Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 24 January 2006

Il modulo di constatazione amichevole (CID) se non è sottoscritto da tutti i conducenti è solo prova dell’ avvenuto incidente e non delle sue modalità .

Il modulo di constatazione amichevole (CID) se non è sottoscritto da tutti i conducenti è solo prova dellavvenuto incidente e non delle sue modalità.

Cassazione Sezione terza civile sentenza 28 ottobre-7 dicembre 2005, n. 27005

Presidente Di Nanni Relatore Filadoro

Pm Russo conforme Ricorrente Milioni

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 21 marzo 1989 Maria Grazia Milioni conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Latina Alessandro Birk e la società di assicurazione Sara Spa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà (condotto al momento dellincidente da Antonio Cavaliere) a seguito dellincidente stradale avvenuto in Latina il 26 luglio 1987.

Lattrice precisava che lincidente si era verificato per esclusiva responsabilità del Birk, il quale aveva omesso, ad un incrocio, di dare la precedenza i veicolo di proprietà della Milioni (condotto da Antonio Cavaliere).

I due convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza 165/96. il Pretore rigettava la domanda.

La decisione era confermata dal Tribunale di Latina con sentenza del 3-28 maggio 2001.

I giudici di appello osservavano che non erano stati acquisiti elementi idonei a stabilire con esattezza la dinamica dellincidente.

Il testo Gesmundo aveva fatto riferimento ad un sinistro avvenuto tra la via Polusca e Via Quarto. Il modulo di contestazione amichevole (Cid) sottoscritto da entrambi i conducenti indicava invece come luogo dellincidente lincrocio tra via Giotto e Via Verdi.

Dal modulo Cid versato agli atti non risultava una precisa assunzione di responsabilità da parte di uno dei due conducenti.

Neppure la segnaletica stradale era riportata nel grafico allegato alla contestazione amichevole. La comunicazione del Comune non consentiva di ricavare dati decisivi ai fini della ricostruzione della stessa segnaletica.

Tra laltro, non era chiaro ce il Cavaliere, al momento dellincidente, fosse diretto verso il centro della città (nel qual caso allincrocio con via Giotto vi erano aia un obbligo di dare la precedenza che un segnale di diritto di precedenza) ovvero in direzione di Sabaudia, nel qual caso allincrocio vi sarebbe stato un segnale di obbligo di dare la precedenza.

Pertanto, attribuendo al Cid valore di prova delleffettivo verificarsi del sinistro (tra laltro, mai contestato in primo grado) avrebbe dovuto farsi riferimento alla presunzione di pari responsabilità di cui allarticolo 2054 Cc, comma 2 ‑ come già ritenuto dal primo giudice.

In ordine alla quantificazione del danno, osservava il Tribunale, corrispondeva a verità che il teste Cerci, carrozziere, avesse confermato in giudizio il costo delle riparazioni eseguite, indicato in complessivo lire 1.100.000.

Si trattava, tuttavia ‑ secondo i giudici di appello ‑ di una conferma assolutamente generica, di un preventivo privo di data, dal quale non poteva neppure ricavarsi la sicura riferibilità delle riparazioni al sinistro di causa.

Nel modello Cid, sottoscritto da entrambi i conducenti, non erano indicate le parti delle due autovetture che avevano subito dei danni a seguito dellincidente.

Dato il tempo trascorso dallincidente (1987-2001), infine, appariva del tutto inutile la consulenza tecnica di ufficio richiesta dallappellante, né vi erano i presupposti per deferire il giuramento suppletorio al Birk, che conduceva laltro veicolo.

Avverso tale decisione la Milioni ha proposto ricorso per cassazione corretto da dodici motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile dufficio (violazione dellarticolo 360 nn.3 e 5 Cpc, in relazione allarticolo 5 della legge 33/1979), nonché contraddittorietà della motivazione.

Da un lato i giudici di appello avevano escluso qualsiasi valenza probatoria al modulo di contestazione

amichevole Cid, in quanto privo di indicazioni fondamentali, dallaltro lo avevano ritenuto rilevante ai

fini della prova.

Il Tribunale aveva inoltre, senza motivazione, ritenuto inapplicabile la presunzione di pari responsabilità di cui allarticolo 2054 Cc, non tenendo in alcun conto la lettera di contestazione inviata dalla Milioni il giorno successivo allincidente, che chiariva tutte le circostanze nelle quali lo stesso si era verificato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dellarticolo 1917, 2729, 2730, 2735 Cc, dellarticolo 116 Cpc, dellarticolo 18 della legge 990/69 dellarticolo 5 della legge 39/1977, nonché insufficiente motivazione, in relazione allarticolo 360 nn. 3 e 5 Cpc.

Poiché il modulo di contestazione amichevole era privo dei requisiti prescritti dallarticolo 5 della legge 39/1971, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato nullo e comunque non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale.

Le dichiarazioni contenute nello stesso modello avrebbero potuto comunque essere liberamente apprezzate dai giudici di appello accogliendo lappello della ricorrente Milioni.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dellarticolo 360 nn.3 e 5 Cpc in relazione allarticolo 2054 Cc comma 1.

Il testo sentito, amico di entrambi i conducenti delle auto (Antonio Gesmundo) aveva descritto con molta chiarezza la dinamica del sinistro, individuando nel Birk, conducente e proprietario della Austin Montego, lunico responsabile dellincidente verificatosi il 26 luglio 1987.

Il Birk, secondo queste dichiarazioni, giunto ad un incrocio, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza alla vettura della Milioni, condotta da Antonio Cavaliere.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione, nonché violazione degli articoli 115 e 116 Cpc, in relazione allarticolo 360 nn.3 e 5 Cpc.

Non era mai stato ipotizzato dal giudice di appello un diverso incidente tra le stesse parti e gli stessi conducenti.

Del tutto inspiegabile, pertanto, ora la decisione del Tribunale di non tenere conto della versione dei fatti fornita dal teste Gesmundo: questi,, tra laltro, aveva chiaramente esposto la dinamica dellincidente e non era emerso alcun elemento in contrasto con la sua deposizione.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizi di omessa motivazione, in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc.

Senza motivazione il Tribunale aveva giudicato inattendibile la deposizione del teste Gesmundo, senza spiegare tuttavia per quale ragione lincidente si sarebbe verificato nel luogo Indicato dallo stesso (via Polisca).

Con il cesto motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc.

Si censura con tale motivo losservazione dei giudici di appello circa la mancanza di ogni prova in ordine alla sicura riferibilità delle riparazioni indicate nel preventivo al sinistro in questione.

I giudici di appello avevano ritenuto inattendibile il preventivo solo perché privo di data, mentre non era stata posta affatto in discussione la qualità del tento Cerci Sergio, contitolare della carrozzeria Tirrena dalla quale proveniva il preventivo.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dellarticolo 2704 Cc, in relazione allarticolo 360 n. 3 Cpc.

Nessun dubbio vi ora in ordine alle date dellincidente e di rilascio del preventivo.

Con lottavo motivo la ricorrente denuncia omissione e contraddittorietà di motivazione, In relazione allarticolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, censurando quella parte della sentenza che pur riconoscendo che si era verificato un incidente nelle circostanze riferite nellatto di citazione, e che lo stesso aveva provocato dei danni alla vettura di proprietà della ricorrente, non aveva comunque ritenuto degno di fede il preventivo confermato dal titolare della carrozzeria che aveva eseguito i lavori, finendo per rigettare lappello della Milioni.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 116 Cpc in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc.

I convenuti non avevano mai dedotto la non riferibilità dei danni e delle riparazioni indicate nel preventivo allincidente in questione.

Nei propri atti difensivi, i convenuti si erano limitati a contestare lammontare dei danni.

Pertanto, i giudici di appello erano incorsi nel vizio di ultrapetizione denunciato.

In particolare, se la deposizione di Cerci, titolare della carrozzeria, fosse stata messa in relazione con la dichiarazioni rese dal teste Gesmundo, i giudici avrebbero di necessità concluso per la esclusiva responsabilità del Birk nella causazione dellincidente in esame.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione, in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc, censurando la decisione del Tribunale che senza motivazione non aveva accolto le richieste dellappellante di disporre consulenza tecnica di ufficio e giuramento suppletorio, in ordine alla dinamica

dellincidente ed alle conseguenza dello stesso.

Con lundicesimo, motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura in relazione allarticolo 360 n. 5 Cpc.

Nel preventivo prodotto erano riportati analiticamente i danni riparati mediante le sostituzioni e la manodopera, con la descrizione accurata delle parti danneggiato.

Tale descrizione ora certamente comparabile con lurto verificatosi tra le due autovetture che comunque erano venute a collisione in un incrocio (lurto aveva interessato la parte posteriore destra della vettura condotta dal Cavaliere e la parte anteriore delle vettura di proprietà e condotta dal Birk).

Nel caso di dubbio, in ogni caso, i giudici di appello avrebbero potuto e dovuto disporre, anche dufficio, consulenza tecnica per integrare la testimonianza del carrozziere e del teste Gesmundo. In modo da accertare la completa responsabilità dei convenuti, Birk e Sara assicurazione, nella causazione dellincidente stradale del 26 luglio 1989 (rectius: 1987).

Con il dodicesimo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 91, 92,, 112, 326, 336 Cpc, in relazione allarticolo 360 nn. 3 e 5 Cpc.

I giudici di appello avevano deciso di compensare per metà le spese del secondo grado del giudizio, condannando lappellante Milioni al pagamento dellaltra metà: ciò senza accennare alle ragioni di tale decisione.

I dodici motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

I giudici di appello, con accertamento insindacabile in questa sede, hanno preso in esame le risultanze istruttorie ed hanno concluso che non vi ora la prova della dinamica del sinistro né dei danni riportati dalle due autovetture a seguito dellincidente di cui è causa.

Il modello Cid di contestazione amichevole ‑ ad avviso del Tribunale ‑ poteva dirsi prova del fatto che era effettivamente avvenuto un incidente stradale tra le due autovetture, ma sicuramente non poteva costituire prova della responsabilità delluno o dellaltro conducente e neppure dei danni riportati dalle due autovetture.

La decisione del Tribunale mostra di condividere il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale «affinché le dichiarazioni contenute nella denunzia congiunta di sinistro stradale (articolo 5 comma 2 legge 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dellassicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero ne vi è difformità con precedenti dichiarazioni. La denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quello antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità».

I giudici di appello, con una valutazione insindacabile in questa sede, hanno ritenuto inattendibile la dichiarazione del teste Gesmundo, che non ora stato in grado di identificare esattamente il luogo dellincidente, facendo riferimento ad una località diversa da quella indicata nellatto di citazione.

Hanno precisato che il modulo di contestazione amichevole non era completo di tutti i dati, che nello stesso non era neppure indicata la località dellincidente e la segnaletica stradale.

Di più, i giudici di appello hanno osservato che non era neppure possibile dedurre ‑ da tale modulo ‑ se il Cavaliere che conduceva la vettura di proprietà della Milioni avesse una direzione di marcia da Latina a Sabaudia (ipotesi nella quale aveva obbligo di dare la precedenza) ovvero direzione di marcia opposta (nel quale caso avrebbe avuto il diritto di precedenza).

Correttamente i giudici di appello hanno rilevato che non essendo in contestazione che si fosse comunque verificato un incidente si sarebbe dovuto fare riferimento alla presunzione di, cui al secondo corna dellarticolo 2054 Cc.

Tuttavia ciò non era possibile. Mancava, infatti, ogni prova del fatto che i danni elencati nel preventivo confermato dal Cerci si riferissero proprio allincidente in questione. La conferma del preventivo

era assolutamente generica, il preventivo ora privo di data. Nel modulo di contestazione amichevole ‑ nel quale mancava qualsiasi assunzione di responsabilità da parte di uno dei conducenti ‑ non erano indicate le

parti delle vetture rimasto danneggiate a seguito dellincidente.

Non poteva direi raggiunta la prova dei danni conseguiti allincidente.

Quanto alla decisione dei giudici di appello di non ammettere il giuramento suppletorio né la consulenza tecnica di ufficio, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno rigettato entrambe le richieste.

Quanto alla consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale ha osservato che dato il tempo trascorso (ed essendo per sino ignoto il luogo in cui si sarebbe verificato lincidente) la consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro si palesava del tutto Inutile.

Del resto, la consulenza tecnica di ufficio non costituisce affatto un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che devo essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche. Pertanto, la consulenza tecnica non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime ma al potere discrezionale del giudice del merito, il quale esattamente decide di escluderla ogni qualvolta si avveda che la richiesta della parte tende ‑ come nel caso di specie ‑ a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi o fatti non provati (Cassazione, 9175/97).

Tra laltro, in caso di mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, o di diniego della rinnovazione della stessa, non costituendo questa un mezzo di prova, non si versa nellipotesi della richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dellarticolo 345 e 356 Cpc, né in un vizio di omessa pronuncia ex articolo 112 Cpc, potendo, se del caso, sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cassazione, 4852/99).

Per quanto riguarda il giuramento suppletorio, infine, i giudici di appello hanno rilevato che non ricorrevano i presupposti di legge per il deferimento dello stesso ai convenuti.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che lammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cassazione, 1300/00; 5265/97; 6917/02 e 1257/95; 4388/89).

Poiché il giuramento suppletorio è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile dufficio, la valutazione della sua opportunità è completamente rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice del merito e listanza di parte volta alla sua ammissione non costituisce presupposto necessario della relativa decisione istruttoria, ma ha valore di semplice sollecitazione dellesercizio di detto potere.

Pertanto, se il giudice ritiene, come nel caso di specie, di non disporlo, non è tenuto a spiegarne le

ragioni, vi sia o meno istanza di parte, mentre se lo dispone, la sua decisione è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo delladeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza della indispensabile condizione della semipiena probatio ed alla scelta della parte cui deferirlo, trattandosi di valutazioni implicanti indagini di fatto istituzionalmente attribuite alla sua competenza (Cassazione, 3672/87).

In conclusione il ricorso dove essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.