Lavoro e Previdenza

Friday 04 April 2003

Il Dirigente non è licenziato se picchia il lavoratore fuori dall’azienda

Cassazione Sezione lavoro

sentenza 13 novembre 2002-1 aprile 2003, n. 4932

Presidente Ciciretti relatore Roselli

Pg Fuzio difforme ricorrente Safiplast Spa controricorrente Di Bartolomeo

Svolgimento del processo

Ritenuto che con ricorso dell8 ottobre 1998 al Pretore di Torino, Marcello Di Bartolomeo chiedeva dichiararsi lillegittimità del licenziamento intimatogli per motivo disciplinare dalla datrice di lavoro spa Safiplast, con la conseguenza ripristinatoria e risarcitoria di cui allarticolo 18 legge 300/70;

che la convenuta, costituitasi, sosteneva la sussistenza della giusta causa di licenziamento, consistita nella a suo tempo contestata aggressione fisica al collega, subordinato gerarchicamente, Fabio Tassone, avvenuta allinterno dello stabilimento di lavoro ed alla quale era seguita una lesione personale;

che, esperita listruttoria, il pretore accoglieva la domanda con decisione del 15 giugno 1999, confermata con sentenza 20 maggio 2000 dal tribunale, il quale osservava come il diverbio litigioso seguito da vie di fatto fosse bensì previsto dallarticolo 58; comma 1, del vigente contratto collettivo quale motivo di licenziamento, ma solo se avvenuto nel recinto dello stabilimento ed inoltre se avesse arrecato grave perturbamento alla vita aziendale;

che, per contro, listruttoria aveva dimostrato come il diverbio in questione fosse avvenuto fuori del recinto, vale a dire sulla pubblica via e vicino ad un bar;

che contro questa sentenza ricorre per cassazione la spa Safiplast mentre il Di Bartolomeo resiste con controricorso;

che il Pm chiedeva la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in subordine, laccoglimento;

che entrambe le parti depositavano memoria.

Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali, delle quali il tribunale avrebbe valorizzato solamente quelle dimostranti come il diverbio in questione, causa del licenziamento dellattuale controricorrente, sarebbe avvenuto fuori dello stabilimento di lavoro;

che inoltre il tribunale avrebbe senza motivazione trascurato le tracce di sangue trovate nellinterno dello stabilimento ed il fatto che il cartellino-orario dimostrava la presenza dellaggredito nelledificio al momento dellaggressione;

che col secondo motivo la ricorrente sostiene che, indipendentemente dal luogo del fatto e della specifica clausola del contratto collettivo, prevedente il licenziamento per i diverbi con vie di fatto solo se avvenuti intra moenia, il tribunale avrebbe dovuto ravvisare la giusta causa di licenziamento ex articoli 2119 Cc e 2 legge 604/96;

che col terzo motivo, denunziando la violazione degli articoli 1362, 1371, 2119 Cc e vizi di motivazione, la ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe dovuto valutare se il fatto contestato integrasse uno degli altri illeciti disciplinari previsti nel contratto collettivo;

che nessuno dei tre motivi può essere accolto;

che il primo è manifestamente inammissibile poiché tende ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione delle prove, compiuta complessivamente e incensurabilmente dai giudici di merito (i quali hanno, in particolare, specificamente motivato anche in ordine al cartellino-orario: pagina 5 della sentenza impugnata);

che, quanto al secondo motivo, la specifica previsione contrattuale di un illecito disciplinare, con la corrispondente sanzione, impedisce al giudice di sostituire le proprie valutazioni a quelle dellautonomia privata, individuale o collettiva, salvo il controllo sulla nullità ex articolo 1418 Cc (Cassazione 5645/89; 3681/91);

che, più precisamente, quando la clausola generale di licenziamento venga definita, ossia specificata, attraverso la volontà negoziale, il giudice è tenuto ad uniformarsi alla definizione contrattuale, salva lipotesi che questa permetta il licenziamento arbitario e discriminatorio, giacché in tal caso il giudice ne ritiene la nullità ex articolo 1418 Cc;

che ciò si verifica non soltanto quando la clausola generale sia contenuta in una disposizione di legge (giusta causa: articolo 2119 Cc; giustificato motivo: articolo 1 legge 604/66) ma altresì e ad esempio quando il contratto collettivo preveda il licenziamento giustificato del dirigente nozione più ampia di quella di giustificato motivo, di cui allarticolo 1 legge 604/66, o di giusta causa, di cui allarticolo 2119 Cc (Cassazione 3527/98; 6729/99) ed il contratto individuale di lavoro specifichi la previsione attraverso apposita clausola (Cassazione 4729/02);

che, quanto al terzo motivo, la specifica contestazione mossa dalla datrice al prestatore di lavoro e considerate nella sentenza impugnata (pagina 4) escludeva, ai sensi dellarticolo 7 legge 300/70, lapplicabilità di una sanzione non corrispondente;

che la manifesta infondatezza dei detti motivi induce a rigettare la richiesta, formulata dal Pm, di trattazione in pubblica udienza ed a rigettare il ricorso (articolo 375 Cpc);

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 83,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorario.