Imprese ed Aziende

Friday 13 May 2005

Il progetto di riforma delle ONLUS approvato dal Senato l’ 11.5.2005.

Il progetto di riforma delle ONLUS approvato dal
Senato l’11.5.2005.

Dll Senato 2595 – Delega al Governo
concernente la disciplina dell’impresa sociale

Articolo. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia,
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, uno o
più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle
norme dell’ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come
imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano
in via stabile e principale un’attività economica di produzione o di scambio di
beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale. Tale disciplina deve essere informata
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo
e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle
fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la
cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale
dell’impresa sulla base:

1) delle materie di particolare
rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore
di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai
soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche
partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il
carattere non speculativo della partecipazione all’attività dell’impresa;

3) dell’obbligo di
reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell’attività
istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei
vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità
che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere
il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il
carattere sociale dell’impresa e compatibilmente con la struttura dell’ente,
omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività delle cariche sociali e
relative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli
amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di
pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di
previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità sociali da parte dell’impresa;

5) obbligo di devoluzione del
patrimonio residuo, in caso di cessazione dell’impresa, ad altra impresa
sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo,
per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione
nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure
concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da
parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell’impresa
per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi
di controllo;

10) forme di
partecipazione nell’impresa anche per i diversi prestatori d’opera e per i
destinatari delle attività;

11) una disciplina della
trasformazione, fusione e cessione d’azienda in
riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli
scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse
generale;

12) conseguenze sulla qualificazione
e la disciplina dell’impresa sociale, derivanti dall’inosservanza delle
prescrizioni relative ai requisiti dell’impresa
sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia
di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto
compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell’impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio
e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle
prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i princìpi
di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e
le forme di abuso da parte dell’impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo provvede a coordinare le
disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse
materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le
disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall’attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi
all’espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente
alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorsi i termini di cui ai commi
4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.