Lavoro e Previdenza

Tuesday 09 December 2003

Il comportamento scorretto del Vigile nei confronti di colleghi e utenti legittima la sanzione della riduzione di stipendio. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n.7104/2003

Il comportamento scorretto del Vigile nei confronti di colleghi e utenti legittima la sanzione della riduzione di stipendio

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n.7104/2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4993 del 1996 proposto dal comune di SANTAGATA BOLOGNESE, in persona del sindaco Claudio Felcani, difeso dallavvocato Claudio Cristoni e domiciliato in Roma, via Lucio Afranio 23, presso lo studio dellavvocato Emanuela Pastore Stocchi;

contro

il signor V. R. (residenza non indicata), costituitosi in giudizio con gli avvocati Marco Masi e Maria Teresa Barbantini e domiciliato presso la seconda in Roma, piazza Trevi 86;

per lannullamento

della sentenza 9 aprile 1996 n. 112, con la quale il tribunale amministrativo regionale per lEmilia-Romagna ha annullato la deliberazione della giunta comunale di SantAgata Bolognese 7 maggio 1981 n. 240, contenente irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio al dipendente signor R..

Visto il ricorso in appello, notificato il 5 e depositato il 21 giugno 1986;

visto il controricorso del signor R., depositato il 19 marzo 1997;

viste le memorie difensive presentate dallamministrazione appellante il 19 giugno 2003 e dal resistente signor R. il 24 giugno 2003;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, alludienza dell8 luglio 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati C. Stocchi Pastore, in sostituzione dellavvocato Cristoni, e Barbantini;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il sindaco di SantAgata Bolognese con nota 25 gennaio 1990 n. 508 ha contestato al signor R., agente della polizia municipale, otto addebiti disciplinari in relazione ad altrettanti episodi dostruzionismo nel servizio, segnalati dal caposettore competente; acquisite le sue discolpe, la giunta comunale, con deliberazione 20 febbraio 1990 n. 71 lo ha deferito alla commissione di disciplina. Il Consiglio comunale con deliberazione 15 marzo 1990 n. 29 ha effettuato le designazioni di sua competenza per la composizione della commissione di disciplina, e il sindaco con lettera spedita il 4 maggio 1990 ha inviato gli atti al presidente del tribunale di Bologna perché convocasse la commissione di disciplina.

Con atto 5 novembre 1990 n. 5793, contenente anche sospensione cautelare dal servizio per dieci giorni, il sindaco, in seguito ad altre segnalazioni e agli esposti della signora P. F., impiegata dellufficio di segreteria, ha contestato al signor R. un continuo atteggiamento dinsolenza verso le colleghe dellufficio di segreteria e, più specificamente un inammissibile episodio di violenze verbali nei confronti della signora F..

Il presidente del tribunale, dopo aver acquisito anche le designazioni di competenza della prefettura, con decreto del 14 febbraio 1991 ha convocato la commissione per lesame del primo dei due procedimenti disciplinari. La commissione il 15 marzo 1991 si è riconvocata per il 6 aprile 1991 per lesame congiunto dei due procedimenti disciplinari (e di un terzo che non viene in considerazione nel presente giudizio), e in questultima seduta, sentito lincolpato, ha ritenuto fondati e rilevanti gli addebiti e ha proposto la sanzione della riduzione dello stipendio per un mese. La giunta comunale, con deliberazione 7 maggio 1991 n. 240, ha fatto propria la proposta ed irrogato la sanzione.

Il signor R. con ricorso al tribunale amministrativo regionale per lEmilia-Romagna notificato il 14 giugno 1991 ha impugnato il provvedimento, deducendo due motivi. Con il primo motivo ha eccepito, relativamente al primo dei due procedimenti disciplinari, lintervenuta estinzione ai sensi dellarticolo 120 dello statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 [1]. Con il secondo motivo, relativo ad ambo i procedimenti disciplinari, ha confutato tutti i singoli addebiti.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il primo motivo (assorbente per quanto riguarda il primo dei due procedimenti), rilevando che la legge 8 giugno 1990 n. 142 sulle autonomie locali nellarticolo 51 ha stabilito lapplicazione, agli enti locali, delle norme sul procedimento disciplinare previste per i dipendenti civili dello Stato, tra cui dunque anche larticolo 120 del relativo statuto, sopra citato, che prevede lestinzione del procedimento disciplinare quando trascorrano novanta giorni senza atti del procedimento medesimo. Ha accolto il secondo motivo per quanto riguarda il secondo dei due procedimenti disciplinari perché, in presenza dellaccusa della signora F. e del diniego dellincolpato, lamministrazione non aveva fornito la prova del fatto.

Appella il comune il quale contro il capo della sentenza che ha accolto il primo motivo deduce che gli atti di sua competenza sono stati emanati prima dellentrata in vigore della legge n. 142 del 1990,vigente il testo unico della legge comunale e provinciale emanata con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, che non contiene una disposizione come quella dellarticolo 120 citato. Sul capo che ha accolto il secondo motivo relativamente al secondo dei due procedimenti disciplinari, fa presente che le dichiarazioni della signora F. sono state ritenute attendibili dalla commissione di disciplina e che tale valutazione rientra nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione.

Il signor R., costituitosi in giudizio, ripropone le censure non esaminate dal giudice di primo grado.

DIRITTO

Il primo motivo dappello non è fondato. La disposizione dellarticolo 120 dello statuto deglimpiegati civile dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, relativa allestinzione dei procedimenti disciplinari nel corso dei quali decorrano novanta giorni senza il compimento di atti di procedura, è una norma di garanzia per limpiegato, e pertanto, ancorché effettivamente essa fosse stata dettata per un procedimento disciplinare che si compie allinterno di ununica amministrazione (il ministero), essa va applicata anche nel caso in cui il ritardo sia imputabile a unautorità terza che interviene nel procedimento disciplinare (come è il caso, appunto, degli enti locali) anziché allamministrazione che ha iniziato il procedimento medesimo; perché tale circostanza è irrilevante dal punto di vista della garanzia dellimpiegato e perché, diversamente, la norma sarebbe vanificata. Daltra parte non rileva che il procedimento sia cominciato prima dellentrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 sugli enti locali (il cui articolo 51 ha reso applicabile a tali enti le norme sui procedimenti disciplinari deglimpiegati civili dello Stato), anche solo considerando che dopo lentrata in vigore della legge si è consumato per intero il periodo dinerzia contemplato dal citato articolo 120.

È invece fondato il secondo motivo, perché, come giustamente rileva il comune appellante, le valutazioni delle prove raccolte nel giudizio disciplinare rientrano nella discrezionalità valutativa dellamministrazione. Nel caso in esame poi il giudice di primo grado ha affermato la regola secondo cui si dovrebbe effettuare una ponderazione puramente algebrica tra lesposto di chi denuncia un fatto circostanziato, da una parte, e dallaltra il diniego dun incolpato del quale, oltretutto, risultava ampiamente che era aduso a comportamenti del genere; e tale regola non ha fondamento né normativo né logico, ed è anzi contraria al principio di libera valutazione delle prove alle quali è informato lordinamento giuridico; né si può negare a una commissione di disciplina presieduta dal presidente del tribunale la capacità di discernere il vero dal falso.

In conclusione il provvedimento disciplinare rimane annullato nella sola parte che ha ritenuto lincolpato responsabile delle contestazioni disciplinari contenute nella nota del sindaco 25 gennaio 1990 n. 508, anziché dichiarare lestinzione del provvedimento; mentre rimane ferma la dichiarazione di responsabilità disciplinare per i fatti contestati con la nota 5 novembre 1990 n. 5793. Lamministrazione dovrà pertanto nuovamente determinare la misura della sanzione, che è stata irrogata cumulativamente per i due addebiti.

Laccoglimento solo parziale dellappello e il conseguente rigetto parziale delloriginaria impugnazione del provvedimento disciplinare costituiscono giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio dei due gradi.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quinta),

accoglie in parte lappello indicato in epigrafe, come specificato in motivazione, e compensa le spese di giudizio.

Ordina al comune di SantAgata Bolognese di dare esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma l8 luglio 2003 dal collegio costituito dai signori:

Alfonso Quaranta presidenteRaffaele Carboni componente, estensore

Paolo Buonvino componente

Francesco DOttavi componente

Marco Lipari componente

L’ESTENSORE   – IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO f.to Francesco Cutrupi

Depositata in Segreteria il 7 novembre 2003