Civile

Wednesday 11 October 2006

Il Garante della Privacy stoppa Le Iene su droga e parlamentari. Provvedimento GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 10.10.2006

Il Garante della Privacy stoppa “Le
Iene” su droga e parlamentari.

Provvedimento GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI 10.10.2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;

VISTE le
notizie di stampa, diffuse in data di ieri e odierna ed acquisite agli atti,
dalle quali emerge che alcuni inviati della trasmissione televisiva "Le
Iene" hanno raccolto nei giorni scorsi in Roma, nei luoghi antistanti il
Parlamento, campioni biologici di circa cinquanta parlamentari utilizzati per
effettuare un test volto a rilevare l’uso recente di sostanze stupefacenti;
visto altresì quanto reso noto sul punto dagli autori della trasmissione di cui
è annunciata l’imminente messa in onda da parte dell’emittente "Italia
1";

RISCONTRATO dalle predette
notizie che il prelievo di tali campioni è stato
effettuato da soggetti che non risulta abbiano fornito agli interessati la
propria identità e rese note le finalità del trattamento di dati sensibili; rilevato
dalle medesime notizie che risulta essere stato anzi utilizzato il duplice
artificio di chiedere un’intervista per una non individuata tv satellitare e di
far intervenire una finta truccatrice, la quale, simulando un intervento per
asciugare la fronte dei parlamentari "intervistati", ha raccolto un
campione di sudore su ciascun tampone, utilizzato poi per effettuare il
predetto test in base alla tecnica del drug-wipe;

RILEVATO che tale attività ha
comportato la raccolta e un successivo trattamento di informazioni che devono
ritenersi dati personali di natura sanitaria e, quindi, sensibile, relativi a
persone identificate o, comunque, identificabili; rilevato che tale
identificabilità emerge allo stato degli atti dalle seguenti circostanze:

i campioni
risultano riguardare un ristretto numero di persone interessate, le quali sono
state altresì oggetto di riprese televisive;

le
cautele che gli autori della trasmissione "Le Iene" hanno dichiarato
alla stampa di voler adottare durante l’annunciata trasmissione, al fine di
mascherare il volto ed alterare la voce degli interessati, confermano che la
testata dispone di informazioni ed immagini che, sulla base del Codice in
materia di protezione dei dati personali, devono ritenersi dati personali
relativi a persone identificate o identificabili;

le
ulteriori dichiarazioni stampa con le quali i medesimi autori asseriscono che
gli interessati non sarebbero stati poi identificati dagli esperti ai quali è
stato commissionato il test, e che non sarebbero individuabili da parte della
testata giornalistica i parlamentari risultati "positivi", non
escludono che l’intera cerchia dei parlamentari comunque interessati al test,
dopo l’indubbia raccolta di dati sensibili che ha riguardato in ogni caso
persone individuate, siano stati e siano ancora oggetto di un trattamento di
dati personali riguardanti, appunto, persone identificate o identificabili, da
parte di qualcuno tra i diversi soggetti che li hanno raccolti e
successivamente utilizzati;

RITENUTO che dalle
predette notizie acquisite, ivi compresi gli annunci stampa e le
dichiarazioni degli autori della trasmissione, risultano allo stato effettuate
illecitamente e senza correttezza una o più operazioni di trattamento di dati,
in particolare quella della raccolta; ciò, in violazione di due principi del
Codice in materia di protezione dei dati personali applicabili a qualunque
trattamento di dati da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di
trattare i dati per scopi espliciti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice in
materia di protezione dei dati personali-d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e di
trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali
gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del predetto Codice );

RILEVATO che tali principi
risultano violati a prescindere dalla circostanza che in una trasmissione
televisiva vengano eventualmente diffusi dati relativi
a persone identificabili, in quanto è già al momento della loro raccolta che si
concretizza, se manca la predetta correttezza, una violazione dei diritti degli
interessati e del quadro normativo che è volto, anche sul piano deontologico,
alla loro tutela;

RILEVATO che nel caso di specie,
oltre alle predette violazioni di ordine generale, sono allo stato riscontrabili
due altre violazioni riguardanti specificamente l’attività giornalistica,
relative al dovere per chi svolge tale attività di rendere note la propria
identità e le finalità della raccolta (art. 2, comma 1, codice di deontologia
in materia giornalistica, riportato nell’Allegato A al
Codice), nonché di evitare l’uso di artifici (art. 2, comma 1, codice di
deontologia cit. ), doveri che sono affermati dal Codice senza pregiudizio del
legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e della libertà di stampa;

CONSIDERATO che il Garante ha il
compito di vietare anche d’ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di
disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non
corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati (artt. 154, comma 1, lett. c) e d) e 143,
comma 1, lett. c) del Codice );

RITENUTA, pertanto, la necessità
di disporre ai sensi delle predette disposizioni e nei confronti del titolare
del trattamento, allo stato identificato in RTI S.p.A. in base all’informativa
agli interessati presente sul sito Internet www.mediaset.it, il blocco
dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura
personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame, consistente in
informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto immediato a decorrere
dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di
inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà
applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice (reclusione da
tre mesi a due anni);

RITENUTA, altresì, la necessità
di disporre l’invio di copia del presente provvedimento, al competente
consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per
le valutazioni di eventuale competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone nei confronti di RTI
S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma
1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati
personali, il blocco dell’ulteriore trattamento, in qualunque forma, di ogni
dato di natura personale raccolto e ulteriormente trattato nel caso in esame,
consistente in informazioni, immagini e risultanze di test, con effetto
immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l’invio di copia del
presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale
competenza.