Lavoro e Previdenza

Tuesday 31 October 2006

Il punto delle sezioni unite della Cassazione sulla intermediazione di manodopera.

Il punto delle sezioni unite
della Cassazione sulla intermediazione di manodopera.

Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 12-26 ottobre 2006, n. 22910

Presidente Carbone – Relatore
Vidiri

Pm Iannelli – conforme –
Ricorrente Pinto – Controricorrente Fallimento Winner’s Sporgine Footwear Spa

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5
febbraio 1996, Giacomo Pinto proponeva opposizione davanti al Tribunale di
Foggia avverso lo stato passivo del fallimento della Winner’s Sporting Footwear
Spa, dal quale era stato escluso il suo credito di lavoro (lire 286.755.831,
oltre accessori), insinuato in via privilegiata a titolo di indennità di
mancato preavviso, Tfr, ferie non godute, trasferte, patto di non concorrenza,
retribuzione per prestazioni in giornate festive, canoni di locazione, e
rimborso spese,. Sosteneva a fondamento della sua
pretesa che aveva svolto di fatto attività lavorativa
in qualità di direttore marketing in favore della Spa Master Sport, facente
parte del medesimo gruppo della Winner’s Sporting, pur essa fallita, dalla
quale era stato formalmente assunto e che l’aveva periodicamente retribuito, a
seguito di accordi intervenuti‑ tra gli amministratori delle due società
sicché, configurandosi come unico il centro di imputazione giuridica del
rapporto di lavoro,anche la
Winner’s doveva rispondere del credito di lavoro di esso
istante.

Dopo la costituzione della
società convenuta che deduceva tra l’altro l’infondatezza della domanda attrice
per avere il Pinto reso le sue prestazioni solo in favore della
Master Sport, cui aveva rassegnato le dimissioni e per non essere la
sola apertura di una posizione assicurativa indice della costituzione del
rapporto di lavoro con la
Winner’s, e dopo che nel corso del giudizio il suddetto Pinto
aveva ridotto la sua pretesa per avere ottenuto, a seguito di transazione, il
pagamento di parte del suo credito dal fallimento della Winner’s Sporting ‑il
Tribunale adito rigettava l’opposizione e condannava il Pinto al pagamento
delle spese del giudizio.

A seguito di gravame del Pinto, la Corte d’appello di Bari con
sentenza del 21 ottobre 2001 rigettava l’appello e condannava l’appellante al
pagamento delle spese, del grado a favore del fallimento della Winner’s
Sporting. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che ‑
contrariamente a quanto sostenuto dal Pinto ‑ il disposto dell’articolo 1 della legge 1369/60, occupandosi delle
prestazioni di lavoro rese in violazione del divieto di intermediazione di
manodopera sanciva, con il suo tenore letterale, il principio che in detta
fattispecie il lavoratore deve considerarsi “a tutti gli effetti alle
dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato” le sue
prestazioni. Nel ritenere privo di qualsiasi rilievo il riferimento che, a
sostegno della sua richiesta, il Pinto aveva fatto all’articolo 3 della
suddetta legge 1369/60, la Corte
territoriale precisava poi che detta norma ha un
ambito applicativo differente da quello proprio dell’articolo 1, in quanto quel che rileva
ai fini della operatività delle due disposizioni è la natura delle prestazioni
appaltate perché nel caso in cui esse siano riconducibili a mere prestazioni di
lavoro si ha “l’inserimento del prestatore nella struttura organizzativa
dell’azienda appaltante (ipotesi prevista dall’articolo 1 della citata legge)”,
nel caso invece in cui le prestazioni appaltate riguardano altri fattori
produttivi(capitali, macchine ed attrezzature) permane “l’inserimento del
prestatore nella struttura organizzativa dell’azienda appaltatrice” (ipotesi
che di norma implica l’obbligo solidale di appaltante ed appaltatore di
assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti
del

primo ai
sensi degli articoli 3 e 5 della legge 1369/60). Nel caso in esame non
risultava che la prestazione oggetto di appalto tra le due società fosse andata al di là della sola prestazione lavorativa del
Pinto sicché l’unica società obbligata al pagamento delle spettanze rivendicate
dal lavoratore doveva ritenersi la Master Sport.

Avverso la suddetta decisione
Giacomo Pinto propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato
motivo.

Resiste con controricorso il
fallimento della società Winner’s Sporting Footwear.

Ambedue le parti hanno depositato
memorie difensive ex articolo 378 Cpc.

