Assicurazione ed Infortunistica

Wednesday 27 July 2005

Il punto della Cassazione sulla responsabilità della P.A. per le insidie stradali.

Il punto della
Cassazione sulla responsabilità della P.A. per le “insidie
stradali”.

Cassazione – Sezione terza
civile – sentenza 20 giugno – 19 luglio 2005, n. 15224

Presidente Fiduccia
– relatore Preden

Pm Scardaccione – conforme – ricorrente Falconi ed
altro – controricorrente Anas

Svolgimento del processo

D’Onghia
Giovanni e Falconi Giannina convenivano davanti al GdP l’Anas – Ente nazionale
per le strade per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti
dall’autocaravan di loro proprietà il 30 novembre 1996 a seguito della
collisione con un muretto posto sul lato destro della carreggiata della SS. n.
92, all’altezza del Km. 75 + 700, privo della segnalazione con strisce
alternate di colorazione bianca e nera.

Il convenuto resisteva.

Il GdP,
con sentenza del 2 febbraio 1998, accoglieva la domanda e condannava l’Anas al pagamento di lire  5.000.000 ed al rimborso delle
spese.

Pronunciando sull’appello
dell’Anas, il tribunale di Potenza, con
sentenza del 30 giugno 2001, lo accoglieva, rigettava la domanda e condannava
gli attori al pagamento delle spese del doppio grado.

Avverso la
sentenza gli attori hanno proposto ricorso per cassazione, affidandone
l’accoglimento a due motivi, illustrati con memoria.

Ha resistito, con controricorso, l’Anas.

Motivi della decisione

1. Il tribunale ha svolto le seguenti
considerazioni:

secondo
consolidata giurisprudenza, per far valere la responsabilità
extracontrattuale della Pa per i danni subiti
dall’utente a causa delle condizioni di manutenzione di una strada
pubblica, esclusa l’applicabilità dell’articolo 2051 Cc, ed operando il generale criterio di imputazione di cui
all’articolo 2043 Cc, il danneggiato deve
dimostrare che l’evento dannoso è eziologicamente
ricollegabile ad una insidia, e cioè ad una situazione caratterizzata,
dal punto di vista obbiettivo, dalla non visibilità del pericolo e, dal
punto di vista soggettivo, dalla imprevedibilità, vale a dire dalla
impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare;

nella
specie, avuto riguardo agli elementi risultanti dalla Ctu
e dalla allegata documentazione fotografica, non era configurabile una insidia,
poiché il muretto in cemento contro il quale l’autocaravan aveva
urtato, era oggettivamente visibile, in ragione delle sue dimensioni (cm. 40 di altezza, cm. 30 di spessore m. 1,70 di lunghezza), del
colore più chiaro rispetto all’asfalto della pavimentazione e
tenuto conto dell’ora mattutina nella quale si era verificato
l’incidente, ed era inoltre posto al di fuori della sede stradale, sul
lato destro della carreggiata, alla confluenza della SS. n. 92 con lo svincolo
per Piano del Campo, ad una distanza di trenta centimetri dalla linea bianca
continua, risultando così agevolmente evitabile
solo che il conducente avesse marciato all’interno delle strisce che
delimitano la sede stradale, laddove il sinistro era stato determinato da una
condotta dì guida negligente ed imprudente di inversione di marcia,
eseguita per rientrare sulla SS. n. 92, dopo aver erroneamente imboccato lo
svincolo;

accertata
la colpa del conducente, era irrilevante valutare l’omessa colorazione
del muretto con strisce zebrate ai sensi dell’articolo 175 del
regolamento del codice della strada sussistendo, come ritenuto dalla Corte
costituzionale con la sentenza 156/99, ragioni di incompatibilità logica
tra la colpa del danneggiato e la nozione di insidia, essendo quest’ultima contraddistinta dai caratteri della
imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo, che
comportano necessariamente l’esclusione di qualunque colpa concorrente
del danneggiato.

2. Con il primo motivo, denunciando
omessa, contraddittoria o quanto meno insufficiente
motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, in
relazione all’articolo 360, n. 5, Cpc,
violazione e falsa applicazione dell’articolo 111, comma 6, Costituzine, i ricorrenti censurano la valutazione compiuta
dal tribunale circa la oggettiva visibilità dell’ostacolo contro
il quale ha urtato l’autocaravan. Sostengono che la visibilità era
ridotta a causa delle condizioni atmosferiche (presenza di foschia
nell’ora mattutina), e che il muretto si confondeva con la sede stradale.

2.1. Il motivo non è
fondato.

La valutazione della sussistenza
di una “insidia”, caratterizzata oggettivamente dalla non
visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del
pericolo, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in questa sede se
adeguatamente e logicamente motivato.

E la
sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto, svolgendo le
considerazioni riassunte nel paragrafo n. 1.

3. Con il secondo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’ articolo 2043 Cc e
dell’articolo 43, comma 2, Cp, nonché
dell’articolo 2056 e 1227 Cc, in relazione
all’articolo 360, n. 3, Cpc, omessa motivazione
su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, in relazione
all’articolo 360, n. 5, Cpc, violazione e falsa
applicazione dell’articolo 111, comma 6, Costituzione, i ricorrenti
addebitano al tribunale di aver erroneamente ritenuto irrilevante
l’omessa colorazione del muretto con strisce di vernice bianca e nera a
norma degli articoli 42 del codice della strada e 175 del regolamento, e non
configurabile il concorso di colpa del danneggiato.

Sostengono, in
relazione al primo profilo di censura, che l’accertata omissione,
integrando violazione di norme di legge o di regolamento, doveva condurre ad
affermare la responsabilità per colpa della Pa,
per poi procedere alla valutazione della sussistenza del nesso causale,
accertando se lo scopo perseguito dalla norma che prescrive la colorazione
zebrata era proprio quello di prevenire l’evento dannoso realmente
verificatosi, laddove il tribunale si è limitato ad enunciare, apoditticamente, l’irrilevanza della violazione di
legge.

Affermano inoltre che,
diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, dal combinato disposto degli
articoli 2056 e 1227 Cc emerge che anche
nell’illecito civile è astrattamente configurabile il concorso di
colpa del danneggiato.

3.1. Il motivo è infondato
sotto entrambi i profili.

3.1.1. Quanto al primo, va
rilevato che la non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di
responsabilità della Pa solo se determina
l’insorgere di una situazione di pericolo, con i caratteri propri
dell’insidia. La violazione di norme sulla segnalazione degli ostacoli
mediante opportuna colorazione non può quindi essere di per sé
fonte di responsabilità per colpa della Pa,
occorrendo invece che l’omissione abbia determinato, nelle circostanze di
tempo e di luogo in cui si è verificato il
sinistro, una situazione di non visibilità oggettiva
dell’ostacolo. Ma nella specie il tribunale ha
escluso che sussistesse una situazione di tal genere avendo accertato la
visibilità oggettiva del muretto, anche in difetto della colorazione con
strisce zebrate, tenuto conto delle sue dimensioni, del colore più
chiaro rispetto al manto stradale e dell’ora mattutina in cui si è
verificato l’incidente. Risulta quindi corretta
la valutazione di irrilevanza della violazione dell’articolo 175 del
regolamento del Cds, precisando, tuttavia, che
l’irrilevanza è determinata dalla insussistenza dell’insidia
e non già, come affermato dal tribunale, dalla accertata colpa del
conducente.

3.1.2. Quanto al secondo, va
rilevato che, secondo la più recente giurisprudenza di
questa Corte, non sussiste incompatibilità della responsabilità
colposa della Pa in caso di insidia o trabocchetto
stradale con il concorso del fatto colposo del danneggiato (sentenza 17152/02),
ma la diversa opinione manifestata dal tribunale non ha assunto rilevanza
nell’economia della decisione, dal momento che, essendo stata esclusa la
sussistenza della insidia e quindi della responsabilità colposa della P.A., non era in radice configurabile un concorso di colpa
del danneggiato.

4. In conclusione, il ricorso
è rigettato.

5. Le spese del giudizio di
cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 900,00, di cui euro
100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.