Tributario e Fiscale

Friday 14 December 2007

Il testo del colegato fiscale alla finanziaria 2008.

Il testo del
colegato fiscale alla finanziaria 2008.

Testo del decreto-legge 1 ottobre
2007, n. 159 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 229 del 2 ottobre
2007), coordinato con la legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, in questo stesso
supplemento ordinario alla pag. 5, recante:
"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
l’equita’ sociale". (GU n. 279 del 30-11-2007 –
Suppl. Ordinario n. 249)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui
pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art.
11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,
che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modiche sul terminale sono
riportate tra i segni ((…)).

A norma dell’art.
15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Destinazione maggiori entrate

1. Le maggiori entrate tributarie
nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011 per l’anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro,
ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall’articolo
17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione
degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei
saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto
Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di
aggiornamento.

2. Gli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti
finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le
misure di sviluppo ed equita’ sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Imprese pubbliche

1. Per la prosecuzione delle
opere in corso sulla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria,
previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., e’ autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l’anno
2007.

2. Per assicurare, per il periodo
di vigenza del contratto di cui al comma 1, la continuita’ nell’attivita’ di
manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale dell’infrastruttura
ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in data 20 luglio 2007, e’
autorizzato per l’anno 2007 un ulteriore contributo di 235 milioni di euro.

3. E’ autorizzata la spesa di 215
milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti ricompresi nel piano di
investimenti allegato al Contratto di programma 2007 stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e da ANAS S.p.A..

Art. 3.

Semplificazione delle procedure
di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge
finanziaria 2007

1. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 758,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di garantire la
tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi
previsti nel predetto elenco 1, e’ consentito, per l’anno 2007, l’utilizzo di una
parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’ottanta per
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.

Per gli anni 2008 e 2009 e’ consentito
l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel
limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1";

b) al comma 759 e’ soppressa la
parola: "trimestralmente";

c) al comma 762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi del comma 759" sono
sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dai commi 758 e
759".

2. Il comma 2
dell’articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e’ sostituito dal seguente:

"2. Le anticipazioni di cui
al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all’articolo 1,
comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti
stessi".

Art. 3-bis.

Disposizioni in materia di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP

1. All’articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e’ sostituito dal
seguente:

"1. I dipendenti in servizio
ed i pensionati di cui all’articolo 1 possono iscriversi alla Gestione unitaria
delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle
misure previste dall’articolo 3, previa comunicazione scritta all’INPDAP della
volonta’ di adesione";

b) il comma 2 e’ sostituito dal
seguente:

"2. Per i lavoratori ed i
pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l’iscrizione decorre a partire
dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
disposizione".

Art. 4.

Commissari ad acta per le regioni
inadempienti

1. Qualora nel procedimento di
verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei
livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9
dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalita’
previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi
Piani, in relazione alla realizzabilita’ degli equilibri finanziari nella
dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di
risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del
sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile,
tale da mettere in pericolo la tutela dell’unita’ economica e dei livelli
essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti
gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le
azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino
inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l’intero
periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facolta’, fra le altre,
di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende
sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad
acta e’ incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico
istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della
regione interessata.

2-bis. I crediti interessati
dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31
dicembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai
deficit sanitari di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della
comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati
dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e
comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine
fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine
per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono
interessi.

Art. 5.

Misure di governo della spesa e
di sviluppo del settore farmaceutico

1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del
SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei
farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote
di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione
diretta di medicinali collocati in classe "A" ai fini della
rimborsabilita’, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera, non puo’ superare a livello nazionale ed in ogni singola
regione il tetto del 14 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza
regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita’ non
rendicontate dalle aziende sanitarie. Il valore assoluto dell’onere a carico
del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in
ogni singola regione e’ annualmente determinato dal Ministero della salute,
entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sulla base
del riparto delle disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della
proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15
ottobre. Entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni
trasmettono all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute
e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati della distribuzione
diretta, come definita dal presente comma, per singola specialita’ medicinale,
relativi al mese precedente, secondo le specifiche
tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, concernente
l’istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate
in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici giorni successivi ad
ogni trimestre, trasmettono all’AIFA, al Ministero della salute e al Ministero
dell’economia e delle finanze i dati relativi alla spesa farmaceutica
ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente
comma costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo
a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del
flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno
fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo
successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento
della spesa complessiva per l’assistenza farmaceutica non convenzionata
rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.

2. A decorrere dall’anno 2008
e’ avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale, che e’ cosi’ disciplinato:

a) il sistema nel rispetto dei
vincoli di spesa di cui al comma 1, e’ basato sulla attribuzione da parte
dell’AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all’immissione in
commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget
annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e
per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente
periodo viene detratto, ai fini dell’attribuzione del
budget, l’ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per
effetto dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e del comma 3 del presente articolo. Viene
detratto, altresi’, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell’anno per il quale e’ effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle
decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione; tale
valore e’ calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente. Ai fini della
definizione dei budget l’AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse
incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente e di quelle rese disponibili dalla
riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto
che avvengono nell’anno per il quale e’ effettuata l’attribuzione del budget.
Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite,
costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno
autorizzati nel corso dell’anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un
fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno. Il possesso, da
parte di un farmaco, del requisito della innovativita’ e’ riconosciuto
dall’AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita’ per 36
mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilita’ dell’AIFA
di rivalutare l’innovativita’ sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;

b) la somma dei budget di
ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci
innovativi di cui alla lettera a), nonche’ dell’ulteriore quota del 20 per
cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all’onere a
carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato
al comma 1;

c) in fase di prima applicazione
della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e
completa attivazione dei flussi informativi, l’AIFA, partendo dai prezzi in
vigore al 1 gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa
farmaceutica di cui all’articolo 1, comma 796, lettera
f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda
titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base
delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il
budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda
entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta
forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in
data 31 luglio 2007. In
assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito
un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all’incidenza dei
farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e
successive modificazioni;

d) l’AIFA effettua il
monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative
risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle
finanze con la medesima cadenza. L’AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre
e al 31 dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a livello nazionale del
tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali,
disciplinato dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dall’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nonche’ sulla base dei dati delle regioni concernenti la
distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;

e) qualora i valori di spesa
verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5
mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera
b), si da’ luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco
temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa
verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi
9 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta
lettera b), si da’ luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1
giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione
del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene
conto della variabilita’ dei consumi nel corso dell’anno.

3. Le regole per il ripiano dello
sforamento sono cosi’ definite:

a) l’intero sforamento e’
ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in
misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei
medicinali, tenendo conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla
spesa complessiva.

L’entita’ del ripiano e’
calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget
attribuito di cui al comma 2, lettera a). Al fine di
favorire lo sviluppo e la disponibilita’ dei farmaci innovativi la quota dello
sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo
aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2
e’ ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari
di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto;

b) la quota di ripiano
determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e’ comunicata dall’AIFA a
ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito
della verifica al 30 settembre e’ comunicata dall’AIFA a ciascuna Azienda entro
il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’AIFA, dandone contestuale comunicazione all’AIFA e ai
Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute;

c) ai fini del ripiano, per le
aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all’articolo
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la
quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i sei
mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei
medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore
del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini
previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si
e’ verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa
regionale;

d) la mancata integrale
corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di
quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi
dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l’importo corrispondente,
incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.

4. Entro il 1 dicembre di ogni
anno l’AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, cosi’ come
definita al comma 1, relativa all’anno successivo distintamente per ciascuna
regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime
comunicate dall’AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui
al comma 1, sono tenute ad adottare misure di
contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un
ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento; dette misure
costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell’ammontare
delle misure a proprio carico.

5. A decorrere dall’anno 2008
la spesa farmaceutica ospedaliera cosi’ come rilevata dai modelli CE, al netto
della distribuzione diretta come definita al comma 1, non puo’ superare a
livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attivita’ non rendicontate dalle Aziende
sanitarie. L’eventuale sforamento di detto valore e’ recuperato interamente a
carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di
altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico
di altre voci del bilancio regionale. Non e’ tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

5-bis. All’articolo
6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e’ aggiunto il seguente
comma:

"2-bis. Sono nulli i
provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformita’ da quanto
deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell’AIFA, dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate
dall’AIFA antecedentemente al 1 ottobre 2007".

5-ter. Per la prosecuzione del
progetto "Ospedale senza dolore" di cui all’accordo tra il Ministro
della sanita’, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di
euro per l’anno 2007.

5-quater. Nella prescrizione dei
farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome della specialita’
medicinale o il nome del generico.

5-quinquies. Al
comma 8 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la
lettera c) e’ aggiunta la seguente:

"c-bis) mediante eventuali
introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni
di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione
agli operatori sanitari e attivita’ editoriali, destinati
a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e
privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici
del farmaco di cui alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di
ente pubblico non economico dell’Agenzia".

5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 16 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole:

"ad uso autologo" sono
inserite le seguenti: ", agli intermedi destinati alla produzione di
emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su proposta dell’AIFA".

Art. 5-bis.

Disposizioni concernenti il
funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco

1. Al comma 297 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "dal
1 gennaio 2006 nel numero di 190 unita" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1 gennaio 2008 nel numero di 250 unita". L’AIFA e’ autorizzata
ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti in dotazione organica anche riservate al
personale non di ruolo, gia’ in servizio presso l’AIFA, in forza di contratti
stipulati ai sensi del combinato disposto dell’articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell’articolo 26 del decreto del Ministro
della salute 20 settembre 2004, n. 245.

2. L’onere derivante
dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 2.467.253,87,
e’ a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19,
lettera b), numero 4), dell’articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del
2003, che rappresenta per l’AIFA un’entrata certa con carattere di continuita’.

Art. 6.

Destinazione della quota del
canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria

1. Ai fini della realizzazione
della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con i Ministri dei trasporti e dell’economia e delle finanze, e’ determinato
l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura
ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e
successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d’investimento
dell’infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i
criteri e le modalita’ attuative.

Art. 7.

Contributi al trasporto
metropolitano delle grandi citta’

1. Per l’anno 2007, e’
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di
investimento finalizzate alla linea "C" della metropolitana della
citta’ di Roma.

2. Per l’anno 2007, e’
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento relative
al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.

3. Per la realizzazione di
investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di Milano e’
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007, da utilizzare ai
sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico.

3-bis. All’articolo 1, comma 979,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate"
sono aggiunte le seguenti: "e delle altre tratte della metropolitana di
Milano".

4. Le somme di cui ai commi 2 e 3
sono da considerarsi in deroga al patto di stabilita’ interno, sia in termini
di competenza che di cassa, a condizione che siano utilizzate entro il 31
dicembre 2007.

Art. 7-bis.

Patto di stabilita’ interno 2007
per le regioni

1. Dopo il comma 658
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ inserito il seguente:

"658-bis. Nei casi in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l’anno 2007 l’obiettivo di spesa
determinato in applicazione del patto di stabilita’ interno e lo scostamento
registrato rispetto all’obiettivo non sia superiore alle spese in conto
capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione
europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si
applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita’,
a condizione che lo scostamento venga recuperato
nell’anno 2008".

Art. 8.

Interventi per il trasferimento
modale da e per la Sicilia
e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di
Messina.

1. Al fine del potenziamento del
trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con riferimento alle merci
pericolose, per la realizzazione di interventi di adeguamento dei servizi nei
porti calabresi e siciliani e dei relativi collegamenti intermodali, per il
miglioramento della sicurezza, anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed
infortuni marittimi in possesso dell’Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto, nonche’ per la promozione dei
servizi e la relativa informazione al pubblico e’ autorizzata altresi’ la spesa
di 12 milioni di euro per l’anno 2007.

2. Per la realizzazione di
interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilita’ statale, tra i
quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli informatizzati,
della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall’emergenza di
trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto Bagnara-Reggio
Calabria dell’autostrada A3 e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per
l’anno 2007.

3. Al fine del potenziamento del
trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Calabria-Melito
Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Reggio Calabria,
e’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 per la
realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la riqualificazione
integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e scambio modale.

4. Per potenziare il trasporto
marittimo passeggeri nello Stretto di Messina e’ autorizzata la spesa di 40
milioni di euro per il 2007 per l’acquisto o il noleggio di navi, l’adeguamento
e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il collegamento veloce
dell’aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri eventuali scali, nonche’
per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel
periodo dell’emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema
informativo dei servizi di mobilita’ nello Stretto.

5. Gli interventi e la
ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreti
del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e
sono realizzati in ragione dell’urgenza con le procedure di cui all’articolo
57, comma 2, ovvero di cui all’articolo 221, comma 1, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine dell’adeguamento e
della stipula dei contratti di servizio per l’adeguamento dei collegamenti
marittimi tra le citta’ di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e’
assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un contributo annuo di
1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto del Ministro dei
trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti Commissioni
parlamentari.

7. E’ istituita, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, l’area di sicurezza della navigazione dello
Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla
quale e’ preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione
e all’articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994, n. 84, l’Autorita’ marittima
della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al
rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in
materia di sicurezza della navigazione nell’area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte
dall’IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonche’
alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell’intera area.

8. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13,
come sostituito dall’articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e’ ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2007.

9. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e’
ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2007.

Art. 9.

Contratto di servizi pubblico con
Trenitalia S.p.A.

1. Nelle more della stipula dei
nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e
Trenitalia S.p.A., l’ammontare delle somme da
corrispondere alla Societa’ per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti
dalla vigente normativa comunitaria, e’ accertato, in via definitiva e senza
dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per
gli stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a corrispondere alla
Societa’ Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.

2. Nelle more della rideterminazione
dei criteri di ripartizione di cui all’articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato a corrispondere direttamente alla societa’ Trenitalia
S.p.A. le risorse di cui all’articolo 1, comma 973, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

2-bis. All’articolo
38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto
ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da
sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non
inferiore a cinque anni, con possibilita’ di revisioni annuali delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessita’ di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel
rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i
relativi corrispettivi, nell’ambito delle risorse iscritte nel bilancio
pluriennale dello Stato, nonche’ le compensazioni spettanti alla societa’
fornitrice.

3. I contratti di servizio
pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l’amministrazione, dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione".

2-ter. All’articolo 1, comma 1,
della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ", i contratti di
servizio" sono soppresse.

Art. 10.

Disposizioni concernenti
l’editoria

1. Per i contributi relativi agli
anni 2007 e 2008, previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8,
10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una
riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun
soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni. Tale contributo non puo’ comunque superare il
costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente
alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.

2. A decorrere dai contributi
relativi all’anno 2007, ai fini della corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell’intera
documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi,
indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e’ fissato al 30 settembre
successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.

3. La trasmissione dell’intera
documentazione necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la
quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al
comma 2, per i contributi relativi all’anno 2007 e di
cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti,
costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.

4. La regolarita’ contributiva
previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei
contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e
televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale
condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano
pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali,
ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed
abbiano regolarmente versato le rate scadute.

5. A decorrere dall’esercizio
finanziario 2008, l’importo
della compensazione dovuta alla societa’ Poste Italiane S.p.A. a fronte
dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, e’ ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a
ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del
12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di
agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.

6. La Societa’ Poste
Italiane S.p.A. e’ tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione
tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali
conguagli nei confronti delle imprese interessate.

7. Ai fini dell’ammissione alle
riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi
del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente
all’illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o
altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicita’ di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003.

8. A decorrere dal 1 gennaio
2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46, e’ richiesto e verificato per ogni singolo
numero delle pubblicazioni spedite.

9. Per assicurare l’erogazione
dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2006, e’ autorizzata la spesa aggiuntiva di 50
milioni per l’esercizio finanziario 2007.

10. L’articolo 4 della legge
11 luglio 1998, n. 224, e’ abrogato.

Art. 10-bis.

Disposizioni in materia di
contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva

1. All’articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-quater e’ inserito il seguente:

"2-quinquies. Per la
concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma
2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio’ in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere
giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta’ del tempo di
trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle
regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o
da terzi per loro conto;

b) devono possedere i requisiti
previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni;

c) l’importo complessivo di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e’ ripartito, anno per
anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche
e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche e’
suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1 ottobre 2002,
n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, mentre e’ suddivisa tra le emittenti televisive stesse
ai sensi della presente legge".

Art. 11.

Estinzioni anticipate di prestiti

1. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti,
fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui
e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono
corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte
agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate
negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui
modalita’ sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I
contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90
milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Art. 12.

Sostegno all’adempimento
dell’obbligo di istruzione

1. Ai fini di supportare
l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ autorizzata la spesa 150 milioni di
euro per l’anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti
i criteri e le modalita’ per l’assegnazione delle predette risorse.

2. La disposizione di cui
all’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all’anno 2007.

Art. 13.

Disposizioni concernenti il
sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione

1. All’articolo 1, comma 873,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Al fine di potenziare e rendere immediatamente operativo il
sostegno ai progetti di ricerca, si provvede all’attuazione del presente comma,
per il triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30 novembre
2007".

2. All’articolo 1, comma 580, terzo
periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 15 giugno 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 585".

Art. 13-bis.

Risorse per il funzionamento del
centro di ricerca CEINGE

1. Ai fini del funzionamento di
base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli,
ente senza fini di lucro, dotato di personalita’ giuridica di diritto privato,
interamente partecipato da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e’
istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2007, a sostegno di
attivita’ infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e
formazione, da destinare secondo criteri e modalita’ individuati dal Ministro
dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri
Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2007, allo scopo utilizzando parte dell’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

Art. 14.

Razionalizzazione dei servizi
aggiuntivi – Beni culturali

1. Al fine di assicurare
efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi aggiuntivi di cui
all’articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le
risorse disponibili, l’affidamento dei servizi stessi avviene in forma
integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117
che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono
essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti
dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali.

2. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, nel rispetto
delle norme dell’ordinamento comunitario, tenendo conto della specificita’
delle prestazioni richieste nonche’ delle esperienze e dei titoli professionali
occorrenti, e’ disciplinata l’organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base
dei principi di cui al presente articolo, tra l’altro prevedendo che, in prima
applicazione, l’affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche
con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei
rapporti concessori in corso.

3. In
attesa dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei
servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi
ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero,
se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio
2008.

Art. 14-bis.

Debiti contributivi

1. Per le imprese, enti ed
organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle competenti direzioni
provinciali del lavoro, l’accantonamento di cui all’articolo
2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e’ applicabile,
relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30
settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell’ammissione al beneficio di
cui al comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

L’ente impositore, tenuto conto delle
compatibilita’ del proprio bilancio, stabilisce i requisiti e le procedure per
l’ammissione al beneficio.

Art. 15.

Rinnovi contrattuali 2006-2007 –
Autorizzazione di spesa

1. Per fare fronte ai maggiori
oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all’anno
2007, derivanti dall’applicazione degli accordi ed intese intervenute in
materia di pubblico impiego nell’anno 2007, e’ autorizzata, in aggiunta a
quanto previsto dall’articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione
al 1 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali
indicati nei commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1 febbraio
2007.

2. La disposizione di cui al
comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato
destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007
definitivamente sottoscritti entro il 1 dicembre 2007.

3. La disposizione di cui al
comma 1 si applica altresi’ al personale statale in regime di diritto pubblico
per il quale, entro il termine del 1 dicembre 2007, siano stati emanati i
decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione
relativi al biennio 2006-2007.

4. La disposizione di cui al
comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle
amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1
dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi
nazionali relativi al biennio 2006-2007.

5. Gli importi corrisposti ai
sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in
sede contrattuale, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria per
l’anno 2008.

Art. 16.

Disposizioni in materia di
sistema digitale terrestre

1. Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori ovvero gli
importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad apporre sullo schermo e
sull’imballaggio esterno degli apparecchi televisivi riceventi in sola tecnica
analogica una etichetta delle dimensioni non inferiori
a cm 24\times 10 con la scritta: "questo televisore non e’ abilitato a
ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale". Per gli
apparecchi gia’ distribuiti ai rivenditori l’obbligo
grava su questi ultimi.

2. Entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti
dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al
dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la
ricezione dei servizi della televisione digitale.

3. Entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi televisivi venduti ai
consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per
la ricezione dei servizi della televisione digitale.

4. All’articolo 2-bis, comma 5,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n.

66, come modificato dall’articolo
19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: "entro l’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"entro l’anno 2012".

4-bis. Al testo unico della
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, la
lettera p) e’ sostituita dalla seguente:

"p); "ambito locale
televisivo" l’esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva in
uno o piu’ bacini, comunque non superiori a dieci,
anche non limitrofi, purche’ con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l’ambito e’ denominato "regionale" o
"provinciale" quando il bacino di esercizio dell’attivita’ di
radiodiffusione televisiva e’ unico e ricade nel territorio di una sola regione
o di una sola provincia, e l’emittente non trasmette in altri bacini;
l’espressione "ambito locale televisivo" riportata senza
specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale
o provinciale";

b) all’articolo 23, il comma 3 e’
sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il limite di
tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale all’interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della
definizione di ambito locale televisivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
p), un medesimo soggetto puo’ detenere, anche tramite
societa’ controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e
autorizzazioni per l’esercizio dell’attivita’ televisiva in ambito locale. In
caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 29".

Art. 17.

Somme da corrispondere a titolo
di danno ambientale

1. All’articolo 1, comma 868,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "delle
somme versate" sono sostituite dalle seguenti:

"delle somme da versare"
e dopo le parole: "transattivi negli anni"
e’ inserita la seguente: "2001,".

Art. 18.

Adempimenti conseguenti ad
impegni internazionali

1. Per l’adempimento di impegni
internazionali per la pace e lo sviluppo e’ autorizzata la spesa di 499 milioni
di euro per l’anno 2007, da destinare:

a) per 40 milioni di euro, alla
costituzione di un Fondo italiano per attivita’ di mantenimento della pace in
Africa "Peace Facility";

b) per 130 milioni di euro, al
versamento di una ulteriore quota del contributo italiano
a favore del Fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la
malaria (Global Health Found);

c) per 100 milioni di euro, alla
corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti
all’Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;

d) per 220 milioni di euro,
all’erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a
favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;

e) per 4 milioni di euro, al
completamento delle attivita’ di assistenza per la distruzione delle armi
chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;

e-bis)
per 5 milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF).

2. Per la partecipazione
dell’Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai
Paesi in via di sviluppo, e’ autorizzata la spesa di 389 milioni di euro, per
l’anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

2-bis. Per il perseguimento delle
finalita’ istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in coerenza
con il processo di revisione organizzativa di cui all’articolo
1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ai
fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di 1a categoria sono dotati di autonomia gestionale e
finanziaria, secondo modalita’ disciplinate con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 19.

Misure in materia di pagamenti
della P.A.

1. All’articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,
le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";

b) (soppressa);

c) dopo il comma 2 e’ aggiunto,
in fine, il seguente:

"2-bis. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo
di cui al comma 1 puo’ essere aumentato, in misura comunque non superiore al
doppio, ovvero diminuito".

Art. 20.

5 per mille

1. Lo stanziamento di cui all’unita’ previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE
volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2007 e’ integrato di 150 milioni di euro per il
medesimo anno.

2. A modifica dell’articolo 1,
comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 1, commi 1234
e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della
quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in
possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI a norma di legge.

Art. 20-bis.

Fondo rotativo per infrastrutture
strategiche

1. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma
355, dopo la lettera c) e’ aggiunta la seguente:

"c-bis) infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443";

b) nel comma 357, e’ aggiunto in
fine il seguente periodo: "Il decreto di cui al presente comma,
relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e’ emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze".

Art. 21.

Programma straordinario di
edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi
sismici.

1. Nei comuni di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il
passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare
l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono
utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e’ finanziato, nel
limite di 550 milioni di euro per l’anno 2007, un programma straordi-nario di
edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e
all’adattamento funzionale di alloggi di proprieta’ degli ex IACP o dei comuni,
non assegnati, nonche’ all’acquisto, alla locazione di alloggi e all’eventuale
costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a
procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1
della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno
alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito,
individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare
riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3
della stessa legge e in relazione alle priorita’ definite nel tavolo di
concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono
revisionate annualmente e a tal fine viene considerato
l’intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche’ la disponibilita’
di altri immobili da parte del richiedente. L’amministrazione finanziaria
provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti.
In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento
energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il
rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni
inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di
energia rinnovabile.

2. Entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al
Ministero della solidarieta’ sociale gli elenchi degli interventi di cui al
comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base
degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le
modalita’ di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti
direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa
attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei
finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione
territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati
finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1,
secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le regioni e le province
autonome.

4. L’1 per cento del
finanziamento di cui al comma 1 e’ destinato alla costituzione ed al
funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle
politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e
la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli
interventi di edilizia residenziale con finalita’ sociali, nonche’ al fine di
monitorare il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli alloggi di
proprieta’ dell’ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n.
9, sentita la Conferenza
unificata, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni
dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli
osservatori realizzati anche a livello regionale.

4-bis. Tutti i soggetti gestori
del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l’obbligo,
nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita’ e
trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile
via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al
contempo un controllo incrociato dei dati nell’ambito di un sistema integrato
gestito dall’amministrazione finanziaria competente. Dall’attuazione della
presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

4-ter. Per l’anno 2007 e’
stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti
del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze
accertate.

Art. 21-bis.

Rifinanziamento dei programmi
innovativi in ambito urbano "Contratti di quartiere II"

1. Alla scadenza del termine del
31 dicembre 2007, di cui all’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai
programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non impegnate,
sono destinate al finanziamento delle proposte gia’ ritenute
idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi
dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001,
30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

162 del 12 luglio 2002, nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano
denominato "Contratti di quartiere II". Nell’ambito delle predette
risorse una quota fino a 60 milioni di euro e’ altresi’ destinata alla
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze
accertate.

2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita’ di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, primo
periodo, nonche’ la quota di cofinanziamento regionale e le modalita’ di
individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle
infrastrutture, e’ autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui
al comma 1, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle
risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n.
20127 intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, in un fondo dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Le regioni che hanno
finanziato con propri fondi tutte le proposte di
"Contratti di quartiere II" gia’ ritenute idonee in attuazione dei
richiamati decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27
dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le
risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche
analoghe a quelle dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati
con il decreto di cui al comma 2.

Art. 22.

Rifinanziamento della legge
speciale per Venezia e MOSE

1. Nell’ambito degli interventi
per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e
successive modificazioni, con particolare riguardo alla definizione di una rete
fissa antincendio per la citta’ di Venezia e di un nuovo sistema di
allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella zona di
Marghera Malcontenta, e’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno
2007.

2. Per il proseguimento della
realizzazione del sistema MOSE e’ autorizzata la spesa di 170 milioni di euro
per l’anno 2007.

Art. 23.

Polo ricerca Erzelli ed
interventi infrastrutturali nella regione Liguria

1. Per le opere di infrastrutturazione
del polo di ricerca e di attivita’ industriali ed alta tecnologia, da
realizzarsi nell’area di Erzelli nel comune di Genova, e’ autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2007.

2. All’articolo 1, comma 1302,
ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole: "ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello
Stato negli anni dal 2007 al 2011" sono soppresse;

b) le parole da: "e della successiva riassegnazione" fino al termine del
periodo sono soppresse.

Art. 24.

Sostegno straordinario ai comuni
in dissesto

1. Al fine di accelerare i
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto
successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150
milioni di euro per l’effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007.
Detta somma sara’ ripartita nei limiti della massa
passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali
previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al
31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti
vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

2. Le somme non utilizzate per
l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 sono
riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell’entrata.

3. Nel caso di adozione, da parte
della Giunta municipale, della modalita’ semplificata, ai sensi dell’articolo
258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra
tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni
che saranno definite dall’Organo straordinario di liquidazione e che dovranno
essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.

4. Con le eventuali risorse
residuali, l’ente procede, fermo restando quanto previsto al comma 2, al
pagamento dei residui passivi, cosi’ come definiti
dall’articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, relativi a investimenti.

5. In caso di mancata
adozione della modalita’ semplificata, al fine di rispettare il principio della
par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate dall’ente e
dall’Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive
competenze.

Le risorse devono essere
utilizzate per il pagamento di quanto gia’ previsto nel comma
4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo l’ordine di priorita’
di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del
debito accertato, afferente:

a) alle spese per le quali
sussiste gia’ un titolo esecutivo;

b) alle procedure esecutive
estinte.

Art. 25.

Interventi nella regione
Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell’operativita’ del Fondo regionale di
protezione civile.

1. E’ autorizzata, per l’anno
2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento stradale veloce tra
l’Autostrada A4 e l’area della zona produttiva nel comune di Manzano.

2. E’ autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per l’anno 2007 per fare fronte agli interventi di riduzione
del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti
all’evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all’ordinanza di protezione
civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208
del 7 settembre 2007.

2-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende
comprensiva, per l’anno 2008, dell’importo di euro 138 milioni da destinare
alla prosecuzione dell’operativita’ del Fondo di cui all’articolo 138, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i
criteri e le modalita’ di trasferimento delle risorse.

Art. 25-bis.

Interventi per fronteggiare la
crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo

1. Al fine di fronteggiare la
crisi idrica ed ambientale determinatasi nell’area delle province di Chieti e
di Pescara, a valere sull’ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006, e successive
integrazioni, e’ autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007.

Art. 26.

Disposizioni in materia di
ambiente

1. Per l’anno 2007 e’ concesso al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un contributo
straordinario di 20 milioni di euro per l’attuazione di programmi di intervento
per le aree protette e per la difesa del mare nonche’ per la tutela della
biodiversita’ nel Canale di Sicilia. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di intervento e sono
definite le modalita’ e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.

1-bis. Per l’anno 2007 e’
concesso al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un
contributo straordinario di 10 milioni di euro per l’attuazione di interventi
urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici,
con particolare riferimento agli interventi di protezione degli ecosistemi e della biodiversita’ terrestre e marina piu’ compromessi, di
difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio
desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree
costiere e delle zone umide, con priorita’ per gli interventi nelle aree
esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono definiti le modalita’ e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate,
assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.

2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al fine del raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono
essere accompagnati da una certificazione attestante il contributo ai fini
degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra nonche’ da una
certificazione energetica che attesti la realizzazione degli interventi secondo
standard di efficienza energetica conformi alle migliori tecniche disponibili e
l’utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricita’ prodotti da
fonti rinnovabili. Le procedure e le modalita’ di certificazione sono definite
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle tipologie di
intervento. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
delle misure di cui al presente comma.

3. Il Governo inserisce
annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati,
sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall’attuazione del
Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di
azione nazionale di cui all’articolo 2 della legge 1
giugno 2002, n. 120.

4. Al fine di consentire al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare
in maniera piu’ efficace le proprie competenze,
all’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole
", il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare" sono soppresse.

4-bis. Al fine di sviluppare
l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382 e’ sostituito dai seguenti:

"382. La produzione di
energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti
da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro
ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe’ ottenuti entro un raggio di 70 chilometri
dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in
data successiva al 31 dicembre 2007, e’ incentivata con i meccanismi di cui ai
successivi commi. Con le medesime modalita’ e’ incentivata la sola quota di
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di
potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), e’ incentivata mediante il
rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti
salvi i piu’ favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.

I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota
minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia
elettrica prodotta nel sistema elettrico e’ regolata sulla
base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di
potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha
diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva
pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di
tale periodo, l’energia elettrica e’ remunerata, con le medesime modalita’,
alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma puo’ essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, assicurando la congruita’ della remunerazione ai fini
dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall’anno
2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo
di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono
emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a
produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata
per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo’ essere
aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
assicurando la congruita’ della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello
sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento
dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma
6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, e’ da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di
diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto
dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31
dicembre 2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai commi
da 382 a
382-quinquies e’ cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con
capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per
cento del costo dell’investimento.

382-sexies. In caso di
sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva
all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene
acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione
eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste
dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili
non di origine agricola, tale quota di energia non avra’ diritto all’emissione
di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’
con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali,
ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilita’ e la
rintracciabilita’ della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai
commi da 382 a
382-quinquies".

4-ter. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nel comma 1:

1) dopo le parole: "250.000
tonnellate," sono inserite le seguenti: "al
fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione,";

2) le parole: "in autotrazione" sono sostituite dalle seguenti:

"tal quale o";

3) le parole: "di cui all’allegato I." sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’allegato I; al fine della fruizione
del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel
contingente e miscelati con il gasolio, e’ contabilizzato, in detrazione, nelle
scritture contabili inerenti all’accisa dovuta dal titolare del deposito
fiscale dove e’ avvenuta la miscelazione, l’ammontare dell’imposta derivante
dalla differenza tra l’aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante
e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del
comma 3.";

4) dopo le parole: "da contratti quadro" sono inserite le seguenti: ",
le modalita’ per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio
fiscale";

5) le parole: "sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo"
sono sostituite dalle seguenti: "sui quantitativi assegnati che, al
termine dell’anno di assegnazione, risultassero non ancora miscelati con il
gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali
ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non ancora
immessi in consumo";

6) il quarto
periodo e’ sostituito dal seguente: "Per ogni anno di validita’ del
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun
anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere
usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono
essere miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione
nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi
in consumo, entro il successivo 30 giugno";

b) nel comma 2, il terzo ed il
quarto periodo sono soppressi;

c) dopo il comma 2 sono inseriti
i seguenti:

"2-bis. Per l’anno 2007,
nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la parte del
contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo l’assegnazione di cui
al comma 2 e’ assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e
alle relative quantita’ di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantita’. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilita’ del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro
normativo comunitario, l’assegnazione di cui al presente comma e’ effettuata
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia relativa
al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel
rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorita’ comunitarie,
nell’ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di
quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento
della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e
immesso in consumo.

2-ter. Per ogni anno del
programma l’eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli
operatori previste in attuazione dei contratti quadro
e intese di filiera, nonche’ dai relativi contratti di coltivazione con gli
agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i
volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo
assegnato all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni
successivi";

d) con effetto dal 1 gennaio
2008, dopo il comma 5-ter e’ aggiunto il seguente:

"5-quater. Nelle more
dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del
presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006".

4-quater. Per i quantitativi del
contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui all’articolo 22-bis,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati agli operatori nel corso
dell’anno 2007, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per
trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel
destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in consumo, e’ prorogato al
30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del programma la ripartizione di
cui al quarto periodo del predetto comma 1 dell’articolo 22-bis e’ effettuata,
per i soli quantitativi del contingente che risultassero non ancora assegnati
al 31 dicembre, dando priorita’ al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

4-quinquies. Alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 1, nel comma 374, le parole: "e, nei limiti di tali risorse, puo’ essere destinata anche
come combustibile per riscaldamento" sono soppresse.

4-sexies. Gli imprenditori
agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano
per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un
quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito
fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti
soggetti ad accisa.

4-septies. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la regione
e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi
nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco
dell’Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L’istituzione ed il primo
avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di
spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l’anno 2007 a valere sul contributo
straordinario previsto dal comma 1.

Art. 26-bis.

Variazioni colturali

1. All’articolo 2, comma 33, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:
"dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio,
del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore
agricolo";

b) al terzo
periodo, le parole: "All’atto della accettazione della suddetta
dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di
cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate
all’aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503.
All’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni";

c) il quarto periodo e’
sostituito dal seguente: "L’Agenzia del territorio, sulla base delle
suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i
nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni
colturali";

d) il quinto periodo e’
sostituito dal seguente: "In deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di
aggiornamento";

e) il sesto periodo e’ sostituito
dal seguente: "I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente";

f) e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Qualora i soggetti interessati non forniscano le
informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni
relative all’uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non
veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;
all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia del territorio sulla base
delle comunicazioni effettuate dall’AGEA".

Art. 26-ter.

Disposizioni in materia di
servizi idrici

1. Al fine di assicurare la
razionalizzazione e la solidarieta’ nell’uso delle acque, fino all’emanazione
delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
contenenti la revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e
dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi dell’articolo 150 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nell’ambito delle procedure di
affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le procedure in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
fatte salve le concessioni gia’ affidate.

3. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette alle Camere una
relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri
di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare riguardo all’effettiva
garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione
dell’equilibrio biologico, alla politica del risparmio idrico e
dell’eliminazione delle dispersioni, alla priorita’ nel rinnovo delle risorse
idriche e per il consumo umano.

Art. 27.

Modifiche all’articolo 1, comma
1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – LSU Calabria

1. All’articolo 1, comma 1156,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera f), e’ inserita la
seguente:

"f-bis) al fine di favorire
la stabilizzazione dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della
regione Campania e’ concesso un contributo per l’anno 2007 rispettivamente di
60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tale fine e’
integrato del predetto importo per l’anno 2007. Ai soli fini della presente
lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati nelle attivita’ di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella
regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".

2. All’onere derivante dal
presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27-bis.

Stabilizzazione del personale
operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella.

1. Nei limiti dell’importo stanziato
dall’articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti
Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei
monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle
occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal
suddetto comma 940 per l’assunzione dei lavoratori gia’ titolari di rapporto di
lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura
selettiva.

Art. 28.

Soppressione della Cassa di
previdenza per l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul
credito per l’impiantistica sportiva e sull’Agenzia nazionale per i giovani.

1. L’ente pubblico "Cassa
di previdenza per l’assicurazione degli sportivi" (SPORTASS), riconosciuto
ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e dichiarato ente
pubblico necessario, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 250, e’ soppresso
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con effetto dalla medesima
data e con evidenza contabile separata, l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi
al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra
in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo.
Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS e’ provvisoriamente
trasferito alle dipendenze dell’INPS fino all’emanazione dei decreti di cui al
comma 3. Il direttore generale mantiene l’attuale rapporto di lavoro per la
gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore alla durata del
contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al presente articolo
non comporta in ogni caso l’istituzione di strutture dirigenziali presso
l’istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal 31 dicembre 2007 le
convenzioni assicurative stipulate dall’ente sono risolte di diritto. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono risolti di diritto.

3. Con successivi decreti, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attivita’ sportive e del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze,
sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al trasferimento del personale,
sentite anche le organizzazioni sindacali, sono definite, le modalita’
attuative del trasferimento del personale e dei beni mobili e immobili all’INPS
e all’INAIL, nonche’ ogni altro adempimento conseguente alla soppressione
dell’ente e alla successione da parte dell’INPS e dell’INAIL nei rapporti
pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A tale fine e’ autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007, 5,4 milioni di euro per l’anno
2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Per ridurre l’esposizione
debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresi’, all’Istituto per il credito
sportivo 18 milioni di euro a parziale compensazione del credito vantato dallo
stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo
previsto dall’articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per agevolare il credito per
l’impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il
programma straordinario previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 8
febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41, volto a favorire la redditivita’ della gestione economico-finanziaria
anche attraverso la privatizzazione degli impianti, e’ assegnato all’Istituto
per il credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l’anno 2007.

Il contributo concorre ad
incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le
politiche giovanili e le attivita’ sportive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione
del credito.

4-bis. Al fine di garantire
l’attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828 del 30
aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario
"Gioventu’ in azione", la dotazione organica del personale
dell’Agenzia nazionale per i giovani, di cui all’articolo 5 del decreto-legge
27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2007, n. 15, e’ determinata in 45 unita’ di personale di ruolo, di cui
tre dirigenti di seconda fascia. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione
all’assunzione, mediante utilizzo dell’apposito fondo previsto dall’articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e’ prioritariamente
considerata l’immissione in servizio del personale dell’Agenzia per i giovani,
previo l’effettivo svolgimento di procedure di mobilita’. Nelle more
dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a
tempo indeterminato, all’Agenzia per i giovani e’ consentito assumere, nel
limite massimo di 15 unita’, personale a tempo determinato, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili,
nonche’ il ricorso al fuori ruolo o all’assegnazione temporanea di personale
secondo le modalita’ previste dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127.

4-ter. All’onere derivante dal
comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4-quater. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quinquies. L’autorizzazione di
spesa di cui al comma 282 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e’ integrata di 12 milioni di euro per l’anno 2007.
Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 29.

Contributi alla Fondazione ONAOSI

1. Nelle more della riforma della
fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua disciplina a quella
degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le libere professioni, al
fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della
Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI
da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini
professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri, dei
veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e’ determinato dal consiglio di
amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l’equilibrio della
gestione e la conformita’ alle finalita’ statutarie dell’ente rapportandone
l’entita’, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di
base e all’anzianita’ di servizio.

2. Degli stessi criteri di cui al
comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI nel
procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai sanitari ivi
indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data del 20 giugno
2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte
costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. La riforma di cui al comma
1 assicura la continuita’ delle prestazioni in essere, l’individuazione di
ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di
vulnerabilita’, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza,
nonche’ la democraticita’ della vita associativa, prevedendo la partecipazione
al voto di tutti i contribuenti.

Art. 30.

Commissariamento della Fondazione
Ordine Mauriziano

1. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri dell’interno e per i beni e le attivita’
culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di
seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche’ l’attivita’ di gestione e
liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 2005, n. 4,
in quanto compatibili col presente articolo.

2. L’attivita’ di gestione e
liquidazione e’ controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente,
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell’interno e
per i beni e le attivita’ culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i
creditori. La FOM
preventivamente all’attivita’ del comitato di liquidazione deve presentare una
relazione tecnica patrimoniale, che dovra’ allegare al suo bilancio annuale,
contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da
liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza
patrimoniale e delle passivita’ in atto. Il comitato autorizza gli atti di
valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato
medesimo presiede l’assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di
soddisfazione.

3. Nessuna azione individuale,
esecutiva o cautelare, puo’ essere iniziata o proseguita nei confronti della
FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il commissario predispone in
via d’urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con esclusione di
quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui
alla Tabella A allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano e’ sottoposto al comitato di
vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure
competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita’ e ferma restando
l’applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.

590, e successive modificazioni,
e all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo’ avvalersi di esperti, nonche’ degli uffici del
Ministero dell’economia e delle finanze.

4-bis. I compensi spettanti al
commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza
pubblica.

5. Il piano di soddisfazione,
predisposto dal commissario, e’ approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il piano e’ approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel
maggior numero di classi. Il piano puo’ prevedere che
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti
integralmente, purche’ il piano ne preveda la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione,
indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza.
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo’ avere l’effetto di
alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

6. L’atto di approvazione e’
trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale,
pronuncia, con ordinanza, l’esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e’ disposta la cancellazione dei
pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento
iscritte su beni della FOM.

Contro l’atto di approvazione del
piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in
composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in
camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo’ essere
proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita’.

7. Gli atti di costituzione di
pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003,
non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi’
inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di
quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti.
Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La
richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza,
costituisce titolo esecutivo.

8. Per quanto non disposto dal
presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni, nonche’ dagli articoli 183 e 184 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

Art. 31.

Contributi ad enti e associazioni

1. Per l’anno 2007 e’ concesso un
contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell’Istituto Gaslini
di Genova.

2. Per l’anno 2007 e’ concesso un
contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Unione italiana
ciechi.

3. Per l’anno 2007 e’ concesso un
contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI
(European Brain Research Institute).

3-bis. Per l’anno 2007 e’
concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS).

3-ter. Al fine di favorire
l’attivita’ di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari,
diretta emanazione di universita’ estere, autorizzati a rilasciare titoli
ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona
dell’11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, e’ concesso un
contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro
programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalita’ italiana e di
ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il
contributo puo’ essere fruito anche come credito di
imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di
ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca, sono fissate le
procedure e le modalita’ per l’attuazione del presente comma.

3-quater. Per l’anno 2007 e’
concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore
dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell’Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), dell’Unione
nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell’Associazione nazionale mutilati e
invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-quinquies. Per l’anno 2007 e’
concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della
"Lega del filo d’oro".

Art. 32.

Disposizione concernente
Finmeccanica ed ENEA

1. Le somme versate all’entrata
del bilancio dello Stato da parte delle imprese beneficiarie dei contributi di
cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono riassegnate all’ENEA per fare
fronte, anche mediante appositi atti transattivi, al pagamento, fino a
concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto per la realizzazione
dell’impianto prototopico nucleare denominato PEC per le prove su elementi
combustibili.

2. I pagamenti di cui al comma 1
non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ENEA
stabilito ai sensi dell’articolo 1, commi 638 e 639, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

Art. 33.

Disposizioni a favore di soggetti
danneggiati da trasfusioni infette

1. Per le transazioni da
stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti
da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da
trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e
con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato
azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 150
milioni di euro per il 2007.

2. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati
i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale,
le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta
autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi gia’ fissati
per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base
delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del
Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorita’, a parita’ di
gravita’ dell’infermita’, per i soggetti in condizioni di disagio economico
accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni.

3. L’ulteriore indennizzo
previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e’ da intendersi
concedibile, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal citato articolo
4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in
assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210,
sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione
medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di
emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.

4. L’assegno una tantum
aggiuntivo previsto dall’articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da
corrispondersi per la meta’ al soggetto danneggiato e per l’altra meta’ ai
congiunti che prestano od abbiano prestato al
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il
danneggiato sia minore di eta’ od incapace di intendere e di volere e’
corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

5. Ai soggetti gia’
deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e
che siano gia’ titolari dell’indennizzo previsto ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e’ corrisposto in favore
degli "aventi diritto", su domanda degli interessati da prodursi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un assegno una tantum il cui importo e’ definito, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, secondo criteri di analogia all’assegno una tantum di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l’anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati
"aventi diritto", nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i
figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al
lavoro.

Art. 34.

Estensione dei benefici
riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle
vittime della criminalita’ organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti.

Ulteriori disposizioni a favore
delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai
loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalita’ organizzata, di
cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti
sono corrisposte le elargizioni di cui all’articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate
le somme gia’ percepite. L’onere recato dal presente
comma e’ valutato in 173 milioni di euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l’anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell’interno
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n.

2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani
appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per
il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di "vittima del terrorismo" con la
consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L’onorificenza di cui al
comma 2-bis e’ conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

2-quater. Al fine di ottenere la
concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso,
i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla
prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L’onorificenza e’
conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i
documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di
bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del
Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:

a) le caratteristiche della
medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il
conferimento dell’onorificenza;

il
possesso delle predette condizioni e’ provato con dichiarazione, anche
contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata
dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della presente legge,
sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul
territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e
poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

b) all’articolo 2, comma 1, le
parole da: "si applica" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "la retribuzione pensionabile va
rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento";

c) all’articolo 3, dopo il comma
1 e’ inserito il seguente:

"1-bis. Ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento
equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennita’ calcolata
applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la
media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi
cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento.
La predetta indennita’ e’ determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno
di decorrenza della pensione".

3-bis. La decorrenza dei benefici
di cui al comma 3 e’ la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L’onere derivante dai
commi 3 e 3-bis e’ valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di
euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali
privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto
2004, n. 206, in
favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti
citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

Art. 35.

Fondo per le zone di confine

1. All’articolo
6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

"7. E’ istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle
aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale,
con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2007. Le modalita’ di
erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali
provvede a finanziare, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto
decreto del Presidente del Consiglio e sentite le regioni interessate,
specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei territori dei
comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Tra i criteri di
valutazione dovra’ avere particolare importanza la
caratteristica sovracomunale dei progetti".

1-bis. All’onere derivante dal
presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 36.

Programma di interventi connessi
alle celebrazioni per il 150 anniversario dell’Unita’ nazionale

1. Al fine di
realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di particolare
coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,
funzionali alle celebrazioni per il 150 anniversario dell’Unita’ d’Italia, il
Comitato dei Ministri denominato: "150 anni dell’Unita’ d’Italia" di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con gli
enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le attivita’ di cui al citato decreto 24 aprile
2007, ed in particolare:

a) la realizzazione e il
completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche
infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonche’ di un quadro
significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in
particolare nelle citta’ di preminente rilievo per il processo di Unita’ della
Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del
messaggio di identita’ ed Unita’ nazionale proprio delle celebrazioni;

b) la messa a punto dei piani
economici degli interventi, sia attraverso strumenti di co-finanziamento
provenienti dalle realta’ pubbliche e private del territorio e, in primo luogo,
dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni di spesa ed
obbligazioni pluriennali.

2. Per la realizzazione delle
opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il
150 anniversario dell’Unita’ d’Italia e’ autorizzata la spesa di 140 milioni di
euro per l’anno 2007.

3. Ferme restando le funzioni di
indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato
"150 anni dell’Unita’ d’Italia", il Presidente del Consiglio dei
Ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
costituisce il Comitato dei garanti, formato da personalita’ qualificate che garantiscano un orientamento politico e culturale
pluralistico, cui e’ demandato il compito di verifica e monitoraggio del programma
e delle iniziative legate alle celebrazioni dell’Unita’ nazionale, anche
attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il Presidente del
Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri alla stregua delle
previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della relazione annuale da
presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento.

Art. 37.

Investimenti degli enti
previdenziali pubblici

1. Fermi restando i vincoli di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli enti
previdenziali pubblici possono assumere, nell’ultimo trimestre dell’anno 2007,
obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di impiego gia’ approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le
stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.

Art. 38.

Potenziamento ed interconnessione
del Registro generale del casellario giudiziale

1. Al fine di potenziare gli
strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero
della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure
cautelari di cui all’articolo 97 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche’ al rafforzamento della struttura informatica del
Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base
nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di
certificazione.

2. Per le finalita’ di cui al
comma 1 e’ autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.

Art. 39.

Disposizioni in materia di
accertamento e riscossione

1. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le
parole: "nell’anno 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dall’anno 2007".

2. All’articolo 2752, primo
comma, del codice civile, dopo le parole: "per
l’imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le
seguenti: ", per l’imposta regionale sulle attivita’ produttive".

3. Per certificare la spesa
sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali effettuata
a decorrere dal 1 gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della
detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, non e’ piu’ utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della
documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la
natura, qualita’ e quantita’ dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso
affisso e visibile nei locali della farmacia.

4. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 56, dopo le parole:
"alla condivisione" sono inserite le
seguenti: ", al costante scambio";

b) al comma 57, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell’economia e delle finanze
svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria,
l’attivita’ di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee
modalita’ di gestione del sistema informativo della
fiscalita’ funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del
sistema integrato di cui al comma 56".

4-bis. All’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter:

1) nel primo periodo, le parole:
"di euro 0,52" sono sostituite dalle
seguenti: "di 1 euro";

2) l’ultimo periodo e’ sostituito
dal seguente: "La misura del compenso puo’ essere
adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del
valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera
il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha
effetto l’ultimo adeguamento";

b) al comma 11:

1) nel secondo periodo, le
parole: "la misura del compenso spettante e"
sono soppresse;

2) l’ultimo periodo e’ soppresso.

4-ter. La misura del compenso
spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il
servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui
all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e’ fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.

4-quater. La misura del compenso
spettante agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo
svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con
modalita’ telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate
oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, e’ fissata in 1
euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.

4-quinquies. La misura del
compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater puo’ essere adeguata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto,
supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con
riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha
effetto l’ultimo adeguamento".

5. All’articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e’
inserito il seguente:

"7-ter. Nell’ambito degli
acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo’ attribuire ai
soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari".

6. All’articolo
3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 agosto
2005" sono sostituite dalle seguenti:

"30
settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2010".

7. Ai fini di
cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti,
relativi all’attivita’ di riscossione dei ruoli di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, puo’ essere effettuata entro il 30 giugno 2008.

8. Al decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo
26:

1) al comma 1, le parole da:
"provvede" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico,
invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi
presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che
intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale";

2) dopo il comma 1 e’ inserito il
seguente:

"1-bis. L’agente della
riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:

a) immediatamente, in caso di
presentazione dell’avente diritto presso i propri
sportelli;

b) entro dieci
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del
pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite
dell’importo delle relative spese";

b) all’articolo 48, comma 1, le
parole: "il termine di sessanta giorni di cui
all’articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini
di cui all’articolo 26, comma 1-bis".

8-bis. All’articolo 2-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo
le parole: "regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono inserite le
seguenti: ", se previsto nell’incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 e’ abrogato.

8-ter. Il comma
43 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e’ sostituito dal
seguente:

"43. Per gli emolumenti
arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere
dal 1 gennaio 2004, per le indennita’ di fine rapporto, per le altre indennita’
e somme e per le indennita’ equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo
decreto, corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2003, nonche’ per le prestazioni
pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a
decorrere dal 1 gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ne’ all’effettuazione di rimborsi, se
l’imposta rispettivamente a debito o a credito e’ inferiore a 100 euro".

8-quater. L’articolo 24 della
legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ sostituito dal seguente:

"Art. 24. – 1. Nelle
conservatorie l’orario per il pubblico e’ fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

2. Nell’ultimo giorno lavorativo
del mese l’orario per il pubblico e’ limitato fino alle ore 11".

Art. 39-bis.

Diritti aeroportuali di imbarco

1. Le disposizioni in materia di
tassa d’imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge
28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di controllo di
sicurezza di cui all’articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n.
85, nonche’ in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui
all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano
nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Art. 39-ter.

Misure per il miglioramento
dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di
autovetture da noleggio e autoambulanze.

1. Al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella
A, nel punto 12:

1) la voce: "benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota
normale della benzina senza piombo" e’ sostituita dalla seguente:
"benzina: euro 359,00 per 1.000 litri";

2) nella voce "gasolio"
le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri";

b) alla tabella A, nel punto 13:

1) la voce: "benzina: 40 per cento aliquota normale;" e’ soppressa;

2) la voce: "benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;"
e’ sostituita dalla seguente: "benzina: 359,00 euro per 1.000 litri";

3) nella voce "gasolio"
le parole: "40 per cento aliquota normale" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 302,00 per 1.000 litri".

2. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 24.300.000 a decorrere
dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e alla
riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita’
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio
pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di
ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

3. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 100.000 per l’anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere
dall’anno 2008, finalizzato al miglioramento dell’efficienza dei veicoli
adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli
enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalita’ ed i
criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.

4. All’onere derivante dai commi
2 e 3, pari ad euro 200.000 per l’anno 2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere
dall’anno 2008, si provvede:

a) per l’anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) a decorrere dal 2008, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 39-quater.

Modifiche all’articolo 1, comma
188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per
esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.

1. All’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l’importo di
5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:

"musicali dal vivo in
spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di
tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto
anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di
eta’ superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivita’ lavorativa per la quale sono gia’ tenuti al
versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione
diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono richiesti solo per
la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che
supera l’importo di 5.000 euro".

Art. 39-quinquies.

Disposizioni in materia di determinazione
del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d’Italia

1. Il comma 28
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e’ abrogato.

Art. 40.

Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

1. Al fine di garantire la
continuita’ di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche’
la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l’assegnazione
della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai
sensi dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara’
operativa nel corso dell’anno 2008, la gestione del gioco continuera’ ad essere
assicurata dall’attuale concessionario fino a piena operativita’ della nuova
concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.

2. Per la gestione delle funzioni
esercitate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e’ istituita, a
decorrere dal 1 marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono
esercitati secondo la disciplina dell’organizzazione interna dell’Agenzia
stessa.

3. In fase di prima
applicazione il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, sentite le
organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell’Amministrazione e le
associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla rivendita
di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla competenza
dell’Agenzia.

4. Entro il termine di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono
nominati il direttore e il comitato direttivo dell’Agenzia. Con propri decreti
il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le
disposizioni necessarie al primo funzionamento dell’Agenzia.

5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l’ordinamento
vigente sono esercitate dall’Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di
essere esercitate dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e’
soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell’articolo 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia’ esercitate
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate,
senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il
predetto regolamento sono apportate modifiche all’organizzazione del
Dipartimento per le politiche fiscali.

5-bis. I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5
sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia
periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

6. Si applica l’articolo
73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6-bis. Il Ministro dell’economia
e delle finanze, con propri decreti, definisce, relativamente al gioco a
distanza:

a) per i giochi, concorsi e
scommesse il cui esercizio e’ affidato in concessione a piu’ concessionari, i
requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per
l’esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;

b) per i giochi, concorsi e
scommesse il cui esercizio e’ affidato in concessione a un solo concessionario,
i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro raccolta;

c) le modalita’ per la
partecipazione al gioco da parte dei consumatori.

6-ter. I provvedimenti di cui al
comma 6-bis sono definiti in conformita’ ai seguenti principi e criteri:

a) tutela del consumatore;

b) tutela della concorrenza,
anche ai sensi dell’articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunita’
europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa dell’ordine e
della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di necessita’, di
proporzionalita’ e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri;

c) rispetto dei diritti di
esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati dalle
concessioni in essere;

d) esplicita abrogazione delle
disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi per l’esercizio e
per la raccolta del gioco a distanza nonche’ delle relative modalita’ di
partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti di cui al
comma 6-bis;

e) pluralita’ dei soggetti
raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio e’
affidato in concessione ad un unico soggetto;

f) obbligo della nominativita’
del gioco a distanza;

g) esercizio della promozione e
della pubblicita’ dei prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela
dei minori, dell’ordine pubblico e del gioco responsabile.

6-quater. I requisiti minimi
richiesti ai concessionari unici affidatari dell’esercizio dei giochi, concorsi
e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.

6-quinquies. La regolazione dei
singoli giochi esercitati a distanza e’ definita con specifici decreti
direttoriali.

6-sexies. All’articolo
1, comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed
all’articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
", previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila" sono soppresse. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformita’ con i
principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti
titolari delle concessioni in essere, l’importo del corrispettivo a carico dei
soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della convenzione per l’affidamento in concessione
dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006,
adottata ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.

7. All’articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l’ultimo periodo del comma 4 e’ sostituito
dal seguente:

"Ai fini della
determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3
e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura
vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia
effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento".

8. All’articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu’
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al
periodo di imposta al quale si riferisce l’addizionale".

Art. 41.

Incremento del patrimonio
immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

1. Ai fini dell’incremento del
patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con
particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a
fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture
e della solidarieta’ sociale, costituisce, tramite l’Agenzia del demanio, una apposita societa’ di scopo per promuovere la formazione
di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione
pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la
realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con
le regioni e gli enti locali, di beni di proprieta’ dello Stato o di altri
soggetti pubblici. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’ autorizzata,
per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro.

Art. 42.

Rafforzamento controlli nel
settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta’ nazionale.
Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che
coinvolgono macchine agricole.

1. All’articolo
1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "23
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "48 milioni". Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma
1090, della medesima legge n. 296 del 2006.

2. L’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura e’ autorizzata ad attivare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto
della riforma dell’organizzazione comune di mercato dell’ortofrutta, nei limiti
della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, per
l’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 289, della medesima legge n. 296 del
2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle
risorse di cui al presente comma.

2-bis. La dotazione del Fondo di
solidarieta’ nazionale – incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e’ incrementata, per l’anno
2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita’ del fondo per le crisi del mercato
agricolo, di cui all’articolo 1, comma 1072, della citata legge n. 296 del
2006.

2-ter. La disciplina del
risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che
coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo
57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.

Art. 42-bis.

Fabbricati rurali

1. In attuazione delle
disposizioni recate dal comma 339, lettera b), dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3,
la lettera a) e’ sostituita dalle seguenti:

"a) il fabbricato deve
essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del
diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze
connesse all’attivita’ agricola svolta;

2) dall’affittuario del terreno
stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito;

3) dai
familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti
dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini
previdenziali;

4) da soggetti titolari di
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita’ svolta in
agricoltura;

5) da uno dei soci o
amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo
professionale;

a-bis) i
soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a)

del
presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere
iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580";

b) al comma 3, la lettera b) e’
abrogata;

c) il comma 3-bis e’ sostituito dai
seguenti:

"3-bis. Ai fini fiscali deve
riconoscersi carattere di ruralita’ alle costruzioni strumentali necessarie
allo svolgimento dell’attivita’ agricola di cui all’articolo
2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei
prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine
agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e
l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero
degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti
esercenti attivita’ agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo
determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento,
assunti in conformita’ alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette
all’attivita’ di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda
agricola;

i) alla manipolazione,
trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attivita’
agricola in maso chiuso.

3-ter. Le porzioni di immobili di
cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto,
autonomamente, in una delle categorie del gruppo A".

Art. 42-ter.

Modifica dell’articolo 1193 del
codice della navigazione

1. All’articolo
1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma e’ inserito il
seguente:

"La sanzione di cui al primo
comma e’ ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca
esibisca all’autorita’ che ha contestato l’infrazione i documenti di bordo
regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall’accertamento della
violazione di cui al primo comma".

Art. 43.

Lavori socialmente utili

1. Le assunzioni dei soggetti
collocati in attivita’ socialmente utili disciplinate dall’articolo
1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall’articolo 1,
comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le
assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di
personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.

Art. 44.

Misura fiscale di sostegno a
favore dei contribuenti a basso reddito

1. In
attesa dell’introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte
ad assicurare il riconoscimento di un’imposta negativa in favore dei
contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari
a zero, e’ attribuita, per l’anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150
quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite
all’erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la
misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell’anno
2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

2. Ai soggetti indicati al comma
1 e’, inoltre, attribuita un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per
ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a
carico di piu’ soggetti la detrazione fiscale e’ ripartita in proporzione alla
percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito un Fondo, per l’anno 2007,
con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l’erogazione delle somme di
cui ai commi 1 e 2.

4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti
aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione,
le modalita’ di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche’ le altre
disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo sono stabilite
con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007.

4-bis. La misura di sostegno di
cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui
reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All’articolo
15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il
primo periodo, e’ inserito il seguente: "La detrazione e’ ammessa a
condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto
possessore a titolo di proprieta’ o altro diritto reale dell’unita’ immobiliare
avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi
all’inizio dei lavori di costruzione".

Art. 45.

Integrazione dei finanziamenti
dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali

1. Per le finalita’ di cui
all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad
un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e’
integrato, per l’anno 2007, di 25 milioni di euro.

2. L’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come
determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’
integrata, per l’anno 2007, di 25 milioni di euro.

Art. 46.

Procedure di autorizzazione per
la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto.

1. L’autorizzazione per la
costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, e’ rilasciata ai
sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di
valutazione dell’impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano
ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e’ reso anche in
assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve essere
espresso nell’ambito della conferenza di servizi di cui al citato articolo 8
della legge n. 340 del 2000.
In tali casi, l’autorizzazione e’ rilasciata con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d’intesa con la regione interessata. L’autorizzazione costituisce
variante anche del piano regolatore portuale.

Art. 46-bis.

Disposizioni in materia di
concorrenza e qualita’ dei servizi essenziali nel settore della distribuzione
del gas

1. Al fine di garantire al
settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli
minimi di qualita’ dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico
e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e
su parere dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, individuano entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in
maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in
particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e
di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e
degli impianti.

2. I Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su
proposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata,
determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli
tariffari, secondo l’identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a
criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per
l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.

3. Al fine di incentivare le
operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i
termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.

4. A decorrere dal 1 gennaio
2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono
incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e
limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui
ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive
modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive
all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da
parte delle fasce deboli di utenti.

Art. 46-ter.

Sostegno all’imprenditoria
femminile

1. Al comma 848
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la
creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di piccole e
medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e’
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per
i diritti e le pari opportunita".

Art. 46-quater.

Pesca e vittime del mare

1. Il recupero degli aiuti erogati
ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio
1999, nonche’ di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonche’
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della
Commissione, del 25 novembre 1999, e’ fissato in quattordici rate annuali, fino
alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite
e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero
degli aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri
provvedimenti le modalita’ attuative per la restituzione delle somme.

2. A carico del fondo di cui
all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede a
liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel
triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l’anno 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 46-quinquies.

Disposizioni per favorire la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Al fine di favorire la
produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la
connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l’utilizzo di
infrastrutture di proprieta’ di un produttore, quest’ultimo e’ tenuto a
condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il
produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in
misura proporzionale per l’utilizzo dell’infrastruttura medesima.

Art. 47.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri netti derivanti dal
presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l’anno 2007, 9,02
milioni di euro per l’anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009, si provvede:

a) per l’anno 2007, quanto a
5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all’articolo 1, quanto a
1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito
dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento
previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, parzialmente utilizzando quanto
ad euro 1 milione l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze e quanto ad euro 4 milioni l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri;

b) per gli anni 2008 e 2009
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;

b-bis)
quanto a euro 5 milioni per l’anno 2007, euro 3,62 milioni per l’anno 2008 ed
euro 5,6 milioni a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2007 l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2008 l’accantonamento
relativo al Ministero dell’universita’ e della ricerca e per l’anno 2009,
quanto a euro 3,6 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’universita’ e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l’accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta’ sociale;

b-ter)
quanto a 56 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468.

2. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.