Enti pubblici

Wednesday 03 November 2004

Il Sindaco che non nomina il segretario comunale può essere rimosso dal Presidente della Repubblica. TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 25 ottobre 2004 n. 3687

Il Sindaco che non nomina il segretario comunale può essere rimosso dal
Presidente della Repubblica.

TAR EMILIA ROMAGNA
– BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 25 ottobre 2004 n. 3687
– Pres. Perricone, Est. Testori –
Comune di Copparo (Fe) (Avv.ti Anselmo, Ravagnan e Masi) e Tumiati (Avv.
Anselmo e Mastragostino) c. Ministero dell’Interno e
Prefetto della Provincia di Ferrara (Avv.ra Stato),
Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali
(Avv.ti Gallo, Langiu e Mascioli), Petrilli (n.c.) e Ori (Avv.
Magagna) – (respinge).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
L’EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE I

composto dai signori:

Dott. Bartolomeo Perricone
Presidente

Dott. Alberto Pasi
Consigliere

Dott. Carlo Testori
Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

A) sui ricorsi n. 529 del 2001, n.
620 del 2003, n. 634 del 2003 e n. 1349 del 2003, tutti proposti dal Comune di Copparo, in persona del Sindaco in carica, nonché (i soli ricorsi nn. 634 e
1349 del 2003) da Tumiati Davide in proprio,
rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Anselmo ed elettivamente
domiciliati in Bologna, Piazza Cavour n. 3, presso lo studio dell’Avv. Silvia
Lodi,

rispettivamente:

a1) il ricorso n. 529/01

contro

il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro in carica e il Prefetto della provincia di Ferrara, costituitisi
in giudizio, rappresentati e difesi ex lege
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono
domiciliati in via G. Reni n. 4,

e nei confronti

– dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29;

– di Ori
Daniela, non costituitasi in giudizio,

per l’annullamento

della nota di diffida del Prefetto di
Ferrara prot. n. 183/2001 Gab. del 31/1/2001.

a2) il ricorso n. 620/03

contro

l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in giudizio in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Carlo
Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n.
29;

e nei confronti

– di Petrilli
Fasano Pompeo, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

– del provvedimento
del Presidente della Sezione regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali prot. n. 515/03 del 26/3/2003;

– degli atti
presupposti e, in particolare, della nota dell’Agenzia nazionale prot. n. 4681 del 4/3/2003 e della delibera del C.d.A. dell’Agenzia predetta n. 150/1999.

a3) ) il ricorso n. 634/03

contro

l’Ufficio territoriale del Governo –
Prefettura di Ferrara, costitutosi in giudizio in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4, e nei
confronti

– di Petrilli
Fasano Pompeo, non costituitosi in giudizio;

– di Ori
Daniela, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Benito Magagna
ed elettivamente domiciliata in Bologna, Strada
Maggiore n. 47, nello studio dell’Avv. Beatrice Belli;

– dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l’annullamento, previa sospensione,

– della nota di
diffida dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara prot. n. 11250/III Area in data 3/6/2003;

– di tutti gli atti
presupposti e, in particolare, della nota del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 19/5/2003 e del provvedimento
n. 515/03 del 26/3/2003, adottato dalla Sezione regionale dell’Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, di nomina a
reggente del dott. Fasano Pompeo Petrilli.

a4) ) il ricorso n. 1349/03

contro

il Ministero dell’Interno e l’Ufficio
territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara, costitutisi
in giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in
via G. Reni n. 4,

e nei confronti

– di Ori
Daniela, non costituitasi in giudizio;

– dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in
giudizio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l’annullamento, previa sospensione,

– della nota di
diffida dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara prot. n. 11211/III Area in data 29/9/2003;

– di tutti gli atti
presupposti e, in particolare, della nota del Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le
autonomie n. 17200/18095/479 del 23/9/2003.

B) sui ricorsi n.
140 e n. 396, entrambi del 2004, proposti da Tumiati
Davide, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Anselmo e Franco Mastragostino e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato
in Bologna, Piazza Aldrovandi n. 3,

contro

– il Ministero dell’Interno, in
persona del Ministro in carica, e l’Ufficio territoriale del Governo –
Prefettura di Ferrara, in persona del Prefetto p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna,
presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4;

– (per quanto occorrer possa) il
Presidente della Repubblica, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

– del Comune di Copparo, costituitosi nel solo giudizio sul ricorso n.
140/04, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Ravagnan e Marco Masi, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo in Bologna, via S.Vitale
n. 40/3;

– dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, costituitasi in
entrambi i giudizi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Emanuele Gallo, Antonello Langiu e Guido Mascioli e presso quest’ultimo elettivamente
domiciliata in Bologna, via Santo Stefano n. 29,

per l’annullamento

– del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2004 con cui è stata
disposta la rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco del Comune di Copparo e il conseguente scioglimento del Consiglio
comunale;

– dell’allegata
relazione del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2003, recante la
proposta di rimozione del ricorrente e di scioglimento del Consiglio comunale;

– della proposta,
in data 4 dicembre 2003, del Prefetto di Ferrara di rimozione del Sindaco di Copparo;

– di ogni
altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti i ricorsi con i relativi
allegati;

Visti gli atti di costituzione:

del Ministero dell’Interno e
dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara nei giudizi sui
ricorsi nn. 529/01, 634/03, 1349/03, 140/04 e 396/04;

dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali in tutti i giudizi;

di Ori Daniela nel giudizio sul ricorso
n. 634/03;

del Comune di Copparo
nel giudizio sul ricorso n. 140/04;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore il Cons.
Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 7
ottobre 2004 l’Avv. A. Pisa (in sostituzione dell’Avv. F.
Anselmo), l’Avv. M.C. Lista (in sostituzione dell’Avv. F.
Mastragostino), l’Avv. A. Langiu,
l’Avv. G. Mascioli e l’Avv. dello Stato A. Cecchieri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto
segue:

F A T T O

A) LE VICENDE

1) Dal 1° gennaio 1997 la Segreteria
del Comune di Copparo è rimasta priva di titolare, a
seguito delle dimissioni rassegnate dall’allora Segretario generale dell’Ente.
Con decreto del Prefetto di Ferrara datato 31 dicembre 1996 l’incarico della
reggenza della predetta Segreteria è stato perciò affidato, con decorrenza dal
2 gennaio 1997, al Vicesegretario del Comune in questione, dott.ssa
Daniela Ori.

2) Entrato in vigore il D.P.R. 4
dicembre 1997 n. 465 ("Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell’articolo 17, comma 78, della l. 15 maggio 1997, n. 127"), la predetta
è stata iscritta nella prima fascia professionale dell’Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali; in relazione all’attività di reggenza svolta
ha quindi chiesto all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo in questione
l’iscrizione in fascia superiore (corrispondente a quella dell’ente presso il
quale aveva prestato le funzioni de quibus), ai sensi
dell’art. 12 comma 8 del citato D.P.R.; la domanda è
stata però respinta, con deliberazione del 30 settembre 1998, per carenza dei
requisiti prescritti. Contro tale determinazione l’interessata ha proposto
ricorso innanzi al TAR del Lazio, continuando nel frattempo a svolgere le
funzioni di reggente della Segreteria comunale di Copparo.

3) Con note del 17
maggio e del 6 giugno 2000 il Sindaco di Copparo è
stato invitato dall’Agenzia ad avviare tempestivamente la procedura di nomina
del titolare della Segreteria; a fronte dei rifiuti espressi dal Sindaco,
l’Agenzia medesima ha disposto la nomina di un reggente (nella persona del
dott. Francesco Carangelo), con provvedimento del 5
settembre 2000; il Sindaco ha diffidato l’Agenzia a non inviare alcun reggente
e quindi, con provvedimento del 13 settembre 2000, ha nominato la dott.ssa Ori Segretario generale del Comune; la Giunta comunale ha
ratificato la nomina così conferita.

Contro tali determinazioni comunali
l’Agenzia ha proposto ricorso al TAR del Lazio, mentre il Comune ha impugnato
presso il medesimo organo giurisdizionale l’atto di nomina di un Segretario
reggente.

4) Con deliberazione del 12 ottobre
2000 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha
disposto la risoluzione del rapporto con la dott.ssa
Ori, che ha reagito con un ricorso ex art. 700 c.p.c.
al Giudice del lavoro di Ferrara, il quale, con decisione del 29 dicembre 2000:
ha sospeso l’efficacia della delibera impugnata; ha ordinato all’Agenzia
"la reiscrizione immediata della ricorrente
nell’Albo……e la reintegrazione della stessa nelle funzioni di Segretario
reggente del Comune di Copparo fino alla conclusione
della procedura di nomina del Segretario Generale"; ha dichiarato la
carenza di giurisdizione sulle domande di disapplicazione
degli atti dell’Agenzia relativi alla nomina di un Segretario reggente.

Avverso il provvedimento
giurisdizionale in questione l’Agenzia ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.,
confermando nel contempo le deliberazioni già assunte (e non sospese) circa il
conferimento ad altro Segretario dell’incarico di reggenza della Segreteria del
Comune di Copparo.

5) In tale situazione il Prefetto di
Ferrara, con atto prot. n.
183/2001 Gab. datato 31
gennaio 2001, ha
diffidato il Sindaco di Copparo ad avviare entro 10
giorni la procedura finalizzata a dotare l’Ente del Segretario titolare.

6) Con ordinanza dell’8
maggio 2001 il Tribunale di Ferrara ha respinto il reclamo proposto
dall’Agenzia contro l’ordinanza del Giudice del lavoro 29/12/2000.

Con sentenza 25 febbraio 2003 n. 1472
il TAR del Lazio, Sezione I Ter, ha definito i
giudizi (riuniti) sui ricorsi di cui al precedente punto 3, respingendo quello proposto dal Comune di Copparo
e dichiarando inammissibile per carenza di interesse quello proposto
dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali.

7) A seguito di ciò l’Agenzia
predetta ha nuovamente diffidato il Sindaco di Copparo,
con atto datato 18 marzo 2003, ad avviare il procedimento di nomina del
Segretario titolare. Con successivo atto del 26 marzo 2003 la Sezione regionale dell’Emilia-Romagna della medesima Agenzia ha poi incaricato il
dott. Fasano Pompeo Petrilli
della reggenza della Segreteria comunale in questione.

8) La nomina del dott. Petrilli è stata formalmente respinta dal Sindaco di Copparo con atto con datato 1 aprile 2003. Tale
comportamento ha indotto il Prefetto di Ferrara a diffidare nuovamente il
Sindaco – con atto prot. n.
11250/III Area del 3 giugno 2003 – ad avviare entro 10 giorni la procedura per
la copertura della sede vacante, consentendo nel contempo l’assunzione in
servizio del reggente nominato, con l’avvertimento che in caso di ottemperanza
si sarebbe fatto luogo alla misura della rimozione di cui all’art. 142 T.U. n.
267/2000.

9) In data 17 luglio 2003 la dott.ssa Daniela Ori ha rassegnato
le dimissioni dall’incarico di Segretario reggente del Comune di Copparo, da cui ha tratto origine la lunga vicenda
contenziosa di cui si discute in questa sede. Il giorno successivo il Sindaco
ha revocato i propri atti ostativi all’insediamento del reggente nominato
dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e
provinciali; il Segretario incaricato a tale titolo
(il dott. Antonio Barrica, nel frattempo nominato dall’Agenzia in sostituzione
del dott. Petrilli) ha così potuto assumere servizio.

10) Ciò nonostante il Prefetto di
Ferrara, avendo il Ministero dell’Interno rilevato che restava inadempiuto
l’obbligo di avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare, con
atto del 29 settembre 2003 (prot. n.
12111/2003/Area II), ha indirizzato al Sindaco di Copparo
un’ulteriore diffida a provvedere in tal senso nel termine perentorio di 10
giorni, concludendo la procedura nei successivi 60 giorni, pena la rimozione.

11) Su
proposta del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2003 il Presidente della
Repubblica, con decreto datato 10 gennaio 2004, rilevato che il sig. Davide Tumiati, Sindaco del Comune di Copparo,
si era "reso responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge per
non aver ottemperato, nonostante reiterate rituali diffide, al tassativo
obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare
dell’ente", ha disposto la rimozione del predetto dalla carica in
questione e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.

B) I RICORSI PRESENTATI DAL COMUNE DI
COPPARO

Davanti a questo Tribunale il Comune
di Copparo ha impugnato:

con ricorso n. 529 del 2001 la diffida
del Prefetto di Ferrara datata 31/1/2001 di cui al punto 5) sub A);

con il ricorso n. 620 del 2003 il
provvedimento del 26 marzo 2003 con cui la Sezione regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha incaricato il dott. Fasano Pompeo Petrilli della
reggenza della Segreteria comunale di Copparo, di cui
al punto 7) sub A);

con il ricorso n. 634 del 2003
(unitamente all’arch. Davide Tumiati in proprio) la
diffida del Prefetto di Ferrara datata 3/6/2003 di cui al punto 8) sub A);

con il ricorso n. 1349 del 2003
(unitamente all’arch. Davide Tumiati in proprio) la
diffida del Prefetto di Ferrara datata 29/9/2003 di cui al punto 10) sub A).

Per resistere ai ricorsi si sono
costituiti:

– il Ministero
dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara, nei
giudizi sui gravami n. 529/01, n. 634/03 e n. 1349/03;

– l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, in
tutti i giudizi di cui sopra.

Nel giudizio sul ricorso n. 634/03 si
è costituita anche la dott.ssa Daniela Ori in veste
di sostanziale cointeressata, formulando altresì autonome domande.

Con memorie depositate il 26 marzo
2004 la difesa del Comune ricorrente (e, insieme, dell’arch. Tumiati per quanto riguarda i ricorsi n. 634/03 e n.
1349/03) ha evidenziato che le vicende sopravvenute agli atti impugnati hanno
determinato la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse in ciascuno dei giudizi in questione e
ha chiesto che il Tribunale pronunci declaratorie in tal senso; anche altre
parti hanno formulato analoghe conclusioni.

C) I RICORSI PRESENTATI DALL’ARCH. DAVIDE TUMIATI

1) Il decreto del 10 gennaio 2004 con
cui il Presidente della Repubblica ha rimosso dalla carica di Sindaco del
Comune di Copparo l’arch.
Davide Tumiati è stato impugnato da quest’ultimo innanzi a questo TAR con un primo ricorso
rubricato al n. 140 del 2004. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo la
reiezione del gravame, il Ministero dell’Interno e l’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali. Si è altresì
costituito in giudizio, aderendo alle richieste formulate nel ricorso, il
Comune di Copparo.

Nella camera di consiglio del 29
gennaio 2004 questo Tribunale, con ordinanza n. 168, ha respinto la domanda
incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con atto notificato alle altre parti
e depositato il 16 marzo 2004 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al
ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

2) Nella medesima data l’Arch. Tumiati ha altresì
depositato un nuovo ricorso contro il decreto presidenziale di rimozione,
rubricato al n. 396 del 2004, per resistere al quale si sono costituiti in
giudizio il Ministero dell’Interno e l’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

D) LA PUBBLICA UDIENZA DEL 7 OTTOBRE
2004

Tutti i ricorsi indicati sub B) e sub C) sono stati chiamati alla pubblica udienza del 7
ottobre 2004 ed in quella sede, dopo che i difensori delle parti presenti hanno
ulteriormente illustrato le rispettive tesi, sono passati in decisione.

D I R I T T O

1) Va preliminarmente disposta la
riunione dei giudizi sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003, n. 634 del
2003, n. 1349 del 2003, n. 140 del 2004 e n. 396 del 2004 per evidenti ragioni
di connessione soggettiva ed oggettiva.

2) Nei ricorsi n. 529/01, n. 620/03,
n. 634/03 e n. 1349/03 parte ricorrente ha depositato memorie con cui, facendo
riferimento alle vicende sopravvenute (in particolare, alla rimozione del
Sindaco), ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere ovvero la sopravvenuta carenza di
interesse; analoghe considerazioni sono state esposte dalle parti resistenti,
segnatamente per quanto riguarda i ricorsi n. 529/01 e n. 620/03.

Il Collegio ritiene che le
argomentazioni svolte dalla difesa del Comune di Copparo
e dell’arch. Tumiati sono sufficienti ad evidenziare
il venir meno dell’interesse delle predette parti alla definizione delle cause
nel merito (non può invece configurarsi cessazione della materia del
contendere, atteso che l’assetto degli interessi determinatosi in conseguenza
delle vicende e dei provvedimenti successivamente
intervenuti non risulta certo satisfattivo delle
pretese fatte valere con i ricorsi suindicati). In relazione a tanto i giudizi in questione vanno dichiarati
improcedibili.

3) In ordine al
ricorso n. 140/04, proposto dall’arch. Davide Tumiati
contro il provvedimento che ne ha disposto la rimozione dalla carica di Sindaco
del Comune di Copparo, il ricorrente ha depositato in
data 16 marzo 2004 un atto di rinuncia al gravame, ritualmente
notificato alle controparti. Di tale rinuncia il Collegio deve dare atto.

