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Monday 28 June 2004

Il rischio attentati induce la CE a chiedere pià sicurezza negli aeroporti. REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2004 che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (Testo rilevante a

Il rischio attentati induce la CE a chiedere più sicurezza negli aeroporti

REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2004 che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2004 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile, in particolare larticolo 4, paragrafo 2, e il punto 2.3.a) dell allegato,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, alla Commissione è demandata la definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti. La definizione deve includere almeno le parti di un aeroporto alle quali possono accedere i passeggeri in partenza, già sottoposti a controllo, nonché le parti di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo.

(2) Tutto il personale, compreso l’equipaggio di volo e gli oggetti da esso trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle aree sterili.

(3) Può essere prevista una deroga per le parti di un aeroporto in cui passano o sono depositati bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli sono protetti a fini di sicurezza e possono essere movimentati da personale non sottoposto a controllo senza diminuire il livello di sicurezza. Occorre prendere misure atte a garantire che tali bagagli protetti a fini di sicurezza non siano manomessi prima del loro caricamento a bordo dell aeromobile.

(4) Negli aeroporti in cui laccesso alle zone sterili è consentito a un numero molto limitato di membri del personale occorre giungere a un compromesso equilibrato tra la necessità di garantire la sicurezza e la necessità di garantire lefficienza operativa.

(5) Il personale non sottoposto a controllo deve essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto solo se permanentemente accompagnato da personale sottoposto a controllo e debitamente autorizzato.

(6) Qualora altre persone non sottoposte a controllo possano aver avuto accesso alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto occorre provvedere ad una completa ispezione di sicurezza, per accertare che le parti critiche delle zone sterili non contengano articoli vietati.

Qualora le zone critiche non siano permanentemente attive, immediatamente prima di essere riattivate esse devono essere sottoposte a un ispezione di sicurezza completa.

(7) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Negli aeroporti con più di 40 unità di personale in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle zone sterili, le parti critiche delle zone sterili comprendono almeno:

a) qualunque parte di un aeroporto cui hanno accesso i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo;

b) qualunque parte di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.

2. Ai fini del primo comma, qualsiasi parte di un aeroporto è considerata parte critica di una zona sterile quanto meno per il lasso di tempo durante il quale:

a) i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo, hanno accesso a detta parte;

b) i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, possono passare o essere depositati in detta parte dell aeroporto, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.

3. Ai fini del primo e secondo comma sono considerate parti di un aeroporto gli aeromobili, gli autobus, i carrelli bagagli e qualsiasi altro mezzo di trasporto, nonché le passerelle e i ponti telescopici.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per “bagaglio protetto a fini di sicurezza” si intende bagaglio da stiva in partenza, sottoposto a controllo, protetto fisicamente in modo tale da prevenire l introduzione di qualunque tipo di oggetto.

Articolo 3

L articolo 1 non si applica negli aeroporti in cui non più di 40 membri del personale sono in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle aree sterili.

Riguardo a detti aeroporti gli Stati membri possono continuare a designare le parti critiche delle zone sterili, in conformità al punto 2.3.a), secondo comma, dell allegato al regolamento (CE) n. 2320/2002.

Articolo 4

1. Tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, è sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui esse costituiscano parti dellaerostazione.

2. Entro il 1° gennaio 2006 gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, sia sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

3. Entro il 1° luglio 2009 gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tutto il personale, compresi gli equipaggi di volo, come pure gli oggetti da essi trasportati, sia sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti di cui all articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 5

Entro il 1° luglio 2009, qualora il bagaglio protetto a fini di sicurezza sia movimentato da personale non sottoposto a controllo, sono adottate misure atte a garantire che detto bagaglio non sia manomesso prima del caricamento a bordo dell aeromobile.

Articolo 6

1. In deroga all articolo 4, non occorre sottoporre a controllo il personale, prima che sia autorizzato ad accedere alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto, a condizione che detto personale sia scortato da un membro del personale già sottoposto a controllo e debitamente autorizzato.

L accompagnatore di scorta è responsabile di qualsiasi violazione della sicurezza da parte del personale accompagnato.

2. In deroga all articolo 4, il personale già sottoposto a controllo che lascia provvisoriamente le parti critiche delle zone sterili di un aeroporto non deve essere sottoposto a controllo al suo ritorno, a condizione che sia stato costantemente sotto osservazione, in modo sufficiente a garantire che non introduca articoli vietati nelle parti critiche delle zone sterili.

Articolo 7

Fatto salvo l articolo 6, qualora persone non sottoposte a controllo possano aver avuto accesso alle parti critiche delle zone sterili, viene effettuata un ispezione di sicurezza completa di dette parti.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente