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Tuesday 09 March 2004

I vicini di casa di chi costruisce devono essere avvisati dell’ avvio del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire. Tar per la Calabria Sezione di Reggio Calabria sentenza 28 gennaio-12 febbraio 2004, n. 142

I vicini di casa di chi costruisce devono essere avvisati dell’avvio del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire

Tar per la Calabria – Sezione di Reggio Calabria – sentenza 28 gennaio-12 febbraio 2004, n. 142

Presidente Passanisi – Estensore Nunziata

Ricorrente Barresi ed altri

Fatto

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di essere proprietari di un fabbricato nel Comune di Reggio Calabria confinante con la proprietà del controinteressato, a sua volta proprietario del suolo identificato al fl. 70 particolo lla 61; parte ricorrente, avendo constatato l’inizio di lavori di costruzione da parte del vicino, ha presentato al Comune istanza di accesso, rimasta senza risposta, finché non ha ottenuto copia della concessione edilizia in sanatoria oggetto di impugnazione.

Il Comune si è costituito in giudizio per sostenere l’infondatezza in fatto e in diritto, insistendo sulla corretta istruttoria svolta dall’Ente e sulla circostanza che il sig. Polimeni ha realizzato lavori di ristrutturazione; anche il controinteressato ha sottolineato tale ultima circostanza.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

Diritto

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti denunciano l’illegittimità dei provvedimenti oggetto di gravame per violazione degli articoli 7, 8, 10 e 11 della legge 241/90 e dell’articolo 31 della legge 457/78, evidenziando come la stessa concessione in sanatoria faccia menzione nelle premesse dell’istanza di accesso inoltrata da parte ricorrente.

1.1. Il Comune ha escluso che possa ammettersi l’obbligo per le Amministrazioni di comunicare al vicino lo stato di una pratica di concessione edilizia o di coinvolgere il medesimo nell’iter per il rilascio della concessione. Il controinteressato ha sottolineato tra l’altro che la concessione del 1991 aveva riguardo ad una ristrutturazione integrale.

2. Ritiene il Collegio che, per opinione dottrinaria e giurisprudenziale più che consolidata, la legge 241/90 sul procedimento amministrativo abbia recepito, attraverso l’articolo 7, un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, fondato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa. Il rispetto di tale principio, in quanto da un lato preordinato a garantire il contraddittorio nel procedimento amministrativo non solo a scopo difensivo ma anche ai fini della formazione di una più completa e razionale volontà dell’Amministrazione, dall’altro idoneo a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, risulta tra l’altro in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, assicurando la cura ottimale dell’interesse pubblico e parallelamente un’anticipata composizione dei conflitti. Conseguentemente deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione in questione la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto (ex plurimis, Tar Calabria, Catanzaro, Sezione seconda, 156/03; 3184/02).

3. Quanto al merito della controversia, questo Collegio ritiene di dover censurare l’operato dell’Amministrazione nel momento in cui, in sede di variante alla Concessione Edilizia n. 203 del 2002, ha pretermesso la comunicazione dell’avvio del procedimento alla “vicina Bianca Zeffiro”, quale citata nelle premesse della Concessione in sanatoria, che aveva già formulato richiesta di accesso agli atti in data 31 gennaio 2003 ed era potenzialmente in grado di favorire la formazione di una più completa volontà dell’Ente nel rispetto del principio del contraddittorio. Gli odierni ricorrenti dovevano essere destinatari della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto rientranti tra i soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e che per legge devono intervenirvi.

3.1. D’altronde, ai sensi dell’articolo 7 della legge 241/90, non basta qualsiasi urgenza per legittimare la deroga al generale obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ma occorre un’urgenza qualificata, tale da non consentire detta comunicazione senza che ne risulti compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico cui il provvedimento finale è rivolto (CdS, Sezione quarta, 564/03). Ora nel caso di specie l’Amministrazione, in presenza di una richiesta di accesso inoltrata in data 31/1/2003, avrebbe agevolmente potuto effettuare la comunicazione agli odierni ricorrenti, se si considera che si è reso necessario attendere i pareri favorevoli dell’Ufficiale Sanitario (datato 7 maggio 2003) e del Responsabile del procedimento (in data 28 aprile 2003) e la redazione della proposta di provvedimento conclusivo (avvenuta il 27 maggio 2003) prima del rilascio della Concessione in sanatoria avvenuta il 29 maggio 2003.

3.2. Nella fattispecie il Tribunale ritiene dunque che, trattandosi di ipotesi in cui il contributo degli odierni ricorrenti sarebbe stato utile ai fini dell’emanazione dell’atto finale (Tar Piemonte, Sezione prima, 29/2003) anche per evidenziare l’esistenza di aperture e di affacci costituenti veduta, l’accoglimento della censura relativa alla mancata comunicazione ai controinteressati quali chiaramente determinabili dagli atti inibisce l’esame di ogni altra, attesa l’invalidità dell’istruttoria svolta in carenza della comunicazione stessa (Tar Calabria, Catanzaro, Sezione seconda, 156/03; 3184/02).

4. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

PQM

Il Tar della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti quali oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.