Enti pubblici

Friday 31 October 2003

Il Comune ha l’ obbligo di provvedere sulla denuncia di abuso edilizio fatta da soggetto qualificato. CONSIGLIO DI STATO -SEZIONE V. Sentenza 21 ottobre 2003 n. 6531

Il Comune ha lobbligo di provvedere sulla denuncia di abuso edilizio fatta da soggetto qualificato

CONSIGLIO DI STATO -SEZIONE V

Sentenza 21 ottobre 2003 n. 6531 (Pres. DOttavi, Est. Carboni)

FATTO

Listante rappresenta che nella sua qualità di proprietario di un immobile in Caserta alla Via Laviano n.24 Parco SIA, con istanza del febbraio 2000 ed atto di diffida del febbraio 2000 richiedeva lintervento del Comune di Caserta, quale ente preposto alla vigilanza e repressione degli abusi edilizi, al fine di eliminare opere abusive di vaste proporzioni realizzate nel parco SIA; non avendo il Comune provveduto in merito, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Si costituiva in giudizio il Comune che si limitava ad eccepire che listante non era titolare di un interesse legittimo, ma solo di un interesse di fatto tale da non legittimarlo a produrre ricorso giurisdizionale.

Con la decisione impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto ha ritenuto che il ricorrente non avesse precisato il titolo e la natura della violazione commessa dallAmministrazione.

Secondo lappellante la decisione è ingiusta ed illegittima e ne chiede la riforma per i seguenti motivi:

“Error in iudicando” con riferimento al titolo e alla natura della violazione commessa dalla P.A.; il Collegio afferma che il ricorrente ha attivato la procedura ex art.21 bis legge n.1034/71, senza precisare il titolo e la natura della violazione commessa dallAmministrazione. Rileva viceversa lappellante che il Comune è lorgano deputato in via primaria al controllo del territorio da un punto di vista urbanistico ed è lente titolare dei poteri repressivi in merito.

Il ricorso lamentava linadempienza dellAmministrazione con riferimento alle circostanze degli abusi evidenziati nellistanza del febbraio 2000 e nellatto di significazione parimenti notificato al Comune nel febbraio 2002, e si soffermava poi dettagliatamente sullobbligo del Comune a corrispondere allistanza e a procedere per la refusione degli abusi edilizi. Pertanto è evidente lerrore in iudicando in cui è caduto il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Rileva poi lappellante che nel caso in cui la decisione del Tribunale fosse interpretabile con riferimento allassenza in radice di una posizione legittimamente del ricorrente, limpostazione sarebbe certamente errata.

Infatti, dagli atti di causa, era pacifica ed incontestata la qualità del ricorrente quale proprietario di ununità immobiliare allinterno di un parco nel quale erano stati commessi abusi edilizi di vaste proporzioni; pertanto la legittimazione del ricorrente a chiedere gli interventi repressivi e ripristinatori del caso nei confronti del Comune era pacifico. Non si vede, infatti chi altri potrebbe essere legittimato a richiedere tale intervento se non il ricorrente che è comproprietario di unità immobiliare ed abita nel Parco SIA. Pertanto, alla luce dellinerzia ingiustificata del Comune, il ricorrente era legittimato ad impugnare il silenzio-rifiuto tramite la speciale procedura di cui allart.21 bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, come introdotto dalla legge n.205 del 2000; secondo quanto anche statuito dalla Sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n.230 del 16 gennaio 2002.

Lappellante conclude per laccoglimento del ricorso con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con lappello in esame viene impugnata la sentenza n.8029/02, del 12 dicembre 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli IV Sezione, ha respinto il ricorso proposto dallattuale appellante avverso e per lannullamento del silenzio-rifiuto serbato dallappellato Comune di Caserta sulle diffide presentate dallappellante medesimo per ottenere lintervento del Comune per la repressione degli abusi edilizi perpetrati nel parco SIA.

Come pure considerato in precedenza lappellante dopo aver dedotto lerror in iudicando concernente la fondatezza della sua richiesta di intervento del Comune a reprimere gli abusi evidenziati, reitera nel merito sia pur rimodulandole avverso il contenuto dellimpugnata decisione le censure già prospettate in primo grado, censure per cui, sotto il profilo della legittimazione attiva, egli, anche in quanto proprietario di ununità immobiliare allinterno del parco, aveva titolo per la proposizione delliniziativa giurisdizionale.

Le censure sono fondate e lappello deve essere accolto per le ragioni e nei limiti appresso specificati.

Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione generale prevista dallart.21 bis della legge n.1034/1971 (come innovata dalla legge n.205/2000) sullimpugnabilità del silenzio-rifiuto serbato dallAmministrazione, non possa essere interpretata nel senso di attribuire efficacia garantistica giurisdizionale nei confronti di qualsiasi richiesta avanzata alla P.A. e rimasta inevasa, perchè la tutela garantistica generalizzata ed uniforme dellimpugnazione del silenzio-rifiuto riguarda pur sempre quelle ipotesi in cui tale (tacito) provvedimento (impugnabile) si sia (giuridicamente) formato, e non indistintamente in tutti i casi in cui lAmministrazione non abbia corrisposto alle istanze sottopostele.

Largomentazione del Tribunale, condivisibile (ma solo in parte) in via generale, non è comunque rapportabile alla fattispecie.

Sotto il profilo generale ritiene il Collegio che se è vero che la predetta tutela garantistica generalizzata avverso il fenomeno del provvedimento di silenzio-rifiuto debba riguardare comunque casi in cui lAmministrazione sia tenuta a corrispondere espressamente alle istanze sottopostele, è altrettanto e prevalentemente vero che il denotato fenomeno negativo del predetto latitante comportamento dellAmministrazione (silenzio-rifiuto) sia censurabile quando dallAmministrazione ci si debba comunque attendere un comportamento conforme al perseguimento degli interessi pubblici cui essa è istituzionalmente deputata. In altri termini ritiene il Collegio che il silenzio-rifiuto, come tale, sia comunque censurabile se da un lato riguardi lestrinsecazione di un comportamento (potenzialmente) comunque dovuto da parte dellAmministrazione e, dallaltro sia attivato come nella fattispecie non in maniera acritica e generalizzata, ma da chi vanta uno specifico e qualificato interesse.

Ciò premesso in via generale rileva poi il Collegio che nella fattispecie loriginario ricorrente-appellante aveva prospettato una non generica situazione di abusività di interventi edilizi la cui antigiuridicità veniva espressamente specificata nelle varie istanze prodotte dallinteressato, la cui legittimazione attiva era poi particolarmente qualificata dalla titolarità di un diritto di proprietà limitrofo al luogo in cui si sono perpetrati gli abusi denunciati e dalle particolarità proprie (pure ampiamente qualificate nei menzionati atti di diffida) del Parco SIA ove tale proprietà (e i contigui abusi) sono localizzati.

Ne deriva ad avviso del Collegio che qualora come nella fattispecie il comportamento omissivo (silenzio-rifiuto) dellAmministrazione sia stigmatizzato da un soggetto qualificato (in quanto, per lappunto, titolare di una situazione di specifico e rilevante interesse che lo differenzia da quello generalizzato di per sé non immediatamente tutelabile), tale comportamento assuma una connotazione negativa e censurabile dovendo lAmministrazione (titolare dei generali poteri-competenze in materia di controllo e di repressione sullabusivismo edilizio) dar comunque seguito (anche magari esplicitando lerronea valutazione dei presupposti da parte dellinteressato) allistanza.

In altri termini ritiene la Sezione che sullaccertata sussistenza (come evidenziato nella fattispecie) di una posizione qualificata e legittimante, e di unistanza circostanziata e specifica relativa a presunte realizzazioni abusive, il Comune sia tenuto a corrispondere sullistanza (anche e solo per dimostrarne leventuale infondatezza di presupposti), in quanto da un lato tale compartecipazione si conforma allevoluzione in atto dei rapporti tra Amministrazione e amministrato (titolare di una specifica posizione), e dallaltro perché in tale ipotesi il comportamento omissivo (spesso causa di uninerte complicità agevolatrice del degrado edilizio), assume una sua sindacabile connotazione negativa.

In tale contesto lappello deve essere accolto e per leffetto, in riforma dellimpugnata sentenza, deve essere accolto loriginario ricorso e conseguentemente deve essere dichiarato lobbligo del Comune ad esprimersi sullistanza e la conseguente diffida proposte dalloriginario ricorrente attuale appellante.

All accoglimento dell appello seguono le spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500 per il primo grado e in euro 2000 per il grado d appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, accoglie lappello, e per leffetto, in riforma dellimpugnata sentenza, accoglie loriginario ricorso per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il comune di Caserta al pagamento delle spese processuali, liquidate in tremilacinquecento euro a favore dellappellante.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 maggio e l11 luglio 2003, dalla quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con lintervento dei Signori Magistrati:

Raffaele Carboni Presidente

Goffredo Zaccardi Consigliere

Francesco DOttavi Consigliere estensore

Nicolina Pullano Consigliere

Carlo Deodato Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Francesco DOttavi f.to Raffaele Carboni

Depositata in segreteria in data 21 ottobre 2003.