Civile

Wednesday 17 March 2004

Il TAR Piemonte cerca di dirimere i vecchi contrasti tra ingegneri e architetti. Tar per il Piemonte Sezione prima – sentenza 17 febbraio 2004, n. 261

Il TAR Piemonte cerca di dirimere i vecchi contrasti tra ingegneri e architetti

Tar per il Piemonte – Sezione prima – sentenza 17 febbraio 2004, n. 261

Presidente Gomez de Ayala – Estensore Baglietto

Ricorrente Ordine degli architetti della Provincia di Torino

Fatto

Gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Torino impugnano la deliberazione con cui la Giunta Comunale di Torino ha affidato ad un ingegnere libero professionista l’incarico professionale per la redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo degli impianti di ventilazione e delle opere di risanamento nei sotterranei del cimitero monumentale, impegnando a tale scopo la somma di lire 31.076.315.

Il ricorso è affidato ai motivi di seguito indicati.

1. Violazione di legge con riferimento all’articolo 17 legge 109/94. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

L’affidamento dell’incarico non è stato preceduto da adeguata pubblicità, né dalla valutazione comparativa dei curricula che gli eventuali interessati avrebbero così potuto presentare.

2. Violazione di legge con riferimento all’articolo 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.

La mancata osservanza dei criteri di scelta del professionista imposti dalla legge evidenzierebbe il vizio in rubrica.

Il Comune di Torino ed il controinteressato si sono costituiti in giudizio, controdeducendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 1323/96.

Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso all’esame del Collegio è stato proposto dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Torino per l’annullamento della deliberazione con cui la Giunta Comunale di Torino ha affidato ad un ingegnere libero professionista un incarico di progettazione del valore di lire 31.076.315, senza preventivamente pubblicizzare la decisione di rivolgersi a tecnici esterni all’Amministrazione, acquisire i curricula degli interessati e scegliere l’aggiudicatario sulla base della valutazione comparativa dei curricula stessi.

In corso di causa, il difensore originario dei due Ordini ha declinato il mandato e si è costituito in giudizio un nuovo difensore per il solo Ordine degli Ingegneri.

Quest’ultimo, con memoria depositata il 10 gennaio 2004, ha dichiarato l’avvenuta cessazione del suo interesse alla definizione del giudizio ed ha chiesto che il ricorso venga perciò dichiarato improcedibile.

La domanda merita accoglimento nei soli limiti della posizione dell’Ordine che ciò ha dichiarato.

Fino al momento in cui il ricorso viene trattenuto in decisione, il ricorrente conserva infatti la piena disponibilità dell’azione e laddove questi dichiari di aver perduto ogni interesse alla decisione, la sua valutazione, evidentemente fondata su considerazioni personali, non è suscettibile di essere sindacata dal Giudice, che non ha alcun potere di sostituirsi in essa allo stesso ricorrente, né di procedere d’ufficio, ma deve necessariamente limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (CdS, Sezione quarta, 477/97; Cga 189/92 e Tar Calabria – Catanzaro, 599/97).

Il ricorso deve quindi dichiararsi improcedibile per quanto riguarda la posizione dell’Ordine degli Ingegneri.

Per contro, la dichiarazione di quest’ultimo ed i relativi effetti non riguardano in alcun modo la posizione dell’Ordine degli Architetti, per il quale il ricorso resta procedibile.

Al riguardo deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti.

In linea di principio deve convenirsi con la tesi ricorrente, secondo cui gli Ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria.

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto legittimato un Ordine degli Architetti a perseguire giudizialmente l’osservanza di prescrizioni a garanzia della partecipazione di tutti gli associati alle procedure selettive per l’affidamento di incarichi di progettazione, nonostante fosse stato avvantaggiato un singolo associato (CdS, Sezione quinta, 1339/01).

Il presupposto legittimante è in ogni caso costituito dalla riferibilità dell’incarico alle competenze professionali della categoria rappresentata dall’Ordine che agisce; in difetto, l’Ordine non ha infatti alcun interesse ad ottenere l’annullamento di un incarico che comunque non potrebbe essere affidato ad un suo iscritto (o almeno ad un appartenente alla categoria medesima).

