Penale

Tuesday 09 September 2003

Il medico di turno irreperibile può essere condannato per interruzione di publico servizio. Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 8 aprile-5 agosto 2003, n. 33062

Il medico di turno irreperibile può essere condannato per interruzione di pubblico servizio Cassazione Sezione sesta penale (up) sentenza 8 aprile-5 agosto 2003, n. 33062

Presidente Fulgenzi relatore Mannino

Pg Ciampoli ricorrente Roggero

In fatto e diritto

Con sentenza 379/99 il Tribunale di Imperia dichiarava Franco Roggero colpevole del reato ascrittogli perché, rendendosi non rintracciabile benché di turno come medico legale, turbava la regolarità del servizio dellUsl e di quello di guardia medica sul polo di Imperia, il cui sanitario di turno veniva chiamato a intervenire per sostituirlo e lo condannava alla pena di venti giorni di reclusione con i benefici di legge.

Contro tale decisione proponeva appello limputato, chiedendo di essere assolto, quanto meno sotto il profilo dellarticolo 530 comma 2 Cpp e, in subordine, di ottenere una riduzione della pena inflittagli in primo grado.

A seguito del giudizio la Corte dappello di Genova con sentenza 2543/02 confermava la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dellimputato, chiedendone lannullamento per i seguenti motivi:

1. violazione o erronea applicazione dellarticolo 340 Cp e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) Cpp) perché

a) a prescindere dalla carenza di prova sul fatto costitutivo del delitto contestato (effettiva irreperibilità dellimputato e ricerca dello stesso nei modi dovuti e con ogni mezzo), spettava al Servizio di Guardia Medica la contestazione del decesso, attività di natura medico-diagnostica di competenza dei medici convenzionati di medicina generale, tra i quali quelli del Servizio di Guardia Medica, alla quale segue, non prima di quindici ore e dopo tenta ore dal decesso la visita necroscopica del Servizio di Igiene pubblica Medicina legale;

b) i giudici di merito non hanno considerato che per la commissione del reato occorre sotto il profilo oggettivo linterruzione o il turbamento di un ufficio o servizio pubblico nel suo complesso e con riferimento alla funzionalità e al funzionamento globali dello stesso, essendo insufficiente linterruzione o il turbamento di singole funzioni o prestazioni;

c) i giudici di merito non hanno considerato che la commissione del reato occorre sotto il profilo oggettivo far riferimento al Servizio Igiene Pubblica e non a quello di Guardia Medica al quale è venuta a mancare per un brevissimo lasso si tempo la forza lavorativa del dottor Garibizzo senza alcuna incidenza sulligiene pubblica;

d) i giudici di merito non hanno considerato linsussistenza dellelemento soggettivo, inteso come coscienza e volontà di cagionare linterruzione o il turbamento, non confondibile con la mera colpa dellinteressato per non essersi reso eventualmente reperibile, che è cosa ben diversa dalla volontaria determinazione di sottrarsi alladempimento delle proprie funzioni;

2. violazione o erronea applicazione degli articoli 62bis, 133 Cp e 53 e seguenti legge 689/81 e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) Cpp) perché il giudice dappello ha negato ingiustificatamente le attenuanti generiche e omesso, conseguentemente, di applicare il minimo edittale ed ha omesso di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria pur sussistendone le condizioni oggettive e soggettive;

3. violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) Cpp) per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla richiesta di revoca della condanna al risarcimento in favore della parte civile; lAsl dImperia, in difetto di prova di un danno risarcibile.

Limpugnazione è infondata.

Infatti il reato previsto dallarticolo 340 Cp si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona uninterruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e questo comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi intendersi come reciprocamente interpretabili, nel senso che linterruzione devessere tale da turbare la regolarità dellufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con uninterruzione, purché di entità e durata tale da determinarla.

Il risultato ermeneutico complessivo conduce a un giudizio di rilevanza, che ha come parametri rispettivi la durata e lentità dellinterruzione e lincidenza di essa sulla regolarità dellufficio o del servizio, dovendo quindi escludersi che il reato possa consistere in un mero ritardo o interruzione non effettivamente incisivi sul funzionamento di essi (Cassazione, sezione sesta, 24068/01, ric. Stivano; sezione sesta, 8725/00, ric. Cannata; 8651/99, ric. Pg in proc. Frangella e altri; sezione seconda, 5851/98, ric. Carnati; sezione sesta 25/1994, ric. Maione; sezione seconda, 5945/84, ric. Peruzza; sezione quinta, 1865/81, ric. Perrotta).

I giudici di  merito hanno infatti accertato che il dottor Roggero pur essendo di turno come medico legale il 30 giugno 1996, si era reso irreperibile e non aveva quindi risposto alla chiamata delle ore 12.50 pervenuta allUsl dalla Questura dImperia, che chiedeva lintervento del medico legale in un caso dimpiccagione, né a quella successiva delle ore 16.30 da parte dei carabinieri di Diano per un caso di morte sospetta.

I entrambi i casi il ricorrente, era stato cercato senza successo e la seconda volta aveva risposto al telefono la moglie, che aveva riferito di non sapere dove rintracciarlo, per cui era stato necessario operare una duplice sostituzione, nel primo caso con il dottor Garibizzo e nel secondo con il dottor Ve4rda, richiamato dalle feri. La sostituzione eseguita tramite il dottor Garibizzo aveva provocato linterruzione del servizio di guardia medica con riguardo ai relativi pazienti per la durata di due ore.

I giudici di merito hanno altresì risposto sul punto relativo ai servizi di medicina legale e di guardia medica, separati e indipendenti e non interscambiabili secondo la testimonianza del dottor Natale Bettegazzi, direttore del servizio di guardia igienico-necroscopica.

Pertanto, concludendo, a conferma della sentenza di primo grado, che lassenza e lirreperibilità del ricorrente avevano creato una palese turbativa alla regolarità del proprio servizio, provocando altresì uninterruzione per due ore di quello di guardia medica, la decisione impugnata non ha commesso alcuna illogicità, adottando, invece una motivazione aderente ai principi giuridici in materia (Cassazione, sezione sesta, 3300/99, ric. Annoia; sezione sesta, 6556/98, ric. Covelli Df; 4546/98, ric. Barbieri ed altri; 6554/97, ric. Tagliatela; 25/1994, ric. Maione; 11216/89, ric. Sardella) e del tutto adeguata alla realtà dei fatti.

In realtà, riproponendo la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha mosso censure in fatto alla sentenza impugnata, relative alla prova dellirreperibilità in base allidoneità delle ricerche eseguite e alla competenza sua e del suo reparto ad eseguire gli interventi richiesti pertanto già smentite dagli accertamenti dei giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi allesame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudici di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cassazione, Sezioni unite, 6402/97, ric. Dessimone; sezione terza, 3539/99, ric. Suini; 14 luglio 1999, ric. Paone; Id; 3560/99, ric. Drigo; sezione settima, 35758/02, ric. Manni).

I primi tre motivi sono, dunque, per più profili inammissibili.

Il quarto motivo è infondato.

Nel reato previsto dallarticolo 340 Cp lelemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare linterruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che lazione o lomissione è idonea a cagionare levento dellinterruzione o della turbativa e sullaccettazione del rischio della verificazione di esso (Cassazione, sezione seconda, 5945/84, ric. Peruzza).

Pertanto commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico dellAsl addetto a un determinato servizio, il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile nellintera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, il cui funzionamento subisce per conseguenza una prolungata sospensione (due ore), non potendo tali inconvenienti non essere stati da lui previsti in esito alla condotta posta in essere ed accertati per lipotesi che si verificassero.

Nella specie tale previsione era connessa con la conoscenza della natura e delle caratteristiche del servizio e delle presumibili conseguenze della propria assenza, mentre lirreperibilità, resa palese dal fatto che neppure la moglie sia stata in grado di raggiungerlo anche telefonicamente e rimasta priva di giustificazione, appare frutto di una scelta determinata e giustificatamene si è escluso in fatto che potesse essere ascritta a mera colpa dellautore.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali