Civile

Thursday 22 May 2003

Il dispositivo della sentenza 20.5.2003 della Corte di Giustizia Europea, che garantisce la protezione dei marchi Grana Padano, Prosciutto di Parma.

Il dispositivo della sentenza 20.5.2003 della Corte di Giustizia Europea, che garantisce la protezione dei marchi “Grana Padano” e “Prosciutto di Parma”.

Secondo la decisione, non sarà più possibile grattugiare il Grana Padano all’estero, né affettare il Prosciutto di Parma, e poi venderli sottovuoto conservandone il marchio.

Parte finale della sentenza della Corte di giustizia europea 20.5.2003 sul Grana Padano e Prosciutto di Parma.

(…)

P.Q.M.

la Corte, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de Cassation con ordinanza 19 dicembre 2000, dichiara:

1) Per quanto riguarda il periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento (Ce) della Commissione 12 giugno 1996, n . 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni georgrafiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’art.17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, l’art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che una convenzione conclusa tra due Stati Membri A e B , quale la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, sottoscritta a Roma il 28 aprile 1964, renda applicabile nello Stato membro A una normativa nazionale dello Stato membro B, come quella cui si riferisce il giudice nazionale, in forza della quale la denominazione di origine di un formaggio, protetta nello Stato membro B, è riservata, per il fomaggio commercializzato e grattugiato, a quello grattugiato e confezionato nella zona di produzione.

2) Il regolamento (CEE del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodottia gricoli ed alimentari, modificato dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a che l’uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali la grattugiatura e il confesionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.

3) Il fatto di subordinare l’uso della DOP “Grana Padano” per il formaggio commercializzato grattugiato alla condizione che le operazioni di grattugiatura e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisceuna misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’art. 29 CE, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con quest’ultima disposizione.

4) Tuttavia, la condizione di cui trattasi non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conscoenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria. Nondimeno, il principio di certezza del diritto non esclude che questa condizione sia considerata dal giudice nazionale opponibile ad operatori che abbiano avviato un’attività di grattugiatura e di confezionamento del prodotto nel corso del periodo precedente l’entrata in vigore del regolamento n. 1107/96, qualora questo giudice ritenga che, nel corso di tale periodo, il decreto 4 novembre 1991 fosse applicabile in forza della convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana, di cui sopra, ed opponibile ai soggetti interessati in forza della convenzione tra la Repubblica e la Repubblica italiana di cui sopra, ed opponibile ai soggetti interessati in forza delle norme nazionali in materia di pubblicità.

(Firme dei giudici)