Enti pubblici

Thursday 02 December 2004

Il testo definitivo della riforma dell’ ordinamento giudiziario.

Il testo definitivo della riforma dell’ordinamento
giudiziario.

Ddl Camera 4636 – Delega al Governo per la riforma
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della
disciplina concernente il Consiglio di presidenza
della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico

Art. 1.

(Contenuto della delega).

1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle
funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura,
razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, nonché in tema di aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata
in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la
disciplina relativa ai magistrati applicati presso la
medesima;

f) individuare le fattispecie tipiche di illecito
disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità,
dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio;

g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine
e grado.

2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

3. Il Governo è delegato ad
adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con
l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma
9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle
disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi
previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla
data indicata nel comma 2.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta
giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con
riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.

5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche
per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in
tale caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due
anni dalla data di acquisto di può emanare
disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di
cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi
nonché disposizioni ulteriori).

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in
magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella
funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali
nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, nonché nelle materie attinenti al
diritto dell’economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia
nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura, e che sia composta da magistrati,
aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in
numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori
universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di
quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un
magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di
legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella
di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il
numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei
candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della
lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia
tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni,
l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale
per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti
delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione
prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in
magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni
requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
diploma presso le scuole di specializzazione nelle
professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il
numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5
dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura
non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli
ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto,
dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le
funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza
essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito
il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica,
al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n.162;

c) prevedere che, nell’ambito delle prove orali di cui alla
lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate
nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa,
e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15
settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove
orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che
l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del
tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono
stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in
funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

1) funzioni giudicanti di primo grado;

2) funzioni requirenti di primo grado;

3) funzioni giudicanti di secondo grado;

4) funzioni requirenti di secondo grado;

5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado
e di primo grado elevato;

10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo
grado;

11) funzioni giudicanti di legittimità;

12) funzioni requirenti di legittimità;

13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di
legittimità;

14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di
legittimità;

15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal
ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura
debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di
primo grado;

2) che, dopo otto anni dall’ingresso in
magistratura, previo concorso per titoli

ed esami, scritti e orali, ovvero
dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli,
possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio
delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo
diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed
esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità
possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di
servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca
le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai
numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo
concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per
esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché
i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte
consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di
complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di
rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni
richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella
discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una
sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di
cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni
specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non
inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri
1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio
delle funzioni giudicanti assunte subito

dopo l’espletamento del periodo di
tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti
nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale
un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata
alla lettera l), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio
delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di
tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal
Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti
nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale
un apposito corso di formazione al riguardo

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata
dalla lettera l), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con
priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di
funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai
numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia
consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa;

6) fuori dai casi indicati ai
numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia
consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e
viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente
sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di
giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i
minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di
consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di
sostituto procuratore generale presso la corte di appello
nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di
consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano
quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il
conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano
quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di
tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano
quelle di avvocato generale della procura generale
presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente del
tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni
di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano
quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non
meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato
siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le
indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L
allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza
di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto
anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato
siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla
tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente della corte di appello, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano
quelle di procuratore generale presso la corte di appello
e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e
16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei
requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5
del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni
semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le
funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni
semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e
14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti
costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al
numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente di sezione della Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano
quelle di avvocato generale della procura generale
presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per
titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno
quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori
giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della
Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori
requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la
Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di
cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che
esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali
di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino
funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere
conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero
4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei
requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di
primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di
assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto
alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di
primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di
servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g),
numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in
magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di
primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di
assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto
alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate
dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di
primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di
servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g),
numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in
magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione
giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle
domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati,
prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale un apposito corso di
formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte; corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso

3.2) per il 70 per cento i posti
siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f),
numero 2), seconda parte;

3.3) i posti di cui al numero 3.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed
espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3)
e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo
che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti
specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione
requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito
delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle
domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre
anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati,
prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con
favorevole giudizio finale l’apposito corso di
formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della
magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f),
numero 2), prima parte;

4.2) per il 70 per cento i posti
siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f),
numero 2), seconda parte;

4.3) i posti di cui al numero 4.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed
espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3)
e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per
titoli ed esami, scritti e orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi
ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti
di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede
indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo
che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti
specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive
giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni
giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni
giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari
di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive
requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni
requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni
requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari
di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della
magistratura;

7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di
legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive
giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale
dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal
Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati,
prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti
di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di
legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e
che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla
lettera f), numero 3);

7.2) per il 30 per cento i posti
siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le
funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
previsto dalla lettera f), numero 3); servizio in magistratura ovvero ai
magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano
esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano
frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle
funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al
comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

