Tributario e Fiscale

Friday 30 September 2005

Il processo tributario non è escluso dall’ ambito di applicabilità della legge Pinto circa il risarcimento per eccessiva durata del processo Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 luglio-30 agosto 2005, n. 17499

Il processo tributario non è escluso dall’ambito di applicabilità
della legge Pinto circa il risarcimento per eccessiva
durata del processo

Cassazione – Sezione prima civile –
sentenza 4 luglio-30 agosto 2005, n. 17499

Presidente Morelli – relatore Marziale

Pm Ciccolo –
difforme – ricorrente ministero dell’Economia e delle finanze

In fatto e in diritto

che, con ricorso notificato il 20
ottobre 2003 l’Amministrazione delle Finanze chiede, con tre motivi di ricorso,
con il quale la Corte
d’appello di Roma l’aveva aveva condannata al pagamento della somma di £ 250 in favore dei signor
Guido Mogavero a titolo di equa riparazione dei danni
non patrimoniali subiti a causa della durata, superiore al termine ragionevole
di cui all’articolo 2,legge 89/2001, di un giudizio in materia tributaria; che
l’intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 22 ottobre 2003, non
resiste; che, con il primo motivo di ricorso, il decreto viene censurato per
aver accolto la domanda di equa , riparazione, senza considerare che le
controversie tributarie sono estranee all’ambito di applicazione dell’articolo
6.1 CEDU e, di riflesso, dell’articolo 2, legge 89/2001;

che tale assunto, nella sua assolutezza,
non può essere condiviso, poiché le controversie che non investono in maniera
specifica la determinazione di un tributo, ma solo aspetti ad essa
consequenziali o che riguardino l’applicazione (e, quindi, la determinazione)
di sanzioni di carattere tributario, sono sicuramente ricomprese
nell’ambito di applicazione delle disposizioni sopra indicate (Cassazione,
11350/04; 11350/04); che in mancanza di più specifiche indicazioni circa
l’oggetto del giudizio principale non è quindi possibile esprimere alcuna
valutazione in ordina alla fondatezza della censura formulata, la quale deve
essere conseguentemente dichiarata inammissibile; che, con il secondo motivo,
il decreto viene censurato per aver ravvisato l’esistenza del danno non
patrimoniale per il solo fatto del verificarsi della violazione; che anche tale
doglianza deve essere dichiarata inammissibile dal momento che l’esistenza dei
danno è stata ravvisata dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione,
sia pure di carattere presuntivo, riferita alla specifica durata di quel
determinato processo e agli interessi economici in esso coinvolti;

che, del resto, le Su di questa Corte,
all’esito di una attenta riconsiderazione delle questioni connesse
all’applicazione del citato articolo 2, legge 89/2001, hanno statuito che la
durata irragionevole del processo arreca, normalmente, alle parti sofferenze di
carattere psicologico sufficienti a giustificare la liquidazione di un danno
non patrimoniale e che, conseguentemente, una volta accertata e determinata
l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il
giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non ricorrano, nel caso
concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere
che un pregiudizio siffatto sia stato subito dal ricorrente (sentenza 1338 e
1339 del 2004);

che del pari inammissibile è il terzo
motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte territoriale non
avrebbe considerato che l’ammontare della riparazione deve essere commisurato
solo al periodo eccedente la durata ragionevole del processo, posto che, come
si desume in modo inequivocabile dal decreto impugnato, proprio a tale criterio
si è attenuta la Corte territoriale;

che il ricorso deve essere, quindi
dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo alla pronuncia sulle
spese, non avendo la parte intimata svolto, in questa sede, alcuna attività
difensiva.

PQM

La Corte territoriale dichiara il
ricorso inammissibile.