Lavoro e Previdenza

Wednesday 05 October 2005

Il parere dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Parere 313 del 28 settembre 2005

Il parere dellAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Parere 313 del 28 settembre 2005

LAutorità garante della concorrenza e del mercato segue con interesse liter di approvazione dello schema di decreto legislativo recante Disciplina delle forme pensionistiche complementari (di seguito Decreto sulla previdenza integrativa), in relazione al quale ha già formulato talune osservazioni inviate in data 26 luglio u.s., ai sensi dellarticolo 22 della legge 10 ottobre 1990. Nellambito dei compiti ad essa assegnati dallarticolo suddetto, lAutorità intende nuovamente esprimersi in merito a talune modifiche che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende introdurre nello schema suddetto a seguito del confronto con le parti sociali.

In particolare, lAutorità intende soffermarsi su due aspetti: la destinazione del contributo alla forma pensionistica eventualmente erogato dal datore di lavoro, previsto dagli articoli 8, comma 9, e 14, comma 6, dello schema di decreto legislativo in esame; il funzionamento di talune misure compensative per le imprese che faranno confluire il Tfr nella previdenza integrativa, segnatamente sul fondo di garanzia di cui larticolo 10, comma 3, dello schema di decreto legislativo prevede la costituzione.

Osservazioni in merito al contributo volontario del datore di lavoro

Per quanto riguarda il contributo alla forma pensionistica eventualmente erogato dal datore di lavoro, esso, in base allo schema di decreto legislativo approvato il 1° luglio u.s. dal consiglio dei ministri, dovrebbe affluire nella forma pensionistica prescelta dal lavoratore, sia inizialmente che in seguito, qualora questi, decorsi due anni, decidesse il trasferimento della propria posizione previdenziale presso altra forma.

Le modifiche dello schema di decreto legislativo proposte dal Ministero del lavoro prevedono invece che detto contributo del datore di lavoro possa andare dove decide il lavoratore, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dai contratti collettivi che lo hanno istituito. In altri termini, qualora un contratto collettivo prevedesse che il contributo sia destinato solo ai fondi negoziali, il lavoratore che decidesse di aderire, inizialmente o al momento di trasferire la propria posizione, ad una forma previdenziale diversa, perderebbe il diritto a tale contributo.

Tale modifica proposta si inserisce in un contesto in cui, come già evidenziato dallAutorità nella precedente segnalazione, data la combinazione di modalità tacite ed esplicite per il conferimento del TFR, così come prevista dallo schema di decreto legislativo, è plausibile ritenere che inizialmente si sviluppino, tramite il meccanismo del silenzio-assenso, le adesioni a fondi negoziali o aperti stabiliti da accordi col datore di lavoro, in quanto il modo in cui vengono presentate le possibili opzioni previdenziali per il lavoratore non è affatto neutrale ai fini della sua scelta.

LAutorità, pur ammettendo che tale iniziale canalizzazione potesse essere funzionale a garantire i lavoratori, non ancora in possesso di adeguate conoscenze, sottolineava come solo rendendo vantaggioso lesercizio del diritto alla portabilità delle posizioni individuali si sarebbero potute creare le condizioni necessarie per uneffettiva mobilità dei lavoratori allinterno del sistema previdenziale, condizioni per lo sviluppo di un mercato competitivo.

Invero, la prevista introduzione di un vincolo di destinazione per i contributi versati dal datore di lavoro sembra rendere più aleatoria la possibilità di scelta del lavoratore, sia nella fase iniziale che nel periodo successivo, in quanto questa verrà a dipendere da quanto stabilito in sede di contrattazione.

Tale impostazione, che privilegia le scelte emerse in sede di contrattazione collettiva rispetto a quelle del singolo lavoratore, è suscettibile di influenzare lintero assetto del sistema pensionistico, poiché modifica sensibilmente le caratteristiche del futuro mercato della previdenza integrativa.

In un tale mercato la domanda sarebbe infatti rappresentata in modo prevalente, se non esclusivo, dai soggetti coinvolti nella contrattazione delle condizioni di lavoro e non dai singoli lavoratori e lofferta non potrebbe che venire dalle forme previdenziali di tipo collettivo, in prevalenza fondi negoziali, esclusi dunque i piani individuali di matrice assicurativa.

Sotto il profilo di tutela della concorrenza, dette modifiche potrebbero costituire importanti ostacoli allo sviluppo di un ampio mercato della previdenza integrativa, caratterizzato da una varietà di offerte tra le quali ciascun lavoratore dovrebbe essere posto in condizione di scegliere quella più conveniente alle proprie esigenze, in unottica di equiparazione tra le forme previdenziali esistenti (fondi negoziali, fondi aperti, piani assicurativi individuali).

Se è vero, come già sottolineato dallAutorità nella propria segnalazione, che appare ancora lontana la convergenza tra i piani previdenziali di matrice assicurativa ed i fondi pensione, in particolare sotto il profilo normativo e delle condizioni contrattuali ed economiche, è sul piano delle iniziative in materia di trasparenza e semplificazione che sarebbe opportuno intervenire per consentire uneffettiva equiparabilità tra le diverse forme previdenziali, aumentando in tal modo la pressione concorrenziale e gli incentivi ad una maggiore efficienza per gli operatori con effetti positivi sui costi sostenuti dai lavoratori per la previdenza integrativa.

In tale prospettiva, lAutorità auspica quindi che eventuali modifiche sulla destinazione del contributo del datore di lavoro siano formulate in modo da non eliminare le possibilità di scelta del lavoratore tra forme previdenziali alternative, sia nella fase iniziale che nel periodo successivo.

Osservazioni in merito alle misure di compensazione per le imprese

Per quanto riguarda le misure di compensazione per le imprese che perdono il Tfr, lAutorità ritiene che le modalità di funzionamento di siffatte misure, in particolare quelle relative al costituendo fondo di garanzia di cui allarticolo 10, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame, non soddisfino adeguatamente i criteri suggeriti dallAutorità nella propria segnalazione del 26 luglio u.s..

Infatti, dette modalità prevedono un accesso di fatto automatico al credito garantito da un fondo che sembrerebbe finanziato interamente dallo Stato, a condizioni predefinite con lassociazione di categoria delle banche, suscettibili di condurre ad una remunerazione del servizio uniforme e non legata alleffettiva esposizione al rischio dei soggetti erogatori.

Nel ribadire quanto già evidenziato dallAutorità nella precedente segnalazione, si evidenzia che un simile meccanismo appare suscettibile di introdurre ingiustificate distorsioni alla concorrenza e al sistema degli incentivi alla migliore efficienza allocativa, con effetti negativi su un mercato particolarmente delicato quale quello degli impieghi.

LAutorità ritiene peraltro opportuno ribadire come sia auspicabile che per lerogazione dei crediti assistiti dal fondo, i soggetti eventualmente interessati si confrontino sul mercato, anche in relazione alla definizione del tasso di interesse, o che comunque, ove necessario, coordino eventuali iniziative nel più ampio rispetto delle regole di concorrenza.

Per altro verso, lAutorità rileva che ogni misura compensativa di tal genere dovrebbe comunque avere la finalità di consentire alle imprese di superare le difficoltà connesse con la modifica del sistema delle fonti di finanziamento delle imprese derivante dal conferimento del Tfr alla previdenza integrativa e dunque avere un carattere temporaneo.

Conclusioni

In conclusione, lAutorità, nel ribadire la propria valutazione positiva sulle finalità di sviluppo della previdenza integrativa perseguite dallo schema di decreto legislativo, ritiene che, al fine di garantire lo sviluppo di un ampio e concorrenziale mercato della previdenza integrativa a vantaggio dei lavoratori, occorra garantire uneffettiva possibilità di scelta degli stessi e rendere concreto il diritto alla portabilità delle posizioni previdenziali. Per altro verso, lAutorità nel convenire sulla opportunità di individuare adeguati strumenti di compensazione per le imprese che perdono il Tfr come fonte di autofinanziamento, ritiene che detti strumenti debbano essere introdotti in modo da minimizzare le distorsioni per la concorrenza nel mercato degli impieghi e solamente per un periodo di tempo adeguato a consentire alle imprese di fronteggiare le difficoltà connesse con il passaggio al nuovo sistema.