caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di
destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla
forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella
prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e
qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi
collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità
stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme
pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del
pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle
forme di previdenza complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di
determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni
pensionistiche.

12. Il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro
servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di
debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica
complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di
acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento
presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione
di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che
conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione
aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti
disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle
quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica
medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera
posizione individuale a una o più linee.

Art. 9

Istituzione e disciplina delle forma pensionistica complementare residuale presso
l’INPS

1. Presso l’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo
1 comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla
quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo
8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente
disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma
pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è
assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica
per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti
con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.

3. La posizione individuale
costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere
trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima
del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo
stesso prescelta.

Art. 10

Misure compensative per le
imprese

1. Dal reddito d’impresa è
deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con
meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia
previsto dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari,
ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.

3. Le modalità di funzionamento
del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le imprese a
seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari,
istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto
delle prescrizioni contenute in un apposito accordo
stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.

4. Un’ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto
stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203.

Art. 11

Prestazioni

1. Le forme pensionistiche
complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso
alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione
pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari.

3. Le prestazioni pensionistiche
in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel
computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si
sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla
conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50
per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in
capitale.

4. Le forme pensionistiche complementari
prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni
pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente,
consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. A miglior tutela
dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in
caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai
beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa,
l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro
ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di
cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44
del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è
operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta
di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è
applicata dalla forma pensionistica a cui risulta
iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita
tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica
complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente
ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme
pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della
posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un
importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai
figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con
l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari
a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento,
per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento,
per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle
lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente,
il 75 per cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche
complementari, maggiorate delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.
Qualsiasi ulteriore anticipazione è inibita fino al
riassorbimento al di sotto del 75 per cento del totale di tutte le
contribuzioni, compreso il TFR, versate dal primo momento di iscrizione alle
dette forme, comprensive dei rendimenti contabilizzati; le anticipazioni
possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle
somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni
reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari
all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i
periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati
dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della posizione individuale.

10. Ferma restando
l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme
pensionistiche complementari nella fase di accumulo,
le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui
al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli
istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio
Decreto Legge 4 ottobre 1935 n. 1827 e dall’articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni
e integrazioni. I crediti relativi alle somme oggetto
di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al
comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 12

Fondi pensione
aperti

1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente, forme
pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti
alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi
possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

2. Ai sensi dell’articolo 3,
l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale,
anche su base collettiva.

3. Ferma restando l’applicazione
delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e
all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
promotori.

4. I regolamenti dei fondi
pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla
stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione
secondo le norme di cui al presente decreto.

Art. 13

Forme pensionistiche individuali

1. Ferma restando l’applicazione
delle norme del presente decreto in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche
individuali sono attuate mediante:

a) adesione ai fondi pensione di
cui all’articolo 12;

b) contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni
autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP),
ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L’adesione avviene, su base
individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all’articolo 2.

3. I contratti di
assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un
regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla
stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4,
comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il
trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la
comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi
e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli
iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti
medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle
imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse
delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle
risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 6, comma 11, lettera c).

4. L’ammontare dei contributi,
definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a
tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni
del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di
reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel
regime obbligatorio di base.

Art. 14

Permanenza nella forma
pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di

partecipazione
e portabilità

1. Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime,
alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al
riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto
dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli
statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra
forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella
misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi,
ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della
posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un
terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non
può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in
questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11.

3. In caso di morte dell’aderente
ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto
alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è
riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo
stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza
di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a
finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad h), e
12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo
di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta
con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6
punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo
di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due
anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare
l’aderente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale
maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono
contenere clausole che risultino, anche di fatto,
limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione
individuale. Sono comunque inefficaci clausole che,
all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci
di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle
applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilità. In caso di esercizio della predetta
facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto
al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e
dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le
modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento
delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione
che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i
trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle
forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di
cui al presente articolo devono essere effettuati
entro il termine massimo di sei mesi dall’esercizio stesso.

