Imprese ed Aziende

Saturday 24 September 2005

Il progetto di riforma del fallimento (Schema dlgs CdM 23.9.2005)

Il progetto di riforma del
fallimento (Schema dlgs CdM 23.9.2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87,
quinto comma, della Costituzione;

Visto
l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante delega al
Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali;

Visto il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del …2005;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data …. e del Senato della Repubblica espressi in data ….;

Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ….;

Sulla proposta
del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

II seguente decreto legislativo

CAPO I

(Modifiche
al Titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 1

(Modifiche
all’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 1 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.1. Imprese soggette
al fallimento e al concordato preventivo. Sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano
un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed
i piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono
piccoli imprenditori gli esercenti un’attività
commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

a) hanno effettuato
investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro
trecentomila;

b) hanno realizzato, in qualunque
modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo
annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere a) e
b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia sulla base della media delle variazioni degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".

Articolo 2

(Modifiche
all’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Il secondo
comma dell’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è soppresso.

Articolo 3

(Abrogazione
dell’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

L’articolo 4 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è abrogato.

CAPO II

(Modifiche
al Titolo II, Capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 4

(Modifiche
all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 6 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art.6. Iniziativa per
la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato su ricorso del
debitore, di uno o più creditori o su richiesta del
pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma
l’istante può indicare il numero di telefax o l’indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni
e gli avvisi previsti dalla presente legge.".

Articolo 5

(Modifiche
all’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 7 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 7. Iniziativa del
pubblico ministero. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell’articolo 6:

1) quando l’insolvenza risulta dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza
dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento,
dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte
dell’imprenditore;

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che
l’abbia rilevata nel corso di un giudìzio civile.

Articolo 6

(Abrogazione
dell’articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

L’articolo 8 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Articolo 7

(Modifiche
all’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e terzo sono
sostituiti dai seguenti: "II trasferimento della sede intervenuto
nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di
fallimento non rileva ai fini della competenza.

L’imprenditore, che ha all’estero
la sede principale dell’impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica anche se è stata pronunciata dichiarazione di
fallimento all’estero.

Sono fatte salve le convenzioni
internazionali e la normativa dell’Unione europea.

Il trasferimento della sede
dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione
italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all’articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all’articolo
7.".

Articolo 8

(Articoli
9-bis e 9-ter)

1. Dopo l’articolo 9 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti: "Art. 9-bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente. Il
tribunale che si dichiara incompetente o è dichiarato incompetente all’esito del

giudizio
di cui all’articolo 18, dispone con decreto l’immediata trasmissione degli atti
a quello competente.

Il tribunale dichiarato
competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede
d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del
fallimento, provvedendo alla nomina del nuovo giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli
atti precedentemente compiuti.

Qualora l’incompetenza sia
dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 18, l’appello, per le
questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del
codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello
competente.

Nei giudizi promossi ai sensi
dell’articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente all’esito del
giudizio di cui all’articolo 18, il giudice assegna
alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice
competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la
cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza. Quando il
fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti
al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato
successivamente, se non richiede d’ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura
civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che sì è pronunziato
per primo. Si applica l’articolo precedente, in quanto compatibile."

Articolo 9

(Modifiche
all’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 10 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 10. Fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio
dell’impresa. Gli imprenditori individuali e collettivi cancellati dal
registro delle imprese, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla
cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente
alla medesima o entro l’anno successivo.

E’ fatta salva, per
l’imprenditore individuale, la facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva
cessazione dell’attività da cui decorre i! termine del
primo comma.".

Articolo 10

(Modifiche
all’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
sostituito da! seguente: "L’erede può chiedere il
fallimento del defunto, purché l’eredità non sia già confusa con il suo
patrimonio; l’erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli
obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, numero
3).".

Articolo 11

(Abrogazione
dell’articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 13 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Articolo 12

(Modifiche
all’articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 14 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 14. Obbligo dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento.
L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la
cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie per i
tre esercizi precedenti ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una
minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attività, l’elenco nominativo dei
creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi
lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo di coloro che
vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle
cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".

Articolo 13

(Modifiche
all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

L’articolo 15 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 15. Istruttoria
prefallimentare. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge
dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le
modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con
decreto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il
fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto
l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è
emesso dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla
trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della
notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e
quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni liberi, né superiore a trenta.

Il decreto contiene l’indicazione
che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la
dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni
prima dell’udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti
e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti
necessari, che l’imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e
finanziaria aggiornata.

I termini di cui al terzo e
quarto comma possono essere abbreviati dal tribunale,
con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni dì urgenza.

Il tribunale può delegare al
giudice relatore l’audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all’ammissione ed
all’espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d’ufficio.

Le parti possono nominare
consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati
o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l’istanza.

Non si fa luogo alla
dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati
risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Si applica il terzo comma
dell’articolo 1.".

Articolo 14

(Modifiche
all’articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al secondo comma, i numeri 3,
4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3) ordina al fallito il deposito dei
bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell’elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a
norma dell’articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno
e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro
il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della
sentenza;

5) assegna ai creditori e ai
terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito,
il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza di cui al numero
precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di
insinuazione.";

b) il terzo comma è sostituito
dal seguente: "La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura
civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla

data di
iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17,
secondo comma.";

c) il quarto comma è abrogato,

Articolo 15

(Modifiche
all’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 17 de! regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "Art. 17. Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento. Entro il giorno successivo al deposito in
cancellerìa, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del
codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio
eletto nel corso dei procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata
per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al
curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del
debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la
data del deposito della sentenza.

La sentenza è altresì annotata
presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata
aperta. A tal fine, ii cancelliere, entro il termine di cui al primo comma,
trasmette, anche per via telematica, l’estratto delia sentenza all’ufficio del
registro delle imprese indicato nel comma
precedente.".

Articolo 16

(Modifiche
all’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 18 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 18.
Appello. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto
appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro
trenta giorni presso la corte d’appello.

L’appello non sospende gli
effetti delia sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo
19, primo comma.

Il termine per l’appello decorre
per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo
17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione
nel registro delle imprese ai sensi de medesimo articolo.

In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni
successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al
ricorrente, l’udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito dei ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore
a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto
alle parti e ai curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore
a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie.

All’udienza il collegio, sentite
le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d’ufficio, i
mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa
ai sensi dell’articolo 281-sextes del codice di

procedura
civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di
depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere
pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell’alt. 17.

La sentenza che rigetta l’appello
è notificata al ricorrente.

Se il
fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti
dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il
compenso a! curatore sono liquidati dal tribunale, su
relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo.".

Articolo 17

(Modifiche
all’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 19 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art 19.
Sospensione della liquidazione dell’attivo – Proposto l’appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando
ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell’attivo.

Se è proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza che revoca la dichiarazione di fallimento, il
ricorrente può chiedere alla corte di appello i
provvedimenti di cui al primo comma.

L’istanza
si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina
la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio.

Copia del ricorso e del decreto
sono notificate alle altre parti ed al curatore.".

Articolo 18

(Abrogazione
dell’articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 21 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Articolo 19

(Modifiche
all’articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 22 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 22. Gravami contro
il provvedimento che respinge l’istanza di fallimento.
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento,
provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Il
ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo
contro il decreto alla corte d’appello che, sentite le parti, provvede in
camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore può proporre reclamo
anche avverso il rigetto delle domande di condanna alla rifusione delle spese e
al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo
96 del codice di

procedura
civile. li debitore non può chiedere in separato
giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al
risarcimento del danno.

Il decreto della corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti
del procedimento dì cui all’articolo 15.

Se la corte d’appello accoglie il
reclamo, rimette d’ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di
fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di
cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte
d’appello. ".

CAPO III

(Modifiche
al Titolo II, Capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 20

(Modifiche
all’articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, L’articolo 23 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguente:
"23. Poteri del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare; provvede alla nomina
ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della
procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in
ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato
dei creditori; decide le controversie relative alla
procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i
reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti
del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate
con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.".

Articolo 21

(Modifiche
all’articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 24 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "24. Competenza
del tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è
competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore.

Salvo che non
sìa diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano
le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile.
Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura
civile.".

Articolo 22

(Modifiche
all’articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 25 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "25. Poteri del
giudice delegato. – II giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di
controllo sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni
affare per il quale è richiesto un provvedimento del
collegio;

2) emette o provoca dalle
competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con
l’acquisizione;

3) convoca il curatore e il
comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su
proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca
l’incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo
curatore nell’interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di
quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il
curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L’autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere
rilasciata per ogni grado di essi. Su
proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l’eventuale revoca
dell’incarico

conferito
agli avvocati nominati dal medesimo curatore;

7) su
proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge;

8) procede all’accertamento dei
crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del Capo V
della presente legge.

Il giudice delegato non può
trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far
parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. I
provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto motivato.".

Articolo 23

(Modifiche
all’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 26 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: l<26. Reclamo
contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice
delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte
di appello, che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è
proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi
abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine
perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla
notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il
comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto
il provvedimento; per gli altri interessati, ii termine decorre dall’esecuzione
delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione
integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera

raccomandata
con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia
dell’avvenuta ricezione in base al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.

Indipendentemente dalla
previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta
giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Il reclamo non sospende
l’esecuzione del provvedimento.

Il reclamo sì propone con ricorso
che deve contenere l’indicazione del tribunale o della corte di
appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
le generalità del ricorrente e l’elezione del domicilio in un comune

sito nel
circondario del tribunale competente; la determinazione dell’oggetto della
domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il
reclamo e le relative conclusioni; l’indicazione specifica, a pena di
decadenza,

dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina
il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti
in camera di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al
curatore ed ai controinteressati dei ricorso e del
decreto di fissazione dell’udienza. Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non
più di venti; il resistente, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata,
deposita memoria difensiva contenente l’indicazione dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli interessati che
intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell’udienza il
collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli eventuali controinteressati,
assume, anche d’ufficio, le informazioni
ritenute necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall’udienza
di convocazione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato con il
quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.".

Articolo 24

(Modifiche
all’articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 27 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "27. Nomina del
curatore. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di
sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.".

Articolo 25

(Modifiche
all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "28. Requisiti
per la nomina a curatore.

Possono essere chiamati a
svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori
commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché
coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in
società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché
negli ultimi dieci anni non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di
fallimento;

b) studi professionali associati
o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della
procedura.

Non possono essere nominati
curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito,
i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.".

Articolo 26

(Modifiche
all’articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 29 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, la parola: "comunicare" è sostituita dalle seguenti: "far
pervenire".

Articolo 27

(Modifiche
all’articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 31 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "31. Gestione
della procedura. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e
compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice
delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio
senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo in materia di contestazioni
e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti
al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del
giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la
veste di avvocato nei giudizi che riguardano il
fallimento.".

Articolo 28

(Modifiche
all’articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1) L’articolo 32 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "32. Esercizio
delle attribuzioni del curatore. Il curatore esercita personalmente le
attribuzioni del proprio ufficio e non può delegarle ad altri, tranne che per
singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. L’onere per il
compenso del delegato,liquidato dal giudice delegato,
è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere
autorizzato dai comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da
altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai
fini della liquidazione dei compenso finale al
curatore.".

Articolo 29

(Modifiche
all’articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 33 del regio
decreto 16 marzo 1942, n, 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole:
"sul tenore della vita privata di lui e della
famiglia" sono soppresse;

il
secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "II curatore
deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché
quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore
una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la
relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni
raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo,
dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria,
disponendo la segretazione delle parti relative alla
responsabilità penale dei fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore
intende proporre qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti
cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e
che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo
testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. Il
curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al
primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto
della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al
comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi
postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei
suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Copia del rapporto è altresì trasmessa, assieme alle osservazioni, e comunque entro quindici giorni dal deposito, per via
telematica all’ufficio del registro delle imprese. ".

Articolo 30

(Modifiche
all’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 34 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "34. Deposito
delle somme riscosse. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore, devono
essere depositate sul conto corrente intestato all’ufficio fallimentare acceso
presso un ufficio postale o presso una banca
individuati dal curatore e nel termine indicato giudice delegato. La mancata
costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai
fini della revoca del curatore. Se è prevedibile che le somme disponibili non
possano essere immediatamente destinate ai creditori, su
richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il
giudice delegato può disporre che le disponibilità liquide siano impiegate
nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme avviene
su mandato di pagamento del giudice delegato.".

Articolo 31

(Modifiche
all’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 35 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "35.
Integrazione dei poteri del curatore. Le riduzioni di crediti, le transazioni,
i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la
cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni,
lo svincolo delle cauzioni, l’accetta zio ne di eredità e donazioni e gli atti
di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori. Se gli atti suddetti sono di valore
superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore
ne informa previamente
il giudice delegato. Il limite di cui al secondo comma può
essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia".

Articolo 32

(Modifiche
all’articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 36 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "36. Reclamo
contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori. Contro gli atti di amministrazione dei curatore e contro le autorizzazioni o
i dinieghi del comitato dei creditori, il fallito e ogni altro interessato
possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro
otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di omissione, dalla diffida a
provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato,
omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice
delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni,
sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è
tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un comportamento
omissivo del comitato dei creditori, l’autorità giudiziaria provvede con l’accoglimento
del reclamo.".

Articolo 33

(Articolo
36-bis)

1. Dopo l’articolo 36 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "36 bis. Termini
processuali. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non
sono soggetti alla sospensione feriale.".

Articolo 34

(Modifiche
all’articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito
dal seguente: "II tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il
curatore e il comitato dei creditori.";

b) dopo il secondo comma, è
aggiunto, in fine, il seguente: "Contro il decreto di revoca o di rigetto
dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte
di appello ai sensi dell’articolo 26 bis; il reclamo non sospende l’efficacia
del decreto.".

Articolo 35

(Articolo
37-bis)

1. Dopo l’articolo 37 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "37 bis . Sostituzione del curatore e dei componenti
del comitato dei creditori. In sede di adunanza per
l’esame dello stato passivo, ì creditori presenti, personalmente o per delega,
che rappresentano la maggioranza dei crediti insinuati al passivo a norma
dell’articolo 96, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti
del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 40,
nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al giudice delegato le
ragioni della richiesta e un nuovo nominativo, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 28.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi con decreto del
giudice delegato quelli che si trovino in conflitto di interessi. In caso di
sostituzione del curatore, si applica l’articolo 27.".

Articolo 36

(Modifiche
all’articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito
dal seguente: "II curatore adempie ai doveri del
proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Egli deve
tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente
del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni
relative alla sua amministrazione.";

b) al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del comitato dei creditori.".

Articolo 37

(Modifiche
all’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) ai primo
comma, le parole: "ministro per la grazia e giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia";

b) dopo il secondo comma, è
inserito il seguente:"Se nell’incarico si sono
succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali
acconti."

c) al terzo comma, le parole:
"se vi è luogo" sono soppresse.

Articolo 38

(Modifiche
all’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 40 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "40. Nomina del
comitato. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro
trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze
documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di
ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad
assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi. Salvo quanto
previsto dall’articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere
modificata dal giudice delegato in relazione alle
variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o
cinque membri scelti tra i creditori,in modo da
rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni
dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza
il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del
comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.

Il componente
del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione,

Ciascun componente
del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l’espletamento
delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati
nell’articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.".

Articolo 39

(Modifiche
all’articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 41 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "41. Funzioni del
comitato. Il comitato dei creditori vigila sull’operato
del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti

dalla
legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente
motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato
per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto
da un terzo dei suoi componenti,

Le deliberazioni del comitato
sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può
essere espresso in riunioni collegiali

ovvero
per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia
possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia,
di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il
giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le
scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti
del comitato hanno diritto al rimborso delle spese.

Ai componenti
del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407
del codice civile. L’azione di responsabilità può essere proposta anche durante
lo svolgimento della procedura.".

CAPO IV

(Modifiche
al Titolo II, Capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 40

(Modifiche
all’articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 42 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante
il fallimento qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro
conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni
stessi.".

Articolo 41

(Modifiche
all’articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 43 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "L’apertura del fallimento determina l’interruzione del
processo.".

Articolo 42

(Modifiche
all’articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 44 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Fermo quanto previsto dall’articolo 42, secondo comma,
sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso
della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.

Articolo 43

(Modifiche
all’articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3 è
sostituito dal seguente: "3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti dì essi,
salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;";

b) al primo comma, il numero 4) è
soppresso.

c) dopo il primo comma, è
aggiunto, infine, il seguente: "I limiti previsti nel numero 2) del
presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che
deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua
famiglia.".

Articolo 44

(Modifiche
all’articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 47, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ", se è stato nominato," sono soppresse.

Articolo 45

(Modifiche
all’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 48 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 48.
Corrispondenza diretta al fallito. L’imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società
o dell’ente soggetti alla procedura dì fallimento sono tenuti a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nel fallimento.".

Articolo 46

(Modifiche
all’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 49 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 49.
Obblighi del fallito. L’imprenditore del quale sia stato
dichiarato il fallimento o il legale rappresentante della società o enti
soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare a! curatore ogni cambiamento della propria residenza o dei
proprio domicilio.

Se
occorrono informazioni o chiarimenti ai fini
della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei
creditori.

In caso di legittimo impedimento
o di altro giustificato motivo, il giudice può
autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o enti
soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di
mandatario.".

Articolo 47

(Abrogazione
dell’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 50 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Articolo 48

(Modifiche
all’articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, L’articolo 51 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Salvo diversa
disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per
crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui
beni compresi nel fallimento.".

Articolo 49

(Modifiche
all’articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 52 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai
sensi dell’articolo 111 n. 1, nonché ogni diritto
reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le
norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.".

Articolo 50

(Modifiche
all’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è sostituito
dal seguente: "L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è
regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di
pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli
interessi cessa alla data del deposito del progetto di
riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.".

Articolo 51

(Modifiche
all’articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al terzo comma dell’articolo
55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole "a norma degli
articoli 95 e 113" sono sostituite dalle seguenti: "a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis".

Articolo 52

(Modifiche
all’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 58 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "58.
Obbligazioni e titoli di debito. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri
titoli di debito sono ammessi al passivo per i! loro
valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da
estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i
titoli che hanno diritto al sorteggio.".

Articolo 53

(Articolo
67-bis)

1, Dopo l’articolo 67 dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente: "Art. 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Gli
atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto
dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società.
Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato
d’insolvenza della società.".

Articolo 54

(Modifiche
all’articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 69 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito da! seguente:
"69. Atti compiuti tra i coniugi. – Gli atti previsti dall’articolo 67,
compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un’impresa
commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni
prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava un’impresa commerciale sono revocati se il
coniuge non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del coniuge fallito.

Articolo 55

(Articolo
69-bis)

1. Dopo l’articolo 69 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 69-bis.
Decadenza dall’azione – Le azioni revocatone disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di
fallimento e comunque decorsi cinque anni dal
compimento dell’atto.".

Articolo 56

(Modifiche
all’articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito da! seguente:
"72. Rapporti pendenti. – Se un contratto è ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del
contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane
sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei
creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Il contraente può mettere in mora
il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore
a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende
sciolto.

La disposizione di cui al primo
comma del presente articolo si applica anche ai contratto
preliminare salvo quanto previsto nell’articolo 72 bis.

In caso di scioglimento, il
contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al
mancato adempimento.

L’azione di risoluzione del
contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega ì suoi effetti nei confronti del curatore ,
fatta salva, nei casi previsti, l’efficacia della trascrizione della domanda;
se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V della presente
legge. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione
del contratto dal fallimento.

Qualora l’immobile sia stato
oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis
del codice civile e il curatore, ai sensi dei precedente
comma, scelga lo scioglimento del contratto, l’acquirente ha diritto di
far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all’articolo 2775-bis del
codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento".

Articolo 57

(Modifiche
all’articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

introdotto
dall’articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

1. L’articolo 72-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dall’articolo 11
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal seguente:
"72 bis. Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da
costruire. – In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già
passata in proprietà dei compratore, il contratto non
si scioglie. Qualora l’immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a
norma dell’articolo 72, scelga lo scioglimento del
contratto, l’acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel
passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. All’acquirente
spetta il privilegio di cui all’articolo 2775-bis del codice civile, a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento . In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il
contratto si intende sciolto se, prima che il curatore
comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l’acquirente abbia escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore,
dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non
può essere escussa dopo che il curatore abbia comunicato
di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 58

(Articoli
72-ter e 72-quater)

1. Dopo l’articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti seguenti:

"72-ter. Effetti
sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Il fallimento della
società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui
all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b) del codice civile
quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione.

In caso contrario, il curatore,
sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel
contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.

Ove il curatore non subentri nel
contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l’operazione, in proprio
o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i
proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via

chirografaria
per l’eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi
previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista
dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice
civile.

Qualora, nel caso di cui al primo
comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste
nel secondo e nel terzo comma, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma,
del codice civile.

72 quater. Locazione finanziaria.
Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell’utilizzatore, Kart. 72. Se è disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che
il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.

In caso di scioglimento del
contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata
dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso
rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a).

Il concedente ha diritto ad
insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle
società autorizzate alla concessione di finanziamenti
sotto forma di locazione finanziaria, il contratto, incluso quello a carattere
traslativo, prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla
scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e
del prezzo pattuito.".

Articolo 59

(Modifiche
all’articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 73, primo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "del
giudice delegato; ma" sono sostituite dalle seguenti: "del comitato
dei creditori".

Articolo 60

(Modifiche
all’articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole:
"dei commi secondo, terzo e quarto
dell’art.72" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 72, primo
e secondo comma";

b) il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Se il curatore subentra, deve pagare integralmente il prezzo
anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.".

Articolo 61

(Modifiche
all’articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 76 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le parole "è risolto"
sono sostituite daile seguenti: "si
scioglie".

Articolo 62

(Modifiche
all’articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma la parola
"Egli" è sostituita dalla seguente: "L’associato".

Articolo 63

(Modifiche
all’articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 78 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "78. Conto
corrente, mandato, commissione. I contratti di conto corrente, anche bancario,
e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Il contratto di mandato si
scioglie per il fallimento del mandatario.

Se il curatore del fallimento del
mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma
dell’articolo 111 n.l per l’attività compiuta dopo il
fallimento.".

Articolo 64

(Modifiche
all’articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, All’articolo
79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)al primo comma, le parole:
"il giorno della dichiarazione di
fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della
dichiarazione di fallimento";

b) al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il
credito è regolato a norma dell’articolo 111, n. 1.".

Articolo 65

(Modifiche
all’articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 80 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "80. Contratto
di locazione di immobili. Il fallimento del locatore
non scioglie il contratto di locazione d’immobili e il curatore subentra nel
contratto. In caso dì fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque
tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l’indennizzo è regolato dall’articolo
111, n. 1 e dall’articolo 2764 del codice
civile.".

Articolo 66

(Articolo
80-bis)

1. Dopo l’articolo 80 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "80 bis . Contratto di affitto d’azienda.
Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto
d’azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le
parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo
dovuto dalla curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.".

Articolo 67

(Modifiche
all’articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 81 dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "81. Contratto di appalto. li contratto di appalto si scioglie per il fallimento dì una
delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori
non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all’altra
parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed
offrendo idonee garanzie.

Nel caso di fallimento
dell’appaltatore, il rapporto contrattuale sì scioglie se la considerazione
della qualità soggettiva è stata un motivo determinante
del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione

del
rapporto.

Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche
.".

Articolo 68

(Articolo
83-bis)

1. Dopo l’articolo 83 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "83 bis. Clausola
arbitrale. Se il contratto in cui è contenuta una clausola
compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente
sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.".

CAPO V

(Modifiche
ai Titolo II, Capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 69

(Modifiche
all’articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 84 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "84. dei sigilli. Dichiarato il fallimento, il curatore procede,
secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile ovvero avvalendosi

dell’assistenza
di un notato, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede
principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore.

Il curatore può richiedere
l’assistenza della forza pubblica.

Se i beni o le cose si trovano in
più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni,
l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o
più coadiutori designati dal giudice delegato.

Per i beni e le cose sulle quali
non è possibile apporre i sigilli si procede a norma
dell’articolo 758 del codice di procedura civile,".

Articolo 70

(Abrogazione
dell’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 85 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato.

Articolo 71

(Modifiche
all’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 86 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "86. Consegna
del denaro, titoli, scritture contabili e di altra
documentazione.- Devono essere consegnate al curatore:

a) il denaro
contante per essere dal medesimo depositato a norma dell’articolo 34;

b) le cambiali e gli altri titoli
compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni
altra documentazione dal medesimo richiesta o
acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può
autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il
curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non
ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l’interessato può
proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio
di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del
richiedente.".

Articolo 72

(Modifiche
all’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 87 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "87. Inventario.
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più
breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se
nominato, formando, con l’assistenza del cancelliere o di un notaio, processo
verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori, II curatore,
quando occorre, nomina uno stimatore.

Prima di chiudere l’inventario il
curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a
dichiarare se hanno notizia che esistano altre
attività da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall’articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

L’inventario è redatto in doppio
originale e sottoscritto da tutti gii intervenuti. Uno degli originali deve
essere depositato nella cancelleria del tribunale.".

Articolo 73

(Articolo
87-bis)

1. Dopo l’articolo 87 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "87 bis. Inventario
su altri beni. – In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni
mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente
riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato su istanza della parte interessata e con il consenso del
curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi
nell’inventario. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel
godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non
sono soggetti alla presa in consegna a norma dell’articolo 88.".

Articolo 74

(Modifiche
all’articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 89 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
"II curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre
notizie che può raccogliere, deve compilare l’elenco dei creditori, con
l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e
personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità
de! fallito,con l’indicazione dei titoli relativi. Gli
elenchi sono depositati in cancelleria. ".

Articolo 75

(Modifiche
all’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267)

1. L’articolo 90 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "90. Fascicolo
della procedura. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di
fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica,
munito di indice, nei quale devono essere contenuti
tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e
ciascun suo componente hanno diritto di prendere
visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto,
con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente
riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito. Gli
altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre
copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed
attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
curatore.".

CAPO VI

(Modifiche
al Titolo II, Capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 76

(Modifiche
all’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 92 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "92- (Avviso ai
creditori ed agli altri interessati). Il curatore, esaminate le scritture
dell’imprenditore ed altre fonti di informazione,
comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali
su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta
presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo
telefax o posta elettronica:

1) che possono partecipare al
concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi
dell’articolo seguente;

2) la data fissata per l’esame
dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione
per agevolare la presentazione della domanda.

Se il creditore ha sede o risiede
all’estero, la comunicazione può essere effettuata al
suo rappresentante in Italia, se esistente.".

Articolo 77

(Modifiche
all’articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 93 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "93. (Domanda di ammissione al passivo) La domanda di ammissione
al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello
stato passivo.

Il ricorso può essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in
forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire
la prova della ricezione. Il ricorso contiene:

1) l’indicazione della procedura
cui si intende partecipare e le generalità del
creditore;

2) la determinazione della somma
che si intende insinuare al passivo, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l’eventuale indicazione di un
titolo di prelazione, anche in relazione alla
graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l’indicazione del numero di
telefax, l’indirizzo di posta elettronica o l’elezione di domicilio in un
comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini della
successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale
modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni
variazione del domicilio o delle predette modalità.

Il ricorso è inammissibile se è
omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai
numeri 1, 2 o 3 del precedente comma. Se è
omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4, il credito è
considerato chirografario.

Se è omessa l’indicazione di cui
al n. 5, tutte le comunicazioni successive a quella con la
quale il curatore da notizia della esecutività dello stato passivo, si
effettuano presso la cancelleria.

Al ricorso sono allegati i
documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto
del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.

Con la domanda di restituzione o
rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della
liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Il ricorso può essere presentato
dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell’articolo 2418,
secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

I documenti non presentati con la
domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni
prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.

Il giudice ad istanza
della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al
portatore o all’ordine presentati e li restituisca con l’annotazione
dell’avvenuta domanda di ammissione al passivo.".

Articolo 78

(Modifiche
all’articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 94 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 94
{Effetti della domanda). La domanda dì cui all’articolo 93
produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del
fallimento.".

Articolo 79

(Modifiche
all’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 95 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 95
(Progetto di stato passivo e udienza di discussione). Il curatore esamina le
domande di cui all’articolo 93 e predispone elenchi separati dei creditori e
dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso
del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore
può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

Il curatore deposita il progetto
di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno sette giorni prima
dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo e lo comunica ai creditori
ed al fallito; i creditori o titolari di diritti sui beni possono esaminare il
progetto e presentare osservazioni scritte sino a due giorni prima della udienza. La stessa facoltà spetta ai
fallito.

All’udienza fissata per l’esame
dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide
su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo
alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle
formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con
le esigenze di speditezza del procedimento.

11 fallito
può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.".

Articolo 80

(Modifiche
all’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 96 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 96
(Formazione ed esecutività dello stato passivo). Il giudice delegato, con
decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile
la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. Il decreto è succintamente
motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda
proposta. La dichiarazione di inammissibilità della
domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica
anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.

Oltre che nei casi stabiliti
dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti
condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55;

2) i crediti per i quali la
mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore,
salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti
accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in
giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono
esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per
gli assenti.

Terminato l’esame di tutte le
domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e
lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che
rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito
dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso.".

Articolo 81

(Modifiche
all’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 97
(Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento
del passivo). Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun
creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello
stato passivo, affinchè possa essere esaminato da tutti coloro che hanno
presentato domanda ai sensi dell’articolo 93, informando
il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato
accoglimento della domanda.

La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale
modalità di comunicazione. ".

Articolo 82

(Modifiche
all’articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 98 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è sostituito da! seguente:
"98- (Impugnazioni)

Contro il decreto che rende
esecutivo lo stato passivo può essere proposta
opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni
mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte
o sia stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore. Con
l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare
di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore
o di altro concorrente sia stata accolta; l’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al
procedimento partecipa anche il curatore. Con la revocazione
il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o
immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di
rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da
falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non
imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente,
la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la
domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il
curatore. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con
decreto del giudice delegato su istanza del creditore
o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.".

Articolo 83

(Articolo
99)

1. L’articolo 99 del regio
decreto 16 marzo 1942, n, 267, è sostituito dal seguente: "Art. 99-
(Procedimento). Le impugnazioni di cui all’articolo
precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del
tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 97 ovvero
in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. Il
ricorso deve contenere:

1) l’indicazione del tribunale,
del giudice delegato e del fallimento;

2) le generalità dell’impugnante
e l’elezione del domicilio in un comune sito nel circondario del tribunale che
ha dichiarato il fallimento;

3) l’esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative
conclusioni;

4) l’indicazione specifica, a
pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il tribunale fissa l’udienza in
camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al
fallito.

Tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.

Il giudice delegato non può far
parte del collegio.

La parte nei confronti della
quale la domanda è proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente, a pena di
decadenza, le eccezioni processuali e di merito non

rilevabili
d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i creditori che intendono
intervenire nel giudizio.

Nel corso dell’udienza, il
tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi,
anche delegando uno dei suoi componenti.

Il tribunale, se necessario, può
assumere informazioni anche d’ufficio e può autorizzare
la produzione di ulteriori documenti.

Il fallito può chiedere di essere
sentito.

Il tribunale ammette con decreto
in tutto o in parte, anche in via provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti. Qualora
il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con decreto

motivato
non reclamabile entro venti giorni dall’udienza.

Il decreto è comunicato dalla
cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.".

Articolo 84

(Abrogazione
dell’articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267)

1. L’articolo 100 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Articolo 85

(Modifiche
all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 101-
(Domande tardive di crediti)

Le domande di ammissione
al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima
dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici
mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono
considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare
quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse
forme di cui all’articolo 95. Il curatore da avviso a coloro
che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.

Il creditore ha
diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto
stabilito nell’articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili,
se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che
siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all’accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al
primo comma, e comunque fino a quando non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive
sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non

imputabile.".

Articolo 86

(Modifica
dell’articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 102 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 102.
Previsione di insufficiente realizzo. – II tribunale,
con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato
passivo, su istanza del curatore depositata almeno
dieci giorni prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e sentiti il comitato dei creditori ed ii
fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito
attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione
al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.

Il tribunale dispone in
conformità a quanto previsto nel primo comma anche se
la condizione di insufficiente realizzo emerge ne! corso
delle eventuali udienze successive a quella fissata ai sensi dell’articolo 16.

Il curatore comunica il decreto
di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato
domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, ì quali, nei
quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello,
che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il
curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.".

Articolo 87

(Modifiche
all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 103 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 103.
Procedimenti relativi a domande di rivendica e
restituzione. – Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande
di restituzione o rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto
nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato
acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso
dell’udienza di cui all’articolo 95, può modificare l’originaria domanda e
chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il
curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del
diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in
prededuzione.".

CAPO VII

(Modifiche
al Titolo II, Capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 88

(Modifiche
alla rubrica del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. La rubrica del Titolo II, Capo
VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente:
"Dell’esercizio provvisorio e della liquidazione dell’attivo.".

Articolo 89

(Modifiche
all’articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 104 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "104. Esercizio
provvisorio dell’impresa del fallito. – Con la sentenza dichiarativa del fallimento,
il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio

dell’impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può
derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente,
su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione
temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell’azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, i! comitato
dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato
sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare
l’esercizio.

Se il comitato dei creditori non
ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio
provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell’attività mediante
deposito in cancelleria.

In ogni caso il curatore informa
senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze
sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio
provvisorio.

Il tribunale può ordinare la
cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio
non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il
curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso
dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell’articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione
dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla Sezione IV
del Capo III del Titolo II.".

Articolo 90

(Articoli
104-bis, 104-ter)

1. Dopo l’articolo 104 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti: "104-bis. Affitto dell’azienda o di rami dell’azienda.
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui
all’articolo 104-ter, su proposta del curatore, il
giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza
l’affitto dell’azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami
quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti
della stessa.

La scelta dell’affittuario è effettuata dal curatore a norma dell’art. 107, sulla base di
stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
e partecipazione degli interessati. La scelta dell’affittuario deve tenere
conto, oltre che dell’ammontare de! canone offerto,
delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle
attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli
occupazionali.

Il contratto di
affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall’art. 2556, c.c,
deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della
azienda, la prestazione di idonee garanzie per le tutte le obbligazioni
dell’affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso
dei curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei
creditori, con la corresponsione all’affittuario di un giusto indennizzo da
corrispondere ai sensi dell’articolo 111 n.1.

La durata dell’affitto deve
essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore
dell’affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa
autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei
creditori. In tal caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, o del singolo ramo, il curatore,
entro dieci giorni, lo comunica all’affittuario, il quale può esercitare ii
diritto di prelazione entro cinque giorni da! ricevimento
della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la
responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione,
in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai
rapporti pendenti al momento della retrocessione sì applicano le disposizioni
di cui alla Sezione IV del Capo III del Titolo II.

104 ter. Programma di
liquidazione.

Entro sessanta giorni dalla
redazione dell’inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione
da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
all’approvazione del giudice delegato.

Il programma deve indicare le
modalità e i termini previsti per la realizzazione
dell’attivo, specificando:

a) l’opportunità di disporre
l’esercizio provvisorio dell’impresa, o di singoli rami di azienda,
ai sensi dell’art. 104, ovvero l’opportunità di autorizzare l’affitto
dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell’articolo 104 bis;

b) la sussistenza di proposte di
concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatone
o revocatone da esercitare;

d) le
possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di
rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le
condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Il curatore può essere
autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo.

Il comitato dei creditori può
proporre al curatore modifiche al programma presentato.

L’approvazione del programma di
liquidazione tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie
ai sensi della presente legge per l’adozione di atti o
l’effettuazione di operazioni inclusi nel programma.

Per sopravvenute esigenze, il
curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi
primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.

Prima della approvazione
del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già
nominato, solo quando dal ritardo può derivare

pregiudizio
all’interesse dei creditori.

Il curatore, previa
autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o
rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
curatore ne da comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto nell’art. 51, possono iniziare azioni esecutive o
cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.".

Articolo 91

(Modifiche
all’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 105 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "105. Vendita dell’azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

La liquidazione dei singoli beni
ai sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta
quando non è possibile procedere alla vendita dell’intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco.

La vendita del complesso
aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’art.
107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.

Nell’ambito delle consultazioni
sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i
rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale
dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le

ulteriori
modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, è
esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi
all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì
alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco,
esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’art. 2560 del
codice civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica
al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia
il

debitore
ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla
liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente
di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o
crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso,
esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’art. 2560 del
codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella
presente Sezione.

Sono salve le diverse
disposizioni previste in leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può
essere effettuato mediante accollo di debiti da parte
dell’acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.".

Articolo 92

(Modifiche
all’articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 106 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "106. Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni,
mandato a riscuotere. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli
di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì
cedere le azioni revocatone concorsuali, se i relativi giudizi sono già
pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si
applica l’articolo 2471 del codice civile.

In alternativa
alla cessione di cui al primo comma dei presente articolo, il curatore può
stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.".

Articolo 93

(Modifiche
all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 107 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "107. Modalità
delle vendite. Le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche
avvalendosi

di
soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni
di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate
forme di pubblicità, la massima informazione e
partecipazione degli interessati.

Per i beni immobili, prima del
completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il curatore può sospendere la
vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il
curatore informa il giudice delegato ed il
comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di
fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in
tal caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell’esecuzione
dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui
all’articolo 51.

Con regolamento del Ministro
della giustizia da adottare ai sensi dell’articolo17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità
e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei
quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di
pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.".

Articolo 94

(Modifiche
all’articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 108 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "108. Poteri del
giudice delegato.

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri
interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere,
con decreto motivato, le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e
giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro
dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell’articolo 107, impedire il
perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto tenuto conto delle condizioni di mercato. Per i
veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili,
una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice
delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delie trascrizioni
dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Articolo 95

(Articolo
108-bis e articolo 108-ter)

1. Dopo l’articolo 108 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti: "108-bis. – Modalità della vendita di navi, galleggianti ed
aeromobili. La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei
registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle
disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.

108-ter. –
Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni
industriali; sui marchi. Il trasferimento dei diritti di
utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei
diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la
cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi
speciali.".

Articolo 96

(Modifiche
all’articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma, le parole:
"II giudice delegato" sono sostituite dalie seguenti: "Il
tribunale".

CAPO VIII

(Modifiche
al Titolo II, Capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 97

(Modifiche
all’articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 110 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "110.
Procedimento di ripartizione. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla
data del decreto previsto dall’articolo 97 o nel
diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura.

Il giudice, sentito il comitato
dei creditori, ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria,
disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno
dei giudizi di cui all’articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9,
comma 4, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al secondo comma, possono
proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all’articolo
26.

Decorso tale termine, il giudice
delegato, su richiesta del curatore, dichiara
esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono
proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con
accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.
Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine
alla destinazione delle somme accantonate.".

Articolo 98

(Modifiche
all’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente: "1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

b) il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Sono considerati debiti prededucibili quelli così
qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione
o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali
debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1.".

Articolo 99

(Articolo
111-bis, 111-ter, 111-quater)

1. Dopo l’articolo 111 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:

"Art. 111 bis. Disciplina
dei crediti prededucibili.

I crediti prededucibili devono
essere accertati con le modalità di cui al Capo V della presente legge, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di
compensi dei soggetti nominati ai sensi dell’articolo 25; in questo ultimo
caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui
all’articolo 26. Per i crediti prededucibili sorti dopo l’adunanza di
verificazione dello stato passivo ovvero dopo l’udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede all’accertamento ai sensi
del secondo comma dell’articolo 101. I crediti prededucibili vanno soddisfatti
per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione
del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con
esclusione dì quanto ricavato dalia liquidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi
cessa al momento del pagamento. I crediti prededucibili sorti nel corso del
fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione
e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di
riparto se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato se l’importo è superiore a euro 25000,00; l’importo può essere aggiornato ogni cinque
anni con decreto del Ministro della giustizia in base agli indici Istat sul
costo della vita.

Se
l’attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri
della graduazione e della proporzionalità, conformemente all’ordine assegnato
dalla legge.

Art. 111 ter. Conti speciali.

La massa liquida attiva
immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni
immobili, come definiti dall’articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti
e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di
interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto
autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale
e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di
mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle
entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di
carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un
criterio proporzionale.

111 quater. Crediti assistiti da
prelazione.

I crediti assistiti da privilegio
generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,
nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione
del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i
crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare,

secondo
il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e
pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per
il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55,
sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.".

Articolo 100

(Modifiche
all’articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 112 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 112.
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente. I creditori ammessi a norma
dell’articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro
ammissione in proporzione del rispettivo credito salvo il diritto di prelevare
le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti
ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da
cause ad essi non imputabili. ".

Articolo 101

(Modifiche
all’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 113 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 113.
Ripartizioni parziali. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare
l’ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e
depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

1) ai creditori ammessi con
riserva;

2) ai creditori opponenti a
favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

3) ai creditori opponenti la cui
domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata
in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti
sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di
revocazione.

Le somme ritenute necessarie per
spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito
prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l’ammontare della quota
da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell’ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute
e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla
procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora
passati in giudicato.".

Articolo 102

(Articolo
113-bis)

1. Dopo l’articolo 113 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 113 bis.
Scioglimento delle ammissioni con riserva. Quando si verifica
l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su
istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo
stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta
definitivamente.".

Articolo 103

(Modifiche
all’articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 114 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 114.
Restituzione di somme riscosse. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani
di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento di
domande di revocazione

I creditori che hanno percepito
pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi
legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.".

Articolo 104

(Modifiche
all’articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 115 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguente:
"115. Pagamento ai creditori. Il curatore provvede al pagamento delle
somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice
delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati
ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la
cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione
che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e
cessionario, l’intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla
rettifica formale dello stato passivo.".

Articolo 105

(Modifiche
all’articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 116 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " Art. 116.
Rendiconto del curatore. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del
riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle
funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l’esposizione analitica
delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.

Il giudice ordina il deposito del
conto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può
presentare le sue osservazioni o contestazioni.

L’udienza non può essere tenuta
prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.

Dell’avvenuto deposito e della
fissazione dell’udienza, il curatore da immediata comunicazione ai creditori
ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto
opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito,

avvisandoli
che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o
contestazioni fino all’udienza.

Se all’udienza stabilita non
sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un
accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l’udienza
innanzi al collegio ai sensi dell’articolo 26.".

Articolo 106

(Modifiche
all’articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 117 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 117.
Ripartizione finale. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore,
il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale
secondo le norme precedenti.

Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente
fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento
non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal
giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa
essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare
fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della
procedura.

Il giudice delegato, nel rispetto
delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi
consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti
di imposta de! fallito non
ancora rimborsati. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le
somme dovute sono nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca già
indicati ai sensi dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme
non riscosse dagli aventi diritto e i relativi
interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono
versate a cura del depositario all’entrata del bilancio dello

Stato per essere Rassegnate, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.

Il giudice, anche se è intervenuta l’esdebitazione del fallito, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma,
dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all’articolo 111 fra
i soli richiedenti.".

CAPO IX

(Modifiche
al Titolo II, Capo Vili del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 107

(Modifiche
all’articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)al primo comma, al numero 1),
le parole: "nei termini stabiliti" sono
sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito";

b)al primo comma, al numero 2),
le parole: "il compenso del curatore e le spese
di procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i debiti e le
spese da soddisfare in prededuzione";

c) al primo comma, il numero 4) è
sostituito dal seguente: "4) quando ne! corso
della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare,
neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le
spese di procedura.

La circostanza di cui al n, 4)
può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi
di cui all’articolo33. ";

d) dopo il primo comma è inserito
il seguente: "Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede
la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di
fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai
soci ai sensi dell’art.147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come
imprenditore individuale.".

Articolo 108

(Modifiche
all’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
sostituito dai seguenti: "Quando la chiusura del fallimento è dichiarata
ai sensi dell’articolo 118, primo comma, n. 4, prima dell’approvazione del
programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei
creditori ed il fallito.

Contro il decreto che dichiara la
chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo
a norma dell’articolo 26.

Con i decreti emessi ai sensi del
primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del
concordato fallimentare.".

Articolo 109

(Modifiche
all’articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ii secondo comma è
sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio
di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il
libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta
dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli
142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la
quale il credito è stato ammesso al passivo
costituisce prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di
procedura civile. ".

Articolo 110

(Modifiche
all’articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267}

1. All’articolo
121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al secondo comma, le parole:
"non soggetta a gravame" sono soppresse;

b) al secondo comma, il numero 2)
è sostituito dal seguente: "2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4
e 5 dell’articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i
creditori già ammessi al passivo nel

fallimento
chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che
intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.";

c) dopo il secondo comma, è
aggiunto, il seguente: "La sentenza può essere appellata a norma dell’articolo 18.".

Articolo 111

(Modifiche
all’articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
sostituito dal seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma
del Capo V.".

Articolo 112

(Modifiche
all’articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)al primo
comma la parola: "70" è sostituita dalla seguente:
"67-bis";

b)il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Sono privi di effetto nei
confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’articolo
69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.".

Articolo 113

(Modifiche
all’articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 124 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 124
(Proposta di concordato) – La proposta di concordato
può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del
decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le
altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all’approvazione del
giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui
egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, se non dopo il
decorso di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo
stato passivo. La proposta può prevedere:

a) la
suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi
economici omogenei;

b) trattamenti differenziati
fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti
e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa
l’attribuzione ai creditori, nonché a società da
questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

La proposta può prevedere che i
creditori muniti di diritto di prelazione non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore
attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non può aver l’effetto di alterare l’ordine delle
cause legittime di prelazione.

