Famiglia

Friday 28 April 2006

I trasferimenti immobiliari tra coniugi in sede di separazione e divorzio possono essere soggetti a revocatoria fallimentare

I trasferimenti immobiliari tra
coniugi in sede di separazione e divorzio possono
essere soggetti a revocatoria fallimentare

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 30 gennaio-12 aprile 2006, n. 8516

Presidente Proto – Relatore
Napoleoni

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 10
dicembre 1996 il fallimento Gruppo Editoriale Marotta di Carlo Marotta
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Taranto la signora Maria
Francesca Primerano, moglie consensualmente separata del Marotta, esponendo che
in sede di separazione consensuale, omologata dal medesimo Tribunale l’11
luglio 1988, il Marotta e la Primerano avevano stabilito che la casa coniugale
sita in Taranto, alla Via Palermo n. 4, acquistata in regime di comunione dei
beni, sarebbe rimasta nella esclusiva disponibilità
del marito.

Questi, per parte sua, avrebbe
corrisposto alla moglie – oltre all’assegno di mantenimento per lei stessa e la
figlia, di cu era affidataria – un ulteriore assegno
mensile di lire 750.000, quale contributo alle spese per il reperimento di
altro alloggio.

Con successivo ricorso al
Tribunale di Taranto del 29 gennaio 1994, omologato con decreto del 3 febbraio
1994, i coniugi avevano peraltro chiesto ed ottenuto la modifica delle anzidetto condizioni, convenendo, in specie, che la
casa di proprietà comune veniva destinata ad abitazione della Primerano. A tal
fine, il Marotta aveva costituito sull’immobile, per la quota di sua spettanza,
il diritto di abitazione in favore della consorte per
l’intera durata della di lei vita, venendo correlativamente dispensato dal
contributo mensile di lire 750.000, in precedenza pattuito.

Di tale atto, trascritto nel
registri immobiliari, il fallimento chiedeva la revoca ai sensi degli articoli
69 e 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare, in
quanto stipulato in pregiudizio dei creditori dell’imprenditore fallito.

Nella resistenza della convenuta,
la domanda veniva accolta dal Tribunale adito con
sentenza del 13 giugno 2000, successivamente confermata, a seguito del gravame
della Primerano, dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto,
con sentenza del 4 luglio 2002.

La Corte territoriale negava in
specie validità alla tesi dall’appellante, secondo cui l’accordo intervenuto in
modo di separazione consensuale rimarrebbe estraneo alla sfera di operatività degli articoli 67 e 69 della legge
fallimentare osservava, al riguardo, come la disposizione del comma 1
dell’articolo 69 ‑ in forza della quale gli atti di cui al precedente
articolo 67, compiuti tra i coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava
un’impresa commerciale, sono revocati so il coniugo non prova che ignorava lo
stato di insolvenza del coniugo fallito ‑ dovemmo considerarsi
applicabile a tutti gli atti ponti in camere tra i coniugi in costanza di
matrimonio, ancorché in pendenza di uno stato di separazione personale. E ciò
sia perché la modifica consensuale della condizioni
della separazione, se pur soggetta ad omologazione da parte del tribunale,
resta un atto di natura patrizia; perché il citato articolo 69 legge
fallimentare, sul presupposto che il coniugo rappresenti il “complice naturale”
dell’imprenditore insolvente nel compimento di atti pregiudizievoli ai
creditori, lo sottopone ad una disciplina più rigorosa di quella prevista in
rapporto alla generalità dei terzi.

La Corte di merito riteneva
sussistente, inoltre, la sproporzione ‑ contentata viceversa anch’essa
dall’appellante ‑
tra quanto concesso dal fallito con l’atto impugnato (il diritto di abitazione nulla metà dell’immobile di sua spettanza) e
quanto da lui ricevuto (l’esonero dall’obbligo di versare mensilmente al
coniuge separato la soma di lire 750.000). A tale conclusione inducevano sia il
pregio dell’immobile (composto da dieci vani e mezzo “più accessori”, con
annesso giardino); sia l’slavato valore di “capitalizzazione” del diritto di
abitazione, stante la giovane età della beneficiaria (nata nel 1957); sia,
infine, la circostanza che, a seguito dell’accordo modificativo, il Marotta
veniva a sobbarcarsi la spese per il reperimento di un diverso alloggio, quando
invece l’obbligo di versamento mensile originariamente assunto avrebbe avuto
termine ‑
in correlazione alla sua finalità ‑ allorché la Primerano fosse
venuta a godere di altra idonea abitazione.

Per la cassazione di tale
sentenza propone ricorso la Primerano sulla base di
due motivi, cui resiste il curatore del fallimento Marotta con controricorso,
illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo
la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di
diritto” (articolo 360, n. 3, Cpc), assumendo che ‑ contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte di merito ‑l’accordo intercorso tra i
coniugi in modo di separazione consensuale, regolarmente omologato dal
tribunale, non potrebbe essere estrapolato dall’insieme della condizioni in cui
è incorporato e ricompreso nell’ambito applicativo dell’articolo 67 della legge
fallimentare, che riguarda “rapporti del tutto autonomi sul piano economico”.

In ogni caso, la sentenza
impugnata avrebbe completamente ignorato che la disposizione invocata dalla
curatela a fondamento della domanda richiede che la
prestazione del fallito sorpassi notevolmente la controprestazione.

2. Con il secondo motivo la
Primerano lamenta “omessa ad insufficiente motivazione” (articolo 360, n. 5,
Cpc), censurando che la Corte territoriale abbia rigettato
il proprio gravame senza alcuna valida motivazione sia per quanto concerne
l’ambito di applicazione dell’articolo 67 della legge fallimentare, sia, e
soprattutto, per quel che attiene alla sproporzione tra la prestazioni,
apoditticamente affermata dai giudici di appello in assenza di qualsiasi
elemento di prova: prova che sarebbe stato per converso onere del curatore
fornire.

3.1. Il primo
motivo, nella parte in cui a volto a contentare l’assoggettabilità a
revocatoria fallimentare

della
pattuizione oggetto di giudizio, non è fondato.

In accordo con i postulati della
concezione c.d. “privatistica” della separazione consensuale ‑
a cui favore militano tanto il tenore letterale degli
articoli 158, comma 1, Cc e 711, comma 4, Cpc, quanto i limiti si poteri di
controllo del giudica prefigurati dall’articolo 158, comma 2, Cc ‑questa
Corte ha difatti ripetutamente affermato che l’accordo di separazione
costituisce un atto di natura essenzialmente negoziale – più precisamente, un
negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo,
almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato
della “patrimonialità”) ‑ rispetto al quale il provvedimento di omologazione
si atteggia a mora condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto
provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia
Compatibile con le norma cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonché di
controllare, la termini più pregnanti, che l’accordo relativo all’affidamento e
al mantenimento dei figli non contrasti con l’interesse di questi ultimi. Con
la conseguenza, tra l’altro, che l’avvenuta omologazione lancia affatto
impregiudicata la facoltà delle parti di esperire nei confronti della
convenzione l’azione di annullamento per vizi della
volontà, in base alle regole generali (Cassazione, 6625/05; 17902/04; 17607/03;
3149/01).

Al tempo stesso, questa Corte ha
costantemente riconosciuto la validità dello clausole
dell’accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione
dei rapporti tra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili
(Cassazione, 43061/97; 12110/92; con particolare riguardo ai riflessi fiscali,
11458/05; 7493/02), ovvero la costituzione di diritti reali minori, tra cui, in
primis, per quanto al presento interessa, il diritto di abitazione (cfr., in
tal nonno, già la remota Cassazione, 1594/63): clausola che presentano,
peraltro, una loro propria “individualità”, quali espressioni di libera
autonomia contrattuale della parti interessato (cfr. Cassazione, 12897/91),
dando vita, nella sostanza a veri e propri contratti atipici, con particolari
presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni
matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti
comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sonni dell’articolo
1322 Cc (Cassazione, 11342/04; 12110/92; 9500/87; 3299/72; con riguardo altresì
a clausola inserita in un accordo per la separazione di fatto, Cassazione,
7470/92).

Pattuizioni del genere
considerato, nondimeno, ben possono rivelarsi lesive, in concreto. dell’interesso dei creditori all’integrità della garanzia
patrimoniale del coniuge disponente eventualità nella quale nessun ostacolo
testuale o logico‑giuridico ai frappone alla loro impugnazione – ove
ricorrano i relativi presupposti ‑ tramite azione revocatoria,
tanto ordinaria (cfr., al riguardo, Cassazione, 5741/04) che fallimentare.

Tali azioni non possono ritenersi
precluse, difatti, né dall’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione,
cui resta affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che,
per quanto detto, lascia comunque inalterata la natura
negoziale della pattuizione, né contrariamente a quanto assume l’odierna
ricorrente dalla pretesa “inscindibilità” della pattuizione stessa dal
complesso della altro condizioni della separazione.

È del tutto evidente, in effetti,
che nell’ipotesi considerata si discute non già di una (peraltro difficilmente
concepibile) revocatoria “della” separazione, quanto piuttosto di una
revocatoria “nella” separazione: l’impugnativa mira a colpire, cioè, non la separazione in sé, ma il segmento della
fattispecie complessa in cui si annida il vulnus alla aspettative di
soddisfacimento del ceto creditorio.

Il che,
peraltro, è perfettamente ammissibile a fronte della rimarcata autonomia delle
pattuizioni di cui si va discorrendo, non giovando addurre, in direzione
contraria, che l’ablazione del singolo “tassello” finisce inevitabilmente per
squilibrare i rapporti fra i coniugi separati, quali risultanti dal complessivo
assetto convenzionale. Al di là, infatti, della generale facoltà
accordata al soccombente in revocatoria dall’articolo 71 legge fallimentare, la
tutela del coniuge, che abbia visto modificata in
peius la propria posizione a seguito del vittorioso esperimento della
revocatoria, resta affidata alla facoltà di allegare l’anzidetta modifica quale
fatto sopravvenuto idoneo a legittimare la revisione delle residue condizioni
della separazione, a norma dell’articolo 711, comma 5, Cpc.

Né, infine, una preclusione
all’esperimento dell’azione revocatoria potrebbe essere ravvisata nella circostanza
che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati concretamente pattuiti in funzione solutoria
dell’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di
contribuzione al mantenimento dei figli: obbligo di fonte legale, rientrante,
come tale, nel cosiddetto contenuto necessario dell’accordo di separazione. È
agevole replicare, difatti, che nel frangente l’azione revocatoria non pone in
discussione la sussistenza dell’obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti
nell’ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente
“convenzionale”.

3.2. Le conclusioni ora esposta si impongono d’altro canto a fortiori allorché – come nella
fattispecie in esame ‑ il trasferimento immobiliare o la costituzione del
diritto reale minore non facciano parte dell’originario ‑pacchetto‑
delle condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece
oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente tra i coniugi,
esaurendone in pratica i contenuti.

Per un verso, infatti, al lume
della giurisprudenza di questa Corte, le modificazioni degli accordi, convenuto
dai coniugi successivamente all’omologazione della
separazione, trovando fondamento nel principio di autonomia contrattuale di cui
all’articolo 1322 Cc, sono valido ed efficaci anche a prescindere
dall’intervento del giudice ex articolo 710 Cpc, ove non varchino il limito di
derogabilitá consentito dall’articolo 160 Cc (Cassazione, 5829/98; 657/94;
22701/93; 2481/82). Onde diviene ancor più difficile
ravvisare un ostacolo alla revocabilità dell’accordo modificativo nell’avvenuta
omologazione, neppure indispensabile al fini dell’efficacia dell’accordo
stesso.

Per altro verso, poi, risulta ancor più palese, nel caso considerato, l’autonomia
dell’atto dispositivo rispetto ai complessivi accordi di separazione e, di
conseguenza, la sua distinta impugnabilità con l’azione revocatoria al fine di
evitare il pregiudizio ai creditori del coniuge disponente che ad esso
eventualmente consegua.

4. Il secondo motivo-
che, per l’identità di oggetto, può essere esaminato congiuntamente alla
seconda parte del primo motivo – è anch’esso infondato.

La sussistenza della sproporzione
tra le prestazioni delle parti, richiesta dalla disposizione di cui
all’articolo 67, comma 1, n. 1, della legge fallimentare – in base alla quale
la curatela ha proposto la domanda di revoca – lungi dall’essere stata
ravvisata dalla Corte di merito in termini puramente assertivi, è stata
affermata sulla scorta di un’articolata analisi della fattispecie concreta, che
si sottrae a censura in questa sede, in quanto scevra da incongruenze e da vizi
logici.

La Corte territoriale ha
soppesato infatti comparativamente, da un lato,
l’entità della prestazione del coniuge poi fallito alla luce della consistenza
oggettiva dell’immobile sul quale il diritto di abitazione è stato costituito e
del valore di tale diritto in rapporto alla prevedibile durata della vita del
coniuge beneficiario; dall’altro lato, il vantaggio corrispettivo conseguito
dal disponente (esonero dall’obbligo di corrispondere a un assegno mensile di
lire 750.000), ponendo l’accento – ai fini della conclusiva valutazione di
carenza di congruità – sulla circostanza che mentre tale obbligo era stato
prefigurato ab origine come temporaneo, essendo destinato a cessare, stante la
sua causale, allorché la Primerano fosse venuta a disporre di una idonea
residenza; di contro, l’atto impugnato poneva il Marotta nella necessità di
affrontare a propria volta le spese per il reperimento di altra abitazione.

5. Il ricorso va pertanto
rigettato.

Le spese seguono la soccomebenza
e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso,
condanna Maria Francesca Primerano al rimborso delle spese processuali in
favore del fallimento Gruppo Editoriale Marotta di Marotta Carlo, liquidate in
euro 1600 di cui euro 100 per esborsi ed euro 1500 per onorari, oltre spese generali ed accessorie di legge.