A seguito di. ordinanza
del 5 dicembre 2005 della Sezione lavoro, che ha rilevato come sulla questione
posta dal ricorso le decisioni di questa Corte presentino un panorama non
omogeneo, la controversia è stata assegnata, alla stregua dell’articolo 142
disp. att. Cpc, alle Su.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso la società
Winner’s Sporting deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo
1 legge 1369/60 in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 Cpc. Più
precisamente la società ricorrente addebita alla impugnata sentenza di avere
interpretato la suddetta norma sulla base del solo dato letterale senza tenere
cosi conto che essa ‑nulla dicendo in ordine alla responsabilità
dell’appaltatore o interposto ‑ presenta una lacuna colmabile con una
corretta opzione ermeneutica che guardando, invece, alla disposizione nel suo
complesso deve condurre a ritenere l’interposto non esonerato dagli obblighi
conseguenti al rapporto di lavoro. In altri termini la nullità del rapporto di
intermediazione o di interposizione nelle prestazioni lavorative non comporta la
liberazione dell’appaltatore o dell’interposto dagli obblighi nati dal rapporto
di lavoro perché la responsabilità di tali soggetti, che sono pur sempre i
titolari del rapporto di lavoro, permane e concorre in via autonoma con quella
dell’imprenditore che ha effettivamente utilizzato dette prestazioni.

1.1. Come è stato ricordato la
presente controversia è stata rimessa a queste Su per dirimere un contrasto
giurisprudenziale sorto sull’interpretazione dell’articolo 1 della legge
1369/60 che ha regolato ‑ sino alla sua abrogazione ad opera,dell’articolo 85, comma 1,lettera c) del D.Lgs 276/03 ‑
il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro,
che originariamente previsto ex articolo 212.7 Cc soltanto per i lavori a
cottimo è stato poi esteso dalla norma ora scrutinata ad ogni attività di
lavoro subordinato.

2. Ed invero, un primo indirizzo
giurisprudenziale ha ritenuto che in capo all’interposto, ed in concorso con
l’interponente, permangono gli obblighi derivanti dal
rapporto lavorativo o correlati allo stesso.

Si è in alcune decisioni
affermato che i lavoratori, se pure sono considerati a tutti gli effetti alle

dipendenze
di chi ne abbia utilizzato le prestazioni, possono comunque richiedere
l’adempimento di alcuni obblighi, come il versamento dei contributi
previdenziali, al datore di lavoro interposto(cfr. tra
le altre: Cassazione 6649/04; 6144/04; 3096/01; 1355/93), evidenziandosi
nell’ambito di tale indirizzo: che si configura tra il committente ed il datore
di lavoro interposto una obbligazione solidale per il pagamento delle
retribuzioni (cfr. in tali sensi 6144/04 cit. secondo
cui dal credito retributivo azionato nei confronti del datore di lavoro
interposto deve essere detratto comunque quanto percepito dall’interponente
datore di lavoro); che in ogni caso il datore di lavoro interposto non può
essere sottratto alla responsabilità “retributiva” dei lavoratori da lui
formalmente dipendenti sicché questi ultimi, in caso di fallimento del datore
di lavoro apparente, ben possono esigere dal fondo di garanzia il pagamento del
Tfr secondo modalità e termini di cui all’articolo 2 della legge 297/82 (cfr.
Cassazione 3096/01 cit.); che l’essere per legge i lavoratori considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze di chi ha utilizzato le sue prestazioni non
vale a liberare l’appaltatore o l’interposto dagli obblighi(anche in materia di
assicurazioni sociali) nati dal rapporto di lavoro, perché essi rimangono
sempre titolari di detto rapporto in virtù dell’apparenza del diritto e dell’affidamento
dei terzi in buona fede (Cassazione 1355/93 cit., cui
adde 3066/87, 659/87, 1041/82, che ribadiscono anche esse come la
responsabilità dell’appaltatore o dell’interposto permanga e concorra in via
autonoma con quella dell’imprenditore che ha utilizzato le prestazioni del
lavoratore).

2.1. Un siffatto iter
argomentativo ha trovato conforto, come ha ricordato puntualmente la società

ricorrente,
anche in ampi settori dottrina. Si è sostenuto,infatti,
che dall’esame complessivo della

legge
1369/60 emergono indicazioni univoche per addossare anche all’interposto gli
obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro perché risulterebbe privo di
coerenza logica ritenere che il legislatore, mentre in sede penale punisce
insieme all’interponente anche l’interposto, lasci poi quest’ultimo indenne in
sede civile svincolandolo dalla obbligazioni nei confronti dei lavoratori.

Sotto, altro versante si è
patrocinata la tesi volta ad applicare analogicamente la responsabilità
solidale dell’appaltante e dell’appaltatore di opere e di servizi da eseguire
all’interno delle aziende ai sensi dell’articolo 3 della legge 1369/60; e si è,
infine, rimarcato come l’interposto risulti obbligato in base, ad un meccanismo
di novazione oggettiva legale, che trasforma l’obbligazione originaria del
suddetto interposto in una obbligazione di garanzia in
ragione dello sfavore con il quale è stata vista l’attività contrattuale volta
al perseguimento di un obiettivo dannoso per il lavoratore.

3. Altro indirizzo
giurisprudenziale è pervenuto all’opposta conclusione ‑ condivisa nella
impugnata sentenza ‑ secondo cui gli obblighi retributivi per le
prestazioni rese dal lavoratore fanno carico unicamente sul datore di lavoro
che dette prestazioni ha utilizzato, cosi come dettato in maniera chiara
dall’articolo dall’ultimo comma dell’articolo 1 della legge
1369/60, sicché deve escludersi una concorrente responsabilità
dell’appaltatore o dell’interposto. Nell’ ambito di tale indirizzo formatosi
prevalentemente con riguardo agli obblighi di natura non retributiva perché
scaturenti dalla disciplina delle assicurazioni sociali – sulla premessa della
nullità del contratto del committente e appaltatore (per illegittimità
dell’oggetto e della causa) e sulla base della instaurazione “ex lege” di un
rapporto diretto fra lavoratori ed imprenditori che ne utilizzano le
prestazioni si è messo in rilievo che, la titolarità del rapporto lavorativo fa
capo all’utilizzatore e che l’esclusività di tale titolarità non subisce
limitazione alcuna per effetto dei principi dell’apparenza e
dell’affidamento(cfr. in tali sensi: Cassazione
5901/99 nonché 1733/00 che ‑ in applicazione degli stessi principi
‑ in una fattispecie relativa a prestazioni previdenziali ha escluso la
necessità di estendere il contraddittorio all’appaltatore o al soggetto
interposto). Ed in senso conforme, utilizzando cioè sempre la lettera della
legge ‑ e precisamente il disposto dei primi tre commi dell’articolo 1
della legge 1369/60 (comportante la nullità del contratto tra committente ed
appaltatore o intermediario), e dell’ultimo comma della stessa norma (secondo
cui “I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal
presente articolo, sono considerati a tutti gli effetti, alle dipendenze
dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni”) ‑
si è statuito che esclusivamente sull’appaltante(o interponente), e non anche
sull’appaltatore(o interposto), gravano gli obblighi in materia di
assicurazioni sociali nati dal. rapporto di lavoro
senza che possa configurarsi una concorrente responsabilità di
quest’ultimo(cosi: Cassazione 16160/04; 5901/99 cit.; ed ancora 970/04, che ha
però precisato come il principio enunciato non operi in relazione all’azione di
rivalsa proposta dall’Inail nei confronti dell’appaltatore ex articolo 11 del
Dpr 1124/65).

4. Oltre alla lettera della legge
numerose ulteriori, ragioni di ordine logico‑sistematico, inducono a

condividere
questo secondo indirizzo.

A tale riguardo va in primo luogo
rimarcato come tale conclusione sia confortata dal
chiaro tenore della più volte ricordata disposizione di cui all’ultimo comma
dell’articolo 1 della legge 1369/60, che mostra in maniera chiara come il
legislatore abbia nella fattispecie ora scrutinata inteso seguire quella vasta
corrente dottrinale e giurisprudenziale volta a svalutare la funzione del
contratto individuale di lavoro e la formale conclusione. dello
stesso ‑ quale fonte regolatrice del rapporto di lavoro ‑
devolvendo in buona misura la disciplina dello stesso a fonti extranegoziali ed
alla legge sino a pervenire alla conseguenza di individuare l’effettivo datore
di lavoro attraverso una sostituzione di quello indicato dalle parti mediante
la manifestazione della loro volontà contrattuale ‑ con quello che in
concreto si giova dell’opera del prestatore. In altri termini, come si è
puntualmente evidenziato, al fine di evitare ai danni del lavoratore un
trattamento (sia sotto il versante economico che sotto quello normativo)
ingiusto perché non corrispondente alle prestazioni rese e non parametrato
sulla reale inserzione delle sue prestazioni nell’organizzazione produttiva

dell’impresa,
il legislatore si è attenuto al principio secondo cui il vero datore di lavoro
è

quello
che effettivamente utilizza le prestazioni lavorative anche se i lavoratori
sono stati

formalmente
assunti da un altro(datore apparente) e prescindendosi da ogni indagine (che
tra l’altro

risulterebbe
particolarmente difficoltosa) sull’esistenza di accordi fraudolenti (tra
interponente ed interposto).

4.1. E proprio su tali
presupposti ed a seguito di analogo approccio teorico con la problematica in
esame la giurisprudenza di queste Su ha già avuto
occasione di statuire, seppure in controversie attinenti a problematiche di
natura processuale, che il divieto ex articolo 1 legge 1369/60 ‑ volto ad
evitare che la dissociazione fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo
beneficiario delle prestazioni lavorative si risolva in un ostacolo al diritto
del lavoratore di pretendere il più vantaggioso trattamento che gli sarebbe
spettato se assunto,direttamente da tale beneficiario ‑ opera
oggettivamente prescindendo da un intento fraudolento o simulatorio delle parti
e senza che l’incidenza del divieto stesso sia limitata al momento genetico del
rapporto, ossia all’ipotesi in cui l’assunzione dei lavoratori da parte del
datore di lavoro interposto coincida con l’inizio dell’esecuzione delle
prestazioni lavorative a favore dell’effettivo beneficiario delle medesime(cfr.
in tali sensi Cassazione, Su, 2517/97, che precisa
altresì come il suddetto divieto operi anche in un momento successivo alla
costituzione del rapporto ove il lavoratore distaccato presso altra impresa non
renda più le proprie prestazioni al datore di lavoro distaccante ma si ponga al
servizio esclusivo dell’imprenditore di destinazione, pur continuando ad
apparire alle dipendenze del primo, che assume così la figura dell’interposto
ex articolo 1 della legge 1369/60 cit.; ed in precedenza negli identici
termini: Cassazione 8706/91).

Al riguardo va ribadito, dando
maggiore compiutezza argomentativa a quanto ora detto, che l’indirizzo

volto a
reputare il beneficiario delle prestazioni lavorative come l’unico tenuto ai
sensi dell’articolo 1 della legge 1369/60 non solo all’adempimento degli
obblighi connessi al trattamento economico e normativo spettante al lavoratore
ma anche alla corresponsione dei contributi previdenziali, si pone in
continuità logico‑ giuridico, oltre che con la già ricordata decisione,
anche con un precedente sentenza con la quale le stesse Sezioni Unite nel
negare la configurabilità di un. litisconsorzio necessario nel processo di
accertamento dell’interposizione vietata ‑ e di condanna del vero datore
di lavoro a soddisfare i crediti del lavoratore ‑ hanno escluso che nella
fattispecie di interposizione di manodopera sia ravvisabile quell’unica
“situazione giuridica complessa” richiesta ex articolo 102 Cpc. Hanno osservato
sul punto i giudici di legittimità che la “struttura del rapporto di lavoro
subordinato, quale risulta dalla normativa sostanziale (articolo 2094 Cc) è
bilaterale e non plurilaterale” ed hanno poi sottolineato che “il lavoratore
che, agendo in giudizio , afferma l’esistenza di un
rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altra persona,
non deduce in giudizio alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di
contitolarità ma tende ad una utilità (il petitum) ottenibile rivolgendosi ad
una sola persona, ossia al datore vero” mentre “l’accertamento negativo del
rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto rapporto che per lo più è
frutto di accordo simulatorio con il datore di lavoro interposto ‑costituisce
oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto
incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la ‘cosa giudicata,
ovvero, ancora, senza alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr. in questi testuali termini in motivazione Cassazione, Su,
14897/02).

È stato osservato da più parti
che, nonostante la già ricordata abrogazione dell’articolo 1 della legge 1369/60,
il dibattito sorto intorno alla intermediazione di manodopera – stante la
presenza di valori permanenti di stampo costituzionale diretti a collegare al
rapporto di lavoro subordinato e solo ad esso una
serie di

posizioni
di vantaggio ‑ è destinato a spostarsi in giurisprudenza anche
all’interno del nuovo quadro

normativo
delineato dal D.Lgs 276/03, con riferimento in particolare alla
“somministrazione irregolare”, ipotesi prevista dall’articolo 27, comma 1, di
detto decreto (secondo cui il lavoratore può “chiedere, mediante ricorso
giudiziale a norma dell’articolo 414 del Cpc, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”).
Tale considerazione oltre a confortare le ragioni già svolte sollecita
l’esternazione di ulteriori motivi che spingono ‑ in linea con quanto
queste Su hanno già statuito sul versante processuale
‑ a ribadire anche su quello sostanziale come nella interposizione di
mano d’opera il beneficiario delle prestazioni lavorative sia l’unico soggetto
tenuto all’adempimento di tutte le prestazioni che nel

rapporto
fanno carico sul datore di lavoro, incluso il versamento dei contributi
previdenziali, salvo

sempre
la possibilità, nel caso che il prestatore subisca un deterioramento della
propria posizione, di

agire
nei riguardi dell’interponente con una autonoma azione, che in presenza di una
condotta produttiva

di danni
per il lavoratore, trova fondamento in una ipotesi di responsabilità extra ‑contrattuale
ex articolo

2043 Cc.

5.1. In particolare devono
reputarsi non condivisibili le diverse ragioni addotte per affermare che il
disposto dell’ articolo 1 cit. contempli una
responsabilità solidale ‑ per il pagamento d,elle retribuzioni del
lavoratore ‑ tra il committente ed il datore di lavoro interposto. Ed infatti, non vale parlare al riguardo di novazione

oggettiva
legale in obbligazione di garanzia dell’obbligazione assunta dall’interposto
nei confronti dei suoi prestatori di lavoro in quanto questa opinione finisce,
nell’assoluto silenzio del legislatore,per utilizzare impropriamente un istituto caratterizzantesi non solo per la
diversità della nuova obbligazione (aliquid novi) ma anche per la volontà delle
parti di estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova
(animus novandi) volontà che deve risultare invece “in modo non equivoco”
(articolo 1230, 2 comma, Cc) si da non potere essere desunta in base alle
regole dell’interpretazione oggettiva, dovendo invece risultare sicura in
applicazione dei criteri di interpretazione soggettiva.

5.2. Né sotto altro versante,
anche al fine di legittimare un obbligo oltre che dell’ interponente
anche sull’interposto in materia di corresponsione dei contributi
previdenziali, può invocarsi il principio dell’apparenza come pure in alcuni
decisioni stato sostenuto (cfr. al riguardo:
Cassazione 3096/01; 10556/95, 1355/93; 1080/87). A tal proposito, sul piano
generale va ricordato come la teoria dell’apparenza non assurga a principio
capace di sovrastare le singole figure legislativamente e esaurientemente
disciplinate allorquando la normativa legale è funzionalizzata alla tutela di
interessi meritevoli di una efficace tutela in ragione
della loro rilevanza a livello costituzionale; ed inoltre, per quanto attiene
all’individuazione dell’obbligato al versamento dei contributi, il principio in
esame non risulta utilizzabile nell’ambito delle obbligazioni pubbliche, intese
alla soddisfazione di interessi anzitutto di rilevanza sociale e nelle quali è
parte una pubblica amministrazione, ed anche perché il suddetto principio per
tradursi in una tutela dell’affidamento incolpevole non appare invocabile con
riferimento agli enti previdenziali in quanto la necessità su di. essi incombente di corrispondere in ogni caso le prestazioni
ai lavoratori induce il legislatore ad attribuire ad essi mezzi speciali per la
realizzazione dei propri crediti, ivi compreso l’ausilio degli ispettori del
lavoro, che vigilano sull’esecuzione delle leggi. in
materia, rilevano l’organizzazione del lavoro nelle singole imprese e le
rimunerazioni, esercitando poteri di polizia giudiziaria. (così
in motivazione: Cassazione 5901/99 cit., secondo cui tutto ciò assicura che i
rapporti tra le parti nascano, nei loro elementi oggettivi e soggettivi,
secondo le previsioni normative e le corrispondenti realtà di fatto, sulle
quali non possono prevalere le parvenze).

6. Per concludere sul punto non
è, infine, consentito fondare la responsabilità dell’interposto sulla cessione
del contratto (articolo 1406 Cc), sul presupposto di analogie in realtà non
ravvisabili tra detto contratto e la fattispecie regolata dall’articolo 1 legge
1369/60 in quanto, a fronte della natura di negozio trilatero della cessione, la intermediazione prescinde dalla partecipazione del
lavoratore al contratto tra interposto (o appaltatore) e interponente (o
committente) al quale rimane anzi sovente del tutto estraneo sino a subire
talvolta notevoli pregiudizi; né tanto meno un ampliamento dei soggetti
responsabili è praticabile attraverso un richiamo alla responsabilità solidale
prevista nell’articolo 3 della legge 1369/60 stante la netta e radicale
differenziazione tra i due istituti messi a confronto in quanto a differenza dell’ipotesi
di interposizione di manodopera rientrante nel divieto di cui all’articolo 1
della legge 1369/60, la disciplina posta per i contratti di appalto
dall’articolo 3 della legge stessa è applicabile in relazione ad attività che
l’appaltatore debba svolgere all’interno dello stabilimento o degli
stabilimenti in cui ha sede l’attività produttiva dell’appaltante(cfr. ex plurimis: Cassazione 12546/03, che sul presupposto della
differenza dell’ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 1 e
3 legge 1369/60, ha escluso che 1
a domanda relativa all’accertamento della violazione del
divieto di interposizione di manodopera possa ritenersi compresa in quella di
riconoscimento della responsabilità solidale di cui all’articolo 3 suddetto; ed
ancora: Cassazione 4046/99; 6347/98).

7. A ben vedere la
dissoluzione delle combinazioni negoziali poste in essere, come si è visto,

attraverso
l’intermediazione vietata e la sostituzione dell’imprenditore beneficiario all’ intermediario ‑ non è
che concreta espressione nella materia in oggetto della generale regola
giuslavoristica secondo la quale in relazione ad identiche anche per quanto
attiene ai periodi temporali prestazioni lavorative deve essere esclusa la
configurabilità di due diversi datori di lavoro dovendosi considerarsi come
parte datoriale solo colui su cui in concreto fa carico il rischio economico
dell’impresa nonché l’organizzazione produttiva nella quale è di fatto inserito
con carattere di subordinazione il lavoratore, e l’interesse soddisfatto in
concreto dalle prestazioni di quest’ultimo, con la conseguenza che chi utilizza
dette prestazioni deve adempiere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo
nascenti dal rapporto di lavoro.

7.1. Per andare in contrario
avviso non può sostenersi neanche che l’indicato principio di carattere
generale ha perduto consistenza giuridica a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs 267/03. Detta disciplina ‑ in un prospettiva
di rinnovata rimodulazione delle relazioni industriali e del mercato del lavoro
da perseguirsi anche mediante un accrescimento delle tipologie negoziali ha
invero espressamente riconosciuto con la somministrazione del lavoro(articolo
20 D.Lgs cit.) ed in certa misura anche con il distacco(articolo 30 D.Lgs cit.)
‑ una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo
con una consequenziale disarticolazione e regolamentazione tra i due degli
obblighi correlati alla prestazione lavorativa (cfr. al
riguardo tra le altre norme gli articoli 21‑26 D.Lgs 267 cit.). La indicata disciplina, pur presentandosi come una
innovazione ‑seppure rilevante per le implicazioni di carattere teorico
sulla sistemazione dogmatica del rapporto lavorativo ‑ si configura anche
nell’attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di
applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si
fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta
disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione
di lavoro come avviene in ipotesi di “somministrazione irregolare” ex articolo
27 cit. o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto
dall’articolo 30 cit.; fattispecie che, giusta quanto sostenuto in dottrina, continuano
ad essere assoggettate a quei principi enunciati in giurisprudenza in tema di
divieto di intermediazione di manodopera.

8. All’esito dell’
esposto procedimento motivazionale può dunque fissarsi il seguente
principio di diritto. «Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono i primi
tre commi dell’articolo 1 legge 1369/60 (divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego
della mano d’opera negli appalti di opere e di servizi) la nullità del contratto
fra committente ed appaltatore

(o
intermediario) e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo ‑
secondo cui i lavoratori sono

considerati
a tutti gli effetti alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato
effettivamente le prestazioni ‑ comportano che solo sull’appaltante(o
interponente) gravano gli obblighi

in
materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro
nonché gli obblighi

in
materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente)
responsabilità dell’ appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del
diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la
specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad
esso sottesi».

9. Il ricorso va pertanto
rigettato perché la sentenza impugnata, per essere pervenuta ad una soluzione
in linea con le statuizioni sopraenunciate e per essere sorretta da una
motivazione adeguata e priva di salti logici, non merita le censure che le sono
state mosse.

9. Ricorrono giusti motivi ‑
tenuto conto della natura della controversia e delle numerose questioni
trattate ‑ per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di
cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese.