Civile

Wednesday 19 February 2003

Il progetto del trattato che stabilisce una Costituzione per l’ Europa, steso a Bruxelles il 6 febbraio 2003.

Il progetto del trattato che stabilisce una Costituzione per lEuropa, steso a Bruxelles il 6 febbraio 2003.Scritti i primi 16 articoli della nuova Costituzione europea sui seguenti argomenti: definizione e obiettivi dellUnione; diritti fondamentali e cittadinanza; competenze dellUnione.

                           

Progetto di testo degli articoli da 1 a 16 del trattato che stabilisce una Costituzione per lEuropa, Praesidium della Convenzione, Bruxelles, 6 febbraio 2003         

TITOLO I: Definizione e obiettivi dell’Unione

Articolo 1: Istituzione dell’Unione

  1. Ispirata dalla volontà dei popoli e degli Stati d’Europa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce un’Unione [denominata…], in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni.
  2. L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri.

L’Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo 2: Valori dell’Unione

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, di libertà, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo, valori che sono comuni agli Stati membri. Essa mira ad essere una società pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietà.

Articolo 3: Obiettivi dell’Unione

L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

L’Unione si adopera per un’Europa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed un’unione economica e monetaria, con l’obiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitività e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la parità tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltivail progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietà tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunità per tutti.

L’Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversità culturale

Nel difendere l’indipendenza e gli interessi dell’Europa, l’Unione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti dei bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e alla pace tra gli Stati.

Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce all’Unione

.Articolo 4: Personalità giuridica

L’Unione è dotata di personalità giuridica.

TITOLO II: Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione

Articolo 5: Diritti fondamentali

La Carta dei diritti fondamentali è parte integrante della costituzione. Il testo della Carta è contenuto [nella seconda parte della / in un protocollo allegato alla ] stessa.

L’Unione può aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’adesione a tale Convenzione non modifica le competenze dell’Unione definite dalla presente Costituzione.

I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in qualità di principi generali.

Articolo 6: Non discriminazione in base alla nazionalità

Nei settori dell’applicazione della presente Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 7: Cittadinanza dell’Unione

E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce quest’ultima. Tutti cittadini dell’Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.

I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla presente Costituzione, segnatamente:- il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; – il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;- il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;- il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dell’Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dell’Unione in una delle lingue dell’Unione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.

TITOLO III: Competenze dell’Unione

Articolo 8: Principi fondamentali

La delimitazione e l’esercizio delle competenze dell’Unione si fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione leale.

Secondo il principio di attribuzione, l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.

Secondo il principio della sussidiarietà, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.

Secondo il principio della proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non vanno al di là di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Secondo il principio della cooperazione leale, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

Articolo 9: Applicazione dei principi fondamentali

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

Nell’esercizio delle competenze non esclusive dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della sussidiarietà conformemente al Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietà.

Nell’esercizio delle competenze dell’Unione, le istituzioni applicano il principio della proporzionalità conformemente al medesimo protocollo.

Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati dagli atti delle istituzioni dell’Unione.

Conformemente al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano l’Unione nell’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. L’Unione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.

L’Unione rispetta l’identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa l’organizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 10: Categorie di competenze

Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, l’Unione è l’unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dell’Unione.

Quando la Costituzione attribuisce all’Unione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria

L’Unione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

4.   L’Unione ha competenza per la definizione e l’attuazione di una politica estera e di sicurezza comune,  compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.

Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.6. L’Unione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.

Articolo 11: Competenze esclusive

L’Unione ha competenza esclusiva nei settori della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nella definizione delle norme di concorrenza nell’ambito del mercato interno e nelle seguenti materie:- unione doganale,- politica commerciale comune,- politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l’euro,- conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

L’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione, è necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dell’Unione.

Articolo 12: Competenze condivise

L’Unione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.

La portata delle competenze condivise dell’Unione è determinata dalle disposizioni della parte II.

Qualora l’Unione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.

Le competenze condivise tra l’Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali: – mercato interno- spazio di libertà, sicurezza e giustizia- agricoltura e pesca- trasporti- reti transeuropee- energia- politica sociale- coesione economica e sociale- ambiente- sanità pubblica- protezione dei consumatori

Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione è competente per condurre azioni, segnatamente l’attuazione di programmi, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione è competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo 13: Coordinamento delle politiche economiche

L’Unione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima.

Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dell’interesse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

Agli Stati membri che hanno adottato l’euro si applicano disposizioni specifiche.

Articolo 14: Politica estera e di sicurezza comune

Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo 15: Settori dell’azione di sostegno

L’Unione può svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza è determinata dalle disposizioni della parte II.

I settori dell’azione di sostegno sono i seguenti:- occupazione- industria- istruzione, formazione professionale e gioventù- cultura- sport- protezione dalle calamità

Gli Stati membri coordinano nell’ambito dell’Unione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.

Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dall’Unione in base a disposizioni della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 16: Clausola di flessibilità

Se un’azione dell’Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che quest’ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 9, richiama l’attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.

Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.

NOTA ESPLICATIVATITOLI I e II

Articolo 1:L’articolo in questione istituisce l’Unione e descrive le sue caratteristiche fondamentali. In seguito alle domande espresse in plenaria, la formula proposta mira ad esprimere in modo adeguato la duplice dimensione di un’Unione degli Stati e dei popoli d’Europa in termini adatti per un trattato costituzionale.Vista la sua importanza politica fondamentale, si è ritenuto opportuno sottolineare nell’articolo 1 il rispetto, da parte dell’Unione, dell’identità nazionale degli Stati membri; l’articolo 9, paragrafo 6 sviluppa successivamente taluni elementi dell’identità nazionale il cui rispetto, nel senso giuridico del termine, s’impone più particolarmente nell’esercizio delle competenze dell’Unione.Analogamente, appare appropriato enunciare già nell’articolo 1 le condizioni di appartenenza all’Unione, mentre le procedure per l’adesione di nuovi Stati membri, la sospensione di diritti e il ritiro dall’Unione verrebbero trattate nel Titolo X.

Articolo 2:Questo articolo si limita all’essenziale, ossia a un breve elenco dei valori fondamentali dell’Unione. Tale approccio è tanto più giustificato se si considera che un chiaro rischio di violazione grave di uno di tali valori da parte di uno Stato membro sarebbe sufficiente per avviare la procedura di avvertimento e di sanzione nei confronti dello Stato membro in questione (cfr. articolo 45 del progetto preliminare di trattato, che riprenderebbe il meccanismo di cui all’articolo 7 del TUE), e ciò anche in caso di violazione compiuta nella sfera di azione autonoma (non legata al diritto dell’Unione) dello Stato membro interessato. Il presente articolo può pertanto contenere soltanto uno “zoccolo duro” di valori, rispondenti ad un duplice criterio: da un lato, essi devono rivestire quel carattere così fondamentale che li pone al centro stesso di una società pacifica animata dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla solidarietà; dall’altro, essi devono possedere un contenuto giuridico di base chiaro e non controverso, di modo che gli Stati membri possano individuare gli obblighisanzionabili che ne derivano.Ciò non impedisce, evidentemente, che la Costituzione menzioni elementi supplementari o più dettagliati che rientrano nell’”etica” dell’Unione in vari altri punti, ad esempio nel preambolo, nell’articolo 3 relativo agli obiettivi generali dell’Unione, nella Carta dei diritti fondamentali (la quale, tuttavia, non si applica all’azione autonoma degli Stati membri, a differenza del presente articolo), nel titolo VI relativo alla “Vita democratica” e nelle disposizioni che sanciscono gli obiettivi specifici delle diverse politiche.

Articolo 3:La filosofia del presente articolo consiste nell’enunciare gli obiettivi generali che giustificano in modo più trasversale l’esistenza stessa dell’Unione e la sua azione a beneficio dei cittadini, anziché nell’elencare gli obiettivi specifici perseguiti dalle varie politiche dell’Unione, che si troveranno invece nella seconda parte del trattato.Occorre pertanto rilevare la differenza fondamentale tra il presente articolo e l’articolo 2: mentre l’articolo 2 sancisce i valori di base che fanno percepire ai popoli europei di essere parte integrante della stessa “unione”, l’articolo 3 enuncia gli scopi principali che giustificano la creazione dell’Unione per l’esercizio di taluni poteri comuni a livello europeo.

Articolo 4:Conformemente alla raccomandazione del Gruppo III (CONV 305/02), il presente articolo sancisce la personalità giuridica dell’Unione.Nella seconda parte del trattato costituzionale dovrà figurare un articolo sulla capacità giuridica dell’Unione (cfr. articolo 282 del TCE), visto il suo carattere spiccatamente tecnico.

