Penale

Thursday 23 December 2004

Il fine di educazione dei figli esclude l’ uso di qualsiasi violenza fisica sugli stessi: lo ha stabilito la Cassazione Cassazione – Sezione sesta penale (up)- sentenza 26 ottobre-17 novembre 2004, n. 44621

Il fine di educazione dei figli esclude l’uso di
qualsiasi violenza fisica sugli stessi: lo ha stabilito la Cassazione

Cassazione – Sezione sesta penale
(up)– sentenza 26 ottobre-17 novembre 2004, n. 44621

Presidente Sansone – Relatore Leonasi

Pg Febbraro –
Ricorrente Amabilia

Fatto e diritto

Con la sentenza gravata
la Corte d’appello di Venezia ha confermato, per la parte che qui
interessa, decisione di primo grado che aveva dichiarato Franco Amabilia
colpevole del reato di lesioni personali aggravate nei confronti della figlia
quattordicenne, cosi unificate e modificate le originarie contestazioni di
maltrattamenti e di lesioni.

Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore il quale deduce questi motivi.

l)erronea applicazione dell’aggravante
dell’arma (una bacchetta o stecca di legno) con la quale l’Arnabilia
avrebbe colpito la ragazza una volta a un orecchio,
altra volta sui glutei: argomenta, avendo come riferimento le disposizioni
dell’articolo 4 Legge 110/1975, che l’oggetto non può assumere qualifica di
arma impropria non essendo da considerare ‑ per le concrete circostanze
occasionali di tempo e di luogo in cui fu usato – “chiaramente utilizzabile”
per offesa alla persona; esclusa l’aggravante, risulterebbe la improcedibilità
per difetto di querela;

2) erronea applicazione dell’articolo
582 Cp: a parte che dei “lividi” ai quali fa
riferimento il giudice di appello non esiste
documentazione medica ma solo descrizione dei testimoni, dovrebbero gli stessi
segni essere qualificati percosse, trattandosi di semplici alterazioni
anatomiche senza alcuna implicazione di tipo funzionale;

3) mancanza di correlazione tra
l’imputazione contestata al capo 1 e la sentenza di condanna: facendo
riferimento la originaria imputazione a reiterate
percosse e a un complessivo comportamento vessatorio tenuto dall’imputato, non
era possibile ritenere in sentenza un evento specifico come quello delle
lesioni senza passare attraverso il disposto dell’articolo 521, comma 2 Cpp;

4) manifesta illogicità della motivazione
anche per travisamento dei fatti: a)la Corte territoriale dichiara di
condividere completamente la motivazione del giudice di primo grado,
contestualmente riferendosi anche alle dichiarazioni della persona offesa: là
dove il primo giudice aveva invece ritenuto del tutto
inattendibili le stesse (riduttive) dichiarazioni rese in dibattimento;
b)in sede di appello è stata contestata l’affermazione della sentenza di primo
grado secondo la quale l’imputato aveva ammesso la sussistenza dei fatti:
orbene, malgrado si sia specificamente rappresentato che dal verbale risultava
soltanto la dichiarazione del prevenuto circa schiaffi dati alla ragazza (senza
affatto confermare uso di bacchetta di legno ovvero lividi o escoriazioni), la
Corte d’appello non affronta affatto il problema, anzi parla di dichiarazioni
«sostanzialmente confessorie» (di qui appunto il travisamento del fatto);

5) erronea applicazione dell’articolo
582 Cp, dovendosi qualificare i fatti ex articolo 571
Cp: i giudici del merito riconoscono l’intento di
correzione che mosse le azioni del prevenuto, ma escludono il relativo minore
reato per via dell’uso di quel certo bastoncino di
legno che non può essere considerato un mezzo di per sé illecito nell’esercizio
dello ius corrigendi.

Ciò premesso, questa Sc osserva sui detti motivi :

1/a – Non può disconoscersi la
giurisprudenza di legittimità che attribuisce la qualifica di
arma, agli effetti di cui al secondo comma 2 dell’articolo 585 Cp, anche a un corpo contundente quale quello in esame: non
senza aggiungere, peraltro, che la questione ha, nella fattispecie, importanza
trascurabile, posto che il reato sarebbe comunque perseguibile d’ufficio in
ragione dei rapporto di filiazione (articolo 582 Cpv Cp che esclude appunto la punibilità a querela quando
concorra l’aggravante di cui al n. 1 dell’articolo 577), mentre è stata
riconosciuta già dal primo giudice la prevalenza delle attenuanti generiche.

2/a e 4/a
(da esaminare per come proposta congiuntamente) ‑ I fatti lesivi risultano accertati
in sede di merito sulla base delle prove orali assunte e non discusse: vi è
comunque da precisare che nessuna norma impone al giudice di appello di
assegnare a una certa fonte di prova lo stesso valore attribuito dal giudice di
primo grado, purché dia conto esauriente e (ai fini del controllo di
legittimità) non manifestamente illogico del proprio convincimento; il che
puntualmente è avvenuto nel caso all’esame. Al di là, poi, dell’esatto tenore
delle dichiarazioni rese dal prevenuto ‑ che avrebbe quanto
meno ammesso di aver colpito la ragazza solo con le mani ‑ correttamente i giudici del merito
hanno ritenuto di potere scartare la versione riduttiva in considerazione del
tipo di segni rimasti sul corpo (lividura alla coscia – tumefazione
all’orecchio). Questo esclude, anche se si possa configurare il reatoi di cui all’articolo 581 Cp,
posto che ci si trova in presenza non di una semplice sensazione fisica di
dolore (cosa che sarebbe propria della percossa e soltanto di questa) sebbene di alterazioni, sia pure molto lievi, della integrità
fisica, come nel caso, rottura dei vasi sanguigni e relative infiltrazioni nel
tessuto sottostante l’epidemide.

3/a – Non vi è stata violazione del
principio di correlazione, visto che, intanto nella descrizione dei fatti
contenuti nella prima imputazione (originariamente sub specie di
maltrattamenti) vi è indicazione di violenze fisiche inferte con la bacchetta,
oltre che con calci e lancio di oggetti ( anche se vi
si accenna a percosse, più che a lesioni); in secondo luogo, perché il
prevenuto ha avuto concreta possibilità di difendersi anche rispetto al reato
di lesioni, visto che queste erano emerse – per come egli stesso riconosce a fol. 14 del ricorso – addirittura in fase d’indagini ( ma
certamente, si può aggiungere, nel corso del dibattimento dì primo grado con
l’esame di vari testi).

5/a – Rammentato che l’intenzione
dell’agente non in sé idonea a far rientrare la condotta nella meno grave
ipotesi delittuosa dell’abuso di mezzi di correzione, l’uso della violenza non
può mai ritenersi finalizzato a scopi educativi, specie oggi che l’ordinamento
e la coscienza sociale attribuiscono anche al minore dignità
di persona e titolarità di diritti, senza più considerarlo semplice
destinatario di azioni protettive; inoltre, il cosiddetto “principio di non
contraddittorietà” impone di escludere che i valori educativi come quello di
solidarietà, tolleranza, non conflittualità nei rapporti di convivenza o
sociali in genere, possano radicarsi nella personalità del minore – nel caso
ormai quattordicenne – con l’uso di un qualsiasi mezzo violento (cfr: sezione
sesta, 18 marzo 1996, Cambria; 10 novembre, Restivo; 7 marzo Palotti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.