7.3) i posti di cui al numero 7.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed
espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti
di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4)
secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o
del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, salvo che vi ostino
specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di
secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di
legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato
del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di
provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o
semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla
scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:
9) identico:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati,
prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni
requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio
finale l’apposito corso di formazione alle funzioni
requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui
al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto dalla lettera f), numero 3);

9.2) per il 30 per cento i posti
siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto
diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti
di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito
corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, previsto dalla lettera f),
numero 3);

9.3) i posti di cui al numero 9.1),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali,
indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2),
messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati
positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato
nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori
elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e
9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per
titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, salvo che vi ostino
specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di
secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una
commissione composta da un magistrato che eserciti le
funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori
universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio
superiore della magistratura;

11) nella individuazione e
valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera,
sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto
prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo,
dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni
giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche
mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti
dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare,
della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti
adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto,
tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato
il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie
nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli
vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della
commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei
concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in
caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida
in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale
sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei
titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso
la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via
preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella
valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua
capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e
l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale,
acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli
giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si
tratti di funzioni direttive di secondo grado, propone le nomine al Ministro
della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente
disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.
195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a
ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il
concerto o con il parere previsto al numero 3);

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano
nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua
capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e
l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura
che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei
consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante
all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate
ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di
graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle
di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio; superiore della
magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere
motivato dei consigli giudiziari, assegna l’incarico semidirettivo secondo
l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che
vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata
motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di
legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di
servizio;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione
di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e
siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda,
acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva
da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore
di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero
3), possa concorrere per il conferimento di altri
incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di
provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal
presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo
grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il
magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per
il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra
sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di
secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di
sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive
requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per
il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di
incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori
dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado
in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente
ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il
magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza
di domanda per il conferimento di altro ufficio,
ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non
direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se
vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello
Stato;

9) sia istituita una commissione di esame
alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti,
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di
legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti
di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame
alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti,
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di
legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti
di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica
rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni
direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati
dalle lettere h) e i) per il conferimento degli incarichi di capo o vice capo
di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero
di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le
disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive
giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal
magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla
sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a
concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni
direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via
preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; verifica delle
attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando
il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) e i) per il conferimento
delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni
direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si
applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni
semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa
esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei
procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui
presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini
dell’assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia
resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2,
primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10)
della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di
Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al
citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore
nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri
incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato
all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento
in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella
medesima sede, se vacante, o in altra sede,

e nelle medesime funzioni, ovvero,
nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo
che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la
Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale
antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in
una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta
la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto
o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato
è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa
per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della
magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo
complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del
Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non
possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo
quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate
per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette
commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive
requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano
essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione
dell’incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli
automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità,
salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore
trattamento economico eventualmente conseguito:

1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei
mesi;

1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

1.3) terza classe: da due a cinque anni;

1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado
a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti e orali, di cui alla
lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a
seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta
classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio
presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo
di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due
anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su
comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque
con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in
scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione
non appare probabile entro il termine di scadenza;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio
presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo
di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due
anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su
comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque
con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine;
prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in
scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione
non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente
disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di
legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio
giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso,
nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici
giudiziari, nonché la competenza ad adottare i
provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e,
comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico;

2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente
dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e
strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza
ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i
limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o
di segreteria la gestione delle risorse di personale
amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e
con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e comunque non oltre il 15 febbraio
di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente
dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle
risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da
svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed
il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare
eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata
predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di
modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario,
siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e
modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri
decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di
Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei
servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore
tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della
giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle
risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi
tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di
razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di
programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di
provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro
utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile
evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i
cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di
cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di
supporto all’attività del direttore tecnico, composta da
11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione
economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e
che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione,
sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite
attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola
superiore della magistratura quale struttura didattica
stabilmente preposta:

1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della
formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata
sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e
scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione
tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
fornita di autonomia contabile, giuridica,
organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero
della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non
superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio
dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio
degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla
formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di
ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi
quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella
presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante,
tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e
otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di
svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni,
giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore
della magistratura gli uditori giudiziari ricevano
insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo
princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori
scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda
valutativa dell’uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da
parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel
corso dello stesso, una valutazione di idoneità
all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore
della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa,
l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo
di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore
deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia
diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo
Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo
stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore
della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da
un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato
dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro
della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano
il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo
Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa
e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non
possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione,
chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di
competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad
individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione
alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a
sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a
presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio
nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti
stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato
di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non
superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

n) prevedere che, nella programmazione dell’attività
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle
proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della
giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché
delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in
materie giuridiche;

