Civile

Tuesday 23 January 2007

Il calcio a scuola non è attività pericolosa.

Il calcio a scuola non è attività
pericolosa.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 15 dicembre 2006-19 gennaio 2007, n. 1197

Presidente Preden – Relatore
Finocchiaro

Pm Russo – conforme – Ricorrente
M. – Controricorrente Istituto Figlie della Divina Provvidenza

Svolgimento del processo

Con atto 31 ottobre 1995 M. A. e R. I.,
esercenti la potestà sul figlio minore M. E., hanno convenuto in giudizio,
innanzi al tribunale di Roma l’Istituto Figlie della Divina Provvidenza nonché la Allianz Pace Spa
assicuratrice della responsabilità civile dell’Istituto, chiedendone la
condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio E. il 23
marzo 1995 allorché, durante la lezione di educazione fisica nella palestra
dell’Istituto, lo stesso era caduto in terra, riportando la frattura
dell’avambraccio destro.

Costituitisi in
giudizio entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda
attrice.

Svoltasi la istruttoria
del caso l’adito tribunale con sentenza 11 giugno ‑ 25 luglio 1998, da un
lato ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Allianz Pace Spa,
dall’altro, ha rigettato la domanda nei confronti dell’istituto Figlie della
Divina Provvidenza, compensate le spese di lite.

Gravata tale pronunzia dai
soccombenti M. A. e R. I. nei confronti del solo
Istituto Figlie della Divina Provvidenza la Ca di Roma con sentenza 25 febbraio ‑ 16
maggio 2002 ha
rigettato il gravame con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di
lite.

Per la cassazione di tale ultima
pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 18
febbraio 2003, M.
E. in proprio, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, affidato a un
unico motivo e illustrato con memoria, peraltro, tardivamente depositata e di
cui, per l’effetto, non può tenersi conto.

Resiste, con controricorso,
l’Istituto Figlie della Divina Provvidenza.

Motivi della decisione

1. Come accennato in parte
espositiva il 23 marzo 1995 M.
E., all’epoca minore, durante la lezione di educazione fisica nella palestra
dell’Istituto Figlie della Divina Provvidenza è caduto in terra, riportando la
frattura dell’avambraccio destro.

Rigettata dal primo giudice la
domanda risarcitoria proposta dagli esercenti la potestà nei confronti, tra
l’altro, dell’ Istituto Figlie della Divina Provvidenza,
la Corte di
appello di Roma ha disatteso l’appello proposto dai soccombenti M. A. e R. I. (genitori esercenti la potestà sul minore).

Quei giudici sono pervenuti a una
tale conclusione evidenziando:

‑ deve escludersi che alla
attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il
carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia
l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto
che è normalmente pratica nelle scuole di tutti i livelli come attività di
agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un
determinato esercizio fisica, al che appare fuori luogo ogni riferimento
alla previsione di cui all’articolo 2050 Cc;

‑ attraverso la prova
testimoniale è rimasto accertato che l’infortunio subito dal minore è stato
conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo errore nel controllare
il possesso del pallone, in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse
contrasto con altro giocatore, è inciampato sul pallone stesso e nel cadere ha
appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura all’avambraccio
sinistro; non può attribuirsi una qualche condotta colposa all’Istituto
appellato, posto che gli allievi (tra cui il minore M. E.) erano stati affidati
all’insegnante di educazione fisica nell’ora destinata a tale materia e la
vigilanza dell’insegnante è stata esercitata traverso la presenza fisica sul
campo di gioco; irrilevante che tra l’insegnante e il campo di gioco esistesse
una rete metallica, atteso che anche in assenza di questa l’insegnante non
avrebbe potuto impedire la caduta del ragazzo, frutto della sua imprudenza o
disattenzione, deve escludersi la responsabilità dell’insegnante e
dell’amministrazione da questo dipende, a norma dell’articolo 2048 Cc,
sussistente anche nell’eventualità di danno procurato a se stesso dall’allievo
minore, atteso che nella specie la vigilanza era stata esercitata dall’Istituto
nella misura dovuta e l’incidente deve essere ricondotto a una disattenzione dello
stesso minore, non prevedibile, per la sua repentinità.

2. Il ricorrente censura la
riassunta sentenza con un unico motivo con il quale denunzia «totale ed
assoluto omesso esame dei punti del pregresso gravame e, conseguentemente, motivi di cassazione», atteso che nell’atto di appello era
stato prospettato:

‑ che il gioco del calcio
non fa parte dei programmi scolastici relativi all’insegnamento dell’educazione
fisica agli studenti di scuola media: avervi indirizzato gli alunni ha
costituito un fatto proprio dell’insegnante assolutamente svincolato dai suoi
doveri che, conseguentemente ne ha assunto la responsabilità e per lei la
scuola;

‑ detto sport è
particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il
profilo fisico, e il comportamento dell’insegnante appare censurabile
poiché agli alunni di scuola media non vengono richieste quelle
certificazioni mediche che qualsiasi palestra impone, specialmente per uno
sport cosi dinamico;

‑ l’insegnante ha creato
una situazione di estremo pericolo disponendo la classe affidatale in due
diversi campi da gioco, destinando le bambine alla pallavolo, i maschi al
calcio e ponendosi tra i due campi, in un corridoio con alte reti metalliche;

‑ i genitori avrebbero
dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport
o in qualunque altro;

nell’atto
di appello era stato compiuto un articolato esame della fattispecie giuridica
in esame, articolo 2048 Cc «con pertinenti riferimenti, condivisibili o meno,
ma pertinenti, al caso di esame, tesi a dimostrare la sussistenza della
responsabilità del precettore, con dovizia di citazioni giurisprudenziali ..
cui cortesemente ci riportiamo, evitando di ritrascriverle, ma da considerarsi
parti integrante del presente ricorso, atteso .. il loro mancato esame da parte
dei giudici a quibus.

3. Parte controricorrente
eccepisce, in limine che il ricorso avversario è inammissibile per violazione
dell’articolo 366 n. 4 Cpc, sul rilievo che le argomentazioni esposte dal
ricorrente non esprimono quei motivi richiesti dall’articolo 366 n. 4 Cpc e che
pure ove si volessero qualificare tali argomentazioni come motivi questi
sarebbero comunque privi dei caratteri della specificità, della completezza e della
riferibilità, ritenuti essenziali per l’esistenza stessa dei motivi.

Il rilievo non coglie nel segno.

Ancorché non nel rispetto del
precetto di cui al combinato disposto degli articoli 360 e 366 Cpc è ‑
infatti ‑ evidente, sulla base del contenuto complessivo del ricorso, che
parte ricorrente ha inteso, in realtà, denunziare la sentenza impugnata sotto
due profili.

Da un lato, in particolare, sotto
il profilo di cui all’articolo 360 n. 4 Cpc il ricorrente denunzia la nullità
della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato ‘ per non avere i giudici di appello preso assolutamente in
esame quelli che erano i motivi di appello, come trascritti nel ricorso,
dall’altro, ancora ‑ specie nella seconda parte del ricorso ‑ sotto
il profilo di cui all’articolo 360 n. 5 Cpc si denunzia la motivazione della
sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la
domanda mentre, invece, la stessa doveva trovare accoglimento, alla luce delle
risultanze di causa.

4. Premesso quanto sopra osserva la Corte che il ricorso in
esame, ancorché ammissibile sotto il profilo di cui all’articolo 366 n. 4 Cpc
(contrariamente a quanto dedotto dalla parte controricorrente) non può trovare
accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui sia articola.

4.1. Sotto il primo, infatti, si
osserva che la censura è manifestamente infondata.

Puntualmente – infatti – i
giudici del merito, oltre a trascrivere quelle che erano le censure mosse alla
sentenza del primo giudice da parte dei soccombenti, hanno dato una adeguata e congrua risposta alle stesse, dimostrandone,
la infondatezza.

Non solo, infatti, di sottolinea
che la disciplina in questione (gioco del calcio) «è normalmente praticata
nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico
finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico» (cosI dimostrando la irrilevanza, al fine del decidere e di
ritenere la responsabilità dell’insegnante di educazione fisica nonché
dell’istituto ora controricorrente, di ogni indagine volta a verificare se tale
attività faccia, o meno, parte dei programmi scolatici ministeriali), ma
evidenzia‑ altresì‑ che deve escludersi che si sia a fronte a una
«attività pericolosa» a norma dell’articolo 2050 Cc [contrariamente a quanto
invocato dagli appellanti].

La sentenza gravata, inoltre,
preme sottolineare, non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una
qualsiasi condotta colposa dell’ insegnante di
educazione fisica, presente durante il gioco e nella impossibilità ‑
comunque ‑ date le caratteristiche in cui si è verificato l’incidente, di
evitarlo, ma accertato, altresì,in positivo ‑ che «l’ infortunio» è
«stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo [del minore]
errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui
senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone
stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la
frattura dell’ avambraccio sinistro».

La responsabilità dell’insegnante
e della amministrazione da cui questo dipende, ha concluso la sentenza gravata,
ex articolo 2047 Cc, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso
dall’allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la
vigilanza era stata esercitata dall’Istituto nella misura dovuta e l’incidente
subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non
prevenibile per la sua repentività e fatalità.

4. 2. Il secondo, ancora, deve
essere dichiarato inammissibile.

Contrariamente a quanto suppone
l’odierno ricorrente e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una
giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi,
ulteriormente, che il

vizio di
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso
per cassazione ai sensi dell’articolo 360 n. 5 Cpc si configura solo quando nel
ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale
da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a
base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro,
consistere nella difformità dell’ apprezzamento dei
fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla
parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e
la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee
a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo
di prova «Cassazione 9368/06; 9234/06; 3436/06; 20322/05).

L’articolo 360, n. 5 ‑
infatti ‑ contrariamente a quanto suppone l’attuale ricorrente non
conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare
autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il
profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione

compiuti
dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla
cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento
svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto,
incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito
agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e
dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra si osserva che
la ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto
i ricordati profili, si limita ‑ in buona sostanza ‑ a sollecitare
una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di
legittimità.

5. Risultato infondato in ogni
sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in
dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, liquidate in e 100,00 per spese, euro 1500 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come
per legge.