La proposta presentata da un
terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo
fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione
dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni
assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche
provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo
o domanda di ammissione tardiva al tempo della
proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il
fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.".

Articolo 114

(Modifiche
all’articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 125 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 125 (Esame
della proposta e comunicazione ai creditori) – La proposta
di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il
parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai
presumibili risultati della liquidazione.

Qualora la proposta contenga
condizioni differenziate per singole classi di
creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al
giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui
all’articolo 124, secondo comma, lettere a) e b).

Una volta espletati tali
adempimenti preliminari, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole
del curatore, ordina che la proposta venga comunicata
ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua
valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori
devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso. Se le proposte sono più di una, devono
essere portate in votazione contemporaneamente.

Se la
società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il
potere di convocare le rispettive assemblee, affinchè possano esprimere il loro
eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per
consentire l’espletamento delle predette assemblee.".

Articolo 115

(Modifiche
all’articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 126 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 126
(Concordato nel caso di numerosi creditori) – Ove le comunicazioni siano
dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può
autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché
con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo
integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o
locale.".

Articolo 116

(Modifiche
all’articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 127 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 127 (Voto
nel concordato) – Se la proposta è presentata prima che io stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che
risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal
giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati
nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In quest’ultimo
caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con
riserva. Qualora la proposta ne preveda l’integrale pagamento entro un anno
dalla definitività del decreto che omologa il concordato, i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, non hanno diritto a! voto se non
rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale,
purché non inferiore alla terza parte dell’intero credito fra capitale ed
accessori. Non hanno parimenti diritto di voto i creditori dei quali la proposta
preveda l’integrale pagamento.

Qualora
i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.

Sono esclusi dal voto e da! computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi
parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o
aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della

dichiarazione
di fallimento.

La stessa disciplina si applica
ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune
controllo.

I trasferimenti di crediti
avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono
diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri
intermediari finanziari.".

Articolo 117

(Modifiche
all’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, L’articolo 128 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 128
(Approvazione del concordato) – II concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei
creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle
classi medesime.

I creditori che non fanno
pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato sì ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei
creditori ammessi o dell’ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto
di una sentenza emessa successivamente alla scadenza
del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul
calcolo della maggioranza.".

Articolo 118

(Modifiche
all’articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 129 de! regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente: "Art. 129 (Giudizio di omologazione) – Decorso il termine
stabilito per le votazioni, il curatore presenta a! giudice
delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è
stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia data immediata
comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori dissenzienti e fissa un
termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro
interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del curatore; se la
proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la relazione è redatta
e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si procede se sussiste la
maggioranza per somma e per classi di cui al settimo comma e il proponente
richiede che il tribunale proceda all’approvazione del concordato.
L’opposizione e la richiesta di omologazione si
propongono con ricorso a norma dell’articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la
regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con
decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni
ovvero se è stata presentata la richiesta di omologazione,
si procede ai sensi dell’articolo 26 quinto, sesto, settimo e ottavo comma, in
quanto compatibili.

Il tribunale provvede con decreto
motivato pubblicato a norma dell’articolo 17. Quando
sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il
raggiungimento della maggioranza di cui all’articolo 128, primo comma, primo
periodo, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi
dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non
inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.

Al fine di quanto previsto dal
settimo comma, le classi di creditori non ammessi al voto ai sensi del secondo
comma dell’articolo 127 sono considerate favorevoli ai soli fini del requisito
della maggioranza delle classi.".

Articolo 119

(Modifiche
all’articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 130 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 130
(Efficacia del decreto) – La proposta di concordato diventa efficace dal
momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in
cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129. Quando il
decreto di omologazione diventa definitivo, il
curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale
dichiara chiuso il fallimento.".

Articolo 120

(Modifiche
all’articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 131 del regio
decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente: "131. (Reclamo). Il
decreto del tribunale è reclamarle dinanzi alla corte di appello
che pronuncia in camera di consiglio .

Il reclamo deve essere proposto
con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d’appello nel
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il presidente designa il relatore
e fissa l’udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal
deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci
giorni dalla comunicazione del decreto per la

notifica
del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì alle
parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a
trenta giorni.

Il curatore da
immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell’udienza
fissata.

All’udienza il collegio, nel contraddicono delle parti, assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove
necessarie, provvede con decreto motivato.

Il decreto, comunicato al
debitore e pubblicato a norma dell’articolo 17, può
essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di
cassazione.".

Articolo 121

(Abrogazione
degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Gli articoli 132, 133 e 134
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono abrogati.

Articolo 122

(Modifiche
all’articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) al primo comma le parole
"nella sentenza" sono sostituite dalle seguenti:

"nel decreto".

b) il terzo comma è sostituito
dal seguente: "Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche
iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle
finalità del concordato.".

Articolo 123

(Modifiche
all’articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 137 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "137.
Risoluzione del concordato. Se le garanzie promesse non vengono
costituite in conformità de! concordato o se il
proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e
dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono
riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell’articolo 26 sesto, settimo
e ottavo

comma. Al procedimento partecipa
anche l’eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso
di uno o più creditori o anche d’ufficio.

Il decreto che risolve il
concordato riapre la procedura dì fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.

Il decreto è
reclamatale ai sensi dell’articolo 131.

Il ricorso per la risoluzione
deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione
immediata del debitore.

Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il
terzo, ai sensi dell’articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto
del concordato.".

Articolo 124

(Modifiche
all’articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole
"Nessun’altra azione di nullità è ammessa"

sono
sostituite dalle seguenti: "Non è ammessa alcuna altra azione di nullità.

Si procede a
norma dell’articolo 137.";

b) il secondo è sostituito dal
seguente: "II decreto che annulla il concordato riapre la procedura di
fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamarle ai sensi
dell’articolo 131.";

c) il terzo comma è sostituito
dal seguente: "II ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di
sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla
scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.".

Articolo 125

(Modifiche
all’articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1, L’articolo 139 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 139
(Provvedimenti conseguenti alla riapertura) – La sentenza che riapre la
procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell’articolo
121.".

Articolo 126

(Modifiche
all’articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 141 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "141. Nuova
proposta di concordato. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è
ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia
essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei
modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale
adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.".

CAPOX

(Modifiche
al Titolo II, Capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 127

(Modifiche
al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Il Titolo II, Capo IX, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "CAPO IX
DELLA ESDEBITAZIONE

Art. 142 (Esdebitazione) – II
fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:

1) abbia cooperato con gli organi
della procedura, fornendo tutte le informazioni
e Sa documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo
ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento
della procedura;

3) non abbia violato le
disposizioni di cui all’articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta;

5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o
aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in
connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati
sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il
procedimento fino all’esito di quello penale.

L’esdebitazione non può essere
concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori
concorsuali. Restano esclusi dall’esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e
alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da
rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 46;

b) i debiti per il risarcimento
dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché
le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai
creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli
obbligati in via di regresso.

Art. 143 (Procedimento di esdebitazione) – II tribunale, con il decreto di chiusura
del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo,
verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto

dei
comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato
dei creditori, dichiara estinti i debiti concorsuali non soddisfatti
integralmente.

Contro il decreto che provvede
sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.

Art, 144 (Esdebitazione per i
crediti concorsuali non concorrenti) – II decreto di accoglimento
della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei
creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno
presentato la domanda di ammissione al passivo; in tal caso, l’esdebitazione
opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto
diritto di percepire nel concorso.".

Articolo 128

(Abrogazione
dell’articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 145 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

CAPO XI

(Modifiche
al Titolo II, Capo X del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 129

(Modifiche
all’articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 146 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 146
(Amministratori, direttori generali, componenti degli
organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata).
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi
imposti al fallito dall’articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi
in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore
previa autorizzazione de! giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori:

a) le azioni di responsabilità
contro gli amministratori, i componenti degli organi
di controllo, i direttori generali e i liquidatori;

b) l’azione di
responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi
previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile.".

