Assicurazione ed Infortunistica

Friday 27 June 2003

Il Decreto Legge approvato dal Governo in data 27 giugno 2003 che modifica il Codice della Strada.

Il Decreto Legge approvato dal Governo in data 27 giugno 2003 che modifica il Codice della Strada.

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 recante: “disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada a norma dell’articolo 1 comma l della legge 22 marzo 2001,n.85”;

VISTO il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella legge del l agosto 2002;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, in vista della sua imminente entrata in vigore;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del ………;

SULLA proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con i Ministri dell’Interno e della Giustizia.

Articolo 1

( Modifiche alle disposizioni inerenti l’espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli)

Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive notificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali.”.

b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “g) al Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) 1e parole: “solo per le strade esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “solo per specifiche situazioni”;

b) le parole; “l’adeguamento” sono sostituite dalle seguenti: “il rispetto”.

3. All’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.”.

Articolo 2

(Modifiche alle norme inerenti la guida di veicoli)

l. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifìche:

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: “motocarrozzetta” è sostituita dalle seguenti: “tricicli, quadricicli”; il secondo e il terzo periodo sono soppressi:

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fìsici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’articolo 119, comma 10, lettera c”.

2. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.”.

3. All’articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“l-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116.”;

b) al comma 3 le parole: “Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo” sono sostituite dalle seguenti: “Chiunque munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 1l Kw, B, C o D, guida un veicolo”.

4. All’articolo 126 del decreto legislativo 30 apri1e 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: “di cui all’art. 116, comma 8,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’art. 116, commi 8 e 8-bis,”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5.”;

c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “Alla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.”.

7. All’articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: “l-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe, italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell’Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall’articolo 93, a condizione che al momento dell’immatricolazione l’intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sanzione accessoria non si app1ica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.”.

Articolo 3

( Modifiche alle norme di comportamento)

1.All’articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”;

b) al comma 12 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60”.

2. Al comma 10 dell’articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.

3. All’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I. sezione II, del titolo VI.”.

4. All’articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

b) al comma 15, infine è aggiunto il seguente periodo: “Quando lo stesso soggetto sia incorso in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della parente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;

c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60”;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.”.

5. All’articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;”;

b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:

p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;”;

c) dopo la lettera p), sano aggiunte le seguenti:

“p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

“p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna.

“p-quater ) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

“p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

“p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177;

“p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.”.

6. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1 Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l’uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.”;

b) i commi 1-bis,1-ter e 2 sono soppressi.

7. All’articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Da mezzora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando, l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.”;

b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: “nei casi indicati dall’articolo 152, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi indicati dal comma 1”;

c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: “in deroga al comma l, punto b)” sono sostituite dalle seguenti: “in deroga al comma l,”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente;

“5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza”;

e) al comma 6 le parole: “nelle ore e nei casi indicati nell’articolo 152, comma l,” sono sostituite dalle seguenti: “nelle ore e nei casi indicati nel comma l,”.

8. Al comma 2 dell’articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.”.

9. All’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modifiche:

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4.bis Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.

10. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.”;

b) al comma 3 la parola: “motocicli” è sostituita dalle seguenti: “veicoli di cui comma 1”;

c) nel comma 6 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55″ sono sostituite dalle seguenti: ” alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275.10.”.

11. All’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma l è sostituito dal seguente:

1. “Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

b) il comma l-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.”;

c) al comma 2 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamenro di una somma da euro 33,60 a euro 137,55” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione anministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”.

12. All’articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137.55” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione arnministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.”;

c) al comma 9 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55”.

13. Al comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137.55” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”.

14. All’articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137.55 a euro 550,20”;

b) al comma 5 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è conterluto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e5 sono ridotte alla metà.”;

d) d.opo i1 comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l’organo accertatore, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216.”.

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale.”.

15. All’articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l’inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà.”;

c) al comma 4 le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a 137,55” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3 bis l’organo accertatore,oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell’intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l’organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall’organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione.Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall’articolo 216.”;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all’impresa da cui il conducente dipende, nonché dal committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell’esercizio di una attività commerciale.”.

16. All’articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente ” Cronotachigrafo e limitatore di velocità”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“l. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzjone amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del limitatore di velocità.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitarore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687.75 a euro 2754,15.”;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del crontachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.”;

f) al comma 7 le parole: “la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso” sono sostituite dlle seguenti: “la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso”;

g) al comma 9 le parole: “Alle violazioni di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis”;

h) al comma 9 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l’alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.”.

17. Il comma 6 dell’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Il conducente di ciclomotore ,deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.”.

18. Al comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10” sono sostituite dalle seguenti: “alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.

19. All’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l’interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Si applica l’articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi del1’articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sìa avvenuto il pagamento in misura ridotta, l’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell’articolo 213.”.

Articolo 4

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni)

1. All’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: “Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato. Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetri obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentossanta giorni dall’accertamento.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la deternrinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibiità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2002, n.168, come modificato dall’articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f), e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.”;

c) al comma 3 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione.”.

2. All’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: “o del rilascio del documento fideiussorio” sono soppresse; nell’ultimo periodo le parole: “l’una e l’altro sono versati” sono sostituite dalle seguenti: ” la cauzione è

versata”;

b.) al comma 2-bis dopo le parole: “Stato membro dell’unione europea” sono inserite le seguenti “o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni.”.

3. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento de1le condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato dell’esecuzione dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma l, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto

definitivo.”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.”.

Articolo 5

1. L’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Articolo 186

Guida sotto l’influenza dell’alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tal caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3.Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n.144.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 e 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la

sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), I ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.”.

Articolo 6

l. L’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Articolo 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

l. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenri ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparare, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicativi dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle viigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’art. 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all’ articolo 186 comma 2.”.

Articolo 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1 luglio 2004.

2. All’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, le parole; “e delle autoscuole di cui

all’articolo 123″ sono sostituite dalle seguenti: “delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.”.

3. All’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: “a seguito della violazione” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione”;

b) al comma 2, nell’ultimo periodo, le parole: “o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri” sono soppresse;

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.”.

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 sono abrogati.

5. All’articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, al comma 3, le parole:

“1 gennaio 2004” sono sostituite dalle seguenti: “1 luglio 2004”.

6. Le disposizioni dell’articolo 119, comma 6, dell’articolo 129, comma 4, e dell’articolo 130 comma 2 bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e. successive modificazioni ed integrazioni, come modificate

dall’articolo 2, commi 2, 5 e 6 hanno effetto dal 1 settembre 2003.

7. Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2004.

8. Le disposizioni dell’articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate

dall’articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2004.

9. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, le parole: “di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,”.

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, recante i punteggi previsti dall’articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’ARTICOLO 126-BIS

Norma violata

  Punti

Art.141

  Comma 8

  2

  Comma 9, 1 periodo

  4

  Comma 9, 3 periodo

  10

Art.142

  Comma 8

  2

  Comma 9

  10

Art.143

  Comma 11

  4

  Comma 12

  10

  Comma 13, con rif. al comma 5

  4

Art.145

  Comma 10

  5

Art.146

  Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

  2

  Comma 3

  5

Art.147

  Comma 5

  5

Art.148

  Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8

  2

  Comma 15 con riferimento al comma 3

  5

  Comma 16, terzo periodo

  10

Art.149

  Comma 4

  3

  Comma 5

  5

  Comma 6

  4

Art.150

  Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 5

  5

  Comma 5 con riferimento all’art.149 comma 6

  4

Art.152

  Comma 3

  2

Art.153

  Comma 10

  3

  Comma 11

  1

Art.154

  Comma 7

  4

  Comma 8

  2

Art.161

  Comma 2

  4

  Comma 4

  2

Art.162

  Comma 5

  2

Art.164

  Comma 8

  3

Art.165

  Comma 3

  2

Art.167

  Commi 2,5 e 6, con rif. a:

  a) eccedenza non superiore a 1t

  1

  b) eccedenza non superiore a 2t

  2

  c) eccedenza non superiore a 3t

  3

  d) eccedenza superiore a 3t

  4

  Commi 3,5 e 6, con rif.a:

  a) eccedenza non superiore al 10%

  1

  b) eccedenza non superiore al 20%

  2

  c) eccedenza non superiore al 30%

  3

  d) eccedenza superiore al 30%

  4

  Comma 7

  3

Art.168

  Comma 7

  4

  Comma 8

  10

  Comma 9

  10

Art.169

  Comma 7

  3

  Comma 8

  4

  Comma 9

  2

  Comma 10

  1

Art.170

  Comma 6

  1

Art.171

  Comma 2

  3

Art.172

  Comma 8

  5

  Comma 9

  3

Art.173

  Comma 3

  4

Art.174

  Comma 4

  2

  Comma 5

  2

  Comma 7

  1

Art.175

  Comma 13

  4

  Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)

  2

  Comma 16

  2

Art.176

  Comma 19

  10

  Comma 20, con rif. al comma 1,lettera b)

  4

  Comma 20, con rif.al comma 1,lettere c) e d)

  10

  Comma 21

  2

Art.177

  Comma 5

  2

Art.178

  Comma 3

  2

  Comma 4

  1

Art.179

  Comma 2 e 2 bis

  10

Art.186

  Commi 2 e 7

  10

Art.187

  Comma 7 e 8

  10

Art.189

  Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo

  4

  Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo

  10

  Comma 6

  10

  Comma 9

  2

Art.191

  Comma 4

  3

Art.192

  Comma 6

  3

  Comma 7

  4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella,per ogni singola violazione, sono raddoppiati.