Famiglia

Monday 28 November 2005

Il diritto all’ anonimato da parte della madre biologica prevale sul diritto del figlio di conoscere le proprie origini

Il diritto all’anonimato da parte
della madre biologica prevale sul diritto del figlio di conoscere le proprie origini

Corte costituzionale – sentenza
16-25 novembre 2005, n. 425

Presidente Marini – Relatore Bile

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 21 luglio
2004, il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel corso di un procedimento
civile introdotto da G.E. ai sensi dell’art. 28 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo già
sostituito – al momento dell’instaurazione del procedimento – dall’art. 24
della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore», nonché al titolo VIII del Libro primo del codice civile) e,
quindi, ulteriormente sostituito nel corso del procedimento – a decorrere dal
1° gennaio 2004 – dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha sollevato
d’ufficio, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del comma 7 del citato art. 28 nel testo da
ultimo vigente «nella parte in cui
esclude la possibilità di
autorizzare l’adottato all’accesso alle informazioni
sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà
di non volere essere nominato (recte: nominata) da parte della madre
biologica».

In tal modo il rimettente ha
espressamente riproposto una questione che aveva già
sollevato con l’ordinanza del 21 febbraio 2002, relativamente al testo del
comma 7, vigente ratione temporis al momento della sua pronuncia, e riguardo
alla quale questa Corte, con l’ordinanza n. 184 del 2004, dispose la
restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza del citato art. 177,
comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

2. – Riproponendo
il testo della precedente ordinanza, il rimettente riferisce che il ricorrente
ha esposto di essere stato adottato all’età di pochi mesi dai coniugi S.E. e
M.T.L. e che la recente paternità di una bambina avrebbe riacceso in lui un
grande desiderio di conoscere le proprie origini, desiderio del quale non
voleva, peraltro, venissero a conoscenza i suoi genitori adottivi, ai quali non
intendeva cagionare dolore, provando per essi un grande affetto. Nel corso della successiva audizione il
ricorrente ha riferito di essere a conoscenza che la sua madre biologica aveva
dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata e, deducendo di
chiedersi se, a distanza di trentadue anni, non abbia cambiato idea, ha
domandato che la stessa fosse interpellata in
proposito.

Ciò premesso, il rimettente:

a) rileva [riportandone il testo
vigente al momento della pronuncia dell’ordinanza] che l’art. 28, comma 5,
della legge n. 184 del 1983 consente all’adottato che abbia compiuto 25 anni di
accedere alle informazioni
riguardanti la propria origine e l’identità dei genitori biologici, previa
autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ma che, tuttavia, il successivo
comma 7, dispone che «l’accesso alle informazioni
non è consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla
madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato
di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all’adozione a
condizione di rimanere anonimo», mentre il comma 8 dispone che «fatto salvo
quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione non è richiesta per
l’adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti
irreperibili»;

b) enuncia, quindi, le ragioni
della non manifesta infondatezza della
questione, iniziando con il rilevare che studi psicologici e sociologici hanno
evidenziato che «nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non
solo la storia precedente all’adozione, ma anche l’identità dei propri
genitori, al fine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad
una più completa conoscenza di sé»;

c) osserva che la conoscenza
delle radici costituirebbe «presupposto indefettibile per l’identità personale
dell’adottato», giacché la sua mancanza porterebbe
spesso a costruire un’immagine idealizzata dei genitori biologici, cosa che
sarebbe d’ostacolo al raggiungimento di quella identità e rileva che
l’interesse dell’individuo a preservare la propria identità personale è una
posizione di diritto soggettivo, espressiva della rappresentazione che
l’individuo ha di se stesso come singolo e all’interno della comunità in cui
vive e, quindi, della valutazione complessiva della persona;

d) assume ancora che il diritto
all’identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è tutelato da
disposizioni del diritto internazionale pattizio ed in particolare dagli
articoli 7 e 8 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata
con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989) e dall’art. 30 della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993,
ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori
stranieri);

e) sostiene infine che, quale
aspetto del più ampio diritto all’identità personale anche il diritto a
conoscere le proprie vere origini, in quanto contribuisce in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano,
trova tutela nei principi fissati dall’art. 2 della Costituzione.

2.1. – Inquadrata in tale contesto normativo, la negazione a priori
dell’autorizzazione all’accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica
per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato
costituirebbe – ad avviso del rimettente – una violazione del diritto di
ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identità personale
dell’adottato, mentre l’esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla
riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto
all’interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione
della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l’infanticidio ed era
funzionale – tuttavia nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in
cui un figlio illegittimo era considerato un’onta – a tutelare la madre da un
passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso.

Questi interessi non sarebbero
posti, però, in pericolo dal «semplice prevedere la possibilità di confermare,
su istanza del figlio, la decisione presa molti anni
prima in ordine alla scelta di rimanere nell’anonimato», posto che la madre
potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Si dovrebbe, dunque, concludere – secondo il rimettente – che la preclusione
stabilita dalla norma impugnata non
appaia giustificata dall’esigenza di tutelare un interesse prevalente. Lo confermerebbe il fatto che nella nostra società un figlio
nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore, come
dimostrerebbe la crescita continua delle famiglie di fatto, delle madri non
coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale,
ecc.

D’altro canto, il superamento di
quella preclusione, dal punto di vista della tutela della
famiglia adottiva, non potrebbe comportare alcun pericolo in più rispetto a
quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa
all’adottato dai nuovi commi 5 e 6.

In definitiva, ad avviso del
rimettente, nel riformare l’art. 28 della legge n. 184 del 1983 in ordine all’accesso alle informazioni
circa le proprie origini da parte dell’adottato, il legislatore avrebbe
recepito i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e
sociali e concernenti l’importanza del diritto dell’adottato alla conoscenza dei
propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della
propria identità personale, ma, del tutto irragionevolmente, proprio con la
previsione del comma 7, avrebbe determinato il rischio di precludere nella
maggior parte dei casi ciò che voleva consentire.

In
riferimento alla censura di violazione dell’art. 32 della Costituzione, il
rimettente sostiene che la norma impugnata sarebbe lesiva del diritto alla
salute ed all’integrità psico-fisica, dovendosi considerare che anteriormente ad
essa la giurisprudenza minorile aveva ritenuto che, con la prudente mediazione
ed il supporto operativo discreto ed oculato del servizio sociale, potesse
«consentirsi all’adottato maggiorenne di riallacciare i rapporti con la propria
famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento
per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto,
nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai
familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico
ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie,
che affligge l’adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo
benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di
affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì
rilevante desiderio dell’adottato venga esaudito».

Circa il contrasto con l’art. 3
della Costituzione, sostiene il rimettente che la rigida preclusione di cui
all’art. 28, comma 7, viola anche il principio di eguaglianza
per disparità di trattamento, in quanto sottopone ad una diversa disciplina due
soggetti che si trovano nella medesima condizione, quella di adottato, cioè
l’adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché – riguardo al quale è
richiesta solo l’autorizzazione del tribunale per i minorenni, che, peraltro,
cessa d’essere necessaria nel caso di
morte o irreperibilità dei genitori adottivi – e quello la cui madre abbia
dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione
l’eventualità che possa aver cambiato idea.

Viceversa, l’art. 28, comma 7,
avrebbe ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del
genitore biologico all’anonimato, in base alla dichiarazione fatta al momento
della nascita dell’adottato, così attribuendo una valenza assoluta ed
incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare
se essa conservi la sua validità nel tempo.

Ma in tal modo la norma avrebbe
sacrificato sempre e comunque l’interesse
dell’adottato e ciò anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla
sua salute psico-fisica.

2.2. – Dopo avere riportato il
testo dell’ordinanza del 21 febbraio 2002, innanzi riassunto, il rimettente, in relazione alla restituzione degli atti per jus
superveniens disposta dall’ordinanza n.
184 del 2004 della Corte, richiama il testo dell’art. 28, comma 7, novellato
dalla legge n. 149 del 2001 e quello novellato dall’art. 177, comma 2, del
d.lgs. n. 196 del 2003 e, quindi, quello dell’art. 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato
civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127),
richiamato dal nuovo testo dell’art. 28, comma 7, e disciplinante la
dichiarazione di nascita, con espresso riferimento alla volontà della madre di
non essere nominata. Osserva, quindi, che nel caso di specie risulterebbe
che l’ostetrica incaricata dell’assistenza
al parto da cui nacque l’istante G.E., nella dichiarazione raccolta
dall’Ufficiale di stato civile, menzionò unicamente la presenza di una donna
che non consente di essere nominata, che il 26 dicembre 1970 aveva partorito un
bambino di sesso “mascolino” e che, come previsto dalla legge, lo stesso
Ufficiale di stato civile ebbe ad imporre al bambino il nome.

Poiché la dichiarazione della
madre di non consentire di essere nominata, a suo tempo raccolta
dall’ostetrica, impedisce tuttora l’accesso alle informazioni
sulle origini anche in base al nuovo testo del comma 7 dell’art. 28, la
questione, per come a suo tempo motivata in punto di non manifesta infondatezza,
sarebbe rilevante anche in relazione a tale testo.

3. – E’ intervenuto in giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello
Stato, che ha depositato memoria, nella quale – dopo avere richiamato lo
svolgimento della vicenda conclusasi con la
restituzione degli atti da parte dell’ordinanza n. 184 del 2004 – ha sostenuto
l’inammissibilità ed in subordine l’infondatezza
della questione.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale per i minorenni
di Firenze propone – in riferimento agli artt. 2, 3 e
32 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’art.
28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), nel testo sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
«nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato
all’accesso alle informazioni sulle origini
senza avere previamente verificato la persistenza
della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica».

La questione era già stata
sollevata dal medesimo Tribunale sulla stessa norma, nel testo vigente prima
dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 196 del 2003, e
la Corte, con ordinanza n. 184 del 2004, aveva disposto la restituzione degli
atti al giudice rimettente per un nuovo esame alla luce della norma
sopravvenuta; con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale ha poi riproposto la
questione sul nuovo testo dell’art. 28.

2. – La norma impugnata
rappresenta il punto di arrivo dell’evoluzione
legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione
legittimante e la sua famiglia di origine.

L’opzione
di fondo della disciplina originaria era la loro totale cessazione, salvi i
soli impedimenti matrimoniali, come effetto dell’attribuzione all’adottato
dello stato di figlio legittimo dei genitori adottivi (art. 314/26 del codice
civile, introdotto dall’art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e poi
sostituito dall’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

La legislazione successiva è
intervenuta a tutelare l’interesse dell’adottato a conoscere le proprie
origini, tenendo peraltro conto della relazione conflittuale tra tale interesse
e quello dei genitori naturali e adottivi. Così la legge 28 marzo 2001, n. 149,
ampiamente modificando la disciplina della ricordata legge del 1983, ha, con
l’art. 24, introdotto un nuovo testo dell’art. 28 di tale legge: esso al comma
1 impone ai genitori adottivi di informare il
minore adottato della sua condizione, nei modi e termini ritenuti più
opportuni, e nei commi 5 e 6 assoggetta l’accesso dell’adottato alle informazioni
sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua
età e alle ragioni della ricerca.

Come norma di chiusura di tale
sistema il comma 7 del nuovo art. 28 vietava comunque
l’accesso alle informazioni «se l’adottato non
sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno
solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o
abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo».

In seguito l’art.
177, comma 2, del d. lgs. n. 196 del 2003, ha
nuovamente modificato il comma 7 dell’art. 28, restringendo il divieto di
accesso dell’adottato alle informazioni sulle
origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della
volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Ed
è questa la norma oggi impugnata, riguardo alla quale il rimettente ha motivato
non implausibilmente la rilevanza ed ha espresso la valutazione di non
manifesta infondatezza.

3. – La questione non è fondata.

4. – La violazione dell’art. 2
della Costituzione è prospettata dal rimettente sotto il profilo che la norma
impugnata farebbe prevalere in ogni caso l’interesse della madre naturale
all’anonimato sul diritto inviolabile del figlio all’identità personale.
Censurando particolarmente tale assolutezza, il rimettente chiede alla Corte
una sentenza additiva che dichiari la norma costituzionalmente illegittima
nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non
essere nominata, non condiziona il divieto per l’adottato di accedere
alle informazioni sulle origini alla previa
verifica, da parte del giudice, dell’attuale persistenza di quella volontà.

A prescindere da ogni altra
considerazione sulla portata di una tale pronuncia, la tesi
del rimettente è infondata.

La norma impugnata mira
evidentemente a tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente
difficili dal punto di vista personale, economico o
sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la
possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere
al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal
modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni
ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la
donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi.

L’esigenza di perseguire
efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la
tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di
limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà
che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro –
sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura
medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base
alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto,
interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare
quella lontana dichiarazione di volontà.

Pertanto la norma impugnata, in
quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti
inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in
contrasto con l’art. 2 della Costituzione.

5. – La violazione dell’art. 32
della Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio del diritto dell’adottato alla salute e all’integrità psico-fisica, è
prospettata come conseguenza della lesione del suo diritto all’identità
personale, garantito dall’art. 2 della Costituzione. La censura è quindi infondata
per le ragioni sopra esposte.

6. – La violazione dell’art. 3
della Costituzione è dedotta sotto il profilo dell’irragionevole disparità di
trattamento fra l’adottato nato da donna che abbia dichiarato
di non voler essere nominata e l’adottato figlio di genitori che non abbiano
reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subìto l’adozione. Il rimettente
ritiene irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l’accesso alle informazioni
sulle proprie origini e consentirla invece al secondo,
mentre l’equilibrio dell’adottato e quello dei genitori adottivi può essere
esposto nell’ultimo caso ad insidie maggiori che non nel primo, nel quale il
genitore biologico a distanza di anni potrebbe avere elaborato la condotta
passata.

La censura è infondata,
perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo
la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto
conflittuale fra il diritto dell’adottato alla propria identità personale e
quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel
testo modificato dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal
Tribunale per i minorenni di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.