Art. 15

Vicende del fondo pensione

1. Nel caso di scioglimento del
fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si
provvede alla intestazione diretta della copertura
assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14.

2. Nel caso di cessazione
dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro
che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina,
su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta
giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo
pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate
dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi
responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo
pensione.

5. Ai fondi pensione si applica
esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi
degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed
alla COVIP.

Art. 16

Contributo di solidarietà

1. Fermo restando
l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di
cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse
da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a
realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui
all’articolo 1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo di
solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del
decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge
1 giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del
contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso
l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento,
l’apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito
della gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante
dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti
a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta
amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento
della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro
annui a decorrere dal 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo
13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo
59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a
decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore
dell’INPS.

Art. 17

Regime tributario delle forme
pensionistiche complementari

1. I fondi pensione sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d’imposta.

2. Per i fondi pensione in regime
di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data
del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente
alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione
definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare,
al lordo dell’imposta sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti
a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di
cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento concorrono a
formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto
del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il
credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto
dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all’inizio e alla fine di ciascun anno e’ desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati
in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in
luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di
cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del
risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo
che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in
parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è
maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui
all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che
trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti
l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale
può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta
successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11
per cento di tale importo.".

3. Le ritenute
operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a
titolo d’imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto
e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non
concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e’ stata
applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime
di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, il risultato netto si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di
accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell’anno, il valore
attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo e’
computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per
l’intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili,
determinato, in base ad apposita contabilità
separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili
per i quali il fondo pensione abbia optato per la
libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e’ aumentata
all’1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni
definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono
soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza,
determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della
rendita e i contributi versati.

8. L’ imposta sostitutiva di cui
ai commi 1, 6 e 7 e’ versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione
e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni
del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva e’ presentata dai fondi
pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione
dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione e’ presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o
dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali
di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata
rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle
imprese di assicurazione.

Art. 18

Vigilanza sulle forme
pensionistiche complementari

1. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita
l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare,
mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di
indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP è istituita con lo
scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana
e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del
sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di
diritto pubblico.

3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone
dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta. Ad essi si
applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all’articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente
e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. E’ previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della COVIP
sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza
previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente della COVIP tiene informato il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di
maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta
richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento,
nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e
celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e
di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e
alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni, al numero dei posti
della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale,
all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la
composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di
legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze e sono esecutive decorsi venti
giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano
formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e
operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del
trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della
corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte
dei Conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità
e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti,
le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati
dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19 sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

Art. 19

Compiti della COVIP

1. Le forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui
all’articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che
assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di
base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società
o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia
assicurativa sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

2. In conformità agli indirizzi
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di
stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti
abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante
l’emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In
tale ambito:

a) definisce le condizioni che,
al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter
essere ricondotte nell’ambito di applicazione del
presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;

b) approva gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificandola ricorrenza
dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni
richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei
fondi pensione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e
dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del
silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali
procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle
ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute
disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può
richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative
delibere;

c) verifica il rispetto dei
criteri di individuazione e ripartizione del rischio
come individuati ai sensi dei commi 11, e 13 dell’articolo 6;

d) definisce, sentite le autorità
di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la
gestione delle risorse, cui devono attenersi le
medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza
delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo
6, nonché alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditività, nonché per la
determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali
accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di
regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine
massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili
per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture
contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare
cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle
prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili,
il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma
pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri
definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma
pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice
civile;

g) detta disposizioni volte a
garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei
soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione
individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche
riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina,
tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico
risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte
le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione
di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la
fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa
periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo e finanziario delle
forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tal fine elabora schemi per gli
statuti, i regolamenti, le schede informative,
i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche
complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli
aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni
nonché, in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti
con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;

h) detta disposizioni volte a
disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari
sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione
delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla
titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali;

i) esercita
il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle
forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse,
richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) pubblica e diffonde informazioni
utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;

n) programma ed organizza
ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in
rapporto alla previdenza di base; a tal fine, le forme
pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni
richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche
dell’Ispettorato del lavoro.