Articolo 5:Questa proposta di articolo riprende le due raccomandazioni centrali della relazione del Gruppo II (CONV 354/02), vale a dire, da un lato, integrare la Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione con status costituzionale e valore giuridico vincolante e, dall’altro, permettere all’Unione di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.Per quanto riguarda la tecnica d’integrazione della Carta, il fatto che il suo testo integrale (con tutti gli adeguamenti redazionali menzionati nella relazione finale del Gruppo) sarà ripreso in una seconda parte separata della Costituzione, oppure in un protocollo allegato a quest’ultima, ne assicura il carattere giuridicamente vincolante e permette di applicare alla Carta le regole generali per eventuali modifiche future della Costituzione. Inoltre, questa tecnica permetterà di mantenere intatta la struttura della Carta ed eviterà l’allungamento della prima parte della Costituzione. Nel contempo, la menzione della Carta in uno dei primi articoli della Costituzione ne sottolineerà lo status costituzionale.La base giuridica del paragrafo 2, che consente all’Unione di aderire alla CEDU, prevede inoltre espressamente che l’adesione non debba comportare la modifica della ripartizione di competenze tra l’Unione e gli Stati membri, dando così applicazione a una raccomandazione del Gruppo II. La sola menzione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel presente paragrafo è dovuta al fatto che un parere del 1996 della Corte di giustizia aveva negato una competenza della Comunità ad aderire alla Convenzione, tenuto conto di considerazioni specifiche attinenti a quest’ultima.Il presente paragrafo non intende escludere la possibilità che l’Unione aderisca, in base a competenze conferitele nella seconda parte del trattato, ad altre convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo.Il paragrafo 3, ispirato all’articolo 6, paragrafo 2 del TUE, si prefigge di indicare chiaramente che, oltre alla Carta, il diritto dell’Unione include ulteriori diritti fondamentali in quanto principi generali risultanti da due fonti di ispirazione, vale a dire la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Come sottolineato da vari membri della convenzione nel Gruppo II (cfr. relazione finale, CONV 354/02, pagg. 9 e 10) e in sessione plenaria, l’interesse della disposizione è quello di precisare che l’integrazione della Carta non impedisce alla Corte di giustizia di ricorrere alle due fonti citate per riconoscere ulteriori diritti fondamentali, che potrebbero risultare, in particolare da possibili evoluzioni future della CEDU e delle tradizionali costituzionali comuni. Ciò è conforme alla dottrina costituzionale classica, che non interpreta mai come esaustivi i cataloghi dei diritti fondamentali nelle costituzioni, ammettendo in tal modo lo sviluppo giurisprudenziale di ulteriori diritti in funzione dell’evoluzione della società.

Articolo 6:Quest’articolo riprende, senza modifiche, il divieto di ogni discriminazione effettuata sulla base della nazionalità, attualmente sancito dall’articolo 12 del TCE. Conformemente alla struttura dell’attuale trattato CE e della Carta, questo divieto è enunciato in un articolo separato e non come parte del dispositivo sulla cittadinanza dell’Unione. Data la sua importanza capitale per lo sviluppo del diritto dell’Unione, questa disposizione deve essere collocata nella prima parte della Costituzione. La base giuridica relativa alle regole per la non discriminazione in base alla nazionalità (cfr. articolo 12, paragrafo 2 dell’attuale TCE) sarebbe ripresa nella seconda parte del trattato. Altrettanto dicasi per l’articolo 13 dell’attuale TCE, che crea una base giuridica per combattere alcune altre forme di discriminazione.

Articolo 7:La definizione di cittadinanza dell’Unione, al paragrafo 1, segue quella dell’attuale trattato CE. Il paragrafo sancisce inoltre il principio di uguaglianza fra tutti i cittadini europei, uomini e donne. L’enumerazione dei diritti dei cittadini, al paragrafo 2, riprende tutti i diritti figuranti attualmente nella parte “Cittadinanza” del trattato CE. Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, attualmente enunciato all’articolo 255 del TCE, sarà inserito nel titolo “Vita democratica” o nel titolo “Istituzioni” del trattato costituzionale. Si potrebbe procedere in modo analogo per il diritto a una buona amministrazione enunciato dalla Carta (articolo 41), dato che quest’ultima riconosce tale diritto a “ogni individuo”.Le disposizioni più particolareggiate e le basi giuridiche relative alla definizione delle condizioni e dei limiti di esercizio dei suddetti diritti (cfr. articoli 18, paragrafo 2, articolo 19, paragrafi 1 e 2 (seconda frase), articolo 20 (seconda frase), articoli 194 e 195 del trattato CE) figurerebbero nella seconda parte del trattato. Lo stesso dicasi per l’attuale disposizione dell’articolo 22 del TCE, concernente il possibile ulteriore sviluppo dei diritti dei cittadini.

TITOLO III

Il Consiglio europeo di Nizza ha chiesto che la Convenzione esamini ” le modalità per stabilire, e mantenere, una più precisa delimitazione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri, che rispecchi il principio della sussidiarietà”. Più specificamente il Consiglio europeo di Laeken ha chiesto che la Convenzioni esamini “lemodalità con cui possiamo rendere più trasparente la ripartizione delle competenze”, “se non sia necessario procedere ad un riordino delle competenze” e “come assicurare che un riassetto della ripartizione delle competenze” sia mantenuto, vigilando nel contempo “affinché la dinamica europea non subisca una battuta d’arresto”.

Questi aspetti sono stati discussi in sessione plenaria e dai gruppi. In base all’esito delle discussioni, la Presidenza ha quindi approntato un progetto di articoli che si prefigge segnatamente di:a) definire in modo chiaro i principi fondamentali che reggono la delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e l’attuazione delle competenze dell’Unione (come pure le norme di applicazione di detti principi);b) definire le diverse categorie di competenze dell’Unione. L’elemento determinante per la definizione delle categorie è la portata della competenza legislativa attribuita all’Unione rispetto a quella degli Stati membri, a seconda che questa competenza sia attribuita soltanto all’Unione (competenza esclusiva), che sia condivisa tra l’Unione e gli Statimembri (competenza condivisa) o che essa continui a spettare agli Stati membri (settori di sostegno);c) indicare i settori che rientrano in ciascuna categoria di competenze.L’enumerazione dei settori di competenza condivisa non è esaustiva, per tenere conto dell’auspicio della Convenzione di non stabilire un catalogo rigido di competenze. Con riferimento ai “settori principali” nell’articolo 12 si evita di dover definire nei dettagli ciascun settore di competenza condivisa. La definizione precisa e l’estensione di ciascun settore sono fissate dalle pertinenti disposizioni della parte II;d) includere come auspicato da molti membri della Convenzione una disposizione che consenta una certa flessibilità affinché l’Unione possa rispondere a circostanze impreviste. Questa flessibilità è però limitata ai settori già specificati nella parte II. La disposizione esige che i Parlamenti nazionali degli Stati membri siano espressamente informati ogni volta che la Commissione propone di ricorrere alla clausola di flessibilità.

Fatte queste considerazioni generali, il Praesidium desidera richiamare l’attenzione della Convenzione sui punti seguenti.

1. Definizione e applicazione dei principi fondamentali (articoli 8 e 9)-

L’articolo 8 elenca e definisce in modo chiaro ed esplicito i principi fondamentali su cui si basano la delimitazione e l’esercizio delle competenze.-

L’articolo 9 contiene alcune regole di attuazione di tali principi. L’inserimento di un riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali mira a sottolineare l’importanza di questi ultimi nel controllo del principio di sussidiarietà, conformemente alle conclusioni del Gruppo presieduto dal sig. Méndez de Vigo. Le conclusioni del Praesidium, alla luce del dibattito tenutosi in sessione plenaria sulle raccomandazioni del Gruppo, saranno riprese nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.- In questo articolo figura anche il principio già attualmente vigente secondo cui gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione.- Il paragrafo 6 sul rispetto da parte dell’Unione dell’identità nazionale sviluppa un principio che figura nell’articolo 1 della Costituzione.

Categorie di competenze (art. 10)- Questo articolo elenca e descrive le diverse categorie di competenze dell’Unione, precisando nel contempo, per ciascuna categoria, quali sono le conseguenze dell’esercizio delle competenze da parte dell’Unione sulle competenze degli Stati membri.- La politica estera e di sicurezza comune e il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri sono oggetto di due paragrafi distinti, al fine di tener conto del carattere specifico delle competenze dell’Unione in questi settori.

