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Thursday 25 September 2003

Il mancato utilizzo dell’ autorizzazione al commercio può causarne la revoca. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Ter, sentenza n. 7456/2003

Il mancato utilizzo dellautorizzazione al commercio può causarne la revoca

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II Ter, sentenza n. 7456/2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE II TER

composto dai Signori Magistrati:

Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente relatore

Consigliere Paolo RESTAINO correlatore

Consigliere Antonio AMICUZZI correlatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 10528 del 2001 proposto da S. F., rappresentato e difeso dall’avv. Delfo Maria SABATARO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Viale Raffaele Stasi, 40;

C O N T R O

COMUNE di ROMA in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela RAIMONDO dell’Avvocatura del Comune di Roma;

per l’annullamento

del provvedimento della I^ Circoscrizione n. 2135 del 4 luglio 2001.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;Uditi, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2003, con designazione del Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente è titolare di autorizzazione amministrativa per l’esercizio al commercio su aree pubbliche, relativa alla tabella merceologica VI^, per il mercato di Campo dei Fiori.

In data 31.3.2001 il Corpo della Polizia Municipale U.O. I Gruppo Circoscrizionale del Comune di Roma segnalava inattività, con Prot. n. CA/28154 al Dipartimento VII ed alla Circoscrizione I, poiché il ricorrente, assegnatario di posteggio nel mercato, sito in P.zza Campo dei Fiori, “dal mese di febbraio 2000, terminati i lavori di ristrutturazione dell’area mercatale, non ha più attivato il proprio punto vendita”.

A seguito di ciò in data 24.5.2001 veniva notificata all’interessato comunicazione inizio procedimento di revoca dell’autorizzazione di Commercio.

Con il provvedimento impugnato n. 2135 del 4 luglio 2001 è stata disposta la chiusura dell’attività per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relativa al settore alimentare del mercato “Campo dei Fiori”.

Con atto notificato il 28 agosto 2001 l’interessato ha impugnato l’anzidetto provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 [1] e conseguente violazione dell’art. 29 n. 4 lett. B [2] dello stesso; Eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

2) In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

3) In subordine, violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di revoca e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche ed in particolare della L. 11.6.1971 n. 426 e del D.M. 14.1.1972.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E invero, in seguito ai sopralluoghi effettuati dal Corpo della Polizia Municipale U.O.I. Gruppo Circoscrizionale, mediante servizio specifico con cadenza di tre giorni alla settimana, è emerso che, a far data dal mese di febbraio 2000, periodo in cui sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del mercato “Campo dei fiori”, fino al 31 marzo 2001, il sig. S. non ha più attivato il punto vendita.

L’inattività del sig. S. è stato inoltre accertata, sempre a seguito di sopralluoghi effettuati con la medesima cadenza di tre volte a settimana, negli orari di vendita.

Correttamente l’amministrazione ha ritenuto del tutto insufficiente la documentazione prodotta dall’interessato a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento decadenziale.

Il ricorrente si è, difatti, limitato a giustificare, attraverso la produzione di certificati medici, l’assenza per un periodo complessivo di due mesi e venti giorni, lasciando scoperto il ben più consistente periodo di 13 mesi di chiusura dell’esercizio di vendita accertato con numerose verifiche dalla polizia municipale.

Il provvedimento impugnato, è stato adottato quale conseguenza di legge della segnalazione di inattività effettuata dal Corpo della Polizia Municipale U.O. I Gruppo circoscrizionale, ad esito di accertamenti effettuati nel mercato “Campo dei Fiori” dal personale dipendente preposto ai controlli dei mercati rionali esistenti sul territorio.

Detta attività di controllo, per quanto concerne il mercato in questione, così come per tutti i mercati rionali, è stata svolta mediante sopralluogo effettuato con cadenza di tre giorni nella settimana, espletato sempre dallo stesso personale al fine di poter disporre di una visione sempre aggiornata della situazione nel mercato.

Da tali accertamenti, è emerso che nel periodo di tempo corrispondente dal febbraio 2000, al mese di marzo 2001, compresi, il punto di vendita rimaneva sempre chiuso. Inoltre detto stato di fatto si è protratto, fino al mese di ottobre 2001.

La conseguenza che la legge fa discendere da questo stato di fatto è univoca: l’inattività superiore alla durata complessiva di 4 mesi nell’anno solare, comportando la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo comporta la revoca dell’autorizzazione per il commercio.

La revoca è un provvedimento avente carattere dichiarativo, operante ex lege nelle ipotesi di decadenza, per inattività, costituisce atto dovuto, svincolato cioè da ogni valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

La disposizione di cui all’art. 29 comma 4 lett. B) prevede le eccezioni alla revoca nel caso di assenza, che deve essere comprovata, per malattia, gravidanza o servizio militare.

Nel caso di specie, il periodo di inattività accertato dal Corpo della Polizia Municipale si è protratto per 11 mesi, ed il ricorrente ha prodotto certificati medici comprovanti un’assenza giustificata per malattia di una durata complessiva di 55 giorni.

E’ evidente che una volta scomputati i giorni della malattia documentata con certificato medico dal periodo complessivo di assenza, il periodo di inattività residuo è di gran lunga superiore a quello ritenuto dalla lettera dell’art. 29 comma 4 lett. B) idoneo a determinare la decadenza per inattività.

Pertanto legittimamente e nel pieno esercizio dei poteri-doveri attribuito, l’Amministrazione ha avviato il procedimento in questione.

Il ricorrente lamenta che dal verbale dei VV.UU. non si può desumere la durata effettiva dell’inattività. A tal riguardo si obietta che la natura e la cadenza dei controlli effettuati, dimostrano proprio il contrario di quanto sostiene controparte. Viceversa, era onere dello stesso ricorrente fornire quei chiarimenti e produrre la documentazione che avrebbero dimostrato le proprie ragioni.

Ma il ricorrente si limita ad affermare che gli accertamenti non corrispondono al vero senza fornire un serio supporto probatorio alle proprie affermazioni.

E’ il caso di osservare, infine, che la revoca è atto vincolato ai requisiti previsti dalla Legge, tanto nel regime antecedente, quanto in quello successivo al Decreto L.vo 31 marzo 1998, n. 114, le cui conseguenze sono automatiche al verificarsi dei presupposti indicati dalla Legge stessa.

Il ricorso deve essere, per conseguenza, respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II ter, in sede di pronuncia definitiva, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che, comprensive di diritti e onorari, liquida in favore dell’amministrazione resistente in euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II ter, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2003.

Consigliere Roberto Scognamiglio Presidente estensore

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2003