Ambiente

Saturday 14 February 2004

Il disegno di legge governativo sulla valorizzazione della montagna.

Il disegno di legge governativo sulla valorizzazione della montagna.

SCHEMA DI D.D.L. RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI” Cdm 13.2.2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità della legge)

La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.

La presente legge, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all’invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.

Se non è diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, così come definiti nell’articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In seno all’Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le Regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.

Articolo 2

(Comuni ad alta specificità montana)

Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge, si intende per “comune ad alta specificità montana” il comune montano che per particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in ragione dei criteri indicati nel comma 3 del presente articolo;

Al fine di garantire l’uniformità nella classificazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’interno e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce con proprio decreto le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l’applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.

I criteri per l’individuazione dei comuni ad alta specificità montana dovranno tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell’indice di spopolamento, della pendenza dei terreni, dell’altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell’oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell’altitudine del capoluogo del comune.

Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, entro i successivi 120 giorni, provvedono alla classificazione del territorio montano di riferimento, individuando i comuni o le frazioni di comune ad alta specificità montana.

Le regioni possono applicare correttivi nella individuazione dei comuni ad alta specificità montana evidenziando specifiche condizioni di differenziazione ed esigenze di sviluppo, con riferimento al livello di svantaggio risultante dall’applicazione dei criteri e parametri indicati nel comma 3 del presente articolo, determinate da eventi naturali e socio-economici o da particolari contesti, quali la situazione amministrativa in aree montane di confine o in contiguità con regioni o province autonome.

Al fine di attenuare le situazioni locali di particolare svantaggio o di favorire specifiche esigenze di sviluppo territoriale la comunità montana o il comune montano interessato possono chiedere alla regione che, sulla scorta degli stessi criteri utilizzati per l’individuazione dei comuni ad alta specificità montana, per una frazione del proprio territorio sia prevista una classificazione diversa da quella attribuita al comune nel suo complesso.

Articolo 3

(Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane)

Le risorse già previste per il Fondo Nazionale per la Montagna, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”, confluiscono tutte nel “Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane”, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.

Per la dotazione del Fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome, che le fanno confluire nei rispettivi bilanci tra i fondi regionali per la montagna.

La ripartizione delle risorse del Fondo riguarda Comuni montani e parzialmente montani ed è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

I criteri di ripartizione del Fondo devono tener conto dell’estensione del territorio montano e dell’entità della popolazione residente. Essi sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell’interno. Una quota del Fondo, in misura non inferiore al dieci per cento, deve essere destinata al finanziamento dei progetti speciali di cui all’articolo 7 .

Le regioni e le province autonome disciplinano con proprio provvedimento i criteri relativi all’impiego delle risorse di cui al comma 3.

Articolo 4

(Piano nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attività produttive e il Ministro per le riforme istituzionali, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.

2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l’elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.

3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.

Articolo 5

(Osservatorio per la montagna)

1. Presso il Ministro per gli affari regionali, l’Osservatorio per la montagna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, promuove la conoscenza dei territori montani e la elaborazione e diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.

2. L’Osservatorio cura in particolare:

la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per la erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;

la promozione di progetti dì sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;

l’avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle “migliori pratiche”;

la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile;

Può essere inoltre consultato su ogni problematica afferente la montagna.

L’Osservatorio collabora con il Comitato Tecnico Interministeriale per la Montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna.

4. In seno all’Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo che progettuale, riguardanti l’implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.

5. Con decreti del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità dì funzionamento dell’Osservatorio.

6. L’Osservatorio Nazionale per la montagna è composto da:

il Ministro per gli affari regionali, o in sua vece il Capo Dipartimento per gli affari regionali, che lo presiede;

un rappresentante designato dalla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ;

il Presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità;

il Presidente dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed enti Montani (UNCEM);

il Presidente dell’ANCI;

il Presidente dell’UPI;

il Presidente di FEDERBIM;

il Presidente dell’Unione Nazionale delle CCIAA;

tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

il Presidente e un rappresentante del Club Alpino Italiano (CAI);

il Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA);

il Presidente della FISI;

il Presidente dell’associazione per la valorizzazione degli alpeggi;

un rappresentante del Ministro dell’ambiente;

un rappresentante del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

un rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali;

un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;

un rappresentante del Ministro della salute;

un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;

un rappresentante del Ministro delle attività produttive;

un rappresentante del Ministro dell’interno;

un rappresentante del Ministro della difesa e il Comandante delle truppe alpine;

un rappresentante del Ministro degli esteri;

un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

un rappresentante del Ministro per le pari opportunità;

bb) il Presidente dell’Istituto Nazionale della Montagna;

un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;

dd) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

7. I componenti dell’Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell’Osservatorio è svolta nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione o degli enti di appartenenza e non può comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese a carico del bilancio dello Stato.

All’Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per gli affari regionali, che ne determina il compenso con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il funzionamento dell’Osservatorio, nonché lo svolgimento delle attività connesse all’espletamento dei compiti di cui al comma 2, rientrano nell’ambito delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vi fa fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Gli organismi di cui al comma 6 partecipano alle attività dell’Osservatorio nell’ambito dei propri compiti istituzionali.

Articolo 6

(Istituto nazionale della montagna)

L’Istituto Nazionale della Montagna, costituito ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997 n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per la individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano nazionale delle aree montane.

L’Istituto in particolare :

assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all’estero riguardanti il settore montano;

predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;

realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l’erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;

elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

Presso l’Istituto è costituita la banca-dati della montagna.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell’Istituto e le modalità di funzionamento.

L’Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il finanziamento dell’Istituto è assicurato dal Fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tal fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro a decorrere dall’anno 2004.

All’espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

Articolo 7

(Progetti speciali)

In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano nazionale delle aree montane possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome e degli altri enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali in favore della montagna che si traducano in un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di valenza interregionale, in favore di territori montani disagiati, con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana ed alle aree di confine o poste in contiguità con regioni a statuto speciale o province autonome, secondo gli indirizzi e nell’ambito del coordinamento del Dipartimento della protezione civile, per gli aspetti di competenza.

Gli interventi previsti nei progetti speciali dovranno perseguire prioritariamente gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività economiche e sociali, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività, alla sicurezza ambientale delle zone montane, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico forestale, al miglioramento delle vie d’accesso e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle risorse idriche, allo sviluppo dell’economia locale e ad interventi volti al sostegno dell’industria turistica dell’area, alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio monumentale, architettonico, artistico, civile, religioso, all’edilizia rurale, ai centri storici ed al paesaggio montano, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane.

Resta ferma la disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, e successive modificazioni..

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con la Conferenza unificata, approva i progetti speciali in favore della montagna e ne dispone il finanziamento a valere sulla quota delle risorse previste dal “Fondo Nazionale per gli interventi nelle aree Montane” di cui all’articolo 3 della presente legge privilegiando le iniziative considerate prioritarie per lo sviluppo delle aree ad alta specificità montana e quelle che prevedono una partecipazione finanziaria, superiore al trenta per cento della spesa complessiva, da parte del soggetto che ha presentato il progetto.

Al fine della prevenzione dei dissesti ambientali e territoriali e per la prevenzione degli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato attuerà progetti speciali finalizzati al monitoraggio degli ecosistemi e alla realizzazione del catasto delle aree percorse dal fuoco. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni finanziari 2004, 2005 e 2006.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE

Articolo 8

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell’ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.

2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonchè le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.

3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall’articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un’estensione di almeno cinque ettari.

4. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la ulteriore spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2004, di cui 200.000 euro da destinare agli interventi del comma 3.

Articolo 9

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole, montane e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione e successive evoluzioni.

3. Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l’emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell’interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l’invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

4. Per l’avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Articolo 10

(Impianti produttivi agricoli)

All’articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo la parola “commerciale” è aggiunta la parola “, agricolo”.

Articolo 11

(Accesso dei giovani alle attivita’ agricole)

1. Al fine di favorire l’accesso dei giovani alle attività agricole l’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.

2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall’articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Articolo 12

(Certificazione di ecocompatibilita’)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità , sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l’uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.

4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell’ambito della propria dotazione organica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Articolo 13

(Organizzazione dei servizi pubblici)

1. Le Agenzie fiscali ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli Uffici al fine di consentirne l’agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani .

2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila, affinché il fornitore del servizio universale postale, nell’ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.

3. Nei comuni montani, d’intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 14

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa)

1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell’ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.

L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.

Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo citato. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Articolo 15

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma precedente, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, previo esperimento di gara informale con l’invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Articolo 16

(Viabilità e mobilità in montagna)

Gli enti territoriali competenti provvedono ad agevolare la viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E SANITA’

Articolo 17

(Scuole di montagna)

1. Per le istituzioni scolastiche di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, si applicano le disposizioni in materia di dimensionamento e di formazione delle classi, salvo deroghe che possano essere disposte senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. E’ favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.

2. Al fine della concreta attuazione del diritto allo studio, agli studenti delle scuole secondarie superiori statali e paritarie e delle università situate nei comuni ad alta specificità montana sono assegnate, con priorità, borse di studio.

Articolo 18

(Sanità di montagna)

1. Il Ministro per l’innovazione le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento della realizzazione del progetto è definito nell’ambito dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si terrà adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.

3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana.

4. Il servizio prestato dal personale medico nell’ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica può stabilire nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, relativi alle attività istituzionali, assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivano a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in seno a strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 19

(Agevolazioni per l’estrazione dei prodotti del sottosuolo e per l’utilizzo dell’acqua)

1. L’utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell’articolo 85, lettere a) e b), del Testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, emana un decreto recante le modalità di attuazione del comma precedente.

3. La captazione e l’utilizzo delle sorgenti naturali d’acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.

Articolo 20

(Agevolazioni per il turismo)

1. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: “Hanno inoltre priorità nell’assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell’ambito dei territori montani”.

2. Per gli anni 2004-2006 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 3 luglio 2000, concernente la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell’assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

3. In favore dell’Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, quale parte integrante dell’offerta turistica italiana.

Articolo 21

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. In attesa dell’attuazione della delega di cui all’articolo 7 della legge 2 aprile 2003, n. 80, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l’esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’efficacia di tale agevolazione è subordinata all’assenso della Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d’acqua e di una cauzione per l’occupazione di terreni demaniali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

(Contributo straordinario alla Fondazione italiana per le montagne)

Allo scopo di concorrere all’avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell’economia di montagna, è attributo alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Articolo 23

(Relazione annuale sullo stato della montagna)

Il Ministro per gli affari regionali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale sulla montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all’attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Articolo 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l’articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il comma 4 dell’articolo 24 della stessa legge, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Articolo 25

(Copertura finanziaria)

Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, pari a 7.100.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.