4.1) Anche il ricorso n. 396/04 è
stato proposto dall’arch. Tumiati contro il decreto
presidenziale di rimozione dalla carica di Sindaco datato 10 gennaio 2004; con
tale gravame l’interessato, oltre a riformulare le contestazioni già contenute
nel ricorso n. 140/04, ha innanzitutto prospettato al
Tribunale censure attinenti all’esercizio dei poteri sostitutivi e sanzionatori previsti dal Testo Unico degli enti locali 18
agosto 2000 n. 267, nonché più specificamente alla applicabilità,
all’interpretazione, alla stessa sopravvivenza delle disposizioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL dopo l’entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante "Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione"; ed ha comunque
avanzato dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme citate
(applicate nella vicenda in esame), chiedendo la rimessione
della questione alla Corte Costituzionale.

4.2.1) Prima di esaminare il ricorso
nel merito il Collegio è comunque chiamato a
pronunciarsi in ordine alle eccezioni di inammissibilità formulate dall’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali.

Un primo profilo di
inammissibilità viene eccepito in relazione ad un preteso difetto
sopravvenuto di interesse; si sostiene, da un lato, che l’accoglimento del
ricorso non potrebbe in ogni caso giovare al ricorrente, il cui mandato
sindacale giungeva a naturale scadenza nel maggio 2004 e che, dopo due mandati
consecutivi, non poteva essere nuovamente candidato né rieletto; dall’altro
lato si afferma l’insussistenza di un qualsiasi interesse morale suscettibile
di tutela.

Il Collegio non condivide le tesi
esposte dalla difesa dell’Agenzia. Se anche si deve riconoscere che da un
eventuale accoglimento del ricorso nessuna utilità
concreta può derivare all’arch. Tumiati in rapporto
alla carica di Sindaco di Copparo, risulta peraltro
impossibile negare che il medesimo vanti un consistente ed attuale interesse
morale che lo legittima ad agire in giudizio e ad insistere per una pronuncia
di merito. Il ricorrente è stato rimosso dalla carica perché ritenuto
responsabile di gravi e persistenti violazioni di legge, cioè
di un comportamento gravemente scorretto, pregiudizievole per la funzionalità
dell’ente amministrato. Ad avviso del Collegio è di immediata
evidenza l’interesse del predetto a chiedere, per ottenere, una decisione
giurisdizionale che sancisca l’illegittimità della scelta operata nei suoi
confronti e smentisca i presupposti su cui essa si fonda; così da
"riabilitare" la figura dell’amministratore locale rimosso. D’altra
parte è la stessa sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato citata
dall’Agenzia a sostegno delle proprie argomentazioni (7 aprile 2004 n. 1977,
erroneamente indicata con il n. 6810) che conforta le conclusioni di questo
Giudice, laddove esclude la permanenza di "un interesse di natura morale
al mantenimento in vita dell’organo consiliare tutte le volte in cui il suo
scioglimento non appaia imputabile a comportamenti asseritamente
non corretti degli interessati ma, come nella specie, solo a fattori di
carattere tecnico"; nel presente giudizio, infatti, si controverte appunto
di un provvedimento sanzionatorio adottato in relazione a comportamenti asseritamente
scorretti del ricorrente.

L’eccezione esaminata va dunque
respinta.

4.2.2) Una seconda eccezione di inammissibilità si fonda sulla circostanza che il ricorso
in esame è stato proposto quando ancora risultava pendente il precedente
ricorso n. 140/04, con cui sono stati impugnati i medesimi atti e per il quale
il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia; ciò comporterebbe
litispendenza e inammissibilità dell’impugnazione successivamente proposta.

Anche ad ammettere l’applicabilità
nel processo amministrativo dell’istituto della litispendenza ex art. 39 c.p.c., si deve comunque
sottolineare (come evidenziato dalla difesa del ricorrente all’udienza di
discussione) che esso presuppone la presentazione di un’identica causa davanti
a giudici diversi, circostanza quest’ultima che non
ricorre nel caso di specie. Piuttosto, la contemporanea pendenza davanti a
questa Sezione di due ricorsi contro il medesimo provvedimento potrebbe essere risolta attraverso l’applicazione del principio ne bis in
idem. In ogni caso occorre considerare che i due ricorsi in esame non sono affatto identici; il secondo, in particolare,
amplia sensibilmente la gamma delle censure formulate con il primo e proprio
per questo il ricorso n. 140/04 ha formato oggetto di rituale rinuncia. Dunque,
ove anche si giungesse a ritenere inammissibile il ricorso successivamente
proposto in relazione alla circostanza che la rinuncia non produce effetto
finché di essa non dia atto il giudice (cfr.
Consiglio di Stato, Ad. Plen. 21 giugno 2004 n. 8),
tale declaratoria di inammissibilità dovrebbe
limitarsi a quella parte del ricorso n. 396/04 che riprende le censure già
formulate nel precedente gravame. Il Collegio ritiene comunque
di non poter pervenire a una simile conclusione, tenuto conto che se il
ricorrente non avesse rinunciato al ricorso n. 140/04 la declaratoria di
(parziale) inammissibilità del ricorso successivamente proposto non
comporterebbe di fatto alcuna conseguenza negativa; mentre al contrario egli
risulterebbe penalizzato dalla rinuncia al primo ricorso, dichiaratamente funzionale
ad una apprezzabile semplificazione del quadro processuale; una tale soluzione
risulterebbe però evidentemente irragionevole ed espressiva di una concezione
formalistica degli istituti processuali, perciò inaccettabile.

Per tale ragione va superata anche la
seconda eccezione di inammissibilità formulata
dall’Agenzia.

4.3) Con una prima censura il
ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è viziato per sviamento dalla
funzione, sostenendo che nella specie è stato esercitato il potere sanzionatorio di rimozione del Sindaco (e di conseguente
scioglimento del Consiglio comunale), quando invece si sarebbe dovuto seguire
il procedimento (inizialmente attivato presso il Difensore civico regionale e
poi abbandonato) di puntuale sostituzione dell’amministratore ritenuto
inadempiente nel compimento di singoli atti obbligatori per legge; il che ha
illegittimamente comportato effetti del tutto sproporzionati e pesantemente
invasivi sulla vita dell’ente locale.

Dagli atti acquisiti al giudizio risulta quanto segue:

– già nel corso del 2000 l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha
sollecitato l’intervento del Co.Re.Co. e del
Difensore civico regionale per la nomina di un commissario ad acta che avviasse, in luogo del
Sindaco, il procedimento di nomina del Segretario titolare del Comune di Copparo (si vedano la nota dell’Agenzia n. 16288 del
15/9/2000, la nota del Co.Re.Co. n. 10110 del 22/9/2000 e la nota del Difensore civico n.
3784/00/594/VB del 3/11/2000, depositati dal ricorrente come documenti,
rispettivamente, nn. 17, 20 e 25);

– ulteriori
sollecitazioni in tal senso sono state rivolte dall’Agenzia al Difensore civico
con note del 10/4/2003 e del 29/5/2003 (doc.ti nn. 47
e 50), riscontrate negativamente dal predetto organo regionale con note del
6/5/2003 e del 9/6/2003 (doc.ti nn.
48 e 52);

– risale al 31/1/2001 (prot. n. 183/2001 Gab.) la prima diffida indirizzata dal Prefetto di Ferrara
al Sindaco di Copparo per l’avvio della procedura
finalizzata alla nomina del Segretario titolare, in cui si riferimento alle
previsioni di cui all’art. 142 TUEL (doc. n. 30);

– le successive diffide prefettizie
recano le date del 3/6/2003 e del 29/9/2003 (doc.ti nn. 51 e 69).

Quanto sopra evidenzia che almeno a partire dal gennaio 2001 hanno proceduto in parallelo i
procedimenti relativi all’esercizio dei poteri disciplinati dagli artt. 136 e 142 TUEL; in altre parole, mentre l’Agenzia
sollecitava (senza successo) l’intervento sostitutivo del Difensore civico
regionale, il Ministero dell’Interno minacciava il ricorso al traumatico
provvedimento della rimozione, rilevando nella condotta del Sindaco gli estremi
delle "gravi e persistenti violazioni di legge". Il Collegio non
ravvisa illegittimità in tale modalità procedimentale,
posto che non è affatto da escludere che singoli
inadempimenti di atti obbligatori per legge possano, per un verso, legittimare
puntuali interventi sostitutivi e per l’altro, se reiterati e particolarmente
rilevanti, concretare gli specifici presupposti che giustificano un intervento sanzionatorio/repressivo nei confronti dell’organo
inadempiente. La valutazione circa la legittimità o meno dell’intervento
disposto si deve allora spostare sul diverso versante dell’effettiva
sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere in concreto fatto
valere; in ogni caso ciò porta ad escludere che sia configurabile il vizio di
sviamento qui dedotto. Se per sviamento, infatti, si intende
l’esercizio di un potere per una finalità diversa da quella alla quale è tipicamente
preordinato, nel caso in esame un fenomeno di tal genere non è ravvisabile
nella condotta delle parti resistenti, atteso che l’obiettivo perseguito dal
Ministero dell’Interno nel fare applicazione dell’art. 142 TUEL era esattamente
quello di azzerare gli organi di governo del Comune di Copparo,
ritenendo evidentemente incompatibile con una corretta e regolare gestione
dell’ente la prosecuzione del mandato del Sindaco Tumiati,
a prescindere dalla più limitata questione dell’annosa mancanza di un Segretario
titolare.

La censura esaminata va dunque
disattesa.

4.4) Con un
secondo, articolato ordine di censure il ricorrente, sulla base del raffronto
tra le disposizioni dettate in materia di controllo sugli organi dagli artt. 141 e 142 TUEL e il nuovo assetto costituzionale
introdotto dalle modifiche al titolo V della Costituzione dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, prospetta, in estrema sintesi e
alternativamente:

– l’intervenuta abrogazione implicita
dei citati artt. 141 e 142;

– la necessità di una
interpretazione dell’art. 142 costituzionalmente orientata, cioè
sostanzialmente restrittiva degli ambiti di attuale applicabilità della norma;

– l’illegittimità costituzionale
delle disposizioni in questione per violazione degli artt.
114 e 120 Cost. e dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e leale collaborazione.

Proprio le due norme costituzionali
appena richiamate e i principi che esse contengono ed a cui si
ispirano costituiscono i presupposti su cui si fondano le argomentazioni
del ricorrente.

Innanzitutto si sottolinea che la nuova
formulazione dell’art. 114 Cost. (con la contestuale abrogazione del previgente art. 128) esprime una più incisiva rilevanza
costituzionale dell’autonomia comunale, che non può non modificare anche il
quadro dei poteri di intervento governativo sugli organi degli enti locali. In
proposito si richiamano poi le puntuali disposizioni dettate dal secondo comma
del nuovo art. 120 in
tema di potere sostitutivo del Governo sugli organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni, il cui esercizio è espressamente
assoggettato al rispetto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione; ed a sostegno delle tesi illustrate nel ricorso si
fanno ampi riferimenti alle indicazioni che, in materia di interpretazione
ed applicazione del citato art. 120 comma 2, ha fornito la Corte Costituzionale,
in particolare con le sentenze n. 43/2004 e n. 69/2004.

Nella prospettazione
del ricorrente il quadro che emerge porta ad escludere che l’art. 142 TUEL –
privo di "copertura" costituzionale – possa tuttora trovare
applicazione, quantomeno sulla base dei parametri utilizzati prima della
modifica costituzionale del 2001, che consentivano al Governo di intervenire in
via sanzionatoria sugli organi dell’ente locale in
base al generico presupposto della sussistenza di "gravi e persistenti
violazioni di legge", senza le garanzie sostanziali e procedurali che le
disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione oggi impongono e che hanno
trovato attuazione nell’art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131.

4.5) Il Collegio non condivide le
tesi esposte dal ricorrente.

Prendendo le mosse dalla nuova
formulazione dell’art. 114 Cost. si deve convenire che, attraverso di essa, il legislatore costituzionale ha inteso, da un lato,
riconoscere piena e pari dignità a tutte le componenti della Repubblica,
dall’altro sancire l’autonomia degli enti substatali
e, in particolare, degli enti locali in termini più netti e significativi di
quelli utilizzati dal previgente art. 128, ora
abrogato; l’affermazione secondo cui le Province e i Comuni "sono enti
autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica,
che ne determinano le funzioni" è stata infatti sostituita dal
riconoscimento che i predetti enti, unitamente alle Città metropolitane ed alle
Regioni, sono "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione". Se tale
enunciazione costituisce il punto di riferimento e di partenza per valutare la
compatibilità con il nuovo assetto costituzionale delle previsioni di cui agli artt. 141 e 142 TUEL, detta verifica deve dunque procedere
attraverso l’esame delle ulteriori norme contenute nel
titolo V della Costituzione e dei principi a cui esse si ispirano.

Il ricorrente invoca in proposito,
come decisivo parametro di raffronto, le disposizioni di cui al secondo comma
dell’art. 120, che recita:

"Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione".

La tesi sostenuta nel ricorso è che,
in mancanza di una espressa disposizione
costituzionale che preveda e disciplini il potere governativo di intervento sanzionatorio sugli organi degli enti locali, quest’ultimo va ritenuto ormai espunto dall’ordinamento; ma
anche ove si voglia ammettere la perdurante sussistenza di un tale potere, il
suo esercizio va assoggettato ai limiti ed alle condizioni che l’art. 120 comma
2 detta per l’intervento sostitutivo.

L’insistito
richiamo alla disposizione costituzionale appena citata costituisce, ad avviso
del Collegio, il punto debole del percorso argomentativo
sviluppato dalla difesa dell’arch. Tumiati. Ciò in quanto l’art. 120 comma 2
Cost. riguarda espressamente ed esclusivamente un potere diverso da quello di
cui si controverte in questa sede; per cui tanto il
contenuto della norma, quanto le indicazioni che in merito ad essa ha fornito
la Corte Costituzionale, quanto infine le disposizioni attuative
dettate dall’art. 8 della legge n. 131/2003 non possono assumere rilievo
decisivo nel presente giudizio, in cui si discute del potere sanzionatorio/repressivo previsto dagli artt.
141 e 142 TUEL e non del potere sostitutivo, che nel citato
testo unico trova semmai la sua disciplina nell’art. 136 (la cui attuale
vigenza, peraltro, è quantomeno dubbia, alla luce delle recenti sentenze della
Corte Costituzionale riguardanti i difensori civici regionali; ma anche tale
questione è estranea al presente giudizio).

Come evidenziato dall’Avvocatura dello
Stato anche nella discussione in udienza, una cosa è il potere sostitutivo
statale disciplinato dall’art. 120 comma 2 Cost. e dall’art. 8 della legge La Loggia, che consente al
Governo, in applicazione del principio di sussidiarietà
verticale, di surrogare gli organi degli enti substatali
in relazione ad oggettive carenze riguardanti gli ambiti specificamente
previsti dalle norme citate; altra cosa è il potere sanzionatorio
che il Governo esercita per reprimere comportamenti illeciti degli organi di
governo locale, producendo il ben più drastico effetto della loro cessazione.

Posto dunque che l’art. 120 comma 2
Cost. si occupa esclusivamente del potere sostitutivo statale nei confronti di
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, l’unica disposizione
costituzionale riguardante il potere sanzionatorio/repressivo statale è quella dell’art. 126,
che prevede le ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione
del Presidente della Giunta, nel caso in cui "abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge" ovvero "per
ragioni di sicurezza nazionale". Tale disposizione certamente non vale ad
assicurare "copertura" costituzionale agli artt.
141 e 142 TUEL; tuttavia, se il potere sanzionatorio
è previsto dall’ordinamento, a livello costituzionale, nei confronti degli
organi delle Regioni, risulta palesemente incongruo ritenere che il medesimo
potere sia incompatibile con i principi costituzionali ove previsto, dalla
legislazione ordinaria, nei confronti degli organi degli enti subregionali. Il diverso rango delle fonti ben si
giustifica tenuto conto del maggiore rilievo costituzionale delle Regioni, innanzitutto in relazione alla circostanza che le medesime
partecipano all’esercizio della potestà legislativa insieme allo Stato (come
previsto dall’art. 117 Cost.), a differenza degli altri enti citati dall’art.
114. Si tratta piuttosto di verificare se è possibile individuare una norma
costituzionale che legittima il legislatore ordinario a disciplinare il potere sanzionatorio sugli organi degli enti subregionali
e che, dunque, può costituire idonea "copertura" costituzionale degli
artt. 141 e 142 TUEL. Tale norma si rinviene
nell’art. 117 comma 2 lett. p) della Costituzione, che attribuisce alla
legislazione esclusiva statale la materia "legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane".

Così ricostruito il quadro normativo,
va escluso che sussista incompatibilità tra gli artt. 141 e 142 TUEL e il nuovo assetto
costituzionale conseguente alla modifica del titolo V; non possono perciò
trovare accoglimento le tesi sostenute nel ricorso circa l’abrogazione
implicita delle norme in questione o la necessità di una loro interpretazione
"costituzionalmente orientata", nel senso indicato nel gravame;
neppure sussistono, infine, i presupposti per la accedere alla richiesta di
sollevare questione di costituzionalità delle norme medesime.

4.6) Con il motivo di ricorso
rubricato sub 2) viene contestata l’illegittimità
dell’impugnato provvedimento di rimozione del Sindaco di Copparo
perché adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e non
del Ministro dell’Interno, come disposto dall’art. 142 TUEL.

La censura trova conforto nel dato
testuale della norma citata e nell’art. 1 della legge 12 gennaio 1991 n. 13 (anche’esso richiamato dal ricorrente) che, nell’elencare
gli atti da adottarsi nella forma del decreto presidenziale, non fa cenno alla
rimozione del Sindaco, mentre invece ricomprende lo "scioglimento anticipato dei consigli
provinciali e comunali", in armonia con la previsione dell’art. 141 TUEL.
Il Collegio, tuttavia, ritiene superabile la censura sulla base delle
considerazioni che, seppure con riferimento al previgente
art. 40 della legge n. 142/1990, ha espresso il Consiglio di Stato nella
sentenza della Quarta Sezione 28 maggio 1997 n. 582 e nel parere reso
dall’Adunanza Generale in data 10 giugno 1999. In sostanza, rimozione del
Sindaco e scioglimento del Consiglio comunale sono due
aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue
inevitabilmente il secondo, come sancito dall’art. 141 comma 1 lett. b) punto
1) del TUEL; la circostanza che tali due aspetti siano stati unitariamente
definiti in uno stesso provvedimento emesso dall’Autorità competente ad
adottare l’atto conclusivo del procedimento (e dalle conseguenze più rilevanti)
appare conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità
e comunque inidonea a viziare l’operato dell’Amministrazione, tenuto altresì
conto che la determinazione presidenziale consegue in ogni caso ad una proposta
ministeriale, che comporta l’assunzione di responsabilità politica da parte
governativa.

4.7.1) Con l’ultima censura dedotta il ricorrente sostiene:

– che nella
specie non sussisteva il presupposto delle "gravi e persistenti violazioni
di legge" posto a fondamento del provvedimento di rimozione;

– che il
richiamo alla sentenza del TAR del Lazio, Sez. I Ter n. 1472/2003 è stato operato dal Ministro dell’Interno
nella sua proposta in modo del tutto parziale e reticente;

– che se
inadempimento c’è stato da parte del Sindaco nel consentire l’insediamento del
Segretario reggente designato dall’Agenzia, tale inadempimento è poi venuto
meno e dunque non poteva valere a giustificare l’intervento sanzionatorio
nei suoi confronti;

– che, piuttosto, un inadempimento è
ravvisabile a carico dell’Agenzia la quale, nonostante le considerazioni svolte
in proposito nella citata sentenza del TAR del Lazio, per lungo tempo ha omesso
di pronunciarsi in ordine alla designazione della dott.ssa Ori a Segretario titolare del Comune di Copparo, disposta dal Sindaco;

– che proprio per tali ragioni il
Difensore civico regionale ha, per due volte, respinto le istanze
dell’Agenzia per la designazione di un commissario ad acta;
circostanza di cui non si fa cenno nella relazione ministeriale presupposta
alla rimozione.

4.7.2) Il decreto presidenziale
impugnato così si esprime a proposito della condotta del Sindaco Tumiati:

"…nell’espletamento delle
funzioni proprie della carica ricoperta, si è reso responsabile di gravi e
persistenti violazioni di legge per non aver ottemperato, nonostante reiterate
rituali diffide, al tassativo obbligo di avviare la procedura di nomina del segretario titolare dell’ente;

… la mancata ottemperanza alla
diffida connota la persistenza della grave violazione di legge in
considerazione del carattere di doverosità ed
obbligatorietà sancito dall’ordinamento in ordine alla
copertura delle sedi vacanti di segreteria e riconosciuto in sede
giurisdizionale…".

Un dato è incontestabile nella
vicenda di cui si tratta e balza immediatamente agli occhi, insistentemente
sottolineato dalle parti resistenti e anche dalla proposta ministeriale
allegata al decreto presidenziale di rimozione: a far tempo
dal 1° gennaio 1997 e fino al momento in cui l’arch. Tumiati
ha rivestito la carica di Sindaco di Copparo la Segreteria di quel
Comune è rimasta priva di titolare e neppure è stata avviata la relativa procedura
di nomina (secondo la scansione procedimentale
indicata dal TAR del Lazio, Sez. I Ter nella già citata sentenza n. 1472/2003). A questa sola
circostanza fa espresso riferimento la motivazione del provvedimento impugnato,
che risulta sul punto correttamente rappresentativa
dei presupposti di fatto e dunque idonea a legittimare la disposta rimozione.

A fronte delle articolate
contestazioni formulate nel ricorso va in primo luogo evidenziato che il
decreto presidenziale non fa cenno alle resistenze obiettivamente opposte dal
ricorrente all’insediamento dei Segretari reggenti via via
inviati dall’Agenzia, che risultano in effetti
cessate, a seguito delle dimissioni della dott.ssa
Ori, prima dell’ultima diffida – circostanza di cui dà atto la stessa relazione
ministeriale – ma che restano comunque un dato storico utile per inquadrare
l’atteggiamento di annosa contrapposizione tra il Sindaco Tumiati
e le parti resistenti nel presente giudizio.

