Tributario e Fiscale

Thursday 30 December 2004

Il testo definitivo della FINANZIARIA 2005.

Il testo definitivo della
FINANZIARIA 2005.

Articolo. 1.

1. Per l’anno 2005, il livello
massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro
per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in
210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al
mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla
normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.

5. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle
relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per
gli anni successivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di
ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla
Relazione previsionale e programmatica.

6. Le disposizioni del comma 5
non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

7. Le amministrazioni di cui al
comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi
successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.

8. Al fine di assicurare il
concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai
commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di
competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6
nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno
già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro
il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del
precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante
rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa
del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad
oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa.

9. Per il triennio 2005-2007, le
riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a
quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di
particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.

10. Le dotazioni indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima
Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.

11. Fermo quanto stabilito per
gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a
quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in
materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica
dell’ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi
previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso,
l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve
essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.

12. Per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni
sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e
la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei
termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono
effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in
misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno
2004.

13. Sulla base di effettive,
motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro
dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese
sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono
trasmessi alle Camere.

14. Entro il 30 giugno 2005, il
Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione
concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in
cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della spesa.

15. Per l’anno 2005, il concorso
al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di
intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, è garantito
anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari
negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento
finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi
gli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi
1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi
alle imprese del Ministero delle attività produttive: 2.750 milioni di euro,
ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli
interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a);

c) interventi finanziati
dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i cui
stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi
finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).

16. Al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse
ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni
sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

17. Fermo restando il limite
complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al
fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate
per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1,
prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c),
possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le
amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica
diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai
princìpi di cui al presente comma.

18. A modifica di quanto
stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità
speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell’elenco 1
allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai
rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all’importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente
aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1
e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli
enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di
cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti
accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di
emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati
a buon fine, nonché i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento.

19. I soggetti interessati
possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al
vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento
della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga
devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato
sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.

20. Le disposizioni di cui
all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad
applicarsi per il triennio 2005-2007.

21. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane, le comunità
isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con
il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

22. Per gli stessi fini di cui al
comma 21

a) per l’anno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del
comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a
10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa annua
mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento
limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato una
spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media pro-capite della
classe demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al
comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza e in conto residui, e per l’individuazione della popolazione, ai
fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto della
popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito
indicate:

1) province con popolazione fino
a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2) province con popolazione fino
a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

3) province con popolazione
superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

4) province con popolazione superiore
a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq;

5) comuni da 3.000 a 4.999
abitanti;

6) comuni da 5.000 a 9.999
abitanti;

7) comuni da 10.000 a 19.999
abitanti;

8) comuni da 20.000 a 59.999
abitanti;

9) comuni da 60.000 a 99.999
abitanti;

10) comuni da 100.000 a 249.999
abitanti;

11) comuni da 250.000 a 499.999
abitanti;

12) comuni da 500.000 abitanti ed
oltre;

13) comunità montane con
popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

14) comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti;

b) per gli anni 2006 e 2007 si
applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità
agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

23. Per gli stessi fini di cui al
comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in
conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a
statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese
dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si
applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità
agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.

24. Il complesso delle spese di
cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per
quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale
al netto delle:

c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti
destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi
da 5 a 7;

e) spese connesse agli interventi
a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
minorile;

f) spese per calamità naturali
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute
dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di
emergenza.

25. Limitatamente all’anno 2005
il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle
spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

26. Gli enti possono eccedere i
limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e
nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili,
nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione
accertati nel settore sanitario.

27. Le spese in conto capitale
degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a
53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la
gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per
l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi, determinati e
liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003,
valutati in 10 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le
anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente
ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Gli enti locali
comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005,
le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i
progetti a cui si riferiscono, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate
dei soggetti beneficiari.

28. Fermo restando quanto
previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è
autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000
per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente
e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del
territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.

29. Il Ministro dell’economia e
delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti
destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti
preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare.
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede all’erogazione dei
contributi in favore degli enti destinatari.

30. Al fine di consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche secondo i
criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di
concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.

31. Le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese
di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del
complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo
annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il
sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000
abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il
collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale
e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà
comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per
le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso
il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000
abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono,
entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti
nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le
disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.

32. 34. Per gli enti locali,
l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il
rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di
cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero
dell’interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti
con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.

33. Gli enti locali che non hanno
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l’anno
precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto
di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo
anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura
superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per
gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite
è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno
2003;

b) procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all’indebitamento
per gli investimenti.

34. La disposizione di cui al
comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di
stabilità interno per l’anno 2004

35. A decorrere dall’anno 2006, i
mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21
con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno
precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non possono
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della
predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con
riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

36. Gli enti di nuova istituzione
nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da
21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22.

37. Attraverso le loro
associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al
monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi
30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province d’Italia (UPI),
all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale
comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.

38. Per gli esercizi 2005, 2006 e
2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 21 a 53.

39. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui
ai commi da 21 a 53.

40. Resta ferma la facoltà delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi
strumentali.

41. Sono abrogate le disposizioni
recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno
previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.

42. L’affidamento da parte degli
enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con
specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità
interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli
incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di
cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

43. I proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al
finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e
del 50 per cento per il 2006.

44. All’articolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole:
"nuovi mutui" sono inserite le seguenti: "e accedere ad altre
forme di finanziamento reperibili sul mercato" e le parole: "25 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

b) dopo il comma 2, è inserito il
seguente:

"2-bis. Le disposizioni del
comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui
l’ente locale acceda".

45. Gli enti che alla data di
entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di
cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il
proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi
di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 20 per cento entro
la fine dell’esercizio 2008;

b) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 16 per
cento entro la fine dell’esercizio 2010;

c) un importo annuale degli
interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al 12 per
cento entro la fine dell’esercizio 2013.

46. 48. All’articolo 101 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:
"quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

b) al comma 4, le parole:
"quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

47. In vigenza di disposizioni
che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione,
nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
precedente.

48. In caso di mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo,
nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e
provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere
collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla
fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di
classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa
espressa manifestazione di volontà in tale senso.

49. Nell’ambito del processo di
mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo
di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si
siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono
inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei ruoli unici
delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano
carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed agli effetti
delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria.

50. All’articolo 10, comma 10,
lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "lire
50.000" e "lire 150.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "euro 51,65" e "euro 516,46".

51. Per gli anni 2005, 2006 e
2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la
suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura
complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al
secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta
successivo alla predetta data.

52. Ai fini del comma 2
dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito
per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il
fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti
dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione
della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

53. All’articolo 3, comma 51,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è soppresso.

54. Per l’anno 2005 è istituito,
presso il Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio economico e
sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

55. Il fondo di cui al comma 54 è
finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio
insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di
attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case
rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.

56. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno
definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per
l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.

57. Per il triennio 2005-2007,
gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli
enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie
spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare
delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente
comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonché agli enti
indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.

58. Con riferimento alla perdita
di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e
successivi, a seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata
dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto
l’importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni
entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i
trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro
il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto
legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il decreto è
predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fini della determinazione
dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì conto dei
trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in
applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di
cui al citato articolo 70 è soppresso.

60. Il Fondo di cui all’articolo
52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per
l’esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi
dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

61. Salvo quanto disposto nel
comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul
reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione
del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell’aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla
normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

62. Sono autorizzate, a carico di
somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e
a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle
stesse per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di
riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla
base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.

63. I trasferimenti erariali per
l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

64. Per l’anno 2005, l’incremento
delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia
delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti
locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo
periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni
di euro in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

65. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.

66. Gli enti locali di cui
all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni
immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento
dei mutui.

67. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l’accertamento
dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono
prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e
successive.

68. Al testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 42, comma 2, la
lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) contrazione di mutui e
aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del
consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari";

b) all’articolo 204, comma 2, le
lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l’ammortamento non può
avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza
dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno successivo a
quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio
dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno,
può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno";

c) dopo l’articolo 205 è inserito
il seguente:

"Art. 205-bis. –
(Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono autorizzati a
contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente
articolo.

2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di
credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203,
comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati
con riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.

4. L’utilizzo del ricavato
dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito
devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad
effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base
alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte
di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo
206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della
contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni
ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare
contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture
di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali
importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º
gennaio o dal 1º luglio successivi alla data dell’erogazione;

c) le rate di ammortamento devono
essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;

d) unitamente alla prima rata di
ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti
dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura
delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia
dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del progetto o dei
progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la
misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di
determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono
soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui
all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la
comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura
di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
comma 5";

d) all’articolo 207, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. A fronte di
operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da
più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia
fideiussoria riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente
capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai
fini dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila
concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte
dei prestiti obbligazionari di competenza dell’ente stesso".

69. Per la gestione del fondo di
ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni
deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

70. All’articolo 41, comma 2,
primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole:
"e contrarre mutui" e le parole: "o dell’accensione".

71. Lo Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a
provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei
mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri
istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che
consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel
valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere
conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica
delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del
mutuo di almeno un punto percentuale.

72. Gli stanziamenti di bilancio
previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a
carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di
ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.

73. Ai fini dell’attuazione di
quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere,
entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71,
all’amministrazione statale interessata, la relativa documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

74. In caso di nuove emissioni di
titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla
scadenza, è necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo
di ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per l’ammortamento
dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.

75. Al fine del consolidamento
dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con
l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui
attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello
Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato

76. Per le stesse finalità di cui
al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito
derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica che
assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad
un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria
del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli
istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il
ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con
vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia
all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento
che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra
i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile dell’operazione.

77. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con
riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

78. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove
posizioni finanziarie attive di sua competenza.

79. Al fine di sperimentare gli
effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua
con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni
e tre università nei quali durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le
entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti.
L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata
assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque
individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al
sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica
riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia
ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono
altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati
la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad
altri enti.

