Enti pubblici

Saturday 15 October 2005

Il decreto tagliaspese. Decreto legge sul contenimento delle spese CdM 14.10.2005

Il decreto tagliaspese. Decreto
legge sul contenimento delle spese CdM 14.10.2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare
un rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica

nonché
una razionalizzazione delle procedure di spesa;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
ottobre 2005;

Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Contenimento
spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali)

1. Per 1’ anno 2005, le dotazioni
dì competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti

fissi
lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono
ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2
allegati.

2. Per l’anno 2005 le
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9-ter, della legge 5 agosto1978, n.
468, e all’articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate
dalla tabella

C della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono ridotte, rispettivamente, di 116 milioni di euro
e di 70 milioni di euro.

3. Gli stanziamenti per l’anno
2005 relativi a spese per consumi intermedi dei,bilanci
di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità
anche finanziaria, individuati

ai sensi
dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e delle

Istituzioni scolastiche, sono
ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei
limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento. Per gli enti

ed
organismi pubblici che adottano una contabilità
esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo
2425, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8 del codice civile

previsti
nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il
godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

4. Le somme provenienti dalle
riduzioni di cui al comma 3 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo

2961. E’ fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti
ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente
dichiarato nella relazione sulla

gestione
di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo.

5. A valere sulle maggiori
entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 del presente decreto, un
importo pari a … milioni di euro è iscritto in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione

del
Ministero dell’economia e delle finanze, per la successiva ripartizione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le Amministrazioni
interessate, su loro motivata richiesta,

per
indifferibili esigenze connesse alle spese di cui al comma 1.

Articolo 2

(Ammortamento
dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate)

1. In deroga a quanto previsto
dallo statuto per i diritti dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000,
n. 212, per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente

decreto
opera la disciplina del presente articolo relativamente all’ammortamento dei
beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di
gas naturale di cui all’articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva
98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, numeri 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento
del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che
si ottiene

dividendo
il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini
tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas:

a) nelle
tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione
di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all’esercizio in
corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell’appendice 1 della
relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione
e distribuzione di energia elettrica, rubricata
"capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per
una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
Resta ferma, per quanto non

diversamente
disposto, la disciplina di cui all’articolo 102 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

4. Le eventuali modifiche delle
vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas successivamente
all’entrata in vigore del presente

decreto,
rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

5. In caso di beni utilizzati in
locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la
deduzione delle quote di ammortamento compete
all’impresa utilizzatrice; alla

formazione
del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i
proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati
in ciascun esercizio nella misura

risultante
dal piano di ammortamento finanziario.

6. Quanto
previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili
nelle categorie omogenee individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e
per il gas. Per i beni non

classificabili
in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

7. La disposizione di cui al
comma 5 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione
inizia successivamente all’entrata in vigore del
presente decreto.

8. Per i costi incrementativi
capitalizzati successivamente all’entrata in funzione
dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni.

9. Nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP per il periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, calcolato in ogni caso in base

alle
disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di
cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe

determinata
applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono
versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell’acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in

corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione
dell’acconto dovuto ai fini dell’IRES e dell’IRAP si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe

determinata
non applicando le disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

(Dismissione
immobili)

1. Nell’ambito delle azioni di
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l’alienazione di tali immobili è considerata urgente
con

prioritario
riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato.

L’Agenzia del demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze di concerto con l’Amministrazione che
li ha in uso a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato ivi compresi quelli di cui ai commi 13,
13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Ferma restando l’applicazione
dell’articolo 27 e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 29 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre
2003, n. 326, si intendono altresì applicabili quanto alle dichiarazioni
urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistica
previsti dalla legge, le disposizioni di cui al

secondo
periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonché al primo ed al secondo

periodo
del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3.

3. Agli atti di
alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi
alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si
applicano le disposizioni di cui

all’articolo
1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Una quota pari al … per cento delle entrate realizzate con le vendite di
cui al comma 1 è assegnata all’Agenzia del demanio, ad integrazione delle
risorse ad essa già stanziate, per il

potenziamento
e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali.

5. All’articolo 27, comma 13-ter,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’ultimo periodo è soppresso.

Articolo 4

(Entrata
in vigore)