Civile

Friday 04 May 2007

Il decreto ingiuntivo emesso in violazione delle regole della competenza per territorio inderogabile è nullo.

Il decreto ingiuntivo emesso in
violazione delle regole della competenza per territorio inderogabile è nullo.

Tribunale di Torino – Sezione
terza civile – sentenza 21 febbraio – 22 febbraio 2007, n. 1182

Giudice Di Capua

Ricorrente Reale e Colao

Svolgimento del processo ed esposizione dei fatti

Con atto di citazione in
opposizione datato 12.10.2005 ritualmente notificato in pari data, i signori
Reale Corrado e Colao Vincenza convenivano in giudizio avanti a questo
Tribunale la Consel S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:

che, su
ricorso depositato dalla Consel S.p.a. (già Consel Divisione di Biella Leasing
S.p.a.), il Tribunale di Torino, con
decreto n. 7451/05 datato 27.07.2005, depositato in data 28.07.2005, ingiungeva
ai signori Reale Corrado e Colao Vincenza di pagare alla ricorrente la somma di
€ 9.235,13=, oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria e
successive occorrende;

che il
decreto ingiuntivo opposto era nullo per incompetenza per territorio del
Tribunale di Torino adito e, quindi, doveva essere revocato;

che,
infatti, nel caso di specie, trattandosi di contratto a distanza, il contratto
si intendeva concluso nel luogo e nel momento in cui, ferma la proposta,
l’accettazione giungeva a conoscenza del proponente ovvero, in alternativa, con
la messa disposizione dello stesso
cliente della somma finanziata (art. 1 condizioni generali allegate alla
proposta di finanziamento);

che la
proposta era stata sottoscritta a Taranto, gli opponenti avevano ricevuto
formale accettazione del contratto presso la propria residenza in Taranto in
data 5.02.2002 (doc. 2), la somma finanziata era stata messa a disposizione
della concessionaria Corauto di Taranto e, dunque, il contratto si era concluso
ed era stato eseguito in Taranto, con conseguente competenza a giudicare del
foro di Taranto;

che, in
ogni caso, trattandosi di contratto di finanziamento tra professionista e
consumatore, trovava applicazione l’art. 14 D. Lgs. n.
185/1999, che sanciva la competenza territoriale inderogabile del luogo di
residenza o domicilio del consumatore e, quindi, del foro di Taranto.

Pertanto, parte attrice-opponente
concludeva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni preliminari e di merito
di cui in epigrafe.

-All’udienza fissata per la prima
comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c., si
costituiva parte convenuta-opposta, depositando e scambiando comparsa di
costituzione e risposta, dichiarando di aderire, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del Giudice ritenuto
competente, chiedendo la pronuncia della relativa Ordinanza di cancellazione
della causa dal ruolo e l’accoglimento delle altre domande indicate in
epigrafe.

-Con Ordinanza datata 3.02.2006,
il Giudice Istruttore rigettava l’istanza di parte convenuta-opposta intesa a sentir
disporre con Ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi
dell’art. 38, comma 2°, c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle
conclusioni.

-All’udienza così fissata in data
15.11.2006 il difensore di parte attrice-opponente dichiarava di aderire allo
sciopero indetto dagli organi di categoria.

-Infine, all’udienza in data
22.11.2006 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni
così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio
delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 53 giorni e delle
memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma
dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art.
281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall’art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

Motivi della decisione

1) Sul rito applicabile alla
presente causa.

Si deve premettere che la
presente causa è stata instaurata anteriormente al 01° marzo 2006 e, quindi,
non è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

dall’art.
2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies),
e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. “Decreto
competitività”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente
modificato dall’art. 1 della Legge n. 263/2005;

dall’art.
2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell’art. 2,
comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall’art. 8, comma c. 1,
D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 168/2005; sostituito dall’art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a
decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall’art. 1,
comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato
nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime
modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n.
273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il
1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale
data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato
dall’art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato
pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali
modifiche sono state recepite dall’art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n.
273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): “Le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore” .

2) Sulla composizione del
Tribunale.

Sempre in via preliminare, va
rilevato che la causa non rientra tra quelle che l’art. 50 bis c.p.c.
(introdotto dall’art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in
composizione collegiale, e che, pertanto, dev’essere decisa dal Tribunale in
composizione monocratica ai sensi del successivo art. 50-ter c.p.c. .

3) Sull’eccezione di incompetenza per
territorio proposta da parte attrice-opponente.

Come si è detto, gli
attori-opponenti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché nullo per
difetto di competenza del giudice adito, indicando quale giudice competente il
Tribunale di Taranto.

L’eccezione risulta fondata e
meritevole di accoglimento.

I. Invero, risulta pacifico in
causa e documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è
causa è stato richiesto ed ottenuto dalla Consel S.p.a. (già Consel Divisione
di Biella Leasing S.p.a.) sulla base di un contratto di finanziamento stipulato
con i signori Reale Corrado e Colao Vincenza in data 04.02.2002 per Euro
9.720,00= (cfr. anche la copia del citato contratto
prodotto da parte convenuta-opposta sub doc. 1 e dagli attori-opponenti sub
doc. 2).