Articolo 130

(Modifiche
all’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 147 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 147. (Società con soci a responsabilità illimitata). La sentenza
che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati
nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del
codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche,
illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al
comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in
caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le
formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.
La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data
della cessazione della

responsabilità
illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve
dispone la convocazione a norma dell’articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di
fallimento della società risulta l’esistenza di altri
soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede
qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l’impresa è riferibile ad una società di cui il
fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale
è ammesso appello a norma dell’articolo 18.

In caso di rigetto della domanda,
contro il decreto del tribunale l’istante può proporre
reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 22.".

Articolo 131

(Modifiche
all’articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 148 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal

seguente:
"Art. 148. (Fallimento della società e dei soci).

Nei casi
previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della
società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo
curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati
più comitati dei creditori.

Il patrimonio della società e
quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

Il credito dichiarato dai
creditori sociali nel fallimento della società si intende
dichiarato per l’intero e con iì medesimo eventuale privilegio generale anche
nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare
a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

I creditori particolari
partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

Ciascun creditore può contestare
i crediti dei creditori con i quali si trova in
concorso.".

Articolo 132

(Modifiche
all’articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 150 dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Contro il decreto emesso a norma del primo comma
può essere proposta opposizione ai sensi dell’arti. 645 del codice di procedura
civile.".

Articolo 133

(Modifiche
all’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 151 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 151. (Fallimento dì società a responsabilità limitata: polizza
assicurativa e fideiussione bancaria) Nei fallimenti di società a
responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare
il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria
rilasciata ai sensi dell’arti. 2464, quarto e sesto comma,
del codice civile".

Articolo 134

(Modifiche
all’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267)

1. All’articolo 152 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo il primo comma,
sono aggiunti i seguenti: "La proposta e le condizioni del concordato,
salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto:

a)nelle società di persone, sono
approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b)nelle società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché
nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la
deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare
da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle
imprese a norma dell’art. 2436 del codice civile.".

Articolo 135

(Modifiche
all’articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo e il terzo comma
sono sostituiti dal seguente: "Contro il decreto di chiusura del
fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26.".

CAPO XII

(Modifiche
al Titolo II, Capo XI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 136

(Modifiche
alla rubrica del Capo XI, del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)

1. La rubrica del Capo XI, del
Titolo II dei regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è
sostituita dalla seguente: "Dei patrimoni destinati ad uno specifico
affare.".

Articolo 137

(Modifiche
all’articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 155 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "155. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). Se è
dichiarato il fallimento della società, l’amministrazione del patrimonio
destinato previsto

dall’articolo
2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore
che vi provvede con gestione separata.

Il curatore provvede
a norma dell’art. 107 alla cessione a terzi del patrimonio al fine di
conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore
provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della

liquidazione
della società in quanto compatibili.

Il corrispettivo della cessione
al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare.".

Articolo 138

(Modifiche
all’articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 156 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "156 (Patrimonio
destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). Se a seguito del fallimento della società o nel corso della
gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede,
previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della società in quanto compatibili. I creditori
particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei
casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo
2447-quìnquies, terzo e quarto comma, di codice civile.

Se risultano
violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti
dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in
responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo
della società ai sensi dell’art. 146 della presente legge.".

Articolo 139

(Abrogazione
degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Sono abrogati gli articoli
157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

CAPO XIII

(Modifiche
al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 140

(Modifiche
all’articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 164 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 164
(Decreti del giudice delegato) – I decreti del giudice
delegato sono soggetti a reclamo a norma dell’articolo 26.".

Articolo 141

(Modifiche
all’articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo 166 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Art. 166 (Pubblicità del decreto) – II decreto è pubblicato, a cura del
cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via
telematica per la iscrizione all’ufficio del registro
delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o
più giornali, da esso indicati.

Se il
debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione,
si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.".

CAPO XIV

(Modifiche
al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 142

(Modifiche
all’articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)al primo comma, le parole:
"e la direzione del giudice delegato" sono
soppresse;

b)dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente: "Con il decreto previsto
dall’articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire
un limite di valore a! di sotto del quale non è dovuta
l’autorizzazione di cui al secondo comma.".

Articolo 143

(Modifiche
all’articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo la parola
"articoli" è aggiunta ia seguente "45".

CAPO XV

(Modifiche
al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 144

(Modifiche
alla rubrica del Capo V, del Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267)

1. La rubrica del Capo V, del
Titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sostituita dalla seguente:
"Dell’omologazione e dell’esecuzione del concordato preventivo. Degli
accordi di ristrutturazione di debiti.".

Articolo 145

(Articolo
182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

1. Dopo l’articolo 182-bis del
regio decreto n. 267 del 1942 è inserito il seguente:

182-ter. Transazione fiscale. –
Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore può
proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie
fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione
dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. La proposta può
prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha
natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato
rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

Copia della domanda e della
relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve
essere presentata ai competente concessionario del
servizio nazionale della riscossione ed all’ufficio competente sulla base
dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli
automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla
data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento
del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante
l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso
termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle
dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità,
unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da
atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati ai concessionario. Dopo
l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere
trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall’art. 171,
comma 1, e dall’alt. 172. In particolare, per i tributi amministrati
dall’agenzia delle dogane, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda
con la relativa documentazione prevista al primo periodo nonché
a rilasciare ia certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con
l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

Relativamente
ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data dì
presentazione della domanda, l’adesione o il diniego alla proposta dì
concordato è approvato con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere
della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o
contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’art.
178, comma 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 177,
comma 3, l’espressione del voto non comporta rinuncia ai diritti di
prelazione derivanti da privilegio, pegno o ipoteca.

Relativamente
ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del
servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest’ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori,
su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della
competente direzione regionale.

La chiusura della procedura di
concordato ai sensi dell’articolo 181, determina la
cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi
di cui al comma 1.

Ai debiti tributari amministrati
dalle agenzie fiscali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182
bis.

CAPO XVI

(Abrogazione
del Titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 146

(Abrogazione
del Titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )

1. Il Titolo IV del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

2. Sono soppressi tutti i
riferimenti all’amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.

CAPO XVII

(Modifiche
al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo 147

(Modifiche
all’articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. L’articolo 195 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "195. Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla
liquidazione coatta amministrativa. – Se un’impresa soggetta a
liquidazione coatta amministrativa con esclusione dei
fallimento sì trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero
dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara
tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa
intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai
fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con
successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga
opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di
liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale
deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità
governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

La sentenza è comunicata entro
tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di
procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione.

Essa è inoltre notificata,
affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza
dichiarativa dì fallimento.

Contro la sentenza predetta può
essere proposto appello da qualunque interessato, a
norma degli articoli 18 e 19.

Il tribunale che respinge il
ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con
decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma
dell’articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione
d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa,
con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della

procedura
e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di
cui al terzo comma.

Le disposizioni dì questo articolo non si applicano agli enti pubblici.".

Articolo 148

(Modifiche
all’articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All’articolo
213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole
"dei Regno" sono soppresse;

b) al terzo comma,
le parole: "2456 e 2457" sono sostituite dalle seguenti: "2494 e
2495.".

CAPO XVIII

(Disciplina
transitoria e abrogazioni)

Articolo 149

(Disciplina
transitoria)

1. I ricorsi per dichiarazione di
fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure di
fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definiti
secondo la legge anteriore.

Articolo 150

(Abrogazione
in materia di transazione fiscale)

1. L’articolo 3, comma 3, dei decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con
modificazioni dall’articolo 1 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato.

Articolo 151

(Disposizioni
abrogative in materia di limitazioni personali del fallito)

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:

a)articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223;

b)articolo 3,
comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264, limitatamente
alle parole "o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento".

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.