o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni
cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e
funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai
corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente
riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso
assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione
funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio
di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento
professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica
attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata
secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del
magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal
Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato
ai corsi di aggiornamento professionale organizzati
dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi
trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite
sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza
interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in
magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato
il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa,
previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la
Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle
funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore
della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di
idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in
caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non
più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro;
che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi
l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i
concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere
frequentato con esito positivo l’apposito corso di
aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano
sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni
periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica,
dalla produttività, dalla laboriosità,

dalla capacità tecnica,
dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con
tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di
cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera
debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno
dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta,
alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in
caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la
valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di
un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito
negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma
6, lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i
concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e
non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al
Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i
quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni
periodiche di professionalità.

3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni
direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni
direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive
funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione,
da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in
servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore
ordinario di

università in materie giuridiche e
da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto
da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui
all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non
togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati,
rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio
nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il
Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio
nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a
scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i
componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio
direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari
presso le corti d’appello;

e) prevedere che al Consiglio
direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari
presso le corti d’appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti
d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del
distretto, da quattro membri non togati, di cui uno
nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli
avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il
distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui
hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata
tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto
dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio
oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette
magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, dei quali uno nominato tra i
professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati
con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due
nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o
nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno
competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra
persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai
giudici di pace del distretto nel loro ambito; g) identica;

h) prevedere che i componenti
supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che
esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e
tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere
f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate
indicate nelle medesime lettere f) e g);

i) prevedere che i componenti
avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal
Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su
indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi
delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario
siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il
presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal
presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio
segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati,
ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica
quattro anni e che i componenti non possano essere
immediatamente confermati;

o) prevedere che l’elezione dei componenti
togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con
il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre
seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a
trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano
funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti
nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti
togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia
maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti
supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli
giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri
indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano
attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici,
nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su
richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei
magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio
nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e
nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il
consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del
consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel
luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche
del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del
distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di
segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione
disciplinare;

4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel
distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro
della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed
il funzionamento degli uffici del giudice di pace del
distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo
stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad
aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo
indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su
richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da
parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo,
dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici,
riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri,
anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le
disposizioni vigenti che prevedono ulteriori
competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti
designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni,
alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera
r), numeri 1), 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il
rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario
possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le
materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il
rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e
deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis,
e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale
preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo
dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio
della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa
delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché
uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio
perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la
trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un
settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i
criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà
nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o
ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato
riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il
procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa
determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai
sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con
facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza
dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca
della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la
delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei
relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica
possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio
devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle
risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle
indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo
7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio,
che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà
personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero
del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della
lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non
si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è
richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero,
limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore
della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto
per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli
organi di informazione
e che tutte le informazioni sulle attività
dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il
procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i
comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme
esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli
obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e
notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai
procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo
70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché
di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso
la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di
magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro
sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di
cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio
delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del
massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni
presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa
rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del
1941 siano soppresse le parole: "di appello
e".

6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti
l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la
necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché
all’individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni
attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed
equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio
delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall’esercizio
delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché
legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro
del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca
illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d)
ed e);

c) salvo quanto stabilito dal numero 11),
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla
lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai
sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia
rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei
confronti di altri magistrati o di collaboratori;
l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;
l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da
parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge
determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti
determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da
quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero
la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei
presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale
sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione
di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali
o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza
delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio
lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede
l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia
derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e
laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel
compimento degli atti relativi all’esercizio delle
funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario;
per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di
un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi
provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze
di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima
dell’organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di
riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando
è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che,
sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti
negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con
sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all’attività
del proprio ufficio con gli organi di informazione
al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la
pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire
e l’utilizzare canali informativi personali
riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da
palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da
manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;

8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi
competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte
del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai
sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo
all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e
o);

9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una
potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad
altri organi costituzionali;

10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della
libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da
negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può
dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione
di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla
legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di
fuori dell’esercizio delle funzioni:

1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o
di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o
persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi
alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l’assunzione di incarichi
extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

4) lo svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o
agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese,
testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali
o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro
ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le
funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in
ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o
per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la
libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli
sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici
ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che
possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque
appannare l’immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere
l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il
profilo dell’apparenza;

10) l’uso strumentale della qualità
che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è
idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o
è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena
pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o
è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o
è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le
modalità di esecuzione, carattere di particolare
gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per
qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo;

5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi
doveri, in rapporto all’illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un
incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei
mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non
direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la
sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive
o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente
alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la
sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo,
se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o
seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe;
ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di
servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si
dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si
applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno
grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6)
sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore
alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla
lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l’omissione, da parte dell’interessato, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di
una delle cause di incompatibilità di cui agli
articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12, come modificati ai sensi della lettera p);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento
ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di
imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;

10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi
extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione
dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura
dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore
alla perdita dell’anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla
lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;

2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità
ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza
nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del
presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di
incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo
svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la
prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il
fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in
sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre
nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici
uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena
detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione
non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per
la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi
dell’articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa
dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad
altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta
tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in
contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il
trasferimento è sempre disposto quando ricorre una
delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione
dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e
dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della
sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per
addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su
richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione
disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto
dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via
cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad
altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla
lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento
disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre
funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio
superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al
magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena
indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del
primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di
trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio
superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle
fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in
ordine all’azione disciplinare;

o) prevedere la modifica
dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,
consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con
funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo
eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità
dell’organico nonché alla diversità di incarico,
l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo
ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge
o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle
dimissioni.

7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la
procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel
procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il
pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla
notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di
denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della
giustizia;

2) entro un anno dall’inizio del procedimento debba essere
richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione
orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta
debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto
o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia
nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del
procedimento. Se i termini non sono osservati, il
procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento
penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti
irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale,
riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte
costituzionale;

3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti
specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta
dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo
difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere
l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini
al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il
Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al
Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con
indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della
giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri
fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta
può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della
giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I
presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono
comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei
magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo
disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta
dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da
quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero
2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione
possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è
stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell’inizio del procedimento debba essere data
comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che
gli viene addebitato; analoga comunicazione debba
essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera
c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato,
designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non
preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già
designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non
è dedotta con

dichiarazione scritta e motivata
nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza
del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del
decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l’attività di indagine si
osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale,
eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell’imputato, delle persone informate
sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto
dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate
sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli
366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere
che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni
sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo
senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso
in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo
ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro
pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore
generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo
non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un
analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal
suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in
servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto
l’atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il
Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii
alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione
all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a
disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre
copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte
di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al
presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione
orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione
al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

2) il Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui abbia
promosso l’azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l’integrazione della
contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di
non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci
giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide
in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere
l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da
lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore
generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai
periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno
dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico
ministero e all’incolpato nonché al difensore di
quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si
debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare
per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data
comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto
l’integrazione della contestazione, con invio di copia dell’atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al numero 6),
possa richiedere copia degli atti del procedimento nell’ipotesi in cui egli
abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della
contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi,
possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione
dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di
non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai
numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di
fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei
numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale,
sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un
suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione
orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui
egli abbia promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione
della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare
all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa
presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare
l’incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente
della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare,
su richiesta di una delle parti, possa comunque
disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela
della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti
contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del
diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o
consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della
giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di
atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle
indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico
ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si
osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul
dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli
interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133
del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice
penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo
l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato
del Ministro della giustizia e della difesa
dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero
non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la
sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria
della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia
data comunicazione al Ministro della giustizia, nell’ipotesi in cui egli abbia
promosso l’azione disciplinare, ovvero richiesto l’integrazione della
contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei
termini per la proposizione del ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti
del procedimento;

g) stabilire che:

1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale
relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della
lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista
dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che
è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di
assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo
ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare
sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori
dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a
procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare
personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di
proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla
sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione
possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione
degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno
alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del
numero 5) della lettera g) del comma 6;

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle
altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno
alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo
530 del codice di procedura penale. Tale disposizione
si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti
sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il
magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso
con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva,
o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo
disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e
dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo
organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento
disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un
preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o
dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato anche
nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h),
numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui
alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare,
l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione,
nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei
confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di
cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali,
entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e
cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti
nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile
ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non
più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima
occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro
un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente
ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto
quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che
conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se
l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o
dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata
della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le
somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione
delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più
soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione,
nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel
procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della
relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato
accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda,
essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o
debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi
della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il
trasferimento d’ufficio;

3) la revisione possa essere
chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o,
in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l’istanza di revisione sia
proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve
contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione
specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere
presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della
sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza
penale;

6) la revisione possa essere
chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità
di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo
difensore, dichiari inammissibile l’istanza di
revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza
delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata;
altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si
applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite
penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento
dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente
decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla
integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello
stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte
per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio
superiore della magistratura, sia reso noto l’elenco degli incarichi
extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso,
indicando l’ente conferente, l’eventuale compenso percepito, la natura e la
durata dell’incarico e il numero degli incarichi precedentemente
assolti dal magistrato nell’ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per
i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti,
dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b)
sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi
Consigli e Ministero.

