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Monday 10 October 2005

Il giudice amministrativo può ordinare in via provvisoria il rilascio di una concessione edilizia. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – ordinanza 27 settembre 2005 n. 4354

Il giudice amministrativo può ordinare in via provvisoria il rilascio di
una concessione edilizia.

CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. VI – ordinanza 27 settembre 2005 n. 4354 – Pres. Giovannini, Est. Salemi – Enel Distribuzione s.p.a. (Avv.ti
Manzi e Petrizzi) c. Sportello unico att.produtt.associaz.comuni comprens.Pescara (n.c.),
Comune di Rosciano (n.c.) e
Rossini (n.c.).

Registro Ordinanza: 4354/05

Registro Generale:4055/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

composto dai Signori:

Pres. Giorgio Giovannini

Cons. Luigi Maruotti

Cons. Carmine Volpe

Cons. Giuseppe Romeo

Cons. Guido Salemi
Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 27 Settembre
2005 .

Visto l’art.21,
u.c., della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’appello proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

rappresentata e difesa da:

Avv. LUIGI MANZI

Avv. VINCENZO PETRIZZI

con domicilio eletto in Roma

VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5

presso

LUIGI MANZI

contro

SPORTELLO UNICO ATT.PRODUTT.ASSOCIAZ.COMUNI
COMPRENS.PESCARA

COMUNE DI ROSCIANO

non costituitisi;

e nei confronti di

ROSSINI ANNA MARIA

non costituitasi;

per l’annullamento dell’ordinanza del
TAR ABRUZZO – PESCARA n. 87/2004 , resa tra le parti, concernente DINIEGO
CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA;

Visti gli atti e documenti depositati
con l’appello;

Vista l’ordinanza di
accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons.
Guido Salemi e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. Manzi;

– Vista l’istanza
dell’ENEL SPA di esecuzione dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2524
del 28 maggio 2004, concernente l’accoglimento dell’appello proposto avverso
l’ordinanza del TAR Abruzzo, Sezione Pescara n. 87 del 25 marzo 2004;

– Considerato che il Comune di Rosciano ha l’obbligo, nelle more del giudizio di merito,
di rilasciare alla società ricorrente la richiesta concessione edilizia;

– Ritenuto che a siffatto adempimento
non osta la circostanza che i motivi aggiunti avverso
l’annullamento del silenzio assenso, operato dall’Amministrazione
Comunale con deliberazione del 9 marzo 2004, siano stati notificati il 7 aprile
2004, ossia dopo che il TAR aveva respinto la domanda cautelare, stante
l’avvenuta impugnazione di detta deliberazione comunale.

P.Q.M.

Ordina al Comune di rilasciare, in
via provvisoria, alla Società ricorrente la concessione edilizia in questione
nel termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla comunicazione o
notificazione della presente pronuncia cautelare, riservandosi di nominare un
commissario ad acta in caso di inadempimento

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Roma, 27 Settembre 2005

L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE