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Saturday 16 October 2004

Il Federalismo approvato dalla Camera il 15.10.2004.

Il Federalismo approvato dalla Camera il 15.10.2004.

Testo coordinato AC 4862
Modificazioni di articoli della Parte II della
Costituzione

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE
II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.(Senato federale della
Repubblica).

1. All’articolo
55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale
della Repubblica".

Art. 2.(Camera dei deputati).

1. L’articolo 56 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 56. – La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo
59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale
della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti".

Art. 3.(Struttura del Senato
federale della Repubblica).

1. L’articolo 57 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 57. – Il Senato federale
della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale
(…). Il Senato federale della Repubblica è composto da
duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all’elezione dei rispettivi Consigli regionali e, per il Trentino-Alto
Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.(…)(…). L’elezione del Senato federale
della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la
rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha
due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni (…), previa
applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di
voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle
Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni
legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra
i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un
rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana
della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle
Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono
ciascuno un proprio rappresentante".

Art. 4.(Requisiti per
l’eleggibilità a senatore).

1. L’articolo 58 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 58. – Sono eleggibili a
senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche
elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o
sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione
alla data di indizione delle elezioni".

Art. 5.(Deputati di diritto e a
vita).

01. All’articolo 59, primo comma,
della Costituzione, la parola: "senatore" è
sostituita dalla seguente: "deputato". 1. All’articolo
59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale
non può in alcun caso essere superiore a tre".

Art. 6.(Durata in carica dei
senatori e della Camera dei deputati).

1. L’articolo 60 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 60. – La Camera dei deputati
è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia
autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori
della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata
della Camera dei deputati e dei Consigli regionali e delle Province autonome
non può essere prorogata se non per legge e soltanto
in caso di guerra. Con la proroga dei Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in
carica".

Art. 6-bis

1. L’articolo 61 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 61. L’elezione della Camera
dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i
poteri della precedente".

Art. 7.(Presidenza della Camera
dei deputati e del Senato federale della Repubblica).

1. All’articolo 63 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera
elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di
rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza ".

Art. 8.(Modalità di funzionamento
delle Camere).

1. L’articolo 64 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 64. – La Camera dei deputati
adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il
proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in
seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le
deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e
del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono
altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle
Regioni. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del
Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. (…)
Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle
commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72,
primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui
all’articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica
garantisce i diritti delle minoranze. Il regolamento del Senato federale della
Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che
ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma. I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i
casi nei quali il Governo deve essere comunque
rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".

Art. 9.(Ineleggibilità ed
incompatibilità).

1. All’articolo 65 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di
deputato o di senatore".

Art. 10.(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori).

1. L’articolo 66 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 66. – Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione
adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri
componenti".

Art. 11.(Divieto di mandato
imperativo).

1. L’articolo 67 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed
esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato".

Art. 12.(Indennità parlamentare).

1. L’articolo 69 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 69. – I membri delle Camere
ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilità
delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche".

Art. 13.(Formazione delle leggi).

1. L’articolo 70 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. – La Camera dei deputati
esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117,
secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di
legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.
I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato Federale della Repubblica
esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi
fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato
decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni
di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione
legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per
l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di
cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della
Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi
in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge
della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi
secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo
comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due Camere possono convocare,
d’intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta
senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione
delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al
voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i
termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un
disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma,
siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera
ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può
autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il
disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti
sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della
Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni
di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti
possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai
rispettivi Presidenti (…). La decisione dei Presidenti o del comitato non è
sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla
base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i
quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".

Art. 14.(Iniziativa legislativa).

1. All’articolo
71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali
sia conferita da legge costituzionale".

Art. 15.(Procedure legislative ed
organizzazione per commissioni).

1. L’articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 72. – Ogni disegno di legge,
presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme
del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione
finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di
iniziativa popolare. Può altresí stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è
sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa. Su richiesta
del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro
tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge
presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere
che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto
proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le
modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte
e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al
Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato federale della Repubblica,
secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime
il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del
decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126,
primo comma. Le proposte di legge di iniziativa delle
regioni e delle province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera
competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per
quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro
".

Art. 16.

(Procedure
legislative in casi particolari).

1. All’articolo 73, secondo
comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei
propri componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le
rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,".

2. All’articolo 74, secondo
comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le Camere,"
sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi
dell’articolo 70,".

3. All’articolo 77, primo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "delegazione
delle Camere," sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive
competenze ai sensi dell’articolo 70,".

4. All’articolo 77, secondo
comma, della Costituzione, le parole da: "alle
Camere" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
"alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro
cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente
convocata".

5. All’articolo 77, terzo comma,
della Costituzione, dopo le parole: "Le Camere" sono inserite le
seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,".

Art. 16-bis.

(Decreti
legislativi).

1. All’articolo
76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I progetti dei decreti
legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di
ciascuna Camera."

Art. 17.(Ratifica dei trattati
internazionali).

1. L’articolo 80 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 80. – È autorizzata con
legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".

Art. 18.(Bilanci e rendiconto).

1. All’articolo
81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma".

Art. 18-bis.

(Commissioni
parlamentari d’inchiesta)

1. All’articolo
82 della Costituzione, l’ultimo periodo del secondo comma è sostituito
dai seguenti: "La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei
deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione
d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione"

Capo IIMODIFICHE AL TITOLO II
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONEArt. 19.(Elezione del Presidente della
Repubblica).

1. L’articolo 83 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 83. – Il Presidente della
Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente
della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun
Consiglio regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per
ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene
in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza
delle minoranze. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti
l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il
quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".

Art. 19-bis. (Età
minima del Presidente della Repubblica).

1. All’articolo 84, primo comma,
della Costituzione, le parole: "cinquant’anni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarant’anni".

Art. 20.(Convocazione
dell’Assemblea della Repubblica).

1. All’articolo
85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno
di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica".

Art. 21.(Supplenza del Presidente
della Repubblica).

1. All’articolo
86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della
Repubblica". 2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se
la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione".

Art. 22.(Funzioni del Presidente
della Repubblica).

1. L’articolo 87 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 87. – Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle
Camere. Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e
fissa la prima riunione della Camera. Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. Indíce il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti
delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il
presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice
Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle
Camere. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica

Autorizza la dichiarazione del
Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la
sussistenza dei presupposti".

Art. 23.(Scioglimento della
Camera dei deputati).

1. L’articolo 88 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 88. – Il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le
elezioni (…) nei seguenti casi: a) su richiesta del
Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte
del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità
fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso
di cui all’articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana
il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale
dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero
non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella
quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si
designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".

Art. 24RESPINTO

Art. 25.(Giuramento del
Presidente della Repubblica).

1. L’articolo 91 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 91. – Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi all’Assemblea della Repubblica".

Capo IIIMODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26.(Governo e Primo
ministro).

1. L’articolo 92 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 92. – Il Governo della
Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro
avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di
candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei
deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza,
collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Il
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".

Art. 27.(Giuramento del Primo
ministro e dei ministri).

1. L’articolo 93 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".

Art. 28.(Governo in Parlamento).

1. L’articolo 94 della
Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. _ Il Primo
ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo
alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime
con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto
sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la
questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con
priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte
del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per
appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non
è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi
costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi
momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni,
con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti
della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni.

Il Primo ministro si dimette
altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa
dalle elezioni. In tal caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e
approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo
ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere
votata per appello nominale".

Art. 29.(Poteri del Primo
ministro e dei ministri).

1. L’articolo 95 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 95. – I ministri sono
nominati e revocati dal Primo ministro. Il Primo ministro determina la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce
l’unità di indirizzo politico e amministrativo,
dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede
all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri".

Art. 30.(Disposizioni sui reati
ministeriali).

1. L’articolo 96 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale".

Capo IVMODIFICHE AL TITOLO IV
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31.(Elezione del Consiglio
superiore della magistratura).

1. All’articolo 104, quarto
comma, della Costituzione, le parole: "e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti:
"per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale
della Repubblica (…)". 2. (SOPPRESSO) 2-bis. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è
soppresso.

Capo VMODIFICHE AL TITOLO VII
DELLA COSTITUZIONE

Art. 32.(Modifiche all’articolo
114 della Costituzione).

1. La denominazione del titolo V
della Parte II della Costituzione è sostituita dalla
seguente: "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".
1-bis. All’articolo 114, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: ", che esercitano le loro
funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà".
2. All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal
seguente: "Roma è la capitale della Repubblica (…) e dispone
di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle
materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo
statuto della Regione Lazio. (…) ".

Art. 33.(Approvazione degli
Statuti delle Regioni speciali).

