Lavoro e Previdenza

Monday 28 April 2003

Il datore di lavoro deve risarcire l’ intero danno biologico causato dal demansionamento anche se il dipendente è soggetto incline ad ansia e depressione. Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 3 dicembre 2002-9 aprile 2003, n. 5539

Il datore di lavoro deve risarcire lintero danno biologico causato dal demansionamento anche se il dipendente è soggetto incline ad ansia e depressione

Cassazione Sezione lavoro sentenza 3 dicembre 2002-9 aprile 2003, n. 5539

Presidente Sciarelli relatore Vidiri

Pm Napoletano conforme ricorrente Monteleone controricorrente Sda Express Courier Spa

Svolgimento del processo

Rosario Monteleone con un primo ricorso depositato in data 20 maggio 1995 adiva il Pretore di Genova lamentando che la Transcoop spa, dalla quale era stato formalmente assunto, pur avendo di fatto prestato attività lavorativa per la Sda Express Courier srl, gli aveva attribuito mansioni inferiori rispetto a quelle svolte e contenute nella stessa lettera di assunzione, con un illegittimo provvedimento di dequalificazione (lettera del 14 febbraio 1995). Rivendicava, quindi, la qualifica di primo o, in subordine, di secondo livello in base al Ccnl per il personal dipendente delle imprese di spedizione.

Le due società si costituivano negano la debenza e, reciprocamente, la propria legittimazione.

Con successivo ricorso depositato in data 7 novembre 1995, il Monteleone adiva nuovamente il Pretore di Genova esponendo, questa volta, che, a causa del demansionamento sofferto, era caduto in grave crisi depressiva che lo aveva costretto ad una pesantissima terapia farmacologia e che durante lo stato di malattia era stato licenziato con lettere inviategli sia dalla Transcoop (25 settembre 1995) sia dalla Sda Express Courier (29 settembre 1995), da lui impugnate con comunicazione del 4 ottobre 1995, contenente anche richiesta dei motivi. In tale secondo ricorso instava per laccertamento della illegittimità e/o inefficacia del licenziamento, con ogni conseguenza di legge nonché per il risarcimento del danno biologico sofferto a causa dei comportamenti illegittimi posti in essere dalla parte datoriale.

Il Pretore di Genova con sentenza non definitiva del 29 luglio 1996, ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le due società e il Monteleone, condannava le suddette società al pagamento delle differenze retributive, riconoscendo al lavoratore il secondo livello e, dichiarata linefficacia del licenziamento comunicato dalla Sda e lillegittimità di quello intimato dalla Transcoop, condannava sempre le due società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, disponendo la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda di risarcimento del danno biologico. Le società convenute formulavano riserva di appello.

Con sentenza definitiva del 9 febbraio 1998, il pretore accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno biologico e condannava le società convenute in solido a risarcire il danno alla salute da accertare in separato giudizio.

Avverso tali decisioni proponevano appello la Transcoop spa e la Sda Express Courier srl ribadendo tutte le argomentazioni spiegate in primo grado, soffermandosi in particolare sulla pretesa infondatezza della decisione in punto di danno biologico.

In sede di appello il Tribunale di Genova con sentenza parziale del 23 ottobre 1998 respingeva il gravame delle società, con riguardo al demansionamento ed alla dichiarata illegittimità del licenziamento, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di anno biologico in relazione al quale disponeva nuova consulenza dufficio. Allesito dellistruttoria il Tribunale con sentenza definitiva dell11 dicembre 2000, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico ed in conformità della espletata consulenza, riteneva che il Monteleone fosse affetto da sindrome ansiosa depressiva e da obesità, con conseguente danno alla salute quantificato nella misura del 50% di invalidità, di cui il 25% attribuito a causa lavorativa ed in particolare allintimato licenziamento del 1995. il suddetto danno era quantificabile in complessive lire 174.250.000 (lire 8.500.000 quale valore di ciascun punto di invalidità da moltiplicare per 50, il totale dei punti di invalidità, moltiplicando ancora il risultato per 0.820 quale coefficiente per letà il Monteleone aveva allepoca del licenziamento 37 anni e dividendo il risultato per due), somma sulla quale andava computata la rivalutazione dal 18 settembre 1998 (data alla quale si riferivano le tabelle utilizzate) e sulla quale decorrevano gli interessi legali da 1 ottobre 1995, così come indicato in dispositivo.

Avverso tale sentenza Rosario Monteleone propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste la spa Express Courier con controricorso, nel quale riferisce che la Sda Express Courier srl e la Transcoop spa, in data 18 dicembre 1998, con atto per notar dottor Giuseppe Brunelli del 18 dicembre 1998 rep. 699243 avevano conferito i proprio complessi aziendali nella Sda Express Courier spa e che questultima era di diritto titolare dei rapporti di cui al presente giudizio.

Rosario Monteleone ha depositato memoria difensiva ex articolo 378 Cpc.

Motivi della decisione

Con il ricorso Rosario Monteleone deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 Cc, 2055 Cc, 1227 Cc nonché dellarticolo 40 e 41 Cp in ordine alla incidenza sullammontare del danno risarcibile del concorso tra causa umana e causa naturale. In particolare sostiene che il Tribunale di Genova ha errato nel dare rilevanza alla concausa naturale nella determinazione del danno risarcibile, disattendendo sul punto lindirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità secondo cui non deve essere posto a carico del danneggiato una parte del danno quando la sua verificazione non sia a lui imputabile.

Nel caso di specie doveva, pertanto, prescindersi dal fatto che il modo di essere di esso ricorrente (la predisposizione fisica) avesse avuto una efficacia eziologia, dal punto di vista oggettivo, nella determinazione dellevento dannoso. In conclusione, sostiene il ricorrente che anche dalla lettera dellarticolo 1227 Cc e del 2055 Cc si evince che levento della predisposizione fisica del soggetto rispetto alla patologia insorta per effetto del comportamento illegittimo ed illecito di altro soggetto (datore di lavoro) pur costituendo un antecedente condizionante o concausa naturale nella produzione dellevento dannoso, non incide però sulla responsabilità risarcitoria del danneggiante non valendo a ridurla proporzionalità talché il danneggiante stesso (datore di lavoro) è tenuto a risarcire il danno nel suo intero ammontare.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Questa Corte ha più volte affermato che in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli articoli 40 e 41 Cp, qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile delluomo siano sufficienti a determinare levento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, lautore dellazione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dellevento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza lapporto umano, allevento di anno, lautore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tali sensi: Cassazione 2335/01; 5924/95; 981/91).

La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, o in giudizio di responsabilità totale per lautore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del primo comma dellarticolo 41 Cp) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del secondo comma dellarticolo 41 Cp) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e levento (cfr. in motivazione in tali sensi: Cassazione 981/91 citato).

In altri termini solo nel caso in cui sia stata accertata leffettiva operatività del nesso causale tra comportamento imputabile del danneggiante e pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termini percentuali con riferimento alla concausa naturale la responsabilità dellautore della condotta colposa, essendo questultimo responsabile per lintero dei danni cagionati.

Un siffatto indirizzo che trova sicuro fondamento normativo sia nel disposto degli articoli 1227 e dellarticolo 2056 Cc (da cui si evince che in caso di concorso di cause è consentita una riduzione del risarcimento solo in presenza di condotta colposa del creditore) che in quello dellarticolo 2055 Cc (da cui si evince che la graduazione e riduzione della responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi del danneggiato e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera soltanto in sede di regresso; cfr. così: Cassazione 2335/01 citata; 981/91) viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per una concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del danneggiato, prevale lesigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza linadempimento o lillecito. In questa ottica ricostruttiva la dottrina aggiunge anche che il danneggiato che «danneggia o concorre a danneggiare se stesso» non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dellautore del danno ingiusto.

Nessuna incertezza può permanere sullapplicabilità dei suddetti principi in materia giurislavoristica nella quale ogni pure infondata riserva sulla loro validità è destinata a disgelare la propria inconsistenza solo che si considerino gli obblighi a tutela della salute dei proprio dipendenti facenti capo sullimprenditore di cui è significativa espressione il disposto dellarticolo 2087 Cc e solo che si tenga anche conto della ormai acquisita generale consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psico-fisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di demansionamento o di recesso dal rapporto lavorativo.

Corollario di quanto sinora detto è che il Tribunale, dopo avere correttamente riconosciuto, sulla base delle risultanze della consulenza in atti, che gli illegittimi provvedimenti societari (ed in particolar modo il licenziamento) erano responsabili sul piano eziologico della misura del 50% del danno biologico riscontrato nel Monteleone, non ha da tale situazione fatto scaturire le dovute conseguenze. Ed invero il giudice di appello, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha liquidato i danni da corrispondere al lavoratore, escludendo da detto risarcimento la percentuale 50% – di quelli che per la consulenza medico legali erano eziologicamente ricollegabili ad una predisposizione fisica del Monteleone ed a sue infermità pregresse. Il Tribunale di Genova, sempre alla stregua di quanto innanzi detto, avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dellaccertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, a dette società (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità allautore della condotta imputabile.

Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ai sensi dellarticolo 384 Cpc, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la condanna della Sda Express Courier (che, come va ribadito, in controricorso ha affermato senza alcuna contestazione in tutti gli atti difensivi di controparte di essere di diritto titolare dei rapporti di cui al presente giudizio per conferimento dei propri complessi aziendali da parte della Sda Express Courier srl e Transcoop spa) al pagamento a favore di Rosario Monteleone di euro 179.985,22 (equivalenti a lire 174.250.000 per 2, stante la responsabilità della società anche per la percentuale, quantificata nel 50% dei danni ricollegabili alle pregresse condizioni psico-fisiche del Monteleone), oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati giusta i criteri già fissati dal Tribunale di Genova.

In relazione alle spese dellintero processo mentre deve rimanere ferma la statuizione per quelle dei giudizi di merito, in relazione a quelle di questo grado va, invece, disposta la condanna della Sda Express Courier spa a corrispondere a favore di Rosario Monteleone le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la Sda Express Courier spa a corrispondere a Rosario Monteleone la complessiva somma di euro 179.985,22 oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati giusta i criteri fissati dal Tribunale di Genova. Mantiene ferma la statuizione sulle spese dei giudici di merito e condanna la società controricorrente al pagamento a favore del Monteleone delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre euro 4.000,00 per onorari difensivi.