Tributario e Fiscale

Tuesday 04 October 2005

Il decreto fiscale collegato alla finanziaria. Decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 29 settembre

Il decreto fiscale collegato alla finanziaria.

Decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 29 settembre

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della evasione fiscale nonché altre disposizioni tributarie
e previdenziali urgenti;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
settembre 2005;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle
finanze;

emana il seguente decreto-legge:

TITOLO I

Contrasto all’evasione fiscale

Art. 1

(Partecipazione dei Comuni al contrasto all’evasione
fiscale)

1. Per potenziare l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, in attuazione dell’articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, i Comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all’accertamento
fiscale pari al 30 per cento delle somme riscosse a titolo definitivo relative
a tributi statali.

2. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai
Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti nonché quelle della partecipazione dei Comuni all’accertamento
fiscale di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono altresì
individuate le ulteriori materie per le quali i Comuni
partecipano all’accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento,
adottato d’intesa con il Direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di
relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione
ai diversi tributi.

Art. 2

(Norme in materia di rafforzamento e di
funzionamento dell’Agenzia delle entrate, della Agenzia delle dogane e della
Guardia di Finanza)

1. All’articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può
provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a
controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta, da
eseguirsi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché
dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.";

b) nel comma 3 dopo le parole
"indicato nella dichiarazione," sono
aggiunte le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,".

2. Al fine di potenziare l’azione di
contrasto all’evasione fiscale, alle frodi fiscali e all’economia sommersa nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge, è autorizzata la
spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2006, di 80 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti
dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l’amministrazione
dell’economia e delle finanze e all’incremento di organico ed alle assunzioni
di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di personale,
nell’ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo,
assegnate alle articolazioni dell’amministrazione dell’economia e delle finanze
nonché all’incremento di organico ed alle assunzioni
di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità,
anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare
graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior
impegno derivante dall’attuazione del presente decreto, a valere sulle
disponibilità di cui al primo periodo, l’Agenzia delle entrate è autorizzata,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad
assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni
di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche
utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai
sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L’Agenzia delle dogane, attraverso
le misure di potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell’articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul
valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l’anno 2006 e a 364 e
385 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo
indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l’Agenzia
delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro,
utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui
al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 10 ottobre
1989, n. 349.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici
dell’Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

5. Le intese di cui al comma 59
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate
all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza le
stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua
azione, il Corpo della Guardia di Finanza, fermo restando l’espletamento delle
ordinarie attività ispettive nell’ambito delle proprie funzioni di polizia
economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi
piani di intervento finalizzati al contrasto dell’economia sommersa, delle
frodi fiscali e dell’immigrazione clandestina, rafforzando il controllo
economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2007, la Guardia
di Finanza sviluppa un incremento dell’impiego delle risorse di personale nel
contrasto all’economia sommersa, alle frodi fiscali e all’immigrazione
clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a
quanto pianificato per l’anno 2005.

8. Al primo ed al
secondo periodo, del numero 2), del secondo comma, dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole
"o dell’articolo 63, primo comma", sono aggiunte le seguenti parole:
", o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

9. Al primo ed al
secondo periodo, del numero 2), del primo comma, dell’articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole "terzo comma" sono aggiunte le seguenti parole: ", o
acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

10. All’articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può
provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a
controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d’imposta.";

b) nel comma 3 dopo le parole
"indicato nella dichiarazione," sono
aggiunte le seguenti: "ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta,".

11. All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo
le parole "controlli automatici" sono inserite le seguenti: ",
ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,".

12. Il quarto comma
dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre
2001, n. 454, è sostituito dal seguente:

"5. Il libretto di controllo,
tenuto nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 2219 del codice civile,
è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo
stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione.".

14. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 6, primo comma,
lettera e), le parole "concessioni in materia edilizia e urbanistica
rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente
ai beneficiari delle concessioni e ai progettisti dell’opera", sono
soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "immatricolazione
e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi";

b) nell’articolo 7, quinto comma,
dopo le parole: "attivata l’utenza" sono
inserite le seguenti: ", dichiarati dagli utenti";

c) nell’articolo 7, sesto comma, dopo
le parole "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le
seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate
mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario inferiore
a 1.500 euro.";

d) nell’articolo 13, primo comma,
lettera c), dopo le parole "codice fiscale", sono aggiunte le
seguenti: "e i dati catastali di cui all’articolo
7 comma 5".

