Civile

Wednesday 12 March 2003

Il Progetto degli articoli da 24 a 33 del trattato costituzionale, predisposto dal Segretariato della Convenzione europea in data 27.2.2003.

Il Progetto degli articoli da 24 a 33 del trattato costituzionale, predisposto dal Segretariato della Convenzione europea in data 27.2.2003. I nuovi articoli per la Costituzione Europea contengono la proposta di riformare e di semplificare gli atti giuridici comunitari e le procedure legislative.]

TITOLO V: ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLUNIONE

Articolo 24: Atti giuridici dell’Unione [1]

Per lesercizio delle competenze attribuitele dalla Costituzione, lUnione utilizza come strumenti giuridici, in conformità delle disposizioni della parte II, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.La legge europea è un atto legislativo di portata generale.

  Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto allattuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.

In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall’adottare atti non previsti dalla Costituzione.

Articolo 25: Atti legislativi [2]

La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa [3] previste allarticolo X (seconda parte della Costituzione). Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, latto in questione non è adottato.Disposizioni specifiche si applicano ai casi previsti allarticolo Z (ex terzo pilastro).

In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Consiglio.

Quando deliberano nellambito di una procedura di adozione di una legge europea o di una legge quadro europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.

Articolo 26: Atti non legislativi [4]

Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea, adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli 27 e 28 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione.

Articolo 27: Regolamenti delegati

Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

La legge o la legge quadro stabilisce esplicitamente le condizioni di esercizio della delega, che si configurano in uno o più dei casi seguenti:- il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di revocare la delega;- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni;- le disposizioni del regolamento delegato decadono decorso un termine stabilito dalla legge o dalla legge quadro. La loro validità può essere prorogata, su proposta della Commissione, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 28: Atti esecutivi [5]

Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per lattuazione degli atti giuridicamente obbligatori dellUnione.

Gli atti obbligatori dellUnione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste allarticolo [PESC], al Consiglio.

Gli atti esecutivi dellUnione possono essere sottoposti a modalità di controllo rispondenti ai principi e alle norme adottati in via preliminare dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.

Gli atti esecutivi dellUnione assumono la forma di regolamenti europei desecuzione o di decisioni europee desecuzione.

Articolo 29: [Politica estera e di sicurezza comune]

Articolo 30: [Politica di difesa comune]

Articolo 31: [Politica in materia di polizia e di giustizia nel settore penale]

Articolo 32: Principi comuni agli atti dellUnione

In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, in base al principio della proporzionalità di cui allarticolo 8.

Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.

Articolo 33: Pubblicazione e entrata in vigore [6]

Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio. Le leggi dellUnione europea e le leggi quadro dellUnione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

I regolamenti europei della Commissione o del Consiglio e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.          

                        

La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa [3] previste allarticolo X (seconda parte della Costituzione). Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, latto in questione non è adottato.Disposizioni specifiche si applicano ai casi previsti allarticolo Z (ex terzo pilastro).

In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Consiglio.

Quando deliberano nellambito di una procedura di adozione di una legge europea o di una legge quadro europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.

Articolo 26: Atti non legislativi [4] Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea, adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli 27 e 28 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione.

Articolo 27: Regolamenti delegati

Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega. Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.

La legge o la legge quadro stabilisce esplicitamente le condizioni di esercizio della delega, che si configurano in uno o più dei casi seguenti:- il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di revocare la delega;- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni;- le disposizioni del regolamento delegato decadono decorso un termine stabilito dalla legge o dalla legge quadro. La loro validità può essere prorogata, su proposta della Commissione, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 28: Atti esecutivi [5]

Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per lattuazione degli atti giuridicamente obbligatori dellUnione.

Gli atti obbligatori dellUnione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste allarticolo [PESC], al Consiglio.

Gli atti esecutivi dellUnione possono essere sottoposti a modalità di controllo rispondenti ai principi e alle norme adottati in via preliminare dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.

Gli atti esecutivi dellUnione assumono la forma di regolamenti europei desecuzione o di decisioni europee desecuzione.

Articolo 29: [Politica estera e di sicurezza comune]

Articolo 30: [Politica di difesa comune]

Articolo 31: [Politica in materia di polizia e di giustizia nel settore penale]

Articolo 32: Principi comuni agli atti dellUnione

In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, in base al principio della proporzionalità di cui allarticolo 8.

Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.

Articolo 33: Pubblicazione e entrata in vigore [6]

Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio. Le leggi dellUnione europea e le leggi quadro dellUnione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

I regolamenti europei della Commissione o del Consiglio e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.