Penale

Thursday 23 June 2005

Il ricorso in Cassazione inammissibile impedisce la declaratoria di prescrizione del reato. Cassazione – Sezioni unite penali(up) – sentenza 22 marzo-22 giugno 2005, n. 23428

Il ricorso in Cassazione inammissibile impedisce la declaratoria di prescrizione del reato.

Cassazione Sezioni unite penali(up) sentenza 22 marzo-22 giugno 2005, n. 23428

Presidente Marvulli estensore De Roberto

Pg Siniscalchi ricorrente Bracale

Osserva in fatto e in diritto

Con sentenza 27 marzo 2003 la Corte dappello di Palermo confermava la pronuncia del locale Pretore, impugnata da Bracale Massimo, che aveva condannato limputato, oltre che per il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista dallarticolo 648, comma 2, Cp,per i reati di cui agli articoli 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) e 489 (uso di atto falso) dello stesso codice, alla pena dì otto mesi di reclusione e lire 1.200.000 di multa.

2. Proponeva ricorso per cassazione la difesa del Bracale, deducendo violazione dellarticolo 606, lettere b ed e, non essendo emerso dagli atti alcun elemento in grado da legittimare una sentenza di condanna. La mancanza di gravi elementi indiziari avrebbe pertanto, dovuto indurre il giudicante a pronunziare sentenza di proscioglimento ex articolo 129 Cpp. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare o avrebbe comunque motivato in modo insufficiente in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali è fondata la sentenza di condanna.

3. La Seconda Sezione Penale della Corte, cui il ricorso veniva assegnato, rilevava levidente mancanza del requisito della specificità dei motivi, richiesto a pena di inammissibilità dagli articoli 581 e 591 del codice di rito; accertava però che per due dei reati ascritti allimputato (quelli di cui agli articoli 517 e 489 Cp, accertati il 3 febbraio 1994) la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza di appello e che la causa estintiva non era stata rilevata dalla Corte territoriale, né era stata invocata dallinteressato con specifica doglianza.

Con ordinanza 22 ottobre 2004, la stessa sezione rimetteva il ricorso alle Su riproponendo la questione ‑ già sottoposta negli stessi esatti termini al vaglio del medesimo consesso, ma non risolta perché il capo relativo al reato prescritto non era stato denunciato (Su, 26 novembre 2003, Hametovic) ‑ circa il potere-dovere del giudice di legittimità di dichiarare, ex articolo 129 Cpp, nonostante l inammissibilità del ricorso, lestinzione del reato per prescrizione qualora questa sia maturata prima della sentenza di appello ma non sia stata né dedotta dalla parte né rilevata dal giudice.

4. Il ricorso è inammissibile per 11 assoluta carenza del necessario requisito della specificità, richiesto dal combinato disposto degli articoli 581, lettera c), e 591, comma 1, lettera c).

5 Prima ancora dì procedere alla verifica delle sequenze ermeneutiche indispensabili per pervenire alla soluzione del dubbio ora prospettato, è necessario precisare come – nonostante la Seconda Sezione abbia rimesso il ricorso perché venga risolto il controverso quesito interpretativo, la cui perdurante attualità è documentata dallo ordinanza in data 18 maggio 2004 – la questione sottoposta ora al vaglio di questa Corte non pare, in effetti, al centro di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale; anzi, è l applicazione dei risultati interpretativi raggiunti dalla ormai consolidata giurisprudenza di queste Sezioni unite a comportare lineludibile soluzione negativa del quesito.

6. La questione, come è noto, si ricollega alla tematica avente ad oggetto ì rapporti tra inammissibilità dello impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità, secondo un modello direttamente scaturente ‑ già nel vigore dello abrogato codice di rito ‑ dalla distinzione tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, le prime soltanto preclusive dello applicazione dello articolo 129 Cpp.

Chiamate per la prima volta a dirimere il contrasto incentrato sulla permanenza, nel sistema del nuovo codice, di tale distinzione e, in caso di esito positivo di un simile scrutinio, ad individuare la linea di discrimine tra inammissibilità originaria ed inammissibilità sopravvenuta, le Sezioni unite (Su, 11 novembre 1994, Cresci) si pronunciarono nel senso della persistente attualità di un modello informato alla distinzione sopra rammentata. Vennero cosi qualificate originarie tutte le cause di inammissibilità previste dallo articolo 591 Cpp (con eccezione della rinuncia allo impugnazione); vennero qualificate cause di inammissibilità sopravvenute le sole cause di inammissibilità previste, esclusivamente per il ricorso per cassazione, dallo articolo 606, comma 3, dello stesso codice, perché esse comportano un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali; con la conseguenza che, nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla norma dello articolo 129 Cpp.

Il fondamento dei rapporti così individuati tra cause di inammissibilità e applicazione della norma adesso rammentata viene rinvenuto nella ravvisata impossibilità di utilizzare larticolo 648 Cpp (le cui innovazioni rispetto allarticolo 576 Cpp 1930, non eccedono l esigenza di un mero ammodernamento formale) per determinare 11 ambito della cognizione del giudice dellimpugnazione; simile disposizione è diretta, infatti, a disciplinare il giudicato ed a segnare linizio della fase esecutiva mentre è dalle norme che regolano il processo che deve trarsi la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità, al fine di stabilire quale tra esse debba prevalere.

Dallesame comparativo dellarticolo 591 Cpp 1930 e dellarticolo 648, comma 2, del vigente codice di rito si ricava allora seguendo gli itinerari interpretativi percorsi da tale decisione che la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando limpugnazione non sia stata proposta, secondo una linea di tendenza già affermatasi nel vigore del codice abrogato. In caso contrario non si giustificherebbe la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dallarticolo 591; ed infatti – aggiungono le Sezioni unite – ove si volesse accedere ad una diversa ricostruzione sistematica, si perverrebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che latto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con intuibili conseguenze anche sulla fase esecutiva.

7. Nuovamente investite della problematica concernente i rapporti tra cause di inammissibilità dell impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall articolo 129 Cpp, le Sezioni unite, pur riaffermando limmanenza della dicotomia cause di inammissibilità originarie-cause di inammissibilità sopravvenute, circoscrivono ulteriormente il numero delle seconde, con lenunciare il principio secondo cui linammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi non impedisce che vengano rilevate e dichiarate, ai sensi dellarticolo 129, le cause di non punibilità; precisando che la dichiarazione delle cause di non punibilità resta, invece, preclusa dallinammissibilità derivante dallenunciazione nellatto di gravame di motivi non consentiti e dalla denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, trattandosi di ipotesi di inammissibilità originaria le quali non consentono quella delibazione sulla fondatezza della censura che costituisce peculiarità singolare della dichiarazione di inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi di impugnazione (Su, 30 giugno 1999, Piepoli).

La ricordata decisione ha, peraltro, cura di evidenziare come il contrassegno connaturato alle cause di inammissibilità originarie è il loro riferirsi ai requisiti formali dellatto di impugnazione o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio di tale diritto; con la conseguenza che, non involgendo un giudizio di merito, determinano la necessità di adottare una decisione in limine, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale; tanto da impedire linutile prosecuzione di unattività comunque destinata a pervenire, a norma dellarticolo 591, comma 4, anche a posteriori, ad un accertamento negativo della pendenza del processo. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara linammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. Ribadendosi che non può valere in contrario largomento secondo cui, a norma dellarticolo 648 Cpp, se vi è stato ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pubblicata lordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso. La norma fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza solo in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento allinsorgenza della causa di inammissibilità. Ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre lirrevocabilità che rileva solo ai fini dellesecuzione della sentenza si determina all atto della declaratoria di inammissibilità.

Si aggiunge, ancora, che occorre aver riferimento al diritto positivo per individuare in quali casi si possa parlare di inammissibilità originaria, ravvisabile per il difetto dei requisiti minimi perché un atto possa essere qualificato come avente natura impugnatoria, in quanto tale, idoneo a dare ingresso ad un giudizio di impugnazione.

Dopo aver chiarito le ragioni che qualificano come originarie le ipotesi di inammissibilità previste dallarticolo 591, comma 1, lettere a), b) e c), Cpp, per quel che attiene alla rinuncia allimpugnazione si conferma lorientamento che la qualifica causa sopravvenuta di inammissibilità, salvo il caso che la rinuncia attenga ad un atto di impugnazione affetto da inammissibilità originaria.

Con riferimento, poi, alle cause di inammissibilità previste specificamente per il ricorso per cassazione dallarticolo 606, comma 3, la sentenza distingue tra cause di inammissibilitá originarie e cause di inammissibilità sopravvenute così superando gli approdi interpretativi cui era pervenuta la precedente decisione delle Su. Vanno considerate cause di inammissibilità originarie del ricorso i motivi non consentiti perché limpugnazione ‑ in base ad un esame ictu oculi ‑ proposta per motivi non inquadrabili in nessuna delle categorie descritte nel comma 1, si caratterizza per il palese difetto di uno specifico requisito di base che vale a qualificare un atto come ricorso per cassazione. Ma appartiene alla medesima categoria anche il ricorso che denunci violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, di per sé inidoneo a scalfire il giudicato già formatosi.

