Tributario e Fiscale

Friday 01 October 2004

Il testo della legge finanziaria 2005 approvato dal CdM il 29.9.2004

Il testo della legge finanziaria 2005 approvato dal CdM il 29.9.2004

TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO,

Art. 1

Risultati differenzìali del
bilancio dello Stato

TITOLO Il

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO 1

SPESE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Art. 2

Limite all’incremento delle spese
delle pubblicke amministrazìoni

Art. 3

Bilancio dello Stato

Art. 4

Limitazione ai pagamenti

Art. 5

Disposizioni sulla tesoreria

Art. 6

Patto di stabilità interno per gli enti territoriali

Art. 7

Altri enti

Art. 8

Disposizioni in materia di
finanza regionale

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 9

Aperture di credito

Art. 10

Rinegoziazione mutui

Art. 11

Contabilizzazìone debito

Art. 12

Superamento della tesoreria unica
e altre disposizioni finanziarie

Art. 13

Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di
calamità naturalì

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CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERONALE
E ORGANIZZAZIONE.

AMMINISTRATIVA

Art. 14

Oneri contrattuali

Art. 15

Personale a tempo determinato

Art. 16

Prosecuzione di lavori
socialmente utili presso gli istituti scolastici ed altre disposizioni in
materia di

organizzazione
scolastica

Art. 17

Divieto di estensione
dei giudicati e altre norme processuali

Art. 18

Riorganizzazione delle strutture
in materia di tutela dall’inquinamento marino e dì energie rinnovabili

CAPOIV

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 19

Gestioni previdenzìali

Art. 20 Trasferimenti all’IN.P.S.

Art. 21

Invalidità civile e asili nido
aziendali

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 22

Interventi nel settore sanitario

Art. 23

Rideterminazione della misura
delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole
amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Art. 24

Limiti di impegno

Art. 25

Attività in materia ambientale e culturale

Art. 26

Disposizioni in materia
diprotezione civile

Art. 27

Rifinanziamento di misure a
sostegno dell’ innovazione e delle tecnologie, incluse
la dìffusione della

televisione
digitale l’accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunìcazioni

CAPO VII

ALTRI INTERVENTI

Art. 28

Gestioni liquidatorìe

Art. 29

Disposizioni varie

Art. 30

Disposizioni in materia di
conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah

Art. 31

Interventì in materia di
giustizia

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATA

Art. 32

Redditi immobiliari. Lotta al
sommerso

Art. 33

Contrasto all’evasione in materia
di Iva

Art.34

Accertamento e riscossione

Art.35

Demanio e patrimonio pubblico

Art. 36

Regimi speciali e disposizioni
varie

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 37

Norme finali

Art. 38

Copertura finanziaria ed entrata
in vigore

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO

Art. 1

(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)

I. Per l’anno 2005, il livello
massimo del. saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in XXX milioni di euro, al netto di XXX
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, -il livello massimo del ricorso al mercato— finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo
non superiore a XXXXX milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta
fissato, in termini di competenza, in XXX milioni di euro per l’anno
finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il.
Livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro
ed in XXXX milioni di euro, al netto di XXXX milioni di euro per gli anni 2006
e 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in XXX milioni di euro ed in XXX milioni di
euro.

Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro
ed in XXXX milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in XXXX milioni di euro ed in XXXX milioni di
euro.

I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e g. si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
nistrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla non-nativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze, connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Capo I

SPESE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Art. 2

Limite all’incremento delle spese
delle pubbliche amministrazioni)

I. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007, la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco n. 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’ISTAT con proprio
provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. non oltre il 31 luglio di ogni. anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto
alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente, anno, come risultanti
dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1
non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui
titoli di Stato,per prestazioni sociali in denaro
connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo
di risorse proprie.

3. Le predette Amministrazioni,
oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi,
adottano comportamenti coerenti, con quanto previsto nel comma I.

Art. 3

(Bilancio
dello Stato)

i. Al fine di assicurare . il concorso del bilancio dello
Stato al raggiungimento degli obiettivii di cui all’articolo 2, per il triennio
2005 – 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese,
aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche
Amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell’articolo ~ nonché quelli
connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già
attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il
limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del
precedente esercizio ridotte al sensi dei decreto legge 12 luglio 2004,, n.
168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di
spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli
stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di
spesa.

2. Per il triennio 2005 – 2007,
le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di
riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per
cento. Nei casi di straordinaria necessità e urgenza, il predetto limite può
essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Le dotazioni indicate nella
tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate,
nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

Art. 4

(Limitazione
ai pagamenti)

I. Per l’anno 2005, il concorso
al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b) e e), è garantito anche
mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli
ammontari indicati:

a) strumenti di
intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002, n.289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli
interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 miliomi;

b) fondo investimenti – incentivi alle imprese ` del Ministero delle attività
produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera
a);

e) interventi della legge
obiettivo finanziati dalla legge I’ agosto 2002, n.
166, articolo 13 comma 1 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 450
milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a);

2. Al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi
indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e al Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, le informazioni
sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri
successivi.

3. Fermo restando il limite
complessivo dei pagamenti di cui al, comma 1, pari a
7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo
per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla
revisione di metà periodo, del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le
regioni dell’obiettivo prevista dall’articolo 14 del Regolamento CE 1260199, i
predetti limiti settoriali possono essere modificati con Decreto del Ministro
dell’economia e delle Finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le
stesse finalità le amministrazioni centrali si
conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa
ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali. nell’esercizio
dei diritti dell’azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente
partecipazione pubblica . diretta o indiretta,
adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente
comma.

Art. 5

(Disposizioni
sulla tesoreria)

1 – A modifica di ’quanto
stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato –
fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali di cui all’articolo 2, commii 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario
nazionale, le società Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie.S.p.A., i conti
intestati all’Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica
comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi
dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti
istituiti nell’anno precedente quello di riferimento – non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. 1 soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale;
l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro.

Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per
legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le s pese indifferibili la
cui – mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell’economia e delle finanze.

Art. 6

( Patto
di stabilità interno per gli enti territoriali)

I. Al fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzanoo e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi
1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concorrono, in armonia
con i principi recati dall’articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennioo 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai seguenti commii, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al
comma 1, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al
comma 1 non può essere superiore al corrispondente
ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale d’incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di
cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto
delle:

a) spese di personale, cui si
applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate
dall’articolo Y;

e) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;

d) spese per trasferimenti
destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in

applicazione
dell’articolo 2.

4. Gli enti possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento
e nei limiti de Ile maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e
tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di
gestione accertati nel settore sanitario.

5. Al fine di consentire il
monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito www.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto
con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l’Istituto
nazionale di statistica.

6. Le province e i comuni con
popolazione superiore a 5. 000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese
di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del
complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente
con l’obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle finanze
attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento, il
rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero
dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il
mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai
sensi del comma, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei
lirniti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al
comma 1, l’Organo di revisione economico – finanziaria
di cui all’articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000 verifica il
rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di
cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero
dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti
con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al
comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del
patto di stabilità interno stabiliti per l’anno precedente non possono a
decorrere dall’anno 2006:

a) effettuare
spese per a cquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente
spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre
inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente’
ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità
interno dall’anno 2005 il limite ècommisurato, in sede di prima applicazione,
al livello delle spese dell’anno 2003;

b) procedere ad assunzionii di
personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all’indebitamento
per gli investimenti.

9. La disposizione
di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi
del patto di stabilità interno per l’anno 2004.

10. A decorrere dall’anno 2006, i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere
dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno, 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti
di cui al comma 1 di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole del presente articolo dall’anno in cui è disponibile
la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma
2.

12. Attraverso le loro
associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al
monitoraggio sull’andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai
commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all’UPI, all’AINCI e all’UNCEM.

13. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nel confronti degli
enti ed organismi strumentali.