3. Competenze esclusive (art. 11)- L’elenco dei settori della Costituzione che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione di cui al paragrafo 1 va oltre la situazione attuale, in quanto include l’insieme della politica commerciale comune. Ciò rispecchia la conclusione del Gruppo presieduto dal sig. Dehaene di sopprimere il paragrafo 6 dell’articolo 133 del trattato di Nizza.- Il paragrafo 2 di questo articolo rispecchia la giurisprudenza della Corte di giustizia sulla competenza esclusiva dell’Unione per la conclusione di accordi internazionali.

Competenze condivise (art. 12)- I settori che rientrano nelle competenze condivise sono individuati per esclusione rispetto a quelli di competenza esclusiva e ai settori di sostegno. Il riferimento, di cui al paragrafo 2, alla parte II della Costituzione mira a rinviare alle disposizioni specifiche di tale parte per quanto riguarda la determinazione della portata e dell’intensità dellacompetenza dell’Unione in ciascun settore.- L’inclusione dell’energia nell’elenco dei settori di competenza condivisa richiede la creazione di una base giuridica specifica per questo settore nella parte II della Costituzione, in quanto detta base giuridica non esiste nei trattati attuali (attualmente gli atti adottati in questo settore si basano sull’articolo 308).- Il settore della cooperazione allo sviluppo e quello della ricerca e sviluppo tecnologico (a cui è stato aggiunto lo spazio) figurano in paragrafi distinti al fine di precisare che in questi settori, anche se l’Unione esercita la sua competenza in modo esclusivo, gli Stati membri mantengono le loro competenze. Malgrado l’importanza e la dimensione dei programmi dell’Unione in materia di aiuto allo sviluppo e di ricerca, la Costituzione nonprevede la soppressione dei programmi nazionali.

Coordinamento delle politiche economiche (art. 13)Mentre la politica monetaria rientra, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro, nella competenza esclusiva dell’Unione, le politiche economiche degli Stati membri restano di competenza di questi ultimi, conformemente alle conclusioni del Gruppo presieduto dal sig. Haensch.In questo settore, la competenza dell’Unione consiste nel coordinare le politiche nazionali.Tenuto conto dell’importanza di tale coordinamento, il Praesidium ha ritenuto che esso meriti di essere trattato in un articolo distinto.

Politica estera e di sicurezza comune (art. 14)Questo articolo mira a precisare gli obblighi specifici degli Stati membri nell’esercizio delle loro competenze in questo settore.

Settori di sostegno (art. 15)- Come nel caso delle competenze condivise, il riferimento alla parte II mira a precisare che la portata e l’intensità della competenza dell’Unione in ciascun settore sono determinate dalle disposizioni specifiche di tale parte e a garantire che non ci saranno cambiamenti rispetto alla situazione attuale, oltre a quelli che fossero espressamentedecisi dalla Convenzione.- L’inclusione dello “sport” e della “protezione dalle calamità” nell’elenco dei settori di sostegno dà seguito alle conclusioni del Gruppo presieduto dal sig. Christophensen e implica la creazione di una base giuridica specifica per questi due settori nella parte II della Costituzione, in quanto detta base non esiste nei trattati attuali (attualmente alcuniatti nel settore della protezione civile sono stati adottati sulla base dell’articolo 308).

8. Clausola di flessibilità (art. 16)- Tenuto conto della richiesta della Convenzione di garantire che l’attuazione di questa disposizione rispetti i limiti delle competenze attribuite all’Unione dalla Costituzione, il paragrafo 1 precisa che detta disposizione non può essere utilizzata solo “nel quadro delle politiche definite nella parte II”.- Per la deliberazione del Consiglio si propongono la procedura di parere conforme del Parlamento europeo (in deroga alle conclusioni del Gruppo presieduto dal sig. Amato, secondo cui la codecisione deve essere la regola generale per l’adozione degli atti legislativi e il parere conforme deve essere riservato alla conclusione di accordi internazionali) e l’unanimità per la deliberazione del Consiglio. La questione della maggioranza qualificata potrebbe essere esaminata in occasione del dibattito generale che la Convenzione terrà in materia. Questa procedura è proposta in modo da ridurre ilricorso a tale disposizione, ma rendendolo nel contempo più rapido laddove esso si riveli necessario.- Il paragrafo 2 mira a dar seguito alle proposte del Gruppo presieduto dal sig. Méndez de Vigo.- Il paragrafo 3 mira a introdurre nella Costituzione una limitazione del campo di applicazione della clausola di flessibilità che rispecchia l’attuale giurisprudenza della Corte di giustizia.