80. L’articolo 213 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:

"Art. 213. – (Gestione informatizzata
del servizio di tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del
tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con
modalità e criteri informatici e con l’uso di
ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche
valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere
di cui all’articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di
cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso
gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal
tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio
di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le
somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con
rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide
ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi
previsti nella predetta convenzione di tesoreria".

81. Ai fini della
razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa, con
decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della
gestione finanziaria degli uffici all’estero.

82. Per il contrasto e la
prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici,
tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci
pubblici o dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o
agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione
professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale
addetto all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di
specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il
rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel
rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e
pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite
allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta
adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al
competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per l’adozione
delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti
che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di
funzionamento. L’Agenzia delle entrate comunica con evidenze informatiche
all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire
delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti
iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

83. Al fine di incentivare il
passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al
sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, è
ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula
di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.

84. All’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, destinato agli interventi di
cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria".

85. Per gli stessi fini di cui al
comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei
rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni
sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.

86. Per gli interventi previsti
all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione
del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno
2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di euro.

87. Nell’ambito del Fondo per lo
sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59, comma
2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è
istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale
per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5
milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro,
sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5,
comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122, che sono a tal fine versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità
previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite
con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da
emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

88. 90. Ai fini di quanto
disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del
bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno 2005 e di
396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

89. Le risorse previste
dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di
159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.

90. Le somme di cui ai commi 88 e
89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP,
costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A
decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare
alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa
per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze
armate nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

91. Per il personale dipendente
da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo
48, comma 2, del medesimo decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno
2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di
settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla
determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.

92. Il decreto del Presidente
della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si
intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
139 del 18 giugno 2003

93. Le dotazioni organiche delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui
all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all’articolo 34,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non
inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti
in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di
innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base
di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale
riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente
connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con
significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in
compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate
provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le
amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione
agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata
sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data
del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non
provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette
previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le
amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le
dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale
derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono
comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’articolo
3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché
le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità
che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in
vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o
soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in
situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5,
terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche
secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 98.

94. Le disposizioni di cui al
comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e
prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati
e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi
consigli e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

95. Per gli anni 2005, 2006 e
2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle
categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari
comunali e provinciali nonché al personale di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni,
le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni
di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti le
assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e
nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo
2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27
marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì,
fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23
settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di
mobilità, anche intercompartimentale.

96. Per fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in
deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120
milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro
per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel
limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120
milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse
secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

97. Nell’ambito delle procedure e
nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è
prioritariamente considerata l’immissione in servizio

a) del personale del settore
della ricerca;

a) identica;

b) del personale che presti
attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di
comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

c) per la copertura delle vacanze
organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso
pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;

d) del personale del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;

e) dei candidati a magistrato del
Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato
che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la
nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente
legge;

f) a decorrere dal 2006, dei
dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico
unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze
e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e
per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate
le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212;

g) del personale necessario per
assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini
dello Stato;

h) degli addetti alla difesa
nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30
settembre 2004.

98. Ai fini del concorso delle
autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati
criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007, previa
attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del
personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure
devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di
economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l’anno 2005, a
572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a
940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di
euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di
euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino
all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a
quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità
interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni.
In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi
della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero
delle attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di
equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le
assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.

99. Le disposizioni in materia di
assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in
servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine,
per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle
assunzioni.

100. 102. I termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

101. Le disposizioni di cui ai
commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università nonché agli
ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e federazioni.

102. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza
con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine,
secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i
dati previsionali dei fabbisogni medesimi.

103. 105. A decorrere dall’anno
2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità,
effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal
servizio verificatesi nell’anno precedente.

104. Il secondo periodo del comma
4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200
unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze".

105. A decorrere dall’anno 2005,
le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato,
tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I
programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di
finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi
della normativa vigente.

106. Per il funzionamento del
Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l’ulteriore
spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.

107. Per le regioni, le autonomie
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti
dall’attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle
assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli
enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

108. È stanziata, per l’anno
2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività
inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto
denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei
trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM)
del gruppo Sviluppo Italia Spa.

109. I soggetti che
nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori
dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere
autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a
versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi
alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non
obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita
IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare
annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto
commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle
risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento
della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione.

110. Allo scopo di concorrere al
soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle
aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del
personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica
in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell’ambito di
programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione
o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico
complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

111. Allo scopo di favorire
l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per
l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il
sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende
territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La
dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari
opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di
fruizione dei benefici di cui al presente comma

112. Il contributo statale annuo
a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a
decorrere dal 2005 di euro 350.000.

113. Il contributo statale annuo
a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a
decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000.

114. All’articolo 2, comma 31,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "legalmente
riconosciute" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente
costituite".

115. Nell’ambito delle risorse
preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo
aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

116. Per l’anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato
in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2005, assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per
lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione
nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per
l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non
possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e
per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

117. I Ministeri per i beni e le
attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero
dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre
2005 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

118. Possono essere prorogati
fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati
dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano
ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

119. L’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004
con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di
flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del
Centro.

103. Al fine di consentire il
completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini
italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato
stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n.
104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo
rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 122.

121. Le procedure di conversione
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle
modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

122. Per l’anno 2005 per gli enti
di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici
sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana
del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia
spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il
CNIPA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università.

123. I comandi del personale
della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogati al 31 dicembre 2005.

124. Nulla è dovuto a titolo di
indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti
del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di
privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in
regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche
che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell’ente o della società
e dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.

125. All’articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al
terzo periodo le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell’ENEA," sono soppresse.

126. Per la proroga delle
attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

127. Per l’anno scolastico
2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in
organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel
medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.

128. L’insegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in
possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati
posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in
cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o
di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui
applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di
non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e
2006-2007, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali
iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione
è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per
l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il
conseguimento del predetto obiettivo.

129. La spesa per supplenze brevi
del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli
oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per
assicurare il rispetto dei predetti limiti.

130. Per l’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e
generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale
e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione.

131. Per la realizzazione di
interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e
strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui
all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

132. Salvo diversa determinazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti
per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o
comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche.

133. All’articolo 61 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le pubbliche
amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque
per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi
dell’articolo 105 del codice di procedura civile".

134. Dopo l’articolo 63 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 63-bis. – (Intervento
dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può
intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al
personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze".

135. La dotazione del Fondo di
cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

136. Al fine di conseguire
risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre
essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi
illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso.
L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti
contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere
adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche
se la relativa esecuzione sia perdurante.

137. Al testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, primo comma,
dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono inserite le
seguenti: "nonché le aziende private";

b) la rubrica del titolo III è
sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei
dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati
non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l’articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell’articolo
54 le parole: "a norma del presente titolo" sono sostituite dalle
seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".

138. L’articolo 47 del testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.

139. L’adeguamento dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37,
comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.

140. Conseguentemente a quanto
previsto dal comma 142, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 142, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 142, lettera b).

141. I medesimi complessivi
importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate
con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita
alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al
netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS

142. 145. Il termine concernente
i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990,
riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito
al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è prorogato al 30 giugno 2006.

143. Ai fini della copertura dei
maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato,
del finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo
pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal
bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni,
evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35,
comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non
superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell’anno 2003, trasferite alla predetta gestione
dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri
di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto
salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo
pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all’INPS
e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i
seguenti scopi:

1) finanziamento delle
prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all’articolo 3, comma 14,
della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98
milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per
pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per
l’assistenza ai portatori di handicap grave di cui all’articolo 42, comma 5,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66
milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per
i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni
diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

144. Il complesso degli effetti
contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS
interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241.

145. Ai fini del finanziamento
dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni,
assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in
1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere
dal 2005:

a) per l’esercizio 2004,
concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse
derivanti da:

1) i minori oneri accertati
nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un
ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati
nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare
complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati
nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3 dell’articolo 80 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori
di handicap grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi,
per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla
somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e
dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di
cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione
delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare
complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall’anno 2005,
sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati
nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati
nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla
somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n.
415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione
delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare
complessivo pari a 305 milioni di euro.

146. Per le imprese industriali
che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di
supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore
automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli
anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite
massimo di utilizzo dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6
della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.

147. La disciplina dell’importo
massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di
disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova
applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2006.

148. A decorrere dal 1º gennaio
2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato
l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi
di trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto,
sono dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori
del settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia
aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o
comunque diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai
sensi del citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che
stabilivano a carico delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni,
trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia,
obbligazioni contrattuali del datore di lavoro.

149. I commi primo e secondo
dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:

"A decorrere dal 1º giugno
2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico
curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla
durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le
specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.

Il lavoratore è tenuto, entro due
giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia,
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui
quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta
attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.

Con apposito decreto
interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le
modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire
l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della
certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’lNPS
al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente
articolo".

150. L’articolo 1, comma 54,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

151. All’articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

151. Identico.

a) al comma 1, ultimo periodo,
sono soppresse le parole: "progressivamente e";

b) al comma 1, dopo l’ultimo
periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui
al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma
3";

c) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"3. I datori di lavoro che
aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
all’INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri
costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai
fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio
successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di
ogni anno. L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la
previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo
integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di
quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto
contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso
al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire,
tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali
del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui
all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto
previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’articolo 66 della legge 17 maggio
1999, n. 144.".

152. È istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo per il sostegno delle
adozioni internazionali" finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonché le
modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno
superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore
del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2005.

153. Nell’ambito del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per
l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le
politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano
culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno
della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove
realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

154. Il 70 per cento della quota
del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei
progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per
cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente
alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

155. In attesa della riforma
degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni
di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro
il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie
di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma
137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il
31 dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe
successive.

156. All’articolo 118, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005".

157. All’articolo 43 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da:
"in un’apposita gestione" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335";

b) al comma 2, le parole da:
"alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

158. All’articolo 58 della legge
17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "tredici"
è sostituita dalla parola: "dodici";

2) le parole: "sei eletti
dagli iscritti al Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque
designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo
medesimo";

b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

"3. Il comitato
amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato
scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto
medesimo".

159. Limitatamente ai soli enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad
esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l’articolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile.

160. È costituita la Fondazione
per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione
partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità.
La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi
speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento
delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di
un milione di euro per l’anno 2005.

161. L’ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può
continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo
di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell’ente.

162. All’articolo 3, comma 136,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: "31
dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005" e, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". A tal fine è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.

163. Per la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 8, comma 4-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un contributo di euro 160.102.000
per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è nominato un Commissario straordinario del Governo con funzioni di
vigilanza sulle modalità di attuazione del presente comma.

164. Per garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio
sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in
88.195 milioni di euro per l’anno 2005, 89.960 milioni di euro per l’anno 2006
e 91.759 milioni di euro per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono
anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale "Bambino
Gesù". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è
autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di
euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento
dell’ospedale "Bambino Gesù". Le predette disponibilità finanziarie
sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato–Regioni.

165. Resta fermo l’obbligo in
capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio
carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello
della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell’ambito
delle annuali direttive del Ministro della salute all’Agenzia è incluso il
conseguimento dell’obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa
farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia
italiana del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i
farmaci per i quali i medici possono prescrivere "confezioni d’avvio"
per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare
prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la
tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci per i quali sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.

166. All’articolo 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera c), dopo le
parole: "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti:
"ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla
pubblicità al pubblico";

2) dopo la lettera c), è aggiunta
la seguente:

"c-bis) farmaci non soggetti
a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)";

b) al comma 14, ultimo periodo,
le parole: "lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere
c) e c-bis)".

167. All’articolo 70, comma 2,
primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole:
"l’indicazione della "nota"" la parola: ",
controfirmata," è soppressa.

168.. L’Agenzia italiana del
farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale di attività
previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso dei farmaci generici,
ad assicurare una adeguata informazione del
pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli
operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni
necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici
disponibili.

169. Al fine di garantire che
l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte
delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della
salute, ferma restando la disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e
successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di
erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro
della salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo 4-bis, comma
10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi
di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza
e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano
sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati
entro il 30 giugno 2005.

170. Alla determinazione delle
tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni
assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità
delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con
proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli
importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe
massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con
decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla
ricognizione e all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima
modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento biennale delle
tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall’anno
2005.

171. Ferma restando la facoltà
delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei
tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli
importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda
della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene
regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.
Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in
violazione di detto principio.

172. Il potere di accesso del
Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende
ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984,
n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a tutti
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati
in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere
universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell’effettiva
erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli
essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e
all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei
relativi tempi di attesa.

173. L’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno
2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai
fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti
dalla vigente legislazione;

b) i casi nei quali debbano
essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri
della salute e dell’economia e delle finanze ai fini di una migliore
definizione delle misure da adottare

c) ulteriori adempimenti per
migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario;

d) il rispetto degli obblighi di
programmazione a livello regionale, al fine di garantire l’effettività del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e
della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio
dell’offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla
realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e
dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, coerentemente
con il Piano sanitario nazionale;

e) il vincolo di crescita delle
voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si
applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano
che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal
2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio
dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di
precedenti esercizi;

f) in ogni caso, l’obbligo in
capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto
consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli
andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore generale.

174. Al fine del rispetto
dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base
del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti
necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi
un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti
provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia,
entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di
commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi
possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di
gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004
e seguenti.

175. Per le finalità di cui al
comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel
settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61,
primo periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e
delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del
primo periodo del presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può
concernere anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità,
le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento
ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero
modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente
comma.

176. In caso di mancato
adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

177. Le regioni, ai sensi
dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, definiscono le fattispecie per l’eventuale trasformazione da
tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei
professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei
decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre
2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad
almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite
del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna
azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

178. Il rapporto tra il Servizio
sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera
scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni
sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni
conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4,
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla
consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima
applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino al
31 dicembre 2005.

179. Al fine di garantire il
rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a
disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare
tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di
inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli
obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a
187.

180. La regione interessata,
nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una
ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di
durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria
per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche
in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva
attuazione del programma.

181. Con riferimento agli importi
indicati al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per
l’anno 2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per
l’anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre
che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle
regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa
farmaceutica previsto dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

182. Limitatamente all’anno 2004:

a) l’obbligo in capo alle
regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all’articolo 48,
comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento
dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende
comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto
ripiano, purché l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario
regionale venga rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei
livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai
sensi del comma 172;

b) con specifica intesa tra Stato
e regioni, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco, su
proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni
sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico
delle aziende produttrici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini
dell’accesso all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come
stabilito dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.

183. A partire dal 2005, sulla
base delle rilevazioni condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le regioni
che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al
rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo a quello di rilevazione ad
adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

184. Al fine di consentire in via
anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con
riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al
comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali
dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni
a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del
fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e
2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota
indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti
anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime
regioni;

c) all’erogazione dell’ulteriore
5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dal citato
accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni
si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e
181;

d) nelle more della deliberazione
del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, nonché della stipula dell’intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal
riparto per l’anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2
per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi.

185. All’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero
dell’economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera
sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31
dicembre 2005".

186. Nell’ambito delle attività
dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e
monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in
corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura
di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque
punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite
dell’ordinario stanziamento di bilancio.

187. In considerazione del
rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005 è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione
"Centro San Raffaele del Monte Tabor".

188. Le regioni che alla data del
1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma
di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al
potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

189. Le sanzioni amministrative
per infrazioni al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

190. I proventi delle sanzioni
amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma
dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali
affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui
al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di
controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.

191. Resta ferma l’autonoma,
integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli
17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei
proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi
di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

192. Al fine di migliorare
l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento
della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati le applicazioni informatiche
e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni
di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per
l’acquisizione di applicativi informatici e
per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento
degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo,
dalla manutenzione e dalla gestione.

193. Le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in
corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui
possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità
tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che
la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti
economicamente più vantaggiosa.

194. Ai fini di cui al comma 192,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati
interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e
di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.

195. Le pubbliche amministrazioni
diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo
comma 193, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

196. Ai fini della copertura
delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono
essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico
di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

198. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle
competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso
di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi,
tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le
relative norme attuative.

Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni,
anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure
amministrative informatizzate. Tutti i
contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra
amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei
dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
sono emanate le relative norme attuative.

199. Per l’anno finanziario 2005
e successivi, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a
provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed
economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate
con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla
realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico
inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni
territorialmente interessate.

200. Al fine di garantire la
prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate
e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è
autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma
59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter,
secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse
finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a
tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle
citate disposizioni di legge.

201. La richiesta di cambio di
destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da
processi di delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto
quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del
diritto acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per
il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.

202. Al fine di consentire
l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi
derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati,
attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una
costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità
riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di
assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è
istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette
finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con
apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si
esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle
competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni
e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad
incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione
dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a
fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo
stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono
stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.

203. Il Dipartimento della
protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei
territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno
il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano
di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 2003, nonché una quota del 5 per cento per il completamento della
ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria
danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24
novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento
per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti
dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro
annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale
conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º
novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,
nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione
degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella
misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per
quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.

204. Per gli interventi di
ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi
sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre
2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005.

205. Il Fondo di cui all’articolo
27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura
delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e
le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani
che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino
all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione
del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

206. I benefici di cui
all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai
docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005.

207. Nel corso dell’anno 2005, i
benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al
personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle
università statali, nonché al personale dirigente, docente e non docente delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle
università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del
presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

208. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una
riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o
distributori operanti nel settore informatico,
esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP Spa).

209. La sezione speciale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto
del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29
giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40
milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali
somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate
al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente
comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma
sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di
Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.

210. Le risorse del Fondo
centrale di garanzia per il credito navale di cui all’articolo 5 della legge 31
luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo
di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662.

211. L’intervento di cui al comma
1 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per
l’anno 2005, per l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto,
la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a
decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione dei contributi
stabilite, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
contributi di cui al presente comma.

212. L’intervento di cui al comma
2 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno
2005, per l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai
contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50,
elevata ad euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da
parte dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree
di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila
abitanti.

213. Allo scopo di promuovere il
potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamento della
tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005
la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento
stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione di
euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui
al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte
dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun
anno.

214. ll finanziamento annuale
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2005.

215.. Al fine di rafforzare
l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia
Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre
effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità
positive sul territorio.

216. Le agevolazioni di cui al
comma 215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di
intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere
su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci,
concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È
previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere
dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire
fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto
capitale fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti
ammissibili; c) partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non
superiore al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le
percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate,
rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie
imprese.

217. Le agevolazioni di cui al
comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che confluiscono
nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della citata legge
n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.

218. Con delibera del CIPE, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle
risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonché le
condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217

219. Il CIPE, in sede di riparto
annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi
pluriennali predisposti dall’Istituto italiano per gli studi storici e
dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna
risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione
di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e
mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle
risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.

220. Ai fini di cui al comma 219,
i predetti istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività entro
il 31 dicembre di ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati
entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato
principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e
private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono
accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attività, già oggetto di
finanziamento, concluse e in corso, nonché sull’equilibrio patrimoniale ovvero
sulle azioni assunte per conseguirlo.

221. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

222. Al fine di favorire
l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative
localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e
alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non
superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più
società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal
citato Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo
e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e
delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di
legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto
delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l’organizzazione e la
gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente
prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica
amministrazione negli organi di gestione dei fondi.

223. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse
previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE
n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

224.Gli immobili di cui
all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi
compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere
alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della liquidazione già
affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.

225. All’articolo 9, comma 1-bis,
lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole:
"La società si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "La
società può avvalersi anche";

b) dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "È, altresì, facoltà della società di procedere alla
revoca dei mandati già conferiti".

226. Con riguardo a tutte le
liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002,
esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi
di Commissario liquidatore in essere.

227. Al fine di rendere più
efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure
di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge
28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare
dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di
cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di
procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima
ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.
Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole:
"e per una durata massima di dodici mesi" sono soppresse.

228. L’ufficio stralcio di cui
all’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le
residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.

229. Congiuntamente al Ministro
dell’economia e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti
pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la
liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

230. Le risorse del fondo di cui
all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del
citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al
comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4,
comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al
citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.

231. All’articolo 2, comma 8, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall’AIMA" sono sostituite
dalle seguenti: "dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato
agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".

232. Per l’utilizzo delle risorse
del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può
promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di
categoria e può avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il
commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma
61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione
finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole:
"5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni", e
nel quarto periodo le parole: "per l’anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al
secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".

233. Per l’anno 2005 è confermato
il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

234. Al fine di assicurare
l’efficace svolgimento delle attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa
con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I
relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n.
57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di
euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa
di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni
di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5
milioni di euro.

235. All’articolo 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito
il seguente:

"5-bis. Per l’applicazione
delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto
con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla
continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei
costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze
chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle
medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad
introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che
garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del
settore".

236. Il fondo di cui all’articolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto,
nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della
lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e del comma 13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

237. Al fine di incentivare lo
sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare
riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche
costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo,
d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dal 2005.

238. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento
delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su
base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per
l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per
la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

239. I soggetti di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le
modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.

240. All’articolo 24, comma 6,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le
parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le seguenti: ", e degli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n.
801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze".

241. Al fine di garantire
l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate,
quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere
di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della legge 1º agosto 2002, n.
166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente
all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere
per l’uso post-olimpico.

242. Per il triennio 2005-2007 è
autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle risorse previste per il
funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.

243. Nella regione Sardegna, in deroga
al disposto dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive
modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31
dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.

244. All’articolo 141 del testo
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito
il seguente:

"Nelle cooperative edilizie
a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo
pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse.";

b) al secondo comma, le parole:
"previsto dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"previsto dal primo comma".

245. Allo scopo di favorire
l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini
dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle
risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle
piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista
l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo
di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato.

246. Per la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

247. Allo scopo di rafforzare il
monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il
Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla
predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di
rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

248. Al fine di incentivare lo
sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare
attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia
solare, eolica, idraulica o geotermica è istituto, per l’anno 2005, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la
promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10
milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche
nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate
all’utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale
all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le
ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla
metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università,
laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il
successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale
attività di ricerca e progettuale.

249. Per la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.

250. Nello stato di previsione
del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una
dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e
la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla
piattaforma della televisione digitale terrestre.

251. Allo scopo di promuovere la
ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale,
è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società
operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

252. Il Fondo rotativo nazionale
per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo
4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un
importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

253. All’articolo 67, comma 1,
lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole:
"associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti:
"e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei
collaboratori tecnici".

254. Per le esigenze connesse
all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di
sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle
Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di
base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.

255. Agli enti non commerciali di
cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori
di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di
cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre
2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i
sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n.
3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.

256. Per la prosecuzione degli
interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del
2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.

257. Al fine di garantire la
piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro.

258. Al fine di consentire la
piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia
delle regioni dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e
forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai
sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di
costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora
ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie,
valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.

259. Per la liquidazione delle
istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute
al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.

260. Al fine di valorizzare le
iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall’apposito
Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

261. Per le attività di
monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro
impatto sul Sistema-Paese, di informazione e
comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di enti o
istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonché di
consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

262. Nel limite complessivo di 22
milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato
a prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili
(ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai
soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni
già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di
una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza
delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di
euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti
dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese
pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

263. Nel limite di spesa
complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni
di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

264. All’onere di cui ai commi
262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.

265. Gli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1º
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese
e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate
nell’accordo di programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa
Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della
Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del
presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio
2004, nonché al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di
Brindisi.

266. Il programma di
reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo
Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche
interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali
dismesse.

267. Il programma di cui ai commi
265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l’attrazione
degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

268. Per gli interventi di cui ai
commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di
euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.

269. Per garantire la
prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui
all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio
2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse
finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.

270. Al fine di sostenere i
processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai
programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo
e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle
attività economiche ISTAT 91) rivolti:

a) alla ricerca e progettazione
di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti
materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza
necessarie all’avvio dei processi innovativi;

b) all’accesso ai mercati
elettronici e strumentazione connessa;

c) alla progettazione ed alla
realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne tecniche di
vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi
espositivi);

d) all’acquisizione di servizi di
connessione a larga banda;

e) al check-up sulla struttura
aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli
approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse
strumentali;

f) alla progettazione e
realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed
applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e
dell’offerta dell’impresa commerciale;

g) alla realizzazione di
innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici
integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di
impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per
operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

271. Con decreto del Ministero
delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la
concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del
commercio, del turismo e dei servizi

272.L’indennizzo di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con
le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel
periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota
contributiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma entro il 31 gennaio 2008.

273. All’articolo 29, comma 1,
quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "per
provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi"
sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni,
oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili
stessi".

274. Relativamente alle somme non
corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di
proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte
dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di
pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si
procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e
gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la
seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la
riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti
interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del
demanio ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione,
l’intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il
relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la
liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo
periodo, si estinguono di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto
nel medesimo periodo.

275. Ai fini della valorizzazione
del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti
ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le
operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di
fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto.

276. Al fine di consentire il
tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi
agli immobili locati ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli
importi necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria
si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con
l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro l’anno
a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.

277. Al comma 6-bis dell’articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le
parole: "sono alienati" sono inserite le seguenti: "e
valorizzati";

b) all’ultimo periodo, dopo le parole:
"al momento dell’alienazione" sono inserite le seguenti: "e
valorizzazione".

278. Per il potenziamento delle
attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo
per la formazione europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

279. Per dare attuazione alle
azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione
del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici
relativo alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29
gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa
complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di comunicazione
e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

280. A decorrere dal 1º gennaio
2005 le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all’imposta di
bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma è destinata al funzionamento e all’implementazione del centro
elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al
presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una
campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale
e ad assicurare una adeguata informazione agli
utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l’attività
di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica
stradale.

281. A partire dal 1º gennaio
2005, una quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
concorsi pronostici su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto,
dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento,
dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché da eventuali giochi
di istituzione successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento
dello sport.

282. Le modalità operative di
determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali
provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonché le modalità di trasferimento
periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio
2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450
milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

283. Ferme restando le competenze
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire
dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta
derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove
modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici,
prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata: a)
8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come
montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come
contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come
contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini
stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio
2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.

284. Ferme restando le competenze
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire
dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI
di cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita
per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote
di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i
rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per
le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.

285. Ferme restando le competenze
del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire
dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore
su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278,
e successive modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per la
percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera
b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a
vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per cento,
come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese complessive
di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla
stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI, è
abrogata la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999,
n. 133.

286. Con uno o più decreti, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi
sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in
particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali,
amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonché a quelli relativi al
contenzioso ed al riparto dei proventi.

287. Con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi,
da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo
princìpi di:

a) armonizzazione delle modalità
di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;

b) economicità ed efficienza
delle reti di vendita, fisiche e telematiche;

c) diffusione capillare delle
stesse sul territorio nazionale;

d) sicurezza e trasparenza del
gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti;

e) salvaguardia dei diritti
derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

288. Ciascun concessionario per
l’adduzione delle scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la
ricezione del nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonché per
l’adduzione delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione
utilizza e remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti
contrattuali in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di
capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento
concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma
l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento
di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione di
cui al periodo precedente stabilisce:

a) il termine, di natura
essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il versamento;

b) l’anticipazione al
concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni eventualmente
necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti,
contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);

c) la retribuzione del servizio
prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento dell’ammontare
delle somme versate;

d) la prestazione di idonea
cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte,
a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente, le
garanzie prestate dal concessionario.

289. A decorrere dal 1º febbraio
2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è
stabilita in 1 euro. L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a
3 euro.

290. Al fine di assicurare la
tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco
illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari
per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di
terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a
distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.

291. Per le attività di
diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società
di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

292. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le
lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la
ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all’erario, ai
giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione
delle lotterie telefoniche e telematiche.

293. Il Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può organizzare,
congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione
europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni

294. Nel caso di cui al comma
293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le
amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della
posta di gioco

295.In aggiunta a quanto previsto
dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base dello stato
di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura
obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una
minore spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005 ed una minore spesa
annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

296. Le dotazioni di parte
corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore
universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera
lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650
milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una
minore spesa annua di 850 milioni di euro.

297. L’autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al
comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta
di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.

298. A decorrere dal 1º gennaio
2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per
cento degli importi derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente
della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto
gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul
prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono stabiliti
modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma.

299. I trasferimenti correnti
alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
per gli importi di seguito indicati:

a) Ferrovie dello Stato Spa
(Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello
Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90
milioni di euro per il 2007;

b) Poste italiane Spa (Ministero
dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4. – Poste italiane): 40 milioni
di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il
2007;

c) ANAS Spa (Ministero
dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro per
il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;

d) altre imprese pubbliche
(Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo contratti
programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006 e
90 milioni di euro per il 2007.

300. Gli importi fissi
dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta
di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei
diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge
31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al
consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e
degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da
assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni
2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

301. A decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per cento.

302. All’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al
comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro".

303. I beni culturali immobili
dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono
essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone
fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto
ufficio.

304. Dal canone di concessione
vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere
fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti
nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.

305. I beni culturali che possono
formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del
Direttore regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica

306. All’articolo 10, comma 4,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: "il processo di valore inferiore a euro 1.100
e" sono soppresse.

307. I commi 1 e 2 dell’articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il contributo unificato
è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di
valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di
valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi
di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore
superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di
valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di
valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di
valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione
immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi
esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione
agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120".

308. L’articolo 46, comma 1,
della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"1. Le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto
al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti
dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".

309. Il maggior gettito derivante
dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento
delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

310. All’articolo 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

"4-ter. Le indennità
previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di
euro 72.000 lordi annui".

311. La disposizione recata dal
comma 310 si applica anche ai giudici tributari.

312. I veicoli giacenti presso i
custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della
rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano
le seguenti condizioni:

312. Identico.

a) siano ritenute cessate, con
ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla
restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di
sequestro;

b) siano immatricolati per la
prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e
collezionistico;

c) siano comunque custoditi da
oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta
giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza
di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

313. La cessione di cui al comma
312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di
conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla
segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e
il numero di targa o di telaio.

314. All’alienazione di cui ai
commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una
commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di
concerto con le altre amministrazioni interessate.

315. L’alienazione del veicolo si
perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la
determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente.

316. Il provvedimento di
alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

317. Il provvedimento di
alienazione è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico
competente, il quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative
iscrizioni.

318. Al custode è riconosciuto,
in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno
degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6 per ogni mese o
frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;

b) euro 24 per ogni mese o
frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva
inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici;

c) euro 30 per ogni mese o
frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate.

319. Gli importi di cui al comma
318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di
esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta
prescrizione delle somme dovute.

320. Le somme complessivamente
dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno
2006.

321. Alle procedure di
alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si
applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al
comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.

322. All’articolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: "e previo parere del consiglio dell’ordine,"
sono soppresse.

326. L’articolo 30, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, è sostituito dal seguente:

323. Identico.

"1. La parte che per prima
si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che,
nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e
le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,
eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile
1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo
stesso articolo".

324. La tabella di cui
all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

325. All’articolo 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: "assenza obbligatoria o
facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204," sono sostituite dalle seguenti: "astensione facoltativa
previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

326. Al comma 1 dell’articolo 5
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) le spese relative
alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni
medesime".

327. All’articolo 205 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le spese relative
alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo
delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.

2-ter. Il decreto di cui al comma
2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle
singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere
rideterminato ogni anno".

328. Il primo periodo del comma 2
dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito
dai seguenti: "Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un
apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di
effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli
operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di
pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle
comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del
numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate
nell’anno precedente".

329. Al comma 4 dell’articolo 96
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "comma
2" sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,".

330. Le disposizioni contenute
nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326
disposte successivamente alla emanazione del decreto previsto dall’articolo
205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come
modificati dai commi 327 e 328.

331. Dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

332. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:

332. Identico.

a) all’articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera e) è inserita
la seguente:

"e-bis) denunce di inizio
attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire
e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera";

2) alla lettera g-ter), dopo le
parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica," sono
inserite le seguenti: "di servizi idrici e del gas,";

b) all’articolo 7:

1) al primo comma, le parole:
"riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 6" sono
sostituite dalle seguenti: "contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6";

2) al quinto comma, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Al fine dell’emersione delle attività
economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza";

3) il sesto comma è sostituito
dal seguente:

"Le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto
dal secondo comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a
rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria";

4) l’undicesimo comma è
sostituito dal seguente:

"Le comunicazioni di cui ai
commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente
per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le
specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate";

5) al dodicesimo comma, le parole:
"il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il
direttore dell’Agenzia delle entrate".

333. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come
modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1º
aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati
identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
per i contratti in essere le medesime informazioni
sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della
modificazione del contratto stesso.

334. Con provvedimento dei
direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con
riferimento ai contratti di cui al comma 333.

335. La revisione parziale del
classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone
comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone
comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del
territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui
al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con
provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

336. I comuni, constatata la
presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali
per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali
sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento
redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i
quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli
estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa
rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali
dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta
del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data
cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella
richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione,
dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.

338. Gli importi minimo e massimo
della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di
cui all’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del
medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo
8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento
degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.

339. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 336 e 337.

340. Al comma 3 dell’articolo 70
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti
periodi: "A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di
proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano,
la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per
cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone
comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di
interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui
manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari
catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica,
presso il comune, della consistenza di riferimento".

341. Al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

"Art. 52-bis. –
(Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione) – 1. La
liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è
esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto non
inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i
poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla
prima".

342. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo
l’articolo 41-bis è inserito il seguente:

"Art. 41-ter.– (Accertamento
dei redditi di fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi
di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un
importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal
contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.

2. In caso di omessa
registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il
rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,
il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni".

343. Le disposizioni degli
articoli 52-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo,
non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

344. Il modello per la comunicazione
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia;
la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché degli
uffici dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico
del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla
predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di
ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro
successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per
la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del
decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo
articolo 12.

345. L’obbligo di comunicazione
di cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che
esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la
comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta
conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro
attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche
per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo
di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al
quarto comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di
seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al
primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi
dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

346. I contratti di locazione, o
che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati.

347. All’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto
personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di
effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale";

b) nel medesimo comma 1, lettera
b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) fatte salve le
disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile";

c) il comma 4-bis è sostituito
dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base
imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base
imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base
imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base
imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91";

d) dopo il comma 4-ter, sono
aggiunti i seguenti:

"4-quater. Per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del
costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di
imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con
riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo
con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale
attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività
istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base
occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al
rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi
occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale
all’attività commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non
rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività
che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente
preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di
superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di
lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

4-quinquies. Nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta
italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, l’importo
deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è raddoppiato".

348. Le disposizioni del comma
347 si applicano a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al
31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.

349. A decorrere dal 1º gennaio
2005, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 3, comma 1, le
parole: "nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11"
sono sostituite dalle seguenti: "nonché delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12";

b) l’articolo 13 è rinumerato in
articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita dalla seguente: "Deduzioni
per oneri di famiglia"; nel medesimo articolo sono, altresì, apportate le
seguenti modificazioni:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti
dai seguenti:

"1. Dal reddito complessivo
si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 3.200 euro per il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.900 euro per ciascun figlio,
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice
civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da ripartire tra coloro
che hanno diritto alla deduzione.

2. La deduzione di cui al comma
1, lettera b), è aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio
di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo
figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.";

2) nei commi 3 e 4, le parole:
"Le detrazioni per carichi di famiglia" sono sostituite dalle
seguenti: "Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti
i seguenti:

"4-bis. Dal reddito
complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale
nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute
nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.

4-ter. Le deduzioni di cui ai
commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri
deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la
deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali.";

c) l’articolo 12 è rinumerato in
articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:

1) nell’alinea del comma 1, le
parole: "della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione
di cui all’articolo 11" sono sostituite dalle seguenti: "delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12";

2) le lettere da a) ad e) dello
stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) fino a 26.000 euro, 23
per cento;

b) oltre 26.000 euro e fino a
33.500 euro, 33 per cento;

c) oltre 33.500 euro, 39 per
cento";

3) nel comma 2, le parole:
"negli articoli 13, 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti:
"negli articoli 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge";

d) l’articolo 14 è abrogato.

350. È introdotto un contributo
di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 349, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il
versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il
contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte
sui redditi.

351. Quando leggi, regolamenti,
decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni
contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima
del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino
abrogate per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle
corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione
disposta dal medesimo comma 349.

352. I contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

352. Identico.

353. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 23:

1) nel comma 2, lettera a), le
parole: "al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del medesimo
testo unico, ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del
citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate" sono sostituite
dalle seguenti: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono
riconosciute"; nel medesimo comma, lettera c), dopo le parole:
"biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto
delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico";

2) nel comma 3, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel comma 1 devono
effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione
del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute
operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e
l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo
conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo
unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di
lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al
comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali";

3) nel comma 4, il terzo periodo
è soppresso;

b) nell’articolo 29:

1) nel comma 1, lettera c), dopo
le parole: "biennio precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al
netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico";

2) nel comma 2, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, all’inizio del rapporto,
il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3
dell’articolo 23 intende adottare".

354. È istituito, presso la
gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo
rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese".
Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati
che assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati
ai sensi del comma 361.

355. Con apposite delibere del
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il
Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,
individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

356. Il CIPE, con una o più
delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:

a) stabilisce i criteri generali
di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo
che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti
abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità
per assicurare che l’importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi
l’importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali
di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;

c) prevede la misura minima del
tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima
del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità
di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354
a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata
richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e non sono
stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che
l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme
del soggetto responsabile dell’istruttoria.

357. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal
comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di
quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai
finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono
stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei
finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i
documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso, per
l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a
copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso
del finanziamento agevolato.

358. Il tasso di interesse sulle
somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze. La differenza tra il
tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti
Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa
di cui al comma 361.

359. Sull’obbligo di rimborso al
Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi
interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri
si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale di
base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

360. Alla Cassa depositi e
prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere
sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso
delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo
delle somme erogate annualmente.

361. Per le finalità previste dai
commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005
e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota
relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a
50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal
2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.

362.Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un "Fondo per i
pagamenti dei debiti di fornitura", al quale vengono riassegnate le
dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti
scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura
di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi
e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.

363. La Cassa depositi e prestiti
Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i
pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000
milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui
risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma 18,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e prestiti Spa è
autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza
l’autorizzazione del soggetto ceduto.

364. Il Ministero dell’economia e
delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa
delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo
di cui al comma 362, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli
oneri di gestione.

365. La Cassa depositi e prestiti
Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull’amministrazione del fondo,
di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative
dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l’accesso al
Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla
cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai
tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto
alla stessa dovuto.

366. Agli oneri di cui al comma
364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal
comma 300.

367. A fini di contrasto di
fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto
previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali ed
ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o
mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli
uffici dell’Agenzia del territorio.

368. Ai sensi dei commi da 367 a
375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni
sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia o parzialmente o previa
elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti,
in via diretta o mediata, anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.

369. Non si ha riutilizzazione
commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni
sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo e specifico
incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa, previo pagamento
dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva
prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale quando il corrispettivo
previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta inferiore all’ammontare
dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione,
anche telematica, dei predetti documenti, dati o informazioni.

370. Per ciascun atto di
riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e
le tasse ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

371. Le attività di
riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se regolamentate da
specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio, che
disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai
sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della conservazione,
della elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo
consentito.

372. Chi pone in essere atti di
riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione
amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo
dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

373. L’accertamento delle
violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo della
guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti dall’articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per
assicurare effettività all’indicata azione di contrasto all’utilizzazione
illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di
euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore
dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione
continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale
dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta
attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può partecipare,
su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali o altri enti
pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di contrasto
all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.

374. Alla presentazione degli
atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a decorrere dal lº marzo
2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico
di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica
avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico,
la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto
informatico. Con provvedimenti del direttore
dell’Agenzia del territorio:

a) è stabilita la progressiva
attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a
specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di adempimenti;

b) è approvato il modello unico informatico
di aggiornamento degli atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche
necessarie per la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di
cui al presente articolo;

c) sono fissati i termini, le
condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello unico informatico
di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e degli
atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare l’avvenuto
deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto; alla
conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei
originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno
la titolarità sui beni;

d) sono stabilite, d’intesa con
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità di
versamento dei tributi dovuti.

375. Gli atti comunque
attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati
possono essere prodotti e notificati ai soggetti intestatari, a cura
dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal
caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo dello stesso.

376. Nell’articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "30 settembre 2004",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

377. All’articolo 3, comma 2,
primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, le parole: "a lire 50 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "ad euro 10.000".

378. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti
di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il
termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima
dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il
numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per
i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione il numero
identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore.
In mancanza delle informazioni da parte dei
soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione. La
comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla
vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei
medesimi veicoli.

379. Con decreto del capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti
e le modalità delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma
378.

380. Con la convenzione prevista
dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle informazioni
inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.

381. All’articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente
periodo: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare
all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16
del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta".

382. Ai fini del necessario
coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto
dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate
condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul
valore aggiunto le informazioni risultanti
dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.

383. 386. All’articolo 7 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:

"4-bis. È punito con la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati
incompleti o inesatti".

384. Chiunque omette di inviare,
nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o
la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il
soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione
ricevuta.

385. Il direttore dell’Agenzia
delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381.

386. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è inserito il
seguente:

"Art. 60-bis. – (Solidarietà
nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di
analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento
dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini
del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L’obbligato solidale di cui al
comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei
beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto
oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e
che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta".

387. A decorrere dal periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto l’istituto della
pianificazione fiscale concordata alla quale possono accedere i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi
di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’adesione
alla pianificazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base
imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta una riduzione
dell’imposizione fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base
imponibile pianificata.

388. Non possono accedere alla
pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:

a) per i quali sussistano cause
di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2003;

b) che svolgono dal 1º gennaio
2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;

c) che non erano in attività in
almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio
2003 ovvero al 1º gennaio 2004;

d) che hanno omesso di dichiarare
il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei periodi di imposta
in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003;

e) che hanno omesso di presentare
la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per i medesimi
periodi di imposta di cui alla lettera d);

f) che hanno omesso di comunicare
i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003.

389. La proposta individuale di
pianificazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione
disponibile riferibile al contribuente.

390. L’adesione alla
pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o
dei compensi alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo di
imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi
o negativi di reddito di carattere straordinario.

391. L’adesione alla proposta di
pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente entro sessanta giorni dal
suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita
in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche
con l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di
documentare una evidente infondatezza della
stessa, sulla base dell’esistenza di:

a) significative variazioni degli
elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a
base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base
per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all’atto
dell’adesione.

392. La sussistenza delle
circostanze di cui alle lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai
soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

Per i periodi di imposta oggetto
di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti
o professioni:

a) sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui
all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l’aliquota del 23 per
cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell’imposta
sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle
società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito
dichiarato eccedente quello pianificato;

c) è esclusa l’applicazione dei
contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato che eccede quello
pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi;
restano salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di
effettuare i versamenti su base volontaria.

394. Per gli stessi periodi di
imposta di cui al comma 393, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:

a) il contribuente assolve
ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto;

b) all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d’affari dichiarato;

b) identica;

agli articoli 54, secondo comma,
secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

395. In caso di mancato rispetto
della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini
dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonché, per
l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai
ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati
accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di
settore.

396. L’inibizione dei poteri di
cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c) ed i benefici di cui al comma
393, lettere b) e c), non operano qualora:

a) il reddito dichiarato differisca
da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di
cui al comma 394, lettera a), ferma restando, comunque, in tale caso
l’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;

b) siano constatate condotte del
contribuente che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10
e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

397. Salva l’applicazione del
comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di
fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi
difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la
formulazione della proposta, nei suoi confronti non opera l’inibizione dei
poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394, lettera c), nonché i benefici di
cui al comma 393, lettere b) e c).

398. Nel caso in cui l’attività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della
pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta
nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata
nonché approvate una o più note metodologiche per la formulazione della
proposta di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente
rideterminati i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei
cui confronti la pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta
diversi da quello indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte,
anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché
le modalità di adesione.

399. Gli studi di settore
previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in
vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, al fine
di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica
cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso
del termine previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni
ufficiali quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della
commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio
1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio
di ciascun anno.

400. In deroga a quanto previsto
al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate completa
l’attività di revisione relativa agli studi di settore già precedentemente
individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004,
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento recante disposizioni concernenti i
tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.

401. Gli organi preposti al
controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli studi di
settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano
l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto
all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi
medesimi.

402. All’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

402. Identico.

a) nel primo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo e secondo periodo,
le parole da: "alle operazioni" a: "risultanti dai conti"
sono sostituite dalle seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui
dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero
rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti
ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,";

1.2) nel secondo periodo, le
parole da: "a base delle stesse" alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi
riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole
da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria," sono
soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le
parole da: "all’Amministrazione postale," fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane
Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie";

3) al numero 6-bis), il primo
periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o
verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della
natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla
data della richiesta";

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: "richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.";

4.2) nel secondo periodo, dopo le
parole: "deve essere indirizzata" sono inserite le seguenti: "al
responsabile della struttura accentrata, ovvero";

b) nel secondo comma:

1) al secondo periodo, la parola:
"sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) il terzo periodo è sostituito
dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo di venti
giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle
entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale.";

c) dopo il secondo comma è
inserito il seguente:

"Le richieste di cui al
primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono
essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e
le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero
7)".

403. All’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

403. Identico.

a) nel secondo comma:

1) al numero 2):

1.1) nel primo periodo, le parole
da: "alle operazioni" a: "acquisita" sono sostituite dalle
seguenti: "ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti
siano stati acquisiti"; la parola: "rilevate" è sostituita dalla
seguente: "rilevati";

1.2) nel secondo periodo, le
parole: "I singoli dati ed elementi risultanti dai conti" sono
sostituite dalle seguenti: "I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed
alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e
dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,";

2) al numero 5):

2.1) nel primo periodo, le parole
da: ", ovvero" fino a: "in forma fiduciaria," sono
soppresse;

2.2) nel quarto periodo, le
parole da: "all’Amministrazione postale," fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: "alle banche, alla società Poste italiane
Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari,
alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie";

3) al numero 6-bis) il primo
periodo è sostituito dal seguente: "richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o
verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della
natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese
di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le
società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o
stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della
richiesta.";

4) al numero 7):

4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: "richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale
della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di
interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse
hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati.";

4.2) nel secondo periodo, dopo le
parole: "deve essere indirizzata" sono inserite le seguenti: "al
responsabile della struttura accentrata, ovvero";

b) nel terzo comma:

1) al primo periodo, la parola:
"sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";

2) il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Il termine può essere prorogato per un periodo
di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi,
dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate,
ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.";

c) dopo il terzo comma è inserito
il seguente:

"Le richieste di cui al
secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le
modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero
7)".

404. Le disposizioni di cui al
terzo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell’articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno
o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere
prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di
natura esclusivamente tecnica.

405. Al fine di una maggiore
efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto della pianificazione fiscale
concordata, al primo periodo del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: "gli uffici
delle imposte" fino a: "delle imposte dirette" sono sostituite
dalle seguenti: "i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora
dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";

b) dopo le parole: "non
spettanti," sono inserite le seguenti: "nonché l’esistenza di imposte
o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli
36-bis e 36-ter,";

c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ovvero la maggiore imposta da versare, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218".

406. Al quinto comma
dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

406. Identico.

a) le parole da: "l’ufficio
dell’imposta" fino a: "indirette sugli affari" sono sostituite
dalle seguenti: "i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora
dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali";

b) dopo le parole:
"l’esistenza di corrispettivi" sono inserite le seguenti: "o di
imposta";

c) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonché l’imposta o la maggiore imposta non versata,
escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle
procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

407. Al comma 181 dell’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell’alinea, le parole:
"alle altre categorie reddituali" sono sostituite dalle seguenti:
"alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento
ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto,".

408. All’articolo 70 della legge
21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:
"alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli
accertamenti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "alle medesime o
alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto";

b) al comma 2, le parole da:
"qualora" fino a: "indipendentemente" sono sostituite dalle
seguenti: "indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi e".

409. All’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei confronti degli
esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per
effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del
comma 1 trova applicazione quando in almeno due periodi di imposta su tre
consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi
o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore
all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi
periodi di imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso
nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono significative
situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma
7.";

b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:

"3-bis. Nelle ipotesi di cui
ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento,
invita il contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.";

c) il comma 6 è sostituito dal
seguente:

"6. I maggiori ricavi,
compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti di
cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui
all’articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo
331 del codice di procedura penale".

410. Le disposizioni dei commi 2
e 3-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal
comma 409 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004.

411. All’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "il primo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i periodi";

2) le parole: "nella
dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "nelle
dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,";

3) le parole: "per adeguare
i ricavi o i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "per adeguare
gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive,";

b) al comma 2:

1) le parole da: "Per il
primo periodo d’imposta" fino a: "revisione del medesimo," sono
sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi periodi d’imposta di cui al
comma 1,";

2) le parole: "può
essere" sono sostituite dalla seguente: "è";

3) le parole: "di
presentazione della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle
seguenti: "del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
riportati nella dichiarazione annuale";

c) dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:

"2-bis. L’adeguamento di cui
ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui
trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione
del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili".

412. In esecuzione dell’articolo
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate
comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti
l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal
periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602
del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
elaborazione della predetta comunicazione.

413. Ai commi 2 e 1,
rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni
presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a
quello dell’elaborazione della comunicazione".

414. Al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – (Omesso
versamento di ritenute certificate). – 1. È punito con la reclusione da sei
mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta".

415. All’articolo 49, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, dopo le parole: "costituisce titolo
esecutivo" sono aggiunte le seguenti: "; il concessionario può
altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore".

416. All’articolo 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le
parole: "entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo
ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "entro il dodicesimo mese
successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il
sesto mese successivo nonché";

b) al comma 4, dopo le parole:
"di segnalare azioni cautelari ed esecutive" sono inserite le
seguenti: "nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore".

417. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 3, dopo
la parola: "contribuente," sono inserite le seguenti: "la specie
del ruolo,";

b) all’articolo 19, comma 4-bis,
le parole: "ad espropriazione forzata" sono sostituite dalle
seguenti: "alla riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto";

c) all’articolo 25, comma 1, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a pena di decadenza, entro
l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo,
ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se la
cartella è relativa ad un ruolo straordinario".

418. Al decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 2, terzo
periodo, le parole: "garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite dalle seguenti: "idonea garanzia mediante polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è
inserito il seguente:

"3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa
l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di
diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente
e dello stesso garante";

b) all’articolo 15, comma 2, le
parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2,
3 e 3-bis".

419. All’articolo 48, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "garanzia
secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite dalle seguenti:
"garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria"; al
medesimo articolo 48, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In caso di mancato
pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa
l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante".

420. Le disposizioni del comma
416, lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano con riferimento
ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.

421. Ferme restando le
attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto
o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia delle
entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al
contribuente con le modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo
non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27.

422. In caso di mancato
pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato
dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla
riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

423. La competenza all’emanazione
degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio
fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.

424. In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le
dichiarazioni presentate nell’anno 2003.

425. Al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il
seguente:

"Art. 75-bis. –
(Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario, prima di
procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura
civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a
ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico,
le cose e le somme da loro dovute al creditore".

426. È effettuato mediante ruolo
il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato del
servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o
del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa
della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i casi di
responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della riscossione
ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le
irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio
compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di 3
euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi affidati
in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è versato in tre
rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente comma.

427. La durata delle concessioni
del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31
dicembre 2006.

428. A condizione che la relativa
imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30 settembre 2004, i
soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui
agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i soggetti
abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si
comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.

429. Le imprese che operano nel
settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo
dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

430. Ai fini del comma 429 sono
imprese di grande distribuzione commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettere e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende
distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie
superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai
10.000 abitanti.

431. Le modalità tecniche ed i
termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono definiti con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione
telematica di cui al comma 429 sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale
dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta
comunque fermo l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

432. Le violazioni alle
prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai
sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

433. Nell’ambito delle attività
volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a vendere a
trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i
fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è
proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito
secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione
giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il
venire meno dell’uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni
altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

434. Le aree che appartengono al
patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di
urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e
successive modificazioni, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del
comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di
trasferimento è presentata alla filiale dell’Agenzia del demanio
territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali
che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del
trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell’elenco 3 allegato
alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal
1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per cento.

435. Le somme dovute dai comuni
per l’occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla data di
stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di
cui all’elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione,
nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si
estinguono i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e
comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano
compensate fra le parti le spese di lite.

436. I beni immobili che non
formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con
i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del
2001, possono essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a
trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a
seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data
adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito
telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima Agenzia.

437. Le alienazioni di cui al
comma 436 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell’articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione
degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di
cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del
demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad
oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o
superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente
locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della
determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia
del demanio.

438. Relativamente agli immobili
di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei
concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel
godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione competente.

439. Le disposizioni agevolative
previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di
enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà
statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle amministrazioni
dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di
proprietà degli stessi enti.

440. Il regio decreto-legge 10
settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è
abrogato.

441. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della
legge 27 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono trasferiti in
proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli
stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data
della volturazione, all’accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli
alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo 18 della legge
4 marzo 1952, n. 137, nonché agli alloggi di cui al comma 442.

442.Al fine di consentire la
regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l’articolo
4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi
attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954,
n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso
dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle
condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di
pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di
presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

443. Dopo il comma 13-bis
dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:

"13-ter. In sede di prima
applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione
generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio,
individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso
all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell’economia e delle finanze
e, per esso, all’Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del
patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di
valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura
dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. La Cassa depositi e
prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli
immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come
sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo
complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a
1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni
sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli
immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli
investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché
alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-sexies. Fermo restando quanto
previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti
dall’applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni
immobili dell’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini
istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero
della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30
milioni di euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una
somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un
programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate
dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".

444. Le finalità di cui
all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive
modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla
locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate
alla data del 31 dicembre 2004.

445. Il comma 65 dell’articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

446. Per conseguire obiettivi di
contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa
pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello
Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le
competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi
costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del
coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello
Stato a comunicare all’Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni
anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi
dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004,
relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli
elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a), entro un mese dalla data
della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi
ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione
apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo
relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi
annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni
anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi,
necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più
necessario all’esecuzione delle predette finalità.

447. L’Agenzia del demanio
elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l’aggiornamento dei
programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma
446 il supporto informatico per la redazione e
la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

448. L’Agenzia del demanio, entro
il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell’economia e delle finanze
una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 447.

449. I piani di investimento
immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

450. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni
immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o
cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di
mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui
all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
assoggettabili a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il
prezzo è fissato con modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture
Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui
al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di
interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.

451. È fatta salva l’applicazione
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

452. Per il completamento degli
interventi infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della
Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di
cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste
dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e
autostradale speciale e di grande comunicazione connesse al percorso di cui
alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire effettività alla
realizzazione delle iniziative in grado di potenziare e rendere più efficiente
la grande viabilità lungo il percorso tra Italia e Francia, viene assicurata
priorità al completamento degli interventi infrastrutturali stradali e di
grande attraversamento viario nelle località in cui sono ubicati gli immobili
di cui all’articolo 17 della citata Convenzione per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia già perfezionata la fase della
progettazione preliminare.

453. Per consentire l’inizio dei
lavori relativi alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del
21 dicembre 2001 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo
quindicennale di 2 milioni di euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere
dall’anno 2005. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a
favore dell’ANAS Spa ai sensi dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.

454. All’articolo 24, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "alla
procedura" sono inserite le seguenti: "di esecuzione di lavori
e".

455. Per la realizzazione ed il
completamento di interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela
dell’ambiente in relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento
tra le grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più
intensa circolazione viaria, nonché tra nodi di scambio portuali ed
aeroportuali ed aree urbane attraverso aree naturali protette, è istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
un Fondo per la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno
2005 e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione
dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

456. Per la concessione di contributi
alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto
ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie
di intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili
per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia
di aiuti di Stato.

457. Per la prosecuzione degli
interventi previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2005.

458. È autorizzata la spesa di 3
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli
interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 127, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.

459. Per le finalità di cui
all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166.

460. Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società
cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo
VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di
attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle cooperative
sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento
degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola
pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento
degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

461. L’articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

462. L’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.

463. Le previsioni di cui ai
commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l’esenzione da
imposte e la deducibilità delle somme previste dall’articolo 11 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

464. A decorrere dall’esercizio
in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a
mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali,
a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista
dallo statuto.

465. Gli interessi sulle somme
che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi
alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili
per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura
minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi,
aumentata dello 0,90 per cento.

466. Le disposizioni dei commi da
460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2003.

467. Al numero 41-bis) della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005,
anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del
predetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore
dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior
favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel limite
di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente comma.

468. All’articolo 11, comma 4,
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

469. All’articolo 6 della legge
13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero
associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica
limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione
che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume
d’affari";

b) il comma 4 è abrogato.

470. All’articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Per i soggetti di
cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore
ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato".

471. A decorrere dal 1º gennaio
2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento
dell’imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai
soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore
aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al
presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle
operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione.

472. All’articolo 4, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo
il terzo periodo, è inserito il seguente: "In tal caso resta altresì
sospesa la procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto gravante
sulle accise stesse".

473. Le riserve e i fondi in
sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di
dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad
imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo
non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

474. Per i saldi attivi di
rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30
dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti
ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per cento.

475. Le riserve e i fondi di cui
al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all’imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero
della società e dell’ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi
non spetta il credito di imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 408, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n.
342.

476. L’imposta sostitutiva è
liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio di cui al
comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

477. L’imposta sostitutiva è
indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale
sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in
deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo
2445, secondo comma, del medesimo codice.

478. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

479. Il Fondo bieticolo nazionale
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2005.

480. Al decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i soggetti di
cui all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità.";

b) all’articolo 20, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il presente articolo
si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli
spazi previsti dall’articolo 20-bis.";

c) dopo l’articolo 20, è inserito
il seguente:

"Art. 20-bis. – (Spazi
riservati ed esenzione dal diritto) – 1. I comuni devono riservare il 10 per
cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui
all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende
affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire
secondo le modalità previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti
comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli
spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino
all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di
manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere
definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il
complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per
provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del
comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute
in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede
al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni
interessati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei
comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione
di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme
eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il
termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui
al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni
dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";

d) all’articolo 23, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Se il manifesto
riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto
d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale.";

e) all’articolo 24, dopo il comma
5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Se il manifesto
riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale".

481. All’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è aggiunto il
seguente:

"13-quinquies. Se il
manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il
responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale".

482. Alla legge 4 aprile 1956, n.
212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6 è aggiunto il
seguente comma:

"È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale.";

b) all’articolo 8 è aggiunto il
seguente comma:

"È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale".

483. Alla legge 10 dicembre 1993,
n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 15, comma 3, le
parole: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del
committente responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "sono a
carico esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità
solidale neppure del committente";

b) all’articolo 15, comma 19, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La responsabilità in materia di
manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del
committente".

484. Le disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il relativo
limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.

485. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di
variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13
luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata
l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un
maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 e a
1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.

486. Per il perseguimento di
obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute
pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero
della salute, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione
di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

487. La vendita al pubblico delle
sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti
pezzi.

488. Al fine di una tendenziale
armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente
per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli
2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e
17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una
ritenuta unica del 6 per cento.

489. Il primo comma dell’articolo
2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

"Il gioco del lotto si basa
sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la
ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri estratti determinano le
vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale
sono svolte in Roma".

490. Le scommesse sulla ruota
nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le
altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata
dal concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del
lotto.

491. Il primo ed il secondo comma
dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai
seguenti:

"I premi sono fissati come
appresso:

a) sorti del gioco: premi per ogni
combinazione;

b) estratto semplice: undici
volte e duecentotrentadue millesimi della posta;

c) estratto determinato:
cinquantacinque volte la posta;

d) ambo: duecentocinquanta volte
la posta;

e) terno: quattromilacinquecento
volte la posta;

f) quaterna: centoventimila volte
la posta;

g) cinquina: seimilioni di volte
la posta.

Il premio massimo cui può dar
luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l’importo
delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro".

492. Resta fermo quanto stabilito
dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528.

493. È istituita la scommessa
dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua
aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.

494. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze- Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione
settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto.

495. All’articolo 110, comma 7,
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, la lettera b) è abrogata.

496. La disposizione di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, si intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste
in funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di
cui alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per
il gioco lecito, sono illeciti ancorché non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita.

497. L’esenzione di cui
all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con
gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i
concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della
raccolta stessa.

498. È istituita, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e
forestali – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei
servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con
il medesimo provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative
alla nuova scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei
concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonché negli ippodromi,
tenendo conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento
come montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per
cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come
entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a
favore dell’UNIRE.

499. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

"7-ter. La sanzione di cui
alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati
presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e
alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289".

500. All’articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4 le parole: "comma
6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".

501. All’articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

502. Il Ministero dell’economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i
requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui
all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da
assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei
predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

503. All’articolo 30, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: " 31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2005".

504. All’articolo 2, comma 11,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
"Per l’anno 2003 e per l’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2003, 2004 e 2005".

505. Per l’anno 2005 il limite di
non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in euro 3.615,20.

506. All’articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo
periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "anni dal 1998 al 2005";

b) il comma 5-bis è abrogato.

507. Il termine previsto
dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da
ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

508. All’articolo 19, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".

509. All’articolo 45, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
le parole da: "per i cinque periodi d’imposta successivi" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i sei periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento".

510. Per l’anno 2005 sono
prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

511. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si
applicano:

a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al
numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418;

e) le disposizioni in materia di
aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui
all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di
accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n.
289;

h) le disposizioni in materia di
accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

512. Al fine di favorire
l’accesso al credito alle imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal
1º gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui
all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni,
e la relativa dotazione finanziaria è attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei
fondi previsti dalle leggi di cui al presente comma è titolare in forza di
leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione
degli interventi trasferiti.

513. Per l’anno 2004 non si fa
luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La
presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

514. È abrogato il comma 4
dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

515. A decorrere dal 1º gennaio
2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di
euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è
limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

516. La riduzione prevista al
comma 515, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici e alle
imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti
autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28
settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16
marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422
del 1997;

c) agli enti pubblici e alle
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.

517. Per ottenere il rimborso di
quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i
destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo
presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione fiscale a favore
degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione
fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

518. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore spesa di 15 milioni di
euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo all’anno
2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo all’anno 2005.

519. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore spesa di 20 milioni di
euro.

520. All’articolo 22, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
"dal 1º gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º
gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annue"
sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".

521. Il comma 6 dell’articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come
carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione
con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale.
Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º
gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli
minerali, è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000
tonnellate. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti
che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e
comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché
le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.

6.1. Entro il 1º settembre di
ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle
attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel
e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la
misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità
del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari".

521. L’efficacia delle
disposizioni di cui al comma 524 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.

522. L’efficacia delle
disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.

523. All’articolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

524. In ottemperanza alla
decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004,
l’articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

525. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 15 milioni di euro.

526. L’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive
modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 50 milioni di euro.

527. Tra i soggetti di cui
all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al citato comma
9-quinquies dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, le parole:
"periodi anteriori al 1º gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "periodi anteriori al 1º gennaio 2003" e le parole:
"possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tale facoltà entro il 31
marzo 2005".

528. In virtù del combinato
disposto dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell’articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e
successive modificazioni, i benefici di cui all’articolo 133 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di
cofinanziamento regionale ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge
n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di Stato.

529. All’articolo 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3
è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai
sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso
se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per
difetto se è inferiore a detto limite".

530. È autorizzata la spesa di
1.770.000 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche femminili
FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione
calcistica da ripartire nel seguente modo:

a) 50.000 euro per ciascuna delle
squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione 2004-2005 n. 12
squadre regolarmente iscritte);

b) 25.000 euro per ciascuna delle
24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due
gironi da 12 squadre ciascuno);

c) 10.000 euro per ciascuna delle
57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque
gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).

531. Il contributo di cui al
comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2 presso le quali risultano
iscritte, oltre al proprio campionato di competenza, almeno tre squadre
giovanili, di cui una appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida
del settore scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta
una squadra del settore giovanile

532. I contributi a sostegno
dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con
altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico,
la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a
defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici.

533. In caso di rimanenza delle
risorse individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l’anno
successivo ad integrazione di quanto già impegnato.

534. Le risorse di cui al comma
530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota
pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai
campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2 e B.

535. Per il finanziamento del
fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione
dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di
euro per gli anni 2006 e 2007.

536.Nei casi in cui l’articolo 1
della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione, perché il limite
di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via
facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di
permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i perseguitati politici
antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n.
92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile,
sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto-legge
n. 136 del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti
contributivi ivi previste.

537. Onde poter assicurare la
continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il conseguente
rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è
autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005
a favore dell’Ente Parco.

538. Il fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l’anno 2005
di 11 milioni di euro.

539. I termini previsti per
l’applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2
dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
differiti all’anno 2004 e all’anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai
numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539.

540. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e
le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente
connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi
mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi
dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli
opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di
un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al
suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono
conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.

541. Per far fronte ad esigenze
straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare l’impiego del
poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni alle
assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3, commi 54 e 55,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per
l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007
e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a
quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del
2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400
carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli.

542. Alla copertura dei posti per
agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si provvede:

a) nel limite di 730 posti per
l’anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli agenti
ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della
presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento
della presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di
leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da
almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri
stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore generale della
pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche
al predetto personale si applica la disciplina prevista per gli agenti
ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli
agenti e assistenti della Polizia di Stato;

b) per i restanti 594 posti, per
l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze
armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di
concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36
dell’8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si provvede attraverso
l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze
armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui
al comma 4 del medesimo articolo.

543. Per la copertura dei posti
per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata a
procedere ad un reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale:

a) nel limite di 770 posti per
l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri ausiliari che
abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma biennale o richiamati
nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri ausiliari, congedati da non
oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni;

b) per i restanti 630 posti, per
l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di truppa delle Forze
armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste dai bandi di
concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno
2002. Quanto ai restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta
dei volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed
utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo.

544. Per l’attuazione del
programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai
Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi
migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare
nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina
apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di
20 milioni di euro per l’anno 2006.

545. La spesa di cui al comma 544
è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base
interessate con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

546. Per conseguire più elevati
livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle
funzioni istituzionali, nonché per avviare la graduale sostituzione del
contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino ad un massimo di cinquecento
unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per
qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in
aumento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5
milioni per l’anno 2005, euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a
decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, da
comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione
per sedi di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione. Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di
organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura
del 50 per cento, mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del
concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per
i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede
mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in
data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31
dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della
presente disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di
programmazione ed approvazione.

547. Per il potenziamento
dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare,
batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del programma di
interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l’anno 2005, di 6 milioni di euro per l’anno 2006 e di 1
milione di euro per l’anno 2007.

548. Per le specifiche esigenze
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri
e le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono autorizzate:

a) la spesa di 34 milioni di euro
per l’anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e di
investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di
responsabilità pubblica sicurezza e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno –
gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – per il
rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;

b) la spesa di 53 milioni di euro
per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità
sicurezza pubblica.

549. Ferma restando la specifica
finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite
nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con
decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.

550. All’articolo 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto
previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater
nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di
cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più
significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui
al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci
di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni
di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno
e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i
prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni
interessate".

550.All’articolo 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto
previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.

4-ter. La compensazione è
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater
nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e
contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di
cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più
significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi
rilevati dal Ministero per l’anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui
al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del
totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal
CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci
di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni
di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno
e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i
prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni
interessate".

551. I provvedimenti
amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

552. Le controversie aventi ad
oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione
di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e le relative questioni
risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

553. In attuazione degli impegni
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il
Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
2007, all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di
collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere
contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni
internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione
internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici
illeciti transnazionali e del terrorismo.

554. Il servizio degli ufficiali
di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per
la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonché le modalità di
selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed
il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti
con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il predetto
regolamento stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli
ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici
consolari in qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

555. Gli ufficiali di
collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di livello
bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri
dell’Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in
vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.

556. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati
i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore
a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

557. I comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza
non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.

558. All’articolo 23, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Contestualmente
presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5".

559. Fermi restando i requisiti
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene
erogato al coniuge dell’avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

560. Gli importi da iscrivere nei
fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

561. Le dotazioni da iscrivere
nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

562. Ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella
D allegata alla presente legge.

563. Ai termini dell’articolo 11,
comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge
sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

564. Gli importi da iscrivere in
bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

565. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2005, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.

566. In applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari
di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge. A tali
misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.

567. In applicazione
dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

568. La copertura della presente
legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per
le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

569. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.

570. Le disposizioni della
presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per
gli enti territoriali.

571. Il termine del 31 dicembre
2004, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte
nel conto residui di stanziamento per l’anno 2004 di pertinenza dell’unità
previsionale di base 3.2.3.4 "informazione
e ricerca" dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono
destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata del bilancio dello
Stato per il 2005.

572. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2005.