Penale

Thursday 09 June 2005

Il pub tiene la musica troppo alta? E’ legittimo il sequestro dell’ impianto stereo

Il pub tiene la musica troppo alta? E legittimo il sequestro dellimpianto stereo

Tribunale di Milano Sezione Gip decreto 23 febbraio 2005, n. 981

Giudice Serenella Beltrame

Esaminata la richiesta del Pm dott. S. Spadaro pervenuta in data –.–.2005 di sequestro preventivo dellimpianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio B.P., sito in Milano;

In riferimento al procedimento 981/05 Rg Gip in ordine al:

reato previsto  e punito dagli articoli 110, 659 Cp, perchè, in qualità di amministratori della società gerente il p.e. BC, sito in Milano, , mediante emissioni sonore eccedenti i limiti di cui al Dpcm 14 novembre 1997, cagionavano disturbo  al riposo degli abitanti delle zone limitrofe.

Accertato in Milano il –.–.2003 e in permanenza attuale.

pendente nei confronti di:

1) C.M. e altri;

difeso di fiducia dallavv. –;

Premesso in fatto che  dagli accertamenti riassunti nella nota della Polizia  Giudiziaria  presso la  locale Sezione di P.G. di data 3 febbraio 2005 emerge che a seguito delle reiterate proteste di alcuni abitanti del palazzo ove è sito il locale B.P. dovute alle assordanti ed insostenibili emissioni sonore musicali provenienti dallesercizio pubblico (v. le dichiarazioni dei testi), nonchè i riferimenti di questultimo ai plurimi e negli anni – reiterati esposti degli abitanti della zona presentati a diverse Autorità per linsopportabile disturbo sonoro proveniente dal pub), venivano effettuate dallA.R.P.A. specifiche  indagini di carattere fonometrico che verificavano che le immissioni di rumore prodotte erano superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dallarticolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 recante Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (v. relazione tecnica dellARPA di data 26 maggio 2003).

Il Comune di Milano, a seguito delle risultanze istruttorie dellA.R.P.A, avviava un procedimento amministrativo nei confronti di C.M., in qualità di legale rappresentante della società proprietaria del pubblico esercizio ovvero la C.B. Snc, invitando …il legale rappresentante, pro tempore, della Società destinataria del presente atti a evitare ogni ulteriore disturbo alla salute ed al riposo delle persone, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, mediante disattivazione degli impianti rumorosi e/o ladozione immediata di interventi di fonoisolamento e/o fonoassorbimento finalizzati alla riduzione dei livelli di immissione negli ambienti abitativi circostanti il pubblico esercizio; presentare entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, completa documentazione sugli interventi che sintendono adottare al fine di ricondurre le immissioni sonore negli ambienti circostanti nei limiti fissati dalla vigente normativa.

A seguito dellinadempimento della società destinataria al suddetto invito, nel marzo del 2004 veniva adottata unordinanza sindacale con la quale si imponeva alla citata ditta ladozione dei dispositivi e cautele volte a ridurre linquinamento acustico anzi menzionati.

Il 20 luglio 2004, poichè  la società si era resa nuovamente inottemperante alle prescrizioni impartite, il Comune di Milano adottava unaltra ordinanza sindacale con la quale si ordinava al legale rappresentante, pro tempore, della Società destinataria del presente provvedimento, limmediata sospensione dellattività della sorgente sonora responsabile dellinquinamento acustico individuata nellimpianto di diffusione musicale ….

La Polizia Municipale, con due distinti sopralluoghi in data 11 ottobre 2004 alle ore 19,30 ed in data 20 ottobre 2004 alle ore 19,00 accertava in entrambe le circostanze che limpianto di folodiffusione sonora era in funzione ed a regime di continuità ed il proprietario nonchè legale rappresentante del pubblico esercizio, non forniva alcuna giustificazione plausibile alla violazione dei provvedimenti amministrativi del Comune (nello specifico, esibiva una relazione tecnica attestante lesecuzione di lavori per la messa a norma del suo impianto datata –.–.2000 e, quindi, ben di tre anni anteriore ai rilievi fonometrici dellA.R.P.A. ed alle ordinanze sindacali).

Dalla ricostruzione dei fatti che precede appare ampiamente comprovata, sia oggettivamente che soggettivamente, la sussistenza del reato ipotizzato nei confronti degli indagati, così come descritto nel capo dimputazione.

In diritto va osservato che In  tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi  dellarticolo  659 Cp costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente  ammissibilità del concorso formale tra le due norme. In particolare, labuso previsto dal secondo comma è solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dellautorità  che disciplinano lesercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio  di abuso rientrante in questa previsione e costituito dallo svolgimento  dellattività rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge  o dai regolamenti che disciplinano lesercizio della specifica attività; invece  labuso  che  si   concretizza  nella emissione di rumori eccedenti la normale  tollerabilità  ed  idonei  a  disturbare le occupazioni o il riposo delle  persone,  rientra  nella previsione del primo comma dellarticolo 659 Cp,  indipendentemente  dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi  anche  nel  caso  in cui labuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso (cfr. Cassazione, Sezione prima, 382/00, Ud.19 novembre 1999, imp. Piccioni, Ced Rv 215139; conf. Cassazione, Sezione prima, 6291/99, Ud. 18/03/1999, Imp. De Mitri per cui In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie di cui al capoverso dellarticolo 659 Cp (esercizio di un mestiere  rumoroso), quando laddebito riguardi solo il superamento dei limiti  di  emissione  del rumore stabiliti dal d. Pres. Cons. Min. 1 marzo 1991, deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui allarticolo 9 legge 689/81, costituendo tale condotta lillecito amministrativo di cui allarticolo 10 comma 2 della legge quadro sullinquinamento acustico 447/95).

Sempre in tema La  condotta  prevista dallarticolo 659, comma 2, Cp, limitatamente  a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni  sonore  derivanti dallesercizio di professioni o mestieri rumorosi non  costituisce  più  reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dellarticolo 10, comma  2, della legge 447/95, residuando lipotesi di reato di cui al comma primo del citato articolo 659 per linosservanza di disposizioni  che  regolano  lesercizio della specifica attività svolta, in quanto,  in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica (cfr. Cassazione, Sezione prima, 3123/00, CC.26/04/2000, Imp. Civiero, Ced Rv 216200).

Il primo orientamento pare condiviso anche da parte della dottrina che, in riferimento ai  rapporti tra gli illeciti amministrativi introdotti dalla legge 447/95 sullinquinamento acustico, in particolare  la violazione di cui allarticolo 10, comma 2, e lipotesi di cui al comma 1, dellarticolo 659 Cp, ha osservato che non può non assumere rilevanza la considerazione per cui gli illeciti amministrativi si riferiscono a violazioni meramente formali, di valori limite o di singole disposizioni, che prescindono dalla produzione di eventi lesivi o di pericolo, mentre il reato in questione ha riguardo ad un requisito ulteriore, costituito ….. dal concreto disturbo della quiete pubblica, o, quanto meno, dalla determinazione di una potenzialità disturbante, certamente estranea alla struttura degli illeciti amministrativi. Tra le diverse norme non appare, pertanto, configurabile, almeno in astratto, alcun rapporto di specialità, mentre sembra, eventualmente, ravvisabile la possibilità di unapplicazione concorrente; mentre, sempre secondo lopinione predetta,  in ordine ai rapporti tra lillecito amministrativo ed il reato di cui al comma 2, dellarticolo 659 Cp, la conclusione si prospetta diversamente in quanto viene affermata lastratta e futura configurabilità di un rapporto di specialità.

Gli orientamenti della giurisprudenza sul punto non sono univoci.

Di recente è stato precisato che In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, integra il reato previsto dal secondo comma dellarticolo 659 Cp il superamento dei limiti di immissioni sonore prescritti dalla legge per lesercizio di una professione o di un mestiere rumoroso, sempre che sia in concreto accertata loffesa  del  bene  tutelato della quiete pubblica, giacchè larticolo 10 della legge 447/95 non ha implicitamente  abrogato  il  reato  anche  se  punisce con una sanzione amministrativa il superamento dei limiti delle  immissioni  sonore.  (La Corte ha  rilevato  che  le  due  disposizioni  tutelano  due beni giuridici diversi: la quiete pubblica e linquinamento acustico) (vedi,  Cassazione, Sezione prima, 26 luglio 2004, Corte costituzionale 1 aprile 2004, Pm in proc. Gavio ed altri; cfr Cassazione, Sezione prima, 3 giugno  2004, Corte costituzionale 16 aprile  2004, imp. Amato, CED Rv. 228244, per cui Il  superamento  dei valori-limite di rumorosità  prodotta nellattività di  esercizio  di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma  dellarticolo  659  Cp, ma quella indicata nel secondo comma dello stesso  articolo,  che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui allarticolo 9 della legge 689/81, in quanto contiene un elemento,  mutuato  da  quella  prevista  nel comma precedente, estraneo alla fattispecie  contemplata  dallarticolo 10, comma 2, della legge 447/95  (legge  quadro sullinquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità  ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa  il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre  i quali deve ritenersi sussistente linquinamento acustico. Tale elemento e  rappresentato  da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare  disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di  persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dellarticolo 659 Cp; contra, da ultimo Cassazione, Sezione terza, 8 luglio 2004, 29 aprile 2004, imp. Tridici, Ced Rv. 229352, che afferma In  tema  di  disturbo  delle  occupazioni e del riposo delle persone, la condotta  costituita  dal  superamento  dei limiti di accettabilità di emissioni  sonore  derivanti  dallesercizio  di  professioni o mestieri rumorosi non  configura  lipotesi  di  reato di cui allarticolo 659, comma 2, Cp, ma  lillecito  amministrativo di cui allarticolo 10, comma 2, della legge 447/95 (legge  quadro  sullinquinamento  acustico),  in  applicazione  del  principio  di  specialità  contenuto  nellarticolo  9  della legge 689/81.

Ciò posto tuttavia, nella specie, è stato accertato dopo lunga e meticolosa istruttoria che il disturbo in esame risulta eccedente la normale tollerabilità, incidente nei confronti di un numero indeterminato di persone (come documentato dai numerosi esposti presentati) nonchè, nello specifico, perdurante da diversi anni senza che il responsabile abbia posto in essere le benchè minime precauzioni idonee quantomeno ad attenuare lattività originante il rumore, pure in spregio dei plurimi provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti e volti a tutelare la quiete pubblica, reiterando la condotta contra legem per la quale in passato era già stato condannato (v. certificato penale in atti).

Ritenuto che il reato configurabile di cui allarticolo 659, comma 1, Cp (secondo la condivisibile prospettazione della dottrina, pure in linea con parte della giurisprudenza, atteso che nella specie non trattasi semplicemente di una formale violazione dei limiti di accettabilità bensì di una condotta rumorosa eccedente i la normale tollerabilità ed idonea a disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone), consente  il sequestro pre­ventivo dellimpianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio Barbarians Pub, sito in Milano, via Beato Angelico n. 20, attesa la sua diretta pertinenza, strumentalità e funzionalità strutturale alla reiterazione dellattività criminosa insita in qualsiasi successivo utilizzo dello stesso, poiché detto impianto costituisce  non solo il luogo ove la condotta illecita viene  posta in essere, ma la cosa a mezzo della quale il reato è stato commesso a causa della sua formale  inidoneità in relazione alla tutela della pubblica quiete,  essendo indubbio altresì che la libera disponibilità dello stesso in capo al loro gestore gli consentireb­be di portare il reato ad ulteriori conseguenze con il protrarsi della condotta illecita, foriera di ulteriori disturbi al riposo delle persone oltre i limiti della normale tollerabilità, non potendosi invece concepire una misura meno afflittiva di quella in via di adozione in relazione alla natura del reato per il quale si procede e alla rilevanza degli interessi collettivi ad esso sottostanti.

E appena il caso di rilevare che anche quando non si convenisse sulle conclusioni che precedono in ordine allintegrazione del reato pure sotto laspetto psicologico, costituisce ormai acquisizione teorica pacifica, secondo una lettura avallata dal giudice di legittimità costituzionale, che la disponenda misura cautelare reale, pur raccordandosi ontologicamente ad una figura di reato inteso nella sua realtà fenomenica, può invero prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, non proiettandosi direttamente e necessariamente sull autore del fatto criminoso ma su cose che, postulando un vincolo pertinenziale rispetto al reato, vengono astrattamente ed oggettivamente riguardate dallordinamento come strumenti la cui libera disponibilità può costituire o mantenere una situazione di pericolo (così Corte costituzionale 48/1994; Corte costituzionale 229/94; Cassazione, 3651/94, ric. Ferrante tra le più recenti).

Visti gli articoli 321 Cpp e 104 disp att. Cpp

PQM

Dispone il sequestro preventivo dellimpianto di diffusione sonora attivo presso il pubblico esercizio B. P., sito in Milano. Manda  alla Cancelleria per limmediata trasmissione del presente provvedimento  in duplice copia al Pubblico Ministero richiedente la misura che ne curerà lesecuzione.