Nel caso in esame tale presupposto non appare configurabile.

L’incarico conferito dal provvedimento impugnato riguardava la progettazione degli impianti di ventilazione dei sotterranei del cimitero monumentale e delle opere di risanamento connesse.

Ora, l’oggetto e i limiti delle professioni di ingegnere e di architetto sono regolati dal Capo IV del Rd 2537/25, il cui articolo 51 stabilisce che sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi «in generale alle applicazioni della fisica».

Il successivo articolo 52 individua nelle «opere di edilizia civile» (nonché nei relativi rilievi geometrici e operazioni di estimo) il campo di attività degli architetti.

La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che, anche ammettendo in astratto che il termine «edilizia civile» sia riferibile non soltanto alla realizzazione di edifici, secondo il suo più comune significato, ma anche ad altri generi di opere ed impianti, tale interpretazione risulta, in concreto testualmente incompatibile con la norma transitoria contenuta nel successivo articolo 54, ultimo comma, del medesimo decreto, che, nel prevedere un ampliamento della competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito entro una certa data il diploma di «architetto civile», previsto dagli ordinamenti universitari dell’epoca, autorizzava gli interessati a svolgere anche mansioni indicate nel precedente articolo 51 – proprie, come si è visto, della professione di ingegnere – «ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione o di trasporto e alle opere idrauliche».

Questa disposizione dimostra, al di là del suo carattere meramente eccezionale e transitorio, che, secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal Rd 2537/25, la nozione di «edilizia civile» non può essere estensivamente interpretata, dovendo da essa escludersi i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali le «applicazioni della fisica».

Ne consegue che gli impianti di ventilazione, che nel caso in esame costituiscono l’oggetto centrale dell’incarico, classificabili fra le applicazioni della fisica, in quanto basati sullo studio della dinamica dei fluidi, e non fra le opere edilizie, formano oggetto della esclusiva competenza professionale degli ingegneri.

Né può sostenersi che i limiti delle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti, come delineati dal Rd 2537/25, dovrebbero ritenersi superati dalla evoluzione successivamente intervenuta nei rispettivi corsi di studi universitari, che consentirebbe un’interpretazione estensiva delle disposizioni che disciplinano la competenza professionale degli architetti.

Non può infatti dubitarsi che il corso di laurea in ingegneria abbia sempre avuto e tuttora conservi, nei confronti di quello in architettura, una più spiccata caratterizzazione in senso tecnico scientifica.

Per quanto riguarda, in particolare, lo studio delle materie attinenti agli impianti in questione, deve osservarsi che l’insegnamento di «fisica tecnica ed impianti» figura, peraltro, come meramente opzionale nell’ambito della scelta di una fra le cinque discipline comprese nell’area impiantistica, soltanto per uno dei quattro indirizzi (quello tecnologico) già previsti dall’ordinamento degli studi della Facoltà di architettura introdotto con il Dpr 806/82, mentre è obbligatorio per tutti gli indirizzi previsti nel corso di laurea in ingegneria, che comprendono altresì un insegnamento biennale di «fisica», oltre a quello di «fisica tecnica», comune a tutti i trienni di specializzazione (Dpr 53/1960).

Deve quindi escludersi che l’evoluzione degli studi per il conseguimento della laurea in architettura, pur avendo determinato un ampliamento del bagaglio delle conoscenze tecniche degli architetti, rispetto alla situazione esistente al momento dell’emanazione del Rd 2537/25, abbia comportato una sostanziale equiparazione dei due titoli di laurea, ai fini che qui interessano, ove non si tratti di opere e impianti posti a diretto servizio di singoli fabbricati e, perciò, riconducibili alla nozione di edilizia civile (CdS, Sezione quarta, 2938/00; Tar Lazio, Sezione seconda, 1920/91; Tar Lazio, Sezione terza, 360/95; Tar Lombardia – Milano, 3026/01).

In ragione della rilevata estraneità dell’incarico alle competenze professionali degli architetti, il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile per quanto riguarda la posizione dell’Ordine professionale di tale categoria.

La particolarità della questione giustifica in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio fra tutte le parti in causa.

PQM

Il Tar del Piemonte – Sezione prima – definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.