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Tuesday 16 September 2003

Il concetto di ristrutturazione edilizia. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 settembre 2003 n. 5032

Il concetto di ristrutturazione edilizia.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 8 settembre 2003 n. 5032

Pres. Quaranta, Rel. Corradino

Pizzolo Angelo, Pizzolo Giuliano e Pizzolo Ernesto (avv.ti Eugenio Lequaglie e Mario Sanino)

c. Frigo Vito (Avv. Luigi Pasetto e Luigi Manzi) Comune di San Bonifacio (avv.ti Giovanni Sala e Nicolò Paoletti)

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, il sig. Vito Frigo, il quale, in qualità di proprietario di un immobile confinante con quello di Pizzolo Angelo, Pizzolo Giuliano e Pizzolo Ernesto, chiedeva lannullamento della concessione edilizia n. 8655/98/01 rilasciata dal Comune di S. Bonifacio in data 12.9.01 con la quale i sigg. Pizzolo venivano autorizzati a compiere lavori di ristrutturazione del loro immobile, adibito a deposito, mediante demolizione e successiva ricostruzione, e di realizzazione di un piano interrato.

Ladito Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, con sentenza in forma abbreviata ai sensi dellart. 9 della legge n. 205/2000, n. 3070/2002, accoglieva il ricorso ed annullava la concessione edilizia, sulla base della considerazione che nella specie doveva applicarsi la normativa dettata in ordine alledilizia condonata che, avendo natura di norma specifica, prevaleva sulla generale normativa sulla ristrutturazione urbanistica, imponendo il rispetto, nellipotesi in esame, della normativa di zona.

Avverso la predetta decisione proponevano rituale appello Angelo, Giuliano ed Ernesto Pizzolo, assumendo, nel merito, lerroneità della sentenza, sotto diversi profili:

– Violazione e/o erronea applicazione dellart. 26 L. 1034/71, come modificata dalla legge 205/2000, perché emanata in forma semplificata in mancanza dei presupposti di legge;

– Acquiescenza del ricorrente al provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado;

– Violazione e/o falsa applicazione della normativa posta dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S.Bonifacio. Difetto e/o illogicità nella motivazione;

– Violazione ed erronea applicazione di altre norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di S. Bonifacio con riferimento alle normative sulle distanze da edifici di altezza inferiore ai tre metri.

Proponeva, altresì, appello principale, nelle forme dellappello incidentale, il Comune di S. Bonifacio, deducendo anchesso, nel merito, lerroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa posta dalle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S. Bonifacio e per illogicità e insufficienza della motivazione;

I Pizzolo, con ladesione del Comune di San Bonifacio, chiedevano, altresì, con il medesimo ricorso, in via preliminare e cautelare, la sospensione dellesecutività della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 11.10.2002, ha accolto listanza cautelare, sospendendo lefficacia della sentenza impugnata.

Si è costituito Vito Frigo per resistere allappello.

Con memoria depositata in vista dell’udienza lappellante ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2003 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

D I R I T T O

1. Con il primo motivo di ricorso, gli appellanti deducono la violazione e/o erronea applicazione dellart. 26 della l. 1034/71, come modificata dalla legge 205/2000, perché la sentenza è stata emanata in forma semplificata in mancanza dei presupposti di legge, sollevando, eventualmente, questione di costituzionalità di tale norma.

Rilevano che la sentenza in forma semplificata è stata emanata in assenza del presupposto, richiesto dalla legge, della completezza del contraddittorio, ritenendo soddisfatto tale requisito non con la semplice rituale notificazione allamministrazione resistente ed ai controinteressati, ma con la effettiva partecipazione di tali soggetti alludienza cautelare in cui è stata pronunciata la sentenza.

Sul punto, basta osservare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 546 del 20.01.2002, sez. IV, n. 3929 del 12.07.2002 e n. 3931 del 12.07.2001),ha più volte precisato che la valida costituzione nel giudizio di primo grado si ha con la rituale intimazione delle parti interessate.

Né il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio con rimessione alla Corte Costituzionale di suddetta normativa per la violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., in relazione al diritto di difesa, alleffettività della tutela giurisdizionale, e allobbligo di motivazione, posto che la giurisprudenza ha, più volte, sancito la legittimità costituzionale della sentenza emessa in forma semplificata. Infatti, la Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 10 novembre 1999, n. 427) ha già affermato che la sentenza, ancorché succintamente motivata, è idonea a definire un giudizio a cognizione piena, non essendovi alcuna reciproca interdipendenza tra semplificazione della motivazione e sommarietà della cognizione, e la giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Cons.Stato, sez. V, n. 268 del 26.01.2001) ha ribadito che la semplificazione della motivazione, nei casi speciali previsti dalla legge, è strumentale allesigenza di garantire una ragionevole durata del processo ai sensi dellart. 111, comma 2°, Cost., essendo compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso i Pizzolo lamentano lacquiescenza del resistente, ricorrente in primo grado, al provvedimento impugnato, per cui il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o irrricevibile.

Ciò in quanto con una convenzione intervenuta, in data 13.3.98, tra i Pizzolo e Vito Frigo, questultimo autorizzava gli odierni appellanti a ristrutturare il manufatto oggetto del presente giudizio, impegnandosi, in più, a realizzare lo scavo per la parte interrata dello stesso. Da qui si deduce lacquiescenza al provvedimento concessorio che avrebbe dovuto, in seguito, autorizzare questi lavori.

Tale motivo, risulta, parimenti, infondato.

Infatti, al di là della considerazione che non si ritiene configurabile unacquiescenza preventiva ad un provvedimento amministrativo, posto che, alla data della convenzione, non era stata neanche inoltrata la domanda di concessione edilizia, lefficacia dellaccordo è smentita da altre due circostanze. Da un lato, dal fatto che la convenzione suddetta è stata sottoscritta da Vito Frigo non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della SI-BELLA s.n.c., allora proprietaria dellimmobile confinante con quello dei Pizzolo, e dalla quale poi il Frigo lo avrebbe acquistato, per cui lattuale resistente è soggetto diverso ed estraneo allaccordo, che non può produrre effetti nei confronti dei terzi in assenza, come in questo caso, di trascrizione. Per altro verso, dal rilievo che la disciplina delle distanze legali è sancita da norme poste a tutela delle superiori esigenze di ordine pubblico ad una ordinata e razionale edificazione, e perciò non soggette ad essere derogate da accordi pattizi privati (cfr. Cons. Stato, IV Sezione, n. 3929 del 12.07.2002). I primi I primi due motivi di ricorso vanno, quindi, disattesi.

3. Risulta fondato, invece, il terzo motivo di ricorso proposto dallappellante.

Merita adesione, infatti, la censura con la quale sia il Comune di S.Bonifacio che Pizzolo Angelo, Giuliano ed Ernesto deducono il difetto di motivazione e la violazione e/o falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. da parte della sentenza impugnata.

Come accennato in fatto, il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso ritenendo di applicare la normativa specifica, e quindi prevalente su quella urbanistica generale, dettata in materia di edilizia condonata, che impone, in caso di abbattimento e ricostruzione, il rispetto della normativa di zona. Di qui, anche se sul punto non vi è espressa pronuncia, conseguirebbe il mancato rispetto, imposto, appunto, dalla normativa di zona, delle norme generali sulle distanze.

Tale iter argomentativo non è condivisibile.

In ordine alledilizia condonata, la normativa speciale delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S.Bonifacio prevede, in caso di abbattimento e ricostruzione, il rispetto delle normative e destinazioni di zona. E le normative di zona prescrivono (pag. 35 N.T.A.), con riguardo a quella di riferimento del manufatto in questione, realizzato in zona B di P.R.G., che la ristrutturazione richiesta avvenga mediante la ricostruzione sullarea di sedime preesistente o allesterno di essa, nel rispetto delle norme generali sulle distanze.

Si ritiene, anzitutto, contrariamente a quanto affermato dal Comune appellante, che le ipotesi di abbattimento e ricostruzione possano ricomprendere, come nel caso di cui si tratta, anche quelle conseguenti a semplici ristrutturazioni, quindi con demolizione e successiva ricostruzione perfettamente fedele alla superficie coperta, al volume e alla sagoma delledificio preesistente, per cui il giudice di primo grado ha letto correttamente lesistenza dei presupposti di fatto per lapplicazione della normativa di zona. Le conseguenze di tale assunto, però, basate evidentemente, in assenza di motivazione espressa in proposito, sullinterpretazione di suddetta normativa, non sono corrette.

In particolare, vale osservare che le prescrizioni di zona prevedono, per le ristrutturazioni, la necessità della ricostruzione sullarea di sedime preesistente, come avvenuto nel caso in esame, o, se allesterno di essa, e cioè allesterno dellarea di sedime preesistente, il rispetto delle norme generali sulle distanze. In altri termini è da intendere che la disgiuntiva o separi due ipotesi nettamente distinte, in ordine alla imposizione del rispetto delle norme generali sulle distanze, a seconda che la ricostruzione dellimmobile avvenga o meno nel fedele rispetto delledificio già esistente.

Altrimenti, se il rispetto delle norme sulle distanze fosse imposto in entrambe le ipotesi, non si spiegherebbe il motivo della distinzione. Sarebbe stato sufficiente, infatti, consentire la ricostruzione degli edifici nel rispetto delle norme generali sulle distanze, oppure, in alternativa, inserire la congiuntiva e al posto della disgiuntiva o. Va inoltre considerato che se la disposizione fosse da intendersi nel senso del necessario rispetto delle norme generali sulle distanze in caso di semplice ristrutturazione, essa si porrebbe in contrasto sia con il concetto di ristrutturazione fatto proprio dal legislatore con la legge 443/01, dove allart. 1, comma 6, lett. b), si prevede espressamente che le ristrutturazioni edilizie sono comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, sia con la stessa nozione accolta dalle N.T.A. del Comune di S.Bonifacio, laddove (pag. 9 N.T.A.) si stabilisce che la ristrutturazione definisce anche la possibilità di demolizione e ricostruzione dellesistente, purchè ciò avvenga sullarea di sedime e allinterno delle sagome volumetriche originarie.

E, a conferma di siffatte considerazioni, non è di scarso rilievo la ulteriore previsione delle N.T.A. (da pag. 10), secondo cui & non può essere impedita solo da ragioni di distanza la ricostruzione allinterno dellarea di sedime di edifici preesistenti legittimamente demoliti dopo lapprovazione del P.R.G. ed inequivocabilmente documentati&., fattispecie nella quale rientra il fabbricato di cui si controverte, oggetto dei lavori di ristrutturazione nel 2001, dopo lapprovazione del P.R.G., avvenuta nel 1998, come ampiamente documentato.

Il motivo è, quindi, fondato.

4. Per quanto considerato e assorbito quant’altro i ricorsi in appello vanno accolti.

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.