8. Rimessa nuovamente alle Su – sempre al fine di delimitare rapporti tra cause di inammissibilità ed applicazione dellarticolo 129 Cpp – la questione concernente la natura dellinammissibilità derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi,le Su sono intervenute una terza volta, enunciando il principio in base al quale linammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta in fondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dellarticolo 129 (nel caso di specie, si trattava proprio della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Su, 22 novembre 2000, De Luca).

La decisione premette che la proposizione dilemmatica causa di inammissibilità  originaria-causa di inammissibilità sopravvenuta abbia finito per dissolvere la sua primitiva valenza riscontrabile nei diffusi tentativi di ricostruzione dogmatica incentrati sulla dichiarazione quale atto introduttivo del rapporto di impugnazione per caratterizzarsi negli ambiti della verifica dei poteri di decidere il merito nonostante il gravame sia inammissibile. In tali termini, limmanenza della nozione di inammissibilità sopravvenuta, raccordandosi allobbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, imposto dallo articolo 129 Cpp, dà per presupposta la forza propulsiva dello atto di impugnazione, capace di accedere allo ulteriore stato e grado del processo e, conseguentemente, di designare, nonostante linvalidità del gravame, la decisione che laccerta come pronuncia di carattere costitutivo. Così da prospettare linsorgenza di ineludibili perplessità quanto ad una unitaria ricostruzione dei rapporti tra linammissibilità dello impugnazione e le nozioni di giudicato formale e sostanziale quali delineati dalle due precedenti decisioni delle Sezioni unite.

Poiché la rinuncia al gravame ‑ che sia, ovviamente, ammissibile è vicenda affatto diversa dalle altre cause di inammissibilità, discendendo un simile effetto dalli esercizio di un diritto potestativo dello interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto di impugnazione, tanto da provocare, una volta dichiarata linammissibilità, la formazione del giudicato formale, lunica causa di inammissibilità in ordine alla quale hanno ragione di proporsi le problematiche finora esaminate resta la infondatezza manifesta del ricorso per cassazione.

si precisa, poi, come lelemento che consentirebbe, pur in presenza di un ricorso così designato, lapplicazione dello articolo 129 Cpp deriva da una sorta di bilanciamento tra l opinabilità del vizio, ai confini con la infondatezza e, dunque, scaturente da canoni di qualificazione non prestabiliti e linevitabile preclusione allo applicabilità della norma adesso ricordata che determinerebbe una lesione del favor innocentiae, nonostante limpossibilità di affermare linidoneità del ricorso ad introdurre il rapporto di impugnazione. Una proposizione che la sentenza mostra dì non condividere soprattutto perché ‑ e qui pare delinearsi il profilo ermeneutico più significante della decisione in esame linammissibilità si ricollega alla tipizzazione delle vie di accesso alla Corte Suprema, allo scopo di ridefinire funzione e limiti del giudizio di legittimità, seguendo le linee dì un sistema di devoluzione rigorosamente prestabilito sia in senso positivo (vedi larticolo 606, comma 1, ma anche larticolo 609, comma 1, soprattutto se oggetto di comparazione con leffetto devolutivo proprio dello appello, ex articolo 597 Cpp) sia in senso negativo (secondo lo schema delineato dallo articolo 606, comma 3).

La conclusione è nel senso che la manifesta infondatezza resta definita sulla base di una cognizione sommaria con effetti di stretto diritto processuale consistenti nel precludere laccesso al rapporto di impugnazione. E ciò al fine di evitare che tale rapporto venga utilizzato come strumento, non soltanto per procrastinare la formazione del titolo esecutivo, ma anche per conseguire effetti di favore di ordine sostanziale in presenza di un gravame soltanto apparente. In un regime in cui al favor impugnationis (quale ricavabile da numerosi precetti del codice di rito) fa da rigoroso contrappunto lesigenza di conformare latto dì impugnazione ai requisiti prescritti dalla legge; cosi da assegnare allo attributo manifesta, la significazione di palese inconsistenza delle censure e da tracciare un limite invalicabile allimpiego di moduli volti ad eludere lo schema del giudizio di legittimità il cui accesso resta comunque subordinato all osservanza del precetto del comma 1 dell articolo 606.

