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Monday 24 October 2005

Il diniego di residenza in un Comune deve essere adeguatamente motivato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – sentenza 17 ottobre 2005 n. 5816

Il diniego di residenza in un Comune deve essere adeguatamente motivato.

CONSIGLIO DI STATO,
SEZ. VI – sentenza 17 ottobre 2005 n. 5816 – Pres. Varrone, Est. Barra Caracciolo
– Fiorini (Avv.ti Medina, Siboldi e Barabantini) c.
Ministero dell’Interno (Avv.Stato) e Comune di
Sassello (n.c.) – (annulla TAR Liguria, Sez. II, 16 giugno 1999 n. 305).

F A T T O

Con la sentenza in epigrafe
il Tar per la Liguria, sezione II, ha respinto
il ricorso proposto da Fiorini Giuseppe avverso il decreto del Prefetto di
Savona del 24 novembre 1993, prot.n.361I Sett. che aveva, a sua volta,
respinto il ricorso dal medesimo presentato contro il provvedimento del Sindaco
del Comune di Sassello del 4 novembre 1993 di rigetto della richiesta di
iscrizione nell’anagrafe nella posizione di residente in quel Comune. Riteneva
il Tribunale che le prove addotte dal ricorrente (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e verbali di assemblea) non
vincolassero il giudizio del Collegio sui fatti affermati e che l’Amministrazione
avesse correttamente adottato il decreto di rigetto, atteso che in base agli
accertamenti istruttori effettuati dal Comune era emerso che lo stesso
ricorrente aveva dichiarato, in data 4 marzo 1993, al vigile incaricato, di non
abitare nell’immobile poiché dovevano essere compiuti lavori di restauro.

Appella il Fiorini
sostenendo di avere documentato in primo grado di avere stabilito fin dagli
ultimi mesi del 1992 la propria dimora abituale nell’immobile in Sassello,
località La Carta, nonché di espletare da molti anni la propria attività nel
vicino Comune di Urbe. Nel decreto impugnato inoltre era evidente la
contraddittorietà e insufficienza della motivazione, ovvero la mancanza di
un’effettiva ed adeguata istruttoria, affermandosi che il ricorrente non
avrebbe ancora trasferito la sua abitazione nel Comune di Sassello e, al
contempo, che da alcuni elementi riscontrati si poteva supporre che l’immobile
fosse "abitato". Affermando un’obiettiva incertezza sul requisito
della dimora abituale, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre sul punto ulteriori accertamenti. Inoltre dalla lettura delle
premesse del provvedimento del Prefetto si evinceva che – contrariamente a
quanto affermato dal Tar- il
Fiorini non ha mai dichiarato di non abitare nell’immobile, ma
semplicemente di essersi talvolta assentato per motivi di lavoro, cosa del
tutto logica e plausibile.

Si sono costituite le Amministrazioni
intimate che opponendosi all’accoglimento dell’appello.

D I R I T T O

L’appello va accolto.

Sussistono infatti
i vizi di errore sui presupposti e travisamento dei fatti, nonché di connessa
insufficiente istruttoria e motivazione, in relazione alle circostanze dedotte
dall’attuale appellante nel procedimento conclusosi con il provvedimento
impugnato.

Trattandosi di riconoscere
l’iscrizione nell’anagrafe in posizione di residente, presso il Comune di
Sassello, risulta ingiustificato e contraddittorio il
non aver preso in esame le circostanze addotte dall’istante, relative allo
svolgimento della sua attività lavorativa in luogo prossimo al Comune in
questione (Comune di Urbe), alla stipula di un contratto preliminare di vendita
e del successivo contratto definitivo di acquisto di un’abitazione sita in
località La Carta,
nel Comune medesimo (ma confinante con il Comune di Urbe), alla stessa
effettuazione di lavori per il restauro di tale casa di abitazione.

Tali circostanze erano oggettivamente
riscontrabili, dal Comune ancora prima che dal Prefetto, e non v’era motivo
perché, separatamente, e assunte nel loro concordante significato, dovessero
essere interpretate come irrilevanti nel denotare l’attuazione della volontà di
prendere a dimorare abitualmente nel territorio del Comune presso il quale,
correttamente, l’interessato aveva fatto istanza tesa
a ottenere la residenza.

Né il diniego del Comune, né il
decreto prefettizio impugnato allegano, com’era invece
logico e necessario, circostanze tali da far ritenere che così non fosse, non
risultando idonea a tal fine, ed anzi rivelandosi persino coerente con la
veridicità della domanda di residenza, la dichiarazione resa dal Fiorini, al
vigile incaricato, di non abitare (alla data del 4 marzo 1993) nell’immobile
perché vi dovevano essere effettuati dei lavori. Tale risposta indicava una
condizione di assenza solo transitoria che avvalorava,
anziché smentire, l’insieme delle circostanze prima illustrate, posto che
appare perfettamente logico che, nel prendervi stabile dimora, si vogliano
compiere lavori di restauro presso l’abitazione prescelta, indicando ciò, in
concordanza appunto con gli altri significativi elementi suaccennati, una seria
ed effettiva volontà di rendere stabile la dimora in questione, attualizzata
dalla stessa domanda di trasferimento di residenza.

L’appello va perciò accolto,
annullandosi per l’effetto il provvedimento impugnato in accoglimento delle cennate censure già dedotte in primo grado. Giusti motivi
consigliano di compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in
appello indicato in epigrafe e in riforma della sentenza impugnata, annulla
il provvedimento impugnato in primo grado.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Roma, il 14.6.2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei
Signori:

Claudio Varrone
Presidente

Giuseppe Romeo Consigliere

Luciano Barra Caracciolo
Consigliere est.re

Giuseppe Minicone
Consigliere

Guido Salemi
Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il
17/10/2005.