14. Sono abrogate le disposizioni
recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi come
modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e l-quinques del decreto legge
31 marzo 2003, n- 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116,
limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli ’ enti
territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia
non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

Art. 7

(Altri
enti)

l. Per
il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco n. 1 di cui al comma 1 dell’articolo
2, ad eccezione delle Casse di previdenza privatizzate, nonché delle altre
associazioni e fondazioni di diritto.. privato, possono annualmente
incrementare le proprie spese in misura non superiore al 2 per cento rispetto
al precedente esercizio. Agli enti indicati negli articoli 3, 5 e 21, nonché all’articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
si applica la disciplina ivi prevista.

Art. 8

(Disposizioni
in materia di finanza, regionale)

I. Con riferimento alla perdita
di gettito realizzata dalle Regioni a statuto ordinano per gli anni 2003 e
successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata
dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo annuo di euro 342,583 milioni.
Detto importo è ripartito tra le Regioni entro il M aprile 2005, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui
all’articolo 1, comma, 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 come,
da ultimo, modificato dall’articolo, 3, comma 2, del decreto legge 12 luglio
2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
– ai fini dell’aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio
2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da
presentarsi in sede di Conferenza permanente
Stato-Regioni.

2. Ai fini della determinazione
dell’aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresi conto dei
trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle Regioni a statuto ordinario in
applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dIcembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al richiamato articolo 70 è soppresso.

3. 11 Fondo
di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è
utilizzato anche per l’esercizio, delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell’articolo, 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base
di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, l’inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli
effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle
regioni, antecedentemente al il dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresi, l’applicazione del
predetto comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle
riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del
. medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale
di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di
somme a, qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e
a debito di ciascuna Regione – connessi alle perdite di entrata
realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’art. 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – indicate, solo a questo fine,
nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze sulla base della proposta presentata -dalle Regioni in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, . Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale
importo a partire dall’esercizio 2005.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
OPERAZIONI FINANZIARIE

Art. 9

(Aperture
di credito)

I. Al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche.:

a) all’articolo 42, comma 2, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) contrazione di mutui e
aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;";

b) all’articolo 204, comma 2, le
lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l’ammortamento non può
avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza dell’ammortamento deve
essere fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la
decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o
al primo gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo
semestre dell’anno, può essere, anticipata al primo luglio dello stesso
anno;"

c) dopo l’articolo 205 è aggiunto
il seguente articolo:

"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1 – Gli enti locali sono autorizzati
a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al
presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di. apertura
di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto
stesso’ e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o
esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del
contratto di apertura di credito costituiscono – residui attivi.

Il ricorso alle aperture di
credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui al precedente ari
203, comma 1, e ne rispetto dei limiti di cui all’art.
204, comma 1 calcolati con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di
credito stipulata.

4. L’utilizzo
del ricavato dell’operazione èsottoposto alla disciplina di cui all’art. 204,
comma 3.

5. 1 contratti di
apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del
contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo
rilascio da parte di quest’ufficio delle relativo delegazioni di pagamento ai
sensi del successivo ari 206. L’erogazione dell’intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell’apertura di
credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità
per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di
un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture
di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali
importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal
primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data
dell’erogazione;

c) le rate di ammortamento
devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della
quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti
gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortarnento e sino alla scadenza della
prima rata;

e) deve
essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto
riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definivi o esecutivi, secondo le norme
vigenti;

f) deve essere rispettata la
misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di
determinazione sono demandati ad apposito decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

6. Le aperture di credito sono
soggette, al pari delle altre forme di indebitamento,
al monitoraggio di cui all’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei
termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, emanato con
il decreto interministeriale 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per la
comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del precedente comma 5.";

d) all’articoIo
207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell’ente ’capofila in relazione alla
quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del
successivo comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla
formazione del limite di indebitamento solo per la
quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso.".

2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3 e 211, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3 All’articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono
soppresse le parole "e contrarre mutui", e le parole "o
dell’accensione".

Art. 10

(Rinegoziazione
mutui)

1. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei
mutui con oneri’ di ammortamento anche parzialmente a
carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla
rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell’operazione
di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non
potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento.
In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica- delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap con scadenza
pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di
almeno un punto percentuale.

2. Gli stanziamenti di bilancio
previsti per il Pagamento dei mutui con oneri integralmente 0 parzialmente a
carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Ai fini dell’attuazione di
quanto stabilito dal commi 1 e 2 l’ente pubblico è
tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni di
cui al comma 1, all’Amministrazione statale interessata, la relativa
documentazione: contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso

4. In caso di nuove emissioni di
titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla
scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga
costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa un’operazione di swap
per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
decreto ministeriale 1/12/2003, n. 389, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del
4 febbraio 2004, n.28.

Art. 11

(Contabilizzazione
debito)

I. Al fine del consolidamento dei
conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con
l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento
dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bòlzano,
dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Per le stesse finalità di cui
al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito
derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’Amministrazione pubblica che
assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento
agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad
un’Amministrazione pubblica diversa. L’Amministrazione pubblica beneficiaria
del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’Amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo Pelle entrate per trasferimenti in conto
capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’Istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne
dà notizia all’Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del
ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione
del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di
consentire la regolazione contabile dell’operazione.

2. Le Amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

Art. 12

(Superamento
della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)

I. Al fine di sperimentare gli
effetti del superamento del sistema di tesoreria unica
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e
tre università nei quali durante l’anno 2005, i trasferimenti statali e le
entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti.

L’individuazione degli enti,
salvo che per la regione, viene effettuata assicurando
la rappresentatività per aree geografiche; gli enti, sono comunque individuati
tra quelli che possono collegarsi, tramite ’ i loro tesorieri, al sistema informativo,
delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE – istituito ai sensi dell’articolo
28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il predetto
decreto vengono altresi definiti i criteri, le modalità e i tempi della
sperimentazione. In relazione ai risultati registrati
la sperimentazione può esser 1 e estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad
altri enti.

2. L’art. 213 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

1 "1. Qualora
l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici
e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche
valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere
di cui all’art. 226.

2. La convenzione di tesoreria di
cui all’art. 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento
delle spese possano essere effettuati, oltre che per
contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal
tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio
di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le
somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con
rilascio della quietanza di cui. al successivo art.
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi
elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella ~. predetta
convenzione di tesoreria.".

4. Ai fini della razionalizzazione
e della semplificazione della attività amninistrativa,
con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell’economia. e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana
disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli Uffici
all’estero.

Art. 13

(Disposizioni
in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di
calamità naturali)

I. Al fine di incentivare
il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura
al sistema assicurativo contro danni, l’autorizzazione di spesa, di cui
all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, Fondo d solidarietà nazionale – interventi indennizzatori viene ridotta
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente
importo èdestinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi
contro danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui
all’articolo 1, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, Fondo di solidarietà nazionale -incentivi assicurativi

2. All’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"Per la dotazione finanziaria del ’Fondo di
solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui’
all’articolo 1, comma 3, lett. a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale –
interventi indennizzatori destinato agli interventi di cui. all’articolo 1, comma 3, lett. b) e c), si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di protezione civile, cosi coni e determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria".

3. Per gli stessi fini di cui al
comma 1, per l’anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei
rischi, istituito presso l’ISMEA, ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro
50 milioni."

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA DI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14

(Oneri
contrattuali)

I. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo ’20 marzo 2001, n. 165, le
risorse per la contraffazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3,
comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale,
sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 56 milioni di
euro.

