Ambiente

Wednesday 12 April 2006

Il potere di disattivazione delle antenne di telefonia mobile.

Il potere di disattivazione delle antenne di telefonia mobile.

Tar Campania Sezione settima sentenza 29 marzo- 6 aprile 2006, n. 3457

Presidente Guerriero Relatore Monaciliuni

Ricorrente Omnitel Pronto Italia

La Omnitel Pronto Italia Spa (Omnitel, dora in avanti) espone di essere concessionaria del pubblico servizio per la realizzazione e la gestione della seconda rete nazionale di telefonia mobile, denominata GSM e, in tale contesto, di aver installata ed attivata, previa debita autorizzazione, una stazione radio base nel territorio del Comune di San Felice a Cancello, a copertura dello stesso.

Ciò premesso, si duole dellatto sopracennato (236/00) recante la richiesta di spegnimento e disattivazione delle antenne di telefonia installate sul territorio comunale in attesa delle indicazioni da parte dellamministrazione comunale dei siti più idonei ove trasferire le medesime; richiesta avanzata dal Sindaco del ripetuto Comune in esecuzione della deliberazione consiliare n. 59 del 20 dicembre 1999, a sua volta fatta oggetto di puntuali denunce a mezzo di atto recante motivi aggiunti.

Secondo larticolata denuncia attorea, latto sindacale sarebbe illegittimo per: violazione dellarticolo 3 della legge 241/90, alla luce del palese difetto di motivazione; violazione degli articoli 7 ed 8 della legge 241/90, non essendo stato comunicato lavviso di avvio del procedimento, di secondo grado; per

lassoluta carenza dei presupposti per avvalersi del potere di ordinanza di cui allarticolo 38 della legge 142/90, ove nel caso utilizzato; per violazione della normativa di settore, secondo la quale la competenza in materia di protezione sanitaria della popolazione dai campi elettromagnetici appartiene allo Stato e non ai Comuni; per violazione dellarticolo 41 Costituzione, venendosi illegittimamente a comprimere la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita.

A sua volta illegittimo (viziato da incompetenza assoluta) sarebbe il presupposto deliberato consiliare che detta prescrizioni, aventi oltre tutto incidenza retroattiva, in materia di tutela della salute pubblica, invece rientranti nella competenza statale, come già denunciato in seno allatto introduttivo del giudizio. Peraltro, esso non si sottrarrebbe anche a profili di illegittimità formale, per mancato rispetto delliter procedimentale previsto per la sua efficacia (per lefficacia dei regolamenti, di cui qui trattasi).

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Il Tribunale, dopo aver acquisito copia della cennata delibera consiliare n. 59 del 1999, ebbe ad accordare la richiesta tutela cautelare (con ord. n. 3193 del 5.7.2000).

Parte ricorrente, in vista delludienza di merito, ha depositato memoria conclusionale, insistendo per laccoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 29 marzo 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato, dovendo concedersi ingresso alla denuncia di carattere sostanziale che ricomprende ed unifica tutte quelle partitamente prospettate a mezzo dei due atti (introduttivo del giudizio ed atto recante motivi aggiunti) secondo cui, in sintesi, il Comune non poteva intervenire a tutela della salute pubblica per motivi cautelari in una situazione in cui, come comunicato dal Sindaco nel corso della seduta consiliare del 20 dicembre 1999, di adozione dellimpugnata delibera n. 59, lAsl ha effettuato il dovuto sopralluogo accertando che le onde elettromagnetiche rientrano nei limiti.

E infatti del tutto evidente che, in siffatte condizioni, le pur comprensibili ragioni di allarme per la salute in relazione al pericolo di inquinamento elettromagnetico non potevano condurre ad una richiesta di disattivazione immediata degli impianti già autorizzati e funzionanti, nelle more dellindividuazione dei siti più idonei da parte del Comune.

Ciò si traduce nellesercizio di un potere amministrativo non tipico, come già rilevato -allepoca, nel 2000- dalla pronuncia cautelare resa in seno al presente processo (una delle prima in subjecta, specifica, materia) e come in appresso confermato dalla giurisprudenza, consolidatasi sul punto, secondo cui lordinamento non contempla il potere di sospensione delle richieste di autorizzazioni nelle more delladozione di emanandi regolamenti e, quindi, a maggiore ragione, sempre nelle more di successive determinazioni comunali, di imposizioni di disattivazione di impianti regolarmente assentiti, funzionanti e (beninteso) in linea con i limiti di emissioni previsti dalla legge.

Se pur vero che sono norme di legge (legge 36/2001 e D.Lgs 259/03) sopravvenute alladozione dei provvedimenti qui in esame, risalenti al dicembre 1999 ed al gennaio 2000, ad essere inequivocamente ispirate a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di uninfrastruttura strategica per lo sviluppo, ancora vero che già allepoca provvedimenti quali quelli qui emanati contrastavano con i fondamentali principi di indefettibilità e di continuità della funzione pubblica e non erano previsti nemmeno dalle norme in materia edilizia (ad eccezione delle misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dei piani regolatori, di cui già allarticolo unico della legge 1902/52 ed oggi allarticolo 12 del Tu sulledilizia n. 380 del 2001, ancora in presenza di presupposti tassativi, qui non dati).

Al riguardo, lorientamento della giurisprudenza è pacifico ed il Collegio non ha motivi per discostarsene (cfr., da ultimo, in riferimento agli impianti di che trattasi, Tar Campania, questa sezione settima, 9676/05, 8327/05 e 4555/05 e già sezione prima, 2780/05, ed ancora, pur in presenza di fattispecie non connotata da quei caratteri peculiari impressi agli impianti di cui qui trattasi, Tar Piemonte, 431/05).

Infine, per quanto più riferibile alla fattispecie sottoposta allodierno vaglio del Collegio, va ancora rilevato come la stessa giurisprudenza abbia avuto anche modo di concludere nel senso che, se pur la pianificazione del territorio spetta agli Enti locali, non si può subordinare la realizzazione degli impianti (o la loro dislocazione) ad un espresso intervento pianificatorio del Comune, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare lazione avverso linerzia della Pa in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi (così, ex multis, Tar Campania, Sezione settima, 9676 e 4555/05 cit., e Sezione prima, 823/05).

Lorientamento richiamato è condiviso dal Collegio: esso non comporta alcuna negazione del potere del Comune di regolamentare aspetti della materia, nè nega la sussistenza di poteri dellEnte locale; sol che tale potere va esercitato nel rispetto del riparto di competenze fra Stato, Regioni e Comuni e dei moduli procedimentali previsti dallordinamento.

Il che qui non è avvenuto, avuto soprattutto conto che interventi a tutela della salute pubblica si sarebbero potuti avere solo in presenza dei presupposti di legge, fra i quali (a tacere dei restanti) il superamento dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche.

Ne consegue, assorbito quantaltro, il necessitato accoglimento della domanda principale attorea di annullamento degli atti impugnati.

Infondata è invece la domanda risarcitoria per difetto del presupposto di un danno apprezzabile arrecato dagli atti impugnati sia alla stregua della immediata tutela giurisdizionale accordata in via interinale dal Collegio sia, comunque, per insufficienza della prova al riguardo addotta dalla parte ricorrente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tar della Campania, sezione settima, accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla gli atti suo tramite impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Liquida, a favore del ricorrente, in Euro 1000.00 (mille/00) le spese di giudizio e le pone a carico del Comune di San Felice a Cancello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.