Enti pubblici

Sunday 14 September 2008

Il disegno di legge sul federalismo 11.9.2008

Il disegno di legge sul
federalismo 11.9.2008

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE:
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE”

CAPO I

CONTENUTI E REGOLE DI
COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1

(Ambito
di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, assicurando
autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in
maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio
della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e
l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli
eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in
via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, a disciplinare l’istituzione ed il funzionamento del
fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante
nonché l’utilizzazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione degli
interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
Disciplina altresì l’attribuzione di un proprio patrimonio

a
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma
Capitale.

Art. 2

(Oggetto
e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare,
attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica
e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Fermi restando gli specifici
principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti
legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:

a) autonomia e
responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;

b) attribuzione di risorse
autonome alle Regioni e agli enti locali, in relazione alle rispettive
competenze, secondo il principio di territorialità;

c) superamento graduale, per
tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, comma secondo,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

2) della perequazione della
capacità fiscale per le altre funzioni;

d) rispetto della ripartizione
delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;

e) esclusione di ogni doppia
imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla
legge statale;

f) tendenziale
correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate
sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria
e amministrativa; continenza e responsabilità nell’imposizione di tributi
propri;

g) previsione che la legge
regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad
imposizione da parte dello Stato:

1. istituire tributi regionali e
locali;

2. determinare le variazioni
delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane
possono applicare nell’esercizio della propria autonomia;

h) facoltà delle Regioni di
istituire a favore degli enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;

i) esclusione di interventi sulle
basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello
di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra
tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano
devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera d), e dall’articolo 20,
comma 2, terzo periodo;

l) previsione di strumenti e
meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di
accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;

m) definizione di modalità che
assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l’accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

n) premialità dei comportamenti
virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti
che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i
livelli essenziali delle

prestazioni
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

o) garanzia del mantenimento di
un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli enti locali, la
cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;

p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi
con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme
sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed enti locali,
comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare,

attivando
le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli
essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;

q) semplificazione del sistema
tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza
nell’amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli
istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale;

r) lealtà istituzionale fra tutti
i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i
vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;

s) trasparenza ed efficienza
delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di
ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 4, rivolta a garantire
l’effettiva attuazione dei principi di efficacia,

efficienza
e trasparenza di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);

t) razionalità e coerenza dei
singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;

u) riduzione della imposizione
fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di
Regioni ed enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali;

v) definizione di una disciplina
dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione
della sussidiarietà orizzontale;

z) territorialità dell’imposta,
neutralità dell’imposizione, divieto di esportazione delle imposte;

aa)
tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione
delle proprie risorse umane e strumentali da parte del settore pubblico, anche
in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.

3. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con
le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro
dell’interno e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie
oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da
sancire in sede di

Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, delle legge 5 giugno 2003,
n. 131, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari
competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti possono essere comunque emanati.

4. Decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e
previo espletamento della procedura di cui al comma 3.

Art. 3

(Commissione
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale)

1. Al fine di acquisire ed
elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti
legislativi di cui all’articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
una Commissione paritetica per l’attuazione del

federalismo
fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun
livello di governo ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione. Gli oneri
relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

2. La Commissione paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi
informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il
riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le
amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi
informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Commissione adotta,
nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina
procedurale dei propri lavori.

4. La Commissione paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo
decreto legislativo emanato in base alla presente legge.

Art. 4

(Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2 prevedono l’istituzione, nell’ambito della Conferenza Unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza
pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali,
ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti

principi
e criteri direttivi:

a) la Conferenza concorre
alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; concorre
alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica, promuove l’attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di

virtuosità
e dei relativi incentivi; vigila sull’applicazione dei meccanismi di
premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;

b) la Conferenza propone
criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l’applicazione;

c) la Conferenza assicura la
verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle
relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali
modifiche o adeguamenti del sistema;

d) la Conferenza verifica la
congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali.

CAPO II

RAPPORTI FINANZIARI STATO –
REGIONI

Art. 5

(Principi
e criteri direttivi relativi ai tributi delle Regioni a statuto ordinario e
alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) le Regioni a statuto ordinario
dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in
grado di finanziare le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle
materie che la
Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e
concorrente;

b) per tributi delle Regioni si
intendono:

1. i tributi propri derivati,
istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle
Regioni;

2. le aliquote riservate alle
Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3. i tributi propri istituiti
dalle Regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già
assoggettate ad imposizione erariale;

c) per una parte rilevante dei
tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le
Regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della
base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di
incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre
esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti
salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il
principio di semplificazione;

d) le modalità di attribuzione
alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato
e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al
principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere
conto:

1. del luogo di consumo, per i
tributi aventi quale presupposto i consumi;

2. della localizzazione dei
cespiti, per i tributi basati sul patrimonio;

3. del luogo di prestazione del
lavoro, per i tributi basati sulla produzione;

4. della residenza del percettore
o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi;

5. delle modalità di
coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di lotta
all’evasione ed all’elusione fiscale.

Art. 6

(Principi
e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e

sui
mezzi di finanziamento)

1. Al fine di adeguare le regole
di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle
Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato
dall’articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui
all’articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) classificazione delle spese
connesse a materie di competenza legislativa di cui all’articolo
117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:

1. spese riconducibili al vincolo
della lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, l’assistenza e
l’istruzione;

2. spese non riconducibili al
vincolo di cui al numero 1;

3. spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1,
sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli
essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in
condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella
determinazione dell’ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura
di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei
costi standard;

d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono
finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di
tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della
compartecipazione regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche e
della compartecipazione regionale all’IVA nonché con quote specifiche del fondo
perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il
finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di
cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell’IRAP fino alla
data della sua sostituzione con altri tributi;

e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono
finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo;

f) soppressione dei trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;

g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni
destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1 sono
determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento
del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati
secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una Regione;

definizione
altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle
prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono
le quote del fondo perequativo di cui all’articolo 7;

h) definizione delle modalità per cui l’importo complessivo dei trasferimenti statali
diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è
sostituito dal gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio
dell’addizionale regionale all’IRPEF. Il nuovo valore dell’aliquota deve essere
stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un
ammontare di risorse tali da pareggiare esattamente l’importo complessivo dei
trasferimenti soppressi;

i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative
eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell’articolo
118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria
coerenti con i principi della presente legge.

Art. 7

(Principi
e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto del

fondo
perequativo a favore delle Regioni)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, in
relazione alla determinazione dell’entità e del riparto del fondo perequativo
statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo
comma, lettera e), e 119, terzo comma, della
Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione
del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per
abitante, alimentato dal gettito prodotto nelle singole Regioni da una
compartecipazione al gettito IVA assegnata per le spese di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera a), numero 1), nonché dal gettito del tributo regionale di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all’articolo 6, comma
1, lettera a), numero 2; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di
destinazione;

b) applicazione del principio di
perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre
adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per
abitante senza alterarne l’ordine e senza impedirne la modifica nel tempo
conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1. la differenza tra il
fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui
alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 6 e il gettito regionale dei
tributi ad esse dedicati, determinato con

l’esclusione
delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia tributaria
nonché dall’emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale,
in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese corrispondenti al
fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2. le esigenze finanziarie
derivanti dalla lettera e) del presente articolo;

d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione
sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei
vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione della lettera
m) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, in modo da
assicurare l’integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) definizione delle modalità in
base a cui per le spese di cui all’articolo 6, comma
1, lettera a), numero 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate in base
ai seguenti criteri:

1. le Regioni con maggiore
capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo
regionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h),
supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla
ripartizione del fondo;

2. le Regioni con minore capacità
fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h), è
inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla
ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle

altre
Regioni, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze interregionali di
gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio
nazionale per abitante;

3. la ripartizione del fondo
perequativo tiene conto del fattore dimensione demografica che è in funzione
inversa rispetto alla dimensione demografica stessa e dello sforzo fiscale
autonomamente realizzato;

f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla
applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni
annuali. L’indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 8

(Principi
e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle

Regioni)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle
Regioni, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, sono
adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a ) cancellazione dei
relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del

personale
e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;

b) riduzione delle aliquote dei
tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1);

c) aumento dell’aliquota della
compartecipazione regionale al gettito dell’IVA che va ad alimentare il fondo
perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante
ovvero della compartecipazione all’IRPEF;

d) definizione delle modalità
secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi
presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), sia in termini di
gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

CAPO III

LA FINANZA DEGLI ENTI
LOCALI

Art. 9

(Principi
e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di Comuni,

Province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni,
Province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:

a) classificazione delle spese
relative alle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, in:

1. spese riconducibili alle funzioni
fondamentali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione;

2. spese relative alle altre
funzioni;

3. spese finanziate con i
contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione europea e con i
cofinanziamenti nazionali di cui all’articolo 14;

b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle funzioni fondamentali degli
enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse
implicate avviene in base al fabbisogno standard ed è altresì assicurato dai
tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e
regionali e dal fondo perequativo;

c) definizione delle modalità per
tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, alle Province e
alle Città metropolitane ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, al fine
di assicurare, per il complesso degli enti, l’integrale finanziamento di tali
funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al
trasferimento;

d) soppressione dei trasferimenti
statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla
lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai
fondi perequativi ai sensi dell’articolo 11.

