Lavoro e Previdenza

Thursday 08 May 2008

I telefonisti dei call center sono lavoratori subordinati.

I telefonisti dei call center
sono lavoratori subordinati.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE
LAVORO Sentenza 22 febbraio – 14 aprile 2008, n. 9812 (Presidente Ravagnani –
Relatore D’Agostino)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il
10.3.1998 la società X. sas di A. M. & C, in persona del socio
accomandatario, società esercente attività di prestazione di servizi per il
settore pubblicitario, conveniva l’Inps avanti al Tribunale di Padova per
sentire accertare la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con 27
lavoratori, in maggior parte donne, con mansioni di telefonista o segretaria,
di cui al verbale ispettivo n. 7314/97 dell’11.11.1997.

L’Inps si costituiva e in via
riconvenzionale chiedeva che, previo accertamento della natura subordinata del
lavoro svolto dalle dipendenti indicate nel rapporto ispettivo, la società venisse condannata al pagamento di L. 524.345.553 per
contributi omessi, somme aggiuntive e accessori.

Il Tribunale di Padova, con sentenza
n. 19/2001, dichiarava che il lavoro intercorso con le lavoratrici aveva natura
autonoma e che la società nulla doveva all’Istituto previdenziale.

La Corte di appello di Venezia,
in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che il lavoro
svolto da n. 15 dipendenti, tra quelli indicati nel rapporto ispettivo, aveva
natura subordinata e di conseguenza condannava la società al pagamento dei
contributi, somme aggiuntive e accessori quantificati dall’Inps per dette
dipendenti.

Per tutte dette dipendenti la Corte territoriale riteneva
raggiunta la prova dello stabile inserimento nell’organizzazione produttiva
dell’azienda e della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare é di
controllo del datore di lavoro.

Per la cassazione di tale
sentenza la società ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso,
denunciando violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ. e
omessa motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver
affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro senza tener conto delle
deposizioni testimoniali raccolte, dalle quali era possibile ricavare
l’insussistenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione, quali la
sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, la
mancanza di un orario di lavoro e le modalità della retribuzione. Tali
obbiettive deficienze, ravvisabili per tutte le dipendenti, erano del tutto evidenti in particolare per le dipendenti Canton
Cristina, Zago Lucia, Pietrobon Debora e Angi Fernanda.

Con il secondo motivo,
denunciando violazione dell’art. 2700 cod. civ. e
omessa motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia
affermato che la sig.ra Ceravolo Silvia aveva svolto attività di lavoro
subordinato per la X.
sas, benché la predetta non avesse confermato in giudizio le dichiarazioni rese
all’ispettore e quindi in mancanza di prova del lavoro subordinato, atteso che
i verbali ispettivi non avevano efficacia probatoria piena con riferimento alle
intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dall’ispettore. Al riguardo la motivazione della sentenza era anche contraddittoria
perché la Corte
per altre dipendenti aveva escluso il raggiungimento della prova del lavoro
subordinato proprio perché le interessate non erano state sentite come testi.

Con il terzo motivo, denunciando omessa
e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha affermato che da parte della X. sas non vi era stata
alcuna contestazione degli importi dei contributi dovuti per ciascun dipendente
precisati nel verbale ispettivo. Rileva invece la ricorrente che nella memoria
di costituzione avverso la domanda riconvenzionale dell’Inps la società aveva espressamente contestato i conteggi e che l’istituto,
a fronte di tale tempestiva contestazione, non aveva formulato in primo grado
alcuna istanza istruttoria per provare la fondatezza della propria pretesa.

Il ricorso nel suo complesso non
è meritevole di accoglimento. Il primo motivo è infondato. Secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il
rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di
lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed
esclusivo nell’organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici
della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che
complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della
prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma
della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento
della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi
tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004). Secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, infine, la qualificazione giuridica
del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede
di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di
individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre
l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva
presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre
la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle
risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e
adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 4171/2006, n. 15275/2004, n.
8006/2004).

La Corte territoriale ha fatto
corretta applicazione di tali principi, per cui le
censure che la ricorrente muove alla sentenza impugnata per violazione di legge
si rivelano prive di fondamento.

Altrettanto infondate sono le
censure di omessa ed insufficiente motivazione. Il giudice del gravame ha preso
in esame le numerose testimonianze raccolte ed i verbali ispettivi ed ha
ritenuto elementi qualificanti della subordinazione delle dipendenti con
mansioni di telefoniste le circostanze che seguivano le direttive impartite
dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota
dell’esito e del numero di telefonate, che avevano un preciso orario di lavoro
e che utilizzavano attrezzature e materiali di proprietà della società. Per
quanto riguarda le dipendenti Nardo, Semeraro, Conselvan e Baggio, che non
svolgevano il lavoro di telefoniste, la Corte ha ritenuto sussistente la subordinazione
per il fatto che erano tenute ad osservare un orario, che dovevano giustificare
le assenze, che si avvalevano di attrezzature e materiali forniti dalla società
e che si dovevano attenere alle direttive del datore di lavoro. Tutte le
predette circostanze sono state ritenute dalla Corte, con un apprezzamento in
fatto congruamente motivato e non suscettibile di riesame in sede di
legittimità, sintomatiche dello stabile inserimento delle lavorataci
nell’organizzazione aziendale e prova della natura subordinata del rapporto di
lavoro.

Le conclusioni cui è giunta la Corte per tutti i ventisette
dipendenti non è censurabile neppure per le telefoniste Canton, Zago, Pietrobon
e Angi, atteso che le circostanze evidenziate dalla ricorrente
nell’impugnazione non sono tali da escludere il rapporto di lavoro subordinato.
La società, infatti, si duole che il giudice di appello non abbia riportato in
sentenza e non abbia tenuto conto di alcune circostanze affermate dalle
dipendenti in sede testimoniale; la ricorrente però ha omesso di trascrivere in
ricorso il testo integrale delle testimonianze, come era suo preciso onere per
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per
cui le doglianze si rivelano del tutto irrilevanti. Per la Angi,
inoltre, la Corte
ha dato ampia giustificazione della propria decisione (pag. 16 della sent.).

Infondato è anche il secondo
motivo. La mancata deposizione testimoniale di Ceravolo Silvia non è motivo
sufficiente per escludere la prova della natura subordinata del rapporto di
lavoro intrattenuto con la società. La giurisprudenza di questa Corte è
pacifica nell’affermare che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali
o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle
circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro
specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n.
15702/2004, n. 9827/2000). La
Corte territoriale, pertanto, ha fatto buon governo delle
prove fondando il proprio convincimento sul verbale ispettivo e sulle
dichiarazioni rese dalla dipendente al pubblico ufficiale. D’altro canto non si
può dimenticare che la società, la quale ha agito in giudizio per
l’accertamento della natura autonoma del rapporto di lavoro, non ha fornito
alcuna prova al riguardo.

Infondato, infine, è anche il
terzo motivo di ricorso. La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver
affermato che la società non ha contestato i conteggi indicati dall’Inps nel
verbale ispettivo. Al riguardo la ricorrente sostiene
che nella memoria di costituzione avverso la domanda riconvenzionale dell’Inps
ha affermato: "si contestano inoltre i conteggi e le cifre oggetto della
domanda riconvenzionale, in quanto – del tutto privi di riscontro e di
fondamento".

Al riguardo va osservato che il
principio di non contestazione dei fatti costituitivi della domanda opera in
ogni caso in cui i fatti medesimi non siano contestati in modo preciso e
dettagliato dal convenuto. A fronte di una precisa indicazione dei fatti
costitutivi della pretesa (nominativo dei singoli lavoratori, orario di lavoro,
retribuzione, contributi dovuti) non può reputarsi sufficiente ad escludere la
pacifica ammissione una contestazione del convenuto del tutto
generica, come quella contenuta nello scritto difensivo invocato dalla
società.

Per tutte le considerazioni sopra
svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Avuto riguardo all’esito
finale della controversia ed al parziale riconoscimento del rapporto di lavoro
subordinato dei dipendenti della società, sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese del giudizio di cassazione.