1. All’articolo 116, primo comma,
della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma
interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il
diniego alla proposta di intesa può essere manifestato
entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o della Provincia autonoma
interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge
costituzionale".

Art. 34.(Modifiche all’articolo
117 della Costituzione).

1. All’articolo 117 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario". 2. All’articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema economico e produttivo
nazionale;". 2-bis. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera p), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ordinamento della Capitale". 3. All’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione: sono premesse le parole
"politica monetaria"; dopo le parole "tutela del risparmio"
sono aggiunte le seguenti: "e del credito;";
dopo le parole "tutela della concorrenza" sono aggiunte le seguenti:
"e organizzazioni comuni di mercato". 3.1 All’articolo 117, secondo
comma, lettera h), della Costituzione, dopo le parole: "polizia
amministrativa" sono aggiunte le seguenti: "regionale e". 3-bis.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è
inserita la seguente: "m-bis) norme generali
sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari". 3-bis.1 All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: "sicurezza del
lavoro;". 3-ter. (SOPPRESSO) 3-quater.
All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s), sono
inserite le seguenti: t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; u)
ordinamento della comunicazione; v) ordinamento delle professioni
intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; z) produzione strategica,
trasporto e distribuzione nazionali dell’energia. 3-quinquies. All’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
a) sono soppresse le parole "tutela della salute"; b) dopo le parole:
"ordinamento sportivo" è aggiunta la seguente: "regionale";
c) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono
sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione"; d)
le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza
in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche"; e) le parole: "produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia" sono sostituite dalle seguenti:
"produzione, trasporto e distribuzione dell’energia"; f) le parole:
"casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere
regionale". 4. All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è
sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b)
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei
programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni
altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
5. All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente: "La Regione interessata ratifica con legge le
intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle
proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi
amministrativi comuni". 6. (SOPPRESSO)

Art. 35.(Modifiche all’articolo
118 della Costituzione).

1. L’articolo 118 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118 – Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. La legge, approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la
Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per
promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre
Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114. Ai Comuni, alle
Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio
delle funzioni amministrative , nell’ambito delle
competenti leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento
con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e
tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle
grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale. Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi
riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla
base del medesimo principio; l’ordinamento generale degli enti di autonomia
funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo
comma. La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce
l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli
situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima
autonomia riconosciuta ai Comuni".

Art. 36.(Modifiche all’articolo
120 della Costituzione).

1. All’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le
parole: "il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato può sostituirsi alle Regioni,
alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle
funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118"; b) dopo le parole
"dei governi locali" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto
dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà" ; c) è soppresso
il secondo periodo.

Art. 36-bis.

1. All’articolo 122, primo comma,
della Costituzione dopo le parole: "stabilisce
anche" sono aggiunte le seguenti: "i criteri di composizione e".

Art. 36-ter.

1. All’articolo 122, quinto
comma, primo periodo, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le parole:
"e non è immediatamente rieleggibile dopo il
secondo mandato consecutivo".

Art. 37.(Modifiche all’articolo
123 della Costituzione).

1. All’articolo
123 della Costituzione, al secondo comma, è soppresso il secondo
periodo. 2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito
dal seguente:"In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione,
di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".

Art. 38.(Modifiche all’articolo
126 della Costituzione).

01. All’articolo
126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della
Repubblica". 1. All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al
primo periodo, sono soppresse le parole: " ,
l’impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del
Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della
Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo
Presidente, cui si applicano le disposizioni previste
per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 39. (Leggi
regionali ed interesse nazionale della Repubblica).

1. All’articolo 127 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:"Il
Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.
Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova
la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni,
sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori
quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il
conseguente decreto di annullamento".

Art. 39-Bis.(Garanzie per le
autonomie locali).

1. Dopo l’articolo 127 della
Costituzione, è aggiunto il seguente: "Art. 128. _ I Comuni, le Province e
le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza
di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze
costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte
costituzionale la questione di legittimità costituzionale.
Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini di
proponibilità della questione".

Art. 39-Ter.(Coordinamento
interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica).

1. Dopo l’articolo 127 della
Costituzione, è aggiunto il seguente:"Art. 129. _
Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo
118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70,
terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica
e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina
forme e modalità. Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione
e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114. I senatori possono
essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione
ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei
casi previsti dai rispettivi regolamenti".

Art. 39-quater.(Autorità
amministrative indipendenti nazionali).

1. Dopo l’articolo 98 della
Costituzione, è aggiunto il seguente:"Art. 98-bis
_ Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti
di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato,
ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi
dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti,
stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni
di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle
attività svolte".

Art. 39-quinquies.

1. All’articolo
131 della Costituzione le parole: "Valle d’Aosta" e
"Trentino-Alto Adige" sono sostituite rispettivamente dalle parole
"Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste" e "Trentino-Alto
Adige/Südtirol".

Art. 39-sexies.(Città
metropolitane).

1. All’articolo 133 della
Costituzione è premesso il seguente comma:"L’istituzione
di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello
Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei
Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".

Art. 40.(Abrogazioni).

1. All’articolo
116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. 2. (SOPPRESSO)

Capo VIMODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.(Corte costituzionale).

1. L’articolo 135 della
Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 135. – La Corte
costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro
giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono
nominati dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e
quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa
o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di
giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro
del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari". 2. L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2, è sostituito dal seguente: "Art. 3. – 1. I giudici della Corte
costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati
dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza
dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei componenti la rispettiva Assemblea".

Art. 42.(Referendum sulle leggi
costituzionali).

1. All’articolo
138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VIIDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.(Disposizioni
transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli
articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo
comma, 127, 128, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70
della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito,
fino all’applicazione dell’articolo 13 della presente legge costituzionale,
all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Fatto salvo quanto previsto
dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies del presente articolo, le disposizioni di
cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60,
primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 129, 135 e 138 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le
disposizioni di cui all’articolo 41, comma 2, della presente legge
costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,
57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della
Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano
per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché
del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni
del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 2-ter e 3 del presente
articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui
al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della
Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.

2-bis. Fino all’adeguamento della
legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella
circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

a) a decorrere dalla prima
legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale;

b) non si applica il quarto comma
dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale;

c) ai fini dello scioglimento
della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.

2-ter. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale:

a) le prime elezioni del Senato
federale della Repubblica, successive alla data di entrata
in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica,
che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni
medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i
senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a
senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i
quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i
diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione
dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi
fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione;

b) alla scadenza dei cinque anni
di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della
Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di
una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque
anni di età;

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia
autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime
elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove
elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi
del comma 2-quater;

d) le nuove elezioni di cui alla
lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima
riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data
delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

2-quater. Con esclusivo
riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale
della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 2-ter; in caso di
scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli
delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma
costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale
è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del
Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale.

2-quinquies. Per le prime
elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in
quarantacinque giorni.

3. Per le elezioni del Senato
federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e
fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della
presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. 4. Le disposizioni dei
regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino
alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla
medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge
costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla
determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il
Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi.

4-bis. Le funzioni attribuite ai
Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate
dai rispettivi Consigli regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali 5. In sede di prima
applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della
Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime
scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al
Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei
deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in
scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza. 6.
Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 41 della presente legge costituzionale, non si applica nei
confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. 7. In caso di cessazione
anticipata dall’incarico di singoli componenti del
Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta
comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni
suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai
sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato
dall’articolo 31 della presente legge costituzionale. 8. Nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione
dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di
sentire le popolazioni interessate. 9. Le popolazioni
interessate di cui al comma 8 sono costituite dai cittadini residenti nei
Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

10. I senatori a vita in carica
alla data di inizio della prima legislatura successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

11. (…)

12. All’articolo
5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ",
impedimento permanente o morte"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento
permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo
Presidente". 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via
transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 14. All’articolo 1, comma 3, della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti:
"i rinnovi" e la parola: "successivo" è sostituita dalla
seguente: "successivi". 15. (SOPPRESSO)

Art. 43-bis.(Regioni
a statuto speciale).

1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 33, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.

Art. 43-ter.

1. All’articolo
89 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Presidente del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo
ministro".

Art. 43-quater.

1. Ai fini
dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 43-bis, nelle Regioni a
statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è
riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo
linguistico al quale appartengono.

Art. 43-quinquies.

(Trasferimento
di beni e di risorse).

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il
Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da
trasferire alle Regioni ed agli enti locali, la loro ripartizione tra le
Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale ed
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità ed i
tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati ed i successivi trasferimenti, che debbono comunque essere congrui rispetto
alle funzioni ed alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle
amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

Art. 43-sexies.

(Federalismo
fiscale e finanza statale).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le
leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento
della pressione fiscale complessiva.

Art. 43-septies.

(Modifica
all’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2).

1. All’articolo 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei
deputati".