Art. 10

(Principi
e criteri direttivi concernenti il coordinamento e autonomia tributaria degli
enti locali)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all’autonomia tributaria
degli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) la legge
statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, per il
finanziamento delle rispettive funzioni; ne definisce presupposti, soggetti
passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per
tutto il territorio nazionale;

b) attribuzione di
compartecipazioni ed addizionali ai tributi erariali e regionali;

c) individuazione, oltre alle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali, di un paniere di tributi
propri, rispettivamente dei comuni e delle province, che consegua
all’attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi
già erariali o di addizionali, con garanzia di un’adeguata flessibilità, al
fine di conseguire il finanziamento delle relative funzioni unitamente alle
risorse derivanti dal fondo perequativo;

d) disciplina di un tributo
proprio comunale che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca all’ente
la facoltà della sua istituzione in riferimento a
particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare
oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;

e) disciplina di un tributo
proprio provinciale che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisca
all’ente la facoltà della sua istituzione in
riferimento a particolari scopi istituzionali;

f) previsione di forme premiali
per favorire unioni e fusioni tra Comuni;

g) le Regioni,
nell’ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possono
istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle Città metropolitane nel
proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti
locali; h) gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possono
disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da
tali leggi, di introdurre agevolazioni, nonché di modificare le modalità di
computo delle basi imponibili;

i) gli enti locali, nel rispetto
delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza,
dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o
servizi offerti anche su richiesta di singoli
cittadini.

Art. 11

(Principi
e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per
gli

enti
locali)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riferimento all’entità e al riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) istituzione nel bilancio delle
Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l’altro a favore delle Province,
a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro già svolte
alla data di entrata in vigore della presente legge, pari all’importo dei fondi
alla medesima data presenti nel bilancio dello Stato di parte corrente e di
parte capitale, esclusi i contributi di cui all’articolo 14;

b) definizione delle modalità con
cui viene periodicamente aggiornata l’entità dei fondi
di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;

c) la ripartizione del fondo
perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti
dagli stessi, avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno
finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei
tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori
di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di
settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori
tengono conto dell’entità dei finanziamenti dell’Unione europea di carattere
infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui
questi sono soggetti;

d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla
base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della
diversità della spesa in relazione all’ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone
montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi
enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella
determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche,
utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della
spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;

e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della
standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota
standard;

f) definizione delle modalità per cui le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con
accordi sanciti in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti
locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate
dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai Comuni e alle Province inclusi nel
territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente
standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui
alla lettera d), nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in
tal caso il 13 riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri
definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

g) i fondi ricevuti dalle Regioni
a titolo di fondo perequativo per i Comuni e per le Province del territorio
sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal
loro ricevimento. Qualora le Regioni provvedano entro tale termine alla
ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di
conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti
locali secondo le modalità previste dalla lettera f), si applicano comunque i
criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui
all’articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale
ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può
comportare ritardi nell’assegnazione delle risorse perequative agli enti
locali. Nel caso in cui la
Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente
lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui
all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE

Art. 12

(Finanziamento
delle città metropolitane)

1. Il finanziamento delle
funzioni delle Città metropolitane è assicurato, anche attraverso
l’attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia
autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle
medesime funzioni. La legge statale assegna alle Città metropolitane tributi ed
entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai Comuni, nonché disciplina
la facoltà delle Città metropolitane di istituire tributi nelle materie
rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera d).

2. Sino alla data di attuazione
degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in
materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni dei relativi Comuni capoluogo, in modo da garantire loro una
più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla
complessità delle medesime funzioni;

Art. 13

(Finanziamento
e patrimonio di Roma capitale)

1. Con specifico decreto
legislativo, adottato in base all’articolo 2, è
disciplinata, ai sensi dell’articolo 114, terzo comma, e dell’articolo 119
della Costituzione, l’assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo
conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dalla copertura
degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica.

2. Fermo quanto stabilito dalle
disposizioni della presente legge per il finanziamento dei Comuni, per le
finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale
della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto
previsto dall’articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con
riguardo all’attuazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
stabilisce i principi generali per l’attribuzione alla città di Roma, capitale
della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione alla città di
Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo
gratuito, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non
più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui
al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui
l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante
disciplina dell’ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 114, terzo
comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via

transitoria,
l’attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata
nell’ambito delle risorse disponibili.