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma
3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del
comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro
che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al
relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso,
previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla
lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri
3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere
richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della
magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il
mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e
viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da
parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei
posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini
del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la
graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di
servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in
assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta
nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba
comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario
nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede
in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di
funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare
la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta
di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1)
e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi,
tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1)
e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla
data di acquisto di efficacia del primo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi,
venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle
lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere
dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta
salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo
conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti
e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito
dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l),
numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi
vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate
dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo
grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta
salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le
assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o
requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a
condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di
formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la
Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti
vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai
fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1,
lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto
previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di
cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data
del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del
concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del
conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e
16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima
parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di
servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al
superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i
magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a
cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4),
ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui
al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei
requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o
delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle
funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti
nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni
direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un
periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto
l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando
assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche
in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione
dell’organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di
dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano
permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30,
fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il
tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato
comma 1, lettera r);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5,
lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in
attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio
superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti
disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti
requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente
conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data
delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle
sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5,
lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia
del primo dei decreti legislativi

emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile
il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del
presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati
che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di
efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

1) che i magistrati in aspettativa
per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal
comma 1, lettera o);

2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del
ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori
ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto
previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del
ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori
ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la
disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei
magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi
del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto
di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m),
numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m) del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito
il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi
in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga
disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia
consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano
decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata
dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla
data di entrata in vigore della presente legge è
prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio
delle funzioni ad esso attribuite..

11. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi
direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo
antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero
17), e alla lettera i), numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno di due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di
quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo
prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e
requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano
meno di due anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo, prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di
primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che
abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario
collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base
delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi
uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere
dall’anno 2006.

12. Ai fini dell’esercizio della delega di
cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

13. Dall’attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il
decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o
interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per
le aree funzionali riguardanti il personale e la
formazione, i sistemi informativi
automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o
interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio
dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di
verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza
giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio
dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di
sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre
situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

d) riserva all’amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione
di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale
amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro
delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi
a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione,
salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le
diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni
del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento
e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento
e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione
degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature
e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di
euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale,
valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 19. In ogni caso,
le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere
efficacia prima della data del 1o luglio 2005.

17. In ogni caso, le disposizioni
attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima
della data del 1o luglio 2005. 20. Ai fini
dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

18. Ai fini dell’esercizio della delega di
cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della
legge 13 aprile 1988, n.117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982,
n.186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:.

a) prevedere che i componenti
elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica
quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi
di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un
solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell’esercizio della delega di
cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare,
entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo
1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e
coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei
predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative
vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine
necessarie. 22. Per l’emanazione del decreto legislativo di
cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.
25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

23. Il Governo provvede ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma
21, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, un
testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5
dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n.100, e successive modificazioni,
si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal
comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio
dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a
funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella
sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad
applicarsi anche successivamente alla data di acquisto
di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche
se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente
alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo
di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del
coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26
non dà luogo alla corresponsione di indennità di
trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.

29. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo,
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le
parole: "sei anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni".

30. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999,
n. 479, e successive modificazioni, le parole: "sei
anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

31. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Art. 86. (Relazioni
sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della
giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia
nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso.
Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della
Corte di cassazione e delle corti di appello, che si
riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore
generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le
corti di appello e dei della giustizia da parte del primo Presidente della
Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello"; rappresentanti
dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della
giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei
presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli
organi istituzionali, il Procuratore generale e rappresentanti
dell’avvocatura";

b) l’articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede
nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai
sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi
direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima
dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto
compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme
di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici
giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque
concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di
uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente,
e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle
condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo
grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento,
nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di
primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari
della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso
riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 35.
Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento –
sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al
tribunale di Bolzano, le parole: "Lauregno/Laurein" e
"Proves/Proveis" sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla
sezione di Merano, sono inserite le parole: "Lauregno/Laurein" e
"Proves/Proveis".

36. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 133, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione
distaccata della corte d’assise di appello di Trento,
con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di
Bolzano".

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2)
e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro
2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento
delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8)
e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è
autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 ed euro 646.950 a
decorrere dall’anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è
autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per
l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529
per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento
economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro
32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri
connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera
t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la
spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed
euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005
ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere
dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed
euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del
personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere
dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo
di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati
di gestione di cui al comma 2, lettera m).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è
determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere
dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3,
lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è
determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere
dall’anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la
spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a
8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di
euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a
decorrere dall’anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per
l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l’anno
2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.

44. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e
5 anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio..

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l),
m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1o luglio
2005.

47. Nelle more dell’attuazione della delega prevista al
comma 19, per l’elezione dei componenti del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un
solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti
eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale
che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai
contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente
legge.. 49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.