Penale

Friday 21 October 2005

Il catalogo delle armi da sparo italiano non ha ancora recepito gli adeguamenti disposti dalle normative europee. Non sono armi da sparo la c.d. armi da bersaglio da sala Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 17 giugno-14 settembre

Il catalogo delle armi da sparo italiano non ha ancora recepito gli adeguamenti disposti dalle normative europee. Non sono armi da sparo la c.d. armi da bersaglio da sala

Cassazione – Sezione prima penale (up) sentenza 17 giugno-14 settembre 2005, n. 33670

Presidente Gemelli relatore Raggio – ricorrente Cioni

Fatto e diritto

Con sentenza del 15 novembre 2004 la Corte dappello di Firenze, tra laltro e per quanto qui interessa, conferma la sentenza emessa dal tribunale di Livorno il 15 novembre 2002 con la quale Cioni Riccardo era stato condannato per detenzione illegale di una carabina Diana priva di numero di matricola.

Osservava la Corte territoriale che, anche se dalla perizia balistica disposta nel giudizio di appello era risultato che la Carabina aveva una potenza cinetica inferiore a 7,5 joule, tuttavia essa era ancora inserita nel catalogo delle armi comuni da sparo, era efficiente ed aveva potenza lesiva.

Ricorre per Cassazione il difensore dellimputato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, sullassunto che, ai sensi dellarticolo 11 della legge 526/99, che ha modificato il terzo comma dellarticolo 2 della legge 110/75, le pistole e le carabine ad aria o a gas compressi non sono più considerate ami comuni da sparo, né armi proprie, ma strumenti dei quali sono consentiti liberamente la detenzione e il porto per lo svolgimento di attività sportive; con lulteriore conseguenza dellinapplicabilità dellarticolo 23 della legge 110/75, difettando il presupposto per qualificare come arma comune loggetto in sequestro.

Il ricorso è fondato.

La legge 526/99, recante disposizioni per ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee, al fine (espressamente enunciato nel terzo comma dellarticolo 11) «di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari», ha innovato (secondo comma dello stesso articolo 11) la disciplina in tema di armi cosiddette «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas o ad aria o a gas compressi, escludendole dalla categoria delle armi comuni da sparo se i proiett8ili erogano unenergia cinetica non superiore a 7,5 joule.

Il successivo regolamento, contenuto nel Dm 362/01, allarticolo 1 recita che le armi aventi le anzidette caratteristiche hanno modesta capacità offensiva, non assimilabile alle armi comuni da sparo. Mentre, poi, la loro produzione e importazione sono subordinate alla verifica di conformità, per la quale è prevista una particolare procedura (articolo 2 dello stesso Dm), la detenzione (articolo 8) non comporta lobbligo di denuncia previsto dallarticolo 38 Rd 773/31 e non è sottoposta ai limiti stabiliti per le armi comuni da sparo dallarticolo 10 sesto comma della legge 110/75; il porto infine, non è sottoposto ad autorizzazione dellautorità di Pubblica sicurezza (articolo 9).

Posto, dunque, che è positivamente determinato il regime legale vigente per le armi ad aria compressa capaci di erogare unenergia cinetica non superiore a 7,5 joule la decisione adottata nella secie dalla corte territoriale e le argomentazioni che la sorreggono sono inficiate da evidenti errori di diritto.

Avendo, infatti, il legislatore on norme di univoco, tassativo tenore ridisegnato lambito delle armi comuni da sparo, liberalizzando la detenzione del porto di quelle escluse da tale categoria, definite «armi con modesta capacità offensiva», lindagine giudiziale deve limitarsi allaccertamento della potenzialità dellarma al limite indicato nellarticolo 2, terzo comma, della legge 110/75, nel testo riformato dallarticolo 11, secondo comma della legge 526/99.

Con specifico riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che, da una parte, il ritardo nellaggiornamento del catalogo delle armi comuni da sparo è una situazione di fatto contra legem e, perciò, inidonea a determinare qualsiasi effetto giuridico e, dallatra parte, il laconico riferimento alla «potenza lesiva» dellarma in sequestro, oltre ad essere assolutamente generico, è inconducente ai fini della decisione, poiché la modesta capacità offensiva dellarma è presunta per legge in modo assoluto e, quindi, non è ammessa la prova contraria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendosi pronunciarsi nei confronti del ricorrente sentenza assolutoria con la formula indicata in dispositivo.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.