CAPO V

INTERVENTI SPECIALI

Art 14

(Interventi
di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riferimento all’attuazione dell’articolo
119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità in
base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione sono
finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

b) confluenza dei contributi
speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni;

c) considerazione delle
specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà
socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica
degli enti e anche, con riferimento ai Comuni, alla loro prossimità al confine
con altri Stati o con Regioni a statuto speciale;

d) individuazione, in conformità
con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare
riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli
squilibri economici e sociali e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché
l’entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo
sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI
DI GOVERNO

Art. 15

(Coordinamento
e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) garanzia della trasparenza
delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e
dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell’ordine della
graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito
dell’evoluzione del quadro economico

territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del
conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il
concorso all’osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun
ente locale;

c) assicurazione degli obiettivi
sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattare,
previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio
regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando
le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni;

d) introduzione a favore degli
enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica
di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi
anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale; per i
secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali
anche l’attivazione nella misura massima dell’autonomia impositiva, atti a
raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di

posti di
ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per
attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento
regionale per l’attuazione delle politiche comunitarie; previsione di
meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel
caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari
assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di
ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti
locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui
all’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo VII

PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI
LOCALI

Art. 16

(Patrimonio
di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2, con riguardo all’attuazione dell’articolo 119,
sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per
l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio
patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ad ogni livello
di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni
territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni
effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed enti locali;

b) attribuzione dei beni immobili
sulla base del criterio di territorialità;

c) ricorso alla concertazione in
sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni; d) individuazione delle tipologie di
beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Principi
e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i criteri di computo delle
quote del fondo perequativo di cui all’articolo 7 si
applicano a regime dopo l’esaurirsi di una fase di transizione diretta a
garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle
singole regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse
erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso
articolo 7;

b) l’utilizzo dei criteri
definiti dall’articolo 7 avviene a partire dall’effettiva determinazione del
contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa
storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile;

c) per le materie diverse da
quelle di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere
progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità
fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti
legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata
insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a
proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata
non superiore al periodo transitorio di cui alla presente lettera.

2. La disciplina transitoria di
cui al comma 1 assicura altresì, attraverso la concentrazione e la
razionalizzazione dell’utilizzo dei fondi europei, la realizzazione di un piano
di interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, in maniera da promuovere misure di sviluppo con riguardo alle
infrastrutture nelle aree sottoutilizzate.

Art. 18

(Principi
e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima
applicazione, i decreti legislativi di cui all’articolo 2 recano norme
transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) nel processo di attuazione
dell’articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni
amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle
regioni, nonché agli oneri derivanti dall’eventuale ridefinizione dei contenuti
delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi
decreti legislativi, provvedono lo Stato o le Regioni,

determinando
contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi
della presente legge;

b) sono definite regole, tempi e
modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del
criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Art. 19

(Principi
e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle
compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui
al comma 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle
compartecipazioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) previsione di adeguate forme
di collaborazione delle Regioni e degli enti locali con il Ministero
dell’economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle entrate in modo
da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei
tributi erariali, regionali e degli enti locali;

b) definizione con apposita e
specifica convenzione fra il Ministero dell’economia e delle finanze, le
singole Regioni e gli enti locali, delle modalità gestionali, operative, di
ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

Art. 20

(Coordinamento
della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome)

1. Nei limiti consentiti dai
rispettivi Statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonchè all’assolvimento degli obblighi posti
dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di

attuazione
dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti
medesimi, entro il termine stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi
di cui all’articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della
spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Le norme di attuazione di cui
al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni
e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni
da esse effettivamente esercitate e dei relativi
oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove
ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi
territori

o parte
di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e Province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti
locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche
modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito

pro-capite
siano inferiori alla media nazionale. Tengono altresì conto dell’esigenza di
promuovere lo sviluppo economico e di rimuovere gli squilibri economici e
sociali prevedendo anche, in conformità con il diritto comunitario, forme di
fiscalità di sviluppo. Possono disciplinare le modalità per l’attribuzione alle
Regioni di quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in
proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente
all’attribuzione o trasferimento delle eventuali competenze o funzioni
spettanti alle medesime Regioni ed ancora non esercitate.

3. Le disposizioni di cui al
comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione
dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri derivanti
dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a
statuto speciale e Province autonome ovvero da altre misure finalizzate al
conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità

stabilite
dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme,
per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento
tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e
provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella
competenza della Regione a statuto speciale o

Provincia autonoma;

b) definiscono i princìpi
fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla
potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali
e locali.

Art. 21

(Salvaguardia
finanziaria)

1. L’attuazione della presente
legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto
europeo di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) le maggiori risorse
finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle spese determinino
una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo;

b) vi sia la coerenza tra il
riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e
finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni
corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di
funzioni. 3. Per le spese derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio

Art. 22

(Abrogazioni)

1. I decreti legislativi di cui
all’articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge,
prevedendone l’abrogazione.