TITOLO II

Riforma della riscossione

Art. 3

(Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione)

1. A decorrere dall’1 ottobre 2006, è
soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione
nazionale sono attribuite all’Agenzia delle entrate, che le esercita mediante
la società di cui al comma 2.

2. Per l’immediato avvio delle attività
occorrenti al conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un
sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative
alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo
obiettivo, l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della "Riscossione s.p.a.", con un capitale iniziale di 150 milioni di
euro.

3. All’atto della costituzione della
Riscossione s.p.a. si procede all’approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da dirigenti di vertice
dall’Agenzia delle entrate e dell’I.N.P.S. ed il presidente del collegio
sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.

4. La Riscossione s.p.a., anche avvalendosi di
personale dell’Agenzia delle Entrate e dell’I.N.P.S. ed anche attraverso altre
società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:

a) effettua
l’attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè
l’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di
riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o
patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate;

2) altre attività, strumentali a
quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tal fine, può
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attività
di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, il Corpo della Guardia di
finanza, con i poteri e le facoltà previste dall’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la
Riscossione s.p.a., secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed
il direttore dell’Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell’articolo
27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

6. La Riscossione s.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di
cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera
b), n. 1, all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446

7. La Riscossione s.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale
della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del
capitale sociale di tali società ovvero il ramo d’azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione, a condizione
che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale
della stessa Riscossione s.p.a.; il rapporto
proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione s.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma
restando la partecipazione pubblica in misura non inferiore al 51 per cento.
Decorsi 24 mesi dall’acquisto, le azioni della Riscossione s.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate
a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci
pubblici della Riscossione s.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del
comma 7 a
privati; entro lo stesso termine la Riscossione s.p.a.
acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da
essa non interamente partecipate.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla
base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie,
scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l’obbligo di
versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell’attività di riscossione svolta fino alla data dell’acquisto, nonché di quelle dovute per l’eventuale adesione alla
sanatoria prevista dall’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.

11.
A
garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10 del presente articolo, i
soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le
modalità stabilite dall’articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle
proprie azioni della Riscossione s.p.a.,
una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata
dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

12. Per i ruoli consegnati fino al 31
agosto 2005 alle società acquistate dalla Riscossione s.p.a. ai sensi del comma
7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate
entro il 31 ottobre 2008.

13. Per effetto degli acquisti di cui
al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate
a favore dello Stato in forza dell’obbligo del non
riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo,
decorrenti dal 2008, ad un tasso d’interesse pari all’euribor
diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell’euribor
da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze;

b) i provvedimenti di sgravio
provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si
riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono
il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande
di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima
dell’entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della
restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione
del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate
annuali, ad un tasso d’interesse pari all’euribor
diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell’euribor
da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze;

d) la restituzione delle
anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall’obbligo del
non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui
alla lettera c), avviene, per l’intero ammontare di tali anticipazioni, con le
modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere
dall’anno successivo a quello di riconoscimento dell’inesigibilità.

14. Il Ministro dell’economia e delle
finanze rende annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato dell’attività di riscossione; a tal fine, l’Agenzia delle entrate
fornisce allo stesso Ministro dell’economia e delle finanze i risultati dei
controlli da essa effettuati sull’efficacia e sull’efficienza dell’attività
svolta dalla Riscossione s.p.a.

15.
A
decorrere dall’1 ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari – C.N.C., previsto dall’articolo 1,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
44, opera in forma di società per azioni. Ai lavoratori dipendenti sono
applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali
previste per i lavoratori di cui al comma 16.

16. Dal 1 ottobre 2006, i dipendenti
delle società non acquistate dalla Riscossione s.p.a, in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è
ancora in essere alla predetta data dell’1 ottobre 2006, sono trasferiti alla
stessa Riscossione s.p.a, sulla base della valutazione
delle esigenze operative di quest’ultima, senza
soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
predetto personale non può essere trasferito senza consenso del lavoratore in
altra sede territoriale fino al 31 dicembre 2010. Resta fermo il riconoscimento
di miglioramenti economici contrattuali tabellari
previsti dal rinnovo in corso alla data di entrata in
vigore del repente decreto nei limiti di quanto già concordato nel settore del
credito.

17. Gli acquisti di cui al comma 7
lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni
dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti
individuati dall’articolo 2 del citato decreto interministeriale n. 375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni
dall’entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono
erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto interministeriale n. 375 del
2000, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso
alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro
un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto
alla pensione di anzianità o di vecchiaia. Ai maggiori oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma valutati in 30 milioni di euro
a decorrere dal 2010 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente
decreto

19. Il personale in servizio alla
data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell’associazione nazionale fra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle
società da quest’ultimo partecipate,
per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o
con il predetto consorzio alla data dell’1 ottobre 2006 ed è regolato dal
contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla
stessa data dell’1 ottobre 2006 alla Riscossione s.p.a. ovvero alla società di
cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in
vigore del presente decreto.

20. Le operazioni di cui ai commi 7,
8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall’imposta
sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione s.p.a. assume
iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell’attività di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi
per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l’anno 2007,
160 milioni di euro per l’anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.

22. Per lo svolgimento dell’attività
di riscossione mediante ruolo, la Riscossione s.p.a
e le società dalla stessa acquistate ai sensi del comma 7 del presente articolo
sono remunerate:

a) per gli anni
2007 e 2008, secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 118 e 119, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21
del presente articolo;

b) successivamente,
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla
Riscossione s.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all’albo di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se
nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.24. Fino al momento dell’eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione s.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le società concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo
d’azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto
degli enti locali, nonché a quelle di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:

a) fino al 31 dicembre 2008 ed in
mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono
gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d’azienda, se queste ultime
possiedono i requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al medesimo articolo
53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;

b) la riscossione coattiva delle
entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata
con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che
per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il
rapporto con l’ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell’articolo
18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

25. Fino al 31 dicembre 2008, in
mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell’ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24
sono gestite dalla Riscossione s.p.a. o dalle società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7.

26. Relativamente
alle società concessionarie delle quali la Riscossione s.p.a non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51
per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette
effettuate in forza dell’obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

a) per le
anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell’inesigibilità;

b) per le restanti
anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell’inesigibilità.

27. Le disposizioni del presente
articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei
commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28.
A
decorrere dall’1 ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono
riferiti alla Riscossione s.p.a ed alle società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 del presente articolo, anche ai fini di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all’articolo 23-decies,
comma 6, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l’anno 2005 nulla è
mutato quanto agli obblighi conseguenti all’applicazione delle predette
disposizioni.

29. Ai fini di cui al capo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione s.p.a e le società dalla stessa partecipate ai sensi
del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì
le disposizioni previste dall’articolo 66 dello stesso decreto legislativo n.
196 del 2003.

30. Entro il 31
marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all’approvazione
del bilancio di cui all’articolo 10, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

31. Agli acquisti di cui al comma 7
del presente articolo non si applicano le disposizioni del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, relative all’obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società
partecipate dalla Riscossione s.p.a. ai sensi del comma 7 del presente articolo
non si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1 del
presente articolo, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le
disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.

34.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo
29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35.
In
deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), del presente articolo,
restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell’articolo 61 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell’articolo 79, comma 5, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.

36. Al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 18:

1) al comma 1, le parole da
"agli uffici" a "telematica" sono sostituite dalle
seguenti: ", gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici";

2) al comma 3, dopo la parola
"decreto", sono inserite le seguenti: "di
natura non regolamentare";

3) dopo il comma 3, è inserito il
seguente: "3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei
dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo senza rendere l’informativa
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";

b) nell’articolo 19, comma 2, lettera
d-bis), dopo la parola "segnalazioni", sono inserite la seguente:
"di azioni esecutive e cautelari";

c) nell’articolo 20, dopo il comma 1,
è inserito il seguente: "1-bis. Il controllo di cui al
comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun
ente creditore.";

d) nell’articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater, è sostituito
dal seguente:"4-quater. Per i ruoli consegnati
fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di
inesigibilità di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro
il 30 giugno 2006.";

3) al comma 4-quinquies, le parole
"1 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio
2006".

37. All’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole "Nell’anno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e
2006";

2) dopo le parole "un
importo", è inserita la seguente: "annuo";

b) nel comma 119, la parola
"2004" è sostituita dalle seguenti: "degli
anni 2004, 2005 e 2006".

38. All’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426,
secondo periodo, le parole "20 novembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2005";

b) nel comma 426-bis;

1) le parole da "30 ottobre
2003" a "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre 2003"

2) le parole "30 ottobre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";

3) le parole "1 novembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 2006";

c) dopo il comma 426-bis, è inserito
il seguente: "426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito
delle società che provvedono a tale versamento.";

d) nel comma 427, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre".

39. All’articolo 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, le "30 settembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "29 dicembre 2005".

40. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 47, sono inseriti
i seguenti: "Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui
trasferimenti coattivi di beni mobili) 1. I competenti uffici dell’agenzia del
territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure
ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e
dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attività di cui all’articolo 79,
comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni
mobili non registrati la cui vendita è curata dai concessionari l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.";

b) dopo l’articolo 72, è inserito il
seguente: "72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). l. L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio
contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n.
4), del codice di procedura civile, l’ordine al datore di lavoro di pagare
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale di
procede e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile, l’ordine di pagare:

a) nel termine di quindici giorni
dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive
scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro.";

41. Le disposizioni dell’articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del
decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere
eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle
disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998, n.
503.

42. All’articolo 1 del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio
2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

43. All’articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole da
"già" a "2004," sono sostituite
dalle seguenti: "autorizzati".

44. Ai maggiori oneri derivanti a
carico del bilancio dello Stato per effetto delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.

TITOLO III

Perequazione delle basi imponibili

Art. 4

(Ambito di applicazione)

1. In anticipazione del disegno di
perequazione delle basi imponibili contenuto nella
legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.

Art. 5

(Plusvalenze finanziarie delle società)

1. Al testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 64, comma 1, è
sostituito dal seguente: "Le minusvalenze
realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all’articolo
87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente,
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58,
comma 2.";

b) all’articolo 87, comma 1,
nell’alinea, dopo le parole "Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: " nella
misura del 95 per cento"; nello stesso comma, lettera a), la parola
"dodicesimo" è sostituita dalla seguente: "diciottesimo";

c) all’articolo 97, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Agli
effetti del comma 1, il requisito di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello della fine del periodo d’imposta.";

d) all’articolo 101, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per i beni
di cui all’articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere
b), c) e d), l’applicazione del comma 1 è subordinata all’ininterrotto possesso
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente.".

2. All’articolo 4, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: "secondo" è sostituita dalla seguente:
"quarto".

3. Le disposizioni di cui al comma 1
hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

(Banche ed assicurazioni)

1. All’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e
degli accantonamenti effettuati ai sensi dell’articolo 16, comma 9, ultimo
periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

2. All’articolo 111 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole : "in
misura pari al 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in
misura pari al 60 per cento".

3. All’articolo 106, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole
"0,60 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"0,40 per cento".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

(Spese di manutenzione degli immobili di
proprietà delle imprese)

1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 90, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di immobili
locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese
documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione
degli interventi di cui alla lettera a), del primo comma dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti
superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione.";

b) nell’articolo 144, comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi derivanti da
immobili locati non relativi all’impresa si applicano comunque
le disposizioni dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo.".

TITOLO IV

Previdenza e sanità

Art. 8

(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR
a forme pensionistiche complementari)

1. È istituito un Fondo di garanzia
per agevolare l’accesso al credito delle aziende che conferiscono il
trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari. Il predetto
Fondo è alimentato da un contributo dello Stato, per il quale
è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni per il
2007, 424 milioni per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010 e 243 milioni
per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre
l’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I
criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro delle attività produttive. Con lo stesso decreto
sono stabilite anche le modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo
eventualmente anche il ricorso all’iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti
dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme
pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto,
in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da
parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti
percentuali indicati nell’allegata Tabella A, applicati nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.
L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente
considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per
maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo
di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non
trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore
di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all’articolo 24
della citata legge n. 88 del 1989, l’importo differenziale è trattenuto, a
titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere
derivante dal presente articolo è valutato in 46 milioni di euro
per l’anno 2006, 53 milioni di euro per l’anno 2007 e 176 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008.

3. All’articolo 50, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "31 dicembre 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

Art. 9

(Potenziamento di strumenti di programmazione
finanziaria nel settore sanitario)

1. Al fine di garantire nel settore
sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito
del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal
biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo
Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai
fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo
quanto previsto dall’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 204, n. 311
e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di
accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale
dipendente del SSN e degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il SSN, nell’ambito del proprio territorio, quantificati
sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna
regione dà evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo
regionale di cui ai DM 16 febbraio 2001 e DM 28 maggio
2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle
certificazioni trimestrali di accompagnamento del
conto economico, di cui all’articolo 6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, segnala alla
regione tale circostanza.

2. Al fine di garantire nel settore
sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell’ambito
del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 1,
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l’anno 2005, per
le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria
autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 204, n. 311 e dalla conseguente Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio
bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal
rinnovo dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medico-veterinaria,
della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo e del personale
del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell’ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di
finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale accantonamento nel
modello CE riepilogativo regionale di cui ai DM 16 febbraio 2001 e DM 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio
trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all’articolo
6 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o
parziale accantonamento, il Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.

Art. 10

(Trasferimento all’INPS di competenze in materia di
invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei
finanziamenti comunitari)

1. L’Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio
delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, è stabilita la data di effettivo
esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate
le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

3. Il personale
trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico
in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale
trasferito dovrà confluire. A seguito del trasferimento del personale
sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero
dell’economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all’I.N.P.S..

4. Sino alla data stabilita con i
decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito , con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.

5. Per le controversie instaurate nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della presente legge e la data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S.
delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell’economia e
delle finanze è assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del
decreto-legge n.269 del 2003, da propri funzionari
ovvero da avvocati dipendenti dall’I.N.P.S.

6. A partire dalla data di effettivo esercizio da parte dell’I.N.P.S. delle funzioni
trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità,
nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere
notificati anche all’I.N.P.S.. La notifica va
effettuata sia presso gli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi
provinciali dell’I.N.P.S.. Nei procedimenti
giurisdizionali di cui al presente comma l’I.N.P.S. è liteconsorte
necessario ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile e,
limitatamente ai giudizio di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente
da propri dipendenti.

7. Per accedere
ai benefici e sovvenzioni comunitarie le imprese di tutti i settori sono tenute
a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 11

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

1. Ai fini della copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’esercizio del criterio di delega di cui
all’articolo 1, comma 2, lett. o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
autorizzata la spesa di 160 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.

Art. 12

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente provvedimento pari a 190 milioni di euro per l’anno 2005, 412 milioni di euro per l’anno
2006, 655 milioni di euro per l’anno 2007 e 1.017 milioni di euro a decorrere
dal 2008, si provvede:

a) per l’anno 2005, quanto a 190
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 14, della legge n.
662 del 1996;

b) per gli anni successivi, quanto a
86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante
utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 59, comma 4 bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall’articolo 3, comma 36, lettera
d), punto 1), del presente decreto;

c) quanto a 65 milioni di euro per il 2006, 160 milioni di euro per il 2007 e 170
milioni di euro a decorrere dal 2008 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, in
relazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 21, del presente decreto;

d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 771
milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente provvedimento.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA A

(articolo 8, comma 2)

2006 0,12 punti percentuali

2007 0,16 punti percentuali

2008 0,19 punti percentuali

2009 0,21 punti percentuali

2010 0,23 punti percentuali

2011 0,25 punti percentuali

2012 0,26 punti percentuali

2013 0,27 punti percentuali

dal 2014 0,28 punti percentuali