Civile

Tuesday 02 October 2007

I termini per l’ azione di risoluzione nel caso di difetti del bene venduto.

I termini per l’azione di
risoluzione nel caso di difetti del bene venduto.

Cassazione – Sezione seconda
civile – sentenza 3 luglio – 27 settembre 2007, n. 20332

Presidente Spadone – Relatore
Bucciante

Pm Marinelli – difforme –
Ricorrente Sapignoli ed altri – Controricorrente Saponaro

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 marzo 2002 il
Tribunale di Milano ha respinto la domanda che Arturo Saponaro aveva proposto
nei confronti di Guido Sapignoli, per ottenere la risoluzione del contratto con
cui nell’ottobre 1987 aveva acquistato dal convenuto un puledro, risultato poi
affetto da grave malattia, nonché il risarcimento dei danni.

Impugnata dal soccombente, la
decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza
del 13 ottobre 2005 ha
dichiarato risolta la vendita e ha condannato Roberta Sapignoli, Lucia
Sapignoli e Delia Celli, eredi di Guido Sapignoli, a restituire all’appellante
il prezzo a suo tempo pagato, con interessi e rivalutazione monetaria. A queste
pronunce il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo (per quanto ancora
rileva in questa sede): che la prescrizione era stata efficacemente interrotta
nel giugno 1988 mediante la notifica di un ricorso per accertamento tecnico
preventivo (concluso davanti alla Pretura di Brindisi il 29 novembre dello
stesso anno) e poi ulteriormente mediante una diffida dell’8 novembre 1989,
nonché con l’atto introduttivo di questo giudizio, notificato l’11 ottobre
1990; che dalla relazione finale dell’accertamento tecnico preventivo era
risultato che il cavallo, al momento dell’acquisto, era colpito da una
patologia cronica invalidante.

Roberta Sapignoli, Lucia
Sapignoli e Delia Celli hanno proposto ricorso per cassazione, in base a tre
motivi, poi illustrati anche con memoria. Arturo Saponaro si è costituito con
controricorso e ha presentato a sua volta una memoria.

Motivi della decisione

Il controricorso è stato
notificato tardiva-mente, dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 370
c.p.c, sicché non se ne può tenere conto, come neppure della memoria presentata
da Arturo Saponaro. La procura apposta a margine del primo di tali atti
abilitava tuttavia il difensore nominato a partecipare alla discussione orale,
alla quale in effetti è stato ammesso (cfr., tra le
altre, Cass. 7 aprile 2006 n. 8204).

Con il primo motivo di impugnazione
Roberta Sapignoli, Lucia Sapignoli e Delia Celli si dolgono del rigetto, da
parte della Corte d’appello, dell’eccezione di prescrizione che era stata sollevata già davanti al Tribunale dal loro dante
causa. Sostengono che il corso del relativo termine, contrariamente a quanto ha
ritenuto la Corte
d’appello, non era stato efficacemente interrotto, per
due concorrenti ragioni: non era stato provato che la diffida dell’8 novembre
1989 fosse stata realmente inviata a Guido Sapignoli e da lui ricevuta; si trattava
comunque di un atto stragiudiziale, di per sé inidoneo a influire sulla
prescrizione di un’azione di natura costitutiva, come quella poi esercitata da
Arturo Saponaro.

Questa seconda deduzione, avente
carattere decisivo ed assorbente, è fondata.

La facoltà di domandare la
risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una
cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la
posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione,
ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di
natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli
obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali
alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la
prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 – terzo comma c.c., può essere utilmente interrotta soltanto dalla
proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione
in mora, come la diffida che Arturo Saponaro avrebbe inviato l’8 novembre 1989 a Guido Sapignoli. Gli
atti cui l’art. 2943 – quarto comma c.c. connette l’effetto di interrompere la
prescrizione sono infatti quelli che valgono a
costituire in mora «il debitore» e debbono consistere, per il disposto
dell’art. 1219 – primo comma c.c., in una «intimazione o richiesta» di
adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di
credito e non ai potestativi, come è quello di cui si tratta.

In questo senso si è ormai
univocamente o-rientata la giurisprudenza di questa Corte, richiamata dalle
ricorrenti (cui adde, da ultimo, Cass. 15 febbraio 2007 n. 3379), in tema sia
di azioni costitutive in genere, sia di domande di risoluzione in ispecie, anche
con particolare riferimento a quelle relative a contratti di vendita (Cass. 3
dicembre 2003 n. 18477, riguardante l’ipotesi di cui all’art. 1479 c.c.).

Accolto pertanto il primo motivo
di ricorso – e restando assorbiti gli altri due, con i quali si contesta la
validità e l’esattezza dell’accertamento tecnico preventivo, in base al quale
si è ritenuto che il puledro oggetto della vendita fosse realmente malato – la
causa può senz’altro essere decisa nel merito in questa sede, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la pronuncia che avrebbe dovuto essere adottata dal giudice di secondo grado:
il rigetto dell’appello proposto da Arturo Saponaro avverso la sentenza del
Tribunale.

Le spese dei giudizi di secondo
grado e di legittimità vengono compensate tra le
parti, per giusti motivi.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto
da Arturo Saponaro avverso la sentenza del Tribunale; compensa tra le parti le
spese dei giudizi di secondo grado e di legittimità.