La manifesta infondatezza va, perciò, annoverata ‑ aggiungono le Su ‑ tra le cause di inammissibilità intrinseche al ricorso la cui metodica di accertamento è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità previste dall articolo 606, comma 3, Cpp.

Se, dunque, anche la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso si risolve in una absolutio ab instantia derivante dalla mera apparenza dellatto di impugnazione, sembra superabile il richiamo ai principi costituzionali e più in particolare al favor innocentae, peraltro proprio nei casi in cui vengano prospettate censure manifestamente infondate di difficile perseguimento. E allora evidente come un ricorso manifestamente infondato si tradurrebbe in uno strumento esorbitante, oltre che al di fuori di ogni ragionevolezza, ove sì volesse ad esso attribuire una tale forza propulsiva da consentirne lutilizzazione per conseguire una dichiarazione di non punibilità (anche) derivante dal decorso del tempo, nonostante lincontrovertibile pretestuosità (pure se soltanto oggettiva) dei motivi, tanto da porsi come dato ontologicamente incompatibile con il favor rei.

9. Le linee ermeneutiche tracciate dalle decisioni delle Sezioni unite si riflettono sul rilievo della prescrizione del reato nel frattempo sopravvenuta. Conseguente ‑pure se la relativa ratio decidendi non è perfettamente sovrapponibile ‑ diviene in tale contesto lulteriore principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione dell atto di impugnazione, se privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima, viola il criterio enunciato nell articolo 581, lett. a), ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto il ricorso, a norma dell articolo 606, ed è, pertanto, inammissibile (Su, 27 giugno 2001, Cavalera). Secondo un canone già ricavabile da una precedente decisione che, chiamata a comporre il contrasto giurisprudenziale circa la possibilità di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto laccertata sussistenza del reato, ma riguardino soltanto la pena, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo sul rilievo che il giudicato si forma sul capo e non sul punto della decisione, ha comunque subordinato lapplicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui allarticolo 609 commi 1 e 2, Cpp, alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all ammissibilità dellatto di impugnazione (Su, 19 gennaio 2000, Tuzzolino) . Tanto da evocare un profilo della tematica sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità originaria.

10. Le considerazioni che precedono conducono queste Sezioni unite alla conclusione che  lintervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (articolo 591, comma, 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione; articolo 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla di ufficio.

Lintrinseca incapacità dell atto invalido di accedere davanti al giudice dellimpugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale.

Fermo restando che leccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale (v, soprattutto, larticolo 673 Cpp) parrebbe comportare che a tanto possa provvedere il giudice dellimpugnazione inammissibile ‑indipendentemente dalla procedura concretamente seguita ‑ a meno che il decorso del termine, derivante dalla mancata proposizione del gravame (arg. ex articolo 648, comma 2, Cpp) abbia già trasformato il giudicato sostanziale in giudicato formale (cfr. Su, 22 novembre 2000  De Luca). Lunica ipotesi di cognizione da parte del giudice dellimpugnazione inammissibile rimane allora quella relativa allaccertamento dellabolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dellimputazione e desumibile dalleccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale; così come nellipotesi in cui debba essere dichiarata lestinzione del reato a norma dellarticolo 150 Cp, sempre salvo il caso di proposizione tardiva del gravame (arg. ex articolo 648, comma 2, Cpp; così, ancora, Su, 22 novembre 2000, De Luca). Una precisazione – senza dubbio dettata da esigenze di tipo prasseologico, ma da ricollegare direttamente al principio della ragionevole durata del processo, di cui allarticolo 111, secondo comma, della Costituzione – solo apparentemente formulata obiter perché delinea un sistema che, mentre, per un verso, consente allimpugnazione inammissibile dì confrontarsi con cause di non punibilità rigorosamente delimitate (come la remissione della querela, secondo un modello del tutto peculiare rispetto alle altre cause di non punibilità), per un altro verso, ribadisce la natura dirimente della inammissibilità contrassegnata dalla inosservanza del termine per impugnare destinata comunque a prevalere, non soltanto sulle ipotesi di abolitio criminis e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma oggetto dellimputazione, ma anche – ovviamente ‑sulle altre ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione contemplate sia dallarticolo 591 sia dall articolo 606, comma 3, Cpp (cfr. Su, 25 febbraio 2004, Chiasserini).

11. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, derivante dalla assoluta genericità delle doglianze, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro cinquecento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.