Trova quindi applicazione l’art.
14 del D. Lgs. n. 185/1999, che ha attuato la Direttiva 97/7/CE
relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, ai
sensi del quale “Per le controversie civili inerenti all’applicazione del
presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del
giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel
territorio dello Stato.”

II. E’ ben vero che l’intero
D.Lgs. n. 185/1999 è stato poi abrogato dall’art. 146,
comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del
Consumo) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell’ 08.10.2005).

Peraltro, poiché la predetta
abrogazione decorre soltanto dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 206/2005, la norma trova tutt’ora applicazione alla
fattispecie in esame.

In ogni caso, l’art. 63 del
Codice del Consumo, con una disposizione identica a quella del citato art. 14,
dispone a sua volta che “Per
le controversie civili
inerenti all’applicazione del presente
capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di
residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.”

III. Ciò chiarito, i signori
Reale Corrado e Colao Vincenza, che rivestono la qualità di “consumatori”,
risultano pacificamente residenti e domiciliati in Taranto, con conseguente
competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Taranto.

IV. Come si è detto, parte
convenuta-opposta ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 38, comma 2°, c.p.c., all’indicazione del
Giudice ritenuto competente, ed ha chiesto la pronuncia della relativa
Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo.

Senonché, la predetta norma non
può trovare applicazione nella fattispecie in esame.

In primo luogo, infatti, nel
giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui
all’art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le
altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte
ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se
la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.

Infatti, nel caso di incompetenza
per territorio del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del
relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza
funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del
Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo
(cfr. sul punto anche Cass. civile, sez. un., 23
luglio 2001, n. 10011 <C:EDOCIVILERicerche-GO3 SUU A2001 N10011 >, in
Foro it. 2001, I,3613).

La Cassazione ha avuto
modo di chiarire che l’Ordinanza con cui il Giudice istruttore, in un
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, rimetta
le parti dinanzi al Giudice territorialmente competente secondo l’indicazione
dell’attore-opponente, non contestata dal convenuto-opposto, senza revocare il
provvedimento monitorio, e contestualmente abbia disposto la cancellazione
della causa dal ruolo, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., deve considerarsi “atto
abnorme”, essendo quegli sfornito di potestas decidendi sulla competenza,
funzionale ed inderogabile, a decidere l’opposizione, che spetta invece al
Giudicante, ai sensi dell’art. 279 n. 1 c.p.c., applicabile anche al Tribunale
in composizione monocratica in forza del rinvio operato dall’art. 281 bis
c.p.c. (in senso sostanzialmente conforme, sia pure con riguardo ad un
procedimento instaurato prima della Novella di cui alla Legge n. 353/1990: cfr.
Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 1999, n. 630 <C:EDOCIVILERicerche-GO3
S02 A1999 N630 > in Giust. civ. Mass. 1999, 150).

In secondo luogo, la citata
previsione di cui all’art. 38, 2° comma, c.p.c.
concerne unicamente l’incompetenza per territorio “fuori dei casi previsti
dall’articolo 28”,
con esclusione, dunque, delle ipotesi di incompetenza per territorio c.d.
“inderogabile”, tra cui rientra quella prevista dal citato art. 14 D.Lgs. n. 185/1999 (e, attualmente, dal pure citato art. 63 D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

V. Pertanto, in accoglimento
della predetta domanda proposta dagli attori-opponenti, dev’essere dichiarata
l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto
ingiuntivo opposto che , per l’effetto, dev’essere
dichiarato nullo e revocato.

4) Sulle spese processuali.

I. Tenuto conto della soccombenza
di parte convenuta-opposta, quest’ultima dev’essere dichiarata tenuta e
condannata a rimborsare agli attori-opponenti le spese processuali, così come
liquidate in dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. .

II. Vista l’esplicita istanza in
tal senso avanzata dal difensore degli attori-opponenti, unitamente alla
condanna alle spese devono essere distratte in favore degli Avv.ti Vito
Annichiarico del Foro di Taranto e Mirella Ferrero del Foro di Torino gli
onorari ed i diritti non riscossi, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. .

PQM

Il Tribunale di Torino, Sezione
Terza Civile, in
composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al n. 28901/05
R.G. promossa dai signori Reale Corrado e Colao Vincenza (attori-opponenti)
contro la Consel S.p.a.
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta-opposta), nel
contraddittorio delle parti:

1) Dichiara l’incompetenza per
territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto e,
per l’effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Torino n. 7451/05 datato 27.07.2005, depositato in data 28.07.2005, che viene revocato.

2) Dichiara tenuta e condanna
parte convenuta-opposta Consel S.p.a. , in persona del
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le spese processuali in favore
degli attori-opponenti signori Reale Corrado e Colao Vincenza, in complessivi
Euro 2.451,25= (di cui Euro 850,00= per diritti, Euro 1.220,00= per onorari ed
il resto per esposti e per rimborso spese generali su diritti ed onorari ex
art. 14 tariffa forense), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) Dispone, ai sensi dell’art. 93
c.p.c., la distrazione in favore degli Avv.ti Vito Annichiarico del Foro di Taranto e Mirella Ferrero
del Foro di Torino, difensori degli
attori-opponenti, dei predetti onorari e diritti non riscossi e delle predette
spese anticipate dai difensori.