2. Le risorse previste
dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono micrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 22 milioni di euro di cui 20 milioni di euro per il personale delle
forze annate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195 3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall’articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per il personale dipendente
dalle amniniistrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l’art. 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

5. In aggiunta a quanto stabilito
dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere
riconosciuti ulteriori incrementi ove siano
individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei
fattori incrementali della spesa di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 15

(Personale
a tempo determinato)

I. Per l’anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni possono avvalersi
di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o. con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le
stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo
determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005,
assunto ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n. 124, non può superare quella
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le
limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del
personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione
nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali
che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le rególe
del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. 1 Ministeri
per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia
del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell’articolo comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. ^250. Il
Ministero dell’economia e delle finanze può continuare
ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato al sensi
dell’articolo 47, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 2005 1 contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonché i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’I.N.P.S.,
dall’I.N.P.D.A.P. e dall’I.N.AIL già prorogati ai sensi dell’art.1 del decreto
legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i
cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L’Agenzia per la protezione
dell’ambiente dei servizi tecnici (APAT) -può continuare ad avvalersi, sino al
31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio dell’Agenzia.

5. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono
essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2005.

6. Per l’anno 2005 per gli Enti
di ricerca, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’Istituto Superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS), l’Agenzia spaziale Italiana (ASI), l’Ente per
le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), nonchè per le Università e
le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di
ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici
per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle Università.

7. 1 comandi del personale delle
Poste Italiane S.p.a. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’ articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

Art. 16

(Prosecuzione
di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici ed altre disposizioni
in materia di organizzazione scolastica)

I. Per la proroga delle attività
di cui al comma 7 dell’articolo 50 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l’anno scolastico
2005/2006,. la consistenza
numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non
potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di
diritto per l’anno scolastico 2004/2005 3. L’insegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe m possesso
dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti.
Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti
specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto- Al
fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di
formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del
personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti
privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera 4. A
partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine di ampliare la disponibilità
e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da
parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo
scolastici possono essere prodotti in via sperimentale ai
fine della loro adozione e nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione
di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di
istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e
"on-line" scaricabile da intemet.

5. 1 libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione
nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni
tematici assestanti corrispondenti ad unità di apprendimento", di costo
contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono
composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli
alunni.

6. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca determina, con decreto non avente natura
regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo
massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d’autore e la copertura
dei costi di produzione.

7. A decorrere dall’anno
scolastico 2005 2006, i dirigenti scolastici adottano
le disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione, presso la
scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.

Art. 17

(Divieto
di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)

1. Per il triennio 2005 – 2007 è
fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 1652 e successive
modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2.. All’articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente.

" 1 -bis. Le pubbliche
amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai
rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significaiivamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o
indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze può
intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 c.p.c..".

3. Dopo l’articolo 63 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

"63-bis. L’Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche
amninistrazioni ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative
ai rapporti di lavoro alle ’dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta
interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le
controversie relative al personale di cui all’articolo
3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentale e retributive,
l’intervento in giudizio può essere assicurato anche attraverso la Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze.".

Art. 18

(Riorganizzazione
delle strutture in materia di tutela dall’inquinamento marino e di energie
rinnovabili)

I. Al fine di assicurare al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la partecipazione
costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di
lotta all’inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la
sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui
all’articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è abolita e
sostituita, a decorrere dal I’ gennaio 2005 dalla
Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali materia di
inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della
navigazione. La Segreteria dura in. carico quattro
anni e i membri possono essere rinnovati.

2.La
Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione Protezione della Natura
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un
numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all’inquinamento marino e
sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle
politiche del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio per quanto
concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di
sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle vane
commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in
preparazione della stipula di accordi internazionali
riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresi, al competente Direttore
generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio elementi
tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento
del mare territoriale. .

3. Nei limiti
dello stanziamento di cui all’’art. 16, comma 6, deldecreto legislativo 29
dicembre

2003 n. 387,
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di
concerto con

il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore

della
presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell’Osservatorio
nazionale sulle

fonti
rinnovabilie l’efficienza negli usi finali dell’energia.

Capo IV

INTERVENTI IN MATERIA

PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 19

(Gestioni
previdenziali)

L L’adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo
37, comma 3 lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni. e dell’articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2005- in 15.740,39 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di curo
per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. 1 medesimi complessivi importi
di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,36 milioni di curo e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.

Art. 20

(Trasferimenti
all’INPS)

1- Ai fini della copertura dei
maggiori ori derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del
finanziamento della gestione cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, 88,
riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a
7.581,8 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal
bilancio dello Stato all’Inps ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso,
eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge 448 del 1998, per un ammontare
complessivi non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione
dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni provvidenze varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri
di cui all’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto
salvo quanto previsto dal decreto legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in
legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammnontare complessivo pari a 307,51
milioni di euro;

c) le risorse trasferite all’INPS
ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i
seguenti scopi:

– finanziamento delle prestazioni
economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14, della citata
legge n.448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

– finanziamento degli oneri per

pensionamenti
anticipati di cui all’articolo 8 della legge 19 luglio.1994, n.451 e
all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

– finanziamento degli oneri per
l’assistenza ai portatori di handicap grave di cui all’articolo 80, comma 2,
della legge n. 388 del 2000, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni
di euro;

– finanziamento degli oneri per i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni
di euro.

2. Il complesso
degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni
dell’Inps interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del
finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per erogazione delle
pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 19.98 n. 112, valutati
in 1326 milioni di euro per l’esercizio, 2004 e 827 milioni
di euro a decorrere dal 2005:

a) per l’esercizio 2004,
concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro,
le risorse derivanti da:

i minori
oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati,
per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

– i minori oneri. accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la.
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di curo;

– i minori
oneri accertati nell’attuazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 80 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in

favore
di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di
euro;

– i minori oneri, rispetto alla
somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31
dicembre 1991, n. 415 e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

b) a decorrere dall’anno 2005,
sono utilizzate le risorse derivanti da:

– i minori
oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n…448,, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

– i minori oneri accertati
nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

– i minori oneri, rispetto alla
somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate
leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in, materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

Art. 21

(Invalidità
civile e asili nido aziendali)

L L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo
Stato in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero
dell’economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, è stabilita la data di effettivo
esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale
trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico
in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale
trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale
sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche
, del Ministero dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono
trasferite all’I.N.P.S..

4. Sino alla data stabilita con i
decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.269, convertito , con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.326.

5. Per le controversie instaurate
nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della presente legge e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S.
delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero del] ’ economia
e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del
decreto-legge n.269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati
dipendenti dall’I.N.P.S.

6. Il Fondo di rotazione per gli
asili nido aziendali, di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è incrementato per l’ anno 2005, di 10
milioni di euro.

CAPO V INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO

Art 22

(Interventi
nel settore sanitario)

I. Per garantire, il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre lo Stato, è determinato in milioni di euro per l’anno 2005, ………
milioni di euro, per l’anno 2006 e ……….milioni di euro per l’anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni indicati a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l’ospedale "Bambin Gesù".

2.Resta
fermo l’obbligo in capo all’Agenzia del farmaco di garantire per la quota a
proprio carico, ai sensi déll’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il
livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente.
Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della
Salute al Direttore dell’Agenzia è incluso il conseguirnento dell’obiettivo del
rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.

3. L’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1,
rispetto al livello di cui all’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 per
l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è
subordinato alla stipula di un specifica Intesa tra
Stato e Regioni ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, che contempli ai fini dei contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti
dalla vigente legislazione;

b) ulteriori
adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario;

c) la prosecuzione del processo
di razionalizzazione delle reti strutturali
dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante
rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al
ricovero diurno;

d) il vincolo di crescita delle
voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si
applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono
che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005
al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio
dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di
personale di competenza di precedenti esercizi;

e) in ogni caso, l’obbligo in
capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle Amministrazioni,
l’equilibrio economico- finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto
consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli
andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle Amministrazioni
pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del
direttore generale.

4. Al fine del rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si prospetti sulla base
del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i
provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre
si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati
i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura
di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003), n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora la Regione non adempia, entro i successivi 30 giorni il Presidente
della Regione, in qualità di commissario ad acta,
approva il bilancio d’esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale. al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i
necessari provvedimenti.

5. In caso
di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l’accesso al
maggior finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

6. La regione interessata, nelle
ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione
delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di
durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e
degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal presente articolo. La
sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla
regione interessata del maggior finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi
indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000

ma di
1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e
1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo riconoscimento all regioni
resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche,
rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro
carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo 48 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
200-1, n. 326, in particolare, per il 5 per cento dei predetti importi. al rispetto dell’obiettivo da parte della singola regione
per il restante 50 per cento, al rispetto dell’obiettivo da parte delle regioni
nel loro complesso.

8.Al
fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento del
finanziamento a carico dello Stato:

a ) in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni
2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di
quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui
all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle
somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione
del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali.

b) per gli anni 2005, 2006 e
2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle e delle
partecipazioni delle medesime regioni

c) all’erogazione dell’ulteniore
5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall’Accordo
Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su
base annua a decorrere dal 2005, ne confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui
ai commi 3e 7;

d) nelle more della deliberazione
del CIPE e della proposta di decreto delPresidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comrna 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell’Intesa di cui. al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto di riparto

per
l’anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005;

e) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni
Der gli esercizi successivi.

Art. 23

(Rideterminazione
della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e
riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi
delle sanzioni medesime)

I. Le sanzioni amministrative per
infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo- 51, comma 7 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del dieci per cento;

2. 1 proventi delle sanzioni
amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma
dell’articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali
affluiscono al Ministero dell’economia e delle finanze, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori
proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi
capitoli di spesa del Ministero della salute per iI potenziamentoo degli organi
ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l’autonoma,
integrale disponibilità da parte delle singole Regioni, ai sensi degli articoli
17, terzo comma e 29, terzo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689, ,dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1,
accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INIVESTIMENTI

Art. 24

(Limiti
di impegno)

I. Sono autorizzati nel triennio
2005-2007 i limiti di impegno di cui alla tabella I,
allegata alla presente legge, con la decorrenza è l’anno terminale ivi
indicati.

Art. 25

(Attività
in materia ambientale e culturale)

I. Per la realizzazione, a cura
del Ministero dell’amblente e della tutela del territorio, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del progetto Scegli-Italia è autorizzata
la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni
2005 e 2006.

2. Per l’utilizzazione delle
n’sorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e
dello spettacolo Arcus Sp.a. – ai sensi del comma 4
dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno 2005,
continuano ad applicarsi, fino all’entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 22 marzo
2004, n. 72 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Il Ministero dell’ambiente
della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di
difesa del’ suolo, di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del
Presidente della Repubblica 1 gennaio 1955, n. 1534 e alle leggi 1 gennaio
1963, n366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183 e 28 dicembre 2001,
n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già
esistente, controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, con la quale
stipula apposita convenzione.

4. Al fine di ottimizzare: le
risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle
attività di cui al comma 3, e di uniformare le relative procedure di spesa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e
della tutela del tem. tono e dell’economia e delle
finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per
l’utilizzo delle predette risorse finanziarie.

Art. 26

(Disposizioni
in materia di protezione civile)

I. Al fine di garantire adeguati.
tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento
delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati
destinati ad uso abitativo, danneggiati o distratti da calamità naturali,
rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma, con
regolamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con i Ministri delle attività. produttive e
dell’economia e delle finanze, _sentiti la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome, e l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni
dirette a prevedere l’introduzione di un regime assicurativo rispondente ai
predetti obiettivi e a definrne le forme, le condizioni e le modalità di
attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a.
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità
naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad
uso abitativo contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo
assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con
esclusione dei fabbricati abusivi;

b.
copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali:
terremoti, . maremoti, frane, alluvioni, inondazioni,
fenomeni vulcanici;

C. copertura dei danni che
presentino le caratteristiche di catastrofalità stabilite per ciascuna delle
tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento
della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione
nazionale dei grandi rischi;

d.correlazione
dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del
territorio nei diversi settori;

e) definizione dei parametri cui
far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli
immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo
elaborate da organismi specializzati e già in uso per l’assicurazione di rischi
relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie e
limiti di indennizzo;

g) esclusione
dell’intervento statale per danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti
a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai
fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;

h) definizione delle modalità per
la coriassicurazione del rischi, prevedendo, in via
transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali
coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della
peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio
coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscano i
premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di
cui alla presente disposizione;

i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;

l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività
consorzio riassicurativo;

m)
incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell’invarianza del
gettito;

n) previsione di un regime
applicativo transitorio.

2 . Per i fini di cui al comma 1,
lettera 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2005 per

l’istituzione
presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un apposito fondo di
garanzia.

Art. 27

(Rifinanziamento
di misure a sostegno dell’innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione
della televisionedigitale, l’accesso larga banda ad internet e lo sviluppo
delle comunicazioni)

I. Il Fondo di cui all’art. 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
denominato ’PC ai giovani", diretto ad incentivare l’acquisizione e
l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione,
fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli
incentivi stessi, sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, emanato ai, sensi dell’art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.

2. 1 benefici
di cui all’art. 4, comma 11, della legge 26 dicembre 2003, n. 250, concessi ai
docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a
tutto l’anno 2005.

3. 1 dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una
riduzione di costo, ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico,
esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP S.p.A.)

4. La sezione
speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 legge 23 dicembre
1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 27/06/2004, èintegrata della
somma di quaranta. milioni di curo ’ per l’anno 2005,
quaranta milioni di euro per l’anno 2006, 20 milioni di euro per l’anno 2007.

5. L’intervento di cui al comma 1
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno
2005, per l’importo di 110 milioni di euro. La misura
del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L’intervento di cui al comma 2
del citato articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 èrifinanziato, per
l’anno 2005, per l’importo di 30 milioni di euro. La
misura del contributo fissata in euro 50,00 elevata ad euro 75,00 qualora
l’accesso alla rete da parte dell’utenti ricada
all’interno delle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2

7. Il contributo dello Stato alla
Fondazione: Ugo Bordoni (FUB) previsto dal comma 5 dell’articolo 41 della legge
16 gennaio 2003, n 3 è rinnovato, per il triennio 2005-2007, per l’importo di 5
milioni di euro annui.

euro
annui.

CAPO VII

ALTRI INTERVENTI

Art. 28

(Gestioni
liquidatorie)

1. Gli immobili
di cui all’art. 9 conima I bis, lett. a) del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 – ivi
compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno 200-3,
pubblicato sulla G.U. n. 150 dell’1 luglio 2003 –
possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della
liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai
sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1-bis, lett. c) del medesimo
decreto legge.

2. All’art. 9 del.
decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel comma 1-bis lett. c),
all’inizio del secondo periodo, dopo il termine "La società", la
locuzione "si avvale …" è

sostituita
con "può avvalersi anche …"; b) nel comma 1 -bis lett. c), dopo il
secondo periodo è inserito il seguente : "E’’ altresi, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti.".

3. Con
riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma l-ter dell’art. 9 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui
al comma 1-bis lett. e) del medesimo art. 9 del già citato decreto legge
632/02, convertito, con modificazioni, dalla legge 112102, esercita ogni potere
finora attribuito all’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti
Disciolti.

4. L’Ufficio stralcio di cui all’art 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del
D.P.C.M. 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente
alle Regioni interessate.

Art. 29

(Disposizioni
varie)

I. L’art. 5 –
comma 6 – della legge 6 febbraio 1985, n. 15 è soppresso e sostituito
dai seguenti:

"6 – le sedi all’estero sono
autorizzate a conservare nei conti correnti valuta Tesoro una somma massima
pari al 30% delle giacenze esistenti sugli stessi alla data del
I’ gennaio 2005. La relativa eccedenza, compatibilmente con le disposi:ioni valutarie locali, dovrà essere versata entro il
28 febbraio.2005 all’entrata dello Stato.

7 – con cadenza mensile, ed entro
il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, le sedi
all’estero provvederanno a versare all’entrataa dello
Stato le eventuali eccedenze rispetto all’importo che residua dopo il
versamento di cui al comma 6. Di tale versamento sarà dato conto nella
situazione mensile di cui all’art. 6, comma 4, del
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2003, attuativo
del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482. -.

2. 1 conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le sedi estere esistenti in Paesi
aderenti all’Unione Monetaria Europea sono soppressi e la relativa giacenza è
acquisita all’entrata dello Stato entro il 28 febbraio 2005. Successivamente
alla chiusura di tali conti correnti tutte le entrate erariali di cui all árt.
5, comma 2, della legge 1511985 realizzate nei Paesi dell’Unione Europea sono
versate direttamente ai competenti capitoli di entrata
dello Stato.

3. Nelle more della definizione
delle operazioni di chiusura di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze 6 agosto 200.3, dei conti di Tesoreria n. 20200 e 3542,intestati al Ministero Affari Esteri, un importo

pari
all’80% della giacenza di detti conti è acquisito all’entrata dello Stato. Le
operazioni .

di
chiusura dei suddetti conti dovranno comunque essere completate entro iI
31dicembre 2005.

4. Il comma 40
dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito da seguente:

"Le somme di
cui al comma 38, lettera b) afferenti all’Autorità per le
telecomunicazioni e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas sono versate
direttamente ai bilanci dei predetti enti".

5. Le risorse statali da
destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell’ambito
delle pertinenti unità previsionali di base.

6. L’articolo 2, comma 5, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"5. 1 criteri di
ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome
sono stabiliti con deliberazione dei Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentita -la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e
forestali.".

7. Le risorse del fondo di cui
all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n 350, sono
complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del
citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché
alle attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze

8. Le risorse del fondo possono
essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione,
di studenti italiani e stranieri. A tal fine il Ministero delle attività
produttive può promuovere protocolli di intesa con le
Università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della
collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero.

9. Per l’anno 2005 è confermato
il Fondo di riserva di 1.200 milioni di curo per
provvedere ad eventuali emergenze connesse con proroga delle missioni
internazionalili di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utllizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.

Art. 30

(Disposizioni
in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah)

I. I beni culturali immobili e
mobili dello Stato, per l’uso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono
essere, dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal
competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di
restauro ’e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario dello
stesso canone per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il
concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con
le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.

3. 1 beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del
Direttore regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica.

4. E autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione
della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

Art 31

(Interventi
in materia di giustizia)

I. All’art 10,
comma 4 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 le parole "il processo
di valore inferiore a euro 1.100 sono soppresse.

2. 1 commi 1 e
2 dell’art. l3 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 sono sostituiti dai
seguenti: ’1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per
i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di
valore superiore a, 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di
valore superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per processi di
valore superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di
valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1. 110 per i processidi valore superiore a curo 520.000;

3.Per i
processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per
gli altri processi esecutivi lo stesso importo è
ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli
atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L’art. 46, comma 1 della legge
’30 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

’I. Le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.0333,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse
relátivi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo
gli importi previsti dall’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 3 0.5.2002".

5. Le somme derivanti dal maggior
gettito di cui ai precedenti commi sono versate al.
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della Giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per
l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All’articolo
11, della legge 21 novembre 1991, n. 374, in fine, è aggiunto il seguente
comma: "4.- ter Le indennità previste dal presente articolo non possono
superare in ogni caso l’importo di euro 7.700 mensili. ". La disposizione
del presente si applica anche ai giudici tributari.

7. All’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le
parole: "nove anni",, sono sostituite dalle
seguenti: "undici anni".

8. 1 veicoli
giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti
di sequestro dell’autorità – giudiziaria, anche se non confiscati, sono
alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto
titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con
provvedimento dell’autorità giudiziari, da comunicarsi all’avente
diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del
provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la
prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse
storico e collezionistico;

C) siano comunque
custoditi da oltre due anni alla data del I’ luglio 2002.

d) siano trascorsi sessanta
giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla
restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia
provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche
in assenza di documentazione in ordine allo stato di
conservanone, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla
segreteria nel quali i veicoli sono individuati seconde, il tipo, il modello ed
il numero di targa o di telaio.

10. All’alienazione ed alle
attività ad essa funzionali e connesse procede una
commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia di
concerto con le altre amministrazioni interessate

11. L’alienazione del veicolo si
perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta
la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente.

12. E provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che
aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresi
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni.

14.AI
custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui agli articoli 59 e 276
del D.P.R. n. 115 del ’20 maggio 2002, un importo complessivo forfettario,
comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia,
come di seguito:

a) euro 6,00 per ogni mese o
frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o
frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3, 5 tonnellate, per le macchine agricole ed
operatrici,

c) curo 30,00 per ogni mese o
frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di
massa complessiva superiore a 3, 5 tonnellate.

15. Gli importi sono
progressivamente ridotti del venti per cento per ogni
anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva
l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16.Le somme
complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a
decorrere dall’anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora
concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate
dai custodi, si applicano, qualora esse concemano veicoli in possesso dei
requisiti cui al comma 6, le disposizioni che precedono.

18..
All’art. 82, comma 1, del D.P.R. 30.5. 2002, n. 115 le parole "e previo
parere del consiglio dell’ordine" sono soppresse.

19. L’articolo 30 comma 1 del
D.P.R. n. 115 del

30 maggio 2002 è sostituito dal
seguente:

’1 La
parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti,
le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo
forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti
dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall’articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli in cui si
applica lo stesso articolo.".

20. La tabella, contenuta
nell’allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è abrogata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATA

Art. 32

Redditi immobiliari.

Lotta al sommerso

1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo
6, primo comma:

1) dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente: "e-bis) denunce di inizio attività
presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire
e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli
esecutori e ai progettisti dell’opera."; 2) nella lettera g-ter), dopo le
parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica", sono
aggiunte le seguenti: "di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas,";
b) all’articolo 7:

1) nel primo comma, le parole:

"Gli uffici pubblici devono
comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti
gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 6." sono sostituite delle seguenti: "Gli uffici pubblici
devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli
atti di cui alle lettere e-bis) e g) dell’articolo 6."; 2) nel quinto
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine dell’emersione
delle attività economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei
tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono
comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata
l’utenza."; 3) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le banche,
la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le
società di gestione del risparmio, nonché e ogni altro operatore finanziario,
fatto salvo quanto disposto dalla lettera g-quater) del primo comma
dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere
in evidenza i dati identificativi, compreso il Codice fiscale di ogni soggetto
che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di
natura finanziaria."; 4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente
articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica.

Le modalità e i termini delle
trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato
dei dati sono definite in provvedimento del direttore delle agenzie delle
Entrate."; 5) nel dodicesimo comma, le parole: "il ministro delle
Finanze " sono sostituite dalle seguenti:

"il direttore delle agenzie
delle Entrate".

2. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.

605, come modificato dal numero
2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli
istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali
all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni
sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della
modificazione del contratto stesso.

3. Con provvedimento di concerto
dei direttori delle agenzie delle Entrate e del
territorio, sono stabilite le informazioni
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con
riferimento ai contratti di cui al comma 9.

4. La revisione
parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali,
per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 138 e il corrispondente
valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’Ici, si discosta
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone
comunali, è richiesta dai Comuni agli Uffici provinciali dell’agenzia del
Territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L’agenzia del Territorio, esaminata la
richiesta del Comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il
procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell’agenzia del Territorio.

5. I Comuni, constatata la
presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento emanato
con decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di
notificazione, agli Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio. Se i
soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla
notificazione, Gli Uffici provinciali dell’agenzia del Territorio provvedono,
con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione
in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e
la relativa rendita.

Si applicano le
sanzioni previste dall’articolo 31 per le violazioni dell’articolo 28 del regio
decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. Le rendite catastali
dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 5, producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal
1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.

7. Gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n.

652, convertito
con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n.

1249, come successivamente
integrato e modificato, e da ultimo variati dall’articolo 8, comma 1, del
decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge 27 novembre 1989,
n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

8. Il direttore dell’agenzia del
Territorio stabilisce con suo provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con
la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità tecniche e operative
per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Al comma 3 dell’articolo 70
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il seguente
periodo: "A decorrere dall’1 gennaio 2005, per gli immobili censiti nel
catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere
inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n.
138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati
forniti dall’agenzia del Territorio, secondo modalità d’interscambio stabilite
con provvedimento del direttore della predetta agenzia, sentita la conferenza Stato-città
e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti di cui all’articolo 63, se intestatari
catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio
provinciale dell’agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo
immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del
ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente
modifica, al comune, della consistenza di riferimento.".

10. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.

131, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo l’articolo 52 è aggiunto il seguente:

"52-bis – Liquidazione
dell’imposta derivante dai contratti di locazione – 1. La liquidazione
dell’imposta complementare di cui al precedente articolo 42, comma 1, è esclusa
qualora l’ammontare del canone di locazione relativo a
immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal
contratto in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4. Restano comunque
fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla
prima.".

11. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, dopo
l’articolo 41-bis è aggiunto il seguente:

"41-ter – 1. Le disposizioni
di cui ai precedenti articoli 32, comma 1, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si
applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non inferiore a un importo
corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto
ridotto del quindici per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.

2. In caso di omessa
registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il
rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai
sensi dell’articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.

131, e successive modificazioni e
integrazioni.".

12. Le
disposizioni degli articoli 52-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.

31, e 41-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti,
rispettivamente, dai commi 1 e 2, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di locazione di immobili a uso abitativo
stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. Il modello di dichiarazione
di cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del ministero dell’Interno e dell’agenzia delle Entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, della predetta Agenzia;
la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonché degli uffici dell’agenzia delle Entrate,
con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con
la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento.

L’agenzia delle Entrate, secondo
intese con il ministero dell’Interno, ordina i dati contenuti nelle
comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto
Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui
al predetto articolo 12 del decreto legge n. 191 del 1978
tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

14. L’obbligo di comunicazione di
cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che
esercitano abitualmente attività di intermediazione
nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessione di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero
assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse
dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.
In caso di violazione dell’obbligo di cui al
precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto
comma dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda
violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo
periodo, su segnalazione dell’agenzia delle Entrate, dispone nei riguardi dei
medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15. I contratti di locazione o
che comunque costituiscono diritti relativi di
godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

Art. 33

Contrasto all’evasione in materia
di Iva

1. Nell’articolo 3, comma 2,
primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, le parole "a lire 50 milioni " sono
sostituite dalle seguenti: "a euro 10.000".

2. All’articolo 8-bis decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

"4-bis. Entro il termine
previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,
il contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva nei cui
confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione
nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva
da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato
l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note
di variazione, con l’evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle operazioni non imponibili e di
quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i
contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai
sensi del precedente articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore
dell’agenzia delle Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
individuati gli elementi informativi da
indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché
le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli
stessi."; b) il comma 6, è sostituito dal seguente: "6.

Per l’omissione della
comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio
degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le
disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.

471.".

3. All’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come
modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2004, n.

224, è aggiunto il seguente
comma: "1-ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge
26 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta
trasmettono attraverso lo sportello telematico dell’automobilista di cui al
comma 1, entro il termine di 15 giorni dall’acquisto, il numero identificativo
intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti
l’immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio
degli autoveicoli, motoveicoli e i loro rimorchi acquistati. La comunicazione è
altresi effettuata, entro il termine di 15 giorni
dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei
medesimi veicoli.".

4. Con decreto del Capo del
dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Direttore
dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i contenuti
e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Con la convenzione prevista
dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica
all’agenzia delle Entrate delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6. Nell’articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto
il seguente periodo:

"Nella prima ipotesi, il
cedente o prestatore deve comunicare all’agenzia delle Entrate, esclusivamente
per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti
nella dichiarazione ricevuta.".

7. Ai fini del necessario
coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto
dall’articolo 63, comma 2 e comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’agenzia delle Entrate condivide con
gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta
sul valore aggiunto le informazioni risultanti
dalle dichiarazioni, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto
legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, ricevute.

8. All’articolo
7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è
inserito il seguente: "4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei
termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.

17, o la invia con dati
incompleti o inesatti.".

9. Chiunque omette di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.

17, inserito dal
comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in
solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà
della dichiarazione ricevuta.

10. Il Direttore dell’agenzia
delle Entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della
comunicazione di cui al comma 6.

11. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è aggiunto il
seguente: "Articolo 60-bis (Solidarietà nel
pagamento dell’imposta) 1. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta degli organi competente al controllo, sulla
base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni
per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento
dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni
effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli
adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento
della predetta imposta.

3. L’obbligato solidale di cui al
comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei
beni è stato determinato in ragione di eventi o
situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento
dell’imposta.".

Art. 34

Accertamento e riscossione

1. A decorrere del periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto l’istituto della
pianificazione fiscale concordata cui possono accedere
i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. L’adesione
alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un
triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta
la limitazione dei poteri di accertamento da parte
dell’amministrazione finanziaria.

2. Non possono aderire alla
pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni che:

a) si sono
avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta,
per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; b) non erano in attività
al 1º gennaio 2002; c) hanno dichiarato ricavi e compensi di importo superiore
a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003. A tal
fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all’articolo
85, comma 1, lettere c), d), ed e) del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni; d) hanno omesso la presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta in
corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

CONTINUA A PAG. 29
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione di importi, proposti a ogni contribuente dall’agenzia delle
Entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di
reddito di carattere straordinario.

4. La proposta individuale è
formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.

5. L’adesione della proposta è
comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel
medesimo termine, la proposta può essere altresi definita in contraddittorio
con il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, esclusivamente nel caso
in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente
infondatezza della stessa, sulla base
dell’esistenza di:

a) significative
variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a
quelli presi a base per la formulazione della proposta; b) dati ed elementi
presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente,
all’atto della definizione.

6. Per i periodi d’imposta
oggetto di pianificazione, relativamente al reddito
caratteristico d’impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all’articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni; b) esclusa l’aliquota del 23 per cento,
quella marginale applicabile ai fini dell’Ire, nonché
quella applicabile ai fini Ires, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la
parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; c) è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato
eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su
base volontaria.

7. Ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risulante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato.

8. Per i periodi d’imposta
oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma,
secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del
decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.

9. In caso di mancato rispetto
della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l’agenzia
delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto
dell’accordo nonché, per l’imposta sul valore
aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi
caratteristici a base dell’accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti
straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il
procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.

10. L’inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera a), e 8 non opera qualora sia
constatata l’emissione o l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.

Nei confronti dei medesimi
soggetti non operano i benefici di cui al comma 6,
lettere b) e c).

11. Con regolamento del ministero
dell’Economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di
contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel
corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata,
sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono
emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini
della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata,
sono altresi individuate le categorie di contribuenti che possono definire i
redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi proposti per uno o due
periodi d’imposta.

12. Con provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

13. Gli studi di settore previsti
dall’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono
soggetti a revisione, sentite le assocazioni professionali e di categoria ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo
a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell’ultima
revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono
aggiornate ogni anno, con provvedimento del direttore dell’agenzia delle
Entrate, sulla base delle elaborazioni dell’Istat che individuano, in relazione
ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio
e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall’Istat
all’agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio di ciascun anno; il
provvedimento del direttore della predetta Agenzia è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con riferimento ai
redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
dell’anno precedente.

14. Negli articoli 32 del decreto
del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 51 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono, rispettivamente:

a) al primo comma, numero 5),
dopo le parole "richiedere", "possono essere
richiesti" e "devono essere fornite" sono inserite le
seguenti:

"anche
telematicamente"; al primo comma, numero 7), dopo le parole
"richiedere", "possono essere richiesti" e "deve
essere inviata " sono inserite le seguenti: "anche
telematicamente"; b) al secondo comma, numero 5, dopo le parole
"richiedere", "possono essere richiesti" e "devono
essere fornite" sono inserite le seguenti: "anche telematicamente
"; al secondo comma, numero 7), dopo le parole "richiedere",
"possono essere richiesti" e "deve essere inviata" sono
inserite le seguenti:

"anche
telematicamente".

15. Al fine di una maggiore
efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto della pianificazione fiscale
concordata, nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni:

a) le parole da "gli uffici
delle imposte" a "delle imposte dirette" sono sostituite dalle
seguenti: "i competenti uffici dell’agenzia delle
Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali"; b) le parole "possono limitarsi" sono sostituite dalle
seguenti: "nonché l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non
versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

16. Nel quinto
comma dell’articolo 54 del decreto del presidentre della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) le parole da "l’ufficio
dell’imposta " a "indirette sugli affari" sono sostituite dalle
seguenti: "i competenti uffici dell’agenzia delle
Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle
segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali"; b) dopo le parole "l’esistenza di corrispettivi" sono
inserite le seguenti:

"o imposta"; c) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui
all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

17. Nel comma
181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.

549, primo
periodo dell’alinea, le parole "alle altre categorie reddituali
" sono sostituite dalle seguenti:

"alle medesime o alle altre
categorie reddituali, nonché con riferimento a
ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto".

18. Nell’articolo
70 della legge 21 novembre 2000, n. 342:

a) al comma 1, le parole
"alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto
degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con
riferimento a ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto"; b) al comma 2, le parole da "qualora" a
"indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
e".

19. I commi 2 e
3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.

146 sono abrogati. La disposizione
del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2004.

20. Nell’articolo
2 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:

a) al comma 1:

1) le parole "il primo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i
periodi"; 2) le parole "nella dichiarazione dei redditi" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del
decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, "; 3) le parole "per adeguare i ricavi o i
compensi" sono sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi,
anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, "; b) al
comma 2:

1) le parole da "Per il
primo periodo d’imposta" a "revisione del
medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi periodi
d’imposta di cui al comma 1,"; 2) le parole "può essere" sono
sostituite dalla seguente: "è"; 3) le parole "di presentazione
della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "del
versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.

633, e successive modificazioni e
riportati nella dichiarazione annuale ".

21. In esecuzione dell’articolo
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’agenzia delle Entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti
l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La relativa imposta o la maggiore
imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta
2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso
di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.

471 e degli interessi di cui
all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione.

22. Ai commi 2
e 1, rispettivamente degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n.

462, e successive modificazioni,
con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli
interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell’elaborazione della comunicazione".

23. Al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente: "Articolo 10-bis. (Omesso versamento
di ritenute certificate). È punito con la reclusione da sei
mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione annuali di sostituto d’imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.".

24. All’articolo
49, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, e successive modificazioni,
dopo le parole "costituisce titolo esecutivo" sono aggiunte le
seguenti:

"; il concessionario può
altresi promuovere azioni cautelari e conservative, nonché
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

25. Nell’articolo
19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 2,
lettera a), dopo le parole "alla consegna del ruolo ovvero", sono
aggiunte le seguenti:

"per i ruoli straordinari,
entro il secondo mese successivo, nonché, "; b)
al comma 4, dopo le parole "di segnalare azioni cautelari ed
esecutive" sono inserite le seguenti:

"nonché
conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore".

26. Al decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 12, comma 3, dopo
la parola "contribuente", sono aggiunte le seguenti: "la specie del ruolo,"; b) all’articolo 19, comma 4-bis,
le parole "a espropriazione forzata " sono sostituite dalle seguenti:

"alla riscossione
coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte infine:

"secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto"; c) all’articolo 25, comma 1, sono
aggiunte infine le seguenti: ", a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno
del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella relativa a un ruolo straordinario".

27. Nel decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 8, comma 2,
terzo periodo, le parole "garanzia con le modalità di cui all’articolo
38-bis del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633", sono sostituite dalle seguenti:

"idonea garanzia mediante
polizza fidejussoria o fideiussione bancaria"; al
medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione
delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il
competente ufficio dell’agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo
delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.";
b) nell’articolo 15, comma 2, le parole "commi 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis".

28. All’articolo 48, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole "garanzia secondo
le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata o
fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito entro
30 giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate
provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente
e dello stesso garante.".

29. Le disposizioni del comma 24,
lettera a), e del comma 25, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai
ruoli resi esecutivi successivamente al 1º gennaio
2005.

30. Ferme restando le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli
51 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’agenzia delle Entrate può
emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le
modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero
delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legge 20 marzo 2002, n. 36 convertito, con modificazioni dalla legge 17
maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre
2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27.

31. In caso di mancato pagamento,
in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta
giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal
decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.

32. La competenza
all’emanazione degli atti di cui al comma 29, emessi prima del termine per la
presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione
è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d’imposta.

33. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini di
decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17,
comma 1, lettera a) del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni
presentate nell’anno 2003.

34. In deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.

446, il versamento dell’imposta
comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del ministero dell’Economia e
delle finanze, d’intesa con l’associazione nazionale dei
comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la
riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.

35. Nel decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il
seguente: "Articolo 75-bis (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). Il concessionario, prima di procedere ai sensi
dell’articolo 543 e seguenti del Codice di procedura civile, può chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che iscritto a
ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le
somme da loro dovute al creditore.".

36. È effettuato mediante ruolo
il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del servizio
di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo
25 febbraio 1999, n. 46.

37. La durata delle concessioni
del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è
prorogata al 31 dicembre 2005.

ART. 35

Demanio e patrimonio pubblico

1. Nell’ambito delle attività
volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, l’agenzia del Demanio è autorizzata, con decreto
dirigenziale del ministero dell’Economia e delle finanze, a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i
fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili,
dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di
vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della
particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento
della vendita determina il venir meno dell’uso governativo, delle concessioni
in essere nonché di ogni altro eventuale diritto
spettante a terzi in caso di cessione.

2. Le aree che appartengono al
patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le
opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le
richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.

3. La richiesta
di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell’agenzia del
Demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti
catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.

4. Il corrispettivo del
trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nella
tabella A allegata alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per cento.

5. Le somme dovute dai comuni per
l’occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di
stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un
terzo degli importi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per
ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Con il trasferimento delle aree
si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al
comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

6. I beni immobili che non
formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200mila euro, individuati con
i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto legge n. 351 del
2001, possono essere alienati direttamente dall’agenzia del Demanio a
trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a
seguito di procedura di invito pubblico a offrire, di
durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito
Internet della medesima Agenzia.

7. Le
alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al
comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il
diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresi
soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni
effettuate direttamente dalla agenzia del Demanio a
trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi a oggetto
immobili di valore inferiore a 500mila euro; in caso di valore pari o superiore
al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione
a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’agenzia del Demanio.

8. Relativamente
agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione
in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano
comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che
gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione
competente.

9. Le disposizioni agevolative
previste dalla normativa vigente in favore di enti
locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di
beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in
favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

10. Il regio decreto legge 10
settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.

273, è abrogato.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di
cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai
comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
120 giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di
eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente
comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi,
ai sensi dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

12. Dopo il
comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
inseriti i seguenti:

"13-ter. In sede di prima
applicazione dei commi 13 e 13-bis, il ministero delle
Difesa, direzione generale dei lavori e del Demanio, di concerto con
l’agenzia del Demanio, individua entro il 30 aprile 2005 beni immobili comunque
in uso all’amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzionali,
da dismettere e, a tal fine, consegnare al ministero dell’Economia e delle
finanze e, per esso, all’agenzia del Demanio.

13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del
patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui alla legge 23
novembre 2001, n. 410, e di cui ai precedenti commi dal 6 all’8.

Gli immobili individuati sono
stimati a cura dell’agenzia del Demanio nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. Una quota fino al
50 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater è finalizzata
al soddisfacimento delle esigenze del ministero della
Difesa. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con
decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, a concedere al ministero
della Difesa, nell’anno 2005, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata e comunque per un importo complessivo non
superiore a 954 milioni di euro con oneri a carico dello Stato.

Il decreto di autorizzazione
stabilisce anche le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni, in
conformità alle condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata
di cui all’articolo 5, comma 8. Il ministro dell’Economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi
oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

13-sexies. Le anticipazioni
concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di anzidetto,
in relazione al valore degli immobili conferiti all’agenzia del Demanio dal
ministero della Difesa, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel conto della
gestione sui capitoli interessati, con decreto del ministro della Difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche al
ministero dell’Economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei Conti.".

13. Le finalità
di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere
conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con
l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

14. Il comma 65
dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

15. Per conseguire obiettivi di
contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa
pubblica destinata a interventi edilizi sul patrimonio
immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, e in
particolare le competenze del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, a eccezione degli organi
costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del
coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello
Stato a comunicare all’agenzia del Demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994,
n.

109, e
successive modificazioni, e del decreto del ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" n.

151 del 30 giugno 2004, relativi
all’esecuzione di interventi edilizi di cui
all’articolo 3, lettere b), c), d) ed el) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato; b) i
programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui al precedente
punto a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.

Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai
programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori; c) ogni tre mesi, il
consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli
elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno
considerato; d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai
fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici
il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all’esecuzione delle predette
finalità.

16. L’agenzia del Demanio elabora
linee guida tecnico operative per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle
amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico
per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi
annuali.

17. L’agenzia del Demanio, entro
il 30 aprile di ogni anno, presenta al ministero
dell’Economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 16.

18. I piani di investimento
immobiliare, deliberati dall’Inail, sono approvati dal ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze,
e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con
decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il ministro della Salute e il
ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.

19. Il ministro dell’Economia e
delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni
immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi
immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo
periodo del presente comma, con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale
di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le
modalità concordate tra il ministero dell’Economia e delle finanze e le società
interessate.

Si applicano il secondo e il
terzo periodo dell’articolo 7, comma 1-bis del citato decreto legge n. 138 del
2002.

Art. 36

Regimi speciali e disposizioni
varie

1. Fermo restando quando disposto
dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e
loro consorzi a mutualità prevalente di cui al Libro V, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice civile, e alle relative
disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle
cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile:

a) per la quota del 20% degli
utili netti annuali delle cooperative agricole e loro
consorzi di cui al Dlgs 228 del 2001, delle cooperative della piccola pesca e
loro consorzi; b) per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre
cooperative e loro consorzi.

2. L’articolo 10 del decreto
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, non si applica limitatamente
alla precedente lettera a), del comma 1.

3. L’articolo 11 del decreto
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, si applica, limitatamente
al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale
sulle attività produttive.

4. Le previsioni
di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 3 8 1.

5. Resta, in
ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste
dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e
loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma
l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
esclusivamente con riferimento alla quota di utili
netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo
statuto preveda la

indivisibilità
delle riserve.

7. Gli interessi sulle somme che
complessivamente i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro
consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto Presidente della
Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera
l’ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli
interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello
0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1
a 7 si applicano a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2003.

9. A decorrere
dall’1 gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di
liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contenute nei
decreti ministeriali del 24 ottobre 2000, n.. 370 e n. 366, non si
applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10. 1 soggetti di cui al comma 1
hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle
operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.

11. Le riserve e i fondi in
sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere
assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per
cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.

12. Per i
saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990,
n. 408, 30 dicembre 1991 n 413 e 21 novembre 2000 n 342 compresi quelli
costituiti ai sensi ’ dell’articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 è n’dotta al 4 per cento.

13. Le riserve e i fondi di cui
al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all’imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero
della società e dell’ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4,
comma 5, della legge 29 dicembre 1990, dall’articolo 26, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413 e dell’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.

14. L’imposta sostitutiva è
liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

15. L’imposta sostitutiva è
indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata
al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è
operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le
modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

16. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. Per l’anno 2005, con
provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato è aumenta l’aliquota di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1,
del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 500 milioni di curo.

18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica,
con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche
dell’andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al
dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di
determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19. Al fine di
una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a
quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute
previste dagli articoli 2, comma 9, della legge 6 agosto. 1967, n. 699, e successive modificazioni e 17, comma 4, della legge
29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del dieci per
cento.

20. E’ istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto,
anche non abbinato all’estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l’eventuale
estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori
estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22. All’articolo 110, comma 7,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, la lettera b) è abrogata.

23. All’articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo periodo, le parole "non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e,"
sono abrogate.

24. All’articolo 39, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

"7-ter. La sanzione di cui
alla lettera c) è applicata al gestore di apparecchi
da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del regio
decreto 18 giugno 193 1, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi
pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole
tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.".

25. All’articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le
parole "comma 6" sono sostituite dalle parole "commi 6 e 7.

26. All’articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

27. Il Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce
i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui
all’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi 3 e 4, tali da
assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei
predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

28. All’articolo 30, comma. 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".

29. All’articolo
2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: "Per l’anno 2003 e per l’anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005".

30. Per l’anno 2005 il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all’articolo 5 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

3 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo
periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004 sono
sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005";

b) al comma 5-bis, le parole: ’1 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: 1
gennaio 2006".

32. Il termine previsto dall’articolo
43, comma 3, della legge l’ agosto 2002, n. 166,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articoloo 2, comma 19 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2005.

33. All’articolo
19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: ’31
dicembre 2005".

34. All’articoloo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per i cinque periodi d’imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 11 gennaio 2005
l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.".

35. Il termine del 31 dicembre
2004, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione
e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36. Per l’anno 2005 sono
prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1 -bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro
256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge I’ ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 0 novembre 200 1, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi
civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre
2001, n. 4~8;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.

38. Per l’anno 2004 noti si fa
luogo all’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

39. E’ abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. 40. A decorrere dal I’ gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato 1 al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è. ridotta di euro 33,21391 per -mille litri. Per i soggetti
che si avvalgono del beneficio di cui all’articolo 7, comma 15, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui
al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

41. La
riduzione prevista al comma 33, primo periodo, si applica altresi ai
seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle
imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese
esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti
pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.

42. Per ottenere il rimborso di
quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i
destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30
giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell’Agenzia delle dogane,

secondo
le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000,
rilevano altresi ai fini delle disposizioni di cui al titolo 1 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43. A decorrere dal 1 luglio 2004
il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti: "6. Le disposizioni del comma 2
si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli
minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito
di un programma della durata di sei anni, a decorrere
dal 1 luglio 2004 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con
oli minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di
300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela
del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i
requisiti che gli operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali
e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali
consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi
esenti agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore del suddetto decreto
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel
destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
dell’articolo 61.

6. 1. Entro il 1 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio
e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è
eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo
comma 6.

6.2 Per ogni anno di validità del
programma di cui al comma 6, i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 31 dicembre. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.".

44. L’efficacia
delle disposizioni di cui al comma 36 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.

45. All’articolo 11, comma 1,
lettera a), del regolamento recante nonne per l’elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158 come modificata dall’articolo 3 1, comma 2 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 37

(Fondi
speciali e tabelle)

I. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11 -bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate , nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo
11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in. bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,

per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni
di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni
già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3.

8. In applicazione dell’articolo
46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e
relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2.

Art. 38

(Copertura
finanziaria ed entrata in vigore)

l. La
copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo
speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo11, comma 5,
della legge 5. agosto 1978, n.. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.

3. La presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 2005.