Quanto alla sentenza del TAR del
Lazio, Sez. I Ter 25
febbraio 2003 n. 1472 si deve innanzitutto rilevare
che con tale pronuncia quel Tribunale ha deciso due distinti ricorsi, il primo
proposto dal Comune di Copparo contro il
provvedimento dell’Agenzia di nomina del dott. Francesco Carangelo
a Segretario reggente; il secondo proposto dall’Agenzia contro i provvedimenti,
rispettivamente, del Sindaco e della Giunta comunale di Copparo
relativi alla nomina della dott.ssa Ori a Segretario
generale del Comune. Il TAR ha respinto il primo ricorso ritenendolo infondato
e ribadendo che l’attivazione della procedura di
nomina del Segretario titolare costituisce atto dovuto da parte del Sindaco; ha
invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto
dall’Agenzia, affermando che la stessa aveva omesso "di assumere
un’esplicita determinazione di rifiuto all’assegnazione del segretario…".

Tale ultima affermazione non equivale
certo ad un riconoscimento di legittimità della nomina della dott.ssa Ori quale Segretario generale del Comune di Copparo, disposta dal Sindaco e ratificata dalla Giunta
comunale secondo modalità procedimentali ben diverse
da quelle puntualizzate nella medesima decisione del TAR del Lazio; vale comunque a chiarire (quantomeno dopo la pubblicazione della
sentenza) che anche l’Agenzia aveva mantenuto, nella vicenda di cui si tratta,
un comportamento non ineccepibile, non avendo provveduto a definire formalmente
il procedimento attivato dall’iniziativa sindacale con la nomina in questione
(la cui conformità a legge non è possibile valutare in questa sede); a tale
situazione ha fatto riferimento il Difensore civico regionale nel riscontrare
negativamente (con note del 6 maggio e del 9 giugno 2003) le richieste
dell’Agenzia di nomina di un commissario ad acta.

Nel frattempo, però, il Sindaco era
stato diffidato una prima volta dal Prefetto di Ferrara ad avviare la procedura
finalizzata a dotare il Comune del Segretario titolare, con il provvedimento
del 31 gennaio 2001, pervenuto il 2 febbraio successivo, che contiene un
esplicito richiamo all’art. 142 TUEL e che, seppur impugnato con il ricorso n.
529/01, è rimasto efficace perché mai sospeso (né tantomeno
annullato) e non è mai stato ottemperato. Una seconda diffida, datata 3 giugno
2003 e giunta a destinazione il successivo 7 giugno (successivamente,
dunque, alla pubblicazione della sentenza del TAR del Lazio), è stata poi
indirizzata dal Prefetto di Ferrara al Sindaco Tumiati
ed è stata da lui impugnata con il ricorso n. 634/03; la relativa istanza
cautelare è stata però respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 403 del
27/6/2003, confermata in sede di appello (ordinanza della Quarta Sezione del
Consiglio di Stato n. 3111 del 16/7/2003).

Nel medesimo arco temporale
l’Agenzia, dal canto suo, si è formalmente pronunciata in senso negativo sulla
nomina della dott.ssa Ori a Segretario titolare
dell’Ente: si vedano in proposito la nota del Presidente dell’Agenzia stessa
datata 13 giugno 2003 e pervenuta al Comune di Copparo
il giorno successivo e la deliberazione di ratifica del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 3 luglio 2003, pervenuto al
Comune il 6 settembre successivo in esito a domanda di accesso agli atti (doc.ti nn.
54, 67 e 68 depositati dal ricorrente).

Allorché il Prefetto di Ferrara è
intervenuto con la terza e ultima diffida, datata 29 settembre 2003 e
notificata il successivo 7 ottobre, l’odierno ricorrente era dunque pienamente
consapevole di dover inderogabilmente adempiere all’obbligo
di avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare del Comune –
secondo la procedura indicata dal TAR del Lazio, Sez.
I Ter nella già citata sentenza n. 1472/2003 -,
essendo ormai venuta meno la condotta omissiva che la stessa sentenza aveva
addebitato all’Agenzia e non potendo vantare alcun conforto giurisdizionale
contro i precedenti atti di diffida, che non avevano mai cessato di essere
efficaci.

In tali condizioni non restava al
Sindaco altra via che l’ottemperanza all’ulteriore
intimazione (fatte salve, ovviamente, le azioni giurisdizionali che intendesse
ancora esperire); ma ancora una volta, l’interessato ha disatteso le
sollecitazioni pervenutegli, reiterando pervicacemente un comportamento
contrastante con un preciso obbligo di legge e ormai (tenuto anche conto delle
intervenute dimissioni della dott.ssa Ori)
incomprensibile, ma proprio per questo tale da evidenziare un intento
apertamente conflittuale con le altre istituzioni interessate; conflitto che,
anche in ragione della sua durata, non poteva non incidere negativamente sulla
funzionalità stessa dell’Amministrazione diretta dall’arch. Tumiati.

Il quadro che emerge dalla
ricostruzione precedente risulta adeguatamente
valutato nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione del
provvedimento di rimozione. Quest’ultimo risulta perciò immune anche dai vizi dedotti con l’ultima
censura.

4.7.3) Per le ragioni illustrate il ricorso n. 396/04 va respinto.

5) La particolarità del caso induce
il Collegio a ritenere equo disporre l’integrale compensazione tra le parti
delle spese di tutti i giudizi riuniti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, pronunciandosi
sui ricorsi n. 529 del 2001, n. 620 del 2003, n. 634 del 2003, n. 1349 del
2003, n. 140 del 2004 e n. 396 del 2004:

1) dispone la riunione di tutti i
gravami;

2) dichiara improcedibili
i giudizi sui ricorsi n. 529/01, n. 620/03, n. 634/03 e n. 1349/03 per
sopravvenuta carenza di interesse;

3) dà atto della rinuncia del
ricorrente al ricorso n. 140/04;

4) respinge il ricorso n. 396/04;

5) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 7 ottobre
2004.

Presidente F.to
Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est.
F.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data
25/10/2004.