3. Per l’esercizio della
vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità
e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali
delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle
forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé gli
organi di amministrazione e di controllo delle forme
pensionistiche complementari;

b) richiedere la convocazione
degli organi di amministrazione delle forme
pensionistiche complementari, fissandone l’ordine del giorno.

Nell’esercizio della vigilanza,
la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla COVIP nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti
coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP
nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi
sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando
configurino fattispecie di reato.

Accordi di collaborazione possono
intervenire tra la COVIP, le Autorità preposte alla vigilanza sui gestori
soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni
e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.

Entro il 31 maggio di ciascun
anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una
relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e
sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30
giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.

Art. 20

Forme pensionistiche
complementari istituite

alla
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. Fino alla emanazione
del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992
n. 421, , non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo
quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art.
2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore
di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1
devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione
alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da emanarsi
entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui
al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le
forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le
operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito
imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per
ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta
sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo
3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.

4. L’attività di vigilanza sulle
forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP
secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con
riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette
forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti
alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente
alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal
presente decreto e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello
del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L’accesso alle prestazioni per
anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1,
che garantiscono prestazioni definite ad integrazione
del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento.

7. Le forme pensionistiche di cui
al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico–finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già
state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario
derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a
derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario
previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui
al comma 7, debbono presentare annualmente alla COVIP
e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il bilancio tecnico nonché
documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di
cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo
a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie
ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo
allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta
la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari
delle forme di cui al comma 1 continuano a essere
validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti,
anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le
modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

Art. 21

Abrogazioni e modifiche

1. La lettera
d) dell’articolo 52 del TUIR e successive modificazioni, è sostituita
dalla seguente:

"d) per le prestazioni
pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo
11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6 del decreto legislativo recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari".

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, e successive modificazioni,
è sostituita dalla seguente:

"e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e nei
limiti previsti dall’articolo 11 del medesimo decreto;"

3. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

a) l’ultimo
periodo del comma 2 dell’articolo 10;

b) la lettera a-bis)
dell’articolo 17;

c) l’articolo 20;

d) la lettera d-ter)
dell’articolo 52

4. Il comma 3
dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: "3.
L’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari
è deducibile nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari".

5. All’articolo
24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma:
"1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita con l’articolo
11 del decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche
complementari".

6. Sono abrogati altresì
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la
lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto
salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124.

Art. 22

Disposizioni finanziarie

1. Ai fine
di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto, volti al rafforzamento
della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione
di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si
provvede mediante utilizzazione dello stanziamento
previsto, all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 23

Entrata in vigore e norme
transitorie

1. Il presente decreto entra in
vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22,
comma 1, che entrano il vigore il giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le norme di cui all’articolo
8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme
pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non
sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di
garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui
sussista tale situazione e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore
del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono
tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8,
comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al
predetto articolo 10.

3. Entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente
decreto, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla
base dei contenuti del presente decreto. Entro 3 mesi dall’emanazione delle
predette direttive:

a) tutte le forme pensionistiche
devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente
decreto.

b) le imprese di
assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima
della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita provvedono:

1) alla
costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma
3, con l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi
impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli
attivi stessi;

2) alla
predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.

4. A decorrere dal 1° gennaio
2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli
adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o
approvazione, anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della
COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni concernenti la
deducibilità dei premi e contributi versati e in regime di tassazione delle
prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per
i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni
maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti
ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le
prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data
per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale data,
all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo
20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo
all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma
1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all’emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1,
comma 2, lett. p), della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente
la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;

b) alle prestazioni
pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2005 si applica il regime
tributario vigente alla predetta data;

c )alle
prestazioni pensionistiche maturate a decorrere alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ferma restando la possibilità di richiedere la
liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale
secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla
data del 31 dicembre 2005 sul montante accumulato a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo
iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11.

8. Ai lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto riguarda
le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1° gennaio 2008.